Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20101, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue: Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), cpv. 1 lett. b e d (nuova) e cpv. 2 1

Gli aiuti finanziari possono essere concessi: b.

Abrogata

d.

alle persone fisiche, ai Cantoni, ai Comuni e ad altre persone giuridiche per progetti a carattere innovativo nel settore della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia.

Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono destinati esclusivamente alle nuove strutture.

2

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, e cpv. 3 (nuovo) Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna:

1

a.

3

1 2

che sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giuridiche;

Gli aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo possono essere concessi se: a.

il progetto ha valore di modello per lo sviluppo della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia e contribuisce all'istituzione di posti di custodia per l'infanzia;

b.

il progetto beneficia di un sostegno finanziario erogato dai Cantoni o dai Comuni in cui viene realizzato;

c.

i Cantoni o i Comuni che presentano una domanda di aiuti finanziari o partecipano al finanziamento di un progetto a carattere innovativo realizzato da

FF 2010 1445 RS 861

2009-1989

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terzi continuano a sostenere finanziariamente la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia con un importo complessivo almeno equivalente a quello dell'anno civile precedente l'inizio del progetto.

Art. 4 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Per progetti a carattere innovativo può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d'impegno.

Art.5

Calcolo e durata degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione. Non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

1

Gli aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne coprono al massimo un terzo delle spese della misura prevista all'articolo 3 capoverso 2 lettera a o b.

2

Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa.

3

4

Gli aiuti finanziari sono concessi per due anni al massimo.

Art.6

Domande di aiuti finanziari

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

1

Le strutture di custodia collettiva diurna devono presentare la loro domanda prima dell'apertura della struttura.

2

Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la loro domanda prima di iniziare l'attuazione delle misure.

3

Le persone fisiche, i Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche devono presentare la loro domanda prima di avviare il progetto a carattere innovativo.

4

Art. 7

Concessione di aiuti finanziari

L'UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di custodia collettiva diurna e dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne; consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente.

1

L'UFAS concede aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo sulla base di contratti di prestazioni. Per i progetti gestiti da una persona fisica, da un Comune o da un'altra persona giuridica, consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente.

2

Art. 10 cpv. 4 (nuovo) 4

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 gennaio 2015.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° febbraio 2011 con effetto sino al 31 gennaio 2015.

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