10.078 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) dell'8 settembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Nel contempo vi invitiamo a togliere dal ruolo l'intervento parlamentare seguente: 2008

M

08.3747

Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi (N 05.09.2008, Commissione delle finanze CN)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-2803

5293

Compendio Situazione iniziale L'attuale struttura del sistema coordinato di protezione della popolazione con le organizzazioni partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile, coordinati da organi di condotta a livello cantonale e regionale/comunale, si basa sulla riforma della protezione della popolazione XXI, concretizzata con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2004 della nuova legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1).

In quanto responsabili operativi del sistema federalistico di protezione della popolazione, i Cantoni hanno applicato le prescrizioni della riforma della Protezione della popolazione XXI e adeguato le loro basi legali. Orientata ai pericoli attuali e prevedibili, la protezione della popolazione si occupa segnatamente dell'aiuto in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza. Il sistema di protezione della popolazione si è imposto quale importante strumento del dispositivo di sicurezza nazionale e ha dimostrato la propria utilità in occasione di diversi sinistri maggiori, come ad esempio le inondazioni del 2005 e del 2007.

Contenuti del disegno La revisione parziale della LPPC non costituisce una riforma radicale della protezione della popolazione o della protezione civile. Si tratta piuttosto di effettuare ottimizzazioni nel senso di «lavori di garanzia» in singoli settori sulla base delle esperienze acquisite. La revisione parziale prevede soprattutto modifiche nel campo degli interventi e dei servizi d'istruzione della protezione civile nonché nell'ambito delle costruzioni di protezione.

Le esperienze acquisite negli ultimi anni hanno dimostrato che il numero annuale di giorni di servizio previsti per i quadri e gli specialisti non è sufficiente, in particolare per quanto concerne i corsi di ripetizione. La durata dell'istruzione per i quadri superiori e gli specialisti viene perciò leggermente prolungata. Le modifiche concernenti il settore delle costruzioni di protezione sono da ricondurre a diversi interventi parlamentari. Gli obiettivi in questo campo sono la salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione, una realizzazione di rifugi ridotta e mirata nonché uno sgravio finanziario dei poteri pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni) e dei privati (proprietari di edifici). Di
principio l'obbligo di realizzare rifugi in zone con un deficit di posti protetti permane, ma sarà limitato ai complessi edilizi di grandi dimensioni. Inoltre l'ammontare dei contributi sostitutivi da prestare sarà ridotto rispetto ad oggi. I contributi sostitutivi saranno percepiti dai Cantoni, che potranno così procedere a un'adeguata perequazione intercomunale.

Ulteriori modifiche riguardano in particolare la collaborazione nel campo della protezione della popolazione, l'esonero dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile per i membri delle autorità, l'introduzione di un limite massimo della durata dei servizi d'istruzione e degli interventi di pubblica utilità, i rimedi giuridici e le disposizioni penali.

5294

Indice Compendio

5294

1 Parte generale: contesto e principi del progetto 1.1 La riforma XXI della protezione della popolazione e della protezione civile 1.2 Necessità di intervenire

5297

2 Punti principali della revisione parziale 2.1 Servizi d'istruzione in seno alla protezione civile e interventi di pubblica utilità della protezione civile 2.2 Costruzioni di protezione 2.2.1 Situazione iniziale 2.2.2 Rifugi per la popolazione 2.2.3 Impianti di protezione 2.2.4 Rifugi per beni culturali 2.2.5 Oneri finanziari per impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2.3 Altre modifiche

5297 5297 5298 5298 5299 5299 5300 5301 5301 5302 5303

3 Procedura di consultazione 3.1 Entità della consultazione 3.2 Risultati della consultazione 3.2.1 Valutazione generale 3.2.2 Compiti della Confederazione 3.2.3 Chiamata per interventi di pubblica utilità 3.2.4 Istruzione dei quadri 3.2.5 Acquisizione di materiale ed esenzione dai dazi doganali 3.2.5.1 Materiale 3.2.5.2 Esenzione dai dazi 3.2.6 Obbligo di costruire rifugi e contributi sostitutivi 3.2.6.1 Obbligo di costruire 3.2.6.2 Contributi sostitutivi 3.2.7 Altri adeguamenti

5304 5304 5304 5304 5306 5306 5307 5307 5307 5308 5308 5308 5309 5309

4 Interventi parlamentari

5310

5 Parte speciale 5.1 Commento ai singoli articoli 5.1.1 Titolo secondo: Protezione della popolazione 5.1.1.1 Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione 5.1.1.2 Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione 5.1.2 Titolo terzo: Protezione civile 5.1.2.1 Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile 5.1.2.1.1 Sezione 1: Principi 5.1.2.1.2 Sezione 2: Diritti e doveri 5.1.2.1.3 Sezione 3: Chiamata e controlli

5311 5311 5311 5311 5312 5312 5312 5312 5313 5313 5295

5.1.2.2 Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile 5.1.2.3 Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme e materiale 5.1.2.4 Capitolo 5: Costruzioni di protezione 5.1.2.4.1 Sezione 1: Rifugi 5.1.2.4.2 Sezione 2: Impianti 5.1.2.5 Capitolo 7: Responsabilità per danni 5.1.2.6 Capitolo 8: Diritto e procedura di ricorso 5.1.2.6.1 Sezione 1: Pretese non pecuniarie 5.1.2.6.2 Sezione 2: Pretese pecuniarie 5.1.2.7 Capitolo 9: Disposizioni penali 5.1.3 Titolo quarto: Disposizioni comuni 5.1.3.1 Capitolo 1: Finanziamento 5.1.3.2 Capitolo 2: Trattamento di dati personali 5.1.4 Modifiche del diritto vigente 5.1.4.1 Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna 5.1.4.2 Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 5.1.4.3 Legge sulle dogane

5314 5316 5318 5318 5320 5320 5321 5321 5322 5322 5323 5323 5324 5326 5326 5326 5327

6 Ripercussioni 6.1 Costruzioni di protezione 6.2 Istruzione e interventi di pubblica utilità 6.3 Controlli di sicurezza relativi alle persone

5328 5328 5329 5329

7 Rapporto con il programma di legislatura

5329

8 Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità 8.2 Delega di competenze legislative

5330 5330 5330

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) (Disegno)

5333

5296

Messaggio 1

Parte generale: contesto e principi del progetto

1.1

La riforma XXI della protezione della popolazione e della protezione civile

L'attuale struttura della protezione della popolazione e del sistema coordinato con le organizzazioni partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile nonché gli organi cantonali, regionali o comunali di condotta, si basa sulla riforma della protezione della popolazione XXI, concretizzata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della nuova legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1).

In quanto responsabili operativi principali del sistema federalistico di protezione della popolazione, i Cantoni hanno nel frattempo applicato le prescrizioni della riforma della protezione della popolazione XXI e adeguato di conseguenza le loro basi legali. I punti principali della riforma sono stati concretizzati. La protezione della popolazione è orientata alla gamma di pericoli attuali e prevedibili, ossia in primo luogo alla gestione delle catastrofi e delle situazioni d'emergenza. I Cantoni, le regioni e i grandi Comuni dispongono di organi di condotta efficienti. L'auspicata regionalizzazione sistematica della protezione della popolazione, e in particolare della protezione civile, procede secondo i piani. La collaborazione tra le organizzazioni partner funziona. Ha fondamentalmente dato buone prove anche la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Il sistema di protezione della popolazione si è quindi imposto quale strumento importante del dispositivo di sicurezza nazionale e ha dimostrato concretamente la propria utilità in occasione di diversi sinistri maggiori.

1.2

Necessità di intervenire

La revisione parziale della LPPC non costituisce una riforma radicale della protezione della popolazione o della protezione civile. Si tratta piuttosto di effettuare ottimizzazioni nel senso di «lavori di garanzia» in singoli settori sulla base delle esperienze acquisite. Queste misure di ottimizzazione, segnatamente nel settore degli interventi e dell'istruzione della protezione civile, sono state elaborate in stretta collaborazione con i Cantoni, principali responsabili della protezione della popolazione. Le modifiche concernenti il settore delle costruzioni di protezione da ricondurre a interventi parlamentari. Nella sua mozione del 18 novembre 2005 (05.3715; Punto della situazione sugli impianti di protezione e i rifugi) la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (CdF-CN) aveva chiesto al Consiglio federale di fare il punto della situazione sulle costruzioni di protezione e di elaborare differenti opzioni. Va inoltre menzionata l'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Pierre Kohler del 9 marzo 2005 (05.400, Protezione civile. Abrogazione dell'obbligo di costruire rifugi privati) che chiedeva l'abrogazione dell'obbligo di costruire rifugi privati, cui non è tuttavia stato dato alcun seguito conformemente alla decisione del Consiglio degli Stati del 3 marzo 2009. Nel rapporto «Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi», approvato dal Consiglio federale il 7 marzo 2008, è stata valutata l'utilità delle costruzioni di protezione in rela5297

zione alle minacce attuali e sono state presentate differenti opzioni e le rispettive conseguenze. Su questa base, il Consiglio federale raccomanda l'attuazione dell'opzione 2. Con la sua mozione del 5 settembre 2008 (08.3747 Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi), la Commissione della finanze del Consiglio nazionale sostiene la realizzazione di queste opzioni. Questo intervento è stato adottato dal Consiglio nazionale l'8 giugno 2009 e dal Consiglio degli Stati il 7 settembre 2009.

Le pertinenti misure sono attuate nella presente revisione parziale della LPPC e nell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11), anch'essa sottoposta a revisione.

Occorre precisare che nella presente revisione parziale della LPPC sono attuate soltanto le misure di ottimizzazione elaborate prima della pubblicazione del rapporto del 23 giugno 2010 del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera » (FF 2010 4511). Questo nuovo rapporto fungerà invece da punto di partenza per l'elaborazione della «Strategia protezione della popolazione e protezione civile 2015 più», disponibile entro metà 2011 e in seguito sottoposta al Consiglio federale e alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali degli affari militari e della protezione civile (CDMPC).

2

Punti principali della revisione parziale

2.1

Servizi d'istruzione in seno alla protezione civile e interventi di pubblica utilità della protezione civile

Le esperienze acquisite dai Cantoni, in quanto responsabili operativi della protezione civile, hanno dimostrato negli ultimi anni che il numero annuale di giorni di servizio a disposizione dei quadri e degli specialisti non è sufficiente. Ciò vale in particolare per i corsi di ripetizione, che servono a verificare, migliorare e mantenere l'operatività della protezione civile. I quadri e gli specialisti devono sia aggiornare le proprie conoscenze teoriche e pratiche, sia preparare e svolgere esercizi e corsi per i militi.

La durata dell'istruzione per i quadri e gli specialisti viene perciò lievemente aumentata. Essi potranno essere convocati a prestare fino a tre settimane di corsi di ripetizione invece di due. Essendo responsabili dell'operatività della propria organizzazione dal punto di vista del personale, del materiale e della pianificazione, i comandanti e i loro sostituti potranno prestare fino a quattro settimane di corsi di ripetizione, vale a dire due settimane in più rispetto al passato. Saranno così in grado di svolgere i preparativi necessari.

Grazie a una soluzione più flessibile, i Cantoni avranno la possibilità di svolgere di propria iniziativa e a proprie spese una parte del perfezionamento dei quadri e degli specialisti conformemente all'articolo 39 capoverso 2 LPPC, la cui istruzione compete oggi alla Confederazione.

Al fine di prevenire chiamate abusive, in particolare nel campo degli interventi di pubblica utilità della protezione civile, nell'ambito dei servizi d'istruzione e dei lavori di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale viene introdotto un limite massimo di quaranta giorni di servizio l'anno per ogni persona tenuta a prestare servizio di protezione civile. Inoltre, per gli interventi di pubblica utilità viene fissato un limite complessivo di tre settimane l'anno (compreso nel limite di 5298

40 giorni), che interessa anche i lavori di pubblica utilità a livello nazionale. Questa limitazione dei giorni di servizio, per i quali viene versata l'indennità di perdita di guadagno, vale anche per il personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale nella sua funzione di milizia. Quale misura supplementare, entro la fine del 2010 verrà inoltre stilato, in collaborazione con i cantoni, un elenco di interventi di pubblica utilità appropriati, che servirà da direttiva per l'autorizzazione degli interventi da parte delle competenti autorità. Fondamentalmente questo tipo di intervento è opportuno quando è compatibile con lo scopo e l'istruzione dei militi della protezione civile, quando i richiedenti non dispongono di mezzi a sufficienza e quando non viene fatta eccessiva concorrenza alle ditte private. Tale tipo di intervento non può inoltre essere prestato a favore del proprio datore di lavoro (per es. un Comune). Inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di presentare entro la fine del 2011 un progetto di legge separato inteso a eliminare le lacune messe in luce in occasione dell'operazione «ARGUS». Questo progetto dovrebbe in particolare contemplare l'allestimento di un sistema di gestione dei dati e la procedura di chiamata in servizio del personale della protezione civile.

I servizi di protezione civile in caso di catastrofe, di situazioni d'emergenza e di conflitto armato come pure i lavori di ripristino rimangono invece possibili senza restrizioni.

2.2

Costruzioni di protezione

2.2.1

Situazione iniziale

L'obiettivo perseguito a partire dalla metà degli anni Sessanta «un posto protetto per ogni abitante» è stato essenzialmente raggiunto a livello nazionale, nonostante alcune lacune regionali. Tenuto conto dell'evoluzione del contesto in materia di politica di sicurezza e dell'elevato numero di costruzioni di protezione già esistenti, la vigente LPPC (entrata in vigore il 1° gennaio 2004) aveva già introdotto alcune importanti modifiche, finalizzate a ridurre sensibilmente la costruzione di rifugi e a sgravare finanziariamente i privati e gli enti pubblici. Oggi si pone l'accento sulla salvaguardia del valore dei rifugi esistenti.

Le costruzioni di protezione, concepite come costruzioni solide, semplici ed economiche, sono un elemento essenziale del dispositivo di sicurezza della Svizzera e della protezione della popolazione. Insieme all'infrastruttura d'allarme e ai sistemi telematici e di radiocomunicazione, esse rientrano in un concetto globale su cui si basano anche le pianificazioni d'emergenza (per es. in caso di contaminazione radioattiva). Per quanto riguarda la situazione di minaccia nel contesto politicomilitare, sono oggi più rari i conflitti simmetrici, ma assumono sempre più importanza i conflitti asimmetrici. Sebbene l'importanza strategica delle armi nucleari sia diminuita con la fine della Guerra fredda, il numero di Stati dotati di tali armi o coinvolti in programmi di ricerca e sviluppo in questo campo è in aumento. I progressi tecnologici permettono inoltre di sviluppare armi di precisione che coprono distanze sempre maggiori. A ciò si aggiungono il pericolo e la proliferazione di attentati terroristici con armi NBC di distruzione di massa. Le costruzioni di protezione assumono inoltre una funzione essenziale in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza. Possono infatti servire da ubicazioni di condotta sicure, da ampliamento degli ospedali sovraffollati o da alloggio temporaneo per persone in pericolo.

5299

In breve: le costruzioni di protezione possono essere impiegate in modo rapido e polivalente in caso di minacce attuali e future.

La soppressione del sistema delle costruzioni di protezione è sconsigliata non solo per l'imprevedibile evoluzione delle minacce, ma anche per ragioni puramente economiche.

In considerazione del contesto mutato, le opzioni previste nel summenzionato rapporto e integrate nella revisione parziale della LPCC sono conformi agli obiettivi fondamentali poiché perseguono i seguenti miglioramenti: ­

salvaguardia del valore dell'attuale solido sistema di costruzioni di protezione con un investimento finanziario minimo;

­

costruzione mirata e differenziata di nuovi rifugi per colmare le lacune esistenti e le necessità risultanti dalla crescita demografica, nell'ottica delle pari opportunità per tutti gli abitanti della Svizzera;

­

efficienza operativa differenziata e conforme alla situazione degli impianti di protezione (posti di comando, impianti d'apprestamento, ospedali protetti e centri sanitari protetti);

­

importante sgravio finanziario per i proprietari di edifici privati e gli enti pubblici.

2.2.2

Rifugi per la popolazione

Rimane invariato l'obbligo per i proprietari di edifici di costruire rifugi nelle zone in cui mancano posti protetti o di versare contributi sostitutivi nelle zone in cui i posti protetti sono sufficienti. Anche i Comuni sono tenuti a realizzare rifugi pubblici nelle zone in cui mancano posti protetti.

Nell'ambito dell'edilizia abitativa, in futuro verranno realizzati solo rifugi con al minimo 25 posti protetti laddove non vi sono posti protetti a sufficienza. Visto che, come finora, occorre realizzare due posti protetti ogni tre locali, ciò concernerà solo edifici abitativi e grandi complessi edilizi con più di 38 locali (oggi devono essere costruiti rifugi già a partire da otto locali). I proprietari di edifici e complessi edilizi con meno di 38 locali non dovranno più costruire rifugi, bensì versare un contributo sostitutivo. Un'eccezione è costituita dai Comuni con meno di mille abitanti, dato che solo in questo modo è possibile colmare le lacune ancora esistenti nel campo dei rifugi. Nei piccoli Comuni, soprattutto nei Cantoni montani, i grandi complessi edilizi sono infatti rari.

Il contributo sostitutivo da versare per gli edifici abitativi sarà ridotto dall'attuale importo massimo di 1500 franchi (costo per ogni posto protetto in piccoli rifugi) a circa 400­800 franchi per posto protetto. Il contributo sostitutivo massimo di circa 800 franchi corrisponde più o meno ai costi supplementari per la realizzazione di un posto protetto in un rifugio con 25 posti protetti.

Per i nuovi ospedali e i nuovi istituti per anziani e di cura rimane in vigore la legislazione attuale. Occorre realizzare un posto protetto per ogni posto letto. Se per motivi tecnici non è possibile realizzare rifugi, si deve versare un contributo sostitutivo.

L'importo da versare per ogni posto protetto corrisponde all'incirca ai costi supplementari per la realizzazione di un posto protetto.

5300

I nuovi contributi sostitutivi saranno versati ai Cantoni che avranno così la possibilità di impiegarli in modo mirato secondo le loro esigenze. Ciò permette di garantire, all'interno del Cantone, una perequazione tra i Comuni che beneficiano di molti contributi sostitutivi e quelli che ne dispongono in misura limitata o non ne dispongono del tutto. Questa novità consente una migliore gestione della costruzione di rifugi e di colmare le lacune esistenti. I Cantoni potranno decidere se lasciare ai Comuni i contributi sostitutivi finora versati.

L'obbligo per i proprietari di edifici di provvedere alla manutenzione dei rifugi rimane in vigore, ma il rinnovamento sarà finanziato con i contributi sostitutivi. Ciò vale anche per il rinnovamento dei rifugi pubblici. In questo modo i proprietari di rifugi pubblici e privati non dovranno più far fronte a costi supplementari per il rinnovamento. Si garantisce così a lungo termine la salvaguardia del valore dei rifugi.

Queste misure permettono di sgravare finanziariamente sia i privati che i Comuni. A livello nazionale, i costi complessivi per i privati e i Comuni diminuiranno così dagli attuali 132 milioni a circa 72 milioni di franchi l'anno.

2.2.3

Impianti di protezione

Con la regionalizzazione sistematica della protezione civile di principio non è più necessario costruire nuovi posti di comando e impianti d'apprestamento. Inoltre, circa 700 posti di comando di piccole dimensioni o di vecchia costruzione, che non vengono più utilizzati come ubicazioni di condotta, potranno essere trasformati in rifugi pubblici o soppressi. La Confederazione non verserà più alcun contributo forfettario per garantire l'efficienza operativa di questi posti di comando in esubero.

Il fabbisogno di nuovi centri sanitari protetti e ospedali protetti (posti letto protetti per almeno lo 0,6 % della popolazione) è garantito a lungo termine.

Per assicurare un'efficienza operativa differenziata e conforme alla situazione, saranno rinnovati solo i vecchi impianti di protezione realizzati per il caso di catastrofe o situazioni d'emergenza. Tale rinnovamento prevede l'adeguamento agli standard tecnici attuali e il mantenimento della qualità degli impianti. I restanti vecchi impianti di protezione, non realizzati per il caso di catastrofe e situazioni d'emergenza, saranno adeguati agli standard tecnici attuali solo in vista di un conflitto armato. Verrà per contro mantenuta anche la qualità di questi impianti.

2.2.4

Rifugi per beni culturali

Secondo la Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 0.520.3) e il Secondo Protocollo del 26 marzo 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 0.520.33), entrato in vigore nel 2004, devono essere messi a disposizione luoghi sicuri per le collezioni importanti. La legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.3) prevede le stesse misure anche in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza.

5301

Contrariamente alle basi legali attuali, che contemplano anche la possibilità di proteggere le collezioni di archivi regionali e comunali, in futuro verranno realizzati solo rifugi per beni culturali d'importanza nazionale (archivi cantonali e collezioni di valore). I contributi federali saranno versati solo per realizzare rifugi per beni culturali d'importanza nazionale e per equipaggiare i rifugi per beni culturali negli archivi cantonali. I proprietari garantiscono e finanziano la salvaguardia del valore dei rifugi. In questo modo la Confederazione risparmierà ogni anno circa 0,2 milioni di franchi supplementari.

2.2.5

Oneri finanziari per impianti di protezione e rifugi per beni culturali

Il 7 marzo 2008 il Consiglio federale ha deciso di concretizzare l'opzione 2 del rapporto «Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi». La riduzione del numero di posti di comando, la salvaguardia differenziata del valore e i risparmi nel campo dei rifugi per beni culturali permettono di ridurre i costi annuali per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni dagli odierni 51 a circa 41 milioni di franchi l'anno. Si prevede che i costi per la Confederazione ammonteranno a circa 21 milioni di franchi, ossia 6 milioni in meno rispetto all'importo necessario per adempiere le basi legali attuali. Il cambiamento d'utilizzazione o la soppressione di impianti di protezione potrebbe però generare costi supplementari per lo smontaggio e lo smaltimento di certi componenti.

Secondo il preventivo 2010 e il piano finanziario la Confederazione ha a disposizione solo 13 milioni di franchi. Mancano quindi 8 milioni di franchi l'anno per concretizzare l'opzione 2.

5302

Tabella Compendio del fabbisogno finanziario per impianti di protezione e rifugi per beni culturali

Realizzazione di impianti di protezione

Fabbisogno finanziario secondo le basi legali attuali in milioni di franchi

Fabbisogno finanziario secondo la presente revisione parziale LPPC (opzione 2) in milioni di franchi

Preventivo 2010 e piano finanziario 2011­2013 in milioni di franchi

Confede- Cantoni razione Comuni Ospedali

Confede- Cantoni razione Comuni Ospedali

Confede- Cantoni razione Comuni Ospedali

1,6

Salvaguardia 23,8 del valore degli impianti di protezione

Totale

Totale

1,6

23,6

0,4

47,4

17,6

0,7

2,5

20,0

0,4

37,6

10,9

2,5

0,5

0,5

0,9

Soppressione degli impianti di protezione

0,7

Rifugi per beni culturali

0,8

0,3

1,1

0,6

0,3

0,9

0,9

26,9

23,9

50,8

20,7

20,3

41,0

12,7

Totale

Totale

23,6

23,6

34,5

36,3

Risparmio: 6,2 mio. fr.

Differenza: 8,0 mio. fr.

2.3

Altre modifiche

Sulla base delle esperienze finora acquisite, la presente revisione della LPPC si prefigge di introdurre ottimizzazioni e complementi anche in altri settori, segnatamente nei seguenti: Collaborazione nella protezione della popolazione: vengono completati i compiti della Confederazione e del Consiglio federale in materia di protezione della popolazione (art. 5 LPPC).

Esenzione di membri delle autorità: i membri delle autorità di cui all'articolo 19 non saranno più prosciolti totalmente dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile al momento dell'entrata in funzione, ma saranno esonerati dal servizio solo per la durata della loro carica in virtù di una disposizione d'eccezione.

Interventi di pubblica utilità della protezione civile: i richiedenti di interventi di pubblica utilità a livello nazionale esonerano la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi responsabilità per eventuali danni.

5303

Rimedi giuridici: sono state completate anche le disposizioni sui rimedi giuridici.

Viene per esempio statuita la possibilità di presentare ricorso al DDPS contro l'attribuzione a una funzione, prima di ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale.

Disposizioni penali: la revisione della parte generale del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) implica un adeguamento delle disposizioni penali della LPPC.

Inoltre, i Cantoni non dovranno più comunicare le loro decisioni penali e le loro dichiarazioni di non doversi procedere al Ministero pubblico della Confederazione, che a sua volta non dovrà più informare l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Finanziamento: viene precisata l'assunzione dei costi da parte della Confederazione nel campo delle costruzioni di protezione.

Protezione dei dati: le disposizioni sulla protezione dei dati vengono completate in particolare con la base legale formale per l'utilizzo sistematico del nuovo numero AVS da parte degli uffici federali e cantonali responsabili della protezione civile.

3

Procedura di consultazione

3.1

Entità della consultazione

Il 17 febbraio 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di mettere in consultazione la revisione parziale della LPPC. La procedura doveva coinvolgere i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia, le organizzazioni militari e della protezione civile, le associazioni femminili e altre organizzazioni e istituzioni interessate. La consultazione si è conclusa il 31 maggio 2010.

Alla procedura di consultazione hanno partecipato tutti i Cantoni, quattro partiti rappresentati in Parlamento (PPD, PLR, PS e UDC), 18 tra organizzazioni e associazioni nonché 19 gruppi d'interesse non invitati, tra cui 11 Comuni.

3.2

Risultati della consultazione

3.2.1

Valutazione generale

La revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione, che l'hanno considerata necessaria. Quasi tutti i punti oggetto della revisione hanno ottenuto ampi consensi, come ad esempio le modifiche previste nel campo dei servizi d'istruzione e degli interventi di pubblica utilità come pure quelle nel campo delle costruzioni di protezione. In alcuni settori sono stati richiesti piccoli adeguamenti e precisazioni.

Nell'ambito dell'istruzione e degli interventi è stata particolarmente apprezzata la limitazione della durata delle prestazioni di servizio a 40 giorni l'anno (nuovo art. 25a) e la possibilità di chiamata da parte dei Cantoni in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti (art. 27). Il fatto di disciplinare la chiamata in servizio per interventi di pubblica utilità in un articolo a sé (art. 27a) non ha incontrato opposizioni, mentre la proposta di limitare la durata 5304

degli interventi a due settimane è in parte considerata troppo restrittiva. La nuova disposizione secondo cui l'istruzione di base deve essere assolta entro la fine dell'anno in cui i militi di protezione civile compiono 26 anni (art. 33) è generalmente vista come sensata; alcuni partecipanti alla consultazione hanno però chiesto una regolamentazione speciale per i cittadini naturalizzati. Vige unanimità sul prolungamento della durata dell'istruzione dei membri dei quadri, mentre le opinioni divergono sulla durata concreta (due, tre o quattro settimane). A larga maggioranza è stata accolta favorevolmente anche la possibilità di svolgere esercizi transfrontalieri nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti nell'ambito di corsi di ripetizione (art. 36).

Lo stesso vale per la possibilità offerta ai Cantoni di svolgere autonomamente una settimana del perfezionamento dei militi con funzione di quadri o specialisti secondo l'articolo 39 capoverso 2 LPPC (assumendosi i relativi costi).

La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione è favorevole al mantenimento dell'obbligo di costruire (realizzazione di un rifugio o versamento di un contributo sostitutivo, art. 46). Altrettanto bene accolta è stata anche la riduzione dell'attività edilizia nel campo dei rifugi e il relativo sgravio finanziario per privati e enti pubblici. I dettagli relativi alla costruzione di rifugi e al versamento di contributi sostitutivi hanno invece sollevato alcune obiezioni.

Praticamente incontestate le modifiche nel campo del diritto di ricorso, della protezione dei dati e delle disposizioni penali. Complessivamente si può affermare che nessuno dei punti soggetti a revisione è stato respinto nel suo insieme.

Le richieste di modifica più frequenti si possono riassumere come segue: ­

manca una chiara definizione dei compiti e delle competenze di Confederazione e Cantoni. Le previste delegazioni al Consiglio federale interferiscono con l'autonomia dei cittadini, dei Cantoni e dei Comuni; è quindi necessario un fondamento legale di tipo formale.

­

Il disegno di legge dovrebbe permettere di desumere quali saranno le conseguenze finanziarie e personali per i Cantoni.

­

La prevista limitazione della durata degli interventi di pubblica utilità a tutti i livelli (nazionale, cantonale/comunale) deve essere innalzata da due a tre settimane.

­

Una parte dell'istruzione dei comandati della protezione civile e dei loro sostituti deve essere assunta dai Cantoni.

­

La durata dell'istruzione dei militi della protezione civile in altre funzioni di quadro deve essere portata a tre settimane.

­

La maggior parte dei Cantoni chiede che l'equipaggiamento personale e il materiale della protezione civile venga nuovamente acquistato e finanziato dalla Confederazione.

­

L'esenzione dai dazi doganali per materiale della protezione civile importato dall'estero non deve valere solo per la Confederazione ma anche per i Cantoni.

­

Il rapporto esplicativo deve fissare l'obbligo di realizzare rifugi già a partire da 25 posti protetti (vale a dire per edifici con 38 locali).

­

I contributi sostitutivi non devono essere fissati a 400 franchi a livello nazionale, ma essere compresi in una fascia di 400­800 franchi.

5305

­

Inoltre, in caso di autorizzazione di soppressione di un rifugio privato, i Cantoni devono poter richiedere un contributo sostitutivo.

Il Cantone dei Grigioni è l'unico Cantone a non approvare il presente disegno di revisione parziale della LPPC. A suo avviso il difetto maggiore risieder nel fatto che i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni come pure gli obblighi legali non devono essere sanciti nella legge, bensì disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Fra i partiti politici l'unico a respingere il disegno di modifica della legge è l'Unione democratica di centro, a meno che non venga revocata la possibilità di svolgere interventi e corsi di ripetizione nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti. Il Partito socialista svizzero ritiene che il sistema coordinato di protezione della popolazione debba essere completamente riorganizzato con l'obiettivo di abolire l'obbligo di prestare servizio a favore di forme differenziate di volontariato. Esso chiede inoltre di sopprimere gli interventi di pubblica utilità.

In base alla provenienza delle obiezioni sollevate e delle proposte inoltrate (dove ai partiti politici rappresentati in Consiglio federale, ai Cantoni e ai gruppi d'interesse a livello nazionale viene conferito maggior peso) e alla loro frequenza, emergono i seguenti temi, trattati nei numeri 3.2.2­3.2.7.

3.2.2

Compiti della Confederazione

In caso d'evento la Confederazione deve avere la possibilità di sostenere i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati; ciò riguarda in particolare il settore NBC e le prestazioni della Centrale nazionale d'allarme presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione.

3.2.3

Chiamata per interventi di pubblica utilità

Come dimostrato dai controlli effettuati nell'ambito delle indennità per perdita di guadagno percepite illecitamente (operazione «ARGUS»), sussiste il pericolo che personale professionista presti interventi di pubblica utilità a favore del proprio datore di lavoro. Diversi ad esempio i casi in cui personale a tempo pieno di uffici cantonali e comunali della protezione civile nell'ambito di interventi di pubblica utilità ha svolto lavori amministrativi previsti dal normale rapporto lavorativo.

Per evitare i casi di questo genere, già nel 2008, nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza del 6 giugno 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU; RS 520.14) il Consiglio federale aveva statuito un divieto generale per i militi della protezione civile di fornire prestazioni a favore del proprio datore di lavoro. Questo principio era stato enunciato anche nel messaggio concernente la revisione totale della legislazione in materia di protezione civile (FF 2002 1535 [pag. 1562, commento relativo all'art. 27]).

Dai controlli effettuati nell'ambito dell'operazione «ARGUS» risultano ciò nondimeno tuttora interventi di pubblica utilità prestati illecitamente. E questo non solo a causa di interventi prestati a favore del proprio datore di lavoro; è infatti emerso che in molti casi gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale venivano svolti senza autorizzazioni valide. Per questo motivo l'avamprogetto posto in con5306

sultazione prevedeva una limitazione della durata di questo tipo di interventi a due settimane per milite l'anno, e questo a tutti i livelli, vale a dire sia a livello nazionale, sia a livello cantonale e comunale. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione si è detta favorevole alla limitazione, ma nel contempo chiede un innalzamento della stessa a tre settimane. Il disegno di legge è stato quindi modificato di conseguenza.

3.2.4

Istruzione dei quadri

Attualmente i militi ai quali è previsto di affidare una funzione di quadro seguono, per assumere tale funzione, un corso per quadri di almeno una settimana e di due settimane al massimo. Negli ultimi anni però, le crescenti esigenze che devono soddisfare i quadri, in particolare i comandanti, per essere in grado di svolgere corsi di ripetizione, interventi di pubblica utilità e controlli e dirigere il personale, giustificano un prolungamento di 1­2 settimane della durata dell'istruzione dei comandanti, che conformemente all'articolo 39 capoverso 2 LPPC oggi è interamente svolta dalla Confederazione. Il disegno di legge prevede che essi debbano seguire un'istruzione di 3­4 settimane in totale a seconda delle dimensioni e della struttura dell'organizzazione di protezione civile (cantonale, regionale o comunale). L'istruzione può essere suddivisa in singoli moduli.

La maggior parte dei Cantoni è favorevole a questo prolungamento, chiede però che una parte dell'istruzione dei comandati possa essere svolta dai Cantoni. Ciò permetterebbe in effetti di tenere conto delle differenti esigenze e condizioni cantonali.

L'articolo 34 capoverso 1 del disegno di legge è stato pertanto modificato affinché i militi previsti per la funzione di comandante vengano convocati dalla Confederazione per due settimane d'istruzione e dal Cantone per almeno una e al massimo due settimane.

La maggior parte dei Cantoni auspica inoltre che i corsi debbano essere come finora frequentati con successo e non solo seguiti. Il termine «seguiti» corrisponde però alle disposizioni della legge militare e viene quindi mantenuto.

I corsi per le altre funzioni di quadro dureranno, come finora, da una a due settimane, nonostante anche in questo caso la maggior parte dei Cantoni abbia richiesto un prolungamento della durata dell'istruzione fino a un massimo di tre settimane.

3.2.5

Acquisizione di materiale ed esenzione dai dazi doganali

3.2.5.1

Materiale

I Cantoni sono responsabili dell'acquisizione e del finanziamento dell'equipaggiamento personale nonché del materiale d'intervento per l'aiuto in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza. La Confederazione acquisisce e finanzia invece i sistemi per allarmare la popolazione, i sistemi telematici della protezione civile, il materiale relativo agli impianti e il materiale NBC della protezione civile. Ciò è stato definito in occasione della Riforma della protezione della popolazione XXI, sia nell'ambito della nuova perequazione finanziaria, sia in relazione alla nuova ripartizione dei compiti e del relativo finanziamento in funzione delle competenze nella 5307

protezione civile. Questa ripartizione delle competenze deve essere mantenuta. La Confederazione s'impegna a sostenere i Cantoni nell'acquisto del materiale e a stilare delle liste di riferimento, onde garantire la compatibilità del materiale in caso di interventi intercantonali e un'istruzione unitaria ed efficiente a livello nazionale.

3.2.5.2

Esenzione dai dazi

L'articolo 44 LPPC, che equipara, a livello di legislazione doganale, il materiale della protezione civile che la Confederazione importa dall'estero al materiale bellico, era stato modificato nell'avamprogetto posto in consultazione, ma si trattava di una modifica puramente formale resasi necessaria in seguito alla revisione della legislazione doganale.

Circa la metà dei Cantoni ha chiesto un'esenzione dai dazi anche per i Cantoni; la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) e di conseguenza l'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01) dovranno essere modificate in tal senso. Con queste modifiche alla legislazione sulle dogane, l'articolo 44 LPPC avrebbe ormai solo carattere dichiaratorio, motivo per cui può essere abrogato.

3.2.6

Obbligo di costruire rifugi e contributi sostitutivi

3.2.6.1

Obbligo di costruire

L'obbligo generale di costruire rifugi deve essere mantenuto: questo principio è condiviso dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. In futuro però si dovrà realizzare un rifugio unicamente a partire da un numero minimo di posti protetti. Il rapporto esplicativo prevedeva l'obbligo di realizzare rifugi solo a partire da 51 posti protetti per gli edifici abitativi e le costruzioni a partire da 77 locali. I Cantoni possono concedere delle eccezioni solo per Comuni con meno di 1000 abitanti. Al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i proprietari, se il fabbisogno di posti protetti è coperto dovranno essere versati dei contributi sostitutivi fortemente ridotti rispetto agli attuali. Queste misure permettono di ridurre notevolmente le spese per la costruzione di rifugi. I dettagli devono essere definiti dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

La maggioranza dei Cantoni chiede ora l'obbligo di realizzare rifugi già a partire da 25 posti protetti, ossia per gli edifici abitativi e le costruzioni a partire da 38 locali.

Per soddisfare questa richiesta, il commento all'articolo 46 capoverso 1 è stato modificato di conseguenza. Inoltre, i Cantoni chiedono di verificare se le disposizioni per le quali il rapporto esplicativo prevede una regolamentazione a livello di ordinanza non possano essere definite a livello di legge. L'articolo 46 del disegno di legge e il relativo commento i cui contenuti sono da disciplinare a livello di ordinanza sono stati sottoposti all'Ufficio federale di giustizia già prima della procedura di consultazione e giudicati conformi. Inoltre, a tempo debito il relativo disegno di ordinanza sarà sottoposto ai Cantoni per parere nell'ambito di un'indagine conoscitiva.

5308

3.2.6.2

Contributi sostitutivi

In futuro, i contributi sostitutivi saranno versati ai Cantoni e verranno utilizzati non solo per costruire rifugi pubblici, ma anche per rinnovare i rifugi privati, sgravando finanziariamente i proprietari di edifici. I contributi sostitutivi verranno inoltre ridotti di oltre la metà rispetto ad oggi e serviranno principalmente al finanziamento dei rifugi pubblici e al rinnovamento dei rifugi privati. Il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro per la gestione della costruzione di rifugi, fissa l'ammontare dei contributi sostitutivi e ne determina l'uso. Nel rapporto esplicativo sull'avamprogetto sottoposto a consultazione era previsto un importo di 400 franchi per posto protetto a livello nazionale. Secondo la maggioranza dei Cantoni, questo importo non è sufficiente per finanziare i compiti che spettano loro (pareggiare il deficit di posti protetti, salvaguardare il valore dei rifugi), mentre i costi supplementari per la realizzazione di un rifugio con 25 posti protetti ammonterebbero a circa 800 franchi. Per questo motivo, su richiesta di una larga maggioranza dei Cantoni per i contributi sostitutivi viene introdotta una fascia che va da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi.

3.2.7

Altri adeguamenti

In base alle osservazioni inoltrate dai Cantoni sono stati modificati o completati anche gli articoli 53 e 66b del disegno di legge: ­

Articolo 53: nell'ambito degli ospedali protetti il Consiglio federale non definisce solo le esigenze tecniche, ma anche le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno.

­

Articolo 66b: le autorità cantonali che decidono in ultima istanza inviano le loro decisioni al DDPS solo su sua esplicita richiesta.

Inoltre, al termine della consultazione, il disegno di legge è stato adeguato anche in base a richieste inoltrate al di fuori della procedura, segnatamente nei settori seguenti: ­

Articolo 42: dato che dall'entrata in vigore della LPPC il 1° gennaio 2004 si è posta più volte la questione dell'interpretazione della nozione di «cambiamento d'utilizzazione», il commento del capoverso 1 è stato precisato, la disposizione in sé rimane però invariata. È stato inoltre aggiunto un nuovo capoverso 3 in cui si statuisce che i Cantoni devono notificare all'UFPP la soppressione dei centri d'istruzione della protezione civile.

­

Articoli 72 e 73: dal 1° aprile 2011, i corsi che secondo la LPPC devono essere svolti dalla Confederazione (art. 10, 39 e 40 LPPC) saranno gestiti nel nuovo sistema di amministrazione dei corsi (VERA), che sostituirà l'attuale sistema. Dato che nel nuovo sistema saranno contenuti anche dati concernenti lo stato di salute (per es. «dispensato per motivi medici») e profili della personalità, è necessario istituire le basi legali per l'elaborazione di questi dati.

5309

Articolo 9 della legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.3, in seguito «LPBC»): questo articolo, secondo il quale il Consiglio federale in quanto organo consultivo nomina un «Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali», è abrogato. Si tratta nella fattispecie di una commissione consultiva extraparlamentare (commissione amministrativa). Dal 1° gennaio 2009, rispettivamente dal 1° gennaio 2010, simili commissioni sono disciplinate dalla legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010, art. 57a­57g) e dall'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1, art. 8a­8t). L'istituzione di commissioni amministrative compete al Consiglio federale. Solo le commissioni decisionali necessitano di una base legale formale (art. 57a cpv. 2 LOGA). La citazione di questa commissione nella legge è inutile e limita il campo d'azione del Consiglio federale. L'articolo 9 deve quindi essere abrogato.

4

Interventi parlamentari

Con il disegno di legge allegato è possibile stralciare dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2008

M

08.3747

Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi (N 05.09.2008, Commissione delle finanze CN)

Sulla base del rapporto «Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi» in adempimento della mozione della CdF-CN del 18 novembre 2005 (05.047), il 7 marzo 2008 il Consiglio federale si è dichiarato favorevole al mantenimento dell'obbligo di costruire i rifugi, limitandolo tuttavia a singoli casi ed associandolo a un sostanziale sgravio finanziario per i proprietari di edifici privati. Viene così garantita la salvaguardia del valore delle infrastrutture di protezione già esistenti, nella prospettiva di una politica di sicurezza a lungo termine e a titolo di misura complementare alla difesa militare, come chiesto anche dalla mozione 08.3747. Questa mozione è stata accolta l'8 giugno 2009 dal Consiglio nazionale e il 7 settembre 2009 dal Consiglio degli Stati. Il 17 aprile e il 19 agosto 2008 anche le Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno approvato questa opzione che verrà concretizzata con la presente revisione della LPPC nonché nell'OPCi.

I seguenti interventi parlamentari non sono ancora stati trattati nel plenum: 2008

M

08.3691

Abolizione dell'obbligo generale di realizzare rifugi nelle nuove costruzioni (N 03.10.2008, Pfister Theophil)

2008

M

08.3703

Abolizione dell'obbligo generale di realizzare rifugi nelle nuove costruzioni (N 03.10.2008, Kiener Nellen Margret)

Le due mozioni, di identico tenore, chiedono di sopprimere l'obbligo generale di costruire rifugi per i proprietari di edifici privati. La soluzione proposta dagli autori delle mozioni implicherebbe di fatto la disattivazione dell'infrastruttura di protezione.

5310

5

Parte speciale

5.1

Commento ai singoli articoli

5.1.1

Titolo secondo: Protezione della popolazione

5.1.1.1

Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione

Art. 5

Compiti della Confederazione

L'articolo 5 è oggetto di una revisione totale, salvo il capoverso 1 che rimane invariato tranne per un adeguamento formale («Svizzera» al posto di «Paese»).

Capoverso 2: secondo il nuovo capoverso 2 la Confederazione sostiene i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati. Questi comprendono la squadra d'intervento DDPS (SIDDPS), che è in grado di assistere e consigliare le unità d'intervento cantonali in caso di attentati terroristici con sostanze chimiche tramite un pool di circa 20 specialisti del Centro di competenza NBC dell'esercito e del Laboratorio Spiez, subordinato all'UFPP. La Confederazione può inoltre fornire ai Cantoni prestazioni come le analisi effettuate dal Laboratorio Spiez nel settore NBC, oppure l'esercizio della Centrale nazionale d'allarme dell'UFPP con il proprio Centro nazionale di notifica e di analisi della situazione.

Il capoverso 3 corrisponde per analogia all'attuale capoverso 2.

Capoverso 4: la collaborazione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza, ossia degli organi federali e cantonali competenti, deve essere riesaminata e, se necessario, migliorata attraverso esercitazioni periodiche, piattaforme comuni quali conferenze o gruppi di lavoro e altre misure. Il Consiglio federale viene inoltre esplicitamente abilitato a regolare la collaborazione nel campo dell'istruzione.

Anche se le competenze enunciate nel capoverso 4 risultano già nell'articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10), per motivi di trasparenza è opportuno istituire una base corrispondente anche nella LPPC.

Capoverso 5: nell'ambito dell'introduzione della «single official voice», l'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'allarme (OAll; RS 520.12) viene completata in modo da prevedere che in particolare in caso di pericoli naturali non vengano allertate solo le autorità, ma anche la popolazione. La nuova OAll elenca in modo esaustivo gli organi specializzati della Confederazione (MeteoSvizzera, UFAM, SNV, SSS) che sono autorizzati a lanciare l'allerta. La Centrale nazionale d'allarme dell'UFPP funge da organo intermediario per trasmettere i comunicati d'allerta redatti dagli organi specializzati della Confederazione alle autorità e in futuro anche ai media tenuti alla
diffusione secondo la legislazione sulla radiotelevisione (l'OAll viene attualmente aggiornata in questo senso). La responsabilità tecnica spetta invece ai competenti organi specializzati della Confederazione.

In particolare per i suddetti motivi è opportuno integrare esplicitamente in una base legale formale la competenza del Consiglio federale per l'emanazione dell'OAll.

Il capoverso 6 corrisponde all'attuale capoverso 3.

5311

5.1.1.2 Art. 10

Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione Sostegno da parte della Confederazione

Lettera a: la disposizione viene formulata in modo più chiaro e comprensibile.

Inoltre vengono citati anche terzi (n. 3), dato che oltre che con le organizzazioni partner e l'esercito, è opportuno coordinare l'istruzione anche con altre istituzioni quali per esempio il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) o il Centro di politica di sicurezza di Ginevra (CPS).

5.1.2

Titolo terzo: Protezione civile

5.1.2.1

Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

5.1.2.1.1

Sezione 1: Principi

Art. 12

Eccezioni

Il capoverso 1 rimane invariato.

Il capoverso 2 subisce solo modifiche redazionali; in particolare si precisa che il capoverso concerne solo gli uomini, poiché le donne congedate dal servizio militare non sono tenute a prestare servizio di protezione civile secondo la LPPC (ma possono prestare volontariamente servizio di protezione civile secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. d LPPC). Il contenuto del capoverso rimane invariato.

Il capoverso 3 subisce solo modifiche redazionali, ma il suo contenuto rimane invariato.

Le differenze di contenuto dei capoversi 2 e 3 si possono commentare come segue.

Secondo l'articolo 11 capoverso 3 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), il licenziamento anticipato dal servizio civile è possibile solo se la persona tenuta a prestare tale servizio è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo o se è stata autorizzata, su sua richiesta, a prestare servizio militare.

Una persona licenziata dal servizio civile non viene quindi assoggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, poiché non è abile a tale servizio per un'incapacità lavorativa duratura o poiché presta servizio militare.

Articoli 12a e 19

Esenzione di membri delle autorità

Per motivi sistematici questa disposizione viene inserita direttamente dopo l'articolo 12; di conseguenza l'attuale articolo 19 viene abrogato.

Secondo la formulazione attuale e l'interpretazione testuale della frase introduttiva dell'attuale articolo 19, le persone elencate vengono prosciolte dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile al momento dell'entrata in funzione. Al termine del mandato esse non vengono quindi più chiamate in servizio neppure se la loro età non supera i quarant'anni (cfr. art. 13 cpv. 1 LPPC). La maggior parte di queste persone termina il proprio mandato pubblico a un'età superiore ai quarant'anni e non è quindi più tenuta a prestare servizio di protezione civile. Ma l'esperienza ha dimostrato che vi sono anche delle eccezioni. È quindi necessario riformulare la frase 5312

introduttiva in modo che non statuisca un proscioglimento dei membri delle autorità dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile, ma che preveda, solo come eccezione, un'esenzione dal servizio per la durata della loro carica.

In tedesco, la lettera b viene completata con la forma femminile.

Art. 21

Esclusione

Nell'ambito della revisione della parte generale del CP, le pene detentive fino a sei mesi sono state convertite, nella misura del possibile, in pene pecuniarie (cfr. art. 41 cpv. 1 CP). Con questo adeguamento del testo della LPPC sarà di nuovo possibile escludere dal servizio di protezione civile le persone che hanno commesso reati passibili di sanzioni penali di quest'ordine.

5.1.2.1.2 Art. 25a

Sezione 2: Diritti e doveri Durata dei servizi di protezione civile

Questo nuovo articolo introduce una durata massima di quaranta giorni l'anno per i servizi di protezione civile, ossia i corsi e gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale. Finora era teoricamente possibile prestare illimitatamente servizi di protezione civile nell'ambito di interventi di pubblica utilità. Si tratta di una misura supplementare (cfr. art. 27a cpv. 2 LPPC) per prevenire abusi nell'esercizio del diritto all'indennità per perdita di guadagno (IPG).

I servizi di protezione civile in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato e i lavori di ripristino sono esclusi da questa limitazione. Questi interventi reali non possono essere limitati nel tempo poiché dipendono dalla durata dell'evento e dalle misure necessarie per la sua gestione.

5.1.2.1.3 Art. 27

Sezione 3: Chiamata e controlli Chiamata per interventi in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino

Capoversi 1 e 2: finora le chiamate in servizio in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato e per lavori di ripristino e le chiamate in servizio per interventi di pubblica utilità erano disciplinate nello stesso articolo.

Visto che non possono essere paragonate alle chiamate in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza, le chiamate in servizio per interventi di pubblica utilità vengono trattate a parte nel nuovo articolo 27a. Gli attuali capoversi 1 lettera d e 2 lettera c vengono quindi abrogati.

Il capoverso 2 lettera a viene completato in modo che anche i Cantoni possano chiamare in servizio i militi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante.

Il capoverso 3 subisce solo una modifica redazionale; la precisazione «in caso d'intervento» è stata cancellata poiché superflua.

5313

Art. 27a

Chiamata per interventi di pubblica utilità

Il capoverso 1 è stato ripreso per analogia dall'articolo 27 in vigore.

Capoverso 2: visto che negli ultimi anni a livello cantonale, regionale e comunale sono stati prestati molti interventi di pubblica utilità illeciti, la loro durata viene limitata a tre settimane l'anno, compresi quelli a livello nazionale. Con questa nuova disposizione si mira innanzitutto a prevenire gli abusi.

Il capoverso 3 statuisce che, come per la convocazione ai servizi d'istruzione, la chiamata per gli interventi di pubblica utilità deve essere inviata ai militi della protezione civile almeno sei settimane prima dell'intervento in questione. Esso disciplina inoltre solo la chiamata per interventi di pubblica utilità. I presupposti, le competenze, le procedure ecc. per tali interventi sono definiti nell'OIPU.

Il capoverso 4 completa l'articolo 75 capoverso 3 precisando che i Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

5.1.2.2 Art. 33

Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile Istruzione di base

I militi di protezione civile non devono più assolvere l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento, ma hanno tempo fino alla fine dell'anno in cui compiono 26 anni. Grazie a questa modifica, i militi della protezione civile possono terminare anche uno studio di lunga durata senza doverlo interrompere a causa dell'istruzione di base.

Art. 34

Istruzione dei quadri

Capoverso 1: le crescenti esigenze che devono soddisfare i comandanti, soprattutto per essere in grado di svolgere corsi di ripetizione, interventi di pubblica utilità e controlli e di dirigere il personale, giustificano un prolungamento di 1­2 settimane della durata dell'istruzione dei quadri. Essi devono quindi seguire un'istruzione per comandanti di 3­4 settimane in totale, a seconda delle dimensioni e della struttura dell'organizzazione di protezione civile (cantonale, regionale e comunale). L'istruzione può essere divisa in singoli moduli.

Come per il perfezionamento (art. 35) anche una parte dell'istruzione dei quadri deve essere assunta dai Cantoni, affinché si possa tenere conto delle diverse condizioni ed esigenze. I costi vengono assunti completamente dai Cantoni responsabili.

La Confederazione si assume i costi per le due settimane di sua competenza.

Capoverso 2: i corsi per le altre funzioni di quadro dureranno, come finora, da una a due settimane.

Nei due capoversi del testo tedesco il termine «bestehen» (in italiano «seguono») è sostituito con «absolvieren» (= «assolvono»), per analogia con la terminologia del diritto militare.

5314

Art. 35

Perfezionamento

Il capoverso 1 corrisponde, per il contenuto, all'attuale articolo 35. Il periodo di quattro anni indicato viene calcolato a partire dall'anno successivo all'assolvimento della formazione di quadro o specialista.

Il capoverso 2 permette ai Cantoni di comunicare rapidamente, durante un corso di perfezionamento, cambiamenti importanti come nuove prescrizioni esecutive cantonali destinate alla protezione civile e relative all'organizzazione dell'aiuto cantonale, regionale e comunale in caso di catastrofe, alle pianificazioni e ai preparativi per gli interventi, al concetto d'istruzione cantonale, all'amministrazione e ai controlli cantonali nonché all'introduzione di nuovo materiale e nuovi sistemi. I costi sono anche in questo caso interamente a carico del Cantone responsabile della convocazione.

I rapporti con i quadri e gli specialisti devono invece essere svolti nell'ambito di corsi di ripetizione secondo l'articolo 36.

Art. 36

Corsi di ripetizione

L'articolo 36 viene suddiviso in quattro capoversi, di cui il capoverso 1 rimane invariato.

Capoversi 2 e 3: lo scopo principale dei corsi di ripetizione è verificare, migliorare e mantenere l'operatività della protezione civile. Finora i quadri e gli specialisti potevano essere convocati ogni anno per una settimana supplementare di corso di ripetizione. L'esperienza ha però dimostrato che questa settimana supplementare non è sufficiente. I quadri e gli specialisti devono mantenere le proprie conoscenze teoriche e pratiche al livello richiesto e oltre a ciò preparare esercizi e corsi per la truppa.

In futuro, essi potranno quindi prestare fino a due settimane supplementari di corsi di ripetizione, ossia tre settimane in totale. I comandanti e i loro sostituti, che sono responsabili dell'operatività della loro organizzazione, potranno inoltre essere convocati per una terza settimana supplementare, ossia a quattro settimane in totale, per preparare i corsi di ripetizione.

Conformemente al capoverso 4, i Cantoni potranno convocare i militi della protezione civile a corsi di ripetizione nelle zone limitrofe di un Paese confinante. Si tratta di esercizi congiunti svolti nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti (in un raggio di 30 km) in collaborazione con le organizzazioni partner dei Paesi vicini.

In virtù degli accordi sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe e di sinistro grave tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein dall'altra, le autorità competenti partecipano, secondo le restrizioni del diritto interno, a corsi specializzati o esercizi d'intervento sul territorio di entrambi gli Stati contraenti. Con il nuovo capoverso 4 viene attribuita ai Cantoni la competenza per la convocazione a questi corsi, che finora non era prevista nella LPPC.

Art. 38

Convocazione al servizio d'istruzione

Capoverso 2: nell'intero atto normativo la formulazione «organo federale responsabile della protezione civile» viene sostituita con «UFPP»; la prima volta in questa disposizione, motivo per cui deve essere introdotto il nuovo termine.

5315

Art. 39

Sostegno da parte della Confederazione

Capoverso 2: il contenuto della disposizione rimane invariato. Il termine «comandanti della protezione civile» viene sostituito con «comandanti».

Art. 42

Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile

Il capoverso 1 rimane invariato, sono però necessarie alcune precisazioni nel commento.

Nell'ambito dell'esame della restituzione di sussidi federali versati ai centri d'istruzione della protezione civile, al momento della loro soppressione si è posto il problema di sapere se l'uso di questi centri da parte di un'altra organizzazione partner nella protezione della popolazione (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici) costituisce un cambiamento d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 LPPC. I documenti preparatori non contengono alcuna indicazione in merito.

Considerato però che con la Riforma della protezione della popolazione XXI è stato costituito un sistema coordinato con una struttura di condotta unica per i partner summenzionati e la protezione civile, la risposta è negativa. L'uso, in comune o esclusivo di un centro d'istruzione della protezione civile da parte di una o più organizzazioni partner non corrisponde più allo scopo iniziale del centro, ma ai sensi del legislatore non può tuttavia essere inteso come un cambiamento d'utilizzazione.

Capoverso 3: affinché possa esaminare un'eventuale richiesta di rimborso dei sussidi federali versati, la Confederazione deve essere a conoscenza della soppressione di un centro d'istruzione. Viene quindi statuito l'obbligo di notifica da parte dei Cantoni.

5.1.2.3

Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme e materiale

Titolo prima dell'art. 43 Il titolo non subisce modifiche di contenuto, ma il materiale viene menzionato alla fine del titolo per seguire l'ordine dell'elenco.

Art. 43

Confederazione

Il capoverso 1 corrisponde all'attuale articolo 43; sono però necessarie alcune precisazioni nel commento.

Capoverso 1: la Confederazione si assume i costi per la progettazione, il materiale, l'installazione e la sostituzione dei sistemi per dare l'allarme (cfr. art. 20 OAll). I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione. Per quanto concerne i sistemi telematici della protezione civile definiti dalla Confederazione, in particolare POLYCOM, la Confederazione si assume i costi dei terminali e partecipa alla realizzazione della rete POLYCOM con contributi unici destinati all'infrastruttura del sistema. Tutti i costi rimanenti, come i costi di manutenzione (servizi periodici, riparazioni), i costi d'esercizio, i costi degli accessori ecc. sono a carico dei gestori o degli utenti delle sottoreti.

Capoverso 2: la Confederazione è responsabile e si assume i costi del materiale standardizzato, ciò significa attualmente del materiale di protezione NBC della 5316

protezione civile e del materiale necessario in caso di conflitto armato. Il Consiglio federale definisce il genere e la quantità di questo materiale.

Art. 43a

Cantoni

Capoverso 1: i Cantoni sono responsabili dell'acquisto e del finanziamento dell'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile e del materiale d'intervento per le formazioni della protezione civile necessario per l'aiuto in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza.

Capoverso 2: al fine di garantire una certa uniformità a livello nazionale, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) elabora, in stretta collaborazione e d'intesa con i Cantoni, una lista di riferimento e di raccomandazioni per l'equipaggiamento personale e il materiale d'intervento. La lista si basa sugli elenchi dei compiti e delle prestazioni stilati, anch'essi di comune accordo, per le singole formazioni della protezione civile. S'intende così assicurare un'immagine unitaria della protezione civile a livello nazionale e garantire la necessaria compatibilità del materiale in caso di interventi intercantonali. Tali misure facilitano inoltre l'elaborazione di sussidi didattici unitari.

Art. 43b

Sistema d'allarme acqua

Visto che le installazioni d'allarme degli impianti d'accumulazione non sono costruzioni di protezione in senso stretto ma innanzitutto un sistema d'allarme, l'attuale articolo 54 viene abrogato per essere inserito in questo capitolo sotto un titolo adattato.

Il contenuto dell'articolo rimane invariato, ma viene aggiunta una precisazione (come per gli art. 49, 52 e 53). Nel primo capoverso è stata cancellata la parte finale «conformemente alle prescrizioni della Confederazione» dell'attuale articolo 54, per statuire in un secondo capoverso che il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per i sistemi d'allarme acqua e per le relative installazioni edilizie. Già oggi i sistemi d'allarme acqua sono disciplinati a livello di ordinanza, segnatamente nell'OAll, ad esempio nell'articolo 15 capoverso 2, in cui si delega all'UFPP la determinazione delle esigenze poste ai sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione, e quindi anche ai sistemi d'allarme acqua. La competenza del Consiglio federale per l'emanazione dell'OAll deve essere esplicitamente definita anche nell'ambito della presente revisione (art. 5 cpv. 5).

Art. 44

Esenzione dai dazi

Il vigente articolo 44 parifica, dal punto di vista della legislazione doganale, il materiale della protezione civile che la Confederazione importa dall'estero al materiale bellico secondo l'articolo 14 numero 17 della vecchia legge sulle dogane del 1° ottobre 1925 e all'articolo 22 della vecchia ordinanza sulle dogane del 10 luglio 1926. Con l'entrata in vigore della nuova LD e della nuova OD il 1° maggio 2007, materialmente non è cambiato nulla (la legislazione doganale prevede ancora un'esenzione dai dazi).

L'esenzione dai dazi deve essere introdotta anche per il materiale importato dai Cantoni, motivo per cui la legge sulle dogane, e di conseguenza anche l'ordinanza sulle dogane, vengono completate in tal senso. Dato che in seguito a queste modifi-

5317

che l'articolo 44 LPPC avrebbe ormai unicamente carattere dichiaratorio, deve essere abrogato.

L'estensione ai Cantoni del diritto di importare materiale di protezione civile in franchigia di dazio si giustifica con le competenze delegate ai Cantoni in materia d'acquisto e con gli interessi economici in gioco. Sul piano prettamente doganale la franchigia concessa non avrà praticamente alcuna incidenza finanziaria. In effetti, per la maggior parte dei beni importati destinati alla protezione civile la franchigia doganale è già accordata in virtù di accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera. D'altro canto, la franchigia prevista concerne esclusivamente i dazi doganali; l'IVA rimane esigibile, come per il materiale bellico della Confederazione.

5.1.2.4

Capitolo 5: Costruzioni di protezione

5.1.2.4.1

Sezione 1: Rifugi

Art. 46

Obbligo di costruire

Capoverso 1: per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini, anche in futuro si dovrà garantire un posto protetto per ogni abitante della Svizzera nelle vicinanze del proprio domicilio. In linea di principio, l'obbligo generale di costruire rifugi è mantenuto laddove non vi sono posti protetti a sufficienza. Sarà però limitato agli edifici abitativi e ai complessi edilizi con più di 38 locali. Ciò significa che verranno costruiti solo rifugi con almeno 25 posti protetti. I Cantoni possono accordare eccezioni a questa regola ai Comuni con meno di mille abitanti. Se il fabbisogno di posti protetti è coperto, i committenti dovranno versare contributi sostitutivi fortemente ridotti rispetto a quelli vigenti finora, in modo da garantire una parità di trattamento.

Grazie a queste misure è possibile ridurre sensibilmente i costi per la costruzione di rifugi. Il Consiglio federale regola i dettagli nell'ordinanza.

Capoverso 2: i posti protetti situati negli ospedali e negli istituti per anziani e di cura vengono disciplinati in un capoverso a parte. Si tratta infatti di rifugi speciali per persone bisognose di cure lievi. Occorre realizzare un posto protetto per ogni posto letto. Gli ospedali e gli istituti per anziani e di cura sono equipaggiati in modo diverso rispetto ai rifugi per gli edifici abitativi menzionati nel capoverso 1. L'obbligo generale di costruire rifugi non dipende quindi dal numero di posti protetti negli edifici abitativi e nei rifugi pubblici. Se nonostante l'obbligo di costruire, per esempio per motivi tecnici, non è possibile realizzare rifugi speciali negli ospedali e negli istituti per anziani e di cura, si deve versare un contributo sostitutivo come per i rifugi degli edifici abitativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli nell'ordinanza.

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 2.

Il capoverso 4 corrisponde all'attuale capoverso 3, completato con la precisazione «d'importanza nazionale» (beni culturali d'importanza nazionale). Nell'ambito della revisione dell'Inventario svizzero dei beni culturali, gli oggetti d'importanza nazionale sono stati valutati secondo criteri unitari. I sussidi saranno così definiti sulla base di criteri scientifici oggettivi.

5318

Art. 47

Gestione, contributi sostitutivi

L'articolo 47 subisce una revisione totale.

Il capoverso 1 rimane invariato. La costruzione dei rifugi è gestita dai Cantoni. La Confederazione emana le istruzioni necessarie sulla base degli atti giuridici aggiornati, ossia la LPPC riveduta e l'OPCi riveduta.

Capoverso 2: l'obbligo per i proprietari di edifici di versare i contributi sostitutivi nei Comuni in cui il fabbisogno di posti protetti è coperto è disciplinato nell'articolo 46 capoverso 1 adattato. In futuro, i contributi sostitutivi verranno utilizzati non solo per finanziare rifugi pubblici, ma anche per rinnovare rifugi privati. Ciò comporta misure per il mantenimento della qualità, come la riparazione o la sostituzione del sistema d'aerazione (per es. ventilatore, filtro, valvola antiesplosione). I proprietari di edifici verranno così sgravati finanziariamente. Rispetto ad oggi l'importo massimo del contributo sostitutivo verrà inoltre ridotto di quasi la metà e servirà in primo luogo al finanziamento dei rifugi pubblici e al rinnovamento dei rifugi privati. Il Consiglio federale fissa l'ammontare dei contributi sostitutivi. L'ammontare per posto protetto si basa sui costi supplementari medi di un rifugio con 25­100 posti protetti, e si situa quindi all'interno di una fascia che va dai 400 agli 800 franchi.

Queste misure assicurano una parità di trattamento finanziario tra i proprietari d'immobili obbligati a costruire rifugi e quelli tenuti a versare un contributo sostitutivo ridotto, fissato a 400­800 franchi per posto protetto. Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e l'ammontare di questi ultimi (cfr. cpv. 4).

Capoverso 3: l'attuale capoverso 3 è soppresso poiché i rifugi saranno costruiti solo nei Comuni con un deficit di posti protetti.

Il nuovo capoverso 3 prevede che i contributi sostitutivi versati, ridotti rispetto a quelli attuali, spettano ai Cantoni, che potranno così procedere ad una perequazione nel Cantone. Ne dovranno approfittare soprattutto i Comuni con una scarsa attività edilizia e un deficit di posti protetti che potranno eventualmente costruire rifugi pubblici. Inoltre i contributi sostitutivi verranno impiegati anche per rinnovare i rifugi privati.

I Cantoni disciplinano i rapporti di proprietà e la destinazione dei contributi sostitutivi versati prima dell'entrata in vigore della presente revisione.

Capoverso 4: vedi commenti al capoverso 2.

Art. 48a

Manutenzione

L'articolo supplementare 48a garantisce la manutenzione di tutti i rifugi.

Art. 49

Soppressione

L'articolo 49 è oggetto di una modifica e una precisazione, ma rimane invariato nel contenuto. L'attuale aggiunta «conformemente alle prescrizioni della Confederazione» viene precisata in un nuovo secondo capoverso. Conformemente al capoverso 2 il Consiglio federale definisce le condizioni per una soppressione e regola la restituzione dei sussidi federali versati. Le prescrizioni corrispondenti figurano già oggi nell'articolo 29 OPCi. La restituzione viene disciplinata nell'ambito della gestione dei rifugi (art. 47 cpv. 4).

5319

5.1.2.4.2 Art. 51

Sezione 2: Impianti Confederazione

L'articolo 51 è mantenuto nella sua forma attuale; i seguenti commenti hanno solo carattere informativo.

In linea di principio, con la riorganizzazione e la regionalizzazione della protezione civile previste dalla riforma della protezione della popolazione non occorre più costruire nuovi posti di comando o impianti di apprestamento, poiché il fabbisogno è coperto. Tuttavia, considerata la crescita demografica, sarà probabilmente necessario costruire nuovi ospedali e centri sanitari protetti. Il Cantone è tenuto a mettere a disposizione posti letto protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione. Visto che gli impianti di protezione del servizio sanitario sono sufficienti, non saranno necessarie nuove costruzioni a lungo termine.

Art. 52

Cantoni

Anche l'articolo 52 rimane invariato nel contenuto, ma subisce le modifiche e precisazioni descritte nei commenti all'articolo 49.

Art. 53

Enti ospedalieri

Valgono i commenti relativi agli articoli 49 e 52. Le prescrizioni corrispondenti figurano in parte già oggi nell'articolo 31 OPCi.

Art. 55

Soppressione

Capoverso 4: secondo l'articolo 31 capoverso 1 OPCi, i Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto e possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione. Se questo 0,6 per cento non è garantito, si devono realizzare gli impianti del servizio sanitario mancanti.

In certi casi una domanda di soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto viene approvata nell'interesse del richiedente, per esempio per ampliare un ospedale esistente. Se, a causa della soppressione, i posti letto scendono sotto lo 0,6 per cento prescritto, è necessario compensarli attraverso la costruzione di nuovi impianti (la zona di valutazione corrisponde al territorio cantonale). Se a tal fine occorre realizzare un nuovo centro sanitario protetto o un nuovo ospedale protetto, la Confederazione non deve partecipare ai costi (cfr. art. 71 cpv. 2).

5.1.2.5 Art. 61

Capitolo 7: Responsabilità per danni Regresso ed esonero dalla responsabilità per danni

Il capoverso 2 prevede che il richiedente di un intervento di pubblica utilità a livello nazionale della protezione civile debba esonerare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni dalla responsabilità in caso di danni nell'ambito di prestazioni a terzi. Il nuovo capoverso 2 si fonda sull'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza dell'8 dicembre 1997 concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività 5320

fuori del servizio (OIMC; RS 513.74). L'esonero dalla responsabilità per danni risulta però direttamente dalla legge e non, come previsto dall'articolo 9 OIMC, da un impegno contrattuale del richiedente.

Con questa disposizione s'intende raggiungere una parità di trattamento in materia di responsabilità per danni con gli interventi corrispondenti dell'esercito. Essa deve essere prevista a livello legislativo, poiché i suoi contenuti differiscono dai principi enunciati nell'articolo 60 LPPC.

5.1.2.6

Capitolo 8: Diritto e procedura di ricorso

5.1.2.6.1

Sezione 1: Pretese non pecuniarie

Premessa concernente gli articoli relativi ai rimedi giuridici (art. 66­66b): La revisione della legge militare adottata dal Parlamento il 19 marzo 2010 (FF 2010 1847) implica anche la revisione di diverse disposizioni della LPPC, tra cui quelle concernenti i rimedi giuridici (il capitolo 8 viene inoltre suddiviso in sezioni). Le modifiche previste sono già state sottoposte ai Cantoni, ai partiti politici ed alle altre cerchie interessate nell'ambito della procedura di consultazione sulla LM. Esse diventeranno effettive con l'entrata in vigore della LM riveduta, presumibilmente all'inizio del 2011.

Anche la revisione della LPPC prevede modifiche delle disposizioni concernenti i rimedi giuridici. Visto che la LPPC riveduta entrerà in vigore solo dopo la riveduta LM, esponiamo di seguito le versioni che dovrebbero essere applicate dopo l'entrata in vigore della revisione della LM.

Art. 66a

Attribuzione a una funzione

Il nuovo articolo 66a concerne l'attribuzione a una funzione nella protezione civile in occasione del reclutamento. Le basi legali attuali prevedono la possibilità di presentare ricorso direttamente al Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, [LTAF; RS 173.32]) contro l'attribuzione a una funzione (pioniere, assistente di stato maggiore, addetto all'assistenza). Visto che questa via di ricorso è materialmente illogica, si deve prima prevedere la possibilità di presentare ricorso al DDPS. In base all'articolo 32 capoverso 2 lettera a LTAF, una tale disposizione deve essere formalmente integrata in una legge.

L'articolo 66a (secondo la revisione della LM) viene abrogato senza essere sostituito, visto che la prima frase è superflua (anche senza una base legale, i militi della protezione civile possono chiedere all'organo responsabile della convocazione di riesaminare la chiamata in servizio o la decisione relativa a una domanda di differimento del servizio) e che la seconda frase, secondo cui la decisione dell'organo responsabile della convocazione è definitiva, non è compatibile con la Costituzione federale.

Art. 66b

Diritto di ricorso del DDPS

Secondo il nuovo articolo 66b, il DDPS può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni cantonali di ultima istanza.

5321

La disposizione contenuta nell'articolo 66b (secondo la revisione della LM) è superflua, poiché la LPPC non prevede decisioni cantonali definitive.

5.1.2.6.2 Art. 67

Sezione 2: Pretese pecuniarie Competenze e ricorsi

Qui viene aggiunta una nuova rubrica.

Art. 67a

Opposizione

Secondo l'articolo 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Le possibilità d'opposizione o di ricorso preventivo devono risultare dalla legge speciale (art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF).

Se l'UFPP, quale organo federale responsabile della protezione civile, si rifiuta di assumere totalmente o parzialmente i costi supplementari secondo l'articolo 71 capoversi 2 e 2bis LPPC oppure si rifiuta di versare i contributi forfettari secondo l'articolo 71 capoverso 3 LPPC è materialmente logico che le sue decisioni non debbano essere giudicate direttamente dal Tribunale amministrativo federale, ma prima riesaminate dall'UFPP stesso nel quadro di una procedura d'opposizione. Il nuovo articolo 67a istituisce la base legale formale necessaria per tale procedura. Il contenuto della disposizione non è nuovo, poiché l'OPCi negli articoli 33 e 36 (entrambi al cpv. 4) prevedeva già disposizioni analoghe; emanate soltanto a livello d'ordinanza, per i motivi summenzionati queste disposizioni sono però diventate senza oggetto con l'entrata in vigore della LTAF il 1° gennaio 2007.

5.1.2.7 Art. 68

Capitolo 9: Disposizioni penali Infrazioni alla legge

In seguito all'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova parte generale del CP (RU 2006 3459), vengono modificate anche le disposizioni penali della presente legge. Finora queste dovevano essere convertite nelle nuove pene (multa, pena pecuniaria, pena detentiva) secondo le norme definite nell'articolo 333 capoversi 2­5 CP.

L'articolo 68 è oggetto di una revisione totale, ma vengono mantenute le lettere a­c del capoverso 1 e le lettere a­d del capoverso 3.

Capoversi 3 e 4: contrariamente agli altri reati, per le infrazioni disciplinate dall'articolo 68 capoverso 3 finora non si faceva distinzione tra intenzione e negligenza. Ora questa distinzione viene fatta e il reato commesso per negligenza è regolato separatamente nel capoverso 4 e punito con una multa fino a 5000 franchi.

Capoverso 5: considerate le disposizioni di cui all'articolo 52 CP, disciplinare il caso di lieve entità potrebbe anche risultare superfluo. In pratica però la possibilità, per le autorità amministrative, di ammonire il colpevole piuttosto di sporgere denuncia in qualunque caso, si è rivelata utile e viene quindi mantenuta. La nuova disposi5322

zione tiene conto del fatto che, conformemente alle basi giuridiche cantonali, le autorità competenti citate nel capoverso 5 possono anche essere organi amministrativi o giudiziari. I presupposti sostanziali secondo cui la colpa e le conseguenze del fatto devono essere di lieve entità sono stati ripresi dall'articolo 52 CP e devono essere dati entrambi. Se un'autorità amministrativa è chiamata a giudicare della colpa di un autore, il grado della colpa è determinato conformemente ai criteri statuiti dall'articolo 47 CP. Le autorità cantonali preposte al perseguimento penale non sono legate al giudizio espresso dall'autorità amministrativa: anche se quest'ultima sporge una denuncia ritenendo che la colpa e le conseguenze del fatto non siano di lieve entità, in virtù dell'articolo 52 CP l'autorità cantonale preposta al perseguimento penale può ugualmente prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 69

Infrazioni alle prescrizioni esecutive

Anche questo articolo viene modificato in considerazione della nuova parte generale del CP.

Il capoverso 1 viene completato poiché nella sua forma attuale è una cosiddetta norma penale in bianco, visto che non definisce il comportamento proibito o richiesto.

L'infrazione per negligenza alle prescrizioni esecutive viene ora disciplinata separatamente nel capoverso 2.

Capoverso 3: considerate le disposizioni di cui all'articolo 52 CP, anche qui disciplinare i casi di lieve entità potrebbe risultare superfluo. Per i motivi già citati nell'articolo 68 capoverso 5 questi casi sono però nuovamente regolamentati.

Art. 70

Perseguimento penale

Secondo l'attuale capoverso 2, i Cantoni devono comunicare integralmente e gratuitamente tutte le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere al Ministero pubblico della Confederazione, il quale informerà a sua volta l'organo federale responsabile della protezione civile. Il Ministero pubblico non è però competente dal punto di vista tematico e inoltra quindi direttamente le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere all'UFPP senza visionarle. A sua volta, l'UFPP non valuta i documenti né allestisce statistiche o simili su di essi. Per questi motivi è opportuno abrogare l'attuale capoverso 2 senza sostituirlo. Ciò sgraverà anche i Cantoni.

5.1.3

Titolo quarto: Disposizioni comuni

5.1.3.1

Capitolo 1: Finanziamento

Art. 71 Capoverso 2: visto che il fabbisogno di impianti di protezione è coperto grazie alla regionalizzazione della protezione della popolazione e della protezione civile, a lungo termine vengono a cadere i costi di realizzazione a carico della Confederazione. La Confederazione parteciperà finanziariamente solo alle misure di salvaguardia del valore (manutenzione, rinnovamento) degli impianti di protezione. In caso di 5323

soppressione d'impianti di protezione, la Confederazione si assumerà solo i costi per lo smantellamento dei sistemi tecnici di protezione risultanti dall'osservanza di norme di sicurezza e ambientali (per es. prescrizioni SUVA, norme ASE o prescrizioni sulla protezione dell'aria). I relativi dettagli sono disciplinati in un'istruzione speciale.

Secondo le basi legali attuali (art. 71 cpv. 2 LPPC), la Confederazione è tenuta ad assumersi i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione di un centro sanitario protetto o un ospedale protetto. In futuro, la Confederazione verrà esonerata da questo obbligo che, secondo il principio di causalità, sarà assunto dal richiedente nei casi in cui una soppressione richiede nuove costruzioni per raggiungere di nuovo il numero minimo di posti letto (cfr. commenti all'art. 55 cpv. 4).

Capoverso 2bis: il fabbisogno di rifugi per beni culturali è in gran parte coperto. In futuro, la Confederazione parteciperà solo ai costi supplementari riconosciuti per realizzare, rinnovare ed equipaggiare i rifugi per beni culturali degli archivi cantonali. Nel caso di rifugi per collezioni d'importanza nazionale, la Confederazione verserà ancora solo contributi per i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento.

5.1.3.2 Art. 72

Capitolo 2: Trattamento di dati personali Trattamento di dati

Capoverso 1: il capoverso concernente il trattamento dei dati da parte dell'UFPP nel sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS) non viene più formulato come disposizione potestativa. I dati ZEZIS vengono conservati per dieci anni, come previsto dall'OPCi.

Capoverso 1bis: conformemente agli articoli 10, 39 e 40 LPPC la Confederazione sostiene i Cantoni nell'istruzione degli organi di condotta, dei membri dei quadri e degli specialisti della protezione civile nonché del personale insegnante. Secondo l'articolo 39 capoverso 2 LPPC essa istruisce i comandanti della protezione civile e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali.

Dall'aprile 2011 questi corsi saranno gestiti nel nuovo sistema di amministrazione dei corsi (VERA), che sostituirà l'attuale sistema. Dato che il nuovo sistema conterrà anche dati sullo stato di salute (per es. «dispensato per motivi medici») e profili della personalità, è necessario istituire le basi legali per la loro elaborazione. Si è scelto volutamente di parlare di partecipanti ai corsi in generale e non solo di militi della protezione civile dato che ai corsi secondo gli articoli 10 e 40 partecipano anche persone non soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Nel sistema VERA vengono registrate le seguenti categorie di dati: ­

dati anagrafici e personali (nome, indirizzo, data di nascita, lingua, numero di telefono, fax, e-mail, numero AVS/assicurazione sociale, attinenza);

­

categoria (privato/milite della protezione civile/membro di un'organizzazione partner, personale insegnante a tempo pieno/a tempo parziale);

­

dati inerenti alla PCi (ufficio cantonale competente, corsi frequentati finora presso l'UFPP, giorni di servizio prestati);

5324

­

grado e funzione (in civile e in servizio);

­

dati relativi al corso (indirizzo di fatturazione, categoria di alloggio, persone da informare in caso d'emergenza, mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio di andata e ritorno, tipo di alloggio desiderato, stato [in civile/in servizio], professione, datore di lavoro, attività nell'ambito della politica di sicurezza/della protezione della popolazione, relazione bancaria/conto postale);

­

informazioni relative al corso (iscritto, invitato/convocato, in lista d'attesa, iscrizione ritirata, iscrizione pervenuta in ritardo, entrato in servizio, non entrato in servizio, richiesta di differimento del servizio, differimento autorizzato, differimento rifiutato, congedo autorizzato, dispensa medica, licenziato su ordine medico, licenziato, modulo IPG inviato, fattura inviata, fattura pagata);

­

qualifiche (diplomi, competenze specialistiche, esperienze d'intervento, esami/test presso l'UFPP);

­

valutazioni relative al corso espresse dai partecipanti e dagli istruttori.

Capoverso 3: il termine «cancellati» viene sostituito con «distrutti» per scongiurare il pericolo che i dati elettronici vengano ripristinati con l'ausilio di semplici programmi di recupero, ormai disponibili sulla maggior parte dei computer. Si precisa inoltre che il capoverso 3 vale solo per i dati trattati dai Cantoni secondo il capoverso 2 e che questi dati «devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile». Il termine di un anno è appropriato in particolare in quei casi in cui sono necessari i dati sanitari concernenti l'idoneità al servizio, ad esempio per motivi giuridico-assicurativi.

Capoverso 5: l'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) stabilisce che il numero d'assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.

Le disposizioni della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) insieme alle disposizioni della LAVS dovrebbero costituire una base legale sufficiente perlomeno per l'utilizzo del numero AVS da parte dell'UFPP. Tuttavia è opportuno disciplinare esplicitamente questo tema nella presente revisione della LPPC, soprattutto in modo da creare una base legale nazionale per l'utilizzo del numero AVS da parte dei Cantoni, che sono responsabili dei controlli relativi ai militi di protezione civile secondo l'articolo 28 LPPC. Quale organo federale responsabile della protezione civile, anche l'UFPP è toccato da questa disposizione, soprattutto per quanto concerne il controllo dell'istruzione (per es. conteggi IPG o iscrizioni all'assicurazione militare), visto che istruisce in particolare i comandanti della protezione civile e i loro sostituti (art. 39 LPPC).

Art. 73

Comunicazione di dati

Capoverso 2bis: tempo fa i Cantoni hanno invitato la Confederazione a procedere a una valutazione dei militi della protezione civile che partecipano ai corsi federali giusta l'articolo 39 capoverso 2 LPPC, chiedendo di ricevere copia dei moduli di valutazione. Come già accade nell'esercito, queste valutazioni mirate servono ai Cantoni per scegliere i membri dei quadri e gli specialisti.

5325

Conformemente agli articoli 40f e 40g OCPi, l'UFPP già oggi è autorizzato a sottoporre le persone che partecipano ai corsi federali a test attitudinali che può in seguito mettere a disposizione degli organi cantonali competenti per l'istruzione. Dato che la pratica ha dimostrato che queste valutazioni contengono spesso profili della personalità e dati riguardanti lo stato di salute, con la presente disposizione s'intende creare la necessaria base legale formale per la comunicazione dei dati.

Il capoverso 3 subisce modifiche formali; non si citano inoltre più le persone ma solo «gli organi cantonali responsabili della protezione civile».

5.1.4

Modifiche del diritto vigente

5.1.4.1

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 19

Cerchia delle persone sottoposte a controllo

Capoverso 1, frase introduttiva e lettera cbis: Di principio è necessario sottoporre a un controllo di sicurezza tutte le persone che sono autorizzate ad accedere a impianti classificati, poiché anche il tradimento di una sola persona può rendere inutilizzabile l'impianto. Alcuni militi della protezione civile svolgono inoltre compiti presso impianti di condotta combinati e classificati dell'esercito.

L'articolo 19 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) definisce in maniera esaustiva la cerchia delle persone che possono essere sottoposte a controlli di sicurezza. Al contrario degli agenti della Confederazione elencati nell'articolo 19 LMSI e dei militi dell'esercito e delle terze persone elencati nell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 2001 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4), per mancanza di basi legali non è possibile sottoporre i militi della protezione civile a controlli di sicurezza. Con la modifica della LMSI e in seguito dell'OCSP, sarà possibile sottoporre a controlli di sicurezza anche i militi della protezione civile.

5.1.4.2 Art. 9

Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Comitato nazionale

Questo articolo, secondo cui il Consiglio federale nomina un «Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali» come organo consultivo, è abrogato. Si tratta nella fattispecie di una commissione consultiva extraparlamentare (commissione amministrativa). Dal 1° gennaio 2009 e dal 1° gennaio 2010 questo tipo di commissioni sono disciplinate rispettivamente dalla LOGA (art. 57a­57g) e dall'OLOGA (art. 8a­8t). L'istituzione di commissioni amministrative compete al Consiglio federale. Solo le commissioni decisionali necessitano di una base legale formale (art. 57a cpv. 2 LOGA). La citazione di questa commissione nella legge è inutile e limita il campo d'azione del Consiglio federale, pertanto l'articolo 9 dev'essere abrogato.

5326

Art. 14

Obbligo dei proprietari e possessori

Conformemente al complemento «d'importanza nazionale» apportato all'articolo 46 capoverso 4 LPPC, anche la LPBC viene adeguata in modo analogo. Si rimanda quindi ai relativi commenti.

Art. 24

Aliquote dei sussidi

L'articolo 24 subisce una revisione totale. Gli attuali capoversi 1 e 2 sono abrogati sulla base delle considerazioni seguenti: l'articolo 71 capoverso 2 LPPC e l'articolo 24 capoversi 1 e 2 LPBC disciplinano esplicitamente il finanziamento di rifugi per beni culturali. Per quanto concerne questo tema, ciascuna di queste due leggi ha carattere di lex specialis rispetto all'altra. Secondo il principio «lex posterior derogat legi priori» si presuppone che la più recente LPPC deroghi alla più vecchia LPBC.

Le disposizioni dell'articolo 24 capoversi 1 e 2 LPBC sono quindi già state materialmente abrogate con l'entrata in vigore della LPPC il 1° gennaio 2004. Con la presente revisione si procede all'abrogazione formale.

Capoverso 1: si tratta di una modifica conseguente alla nuova perequazione finanziaria.

Capoverso 2: secondo l'articolo 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA vengono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Le possibilità d'opposizione o di ricorso preventivo devono risultare dalla legge speciale (art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF).

Se l'UFPP, quale organo federale responsabile della protezione dei beni culturali, riduce o rifiuta l'assegnazione di sussidi oppure attua dei tagli durante la revisione della liquidazione finale, è più logico che le sue decisioni non debbano essere giudicate direttamente dal Tribunale amministrativo federale, ma prima riesaminate dall'UFPP stesso nel quadro di una procedura d'opposizione. Il nuovo capoverso 2 dell'articolo 24 istituisce la base legale formale necessaria per questa procedura. Il contenuto della disposizione non è nuovo, poiché gli articoli 26 e 29 dell'ordinanza del 17 ottobre 1984 sulla protezione dei beni culturali (OPBC; RS 520.31) comprendevano già disposizioni analoghe; emanate unicamente a livello d'ordinanza, per i motivi summenzionati queste disposizioni sono però diventate senza oggetto con l'entrata in vigore della LTAF il 1° gennaio 2007.

5.1.4.3 Art. 8

Legge sulle dogane Merci in franchigia di dazio

Il vigente articolo 44 parifica, dal punto di vista della legislazione doganale, il materiale della protezione civile che la Confederazione importa dall'estero al materiale bellico secondo l'articolo 14 numero 17 della vecchia legge sulle dogane del 1° ottobre 1925 e l'articolo 22 della vecchia ordinanza sulle dogane del 10 luglio 1926. Con l'entrata in vigore della nuova LD e della nuova OD il 1° maggio 2007, materialmente non è cambiato nulla (la legislazione doganale prevede ancora un'esenzione dai dazi).

Circa la metà dei Cantoni ha chiesto un'esenzione dai dazi anche per i Cantoni, motivo per cui la legge sulle dogane, e di conseguenza anche l'ordinanza sulle 5327

dogane, sono state modificate in tal senso. Dato che, viste le modifiche apportate alla legislazione sulle dogane, l'articolo 44 LPPC ha ormai solo carattere dichiaratorio, viene abrogato.

L'estensione ai Cantoni del diritto di importare materiale di protezione civile in franchigia di dazio si giustifica con le competenze delegate ai Cantoni in materia d'acquisto e con gli interessi economici in gioco. Sul piano prettamente doganale la franchigia concessa non avrà praticamente alcuna incidenza finanziaria. In effetti, per la maggior parte dei beni importati destinati alla protezione civile la franchigia doganale è già accordata in virtù di accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera. D'altro canto, la franchigia prevista concerne esclusivamente i dazi doganali; l'IVA rimane esigibile, come per il materiale bellico della Confederazione.

6

Ripercussioni

6.1

Costruzioni di protezione

La revisione parziale della LPPC porta a risparmi nel campo delle costruzioni di protezione sia per Confederazione, Cantoni e Comuni, sia per i privati (proprietari di edifici). La limitazione dell'attività edilizia e la diminuzione dei contributi sostitutivi, in particolare presso terzi (proprietari di edifici), comporta un risparmio di circa 60 milioni di franchi l'anno, dato che i costi complessivi a livello nazionale passano da 132 a circa 72 milioni di franchi l'anno.

Nell'ambito degli impianti di protezione, per la Confederazione ne risulta un risparmio di 6 milioni di franchi, vale a dire da una spesa attuale di 26 milioni a circa 20 milioni di franchi l'anno in futuro. Per i Comuni ne risulta un risparmio di circa 3,6 milioni di franchi. Nel campo dei rifugi per beni culturali, per la Confederazione ne consegue infine un risparmio di 0,2 milioni di franchi, passando dagli odierni 0,8 milioni di franchi a 0,6 milioni l'anno.

Confrontato con il fabbisogno finanziario attuale a livello federale, pari a circa 27 milioni di franchi, per la Confederazione ne risulta quindi un risparmio complessivo di 6 milioni di franchi l'anno. Da notare però che, a causa di tagli sul preventivo, attualmente la Confederazione ha a disposizione solo 13 milioni di franchi. Per la realizzazione del presente progetto sono necessari circa 21 milioni di franchi. Sui circa otto milioni di franchi mancanti, quattro milioni devono essere iscritti nel preventivo per aumentare il limite di spesa.

5328

Tabella Compendio del fabbisogno finanziario attuale e futuro nel campo delle costruzioni di protezione Costi annui per finanziatore (in milioni di fr.)

Rifugi oggi

in futuro

Impianti di protezione

Rifugi per beni culturali

oggi

in futuro

oggi

in futuro

26.1 4.1 17.8 1.7

20.1 4.1 14.2 1.7

0.8 0.1 0.1

0.6 0.1 0.1

0.1

0.1

1.1

0.9

Confederazione Cantoni Comuni Ospedali Privati

115.0

72.0

Totale

132.0

72.0

6.2

Istruzione e interventi di pubblica utilità

17.0

49.7

40.1

Il leggero prolungamento della durata dell'istruzione dei quadri superiori e degli specialisti della protezione civile comporta un modesto aumento di spesa per i Cantoni. Con la limitazione della durata complessiva del servizio di protezione civile a quaranta giorni l'anno e degli interventi di pubblica utilità a tre settimane complessive l'anno risulta invece una riduzione dei costi nel campo delle indennità di perdita di guadagno.

6.3

Controlli di sicurezza relativi alle persone

D'ora in avanti dovranno essere sottoposti a un controllo della sicurezza relativo alle persone anche i militi della protezione civile che hanno accesso a impianti di condotta militari combinati classificati. La presente revisione della LPPC prevede pertanto di completare l'articolo 19 capoverso 1 LMSI con una nuova lettera cbis.

Questi controlli supplementari richiedono un aumento delle risorse di personale dell'organo preposto ai controlli di sicurezza relativi alle persone. Circa dieci Cantoni hanno segnalato l'esigenza di eseguire dei controlli di sicurezza per un totale di circa 800 militi della protezione civile, tuttavia questi saranno distribuiti su diversi anni.

7

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 23 gennaio 20081 sul programma di legislatura 2007­2011.

1

FF 2008 597

5329

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità

La presente modifica di legge si fonda sull'articolo 61 della Costituzione federale (RS 101), che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di protezione civile. Nel campo della protezione della popolazione la LPPC si limita a disciplinare la collaborazione e a delimitare le competenze.

Le modifiche proposte nell'ambito della presente revisione parziale della LPPC sono interamente conformi alla Costituzione federale.

8.2

Delega di competenze legislative

La revisione prevede o precisa le seguenti competenze legislative del Consiglio federale: ­

Articolo 5 capoverso 4: conferisce esplicitamente al Consiglio federale la competenza di disciplinare la collaborazione nel campo dell'istruzione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza.

­

Articolo 5 capoverso 5: statuisce esplicitamente che il Consiglio federale regola le modalità per allertare e allarmare le autorità e la popolazione in caso di pericolo imminente.

­

Articolo 43 capoverso 2: il Consiglio federale è esplicitamente incaricato di determinare il tipo e la quantità del materiale standardizzato.

­

Articolo 43b capoverso 2: nel primo capoverso è stata soppressa la parte finale «conformemente alle prescrizioni della Confederazione». Nel secondo capoverso il Consiglio federale è ora abilitato a decidere quali impianti d'accumulazione devono disporre di un sistema d'allarme acqua. L'OAll contiene già disposizioni concernenti il sistema d'allarme acqua, ad esempio nell'articolo 16. La competenza del Consiglio federale di emanare l'OAll dev'essere statuita esplicitamente nel quadro della presente revisione (art. 5 cpv. 5).

­

Articolo 47 capoverso 4: il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro per la gestione della costruzione di rifugi, fissa l'ammontare dei contributi sostitutivi e ne determina l'uso.

­

Articolo 49 capoverso 2: anche in questo caso l'attuale espressione «conformemente alle prescrizioni della Confederazione» viene esplicitata separatamente in un nuovo capoverso 2 secondo cui il Consiglio federale definisce le condizioni per la soppressione e, in caso di soppressione di rifugi pubblici, regola la restituzione dei sussidi federali versati. Le prescrizioni corrispondenti figurano già oggi nell'articolo 29 OPCi.

­

Articolo 52 capoverso 3: anche in questo caso viene precisata l'espressione «conformemente alle prescrizioni della Confederazione» degli attuali capoversi 1 e 2; secondo il nuovo capoverso 3 il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione dei bisogni.

5330

­

Articolo 53 capoverso 2: ulteriore precisazione dell'espressione «conformemente alle prescrizioni della Confederazione». Le prescrizioni corrispondenti figurano già oggi nell'articolo 31 OPCi.

All'UFPP, in quanto organo federale competente in materia di protezione della popolazione e di protezione civile, vengono delegate direttamente le competenze seguenti: ­

Articolo 43a: onde garantire un'uniformità possibilmente elevata del materiale della protezione civile e di conseguenza l'interoperabilità della protezione civile anche a livello intercantonale, l'UFPP redige, d'intesa con i Cantoni, le raccomandazioni per l'acquisto unitario del materiale la cui acquisizione compete ai Cantoni.

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