Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Proroga e modifica del 14 gennaio 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008 e del 16 febbraio 20091 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, è prorogata2.

II I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000 e del 21 ottobre 20083 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2, cpv. 2, 4 e 5 Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

2

(...)

Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).

4

Il Parifonds-Edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

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1 2 3

FF 2000 4513, 2005 3565 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2009 791 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

FF 2000 4513, 2008 7501

2010-0011

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

III Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 3

Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

14 gennaio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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