Decreto federale Disegno che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102, decreta: Art. 1 1 La Convenzione del 18 giugno 20103 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito č approvata.

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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare la Convenzione.

Art. 2 1

Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farā in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.

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Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2010 4883 RS ...; FF 2010 4897

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Approvazione di una Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Turchia. DF

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