Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica

Disegno

(controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune») del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», depositata il 10 settembre 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20103, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 106

Giochi in denaro

La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro tenendo conto degli interessi dei Cantoni.

1

Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

3

I Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza: a.

dei giochi ai quali può partecipare un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco;

b.

delle scommesse sportive;

c.

dei giochi di destrezza.

I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

4

La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una prote-

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RS 101 FF 2009 6125 FF 2010 7023

2010-1960

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Disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica (controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»). DF

zione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.

I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

6

La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell'adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.

7

II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. È sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale, se tale iniziativa non è ritirata.

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