10.013 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e del relativo scambio di note del 20 gennaio 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo firmato il 31 agosto 2009 che modifica la Convenzione con il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nonché il relativo scambio di note.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 gennaio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-2313

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Compendio Il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni prevede di inserire in quest'ultima una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. Altri punti della revisione comprendono la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'ammontare determinante della partecipazione per l'applicazione dell'aliquota 0 su dividendi nonché l'introduzione di un diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte per le pensioni. La modifica di convenzione proposta prevede inoltre una clausola della nazione più favorita a favore della Svizzera relativa all'introduzione di una procedura d'arbitrato.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti in Svizzera contribuendo al benessere nel nostro Paese e nello Stato partner.

La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale.

Buone soluzioni svizzere possono perdere valore se non sono riconosciute a livello internazionale.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.959.81, di seguito CDI-N) è stata riveduta con il Protocollo del 12 aprile 2005.

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di Convenzione dell'OCSE, la Svizzera e la Norvegia hanno deciso di avviare negoziati per completare con una corrispondente disposizione la loro Convenzione di doppia imposizione. La Svizzera ha colto l'occasione della revisione della CDI-N per adeguarla alle condizioni attuali. I negoziati si sono conclusi dopo due giorni il 10 giugno 2009 con la parafatura del Protocollo che modifica la Convenzione (di seguito: Protocollo di modifica). La firma è stata apposta il 31 agosto 2009 a Oslo.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni hanno accolto favorevolmente la revisione.

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Valutazione

La prevista riduzione dell'ammontare della partecipazione per l'applicazione dell'aliquota zero sui dividendi contenuta nel Protocollo di modifica evita carichi fiscali residui nei rapporti di gruppo con società madre svizzera ed è conforme alla nuova politica svizzera in materia di convenzioni. Con l'introduzione di un diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte per le pensioni è stato possibile soddisfare una richiesta della Norvegia e di numerosi Cantoni svizzeri. La nuova disposizione sullo scambio d'informazioni corrisponde allo standard OCSE e soddisfa le direttive stabilite dal Consiglio federale. Infine, tramite l'adozione di una clausola della nazione più favorita per quanto concerne la procedura d'arbitrato, la Svizzera ha potuto assicurare la parità di trattamento con gli altri partner contrattuali norvegesi.

Nel presente Protocollo è stato raggiunto un risultato equilibrato che contribuirà all'ulteriore positivo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento alle disposizioni del Protocollo di modifica

Il presente Protocollo modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione del 1987 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il contenuto principale di queste modifiche è illustrato di seguito.

Articolo I del Protocollo di modifica concernente l'articolo 10 della Convenzione (Dividendi) Il Protocollo del 12 aprile 2005, applicabile dal 1° gennaio 2007, ha introdotto nelle relazioni tra Svizzera e Norvegia un'aliquota zero sui dividendi da partecipazioni determinanti di almeno il 20 per cento al capitale di un'impresa. Dato che dal 1° gennaio 2011 l'ammontare della partecipazione determinante sarà ridotto in Svizzera al 10 per cento, la Svizzera ha chiesto di ridurre anche nella CDI-N la partecipazione minima al 10 per cento per l'applicazione dell'aliquota zero. Ciò consente a società residenti in Svizzera con partecipazioni determinanti in società norvegesi di incassare dividendi senza oneri fiscali residui in Norvegia grazie alla deduzione per partecipazioni in Svizzera.

Articolo II del Protocollo di modifica concernente l'articolo 18 della Convenzione (Pensioni) In Norvegia la previdenza si basa, come in Svizzera, sulla previdenza di base completata da una previdenza professionale. Diversamente dalla Svizzera, i due tipi di previdenza sono gestiti dalla stessa istituzione. Il beneficiario percepisce dunque una sola pensione erogata da un'unica istituzione.

Attualmente la Norvegia non applica alcuna imposta alle pensioni e rendite pagate a beneficiari non residenti. Dal 1° gennaio 2010 la Norvegia introdurrà tuttavia un'imposta alla fonte del 15 per cento su tali pagamenti. La parte norvegese ha quindi proposto di introdurre un diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte per pensioni e rendite. La Norvegia ha già introdotto una disposizione corrispondente in convenzioni con altri Stati.

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La Svizzera preleva sulle pensioni della previdenza professionale pagate a beneficiari all'estero un'imposta alla fonte che attualmente varia tra il 7 e il 13 per cento circa, a seconda del Cantone. Grazie al convenuto diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte è possibile armonizzare la deduzione dei contributi e l'imposizione nello Stato della fonte, come richiesto da numerosi Cantoni. La delegazione svizzera ha quindi accettato la proposta norvegese per quanto concerne le pensioni.

Diversamente dalla maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione svizzere, la CDI-N disciplina nello stesso articolo le pensioni da funzioni private e da funzioni pubbliche. Il diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte vale pertanto anche per le pensioni da funzioni pubbliche. Conformemente alla prassi attuale, la disposizione è applicabile anche alle prestazioni in capitale. Per i beneficiari di pensioni norvegesi residenti in Svizzera sarà possibile dedurre l'imposta norvegese dalle imposte svizzere. L'articolo 23 è completato di conseguenza.

Contrariamente alla richiesta iniziale della Norvegia il diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte non è applicabile alle rendite delle assicurazioni sociali. Le prestazioni dell'assicurazione sociale, vale a dire in Svizzera le prestazioni del 1° pilastro continuano ad essere sottoposte, secondo l'articolo 21 CDI-N, al diritto di imposizione esclusivo dello Stato di residenza del beneficiario. In tal modo è stato dunque possibile tenere conto del fatto che nel diritto svizzero in materia di rendite AVS e AI non vi è una base legale per l'imposizione alla fonte delle rendite pagate a persone residenti all'estero. Per i suoi pagamenti di pensioni la Norvegia dovrà dunque operare una distinzione tra le pensioni che sottostanno all'imposta alla fonte norvegese e le rendite delle assicurazioni sociali che sono esentate dalla stessa imposta alla fonte norvegese.

Articolo IV del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25 della Convenzione (Procedura amichevole) Poiché in Norvegia la costituzionalità della procedura d'arbitrato in materia di doppia imposizione non è ancora stata chiarita, la delegazione norvegese non ha potuto considerare la richiesta svizzera di completare l'attuale disposizione con una clausola arbitrale. La
Norvegia era tuttavia pronta ad accordare alla Svizzera la clausola della nazione più favorita. Se la Norvegia, in una futura convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con uno Stato terzo, introduce la possibilità di una procedura d'arbitrato, deve avviare con la Svizzera negoziati sull'introduzione della relativa disposizione nella CDI-N.

Articolo V del Protocollo di modifica concernente l'articolo 26 della Convenzione (Scambio di informazioni) Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo dell'attuale crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene da sempre gli sforzi compiuti in tal senso. Con la sua decisione del 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha dunque deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali e al contempo la garanzia della tutela procedurale, la limitazione dell'assistenza amministrativa al singolo caso, soluzioni transitorie corrette, la limitazione alle imposte considerate nella convenzione, il principio di sussidiarietà nonché l'eliminazione di eventuali discriminazioni concernenti gli indicatori da

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perseguire a seguito del passaggio allo standard OCSE. Questi elementi sono commentati qui appresso.

La disposizione parafata corrisponde in ampia misura al tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le previste restrizioni dell'assistenza amministrativa sono contenute nel commentario relativo al modello di convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. La Norvegia aveva espresso il desiderio dell'applicazione a tutte le imposte, come previsto dal modello di convenzione dell'OCSE. La Svizzera ha espresso la possibilità di disciplinare lo scambio di informazioni per le altre imposte nelle convenzioni specifiche, come ad esempio nella Convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (RS 0.672.959.82). Le delegazioni si sono infine accordate sulla proposta svizzera. Essa prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della Convenzione o per la tassazione o l'applicazione delle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Viene inoltre stabilito che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le sue fonti d'informazione prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Norvegia purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 contiene le norme concernenti la segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della
riscossione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici relativi a queste imposte. Le informazioni possono quindi essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. Secondo il modello svizzero dell'articolo 26 e nel quadro delle restrizioni previste dal commentario relativo al modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera ha proposto di rinunciare alla trasmissione delle informazioni alle autorità di vigilanza. In tal modo la cerchia di persone che hanno accesso alle informazioni rimane ristretta e si riduce il rischio di abusi. La Norvegia chiedeva invece di attenersi al testo del modello di convenzione OCSE e non ha accolto le riserve svizzere poiché anche le autorità di vigilanza sono vincolate alle prescrizioni del segreto d'ufficio. Su questo punto le parti si sono accordate per la ripresa del testo del modello di convenzione OCSE.

Secondo il Protocollo di modifica, le autorità di vigilanza hanno in tal modo accesso alle informazioni trasmesse e al contempo sono vincolate alle prescrizioni del segreto d'ufficio.

È inoltre prevista la possibilità di impiegare le informazioni scambiate per altri scopi non fiscali, se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la 1018

persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questa disposizione permette di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi.

In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o le norme legali o le prassi amministrative dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili. A
domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto possono e devono rispondere solo se è possibile ottenere effettivamente tali informazioni indipendentemente da eventuali restrizioni del diritto interno.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 5. Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di una frode fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti, la seconda frase accorda agli Stati contraenti la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. La procedura applicabile sarà oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale. È attualmente in corso l'esame di un'eventuale futura sostituzione dell'ordinanza con una legge.

La parte norvegese ha obiettato che, considerata la sua legislazione interna, non aveva bisogno di questa disposizione. Essa ha pertanto proposto di prevedere questi poteri soltanto per la Svizzera. La Svizzera non ha potuto accogliere una tale formulazione, poiché avrebbe dovuto sottoporsi al diritto interno norvegese. Alla fine le parti hanno adottato la proposta svizzera.

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La Svizzera aveva originariamente richiesto di precisare ulteriormente l'articolo 26 nel Protocollo. La Norvegia si era invece pronunciata per un accordo tecnico tra le autorità competenti. La parte norvegese voleva inoltre espressamente prevedere nella Convenzione che le domande di informazione in cui non figurano tutti gli elementi richiesti dalla Svizzera sarebbero state trattate secondo il principio della buona fede. La Svizzera non ha accolto la richiesta. Gli elementi richiesti sono necessari per la Svizzera affinché lo scambio di informazioni possa essere garantito.

L'obbligo delle parti di agire in buona fede risulta inoltre dalle norme generali d'interpretazione di trattati internazionali (art. 26 e 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111).

La soluzione convenuta riprende il testo della disposizione che la Svizzera voleva introdurre nel Protocollo ma che è stato introdotto nello Scambio di note che i Governi si sono scambiati il giorno della firma del Protocollo di modifica. Questo scambio di note è parte integrante della Convenzione e materialmente è quindi parificabile a una disposizione del Protocollo.

Come richiesto dalla Svizzera, le disposizioni dell'articolo 26 sono ulteriormente precisate nello Scambio di note. Il numero 1 stabilisce il principio della sussidiarietà.

Gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato.

La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») nella speranza di ottenere informazioni fiscali essenziali è espressamente esclusa (n. 2).

Nello scambio di note sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (n. 3). Sono necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiesto deve inoltre indicare di quali informazioni ha bisogno, per quale periodo fiscale nonché per quale scopo fiscale. L'autorità competente dello Stato richiedente trasmette per scritto la domanda all'autorità competente dello Stato richiesto.

Queste esigenze limitano lo scambio di informazioni a
domande concrete concernenti casi specifici. Uno Stato contraente non è obbligato a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico nell'assistenza amministrativa internazionale, se il suo diritto interno lo prevede (n. 4).

Il numero 5 garantisce i diritti procedurali del contribuente. In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato.

Articolo VII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore. Esse considerano pertanto esclusivamente i redditi riscossi a tale data o successivamente dai contribuenti interessati rispettivamente per lo stato patrimoniale a tale data o successivamente. Per gli anni 1020

precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione, per l'applicazione del diritto interno nel caso delle società holding o nei casi di frode fiscale secondo l'attuale disposizione in materia di assistenza amministrativa. Su richiesta della Norvegia è espressamente precisato che l'attuale disposizione concernente l'assistenza amministrativa resta in vigore fino all'entrata in vigore della disposizione riveduta.

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Conseguenze finanziarie

La riduzione dal 20 al 10 per cento dell'ammontare determinante della partecipazione per l'applicazione dell'aliquota zero provoca una diminuzione del gettito dell'imposta preventiva. Poiché i dividendi da partecipazioni di almeno il 20 per cento sono già esonerati, le conseguenze di questa riduzione dovrebbero essere modeste.

La riduzione dell'ammontare della partecipazione comporta tuttavia un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e potrebbe generare di conseguenza potenziali ricavi fiscali supplementari.

Le conseguenze finanziarie del passaggio alla norma di ripartizione delle pensioni non possono essere valutate per mancanza di informazioni concernenti le persone di entrambi i Paesi toccate dalla nuova regolamentazione. Supponendo che il numero di pensionati residenti nell'altro Stato tra la Svizzera e la Norvegia fosse equivalente, non dovrebbero risultare perdite per la Svizzera.

Il Protocollo di modifica che introduce l'assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente e l'accesso a informazioni bancarie su richiesta per scopi fiscali, potrebbe essere considerato in certo qual modo dannoso per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale svizzero. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione del 1987. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o 1021

la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Con riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni prevede invece un'assistenza amministrativa ampliata conformemente al modello di convenzione dell'OCSE. Questo fatto è un'importante novità nella prassi svizzera in materia di convenzioni. Rispetto alle altre, la nuova Convenzione contiene pertanto una disposizione importante ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale concernente il Protocollo tra la Svizzera e la Norvegia è quindi sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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