Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoversi 1 lettera d e 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20103, decreta: Art. 1 Č autorizzato un credito quadro di 148,93 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attivitą nell'ambito della politica ambientale internazionale.

1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione/piano finanziario.

2

Art. 2 I mezzi finanziari menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per: a.

contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (124,93 mio. fr. al massimo);

b.

contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (12 mio. fr. al massimo);

c.

contributi ai due fondi per il clima «Special Climate Change Fund» (SCCF) e «Least Developed Countries Fund» (LDCF) (9 mio. fr. al massimo);

d.

costi d'esecuzione del credito quadro (3 mio. fr. al massimo).

Art. 3 Il presente decreto non sottostą a referendum.

1 2 3

RS 101 RS 814.01 FF 2010 4195

2010-0296

4249

Credito quadro per l'ambiente globale. DF

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