Incompatibilità con il mandato parlamentare Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento del 17 febbraio 20061

L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati, visto l'articolo 9 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20032 (RCN); visto l'articolo 6 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20033 (RCS), emanano i seguenti principi interpretativi per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento (LParl):

1. Scopo 1

I principi interpretativi sono volti a garantire un'applicazione uniforme dell'articolo 14 lettere e ed f LParl da parte degli Uffici nonché a informare i parlamentari e il pubblico.

2. Principi 2

Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 14 lettere e ed f LParl gli Uffici si attengono ai principi seguenti:

3

Evitare i conflitti di lealtà e d'interessi: tali conflitti sorgono se parlamentari sono membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali riguardo alle quali l'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulle autorità di nomina e di controllo o decide circa i finanziamenti. Questo principio è connesso con il divieto del cumulo delle funzioni, nel senso della separazione personale dei poteri, secondo cui i parlamentari non possono essere membri del Tribunale federale, del Consiglio federale o dell'Amministrazione federale, giacché un siffatto cumulo genererebbe conflitti di lealtà e d'interessi tra le autorità.

1

2 3 4

Conformemente al n. marg. 19 i principi interpretativi sono stati riesaminati con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

RS 171.13 RS 171.14 RS 171.10

2010-1164

2855

4

Tenere conto del carattere di milizia dell'Assemblea federale: se vi è soltanto il dubbio che l'esercizio concomitante di una determinata attività e del mandato parlamentare possa comportare conflitti di lealtà e d'interessi e un cumulo di funzioni (n. marg. 3), l'articolo 14 lettere e ed f LParl va interpretato a favore della compatibilità di tale attività con il mandato parlamentare.

3. Interpretazione di nozioni giuridiche 3.1 «organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato» (art. 14 lett. e ed f LParl) 5

L'espressione «organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato» comprende non soltanto le persone giuridiche e imprese che perseguono uno scopo economico bensì anche gli istituti che perseguono scopi ideali (p. es.

la fondazione Parco nazionale svizzero).

3.2 «Amministrazione federale» (art. 14 lett. e ed f LParl) 6

In analogia con l'articolo 14 lettera c LParl, per «Amministrazione federale» s'intende l'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo gli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del 25 novembre 19985 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA). Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata sono elencate nell'allegato dell'OLOGA (stato: 18 marzo 2010), sempre che nell'allegato al presente documento non sia stabilito altrimenti.6

3.3 «... alle quali sono affidati compiti amministrativi ...» (art. 14 lett. e ed f LParl) 7

Compiti amministrativi federali possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale (art. 178 cpv. 3 Cost.7). Le pertinenti leggi federali devono definire i compiti e la vigilanza; possono se del caso disciplinare anche il finanziamento, l'organizzazione e la procedura. Le organizzazioni o persone esterne all'Amministrazione federale incaricate di adempiere i compiti interessati possono essere designate mediante ordinanza, mandato di prestazioni o contratto di diritto amministrativo.

8

L'affidamento di compiti amministrativi va distinto dal rilascio di concessioni. In quest'ultimo caso non vi è incompatibilità con il mandato parlamentare, poiché la concessione conferisce a privati il diritto di esercitare un'attività economica soggetta a monopolio. I privati operano nel loro proprio interesse e perseguono uno scopo economico. L'obbligo di esercizio connesso con la concessione non muta in alcun modo la natura dell'attività

5 6

RS 172.010.1 Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

RS 101

7

2856

economica privata del concessionario (p. es. ferrovie private o società private di radiotelevisione).

9

Fanno eccezione i casi in cui la concessione è accordata per legge a una data organizzazione o persona e la stessa è tenuta ad adempiere determinati compiti federali (p. es. Società svizzera di radiotelevisione).

3.4 «... sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante» (art. 14 lett. e ed f LParl) 10

La Confederazione ha una posizione dominante in un'organizzazione o in una persona giuridica se esercita un'influenza determinante sull'attività della stessa. Tale è il caso se: a. la Confederazione detiene una partecipazione maggioritaria nel capitale dell'organizzazione o della persona giuridica (p. es. La Posta Svizzera, RUAG, FFS, Swisscom); b. a prescindere dalla partecipazione al capitale, la Confederazione designa la maggioranza dei membri degli organi direttivi o di sorveglianza (p. es. Politecnici federali).

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Si considera inoltre che vi è posizione dominante se l'organizzazione o la persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione e questa influisce sostanzialmente sul modo in cui sono adempiuti i compiti (p. es.

Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica). Un'organizzazione o una persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione se almeno il 50 per cento delle sue entrate è costituito da contributi versati dalla Confederazione.

3.5 «membri degli organi direttivi» (art. 14 lett. e LParl) 12

Per «organi direttivi» s'intendono gli organi che definiscono la politica gestionale delle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato interessate, quali il consiglio d'amministrazione, il consiglio di fondazione, la presidenza, la direzione o i gerenti.

3.6 Disposizioni di leggi speciali 13

Se, in virtù di una disposizione di una legge speciale, un parlamentare è nominato in quanto tale membro di un organo direttivo o di sorveglianza di un'organizzazione o persona giuridica cui sono affidati compiti amministrativi federali e nella quale la Confederazione ha una posizione dominante, tale disposizione prevale sull'articolo 14 lettere e ed f LParl.

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4. Esame delle incompatibilità: procedura 14

In base alle indicazioni fornite dai parlamentari o su segnalazione, l'Ufficio della Camera interessata esamina se vi sia un'incompatibilità secondo l'articolo 14 LParl e sottopone alla Camera la propria proposta (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d e 9 cpv. 1 lett. i RCN8 e art. 6 cpv. 1 lett. i RCS9).

15

L'Ufficio che intende proporre alla propria Camera un cambiamento di prassi (giudicare il caso in esame diversamente da un caso analogo trattato in precedenza) o che deve pronunciarsi su una nuova questione d'interpretazione in un caso concreto consulta previamente l'Ufficio dell'altra Camera. Le eventuali divergenze tra gli Uffici sono appianate in una seduta della Conferenza di coordinamento.

16

Di norma, i cambiamenti di prassi ai sensi del numero marginale 15 sono annunciati alle Camere prima delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale ma applicati soltanto dopo.

16a

Le decisioni delle Camere inerenti organizzazioni di cui all'articolo 14 lettere e ed f LParl sono valutate nuovamente soltanto se un'organizzazione esterna non svolge più compiti amministrativi, se in un'organizzazione esterna viene a mancare la posizione dominante della Confederazione oppure se per via di una modifica delle disposizioni legali un'organizzazione è attribuita all'Amministrazione federale centrale o a quella decentralizzata.

Questa regolamentazione si applica alle decisioni prese dalla prima emanazione dei presenti principi interpretativi del 16 febbraio 2006.10

5. Allegato11 17

L'elenco figurante nell'allegato concerne organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Confederazione ha una posizione dominante al momento dell'emanazione dei presenti principi interpretativi. Non è esaustivo.

18

L'elenco ha carattere informativo. Gli Uffici lo consultano quale ausilio interpretativo nell'esame dei singoli casi. L'elenco non esplica tuttavia effetti giuridici. L'incompatibilità con un mandato di consigliere nazionale o di consigliere agli Stati può essere accertata in modo definitivo soltanto mediante una decisione della Camera interessata.

19

Gli Uffici riesaminano i principi interpretativi e l'allegato 18 mesi prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

8 9 10 11

RS 171.13 RS 171. 14 Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

L'allegato è stato completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007 [cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s)] e con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

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6. Disposizioni finali 20

I presenti principi interpretativi sono pubblicati nel Foglio federale.

In nome dell'Ufficio del Consiglio nazionale:

In nome dell'Ufficio del Consiglio degli Stati:

Claude Janiak, Presidente

Rolf Büttiker, Presidente

2859

Allegato

Elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Confederazione ha una posizione dominante

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14

15

16

17

­

Accademia svizzera delle scienze (a+), Berna12

­

Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), Basilea12

­

Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), Zurigo

­

Accademia svizzera di scienze morali e sociali (ASSM), Berna

­

Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT, prima ASSN), Berna

­

Banca nazionale svizzera, Berna

­

Billag SA, Friburgo

­

CINFO, Centro d'informazione, di consulenza e di formazione ­ Professioni della cooperazione internazionale, Bienne

­

Coopérative Romande de Cautionnement Immobilier (CRCI), Losanna

­

...13

­

Ferrovie federali svizzere (FFS), Berna

­

Fiduciaria Latte Sagl (TSM), Berna

­

...14

­

...15

­

...16

­

Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», Berna

­

Fondo nazionale svizzero (FNS), Berna

­

...17

Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

La «Cooperativa svizzera di fideiussione (CSF), San Gallo» è stata stralciata dall'allegato su decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007, cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n; 07.088s).

La «Fondation Médias et Société, Confignon, Ginevra» è stata stralciata dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

La «Fondazione per la formazione e lo sviluppo, Berna» è stata stralciata dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

La «Fondazione Pro Helvetia, Zurigo» è stata stralciata dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010. Essa è ora considerata parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.

Il «Forum svizzero per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale (Unité), Berna»» è stato stralciato dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

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18

19

20 21

22

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­

Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentum (HBW), Zurigo

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Identitas AG, Berna18

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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Lucerna

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Istituzione comune LAMal, Soletta

­

La Posta Svizzera, Berna

­

Osec Business Network Switzerland, Zurigo

­

Parco nazionale svizzero, fondazione, Berna

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Politecnici federali (PF), Losanna e Zurigo19

­

Proviande, Berna

­

Qualitas AG, Zugo19

­

RUAG Aerospace, Emmen

­

RUAG Ammotec, Thun

­

RUAG Electronics, Berna

­

RUAG Holding, Berna

­

RUAG Land Systems, Thun

­

...20

­

...21

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Skyguide, Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea civili e militari, Meyrin

­

Società svizzera di credito alberghiero (SCA), Zurigo

­

Società svizzera di radiotelevisione (associazione SRG SSR e società regionali)22, SSR, Berna

­

...23

Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

La «Sapomp Wohnbau SA, Sursee» è stata stralciata dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

La «SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), Zurigo» è stata stralciata dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

La «SOFI (Swiss Organisation For Facilitating Investment), Zurigo» è stata stralciata dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

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25 26

­

Suisselab AG, Zollikofen24

­

Svizzera Turismo, Zurigo

­

Swisscom SA, Ittigen

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Swisstransplant, Berna25

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...26

Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2007 e delle Camere federali del 3 dicembre 2007; cfr. Boll. Uff. 2007 N 1757, S 962 (07.086n e 07.088s).

Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

Il «Zentrum für Internationale Landwirtschaft (ZIL), Zurigo» è stato stralciato dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali del 18 marzo 2010.

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