Termine per la raccolta delle firme: 26 luglio 2011

Iniziativa popolare federale «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo», presentata l'8 gennaio 2010, visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo», presentata l'8 gennaio 2010, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Aebi Andreas, Nationalrat, Oberdorf, 3473 Alchenstorf 2. Baader Caspar, Nationalrat, Baumgärtliring 52, 4460 Gelterkinden 3. Blöchliger Michèle, Landrätin, Sonnenbergstrasse 53, 6052 Hergiswil 4. Borer Anita, Sonnenbergstrasse 59, 8610 Uster 5. Brunner Toni, Nationalrat, Hundsrücken, 9642 Ebnat Kappel 6. Dunant Jean Henri, Nationalrat, Luftmattstrasse 12, 4052 Basilea 7. Estermann Yvette, Nationalrätin, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens 8. Glarner Andreas, Grossrat, Bremgartenstrasse 21, 8966 Oberwil-Lieli 9. Heer Alfred, Nationalrat, General-Wille-Strasse 12, 8002 Zurigo

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Hess Erich, Stadtrat, Jupiterstrasse 31, 3015 Berna Kägi Markus, Regierungsrat, Eschenbergstrasse 9, 8172 Niederglatt Mittner Tobias, Einwohnerrat, Etzelstrasse 8, 5430 Wettingen Mörgeli Christoph, Nationalrat, Eichstrasse 51, 8712 Stäfa Müri Felix, Nationalrat, Titlisstrasse 43, 6020 Emmenbrücke Parmelin Guy, Conseiller national, Route de Mély 20, 1183 Bursins Perrin Yvan, Conseiller national, Les Bolles-du-Temple 37, 2117 La Côte-aux-Fées Planzer Gusti, Landrat, Hirzenboden, 6463 Bürglen Preisig Daniel, Kantonsrat, Vorstadt 33, 8200 Sciaffusa Reimann Lukas, Nationalrat, Ulrich-Rösch-Strasse 13, 9500 Wil Rime Jean-François, Conseiller national, Rue du Stade 71, 1630 Bulle Ruppen Franz, Grossrat, Binenweg 2, 3904 Naters Rutz Gregor A., Obere Bühlstrasse 19, 8700 Küsnacht Schleiss Stephan, Hammerstrasse 5, 6312 Steinhausen Schwander Pirmin, Nationalrat, Mosenbachstr. 1, 8853 Lachen Soldati Roberta, via Mezzana 67, 6616 Losone von Rotz Christoph, Nationalrat, Feldheim 2, 6060 Sarnen Walter Hansjörg, Nationalrat, Greuthof, 9545 Wängi

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato per l'elezione del Consiglio federale da parte del Popolo, Casella postale 23, 8416 Flaach, e pubblicata nel Foglio federale del 26 gennaio 2010.

12 gennaio 2010

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 136 cpv. 2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

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Art. 168 cpv. 1 L'Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

1

Art. 175 cpv. 2­7 I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

2

L'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un'elezione suppletiva.

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La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest'ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.

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Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni.

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Se dopo un'elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l'esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall'altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni

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menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.

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La legge disciplina i particolari.

Art. 176 cpv. 2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri.

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