Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» depositata il 26 giugno 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20103, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 26 giugno 2009 «6 settimane di vacanza per tutti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 110 cpv. 4 (nuovo) Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno.

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RS 101 FF 2009 4959 FF 2010 4095

2010-1224

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Iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizioni transitorie dell'art. 110 cpv. 4 Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno.

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Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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