Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

Disegno

(LFFS) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20101, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere č modificata come segue: Ingresso, primo comma visto l'articolo 87 della Costituzione federale3; Art. 16 cpv.

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Concerne soltanto il testo francese.

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Concerne soltanto il testo francese.

La Cassa pensioni delle FFS č gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

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Abrogato

II Disposizione transitoria della modifica del ...

Rifinanziamento di un contributo di risanamento delle FFS La Confederazione rifinanzia le FFS con un importo unico di 1148 milioni di franchi quale contributo per risanare la loro Cassa pensioni.

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Nel quadro di un piano di risanamento, le FFS in quanto datore di lavoro erogano alla propria Cassa pensioni un conferimento pari a 1148 milioni di franchi oltre a rilevanti contributi di risanamento ai sensi dell'articolo 65d capoverso 3 lettera a della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā.

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1 2 3 4

FF 2010 2215 RS 742.31 RS 101 RS 831.40

2009-2787

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Ferrovie federali svizzere. LF

Le FFS e la Cassa pensioni delle FFS rinunciano a eventuali pretese supplementari nei confronti della Confederazione in quanto titolare e garante delle prestazioni dell'ex Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. La Cassa pensioni delle FFS rinuncia a simili pretese anche nei confronti delle FFS.

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Il contributo di rifinanziamento della Confederazione č versato alle FFS a condizione che al Dipartimento federale delle finanze siano presentati i seguenti documenti:

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a.

una conferma dell'organo di controllo della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base di un piano di risanamento, le FFS si sono impegnate nei confronti della loro Cassa pensioni a effettuare un conferimento pari a 1148 milioni di franchi;

b.

una conferma del perito in materia di previdenza professionale della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base del piano di risanamento, sono adottate le altre necessarie misure di risanamento, compresi i rilevanti contributi di risanamento dei datori di lavoro e dei lavoratori; e

c.

le dichiarazioni di rinuncia delle FFS e della Cassa pensioni delle FFS di cui al capoverso 3.

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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