Legge federale sugli acquisti pubblici

Disegno

(LAPub) (Effetto sospensivo dei ricorsi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 20101, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici è modificata come segue: Ingresso visti l'articolo 95 capoverso 2 e gli articoli 65, 170 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3; in esecuzione dell'Accordo del 15 aprile 19944 sugli appalti pubblici; in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; in esecuzione della Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli acquisti pubblici; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 19947, Art. 28

Effetto sospensivo

L'effetto sospensivo del ricorso è retto dall'articolo 55 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

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Il ricorso non ha effetto sospensivo se l'interesse del Paese o di una sua grande parte richiede che un'opera pubblica venga costruita o un compito della Confederazione, segnatamente in materia di sicurezza o di armamento, venga svolto entro una

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FF 2010 3569 RS 172.056.1 RS 101 RS 0.632.231.422 RS 0.172.052.68 RS 0.632.31 FF 1994 IV 923 RS 172.021

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Misure volte ad accelerare la procedura di aggiudicazione degli acquisti pubblici. LF

scadenza che, per la sua urgenza, non permette di rinviare la conclusione del contratto o, in caso di rinvio, comporterebbe costi supplementari sproporzionati.

3

L'autorità di ricorso non può disporre deroghe nei casi di cui al capoverso 2.

Il Consiglio federale può definire mediante ordinanza una lista delle opere pubbliche e dei compiti della Confederazione per i quali l'autorità di ricorso può giudicare unicamente in che misura la decisione impugnata violi il diritto applicabile.

4

Art. 37

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure di acquisto pendenti al momento della modifica del ... della presente legge e in merito alle quali non è ancora stata presa una decisione di aggiudicazione sono rette dal nuovo diritto.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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