Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) Modifica del 18 giugno 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20091, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 6 lett. cbis Il conto annuale della Confederazione comprende: cbis. la documentazione del capitale proprio; Art. 33 cpv. 3 lett. c 3

Non sono necessari crediti aggiuntivi per: c.

ammortamenti non preventivati, rettificazioni di valore e accantonamenti.

Art. 35 lett. a n. 1 Abrogato Art. 41, rubrica Prestazioni commerciali; principio Art. 41a

Prestazioni commerciali; autorizzazioni

In virtù della presente legge le unità amministrative seguenti possono fornire prestazioni commerciali a terzi:

1

a.

1 2

la Centrale viaggi della Confederazione;

FF 2009 6281 RS 611.0

2009-1776

3787

Finanze della Confederazione. LF

b.

il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia;

c.

l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;

d.

l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

Le unità amministrative autorizzate possono fornire prestazioni commerciali se queste:

2

a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

3

Art. 59 cpv. 2 e 3 2

L'AFF è autorizzata a: a.

rappresentare la Confederazione per l'esazione di pretese pecuniarie contestate o la reiezione di pretese pecuniarie infondate: 1. davanti ai tribunali civili e arbitrali, 2. nella proposizione di azioni civili nel processo penale, 3. nell'ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento;

b.

rinunciare all'esazione di pretese pecuniarie contestate ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno sproporzionati rispetto all'ammontare litigioso;

c.

chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell'attuazione di pretese di diritto pubblico.

Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l'AFF può:

3

a.

approvare concordati;

b.

cedere ai debitori attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

3788

Finanze della Confederazione. LF

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 giugno 20103 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

3

FF 2010 3787

3789

Finanze della Confederazione. LF

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale Art. 48, rubrica Promozione della pedagogia per la formazione professionale; Istituto universitario federale per la formazione professionale (Istituto) Art. 48a 1

Prestazioni commerciali

L'Istituto può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'economia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

2

2. Legge del 18 dicembre 19925 sulla Biblioteca nazionale (LBNS) Art. 8a 1

Prestazioni commerciali

La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

2

4 5

RS 412.10 RS 432.21

3790

Finanze della Confederazione. LF

3. Legge federale dell'8 marzo 19606 sulle strade nazionali (LSN) Art. 61b Ib. Prestazioni commerciali

1

L'Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

2

4. Legge sul fondo infrastrutturale del 6 ottobre 20067 Art. 9 cpv. 2 2

I crediti nei confronti della Confederazione non sono remunerati.

Art. 11 cpv. 2 e 3 2

3

6 7

Il conto economico contempla: a.

come ricavi; 1. i versamenti di cui all'articolo 2, 2. l'attivazione delle strade nazionali in costruzione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b, 3. l'attivazione dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati;

b.

come spese: 1. i prelievi per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2, 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.

Il bilancio contempla: a.

tra gli attivi: la sostanza circolante e la sostanza fissa;

b.

tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.

RS 725.11 RS 725.13

3791

Finanze della Confederazione. LF

5. Legge sull'agricoltura del 29 aprile 19988 (LAgr) Art. 115 cpv. 2 e 147 cpv. 3 Abrogati Art. 177b

Prestazioni commerciali

L'Ufficio federale, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l'Istituto d'allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

1

a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

2

6. Legge federale del 9 giugno 19779 sulla metrologia Art. 17 lett. h Abrogata Art. 17a

Prestazioni commerciali

L'Ufficio federale di metrologia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

1

a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

2

8 9

RS 910.1 RS 941.20

3792