Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 3 novembre 20092; visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 20103, decreta: Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina i compiti e i poteri degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.

1

2

Sono imprese di trasporto ai sensi della presente legge: a.

le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie;

b.

le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie, di autobus e di navigazione titolari di una concessione secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 2

Organi di sicurezza

Per quanto sia necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l'infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza.

1

Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti.

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2010 793 FF 2010 817 RS 742.101 RS 745.1

2009-3015

3727

Organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. LF

3

La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per: a.

i compiti aggiuntivi (art. 3 cpv. 2);

b.

i poteri aggiuntivi (art. 4 cpv. 2);

c.

l'obbligo di prestare giuramento (cpv. 5); e

d.

l'obbligo di portare l'uniforme (cpv. 6).

Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situazione di pericolo.

4

5

Il personale della polizia dei trasporti entra in servizio prestando giuramento.

6

Di norma, la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme.

Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l'equipaggiamento e l'armamento degli organi di sicurezza.

7

Art. 3 1

Compiti degli organi di sicurezza

Gli organi di sicurezza: a.

provvedono affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate; e

b.

assistono i servizi competenti nel perseguimento delle infrazioni alle disposizioni penali federali che possono ripercuotersi sulla sicurezza dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell'infrastruttura o dei veicoli o sull'esercizio regolare.

2 Per quanto il suo piano di servizio lo permetta, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne fanno richiesta nel perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali.

Art. 4 1

2

Poteri degli organi di sicurezza

Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono: a.

interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione;

b.

fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni;

c.

esigere che chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni presti garanzia.

La polizia dei trasporti può inoltre: a.

arrestare provvisoriamente le persone fermate;

b.

sequestrare oggetti.

Gli oggetti sequestrati e le persone arrestate provvisoriamente devono essere quanto prima consegnati alla polizia.

3

4 La persona che fa uso illecito di una prestazione di trasporto può essere arrestata provvisoriamente soltanto se non può legittimare la propria identità e non presta la garanzia richiesta.

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Organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. LF

5 La coercizione di polizia può essere applicata soltanto nella misura in cui sia necessaria per eseguire un fermo, un controllo, un allontanamento o un arresto provvisorio. Se una persona viene arrestata provvisoriamente e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l'uso di manette o lacci.

La legge del 20 marzo 20086 sulla coercizione si applica per quanto la presente legge preveda l'applicazione della coercizione di polizia o di misure di polizia.

6

Art. 5

Organizzazione

Le imprese di trasporto possono istituire organi di sicurezza comuni nell'ambito di accordi d'esercizio.

1

L'impresa di trasporto che dispone di una polizia dei trasporti offre le sue prestazioni anche alle altre imprese di trasporto a condizioni comparabili. L'Ufficio federale dei trasporti decide in caso di controversie sull'ammontare dei costi.

2

Con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare i compiti del servizio di sicurezza a un'organizzazione privata con sede in Svizzera e maggioritariamente di proprietà svizzera. L'autorizzazione è concessa se l'organizzazione privata si fa garante del rispetto delle prescrizioni determinanti. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del regolare adempimento dei compiti delegati.

3

Art. 6 1

Trattamento dei dati

Per adempiere i loro compiti gli organi di sicurezza possono trattare i seguenti dati: a.

indicazioni per accertare l'identità di una persona;

b.

indicazioni sulle infrazioni di una persona alle prescrizioni per la protezione dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell'infrastruttura e dei veicoli e alle prescrizioni volte a garantire un esercizio regolare dell'impresa di trasporto.

Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a un'organizzazione privata in virtù dell'articolo 5 capoverso 3, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tale organizzazione.

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16­25bis e 27.

3

Art. 7

Collaborazione con le autorità di polizia

Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è nell'interesse della persona in questione e quest'ultima vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di presumerne il consenso.

1

6 7

RS 364 RS 235.1

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Organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. LF

Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell'interessato.

2

Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata.

3

Se chiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia comunicano loro tutte le informazioni necessarie.

4

5 Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.

6

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione.

Art. 8

Vigilanza

L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità di vigilanza sugli organi di sicurezza.

Art. 9

Disobbedienza

Chi contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza e riconoscibile come tale è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

1

2

Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni.

Art. 10

Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale8 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro il personale in servizio incaricato di garantire la sicurezza.

Art. 11

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1

La legge federale del 18 febbraio 18789 sulla polizia delle strade ferrate è abrogata.

2

Il Codice penale10 è modificato come segue: Art. 285 n. 1, secondo comma Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200912 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200813 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 201014 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.

8 9 10 11 12 13 14

RS 311.0 RU 3 422 e CS 7 27; RU 1958 347, 1986 1974 RS 311.0 RS 742.101 RS 745.1 RS 742.41 RS ...; FF 2010 3727

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Organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. LF

Art. 286, secondo comma Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195715 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200916 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200817 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 201018 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.

Art. 12

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 201019 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

15 16 17 18 19

RS 742.101 RS 745.1 RS 742.41 RS ...; FF 2010 3727 FF 2010 3727

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Organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. LF

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