Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge federale sugli stranieri (LStr) (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero) Modifica del 18 giugno 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 novembre 20091; visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 20102, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri è modificata come segue: Introduzione di un titolo abbreviato Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 21 cpv. 3 In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o del suo perfezionamento in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.

3

Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. d e cpv. 3 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: 1

d.

possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti.

La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.

3

1 2 3

FF 2010 351 FF 2010 367 RS 142.20

2009-2839

3737

Legge federale sugli stranieri

Art. 30 cpv. 1 lett. i Abrogata Art. 34 cpv. 5 I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4. I soggiorni in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.

5

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 20104 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

4

FF 2010 3737

3738