Termine di referendum: 7 ottobre 2010
Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del 18 giugno 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20091, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 19a
Destinazione vincolata di proventi dei dazi
Negli anni 20092016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC.
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Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura.
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Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari.
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Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata.
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FF 2009 1049 RS 910.1
2008-3054
3793
Legge sull'agricoltura
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 giugno 2010
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010
La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 29 giugno 20103 Termine di referendum: 7 ottobre 2010
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FF 2010 3793
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