Decreto federale concernente l'espulsione e l'allontanamento, nel rispetto della Costituzione federale, degli stranieri che commettono reati (controprogetto all'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati [Iniziativa espulsione]») del 10 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», depositata il 15 febbraio 20082, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Titolo prima dell'articolo 121

Sezione 9: Diritto in materia di stranieri e di asilo Art. 121, rubrica e cpv. 2 Dimora, domicilio e asilo 2

Abrogato

Art. 121a (nuovo) 1

Integrazione

L'integrazione mira alla coesione tra la popolazione indigena e quella straniera.

L'integrazione presuppone da tutti gli interessati il rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione federale, il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici e la volontà di assumersi le proprie responsabilità e di vivere in armonia con la società.

2

La promozione dell'integrazione mira alla creazione di condizioni quadro favorevoli affinché alla popolazione straniera siano garantite pari opportunità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale svizzera.

3

Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione.

4

1 2

RS 101 FF 2008 1649

2010-1561

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Iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)». DF

La Confederazione stabilisce i principi dell'integrazione e sostiene le misure d'integrazione prese dai Cantoni, dai Comuni e da terzi.

5

In collaborazione con i Cantoni e i Comuni, la Confederazione esamina periodicamente lo stato dell'integrazione. Se le esigenze in materia di promozione dell'integrazione non sono adempiute, può emanare le norme necessarie dopo aver consultato i Cantoni.

6

Art. 121b (nuovo)

Espulsione e allontanamento

1

Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

2

Gli stranieri perdono il loro diritto di soggiorno e sono allontanati se: a.

sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per assassinio, omicidio intenzionale, violenza carnale, lesioni gravi, rapina qualificata, presa d'ostaggio, tratta di esseri umani qualificata, una grave violazione della legge federale sugli stupefacenti o per un altro reato passibile di una pena detentiva non inferiore a un anno;

b.

sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a una pena detentiva di almeno 18 mesi per truffa o per un altro reato nell'ambito dell'aiuto sociale, delle assicurazioni sociali o dei tributi di diritto pubblico, oppure per una truffa di carattere economico; o

c.

sono stati condannati per un altro reato, con sentenza passata in giudicato, a una pena detentiva di almeno due anni o a più pene detentive o pecuniarie pari complessivamente ad almeno 720 giorni o 720 aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni.

Le decisioni di espulsione, di allontanamento e di ritiro del diritto di soggiorno devono rispettare i diritti fondamentali e i principi basilari della Costituzione federale e del diritto internazionale, in particolare il principio della proporzionalità.

3

II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. È sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale, se tale iniziativa non è ritirata.

Consiglio degli Stati, 10 giugno 2010

Consiglio nazionale, 10 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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