Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del 18 giugno 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20091, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 19a

Destinazione vincolata di proventi dei dazi

Negli anni 2009­2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC.

1

Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura.

2

Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari.

3

Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata.

4

1 2

FF 2009 1049 RS 910.1

2008-3054

3793

Legge sull'agricoltura

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 20103 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

3

FF 2010 3793

3794