Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS2 Concluso a Reykjavik il 24 giugno 2010 e a Lima il 14 luglio 2010

Preambolo La Repubblica del Perù, (in seguito denominata «Perù»), da una parte, e l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (in seguito denominati «Stati dell'AELS») dall'altra, ogni singolo Stato denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: decisi a rafforzare gli speciali legami di amicizia e cooperazione fra le loro nazioni e desiderosi, mediante la rimozione degli ostacoli al commercio, di contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e di fornire un catalizzatore per una più vasta cooperazione internazionale, in particolare tra Europa e America del Sud; considerando gli importanti collegamenti esistenti tra il Perù e gli Stati dell'AELS, in particolare la Dichiarazione comune di cooperazione (Joint Declaration on Cooperation) firmata a Berna il 24 aprile 2006 e desiderando rafforzare tali collegamenti mediante l'istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; riconoscendo il rapporto tra buon governo societario, efficiente gestione pubblica e solido sviluppo economico, e affermando il loro sostegno ai principi del governo societario nel Patto mondiale dell'ONU, nonché il loro intento di promuovere la trasparenza e di prevenire e combattere la corruzione;

1 2

3

Dal testo originale inglese.

Gli allegati all'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell'AELS: http://www.efta.int/free-trade/free-tradeagreements/peru.aspx.

RS 0.120

2010-1772

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

basandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito denominato «Accordo sull'OMC»)4 e dagli altri accordi negoziati in base a tale accordo e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione; riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale e il rispetto per i diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)5 delle quali le Parti sono firmatarie; con l'obiettivo di creare nuove possibilità di lavoro, migliorare la salute e gli standard di vita e garantire una crescita costante e generalizzata del reddito reale disponibile nei loro rispettivi territori grazie all'espansione degli scambi e dei flussi d'investimento, promuovendo così un ampio sviluppo economico in grado di ridurre la povertà e di generare opportunità in vista di alternative economiche sostenibili alla coltivazione di stupefacenti; intenzionati a preservare la loro capacità di salvaguardare il benessere sociale; decisi a migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati globali; determinati a creare un mercato ampio e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori e a garantire un quadro normativo e condizioni prevedibili per gli scambi, gli affari e gli investimenti, stabilendo regole chiare e reciprocamente vantaggiose; riconoscendo che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi non dovrebbero essere controbilanciati da pratiche anticoncorrenziali; decisi a promuovere la creatività e l'innovazione proteggendo i diritti di proprietà intellettuale pur mantenendo un equilibrio tra i diritti dei titolari e gli interessi del pubblico in generale, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la ricerca, la sanità pubblica e l'accesso all'informazione; determinati a implementare il presente Accordo conformemente alle disposizioni per la protezione e la conservazione dell'ambiente, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a rafforzare la loro cooperazione in materia ambientale; hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo di libero scambio (in seguito denominato «il presente Accordo»):

Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale dell'OMC sulle tariffe doganali e sul commercio del 19946 (in seguito denominato «GATT 1994») e 4 5 6

RS 0.632.20 RS 0.820.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

all'articolo V dell'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi7 (in seguito denominato «GATS»), le Parti al presente Accordo istituiscono una zona di libero scambio in virtù del presente Accordo e in virtù degli accordi agricoli complementari conclusi contemporaneamente tra il Perù e ogni singolo Stato dell'AELS.

Art. 1.2

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) ottenere la liberalizzazione degli scambi di merci conformemente all'articolo XXIV del GATT 19948; (b) ottenere la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS9; (c) aumentare sensibilmente le possibilità di investimento nella zona di libero scambio per contribuire allo sviluppo sostenibile delle Parti; (d) ottenere un'ulteriore liberalizzazione, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici; (e) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche fra le Parti; (f) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; (g) contribuire, mediante l'eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti, allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale; (h) assicurare una cooperazione tesa al potenziamento della capacità commerciale, in modo da aumentare e migliorare i vantaggi del presente Accordo e ridurre la povertà promuovendo la concorrenza e lo sviluppo economico.

Art. 1.3

Isole Svalbard

Il presente Accordo non si applica al territorio delle Isole Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 1.4

Rapporto con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'Accordo dell'OMC10, da altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

7 8 9 10

RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 1.5

Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra ogni singolo Stato dell'AELS, da una parte, e il Perù dall'altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, salvo il presente Accordo disponga diversamente.

2. In virtù dell'unione doganale stabilita dal Trattato del 29 marzo 192311 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.6

Governo centrale, regionale e locale

All'interno del proprio territorio ogni Parte assicura il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni disciplinati dal presente Accordo da parte dei rispettivi governi e delle rispettive autorità centrali, regionali e locali e da parte di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi e autorità centrali, regionali e locali.

Art. 1.7

Fiscalità

1. Il presente Accordo non limita la sovranità fiscale di una Parte nell'adozione di misure fiscali12, fatta eccezione per le discipline qui di seguito elencate: (a) articolo 2.11 (Trattamento nazionale) e le altri disposizioni del presente Accordo necessarie all'applicazione di tale articolo analogamente all'articolo III del GATT 199413; (b) articolo 5.3 (Trattamento nazionale), vincolato all'articolo 5.8 (Eccezioni).

2. Nonostante il paragrafo 1, il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi di una Parte ai sensi di qualsiasi convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e tale convenzione, quest'ultima prevale nella misura dell'incompatibilità.

Art. 1.8

Commercio elettronico

Le Parti riconoscono l'importanza crescente del commercio elettronico per i loro scambi. Al fine di sostenere le disposizioni del presente Accordo relative agli scambi di beni e di servizi, le Parti si impegnano a intensificare la loro collaborazione in materia di commercio elettronico per il loro reciproco vantaggio. A tale scopo le Parti hanno stabilito il quadro contenuto nell'allegato I (Commercio elettronico).

11 12 13

RS 0.631.112.514 È inteso che le misure fiscali non includono: i dazi doganali sulle importazioni o le misure elencate nell'articolo 2.2. (Definizioni), lettera (b) (ii) e (iii).

RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 1.9

Definizioni di applicazione generale

Ai fini del presente Accordo, salvo altrimenti disposto: (a) per «giorno» si intende il giorno civile; (b) «beni» si riferisce a ogni tipo di merce, prodotto, articolo o materiale; (c) «persona giuridica» indica qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese aziende, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (d) «misura» designa qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione, disposizione o prassi; (e) «cittadino» denota una persona fisica che possiede la nazionalità di una Parte o che è residente permanente di una Parte conformemente alla sua legislazione nazionale; (f) il termine «persona» può indicare una persona fisica o giuridica.

Capitolo 2 Scambi di merci Art. 2.1

Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti oggetto di scambio tra le Parti: (a) prodotti contemplati dai capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci14 (in seguito denominato «SA»), esclusi i prodotti elencati nell'allegato II (Prodotti esclusi); (b) prodotti agricoli trasformati specificati nell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati) nel rispetto degli accordi previsti nel capitolo 3 (Prodotti agricoli trasformati); e (c) pesce e altri prodotti del mare menzionati nell'allegato IV (Pesce e altri prodotti del mare).

Art. 2.2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo altrimenti disposto: (a) «autorità doganale» indica l'autorità che, conformemente alla legislazione di una Parte, è responsabile dell'amministrazione della sua legislazione doganale; (b) «dazi doganali all'importazione» designano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione di merci, comprese tutte le forme di sovrattassa, ad eccezione di:

14

RS 0.632.11

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

(i)

oneri equivalenti a imposte interne applicati in virtù dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 199415, (ii) dazi antidumping o compensativi applicati conformemente all'articolo VI del GATT 1994, o (iii) tasse e altri oneri relativi all'importazione, purché siano proporzionati al costo dei servizi prestati;

(c) per «legislazione doganale» si intende qualsiasi disposizione legale o regolamentare adottata da una Parte e che disciplina l'importazione, l'esportazione o il transito di merci e il loro vincolo a un regime doganale, incluse le misure di divieto, restrizione e controllo.

Art. 2.3

Regole d'origine e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

1. Le disposizioni relative alle regole d'origine sono contenute nell'allegato V (Regole d'origine e cooperazione amministrativa).

2. Le disposizioni sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale sono contenute nell'allegato VI (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).

Art. 2.4

Agevolazione degli scambi

Per agevolare gli scambi tra il Perù e gli Stati dell'AELS, le Parti: (a) semplificano, nella maggiore misura possibile, le procedure per il commercio dei beni e dei servizi connessi; (b) promuovono la cooperazione multilaterale tra di loro al fine di migliorare la loro partecipazione allo sviluppo e all'applicazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull'agevolazione degli scambi; e (c) cooperano per l'agevolazione degli scambi nel quadro del Comitato misto, conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato VII (Procedure doganali e agevolazione degli scambi).

Art. 2.5

Costituzione di un Sottocomitato sugli scambi di merci, sulle regole d'origine e in materia doganale

1. Con il presente Accordo è stato costituito un Sottocomitato sugli scambi di merci, sulle regole d'origine e in materia doganale.

2. Salvo diversamente disposto dal presente Accordo, le funzioni del Sottocomitato sono le seguenti: scambiare informazioni, controllare l'evoluzione, cercare di appianare ogni differenza tecnica sorta tra le Parti, preparare gli adattamenti tecnici relativi agli allegati II (Prodotti esclusi), III (Prodotti agricoli trasformati), IV (Pesce e altri prodotti del mare), V (Regole d'origine e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale), VI (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale), 15

RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

VII (Procedure doganali e agevolazione degli scambi) e VIII (Prodotti industriali) e assistere il Comitato misto.

3. Il Sottocomitato è presieduto alternativamente da un rappresentante del Perù o di uno Stato dell'AELS per un periodo di tempo concordato. Il presidente è eletto nel corso della prima riunione del Sottocomitato. Il Sottocomitato agisce su base consensuale.

4. Il Sottocomitato rende conto al Comitato misto. Il Sottocomitato può formulare raccomandazioni al Comitato misto su questioni relative alle sue funzioni.

5. Il Sottocomitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario, per volontà del Comitato misto, su iniziativa del presidente del Sottocomitato oppure su richiesta di una Parte. Le riunioni si tengono alternativamente in Perù o negli Stati dell'AELS.

6. Per ogni riunione il presidente prepara un ordine del giorno provvisorio d'intesa con le Parti e, di norma, lo inoltra loro al più tardi due settimane prima della riunione.

Art. 2.6

Smantellamento dei dazi all'importazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Perù smantella i suoi dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati dell'AELS, come stabilito dagli allegati III (Prodotti agricoli trasformati), IV (Pesce e altri prodotti del mare) e VIII (Prodotti industriali).

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS eliminano tutti i dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari del Perù di cui all'articolo 2 (Campo di applicazione), salvo altrimenti disposto negli allegati III (Prodotti agricoli trasformati) e IV (Pesce e altri prodotti del mare).

3. Su richiesta di una Parte sono organizzate consultazioni per valutare l'eliminazione accelerata dei dazi doganali sulle importazioni stabiliti nei rispettivi allegati.

L'eventuale accordo tra le Parti per accelerare l'eliminazione di un dazio doganale sostituisce qualsiasi dazio o categoria di smantellamento previsti negli allegati III (Prodotti agricoli trasformati), IV (Pesce e altri prodotti del mare) e VIII (Prodotti industriali) previa approvazione delle Parti e conformemente alle loro disposizioni legali interne.

4. Non vengono imposti nei confronti di una Parte nuovi dazi doganali o altri oneri all'importazione di prodotti originari, né vengono aumentati quelli già applicati, ad eccezione dei casi previsti dal presente Accordo.

5. Le Parti riconoscono di poter: (a) in seguito a una riduzione tariffaria unilaterale, aumentare un dazio doganale portandolo al livello stabilito nei calendari per lo smantellamento dei dazi doganali di ogni Parte, per il relativo anno; (b) aumentare un dazio doganale in virtù dell'articolo 12.17 (Mancata implementazione e sospensione dei vantaggi).

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 2.7

Tasso di base

1. Per ogni prodotto il tasso di base del dazio doganale cui si devono applicare le successive riduzioni previste dagli allegati III (Prodotti agricoli trasformati), IV (Pesce e altri prodotti del mare) e VIII (Prodotti industriali) corrisponde all'aliquota di dazio della nazione più favorita applicata il 1° aprile 2007.

2. Se in un qualsiasi momento successivo alla data di entrata in vigore del presente Accordo una Parte riduce il suo dazio doganale della nazione più favorita applicato, tale dazio si applica unicamente se è inferiore a quello calcolato in base ai relativi allegati.

Art. 2.8

Dazi, tasse o altri oneri all'esportazione

Nessuna Parte può adottare o mantenere un dazio, una tassa o altro onere all'esportazione dei beni nei confronti di una Parte a meno che il dazio, la tassa o l'onere sia appositamente imposto o mantenuto su determinati prodotti destinati al consumo interno.

Art. 2.9

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. Negli scambi tra le Parti non vengono istituite o mantenute proibizioni o restrizioni diverse da dazi, tasse o altri oneri resi effettivi mediante quote, licenze di importazione o di esportazione conformemente all'articolo XI del GATT 199416, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti convengono che il paragrafo 1 vieta a una Parte di adottare o mantenere: (a) requisiti di prezzo all'esportazione e all'importazione, tranne quando permesso nell'applicazione di misure o di accordi compensativi o antidumping; (b) licenze d'importazione vincolate all'adempimento di un requisito di prestazione.

3. Nessuna Parte adotta o mantiene una misura incompatibile con l'Accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione17. Qualsiasi nuova procedura in materia di licenze d'importazione, qualsiasi modifica delle sue procedure esistenti in materia di licenze d'importazione viene pubblicata, quando possibile, 21 giorni prima della data di entrata in vigore del requisito, ma in ogni caso non più tardi di tale data.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure stabilite nell'allegato IX (Prodotti di occasione).

16 17

RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.12

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 2.10

Spese amministrative e formalità

1. Ogni Parte assicura che tutti gli oneri e le tasse di qualsiasi natura diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione e dalle tasse di cui all'articolo III del GATT 199418 sono applicati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo VIII del GATT 1994 e delle relative note interpretative.

2. Nessuna Parte richiede certificati consolari, inclusi i relativi oneri e tasse in relazione all'importazione di qualsiasi merce di un'altra Parte. Ai fini del presente Accordo, per «certificati consolari» si intende ogni atto emesso dalle autorità consolari di una Parte importatrice nei confronti di una Parte esportatrice nell'intento di ottenere fatture consolari o visti consolari, certificati di origine, manifesti di carico, dichiarazioni di esportazione degli spedizionieri o ogni altro tipo di documento doganale richiesto o in relazione alle importazioni.

3. Ogni Parte rende accessibili e pubblica su Internet le informazioni aggiornate sulle tasse e sugli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione.

Art. 2.11

Trattamento nazionale

Conformemente a quanto disposto dall'allegato IX (Prodotti di occasione), le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all'articolo III del GATT 199419, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.12

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti nel rispetto delle imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall'Articolo XVII del GATT 199420 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 199421, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.13

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie22 dell'OMC (in seguito denominato «Accordo SPS») e risultanti dalle decisioni sull'applicazione dell'Accordo SPS adottate dal Comitato dell'OMC per le misure sanitarie e fitosanitarie. Ai fini del presente capitolo e per qualsiasi comunicazione sulle questioni relative alle misure sanitarie e fitosanitarie tra le Parti, si applicano le definizioni nell'allegato A dell'Accordo SPS e il glossario dei termini armonizzati delle organizzazioni internazionali interessate.

2. Le Parti collaborano all'efficace implementazione dell'Accordo SPS e delle disposizioni definite nel presente articolo allo scopo di agevolare gli scambi bilaterali, senza pregiudicare il diritto di adottare le misure necessarie per tutelare la salute 18 19 20 21 22

RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.b RS 0.632.20, Allegato 1A.4

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

degli uomini, degli animali e delle piante e per raggiungere un livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria.

3. Conformemente all'Accordo SPS, le Parti non ricorrono a misure sanitarie e fitosanitarie relative al controllo, all'ispezione, all'approvazione e alla certificazione per limitare l'accesso al mercato senza una motivazione scientifica, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 7 dell'Accordo SPS.

4. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di aumentare la comprensione reciproca dei loro rispettivi sistemi e di migliorare i loro sistemi sanitari e fitosanitari.

5. Se necessario, il Perù e ogni Stato dell'AELS sviluppano accordi bilaterali, inclusi quelli tra le loro specifiche autorità di regolamentazione, per facilitare l'accesso ai loro rispettivi mercati.

6. All'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti concordano di designare e di notificare a ciascuna Parte i punti di contatto per la notifica e lo scambio di informazioni su questioni relative ai sistemi sanitari e fitosanitari.

7. Con il presente Accordo le Parti istituiscono un forum per gli esperti SPS, che si riunisce quando richiesto da una delle Parti. Al fine di permettere un uso efficiente delle risorse le Parti, nella misura del possibile, si impegnano a utilizzare mezzi di comunicazione tecnologici, come la comunicazione elettronica, le videoconferenze o le teleconferenze e a fare in modo che le conferenze siano organizzate in concomitanza con le riunioni del Comitato misto o con quelle del Comitato dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie. Il forum è inoltre tenuto a: (a) controllare e garantire l'implementazione del presente articolo; (b) valutare le misure che una qualsiasi Parte ritenga possano influire, o aver influito, sull'accesso ai mercati di un'altra Parte al fine di individuare soluzioni appropriate e tempestive conformemente all'Accordo SPS; (c) valutare lo sviluppo degli interessi delle Parti in relazione all'accesso al mercato; (d) discutere ulteriori sviluppi dell'Accordo SPS; (e) considerare gli obblighi delle Parti in relazione alle questioni sanitarie e fitosanitarie in altri accordi internazionali; (f) stabilire gruppi di esperti tecnici, a seconda delle necessità.

Art. 2.14

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono disciplinati dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi23 dell'OMC (in seguito denominato «Accordo TBT»), che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

23

RS 0.632.20, Allegato 1A.6

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo, le Parti cooperano in particolare per: (a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, incluse le procedure di valutazione della conformità; (b) promuovere l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità sulla base di standard e guide pertinenti dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); (c) promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità degli organismi di valutazione della conformità che sono stati riconosciuti nel quadro di accordi multilaterali appropriati tra i loro rispettivi sistemi o organismi di accreditamento; e (d) rafforzare la trasparenza nello sviluppo dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità delle Parti per, tra gli altri aspetti, assicurare che tutti i regolamenti tecnici adottati siano pubblicati ufficialmente su Internet con libero accesso al pubblico. Nel caso in cui una Parte detenesse in un porto di entrata merci originarie del territorio di un'altra Parte a causa di un'apparente inosservanza di un regolamento tecnico, la Parte stessa notificherà immediatamente all'importatore le ragioni della detenzione.

3. Le Parti scambiano nomi e indirizzi dei punti di contatto designati per le questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) al fine di favorire le consultazioni tecniche e lo scambio di informazioni su tutte le questioni che possono derivare dall'applicazione di specifici regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità.

4. Se una Parte richiede qualsiasi informazione o spiegazione in virtù delle disposizioni del presente articolo, la Parte o le Parti interpellate forniscono tali informazioni o spiegazioni in forma stampata o elettronica entro un termine ragionevole. La Parte o le Parti interpellate si impegnano a rispondere a tale richiesta entro 60 giorni.

5. Se una Parte ritiene che un'altra Parte abbia adottato misure non conformi all'Accordo TBT che possano influire,
o aver influito, sull'accesso al suo mercato, può richiedere, mediante il punto di contatto competente stabilito secondo il paragrafo 3, consultazioni tecniche al fine di trovare una soluzione adeguata conformemente all'Accordo TBT. Tali consultazioni, che possono avvenire sia all'interno che all'esterno del Comitato misto, si tengono entro 40 giorni dalla richiesta. Le consultazioni possono avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. Le consultazioni all'interno del Comitato misto costituiscono consultazioni ai sensi dell'articolo 12.5 (Consultazioni).

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 2.15

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono disciplinati dagli articoli VI e XVI del GATT 199424 e dall'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative25 dell'OMC, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima che una Parte avvii un'inchiesta intesa a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Perù o in uno Stato dell'AELS, come previsto dall'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, la Parte intenzionata ad avviare l'inchiesta invia una notifica scritta alla Parte le cui merci possono essere oggetto dell'inchiesta e le accorda un periodo di 30 giorni per consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se una Parte ne fa richiesta, le consultazioni tra le autorità competenti delle Parti avvengono entro 15 giorni dalla ricezione della notifica.

3. Il capitolo 12 (Composizione delle controversie) non si applica al presente articolo, ad eccezione del paragrafo 2.

Art. 2.16

Antidumping

1. I diritti e gli obblighi relativi alle misure antidumping sono disciplinati dall'articolo VI del GATT 199426 e dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 199427 dell'OMC (in seguito denominato «Accordo antidumping dell'OMC»), fatto salvo il paragrafo 2.

2. Prima di avviare un'inchiesta nel quadro dell'Accordo antidumping dell'OMC, la Parte che ha ricevuto una richiesta adeguatamente documentata invia una notifica scritta all'altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping e concede un periodo di 20 giorni per le consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se una soluzione non può essere raggiunta, ogni Parte mantiene i suoi diritti e i suoi obblighi conformemente all'articolo VI del GATT 1994 e all'Accordo antidumping dell'OMC.

3. Il Comitato misto riesamina il presente articolo allo scopo di stabilire se il suo contenuto è ancora necessario per raggiungere gli obiettivi della politica delle Parti.

4. Il capitolo 12 (Composizione delle controversie) non si applica al presente articolo, ad eccezione del paragrafo 2.

Art. 2.17

Misure di salvaguardia globali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi ai sensi dell'articolo XIX del GATT 199428 e dell'Accordo sulle misure di salvaguardia29 dell'OMC (in seguito denominato «Accordo di salvaguardia»).

24 25 26 27 28 29

RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.13 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.8 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

2. Nel prendere misure in virtù delle disposizioni dell'OMC di cui al paragrafo 1, una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni provocano o minacciano di provocare grave pregiudizio. La Parte che adotta la misura effettua tale esclusione conformemente alla giurisprudenza dell'OMC.

3. In relazione alla stessa merce, nessuna Parte può applicare contemporaneamente: (a) una misura di salvaguardia bilaterale; e (b) una misura ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo di salvaguardia.

Art. 2.18

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Durante il periodo di transizione, nel caso in cui, come risultato della riduzione o dell'eliminazione di un dazio doganale in virtù del presente Accordo, un prodotto originario del territorio di una Parte viene importato sul territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da costituire una causa sostanziale di grave pregiudizio o minaccia all'industria nazionale di prodotti simili o in concorrenza diretta sul territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al pregiudizio, conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo: (a) per «periodo di transizione» si intendono i dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; per i prodotti per cui l'allegato VIII (Prodotti industriali) prevede uno smantellamento tariffario di più di dieci anni, per «periodo di transizione» si intende il periodo di smantellamento tariffario per i prodotti elencati in tale allegato; e (b) per «causa sostanziale» s'intende una causa che è più importante di qualsiasi altra causa.

3. Le misure di salvaguardia vengono adottate unicamente se, a seguito di un'inchiesta condotta conformemente alle procedure e secondo le definizioni di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo di salvaguardia30, sussistono prove evidenti che l'aumento delle importazioni ha causato o minaccia di causare grave pregiudizio.

4. La Parte che intende adottare o estendere una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo invia una notifica alle altre Parti e al Comitato misto immediatamente e in ogni caso non più tardi di 30 giorni prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, che devono includere la prova di grave pregiudizio o della minaccia causata da un aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e la misura proposta, nonché la data di completamento della procedura d'indagine di cui al paragrafo 3, la durata prevista e il calendario per la progressiva eliminazione della misura.

30

RS 0.632.20, Allegato 1A.14

5453

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

5. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale, dopo aver consultato l'altra Parte, fornisce una compensazione per la liberalizzazione degli scambi reciprocamente concordata in forma di concessioni che hanno effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti o pari al valore dei dazi supplementari previsti dall'applicazione della misura. La Parte che applica la misura fornisce la possibilità di svolgere tali consultazioni entro i 15 giorni successivi alla data di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

6. Se vengono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3, la Parte importatrice, nella misura necessaria per prevenire un grave pregiudizio o una minaccia e per porvi rimedio, può: (a) sospendere l'ulteriore riduzione di ogni aliquota di dazio prevista dal presente Accordo per il prodotto in questione; o (b) portare l'aliquota di dazio doganale per tale prodotto a un livello che non superi la minore: (i) aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (in seguito denominata «NPF») nel momento in cui la misura è adottata, o (ii) aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente Accordo.

7. Nessuna Parte può mantenere una misura di salvaguardia bilaterale: (a) ad eccezione della misura eventualmente necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e per facilitare l'adeguamento; (b) per un periodo superiore a due anni. Il periodo può essere esteso fino a un anno se l'autorità competente della Parte importatrice determina, conformemente alle procedure stabilite nei precedenti paragrafi 3 e 4, che la misura continua a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e per facilitare l'adeguamento e se la suddetta Parte ritiene che vi siano prove dell'adeguamento dell'industria nazionale; (c) oltre la scadenza del periodo di transizione.

8. Non viene applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a tale misura.

9. Entro 30 giorni dalla data di notifica specificata nel paragrafo 4, la Parte che conduce una procedura di salvaguardia conformemente al presente capitolo avvia le consultazioni con la Parte il cui prodotto è soggetto a tale procedura al fine di facilitare una soluzione reciprocamente
accettabile della questione e notifica al Comitato misto i risultati delle consultazioni. In mancanza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura ai sensi del paragrafo 6.

10. In caso di mancato accordo sulla compensazione conformemente al paragrafo 5, la Parte contro il cui prodotto viene presa la misura può adottare una misura compensativa. La misura di salvaguardia e la misura compensativa saranno immediatamente notificate alle altre Parti. Nello scegliere la misura di salvaguardia e la misura compensativa, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o 5454

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia. La Parte applica la misura compensativa unicamente durante il periodo strettamente necessario per ottenere effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto mentre viene applicata la misura di cui al paragrafo 6.

11. Al fine di favorire l'adeguamento nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia sia di un anno o più, la Parte che applica la misura la liberalizzerà progressivamente a intervalli regolari durante il periodo di applicazione.

12. Al compimento della misura, si applica l'aliquota del dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.

13. In situazioni critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura comunica immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto la sua decisione. Durante il periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria vengono soddisfatti i requisiti e le procedure pertinenti stabiliti nei paragrafi 3­10.

14. Tutte le misure di salvaguardia provvisoria devono terminare entro al massimo 180 giorni, secondo le seguenti modalità: (a) il periodo di applicazione di qualsiasi misura provvisoria viene contato come parte della durata della misura prevista nel paragrafo 7 e di ogni sua estensione; (b) tali misure possono essere imposte unicamente come un aumento tariffario conformemente al paragrafo 6. Ogni dazio supplementare effettivamente corrisposto viene prontamente rimborsato e ogni garanzia viene liberata se l'indagine descritta nel paragrafo 3 non giunge alla conclusione che le condizioni del paragrafo 1 sono rispettate; e (c) qualsiasi compensazione reciprocamente concordata, o misura compensativa, si basa sul periodo complessivo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria e della misura di salvaguardia.

Art. 2.19

Eccezioni generali

Ai fini del presente capitolo, i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda le eccezioni generali sono disciplinati dall'articolo XX del GATT 199431, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

31

RS 0.632.20, Allegato 1A.1

5455

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 2.20

Eccezioni relative alla sicurezza

Ai fini del presente capitolo, i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda le eccezioni relative alla sicurezza sono disciplinati dall'articolo XXI del GATT 199432, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Capitolo 3 Prodotti agricoli trasformati Art. 3.1

Campo di applicazione

1. I prodotti agricoli trasformati sono disciplinati dal capitolo 2 (Scambi di merci), salvo il presente capitolo disponga diversamente.

2. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi conformemente all'Accordo sull'agricoltura33 dell'OMC.

Art. 3.2

Misure di compensazione dei prezzi

1. Per tener conto delle differenze di prezzo delle materie prime agricole incorporate nei prodotti di cui all'articolo 3.3 (Concessioni tariffarie), il presente Accordo non preclude l'applicazione di un dazio all'importazione.

2. Il dazio all'importazione si basa sulla differenza tra il prezzo nazionale e il prezzo del mercato mondiale delle materie prime agricole incorporate nei prodotti interessati, senza superarle.

Art. 3.3

Concessioni tariffarie

1. Prendendo in considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 3.2 (Misure di compensazione dei prezzi), gli Stati dell'AELS accordano ai prodotti originari del Perù elencati nell'appendice 1 dell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati) un trattamento non meno favorevole di quello accordato all'Unione europea.

2. Sulla base di ogni riduzione dei dazi doganali all'importazione accordata dagli Stati dell'AELS al Perù conformemente al paragrafo 1, il Perù accorda reciprocamente una riduzione dei propri dazi doganali all'importazione, proporzionale alla riduzione minima garantita da uno Stato dell'AELS al Perù.

3. Per i prodotti elencati nell'appendice 2 dell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati) e originari di uno Stato dell'AELS, il Perù riduce i suoi dazi doganali come ivi specificato.

32 33

RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.3

5456

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 3.4

Sussidi all'esportazione per i prodotti agricoli

1. Nonostante il paragrafo 2 dell'articolo 3.1, le Parti non adottano, mantengono, introducono o reintroducono sussidi all'esportazione, come statuito nell'Accordo sull'agricoltura34 dell'OMC nei loro scambi di prodotti soggetti a concessioni tariffarie ai sensi del presente Accordo.

2. Nel caso in cui una Parte adottasse, mantenesse, introducesse o reintroducesse sussidi all'esportazione su un prodotto soggetto a concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo 3.3 (Concessioni tariffarie), l'altra Parte può aumentare l'aliquota di dazio su tali importazioni fino a raggiungere la tariffa NPF effettivamente applicata in quel momento. Se una Parte aumenta l'aliquota di dazio, deve notificare tale decisione alle altre Parti entro 30 giorni dalla data di aumento dell'aliquota di dazio.

Art. 3.5

Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi

Il Perù può mantenere il suo meccanismo di stabilizzazione dei prezzi per i prodotti agricoli come previsto dall'appendice 3 dell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati).

Art. 3.6

Notifica

1. Gli Stati dell'AELS notificano tempestivamente al Perù, al più tardi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, tutte le misure applicate in virtù dell'articolo 3.2 (Misure di compensazione dei prezzi).

2. Gli Stati dell'AELS comunicano al Perù tutti i cambiamenti del trattamento accordato all'Unione europea.

Art. 3.7

Consultazioni

Il Perù e gli Stati dell'AELS esaminano periodicamente lo sviluppo dei loro scambi di prodotti agricoli trasformati disciplinati dal presente capitolo. Alla luce di queste analisi e in considerazione degli accordi tra le Parti e l'Unione europea o in seno all'OMC, le Parti decidono possibili modifiche del presente capitolo.

Capitolo 4 Scambi di servizi Art. 4.1

Scambi di servizi

1. Le Parti confermano i diritti e gli obblighi assunti tra di loro conformemente al GATS35.

2. Le Parti riconoscono la crescente importanza dello scambio di servizi per le loro economie. Nell'intento di sviluppare e ampliare gradualmente la cooperazione reciproca, le Parti collaborano al fine di creare le condizioni più favorevoli per 34 35

RS 0.632.20, Allegato 1A.3 RS 0.632.20, Allegato 1.B

5457

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

raggiungere un'ulteriore liberalizzazione e una maggiore apertura reciproca dei mercati per lo scambio di servizi.

3. Le Parti possono condurre verifiche congiunte in seno al Comitato misto su questioni legate alle misure che incidono sullo scambio di servizi.

4. Le Parti negoziano un capitolo sugli Scambi di servizi che comprende anche i servizi di trasporto marittimo internazionale su una base reciprocamente vantaggiosa, che assicuri un equilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi e tenga debito conto dell'articolo V del GATS. Tali negoziati avranno luogo al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 4.2

Riconoscimento

1. Allo scopo di soddisfare, in tutto o in parte, le proprie norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o la certificazione di fornitori di servizi36, e conformemente ai requisiti sanciti nel paragrafo 3, le Parti tengono debitamente conto delle richieste di una Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati concessi in quella particolare Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.

2. Ove una Parte riconosca, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti sul territorio di uno Stato che non è parte del presente Accordo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, o di negoziarne altri analoghi. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti sul suo territorio debbano essere riconosciuti.

3. Le Parti si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra Paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi oppure una limitazione dissimulata agli scambi di servizi.

4. L'allegato X (Riconoscimento delle qualifiche dei fornitori di servizi) elenca ulteriori diritti e obblighi concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei fornitori di servizi delle Parti.

36

Ai fini del presente articolo e dell'allegato X (Riconoscimento delle qualifiche dei fornitori di servizi), per «fornitore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce o che cerca di fornire un servizio.

5458

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Capitolo 5 Investimenti Art. 5.1

Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alla presenza commerciale in tutti i settori, ad eccezione di quelli dei servizi.

Art. 5.2

Definizioni

1. Ai fini del presente capitolo: (a) «persona giuridica di una Parte» designa una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi del Perù o di uno Stato dell'AELS e che svolge un'importante attività commerciale in Perù o nello Stato dell'AELS interessato; (b) «persona fisica» indica un cittadino del Perù o di uno Stato dell'AELS in base alla sua rispettiva legislazione; (c) «presenza commerciale» indica qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, sul territorio di un'altra Parte al fine di svolgere un'attività economica.

2. Per quanto concerne le persone fisiche, il presente capitolo non intende cercare o fornire impiego nel mercato del lavoro o conferire il diritto di accedere al mercato del lavoro di un'altra Parte.

Art. 5.3

Trattamento nazionale

Per quanto concerne la presenza commerciale e tenendo conto delle riserve stabilite nell'allegato XI (Riserve) al presente Accordo, ciascuna Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un'altra Parte, e alla presenza commerciale di tali persone, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche e giuridiche.

Art. 5.4

Riserve

1. Il trattamento nazionale come stabilito dall'articolo 5.3 (Trattamento nazionale) non si applica: (a) a qualsiasi riserva elencata da una Parte nell'allegato XI (Riserve); (b) alla modifica di una riserva disciplinata dalla lettera a, nella misura in cui tale modifica non aumenti la non conformità della riserva all'articolo 5.3 (Trattamento nazionale); e

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

(c) qualsiasi nuova riserva adottata da una Parte in virtù del paragrafo 4 del presente articolo e incorporata nell'allegato XI (Riserve), per quanto detta riserva non comprometta l'insieme degli impegni della Parte interessata in virtù del presente capitolo; nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con il suddetto articolo.

2. Come parte della verifica stabilita dall'articolo 5.9 (Riesame) del presente capitolo, le Parti si impegnano a riesaminare almeno ogni tre anni lo stato delle riserve previste dall'allegato XI (Riserve) al fine di ridurre o di stralciare tali riserve.

3. In qualsiasi momento, su richiesta di un'altra Parte o unilateralmente, una Parte può eliminare completamente o parzialmente le riserve stabilite nell'allegato XI (Riserve) mediante notifica scritta alle altre Parti.

4. In caso di adozione di una nuova riserva, come previsto dal paragrafo 1 lettera c, la Parte interessata notifica tempestivamente tale decisione alle altre Parti. Alla ricezione di tale notifica, qualsiasi altra Parte può richiedere consultazioni sulla riserva e su questioni inerenti. Tali consultazioni saranno avviate senza indugio.

Art. 5.5

Personale chiave

1. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, ogni Parte accorda alle persone fisiche di un'altra Parte e al personale chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche delle altre Parti l'ingresso e il soggiorno temporaneo sul suo territorio per esercitare attività collegate alla presenza commerciale, inclusa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici.

2. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, ogni Parte consente alle persone fisiche o giuridiche di un'altra Parte e alla loro presenza commerciale di impiegare, in relazione con la presenza commerciale, qualsiasi personale chiave a condizione che sia stato autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare sul suo territorio e che il lavoro in questione sia conforme ai termini, alle condizioni e ai limiti di tempo concessi a tale personale chiave.

3. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, le Parti permettono l'ingresso e il soggiorno temporaneo e forniscono la necessaria documentazione di conferma al coniuge e ai figli minorenni del personale chiave al quale è stato accordato l'ingresso, il soggiorno e l'autorizzazione a titolo temporaneo conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni vengono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.

Art. 5.6

Diritto di regolamentare

Conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell'allegato XI (Riserve), alle Parti non è vietato regolamentare la presenza commerciale come stabilito dal paragrafo 1 lettera c dell'articolo 5.2 (Definizioni).

5460

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 5.7

Rapporto con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente capitolo si applicano senza pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti nell'ambito di altri accordi internazionali sugli investimenti dei quali il Perù e uno Stato dell'AELS sono firmatari. Resta inteso che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie in un accordo di protezione degli investimenti al quale il Perù e uno Stato dell'AELS sono parte non è applicabile a presunte violazioni del presente capitolo.

Art. 5.8

Eccezione

L'eccezione di cui alla lettera d del capitolo XIV del GATS37 è inserita nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 5.9

Riesame

1. Il presente capitolo è oggetto di una revisione periodica nel quadro del Comitato misto per quanto concerne la possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

2. In considerazione dell'articolo 4.1, paragrafo 4 (Scambi di servizi), le Parti mirano alla coerenza, purché appropriata, con i risultati dei futuri negoziati sul capitolo 4 (Scambi di servizi), in particolare per quanto riguarda gli impegni assunti in materia di pagamenti e trasferimenti.

Capitolo 6 Protezione della proprietà intellettuale Art. 6.1

Disposizioni generali

1. Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capitolo e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Ogni Parte applica le disposizioni del presente capitolo e può, senza esservi obbligata, attuare nella legislazione nazionale una tutela più ampia di quanto richiesto dal presente capitolo, a condizione che tale protezione non violi le disposizioni del presente capitolo.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini per quanto concerne la protezione38 della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste negli articoli 3 e 5 del-

37 38

RS 0.632.20, Allegato 1.B Ai fini dei paragrafi 3 e 4 il termine «protezione» include questioni che riguardano la disponibilità, l'acquisizione, la portata, il mantenimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché i problemi inerenti all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificatamente disciplinati nel presente capitolo.

5461

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio39 (in seguito denominato «Accordo TRIPS»).

4. Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi o le immunità accordati da una Parte ai cittadini di qualsiasi altro Paese devono essere accordati immediatamente e incondizionatamente ai cittadini delle altre Parti, fatte salve le eccezioni già previste negli articoli 4 e 5 dell'Accordo TRIPS.

5. Conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 dell'Accordo TRIPS, le Parti possono adottare misure appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo, se necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari dei diritti o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o che pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.

Art. 6.2

Principi fondamentali

1. Ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo TRIPS40, le Parti riconoscono che la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica e al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, per il vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori di conoscenze tecnologiche e in modo tale da favorire il benessere economico e sociale e da equilibrare i diritti e gli obblighi.

2. Le Parti riconoscono che il trasferimento di tecnologie contribuisce a rafforzare le capacità nazionali allo scopo di creare una base tecnologica solida e valida.

3. Le Parti riconoscono l'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla creazione e sulla fruizione di opere letterarie e artistiche.

4. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo TRIPS, nel formulare o nel modificare la legislazione e i regolamenti nazionali, le Parti adottano le misure necessarie per tutelare la salute pubblica e la nutrizione e per promuovere l'interesse pubblico in settori di importanza vitale per il loro sviluppo socio-economico e tecnologico, purché tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente capitolo.

5. Le Parti riconoscono i principi stabiliti nella Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata dall'OMC il 14 novembre 2001 nel corso della sua quarta riunione ministeriale tenutasi a Doha (Qatar), e nella Decisione del Consiglio generale dell'OMC sull'implementazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha adottata il 30 agosto 2003, nonché nella Modifica dell'accordo TRIPS adottata il 6 dicembre 2005 dal Consiglio generale dell'OMC.

39 40

RS 0.632.20, Allegato 1.C RS 0.632.20, Allegato 1.C

5462

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 6.3

Definizione di proprietà intellettuale

Ai fini del presente Accordo, il termine «proprietà intellettuale» si riferisce a tutte le categorie di proprietà intellettuale che sono oggetto degli articoli 6.6 (Marchi di fabbrica o di commercio) 6.11 (Informazioni riservate e misure relative a determinati prodotti soggetti a regolamentazione).

Art. 6.4

Convenzioni internazionali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi contenuti nel presente capitolo, le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi esistenti, incluso il diritto di applicare le eccezioni e di avvalersi delle flessibilità previste dall'accordo TRIPS41, da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprietà intellettuale, nonché dagli accordi amministrati sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale42 (in seguito denominata «OMPI») ai quali esse partecipano, in particolare i seguenti: (a) Convenzione di Parigi del 20 marzo 188343 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967), in seguito denominata «Convenzione di Parigi»; (b) Convenzione di Berna del 9 settembre 188644 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971); e (c) Convenzione internazionale del 26 ottobre 196145 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).

2. Le Parti al presente Accordo che non sono parti a uno o più degli accordi qui di seguito elencati ratificheranno o aderiranno ai seguenti accordi multilaterali all'entrata in vigore del presente Accordo: (a) Trattato di Budapest del 28 aprile 197746 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti; (b) Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 1978 (Convenzione UPOV 1978)47 o Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 1991 (Convenzione UPOV 1991)48; (c) Trattato di cooperazione del 19 giugno 197049 in materia di brevetti (Atto di Washington, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

41 42 43 44 45 46 47 48 49

RS 0.632.20, Allegato 1.C RS 0.230 RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.145.1 RS 0.232.162 RS 0.232.163 RS 0.232.141.1

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

3. Le Parti al presente Accordo che non sono parti a uno o più degli accordi qui di seguito elencati ratificheranno o aderiranno ai seguenti accordi multilaterali entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo: (a) Trattato OMPI del 20 dicembre 199650 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT, WIPO Performances and Phonograms Treaty); e (b) Trattato OMPI del 20 dicembre 199651 sul diritto d'autore (WCT, WIPO Copyright Treaty).

4. Le Parti svolgeranno il prima possibile le azioni necessarie per sottoporre all'esame delle loro autorità nazionali competenti l'adesione all'Atto di Ginevra (1999) relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali52 e al Protocollo del 27 giugno 198953 relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica.

5. Le Parti al presente Accordo possono stabilire congiuntamente uno scambio di opinioni di esperti su attività relative a convenzioni internazionali esistenti o future sui diritti di proprietà intellettuale e su qualsiasi altra questione concernente i diritti di proprietà intellettuale, in base a quanto convenuto dalle Parti.

Art. 6.5

Misure relative alla biodiversità

1. Le Parti riaffermano i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i rispettivi diritti e obblighi come stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica per quanto concerne l'accesso alle risorse genetiche e la condivisione giusta ed equa dei benefici che derivano dall'utilizzo di tali risorse genetiche.

2. Le Parti riconoscono l'importanza e il valore della loro diversità biologica e delle relative conoscenze tradizionali, innovazioni e pratiche delle comunità indigene e locali. Ogni Parte determina le condizioni di accesso alle sue risorse genetiche conformemente alle disposizioni e ai principi contenuti nel diritto nazionale e internazionale applicabile.

3. Le Parti riconoscono i contributi passati, presenti e futuri delle comunità indigene e locali e le loro conoscenze, innovazioni e pratiche per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse biologiche e genetiche e in generale il contributo delle conoscenze tradizionali delle loro comunità indigene e locali alla cultura e allo sviluppo economico e sociale delle nazioni.

4. Le Parti considerano di collaborare nei casi riguardanti la violazione delle disposizioni giuridiche applicabili concernenti l'accesso a risorse genetiche, conoscenze tradizionali, innovazioni e pratiche.

50 51 52 53

RS 0.231.171.1 RS 0.231.151 RS 0.232.121.4 RS 0.232.112.4

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

5. Conformemente alla loro legislazione nazionale, le Parti richiedono che le domande di brevetto contengano una dichiarazione dell'origine o della fonte di una risorsa genetica alla quale l'inventore o il richiedente del brevetto abbia avuto accesso. Purché previsto nella loro legislazione nazionale, le Parti richiederanno inoltre l'ottenimento dell'assenso preliminare con conoscenza di causa e applicheranno le disposizioni pertinenti previste dal presente articolo alle conoscenze tradizionali.

6. Conformemente alla loro legislazione nazionale, le Parti prevedono sanzioni amministrative, civili o penali se l'inventore o il richiedente del brevetto formula deliberatamente una dichiarazione fallace o ingannevole dell'origine o della fonte. Il giudice può decidere la pubblicazione della decisione.

7. Se la legislazione di una Parte lo prevede: (a) l'accesso alle risorse genetiche sarà sottoposto all'assenso preliminare con conoscenza di causa della Parte che fornisce le risorse genetiche; e (b) l'accesso alle conoscenze tradizionali delle comunità indigene e locali associate a queste risorse sarà sottoposto all'approvazione e alla partecipazione delle suddette comunità.

8. Ogni Parte adotta misure politiche, legali e amministrative al fine di facilitare l'adempimento dei termini e delle condizioni per l'accesso come stabilito dalle Parti per tali risorse genetiche.

9. Le Parti affermano e riconoscono con reciproco rispetto i diritti e obblighi esistenti derivanti dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura.

10. Le Parti adottano misure politiche, legali e amministrative allo scopo di garantire la condivisione giusta ed equa dei benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche o delle relative conoscenze tradizionali. Tale condivisione è basata su condizioni reciprocamente concordate.

Art. 6.6

Marchi di fabbrica o di commercio

1. Le Parti garantiscono una protezione adeguata ed efficace ai titolari dei diritti di marchio di prodotti e servizi. Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese può costituire un marchio di fabbrica o di commercio. Tali segni, in particolare parole, ivi compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi, suoni e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei a essere registrati come marchi di fabbrica o di commercio. Qualora i segni non siano intrinsecamente idonei a distinguere i prodotti o i servizi pertinenti, ogni Parte può far dipendere la loro registrabilità dal carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.

Esse possono inoltre prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

2. Le Parti utilizzano la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio (di seguito denominata 5465

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

«Classificazione internazionale») stabilita dall'Accordo di Nizza del 15 giugno 195754 e i suoi emendamenti entrati in vigore per classificare i prodotti e i servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.

3. Le classi di prodotti e di servizi della Classificazione internazionale non sono utilizzate per stabilire se i prodotti o i servizi elencati per un particolare marchio di fabbrica o di commercio siano simili o differenti rispetto a quelli di un altro marchio.

4. Le Parti riconoscono l'importanza della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti (1999) e della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi e altri diritti di proprietà intellettuale sui segni, su Internet (2001) adottate dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI, e sono guidate dai principi contenuti in tali raccomandazioni.

Art. 6.7

Indicazioni geografiche, incluse le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza

1. Le Parti al presente Accordo garantiscono nella loro legislazione nazionale mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, incluse le denominazioni di origine55 e le indicazioni di provenienza.

2. Ai fini del presente capitolo: (a) per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto quale originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e (b) le «indicazioni di provenienza», che si tratti di nomi, espressioni, immagini, bandiere o segni costituiscono riferimenti diretti o indiretti a particolari Paesi, regioni, località o luoghi come l'origine geografica di prodotti o servizi. Nessuna disposizione del presente Accordo richiede a una Parte di modificare la sua legislazione se, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il suo diritto interno limita la protezione delle indicazioni di provenienza ai casi in cui una data qualità, notorietà o altra caratteristica del prodotto o del servizio siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

3. Un'indicazione di provenienza non può essere utilizzata nel corso degli scambi per un prodotto o un servizio nel caso in cui tale indicazione sia falsa per quanto riguardo l'origine geografica o ingannevole oppure se è probabile che il suo utilizzo provochi confusione da parte del pubblico per quanto riguarda l'origine geografica

54 55

RS 0.232.112.7 Per maggiore certezza, se una Parte ha previsto la protezione delle denominazioni di origine nella sua legislazione nazionale, nessuna disposizione del presente Accordo chiede di modificarla.

5466

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

del prodotto o del servizio in questione o infine se costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10bis della Convenzione di Parigi56.

4. Fatto salvo l'articolo 23 dell'Accordo TRIPS57, le Parti forniscono alle Parti interessate i mezzi legali per evitare l'utilizzo di un'indicazione geografica per prodotti identici o comparabili non originari nel luogo indicato dalla designazione in questione in modo tale da ingannare o confondere il pubblico per quanto riguarda l'origine geografica del prodotto, o che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10bis della Convenzione di Parigi.

5. Per rafforzare ulteriormente la reciproca protezione delle indicazioni geografiche, il Perù e la Svizzera convengono nel negoziare un accordo bilaterale sul riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche, che intendono concludere tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Ogni altra Parte al presente Accordo che intenda farlo può partecipare ai negoziati o aderire all'Accordo dopo la sua entrata in vigore.

Art. 6.8

Diritto d'autore e diritti connessi

1. Le Parti garantiscono e assicurano agli autori di opere letterarie e artistiche e agli artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione una protezione adeguata ed efficace delle loro opere, interpretazioni, fonogrammi ed emissioni.

2. A prescindere dai diritti economici dell'autore e anche dopo il trasferimento dei suddetti diritti, l'autore ha il diritto di far riconoscere, perlomeno, la titolarità dell'opera e di opporsi a qualsiasi distorsione, eliminazione di parti, altra modifica o azione derogatoria, in relazione con la suddetta opera, che pregiudicherebbe il suo onore e la sua reputazione.

3. I diritti accordati all'autore conformemente al paragrafo 2 vengono mantenuti, dopo la sua morte, almeno fino alla decadenza dei diritti economici e possono essere esercitati dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione del Paese in cui viene fatta valere la protezione.

4. I diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 si devono garantire, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori per quanto concerne gli spettacoli dal vivo e le esecuzioni fissate.

Art. 6.9

Brevetti

1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e possano avere un'applicazione industriale. Fatto salvo il paragrafo 3, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo di invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano di importazione o di fabbricazione locale.

56 57

RS 0.232.04 RS 0.632.20, Allegato 1.C

5467

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

2. Ogni Parte può escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sul suo territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di morale, nonché per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante o per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalla sua legislazione.

3. Ogni Parte può inoltre escludere dalla brevettabilità: (a) metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali; e (b) le piante e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia le Parti prevedono la protezione delle varietà di piante mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. A prescindere da quanto precede, una Parte che non garantisca una protezione brevettuale per le piante è tenuta ad adoperarsi in misura ragionevole per rendere disponibile tale protezione brevettuale conformemente al paragrafo 1.

4. Ogni Parte si adopera al meglio per trattare le domande di brevetto e di benestare alla commercializzazione in modo tempestivo al fine di evitare inutili ritardi. Le Parti cooperano e forniscono assistenza reciproca per raggiungere questo obiettivo.

5. Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici coperti da brevetto, ogni Parte può mettere a disposizione un'estensione o una compensazione della durata del brevetto o dei diritti di brevetto per compensare il titolare del brevetto per la riduzione ingiustificata della durata effettiva del brevetto risultante dal processo di benestare alla commercializzazione relativo alla prima distribuzione commerciale del prodotto sul territorio della suddetta Parte. Qualsiasi estensione in virtù del presente paragrafo conferisce tutti i diritti esclusivi di un brevetto soggetto alle medesime limitazioni ed eccezioni applicabili al brevetto originale.

Art. 6.10

Disegni e modelli

Le Parti garantiscono nella loro legislazione nazionale una protezione adeguata ed efficace dei disegni e dei modelli industriali fornendo in particolare una durata di protezione adeguata conformemente alle norme prevalenti a livello internazionale.

Le Parti cercano di armonizzare i loro rispettivi termini di protezione.

Art. 6.11

Informazioni riservate e misure relative a determinati prodotti soggetti a regolamentazione

1. Le Parti al presente Accordo proteggono le informazioni riservate come stabilito dall'articolo 39 dell'Accordo TRIPS58.

58

RS 0.632.20, Allegato 1.C

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2. Se una Parte, come condizione per il benestare alla commercializzazione di prodotti farmaceutici o di prodotti chimici per l'agricoltura che utilizzano nuove sostanze chimiche59, richiede la presentazione di dati riservati derivanti da prove di sicurezza e di efficacia, la cui preparazione implica un impegno considerevole, la Parte non permette la commercializzazione di un prodotto contenente la stessa sostanza chimica in base alle informazioni fornite dal primo richiedente senza il suo consenso per un periodo ragionevole che, nel caso di prodotti farmaceutici, equivale normalmente a cinque anni e, nel caso di prodotti chimici per l'agricoltura, è pari a dieci anni dalla data del benestare alla commercializzazione sul territorio della Parte.

In virtù della presente disposizione non si impedisce alle Parti di attuare procedure di approvazione abbreviate per tali prodotti sulla base di studi di bioequivalenza o di biodisponibilità.

3. È possibile fare affidamento o riferimento ai dati di cui al paragrafo 2: (a) nel caso in cui si richieda un'approvazione per prodotti reimportati che sono già stati approvati prima dell'esportazione; e (b) al fine di evitare l'inutile ripetizione dei test dei prodotti chimici per l'agricoltura che coinvolgono animali vertebrati nel caso in cui il primo richiedente sia stato adeguatamente compensato.

4. Una Parte può adottare misure per proteggere la salute pubblica conformemente: (a) all'attuazione della Dichiarazione sull'Accordo TRIPS e sulla sanità pubblica60 (in seguito denominata «Dichiarazione»); (b) a qualsiasi deroga delle disposizioni dell'Accordo TRIPS adottato dai membri dell'OMC al fine di attuare la Dichiarazione; (c) a qualsiasi modifica dell'Accordo TRIPS per attuare la Dichiarazione.

5. Nel caso in cui una Parte dipendesse dal benestare alla commercializzazione rilasciato da un'altra Parte e ove essa accordasse il benestare entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa di benestare alla commercializzazione, il periodo ragionevole di uso esclusivo dei dati presentati in vista dell'ottenimento del benestare invocato inizia a partire dalla data del primo benestare alla commercializzazione.

Art. 6.12

Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale

Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di livello identico a quello contemplato dall'Accordo TRIPS61, in particolare nel suo articolo 62.

59

60 61

Ai fini del presente paragrafo, per «nuovo prodotto chimico per l'agricoltura» si intende un prodotto che contiene una sostanza chimica non ancora approvata sul territorio della Parte. Se per mettere in atto il presente Accordo una Parte deve definire una «nuova sostanza chimica per prodotti farmaceutici» nella propria legislazione nazionale, tale Parte tiene debito conto delle norme internazionali vigenti e lo fa prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

WT/MIN(01)/DEC/2.

RS 0.632.20, Allegato 1.C

5469

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Art. 6.13

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Le Parti adottano nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale di livello identico a quello contemplato dall'Accordo TRIPS62, in particolare nei suoi articoli 41­61.

Art. 6.14

Diritto all'informazione nei procedimenti civili e amministrativi

Le Parti possono prevedere che, nei procedimenti civili e amministrativi, le autorità giudiziarie detengano il potere, a patto che ciò non sia sproporzionato alla gravità dell'infrazione, di ordinare alla persona che ha commesso l'infrazione di comunicare al titolare del diritto l'identità di terzi coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle merci e dei servizi che violano il diritto e i loro canali di distribuzione.63 Art. 6.15

Sospensione della messa in circolazione da parte delle autorità competenti

1. Le Parti adottano procedure per permettere al titolare di un diritto, se ha validi motivi per sospettare un'importazione di merci che viola il diritto d'autore o i marchi di fabbrica o di commercio, di presentare per scritto una domanda alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, per la sospensione della libera circolazione di tali merci da parte delle autorità doganali. Le Parti prendono in considerazione la possibilità di applicare tali misure ad altri diritti di proprietà intellettuale.

2. Resta inteso che non sussiste l'obbligo di applicare le procedure di cui al paragrafo 1 alla sospensione della messa in circolazione di merci immesse sul mercato in un altro Paese dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Art. 6.16

Diritto d'ispezione

1. Le autorità competenti concedono a chi ha richiesto la sospensione della messa in circolazione di merci e alle altre persone coinvolte in tale sospensione la possibilità di ispezionare le merci la cui messa in circolazione è stata sospesa o che sono state sequestrate.

2. Durante l'esame delle merci, le autorità competenti possono prelevare campioni e, conformemente alle norme vigenti sul territorio della Parte interessata, su esplicita richiesta del titolare del diritto, consegnare o inviare tali campioni a quest'ultimo, unicamente ai fini specifici dell'analisi e per agevolare la successiva procedura.

Quando le circostanze lo permettono, al termine dell'analisi tecnica i campioni devono essere restituiti, se possibile prima che le merci siano messe in circolazione o che il loro sequestro sia terminato. Qualsiasi analisi di tali campioni è svolta sotto l'unica responsabilità del titolare del diritto.

62 63

RS 0.632.20, Allegato 1.C Per maggiore certezza, la presente disposizione non si applica se in conflitto con le garanzie costituzionali o legali.

5470

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 6.17

Dichiarazione di responsabilità, garanzia o assicurazione equivalente

1. Le autorità competenti sono autorizzate a chiedere a un richiedente di fornire una garanzia o un'assicurazione equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti e per impedire gli abusi oppure, nei casi previsti dalla loro legislazione nazionale, di dichiarare di accettare la responsabilità per i danni derivanti dalla sospensione della messa in circolazione.

2. La garanzia o l'assicurazione equivalente di cui al paragrafo 1 non deve scoraggiare ingiustificatamente il ricorso a tali procedure.

Art. 6.18

Promozione della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, di diffondere informazioni tecnologiche, nonché di costruire e di rafforzare le loro capacità tecnologiche e cercheranno di collaborare in tali aree, tenendo conto delle loro risorse.

2. La cooperazione tra il Perù e la Svizzera nei campi menzionati nel paragrafo 1 può basarsi, in particolare, sulle rispettive lettere d'intenti del 28 dicembre 2006 tra la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca del Dipartimento federale dell'interno della Confederazione Svizzera e il Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

3. Di conseguenza, il Perù e la Svizzera possono cercare e promuovere possibilità di cooperazione in virtù del presente articolo e, ove opportuno, impegnarsi in progetti di ricerca scientifica collaborativa. Gli uffici menzionati nel paragrafo 2 fungono da punti di contatto per favorire lo sviluppo di progetti collaborativi e rivedono periodicamente lo status di tale collaborazione con mezzi stabiliti di comune accordo.

4. Il Perù da una parte e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia dall'altra cercheranno possibilità di collaborazione in virtù del presente articolo. Tale cooperazione si basa su termini reciprocamente concordati e sarà formalizzata con mezzi appropriati.

5. Qualsiasi proposta o richiesta concernente la collaborazione scientifica e tecnologica tra le Parti sarà rivolta a ogni altra Parte mediante i punti di contatto elencati nell'allegato XII (Punti di contatto per la collaborazione scientifica).

Capitolo 7 Appalti pubblici Art. 7.1

Campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica a tutte le misure di una Parte concernenti gli appalti contemplati nel presente Accordo. Ai fini di questo capitolo, per «appalto contemplato nel presente Accordo» si intende un appalto per uso statale:

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(a) di prodotti, servizi o di una loro combinazione: (i) come specificato nei rispettivi elenchi di impegni specifici delle Parti stabiliti nell'Allegato XIII (Enti interessati), e (ii) non aggiudicato allo scopo di vendita o rivendita commerciali o di utilizzazione per la produzione o fornitura di prodotti o servizi a fini di vendita o rivendita commerciale; (b) mediante qualsiasi mezzo contrattuale, incluso l'acquisto, l'affitto, la locazione o la locazione-vendita, con o senza opzione di acquisto; (c) per il quale il valore stimato conformemente ai paragrafi 3 e 4, in base a quanto opportuno, sia pari o superiore alla soglia pertinente specificata nelle appendici 1­3 dell'allegato XIII (Enti interessati); (d) condotto da un ente aggiudicatore; e (e) soggetto alle condizioni specificate negli allegati XIII (Enti interessati) e XIV (Note generali).

2. Il presente capitolo non si applica: (a) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di aiuto accordata da una Parte, o da un'impresa statale, inclusi gli accordi di cooperazione, i contributi, i prestiti, le sovvenzioni, le immissioni di capitale, le garanzie e gli incentivi fiscali; (b) alle aggiudicazioni o alle acquisizioni di servizi di agenzie fiscali o di deposito, alle liquidazioni e alla gestione di servizi per istituzioni finanziarie regolamentate o ai servizi legati alla vendita, al rimborso e alla distribuzione del debito pubblico64, inclusi i prestiti, le obbligazioni di Stato, i titoli di credito e altri titoli; (c) alle aggiudicazioni finanziate da contributi internazionali, prestiti o altri aiuti nel caso in cui la procedura o le condizioni applicabili siano incompatibili con il presente capitolo; (d) ai contratti conclusi in virtù di: (i) un accordo internazionale destinato all'applicazione o all'utilizzazione congiunta di un progetto da parte delle Parti contraenti, o (ii) un accordo internazionale concernente lo stazionamento di truppe; (e) ai contratti dei servizi pubblici e alle relative misure occupazionali; o (f) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o di altri beni immobili o dei relativi diritti.

64

Per maggiore certezza, il presente capitolo non si applica all'aggiudicazione di servizi bancari, finanziari o specializzati relativi all'indebitamento pubblico o alla gestione del debito pubblico.

5472

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3. Per determinare il valore di un appalto al fine di stabilire se si tratta di un appalto contemplato nel presente Accordo, l'ente aggiudicatore: (a) non divide un appalto in appalti separati e non utilizza un metodo particolare per valutare il valore di un appalto al fine di evitare l'applicazione del presente capitolo; (b) prende in considerazione tutte le forme di remunerazione, inclusi i premi, le tasse, le commissioni, gli interessi o altri flussi in entrata che possono essere previsti in virtù del presente contratto e, se l'appalto prevede la possibilità di clausole opzionali, il valore massimo totale dell'appalto, inclusi gli acquisti opzionali; e (c) basa i suoi calcoli sul valore massimo totale dell'appalto per tutta la sua durata, nel caso in cui l'appalto sia condotto in diverse parti, con contratti conclusi simultaneamente o per un determinato periodo con uno o più fornitori.

4. Ove la stima del valore massimo totale dell'appalto per tutta la sua durata non sia nota, l'appalto è disciplinato dal presente capitolo.

5. Nessun elemento del presente capitolo impedisce a una Parte di sviluppare nuove politiche, procedure o mezzi contrattuali in materia di appalti, a condizione che siano compatibili con il presente capitolo.

Art. 7.2

Eccezioni al presente capitolo

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per una Parte di intervenire o di divulgare le informazioni ritenute necessarie per proteggere i propri interessi essenziali di sicurezza relativi all'approvvigionamento di armi, munizioni e materiale bellico o all'approvvigionamento indispensabile per la sicurezza nazionale o per la difesa nazionale.

2. In virtù della richiesta che le suddette misure non siano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra le Parti o una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti, nessun elemento del presente capitolo può essere interpretato nel senso di impedire a una Parte di adottare o di mantenere le misure necessarie: (a) per salvaguardare la morale, l'ordine o la sicurezza pubblici; (b) per tutelare la vita o la salute degli uomini, degli animali o delle piante; (c) per proteggere la proprietà intellettuale; o (d) relative a beni o servizi di persone disabili, di istituzioni filantropiche o di detenuti.

3. Le Parti convengono che il paragrafo 2 lettera b include le misure ambientali necessarie per tutelare la salute degli uomini, degli animali e delle piante.

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Art. 7.3

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «condizioni di partecipazione» si intende qualsiasi registrazione, qualificazione o altro prerequisito per partecipare a un appalto; (b) con «servizi nel settore delle costruzioni» si designa un servizio che ha come obiettivo la realizzazione, mediante qualsiasi mezzo, di lavori di ingegneria civile o di costruzione sulla base della divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti provvisoria (CPC) delle Nazioni Unite; (c) «per scritto» o «scritto» significa qualsiasi espressione in parole, numeri o altri simboli che può essere letta, riprodotta e successivamente comunicata e che può includere informazioni trasmesse o registrate elettronicamente; (d) «misura» designa qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o pratica amministrativa o qualsiasi azione dell'ente aggiudicatore per quanto concerne un appalto contemplato nel presente Accordo; (e) «appalto» designa il processo mediante il quale un governo ottiene il diritto di utilizzare o di acquisire beni e servizi, o qualsiasi loro combinazione, a fini governativi e senza l'intenzione di venderli o di rivenderli per scopi commerciali o di utilizzarli per la produzione o la fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali; (f) «ente aggiudicatore» indica un ente disciplinato dalle appendici 1­3 dell'allegato XIII (Enti interessati); (g) «fornitore qualificato» indica un fornitore che secondo l'ente aggiudicatore soddisfa le condizioni di partecipazione; (h) il termine «servizi» include i servizi nel settore delle costruzioni, salvo diversa indicazione; (i)

per «norma» si intende un documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per l'uso comune e ripetuto, regole, linee guida o caratteristiche per beni, servizi o relativi processi e metodi di produzione, il cui rispetto non è obbligatorio. Tale documento può inoltre includere o trattare esclusivamente la terminologia, i simboli, l'imballaggio, la marcatura e i requisiti per l'etichettatura di un bene, di un servizio, di un processo o di un metodo di produzione;

(j)

«fornitore» designa una persona o un gruppo di persone che forniscono o che potrebbero fornire beni o servizi a un ente aggiudicatore; e

(k) «specifiche tecniche» indicano un requisito dell'offerta che: (i) stabilisce le caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto dell'aggiudicazione, inclusa la qualità, il funzionamento, la sicurezza e le dimensioni o i processi e i metodi per la loro produzione o fornitura, o (ii) riguarda la terminologia, i simboli, l'imballaggio, la marcatura e i requisiti per l'etichettatura di un bene o di un servizio.

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Art. 7.4

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto concerne le misure concernenti gli appalti contemplati nel presente Accordo, ogni Parte (inclusi i suoi enti aggiudicatori) accorda immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi di un'altra Parte e ai suoi fornitori che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.

2. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte (inclusi i suoi enti aggiudicatori): (a) non accorda a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello concesso a un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio, secondo il grado di controllo o di partecipazione esteri; o (b) non esercita discriminazione alcuna nei confronti di un fornitore locale per il fatto che i beni o i servizi da lui offerti nel quadro di un particolare appalto pubblico sono beni e servizi di un'altra Parte.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1­2 non si applicano ai dazi doganali e alle tasse di qualsiasi natura applicate o legate alle importazioni, né al metodo di riscossione di tali dazi e tasse, né ad altri regolamenti o formalità sulle importazioni e neppure alle misure che riguardano gli scambi di servizi, fatta eccezione per le misure che disciplinano gli appalti contemplati nel presente Accordo.

Art. 7.5

Tecnologie dell'informazione

1. Nella misura del possibile, le Parti si impegnano a utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici per consentire un'efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Nel caso di appalti contemplati nel presente Accordo e gestiti con mezzi elettronici, l'ente aggiudicatore: (a) assicura che l'appalto sia condotto utilizzando sistemi informatici e software, inclusi quelli relativi all'autentificazione e alla codifica delle informazioni, generalmente disponibili e interoperabili con altri sistemi informatici e software generalmente accessibili; (b) provvede ai meccanismi che assicurano l'integrità delle domande di partecipazione e delle offerte, compresa la registrazione del termine di ricezione e la prevenzione dell'accesso illecito.

Art. 7.6

Gestione degli appalti

L'ente aggiudicatore gestisce gli appalti contemplati nel presente Accordo in maniera trasparente e imparziale in modo tale da: (a) essere compatibili con il presente capitolo, con metodi come la gara a procedura aperta, la gara mediante preselezione e la procedura di gara a trattativa privata come specificato negli articoli 7.18 (Gare d'appalto) e 7.20 (Procedure di gara a trattativa privata); 5475

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(b) evitare i conflitti d'interesse; e (c) prevenire le pratiche corrotte.

Art. 7.7

Regole d'origine

Ciascuna Parte applica agli appalti di beni contemplati nel presente Accordo le regole d'origine che applica a tali beni durante i normali scambi commerciali.

Art. 7.8

Compensazioni

1. Per quanto concerne gli appalti contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, non cerca, considera, impone o applica compensazioni in nessuna fase dell'appalto.

2. Ai fini del presente capitolo, il termine «compensazioni» designa qualsiasi condizione o impresa che incoraggia lo sviluppo locale o che migliora la bilancia dei pagamenti di una Parte mediante requisiti in materia di contenuto nazionale, di concessione di licenze per tecnologie, di investimenti, di scambi e azioni o requisiti analoghi.

Art. 7.9

Pubblicazione di informazioni sugli appalti

1. Ogni Parte pubblica tempestivamente qualsiasi misura di applicazione generale concernente gli appalti contemplati nel presente Accordo e qualsiasi modifica apportata a queste informazioni nelle apposite pubblicazioni di cui all'appendice 2 dell'allegato XIV (Note generali), inclusi i media elettronici ufficialmente designati.

2. Su richiesta, ciascuna Parte fornisce alle altre Parti spiegazioni relative a tali informazioni.

Art. 7.10

Pubblicazione degli avvisi

1. Per ogni appalto contemplato nel presente Accordo, l'ente aggiudicatore pubblica un avviso che invita i fornitori a presentare le offerte oppure, se del caso, le domande di partecipazione a tale appalto (di seguito denominate «avviso dell'appalto previsto») fatta eccezione per le circostanze descritte nell'articolo 7.20, paragrafo 2 (Gare d'appalto). L'avviso viene pubblicato nei media elettronici o stampati elencati nell'appendice 2 dell'allegato XIV (Note generali) e ogni avviso rimane accessibile per tutto il periodo stabilito per presentare le domande di partecipazione a tale appalto.

2. Salvo diverse disposizioni del presente capitolo, ogni avviso include: (a) una descrizione dell'appalto previsto; (b) il metodo di aggiudicazione; (c) le condizioni che i fornitori devono soddisfare per partecipare all'appalto; (d) il nome dell'ente che emette l'avviso; (e) l'indirizzo e il contatto presso cui i fornitori possono ottenere tutti i documenti relativi all'appalto; 5476

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(f) se del caso, l'indirizzo e la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all'appalto; (g) l'indirizzo e la scadenza per la presentazione delle offerte; (h) le date di consegna dei beni o dei servizi da fornire oppure la durata del contratto; e (i)

un'indicazione che l'appalto è disciplinato dal presente capitolo.

3. Gli enti pubblicano gli avvisi in modo tempestivo con i mezzi che offrono l'accesso più ampio possibile e non discriminatorio ai fornitori interessati delle Parti.

I suddetti mezzi sono accessibili gratuitamente da un unico punto di accesso specificato nell'appendice 2 dell'allegato XIV (Note generali).

4. Ciascuna Parte incoraggia i suoi enti aggiudicatori a pubblicare sui media elettronici elencati nell'appendice 2 dell'allegato XIV (Note generali) il prima possibile durante l'anno fiscale le informazioni concernenti i programmi dei futuri appalti dell'ente. Tali avvisi dovrebbero includere l'oggetto dell'appalto e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di appalto previsto.

Art. 7.11

Condizioni di partecipazione

1. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, è tenuta a: (a) limitare tali condizioni a quelle che sono essenziali per garantire che un fornitore disponga delle capacità legali e finanziarie e delle competenze commerciali e tecniche richieste per l'appalto in questione e valutare tali capacità e competenze sulla base delle attività commerciali del suddetto fornitore sia all'interno sia all'esterno del territorio della Parte dell'ente aggiudicatore; (b) basare la sua decisione unicamente sulle condizioni che l'ente aggiudicatore ha specificato anticipatamente negli avvisi o nel fascicolo di gara; (c) non imporre al fornitore, affinché possa partecipare a un appalto, la condizione di avere già ottenuto precedentemente uno o più contratti da un ente aggiudicatore della Parte interessata; (d) richiedere eventualmente un'esperienza pregressa rilevante nel caso in cui ciò fosse indispensabile per rispondere alle esigenze dell'appalto; e (e) permettere a tutti i fornitori nazionali e a tutti i fornitori di un'altra Parte che soddisfano le condizioni di partecipazione di essere riconosciuti come fornitori qualificati e di partecipare all'appalto.

2. Se esistono prove sufficienti, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, può escludere un fornitore per i seguenti motivi: (a) bancarotta; (b) false dichiarazioni; (c) carenze significative o persistenti nell'esecuzione di una condizione o di un obbligo sostanziale nell'ambito di uno o più contratti precedenti; (d) sentenze definitive concernenti crimini gravi o altri reati gravi; 5477

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(e) colpe professionali, atti oppure omissioni che pregiudicano l'integrità commerciale del fornitore; o (f) mancato pagamento delle tasse.

Art. 7.12

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1. Ciascuna Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, può mantenere un sistema di registrazione dei fornitori nel quale gli interessati sono tenuti a iscriversi e a fornire determinate informazioni.

2. Gli enti aggiudicatori non adottano né applicano sistemi di registrazione o procedure di qualificazione con lo scopo o l'effetto di creare ostacoli inutili alla partecipazione di fornitori di un'altra Parte ai loro appalti.

3. Ogni ente aggiudicatore comunica prontamente a qualsiasi fornitore che abbia presentato una domanda di partecipazione la sua decisione in merito alla presente richiesta. Nel caso in cui un ente rifiutasse la domanda di partecipazione o non riconoscesse più un fornitore come qualificato, l'ente, su richiesta del fornitore, provvede prontamente a una spiegazione scritta.

Art. 7.13

Elenchi multiuso

1. Ciascun ente aggiudicatore può stabilire o mantenere un elenco multiuso di fornitori, a condizione che i media appropriati elencati nell'appendice 2 dell'allegato XIV (Note generali) pubblichino un avviso che inviti i fornitori interessati a chiedere di essere inclusi in tale elenco.

2. L'avviso previsto dal paragrafo 1 include: (a) una descrizione dei beni, dei servizi o delle relative categorie per i quali si può utilizzare l'elenco; (b) le scadenze per la presentazione delle domande di inclusione nell'elenco; (c) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare e i metodi che l'ente aggiudicatore utilizzerà per verificare se un fornitore soddisfa le condizioni; (d) il nome e l'indirizzo dell'ente aggiudicatore e qualsiasi altra informazione necessaria per contattare l'ente e ottenere tutti i documenti necessari relativi all'elenco; (e) il periodo di validità dell'elenco e i mezzi per rinnovarlo o per annullarlo oppure, nel caso in cui il periodo di validità non sia menzionato, un'indicazione del metodo utilizzato per comunicare che l'elenco non viene più utilizzato; e (f) un'indicazione che l'elenco può essere utilizzato per gli appalti disciplinati dal presente capitolo.

3. Ogni ente aggiudicatore autorizza i fornitori a chiedere in qualsiasi momento di essere inclusi in un elenco multiuso e include nell'elenco tutti i fornitori qualificati entro un termine ragionevole.

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Art. 7.14

Fascicolo di gara

1. Ciascun ente aggiudicatore mette a disposizione dei fornitori il fascicolo di gara che contiene tutte le informazioni necessarie affinché gli stessi possano preparare e presentare offerte valide. Tranne che tali informazioni non siano già fornite nell'avviso di appalto previsto, tale documentazione include una descrizione completa: (a) dell'appalto, inclusa la natura e la quantità dei beni o dei servizi da fornire oppure, se la quantità non è nota, la quantità stimata e tutti i requisiti da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, il certificato di valutazione della conformità, i piani, i disegni e le istruzioni; (b) delle condizioni di partecipazione per i fornitori, compresa una lista di informazioni e i documenti che i fornitori sono tenuti a presentare a tal fine; (c) di tutti i criteri di valutazione da considerare nell'aggiudicazione del contratto e, ad eccezione del caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, l'importanza relativa di tali criteri; (d) nel caso in cui l'ente aggiudicatore conduca l'appalto con mezzi elettronici, di tutti i requisiti per l'autentificazione e la codifica o di altri requisiti relativi alla ricezione di informazioni per via elettronica; (e) nel caso in cui l'ente aggiudicatore effettui un'asta elettronica conformemente all'articolo 7.21 (Aste elettroniche), delle regole secondo cui l'asta sarà condotta, compresa l'identificazione degli elementi dell'offerta relativi ai criteri di valutazione; (f) nel caso in cui sia prevista un'apertura pubblica delle offerte, della data, l'ora e il luogo per l'apertura e, se del caso, delle persone autorizzate a essere presenti; (g) di qualsiasi altro termine o condizione, inclusi i termini di pagamento e qualsiasi limitazione dei mezzi attraverso cui le offerte possono essere presentate, ad esempio per via cartacea o elettronica; e (h) delle date per la consegna dei beni o per la fornitura dei servizi oppure della durata del contratto.

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori non fornissero libero accesso diretto al fascicolo di gara completo e a tutti i documenti giustificativi per via elettronica, gli enti mettono prontamente a disposizione il fascicolo di gara su richiesta di qualsiasi fornitore interessato delle Parti.

Art. 7.15

Specifiche tecniche

1. L'ente aggiudicatore non prepara, adotta, o applica specifiche tecniche, né prescrive procedure di valutazione della conformità che abbiano come scopo o come effetto la creazione di inutili ostacoli al commercio internazionale tra le Parti.

2. Nel prescrivere le specifiche tecniche per i beni o per i servizi da fornire, l'ente aggiudicatore, se del caso:

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(a) precisa le specifiche tecniche in termini di prestazione e di requisiti funzionali e non di progettazione o di caratteristiche descrittive; e (b) basa le specifiche tecniche su norme internazionali, se esistono, o altrimenti su regolamenti tecnici nazionali, norme nazionali riconosciute o codici del settore edilizio.

3. L'ente aggiudicatore non può prescrivere specifiche tecniche che richiedono o che si riferiscono a un particolare marchio di fabbrica o di commercio, un brevetto, un diritto d'autore, un progetto, un modello oppure a un'origine, un produttore o un fornitore determinato, tranne che non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o comprensibili per descrivere le condizioni dell'appalto e purché, in tali casi, siano incluse nel fascicolo di gara espressioni quali «o l'equivalente».

4. L'ente aggiudicatore non sollecita o accetta, in modo tale da ostacolare la concorrenza, un avviso che possa essere impiegato per la preparazione o per l'adozione di specifiche tecniche per un determinato appalto da parte di una persona che possa avere un interesse commerciale nel medesimo.

5. Per una maggiore certezza, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, può, conformemente al presente articolo, preparare, adottare o applicare specifiche tecniche per promuovere la conservazione delle risorse naturali o per proteggere l'ambiente.

Art. 7.16

Modifiche al fascicolo di gara e alle specifiche tecniche

Se, prima dell'aggiudicazione di un appalto, l'ente aggiudicatore modifica le specifiche tecniche o i criteri previsti nell'avviso o nel fascicolo di gara trasmessi ai fornitori partecipanti, oppure modifica o pubblica un nuovo avviso o un fascicolo di gara, deve comunicare per scritto tutte queste modifiche o emendamenti o nuove versioni dell'avviso o del fascicolo di gara: (a) a tutti i fornitori interessati nel momento in cui l'informazione è modificata, se noti e, in tutti gli altri casi, nel stesso modo in cui le informazioni iniziali sono state pubblicate; e (b) in tempo utile per permettere a tali fornitori di modificare e di presentare nuovamente le offerte adeguatamente modificate.

Art. 7.17

Termini

L'ente aggiudicatore concede ai fornitori il tempo sufficiente per presentare le domande di partecipazione a un appalto e per preparare offerte valide, tenendo conto della natura e della complessità dell'appalto. Ogni Parte applica i termini per la presentazione rispettando le condizioni specificate nell'appendice 3 dell'allegato XIV (Note generali).

Art. 7.18

Procedure per le gare d'appalto

1. Gli enti aggiudicano i loro appalti pubblici mediante gare a procedura aperta, gare mediante preselezione o a trattativa privata, conformemente alla legislazione nazionale e alle disposizioni del presente capitolo e in modo non discriminatorio.

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2. Ai fini del presente capitolo, (a) «gara a procedura aperta» indica un metodo di aggiudicazione in cui tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta. Le Parti sono consapevoli che le gare a procedura aperta includono modalità quali accordi quadro e aste inverse in conformità con la rispettiva legislazione nazionale; (b) «gara mediante preselezione» designa un metodo di aggiudicazione secondo il quale l'ente aggiudicatore invita i fornitori qualificati a presentare un'offerta; e (c) «gara a trattativa privata» indica un metodo di aggiudicazione in cui l'ente aggiudicatore contatta un fornitore o i fornitori di sua scelta.

Art. 7.19

Gara mediante preselezione

1. Nel caso in cui l'ente aggiudicatore intenda ricorrere a una gara mediante preselezione, l'ente stesso: (a) include nell'avviso di appalto previsto almeno le informazioni specificate dall'articolo 7.10 (Pubblicazione degli avvisi), paragrafo 2, lettere a, b, c, d, e, f, i e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e (b) prima dell'inizio del periodo di tempo per presentare le offerte fornisce almeno le informazioni di cui all'articolo 7.10 (Pubblicazione degli avvisi), paragrafo 2, lettere g, h ai fornitori qualificati cui ha dato notifica conformemente al paragrafo 2 dell'appendice 3 dell'allegato XIV (Note generali).

2. L'ente aggiudicatore riconosce come qualificati i fornitori nazionali e quelli delle altre Parti che soddisfano le condizioni di partecipazione a un particolare contratto d'appalto, tranne che l'ente aggiudicatore non abbia indicato nell'avviso di appalto previsto oppure, se disponibile pubblicamente, nel fascicolo di gara, una limitazione del numero di fornitori che saranno autorizzati a presentare le offerte e i criteri di selezione applicati a tale scopo.

3. Nel caso in cui il fascicolo di gara non sia reso pubblico a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso menzionato nel paragrafo 1, gli enti aggiudicatori garantiscono che questi documenti siano messi contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati.

4. Gli enti che dispongono di elenchi permanenti dei fornitori qualificati possono selezionare i fornitori cui chiedere di presentare un'offerta tra quelli elencati, alle condizioni previste dall'articolo 7.10 (Pubblicazione degli avvisi).

Art. 7.20

Gara a trattativa privata

1. Purché non si ricorra a tale procedura al fine di evitare la concorrenza tra i fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori di un'altra Parte o da proteggere i fornitori nazionali, l'ente aggiudicatore può ricorrere alla gara a trattativa privata e può scegliere di non applicare gli Articoli 7.10 (Pubblicazione degli avvisi), 7.11 (Condizioni di partecipazione), 7.14 (Fascicolo di gara), 7.15 (Specifiche tecniche), 7.16 (Modifiche al fascicolo di gara e alle specifiche tecniche), 7.17 (Termini), 7.21

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(Aste elettroniche), 7.22 (Negoziati), 7.23 (Apertura delle gare d'appalto) e 7.24 (Aggiudicazione del contratto) soltanto alle seguenti condizioni: (a) purché i requisiti del fascicolo di gara non siano cambiati in modo sostanziale: (i) non sia stata presentata alcuna offerta o alcun fornitore abbia chiesto di partecipare, (ii) non sia stata presentata alcuna offerta conforme ai requisiti essenziali del fascicolo di gara, (iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione, o (iv) le offerte presentate siano state concertate; (b) nel caso in cui i beni o i servizi possano essere forniti soltanto da un particolare fornitore e non esista alcun bene o servizio che costituisca una valida alternativa o un sostituto per i seguenti motivi: (i) sia richiesto un lavoro artistico, (ii) protezione di brevetti, diritti d'autore e altri diritti di esclusiva, o (iii) in assenza di concorrenza per ragioni tecniche; (c) per forniture supplementari, da parte del fornitore originario, di beni o servizi che non erano inclusi nell'appalto iniziale nel caso in cui non sia possibile cambiare il fornitore per tali beni e servizi supplementari a causa dei seguenti motivi: (i) economici o tecnici come i requisiti di interscambiabilità o di interoperabilità con materiale, software, servizi o installazioni esistenti e forniti in relazione all'appalto iniziale, e (ii) potenzialmente causa di gravi inconvenienti o di un sostanziale raddoppiamento dei costi per l'ente aggiudicatore; (d) se strettamente necessario, nel caso in cui, per ragioni di estrema urgenza provocata da eventi imprevisti da parte dell'ente aggiudicatore, i beni o i servizi non potrebbero essere ottenuti in tempo utile ricorrendo alle procedure di gara aperta o mediante preselezione; (e) per acquisti effettuati nel mercato delle materie prime; (f) quando l'ente aggiudicatore acquisisce prototipi oppure un nuovo bene o servizio sviluppati come richiesto nel quadro e in vista di un particolare contratto di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale; (g) per acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente favorevoli che si presentano soltanto a breve termine nel caso di disposizioni straordinarie come quelle derivanti da una liquidazione, un'amministrazione controllata, un'asta pubblica o una bancarotta, ma non per gli acquisti
correnti presso i fornitori ordinari; o (h) nel caso di appalti aggiudicati al vincitore di un concorso, a condizione che: (i) il concorso sia stato organizzato in modo conforme ai principi del presente capitolo, segnatamente per quanto riguarda la pubblicazione di un avviso di appalto previsto, menzionato nell'articolo 7.10 (Pubblicazione degli avvisi), e 5482

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(ii) i partecipanti siano valutati da una giuria indipendente preposta ad aggiudicare l'appalto a un vincitore.

2. L'ente aggiudicatore redige un rapporto scritto per ogni appalto aggiudicato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Ciascun rapporto indica il nome dell'ente aggiudicatore, il valore e la natura delle merci o dei servizi oggetto dell'appalto e precisa le circostanze e le condizioni descritte nel paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara a trattativa privata.

Art. 7.21

Aste elettroniche

1. Nel caso in cui l'ente aggiudicatore intenda condurre un appalto contemplato nel presente Accordo utilizzando un'asta elettronica, prima di iniziare tale asta, l'ente comunica a ogni partecipante: (a) il metodo di valutazione automatica, comprese le formule matematiche, che si basa sui criteri di valutazione previsti nel fascicolo di gara e che sarà utilizzato per la graduatoria automatica o per la sua modifica durante l'asta; (b) i risultati di ogni valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e (c) qualsiasi altra informazione rilevante concernente la gestione dell'asta.

2. Ai fini del presente capitolo, «asta elettronica» designa un processo interattivo che prevede l'impiego di mezzi elettronici per la presentazione da parte dei fornitori di nuovi prezzi o valori della gara per elementi quantificabili non relativi al prezzo che riguardano i criteri di valutazione, o entrambi, e che portano a una graduatoria o una nuova graduatoria delle offerte.

Art. 7.22

Negoziati

1. Una Parte può prevedere che i suoi enti aggiudicatori procedano a negoziati: (a) nell'ambito degli appalti pubblici per i quali hanno indicato tale intenzione nell'avviso di appalto previsto, menzionato nell'articolo 7.10 (Pubblicazione degli avvisi); o (b) qualora dalla valutazione delle offerte emerga che nessuna di esse sia chiaramente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara.

2. Nel corso dei negoziati, gli enti aggiudicatori non operano discriminazioni tra i fornitori partecipanti.

3. Ogni ente aggiudicatore: (a) assicura che qualsiasi eliminazione di fornitori che partecipano ai negoziati avvenga secondo i criteri di valutazione enunciati negli avvisi o nel fascicolo di gara; e

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(b) nel caso in cui i negoziati siano conclusi, fissa un termine uguale per tutti i fornitori partecipanti rimasti in gara per la presentazione di offerte nuove o modificate.

Art. 7.23

Apertura delle gare d'appalto

1. L'ente aggiudicatore riceve e apre tutte le offerte secondo procedure che garantiscono l'equità e l'imparzialità del meccanismo di gara e la riservatezza delle offerte.

L'ente tratta le offerte in modo confidenziale almeno fino al momento della loro apertura.

2. Nel caso in cui, tra l'apertura delle offerte e l'aggiudicazione del contratto, l'ente aggiudicatore offrisse ai fornitori la possibilità di correggere errori di forma involontari, esso deve offrire le stesse opportunità a tutti i fornitori partecipanti.

Art. 7.24

Aggiudicazione del contratto

1. L'ente aggiudicatore richiede che, per essere considerate valide ai fini dell'aggiudicazione, le offerte siano presentate: (a) per scritto e, al momento della loro apertura, siano conformi ai requisiti essenziali specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara; e (b) da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.

2. Tranne quando decida di non aggiudicare l'appalto per ragioni di interesse pubblico, l'ente aggiudicatore conclude il contratto con l'offerente che ritiene soddisfi le condizioni di partecipazione, che sia pienamente capace di eseguire il contratto e che, unicamente sulla base dei requisiti e dei criteri di valutazione precisati negli avvisi e nel fascicolo di gara, presenti l'offerta ritenuta più vantaggiosa oppure, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo inferiore.

3. Nel caso in cui l'ente aggiudicatore abbia ricevuto un'offerta a un prezzo insolitamente basso rispetto alle altre offerte presentate, l'ente può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di soddisfare i termini del contratto.

4. L'ente aggiudicatore non cancella un appalto, né risolve o modifica i contratti aggiudicati in modo tale da eludere gli obblighi del presente capitolo.

Art. 7.25

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1. L'ente aggiudicatore comunica prontamente ai fornitori che hanno presentato le loro offerte le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione del contratto e, su richiesta, fornisce tali informazioni per scritto. Conformemente all'articolo 7.26 (Diffusione delle informazioni), l'ente aggiudicatore spiega a un offerente non prescelto, su richiesta di quest'ultimo, le ragioni per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi dell'offerta selezionata.

2. Al più tardi 72 giorni dopo l'aggiudicazione, l'ente aggiudicatore pubblica in forma stampata o elettronica, conformemente all'elenco contenuto nell'allegato XIV (Note generali), un avviso che include almeno le seguenti informazioni sul contratto: 5484

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(a) il nome e l'indirizzo dell'ente aggiudicatore; (b) una descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'aggiudicazione; (c) la data dell'aggiudicazione; (d) il nome e l'indirizzo del fornitore prescelto; (e) il valore del contratto; e (f) il metodo di aggiudicazione utilizzato e, nel caso in cui sia stata utilizzata una procedura conformemente all'articolo 7.20 (Gara a trattativa privata), una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3. L'ente aggiudicatore conserva i rapporti e le registrazioni delle procedure di gara concernenti gli appalti contemplati nel presente Accordo, inclusi i rapporti richiesti dall'articolo 7.20 (Gare d'appalto), paragrafo 2, per un periodo di almeno tre anni a partire dall'aggiudicazione del contratto.

Art. 7.26

Diffusione delle informazioni

1. Su richiesta di una qualsiasi Parte, ogni Parte fornisce prontamente tutte le informazioni necessarie per determinare se un appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capitolo, incluse le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi dell'offerta prescelta.

2. Conformemente alla legislazione nazionale, nessuna Parte, ente aggiudicatore o organo di revisione può diffondere informazioni considerate confidenziali dalla persona che le ha fornite, se non con l'autorizzazione della persona stessa.

3. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente capitolo, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, non comunica a un particolare fornitore informazioni che potrebbero nuocere a una concorrenza leale tra i fornitori.

4. Nessun elemento del presente capitolo deve essere interpretato per obbligare una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, le autorità e gli organi di revisione a divulgare informazioni confidenziali in virtù del presente capitolo nel caso in cui la divulgazione: (a) ostacolasse l'applicazione della legge; (b) potesse nuocere a una concorrenza leale tra i fornitori; (c) pregiudicasse gli interessi commerciali legittimi di particolari persone, inclusa la protezione della proprietà intellettuale; o (d) fosse altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Art. 7.27

Procedure di revisione nazionale in caso di contestazione del fornitore

1. In caso di reclamo da parte del fornitore di una Parte per la presunta violazione del presente capitolo nel quadro di un appalto contemplato nel presente Accordo, ciascuna Parte incoraggia i fornitori a risolvere la questione mediante consultazione dei suoi enti aggiudicatori, al fine di risolvere tali reclami.

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2. Ciascuna Parte fornisce una procedura di revisione amministrativa o giuridica rapida, efficace, trasparente e non discriminatoria conformemente al principio del giusto processo, in virtù del quale il fornitore può contestare presunte violazioni del presente capitolo nel quadro di un appalto contemplato nel presente Accordo e per il quale il fornitore stesso ha, o ha avuto, un interesse.

3. Ogni fornitore dispone di un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare una contestazione che non sarà in alcun caso inferiore a 10 giorni a partire dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza o sarebbe ragionevolmente dovuto venire a conoscenza del fondamento della contestazione.

4. Ogni Parte stabilisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale che sia indipendente dai relativi enti aggiudicatori per ricevere ed esaminare la contestazione di un fornitore nel contesto di un appalto disciplinato dal presente Accordo e per fornire osservazioni e raccomandazioni appropriate.

5. Nel caso in cui un organo diverso da un'autorità menzionata nel paragrafo 4 esamini inizialmente una contestazione, la Parte fa in modo che il fornitore possa fare appello alla decisione iniziale dinnanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale indipendente dall'ente aggiudicatore il cui appalto è oggetto della contestazione.

6. Nel caso in cui l'organo di esame non sia un tribunale, esso è oggetto di un esame giudiziario o deve disporre di procedure che prevedono che: (a) l'ente aggiudicatore risponda per scritto alla contestazione e fornisca tutti i documenti necessari all'organo di esame; (b) i partecipanti al procedimento (di seguito denominati «partecipanti») abbiano il diritto di essere ascoltati prima che l'organo di esame prenda una decisione sulla contestazione; (c) i partecipanti abbiano il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; (d) i partecipanti abbiano accesso a tutte le procedure; (e) i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che le procedure siano pubbliche e che possano essere ascoltati i testimoni; e (f) vengano fornite tempestivamente e per scritto decisioni o raccomandazioni relative alle contestazioni dei fornitori, con una spiegazione del fondamento per ogni decisione o raccomandazione.

7. Ogni Parte adotta o mantiene procedure che prevedono:
(a) rapide misure transitorie per preservare la possibilità del fornitore di partecipare all'appalto. Tali misure transitorie possono comportare la sospensione della procedura di aggiudicazione. Le procedure possono prevedere che al momento di decidere circa l'applicazione di dette misure si tenga conto di eventuali conseguenze negative di portata considerevole per gli interessi in questione, compreso l'interesse pubblico. La decisione di non agire deve essere fornita per scritto;

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(b) un'azione correttiva o una compensazione per le perdite o i danni subiti (che possono essere limitate alle spese per la preparazione dell'offerta o della contestazione, o a entrambe) nel caso in cui un organo di esame abbia stabilito che vi sia stata una violazione del presente capitolo o, nel caso in cui il fornitore non abbia il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolo in virtù del diritto interno di una Parte, se l'ente aggiudicatore non ha rispettato le misure prese dalla Parte in applicazione del presente capitolo.

Art. 7.28

Modifiche e rettifiche del campo di applicazione

1. Una Parte può apportare modifiche di natura puramente formale al suo campo di applicazione ai sensi del presente capitolo o emendamenti minori ai suoi elenchi nell'allegato XIII (Enti interessati), a condizione che essa li notifichi per scritto alle altre Parti e che nessuna Parte si opponga per scritto entro 30 giorni dalla notifica.

Una Parte che apporta tale modifica o emendamenti minori non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi alle altre Parti.

2. Una Parte può inoltre modificare il suo campo di applicazione ai sensi del presente capitolo a condizione che: (a) lo notifichi per scritto alle altre Parti e offra al contempo adeguamenti compensativi accettabili per mantenere un livello di campo di applicazione paragonabile a quello esistente prima della modifica, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3; e (b) nessuna Parte si opponga per scritto entro 30 giorni dalla notifica.

3. Una Parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi nel caso in cui le Parti convengano che la modifica proposta riguarda l'ente aggiudicatore sul quale la Parte ha effettivamente eliminato il suo controllo o la sua influenza. Nel caso in cui una Parte contesti l'affermazione secondo cui tale controllo o influenza governativa è stata effettivamente eliminata, la Parte che si oppone può richiedere ulteriori informazioni o consultazioni al fine di chiarire la natura di qualsiasi controllo o influenza governativa e raggiungere un accordo sul campo di applicazione futuro dell'ente aggiudicatore ai sensi del presente capitolo.

Art. 7.29

Partecipazione di piccole e medie imprese

1. Le Parti riconoscono l'importanza della partecipazione delle piccole e medie imprese (in seguito denominate «PMI») agli appalti pubblici. Le Parti riconoscono inoltre l'importanza delle alleanze commerciali tra i fornitori di ogni Parte e in particolare delle PMI.

2. Le Parti accettano di lavorare congiuntamente per scambiare informazioni e per agevolare l'accesso delle PMI alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai metodi e ai requisiti dei contratti, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI.

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Art. 7.30

Cooperazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di comprendere meglio i loro rispettivi sistemi per gli appalti pubblici e di migliorare l'accesso ai loro rispettivi mercati, in particolare per le PMI.

2. Conformemente al capitolo 10 (Cooperazione), le Parti si impegnano a cooperare nei seguenti campi: (a) sviluppo e impiego di comunicazioni elettroniche nei sistemi per gli appalti pubblici; e (b) scambio di esperienze e informazioni, ad esempio sui quadri normativi, sulle migliori pratiche e sulle statistiche.

Art. 7.31

Negoziati futuri

Se in futuro una Parte offrisse vantaggi supplementari a uno Stato non parte del presente Accordo per quanto riguarda il campo di applicazione disciplinato dal presente capitolo in materia di accesso ai suoi appalti pubblici, accetterà, su richiesta di un'altra Parte, di avviare negoziati per estendere il campo di applicazione in virtù del presente capitolo su base di reciprocità.

Capitolo 8 Politica della concorrenza Art. 8.1

Obiettivi

1. Le Parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali possono potenzialmente pregiudicare i benefici della liberalizzazione derivanti dal presente Accordo. Tali pratiche sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possono influire sugli scambi tra il Perù e gli Stati dell'AELS.

2. Le Parti si impegnano ad applicare le loro rispettive legislazioni in materia di concorrenza allo scopo di condannare tali pratiche e di collaborare nei campi disciplinati dal presente capitolo. Tale collaborazione include la notifica, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica e la consultazione.

Art. 8.2

Pratiche anticoncorrenziali

1. Ai fini del presente capitolo, le «pratiche anticoncorrenziali» fanno riferimento: (a) agli accordi orizzontali o verticali, alle pratiche concertate o agli accordi tra imprese il cui oggetto o effetto è di prevenire, limitare o distorcere la concorrenza; e (b) all'abuso di posizione dominante sul mercato.

2. La politica di applicazione delle autorità nazionali delle Parti deve essere coerente con i principi di trasparenza, non discriminazione e imparzialità procedurale.

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3. Se del caso, il Perù può adempiere gli obblighi del presente articolo nel quadro della legislazione in materia di concorrenza della Comunità Andina e dell'autorità compete della Comunità Andina. I diritti e gli obblighi derivanti dal presente capitolo si applicano unicamente tra il Perù e gli Stati dell'AELS.

Art. 8.3

Cooperazione

1. Le Parti si impegnano a cooperare, nel rispetto delle loro legislazioni nazionali e mediante le autorità competenti, su questioni concernenti l'applicazione della legge sulla concorrenza.

2. Ogni Parte notifica alle altre Parti le attività di applicazione della legislazione in materia di concorrenza che possono riguardare importanti interessi dell'altra Parte.

Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da permettere alla Parte che ha ricevuto la notifica di svolgere una valutazione iniziale degli effetti dell'attività di applicazione sul suo territorio.

3. Conformemente alla sua legislazione interna, ogni Parte dovrebbe prendere in considerazione gli importanti interessi delle altre Parti nel corso delle sue attività di applicazione che riguardano le pratiche anticoncorrenziali. Se una Parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale possa pregiudicare importanti interessi di un'altra Parte, trasmetterà il suo parere sulla questione alla suddetta Parte per il tramite della sua autorità competente. Fatte salve le azioni che riguardano la sua legislazione in materia di concorrenza e la sua piena libertà di decisione ultima, la Parte così interpellata presterà la dovuta attenzione all'opinione espressa dalla Parte richiedente.

4. Se una Parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale condotta sul territorio di un'altra Parte comporti effetti negativi sostanziali sul suo territorio o sulle relazioni commerciali tra le Parti, può chiedere che l'altra Parte intraprenda attività di applicazione appropriate. La richiesta deve specificare quanto più possibile la natura e gli effetti della pratica anticoncorrenziale. La Parte interpellata valuta se iniziare un'attività di applicazione relativa alla pratica anticoncorrenziale identificata nella richiesta e comunica alla Parte richiedente la sua decisione e il risultato di tale attività.

5. Le Parti sono incoraggiate a scambiarsi informazioni, incluse quelle non disponibili al pubblico, a condizione che ciò non riguardi eventuali indagini in corso. Qualsiasi scambio di informazioni è soggetto alle regole e alle norme di riservatezza applicabili sul territorio di ogni Parte. Nessuna Parte è tenuta a fornire informazioni se ciò è contrario alle sue leggi in materia di diffusione delle informazioni. Ogni Parte rispetta la riservatezza di
tutte le informazioni che le vengono fornite nei limiti fissati dalla Parte che le ha comunicate per l'utilizzo di tali informazioni.

6. Per rafforzare ulteriormente la cooperazione, le Parti possono firmare accordi di cooperazione.

Art. 8.4

Consultazioni

Per favorire la comprensione tra le Parti o per trattare le questioni relative al presente capitolo, senza pregiudicare l'autonomia di ciascuna Parte per quanto riguarda lo sviluppo, il mantenimento e l'applicazione della sua politica e della sua legisla5489

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

zione in materia di concorrenza, una Parte può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Comitato misto. Tale domanda deve indicare il motivo per cui si fa richiesta di consultazioni. Esse devono avvenire tempestivamente al fine di giungere a una soluzione compatibile con gli obiettivi presentati nel presente capitolo. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutto il sostegno e le informazioni necessarie, in base ai criteri e alle norme stabilite nell'articolo 8.3 (Cooperazione) paragrafo 5.

Art. 8.5

Imprese di Stato e monopoli designati

1. Nessun elemento del presente capitolo è da interpretarsi per impedire a una Parte di stabilire o di mantenere un'impresa di Stato e/o monopoli designati.

2. Le Parti garantiscono che le imprese di Stato e i monopoli designati non adottino o mantengano pratiche anticoncorrenziali che colpiscano gli scambi tra le Parti, a condizione che l'applicazione di questa disposizione non ostacoli la realizzazione, di fatto o di diritto, dei particolari incarichi pubblici loro assegnati.

3. Il presente articolo non si applica agli appalti pubblici.

Art. 8.6

Composizione delle controversie

Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie in virtù del capitolo 12 (Composizione delle controversie) per qualsiasi questione relativa al presente capitolo.

Capitolo 9 Trasparenza Art. 9.1

Pubblicazione e diffusione delle informazioni

1. Ciascuna Parte assicura che le proprie leggi, i regolamenti, le decisioni amministrative di applicazione generale e gli accordi internazionali firmati, che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo, siano pubblicati o altrimenti resi pubblici in modo tale da permettere alle persone e ad altre parti interessate di prenderne atto.

2. Nella misura del possibile, le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le decisioni giuridiche che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

3. Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, forniscono informazioni alle altre Parti su questioni di cui al paragrafo 1.

4. Nessun elemento del presente Accordo obbliga una Parte a comunicare informazioni confidenziali la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di qualunque operatore economico.

5490

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

5. Se una Parte fornisce informazioni a un'altra Parte, conformemente al presente Accordo, qualificandole come confidenziali, l'altra Parte è tenuta a rispettare la riservatezza delle suddette informazioni.

6. In caso di incoerenza tra le disposizioni del presente articolo e quelle relative alla trasparenza previste in altri capitoli, queste ultime prevalgono nella misura dell'incoerenza.

Art. 9.2

Notifiche

1. Salvo diversa indicazione, si ritiene che una notifica o qualsiasi altra comunicazione scritta che dia avvio a un periodo di tempo specificato nel presente Accordo o che debba essere realizzata in tale periodo sia considerata ricevuta quando è stata consegnata contro ricevuta, raccomandata, corriere o ogni altro mezzo di comunicazione che fornisca un certificato di ricevuta della suddetta.

2. Fatto salvo l'articolo 11.2 (Coordinatori dell'Accordo e punti di contatto), ciascuna Parte designa un'autorità responsabile per la ricezione delle notifiche o delle comunicazioni scritte menzionate nel paragrafo 1 e comunica tale designazione alle altre Parti entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.

Capitolo 10 Cooperazione Art. 10.1

Portata e obiettivi

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione che consente di sostenere le iniziative di rafforzamento delle capacità commerciali (Trade Capacity Building, in seguito denominato «TCB») al fine di espandere e di migliorare i vantaggi del presente Accordo, a condizioni reciprocamente concordate e nel rispetto delle strategie nazionali e degli obiettivi politici.

2. Ai sensi del presente capitolo, la cooperazione persegue i seguenti obiettivi: (a) rafforzare e sviluppare le relazioni esistenti tra le Parti per quanto riguarda il TCB; (b) migliorare e creare nuove possibilità per il commercio e per gli investimenti, promuovendo la competitività e l'innovazione; e (c) applicare il presente Accordo e ottimizzarne i risultati al fine di dare impulso alla crescita e allo sviluppo economico e per contribuire alla riduzione della povertà.

Art. 10.2

Metodi e mezzi

1. Le Parti cooperano al fine di identificare e di impiegare i metodi e i mezzi più efficaci per l'attuazione del presente capitolo. A tal fine coordinano il loro impegno con quello delle organizzazioni internazionali interessate ed eventualmente sviluppano sinergie con altre forme di cooperazione bilaterale tra le Parti.

5491

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2. Ai sensi del presente capitolo, la cooperazione si realizza mediante le attività dell'AELS, bilateralmente oppure con una combinazione delle due possibilità.

3. Per attuare il presente capitolo, le Parti ricorrono in particolare ai seguenti strumenti: (a) scambio di informazioni e di esperienze; (b) identificazione, sviluppo e attuazione comune di progetti e di attività innovative di cooperazione, inclusi seminari e workshop; e (c) cooperazione tecnica e amministrativa.

4. Le Parti possono lanciare e realizzare i progetti e le attività relative al TCB con la partecipazione di esperti e di istituti nazionali e internazionali.

Art. 10.3

Comitato misto e punti di contatto

1. Per l'attuazione del presente capitolo sono designati i seguenti punti di contatto: (a) per gli Stati dell'AELS: il Segretariato dell'AELS; e (b) per il Perù: il Ministero del commercio estero e del turismo.

2. I punti di contatto hanno la responsabilità di trasmettere le proposte di progetto; si occupano inoltre della gestione e dello sviluppo dei progetti di cooperazione dell'AELS e costituiscono un collegamento con il Comitato misto. A questo scopo stabiliscono regole e procedure per facilitare tale compito.

3. Per le attività di cooperazione bilaterale svolte conformemente al presente capitolo, gli Stati dell'AELS che partecipano a tale cooperazione designano un punto di contatto.

4. Il Comitato misto riesamina periodicamente l'applicazione del presente capitolo e, se necessario, agisce come organo di coordinamento.

Capitolo 11 Amministrazione dell'Accordo Art. 11.1

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Perù che comprende i rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da membri del governo o da alti funzionari da loro delegati a tale scopo.

2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni: (a) controlla l'esecuzione e la corretta applicazione delle disposizioni del presente Accordo; (b) valuta i risultati ottenuti nell'applicazione del presente Accordo; (c) sovrintende all'ulteriore elaborazione del presente Accordo, inclusa la possibilità di eliminare i rimanenti ostacoli agli scambi e altre misure restrittive concernenti il commercio tra il Perù e gli Stati dell'AELS; 5492

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(d) sorveglia il lavoro di tutti i sottocomitati e dei gruppi di lavoro creati in virtù del presente Accordo e raccomanda loro interventi appropriati; (e) stabilisce il suo regolamento interno; (f) su richiesta di una Parte, fornisce un parere sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo; (g) cerca di risolvere le eventuali controversie che riguardano l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, conformemente al capitolo 12 (Composizione delle controversie); (h) stabilisce l'importo delle remunerazioni e delle spese che saranno versate ai membri del tribunale arbitrale; (i)

prepara e adotta un modello delle regole di procedura per i tribunali arbitrali che include le norme di comportamento per i membri del tribunale arbitrale; e

(j)

considera qualsiasi altra questione che può riguardare il funzionamento del presente Accordo o che le Parti gli affidano.

3. Il Comitato misto può: (a) istituire sottocomitati e gruppi di lavoro ai quali delega responsabilità se ritiene necessario di essere assistito nello svolgimento dei suoi compiti. Salvo disposizioni contrarie specifiche del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro lavorano su mandato del Comitato misto; (b) decidere di modificare gli allegati e le appendici del presente Accordo. Conformemente al paragrafo 4, può fissare la data di entrata in vigore di tali decisioni; e (c) convocare le Parti per futuri negoziati al fine di esaminare l'approfondimento della liberalizzazione già raggiunta nei diversi settori disciplinati dal presente Accordo.

4. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all'adempimento dei requisiti legali interni, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l'ultima Parte notifica al Depositario l'adempimento delle sue procedure legali interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che il Perù e almeno uno Stato dell'AELS figurino tra queste Parti. Una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto prima della sua entrata in vigore, conformemente ai propri requisiti legali.

5. Il Comitato misto si riunisce quando necessario, ma solitamente ogni due anni in sessione regolare, e in sessione speciale previa richiesta scritta di una Parte alle altre Parti. Se le Parti non decidono diversamente, le sessioni speciali si tengono nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta.

6. Salvo che le Parti convengano diversamente, le sessioni del Comitato misto si tengono alternativamente a Lima e a Ginevra o per il tramite di qualsiasi mezzo

5493

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

tecnologico disponibile. Tali sessioni sono copresiedute dal Perù e da uno Stato dell'AELS.

7. Il Comitato misto può prendere decisioni come previsto dal presente Accordo e può formulare raccomandazioni su tutte le altre questioni.

8. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale.

Art. 11.2

Coordinatori dell'Accordo e punti di contatto

1. Ogni Parte designa un coordinatore dell'Accordo e comunica tale designazione alle altre Parti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

2. Salvo diversamente stabilito dal presente Accordo, i coordinatori dell'Accordo svolgono le seguenti funzioni: (a) lavorano congiuntamente per stabilire i calendari, preparano le riunioni del Comitato misto e seguono le decisioni del Comitato misto, in base alle necessità; (b) fungono da punto di contatto per facilitare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente Accordo; (c) su richiesta di una Parte, identificano l'ufficio o il funzionario responsabile di una determinata questione e contribuiscono a facilitare la comunicazione a seconda delle necessità; (d) trattano qualsiasi altra questione affidata loro dal Comitato misto.

3. Ogni Parte è responsabile dell'operato e delle spese del coordinatore dell'Accordo che ha designato.

Capitolo 12 Composizione delle controversie Art. 12.1

Cooperazione

In qualsiasi momento le Parti si adoperano per accordarsi sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo e si impegnano in ogni modo per trovare, mediante la cooperazione, le consultazioni o altri mezzi, una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi questione inerente al funzionamento del presente Accordo.

Art. 12.2

Campo di applicazione

Salvo diversamente stabilito dal presente Accordo, le disposizioni del presente capitolo si applicano alla risoluzione di tutte le controversie tre le Parti che riguardano l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, in particolare quando una Parte ritiene che una misura di un'altra Parte sia incompatibile con gli obblighi del presente Accordo.

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Art. 12.3

Scelta del foro

1. Le controversie riguardanti la medesima questione derivanti dal presente Accordo e dall'Accordo sull'OMC65 possono essere risolte in un foro o nell'altro, in base alla decisione della Parte che sporge il reclamo.

2. Salvo che le Parti della controversia convengano diversamente, se la Parte che sporge reclamo ha richiesto la costituzione di un tribunale arbitrale dell'OMC ai sensi dell'articolo 6 del Memorandum d'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie66 dell'OMC o di un tribunale arbitrale in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 12.6 del presente Accordo (Richiesta di un tribunale arbitrale), si farà ricorso al foro prescelto, ad esclusione dell'altro, per quanto concerne l'argomento in questione.

3. Prima che una Parte inizi una procedura di composizione delle controversie contro un'altra Parte nell'ambito dell'Accordo sull'OMC, tale Parte notificherà la sua intenzione alle altre Parti.

Art. 12.4

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure intraprese volontariamente su decisione delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento.

Possono continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale stabilito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altro procedimento.

Art. 12.5

Consultazioni

1. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con un'altra Parte relativamente a qualsiasi questione di cui all'articolo 12.2 (Campo di applicazione). La Parte richiedente notifica per scritto tale decisione alle altre Parti.

2. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto se le Parti che effettuano e quelle che ricevono la richiesta di consultazioni si accordano in questi termini.

3. La richiesta di consultazioni espone le ragioni del reclamo, inclusa l'identificazione della misura interessata e un'indicazione della base giuridica del reclamo.

4. Le consultazioni avvengono entro: (a) 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni riguardanti questioni urgenti67; (b) 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni per tutte le altre questioni; o 65 66 67

RS 0.632.20 RS 0.632.20, Allegato 2 Per questioni urgenti si intendono prodotti (agricoli, ittici e industriali) e servizi che perdono la propria qualità o le proprie caratteristiche dopo un breve periodo di tempo. Le questioni urgenti includono i prodotti o servizi deperibili che perdono il proprio valore commerciale oltre un certo periodo di tempo.

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(c) qualsiasi altro periodo concordato dalle Parti che partecipano alle consultazioni.

5. Le consultazioni possono avvenire di persona o per il tramite di qualsiasi altro mezzo tecnologico di cui dispongono le Parti coinvolte. Se le consultazioni avvengono di persona, si svolgono nel luogo convenuto dalle suddette Parti. In caso di mancato accordo tra le Parti, le consultazioni hanno luogo a Lima.

6. Durante le consultazioni le Parti coinvolte forniscono informazioni sufficienti per permettere un esame completo dell'impatto della misura entrata in vigore sul funzionamento e sull'applicazione del presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nel corso delle consultazioni in modo equivalente alla Parte che le fornisce.

7. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti che partecipano alle consultazioni in qualsiasi altro procedimento.

8. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti su qualsiasi soluzione della questione reciprocamente concordata.

Art. 12.6

Richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale

1. Una Parte che partecipa alle consultazioni può richiedere per scritto la costituzione di un tribunale arbitrale: (a) se la Parte interpellata non ha risposto alla richiesta di consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione di tale richiesta; (b) se le consultazioni non avvengono entro i termini stabiliti dall'articolo 12.5 (Consultazioni) o entro qualsiasi altro termine eventualmente convenuto tra le Parti che partecipano alle consultazioni; o (c) nel caso in cui le Parti che partecipano alle consultazioni non riescano a risolvere una questione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni oppure entro 45 giorni per quanto riguarda questioni urgenti o entro qualsiasi altro periodo di tempo eventualmente concordato.

2. La Parte che sporge il reclamo consegna la richiesta per la costituzione di un tribunale arbitrale alla Parte nei confronti della quale ha sporto reclamo. La richiesta contiene la causale, l'identificazione delle misure specifiche e un breve riassunto della base giuridica del reclamo, che sia sufficiente per presentare chiaramente il problema.

3. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla controversia.

4. Salvo che le Parti della controversia abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale è scelto e svolge le sue funzioni in conformità con le disposizioni del presente capitolo e con il modello delle regole di procedura.

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Art. 12.7

Partecipazione di una terza Parte

Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, a condizione di consegnare un avviso scritto alle Parti alla controversia e al tribunale arbitrale, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere messaggi scritti, compresi gli allegati delle Parti alla controversia e ad assistere alle udienze e a formulare osservazioni orali.

Art. 12.8

Costituzione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. La data di costituzione del tribunale arbitrale coincide con il giorno della nomina del presidente.

2. Entro i 20 giorni che seguono la data in cui la Parte resistente riceve la richiesta di costituzione del tribunale arbitrale, ogni Parte alla controversia deve nominare un membro del tribunale arbitrale, che può essere un suo cittadino, proporre al massimo quattro candidati per svolgere la funzione di presidente del tribunale arbitrale e comunicare per scritto all'altra Parte alla controversia il nome del membro del tribunale arbitrale prescelto e dei candidati proposti alla carica di presidente, riportando anche le relative informazioni generali.

3. Entro un termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte resistente riceve la richiesta di costituzione del tribunale arbitrale, le Parti alla controversia cercano di accordarsi e di nominare il presidente tra i canditati proposti da entrambe le Parti.

4. Se uno dei tre membri del tribunale arbitrale non viene designato o nominato entro 30 giorni dalla data in cui la Parte resistente riceve la richiesta di costituzione del tribunale arbitrale, su richiesta di una qualsiasi Parte alla controversia il Direttore generale dell'OMC procede alle necessarie designazioni dopo una consultazione con la Parti alla controversia. La designazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5. Se uno dei membri nominati del tribunale arbitrale si ritira, è revocato o non può più svolgere il suo mandato, viene scelto un suo sostituto secondo le seguenti modalità: (a) nel caso di un membro del tribunale arbitrale nominato da una Parte, la suddetta designa un nuovo membro entro 15 giorni, altrimenti il sostituto sarà eletto conformemente al paragrafo 4; e (b) nel caso del presidente del tribunale arbitrale, le Parti si accordano sulla nomina di un sostituto entro 30 giorni, altrimenti il sostituto sarà eletto conformemente al paragrafo 4.

6. Qualsiasi termine applicabile ai procedimenti è sospeso nel periodo che inizia il giorno in cui il membro del tribunale arbitrale o il presidente si ritira, è revocato o non può più svolgere il suo mandato e che termina il giorno in cui viene nominato il sostituto.

7. Se il Direttore generale dell'OMC non è in grado di procedere alle designazioni
come stabilito nel presente capitolo o è un cittadino di una delle Parti alla controversia, le designazioni verranno effettuate da uno dei sostituti del Direttore generale dell'OMC.

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Art. 12.9

Qualifiche dei membri del tribunale arbitrale

1. I membri del tribunale arbitrale devono: (a) possedere conoscenze o esperienze di diritto, di commercio internazionale e di altri ambiti disciplinati dal presente Accordo oppure della composizione delle controversie che insorgono nel quadro di accordi commerciali internazionali; (b) essere scelti unicamente sulla base dell'obiettività, dell'imparzialità, dell'affidabilità e della validità del loro giudizio; (c) essere indipendenti da qualsiasi Parte, non essere affiliati a una Parte o ricevere da essa istruzioni; e (d) rispettare le norme di comportamento stabilite dal modello delle regole di procedura.

2. Se una Parte alla controversia nutre dubbi giustificati quanto al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal modello delle regole di procedura da parte di un membro del tribunale arbitrale, essa può proporre alle altre Parti alla controversia di escludere il membro in questione. Se l'altra Parte alla controversia non accetta o se il membro del tribunale arbitrale non si ritira, la decisione viene presa dal Direttore generale dell'OMC.

Art. 12.10

Ruolo del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale valuta obiettivamente la questione che gli viene presentata, alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretata conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico e in funzione delle osservazioni e degli argomenti delle Parti alla controversia, nonché delle altre informazioni ricevute durante il procedimento; il tribunale arbitrale formula le conclusioni necessarie per la composizione della controversia conformemente alla richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale e al suo mandato.

2. Salvo che le Parti alla controversia abbiano convenuto diversamente, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta relativa alla sua costituzione, il tribunale arbitrale è chiamato a: «Esaminare, alla luce delle specifiche disposizioni del presente Accordo, la questione presentata nella richiesta di costituzione del tribunale arbitrale e presentare le conclusioni, le decisioni e le raccomandazioni ai sensi dell'articolo 12.13 (Rapporto del tribunale arbitrale), paragrafo 3».

3. Normalmente le decisioni del tribunale arbitrale, compresa l'adozione del rapporto, sono prese consensualmente. Se il tribunale arbitrale non riesce a raggiungere il consenso, può adottare le sue decisioni a maggioranza. Nessun tribunale arbitrale può comunicare quali membri sostengono le opinioni maggioritarie o minoritarie.

4. Le relazioni, così come qualsiasi altra decisione del tribunale arbitrale, sono comunicate alle Parti. I rapporti sono resi pubblici, salvo che le Parti alla controversia non decidano altrimenti.

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Art. 12.11

Modello di regole di procedura

1. La procedura dinnanzi al tribunale arbitrale deve essere condotta conformemente al modello delle regole di procedura, salvo che il presente Accordo disponga diversamente. Le Parti alla controversia possono accordarsi affinché il tribunale arbitrale applichi regole diverse.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo il Comitato misto adotta il modello di regole di procedura che garantisce almeno quanto segue: (a) ogni Parte alla controversia ha diritto ad almeno un'audizione dinnanzi al tribunale arbitrale e può fornire per scritto le sue comunicazioni iniziali e di contestazione; (b) l'audizione dinnanzi al tribunale arbitrale è aperta al pubblico, salvo che le Parti alla controversia non abbiano deciso diversamente; (c) le informazioni ritenute confidenziali da una qualsiasi Parte sono protette; (d) le audizione si svolgono a Washington DC, salvo diversamente concordato dalle Parti alla controversia; (e) quando presentano le loro osservazioni orali, le Parti alla controversia hanno il diritto di esprimersi nella loro lingua o in inglese. le osservazioni scritte devono essere presentate in spagnolo con una traduzione in inglese, oppure in inglese con una traduzione in spagnolo; (f) su richiesta di una Parte alla controversia, o di sua propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere informazioni e consigli tecnici a esperti, in base a ciò che ritiene opportuno; (g) ciascuna Parte alla controversia sostiene i suoi costi individuali, incluse le spese per la traduzione delle osservazioni scritte e altri costi legati alla preparazione e all'esecuzione del procedimento, incluse le spese amministrative delle Parti alla controversia; (h) i costi relativi ai membri del tribunale arbitrale e le spese amministrative per le audizioni orali, incluse quelle per l'interpretariato, sono sostenute equamente dalle Parti alla controversia. Il tribunale arbitrale può tuttavia decidere che i costi siano ripartiti diversamente, tenendo conto, tra le altre cose, delle peculiarità del caso e di altre circostanze che possono sembrare pertinenti.

Art. 12.12

Consolidamento della procedura

Se più di una Parte chiede la costituzione di un tribunale arbitrale in relazione alla stessa questione o misura, si istituisce se possibile un unico tribunale arbitrale per esaminare i reclami concernenti lo stesso oggetto.

Art. 12.13

Rapporto del tribunale arbitrale

1. Salvo che le Parti alla controversia non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale fornisce un rapporto iniziale entro 90 giorni, oppure entro 50 giorni nel caso di questioni urgenti, a partire dalla data della sua costituzione.

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2. Una Parte alla controversia può presentare al tribunale arbitrale osservazioni scritte sul suo rapporto iniziale entro i 14 giorni successivi alla sua presentazione. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti alla controversia un rapporto finale entro 30 giorni dalla presentazione del suo rapporto iniziale.

3. I rapporti contengono: (a) gli elementi di fatto e di diritto, nonché le relative motivazioni, inclusa la decisione che stabilisce se una Parte alla controversia non si è conformata agli obblighi previsti dal presente Accordo o a qualsiasi altra decisione richiesta nel mandato; (b) le raccomandazioni per risolvere la controversia e attuare il rapporto finale; (c) se richieste, le conclusioni sull'entità degli effetti negativi sugli scambi arrecati a una Parte alla controversia derivanti dal fatto che l'altra Parte alla controversia non ha rispettato gli obblighi previsti dal presente Accordo; (d) se richiesto, un termine ragionevole per conformarsi alle disposizioni del rapporto finale.

Art. 12.14

Domanda di chiarimenti sul rapporto finale

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione del rapporto finale, una Parte alla controversia può presentare al tribunale arbitrale una domanda scritta per ottenere chiarimenti su qualsiasi decisione o raccomandazione del rapporto che la suddetta Parte ritiene ambigua. Il tribunale arbitrale è tenuto a rispondere a tale domanda entro 10 giorni dalla data della sua presentazione.

2. La presentazione di una domanda conformemente al paragrafo 1 non riguarda i termini di cui all'articolo 12.16 (Attuazione del rapporto finale e compensazione) e all'articolo 12.17 (Mancata attuazione e sospensione dei vantaggi), salvo diversa indicazione del tribunale arbitrale.

Art. 12.15

Sospensione e termine della procedura

1. In qualsiasi momento le Parti alla controversia possono decidere di sospendere il lavoro del tribunale arbitrale per un periodo che non supera i 12 mesi a partire dalla data di tale accordo. Se il lavoro del tribunale arbitrale è stato sospeso per più di 12 mesi, l'autorità del tribunale arbitrale incaricata di esaminare la controversia decade, salvo che le Parti alla controversia non abbiano deciso diversamente.

2. Se l'autorità del tribunale arbitrale decade e se le Parti alla controversia non hanno raggiunto un accordo sulla composizione della controversia, nessun elemento della presente disposizione impedisce a una Parte alla controversia di presentare un altro reclamo concernente la stessa questione.

3. Le Parti alla controversia possono convenire di terminare la procedura dinnanzi a un tribunale arbitrale in qualsiasi momento, notificando congiuntamente la loro decisione al presidente del tribunale arbitrale.

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4. La Parte che sporge il reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento prima che sia pubblicato il rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare in un secondo momento un altro reclamo concernente la stessa questione.

5. In qualsiasi fase della procedura precedente la pubblicazione del rapporto finale un tribunale arbitrale può proporre alle Parti di comporre amichevolmente la controversia.

Art. 12.16

Attuazione del rapporto finale e compensazione

1. Le decisioni del tribunale arbitrale sulle questioni di cui all'articolo 12.13 (Rapporto del tribunale arbitrale), paragrafo 3, lettere a e d sono definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.

2. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del rapporto finale, la Parte resistente comunica all'altra Parte quando e come intende conformarsi alla decisione presa. La Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo attua prontamente la decisione, salvo che il rapporto del tribunale arbitrale non preveda un periodo di tempo per l'attuazione della decisione in virtù dell'articolo 12.13 (Rapporto del tribunale arbitrale), paragrafo 3 lettera d o che le Parti alla controversia stabiliscano un altro termine. La Parte resistente prende in considerazione le raccomandazioni del tribunale arbitrale per la composizione della controversia e per l'attuazione della decisione.

3. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del rapporto finale, la Parte resistente può inoltre comunicare alla Parte ricorrente che ritiene impossibile rispettare la decisione presa e propone una compensazione. Se la Parte ricorrente ritiene che la compensazione proposta non sia accettabile o che non sia sufficientemente dettagliata per poter essere valutata adeguatamente, può richiedere una consultazione al fine di trovare un accordo sulla compensazione. Se le Parti non riescono a concordarsi sulla compensazione, la Parte resistente è tenuta a conformarsi alla decisione presa dal tribunale arbitrale originario ai sensi del paragrafo 2.

Art. 12.17

Mancata applicazione e sospensione dei vantaggi

1. Se la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo non si conforma: (a) alla decisione del rapporto finale entro il periodo di tempo definito in conformità all'articolo 12.16 (Attuazione del rapporto finale e compensazione), paragrafo 2; o (b) a un accordo sulla compensazione conformemente all'articolo 12.16 (Attuazione del rapporto finale e compensazione), paragrafo 3, entro il periodo di tempo concordato dalle Parti alla controversia,la Parte che sporge reclamo può sospendere i vantaggi concessi in virtù del presente Accordo in misura pari a quelli interessati dalla misura che il tribunale arbitrale ha ritenuto violare il presente Accordo, tenendo in considerazione le conclusioni sull'entità degli effetti negativi sugli scambi in conformità all'articolo 12.13 (Rapporto del tribunale arbitrale), paragrafo 3 lettera c.

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2. Nel considerare quali vantaggi sospendere conformemente al paragrafo 1, la Parte che sporge il reclamo deve inizialmente cercare di sospendere l'applicazione dei vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori di quelli interessati dalla misura che il tribunale arbitrale ha ritenuto incompatibile con gli obblighi del presente Accordo. Se la suddetta Parte ritiene che non sia possibile o efficace sospendere i vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, può sospendere i vantaggi in altri settori.

3. La sospensione dei vantaggi è temporanea e viene applicata unicamente dalla Parte ricorrente fino a che la misura ritenuta violare il presente Accordo sarà resa conforme alle decisioni del tribunale arbitrale o fino a che le Parti alla controversia non avranno altrimenti composto la controversia.

4. La Parte ricorrente notifica alla Parte nei confronti della quale ha sporto reclamo i vantaggi che intende sospendere, le ragioni e la data di inizio di tale sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizierà ad avere effetto.

Entro 15 giorni dalla notifica, la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo può richiedere al tribunale arbitrale originario di formulare una decisione su qualsiasi disaccordo concernente la sospensione notificata, compresa la questione di stabilire se la sospensione dei vantaggi è giustificata e se i vantaggi che la Parte ricorrente intende sospendere sono eccessivi. La decisione del tribunale arbitrale viene presa entro 45 giorni dalla richiesta; essa é finale e vincolante. I vantaggi non vengono sospesi fino a che il tribunale arbitrale non ha comunicato la sua decisione.

5. In caso di disaccordo sulla questione di stabilire se la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo si è conformata al rapporto entro il termine stabilito dall'articolo 12.16 (Attuazione del rapporto e compensazione) paragrafo 2, ciascuna Parte può presentare la controversia al tribunale arbitrale originario. Il rapporto del tribunal arbitrale viene solitamente presentato entro 45 giorni dalla richiesta; esso é finale e vincolante. I vantaggi non vengono sospesi fino a che il tribunale arbitrale non ha comunicato la sua decisione.

6. Su richiesta di una Parte alla controversia, il tribunale arbitrale originario determina la conformità
alle sue decisioni secondo il presente capitolo di tutte le misure di applicazione adottate dalla Parte ricorrente dopo la sospensione dei vantaggi e stabilisce se la sospensione dei vantaggi dovrà essere eliminata o modificata. In tal caso, la decisione del tribunale arbitrale viene presa entro 30 giorni dalla data di tale richiesta.

7. Ai sensi del presente articolo il tribunale arbitrale è composto da membri del tribunale arbitrale originario ogni qualvolta ciò sarà possibile. Se uno dei membri del tribunale arbitrale decede, si ritira, è rimosso oppure non è disponibile per altri motivi, tale membro viene sostituito da una persona nominata conformemente all'articolo 12.8 (Selezione del tribunale arbitrale), paragrafo 5.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Capitolo 13 Disposizioni finali Art. 13.1

Allegati, appendici e note a piè di pagina

Gli allegati, incluse le relative appendici e note a piè di pagina, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 13.2

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo sottostà alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i requisiti legali e costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il 1°giugno 2011 a condizione che il Perù e almeno uno degli Stati dell'AELS abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, o che abbiano notificato l'applicazione provvisoria presso il Depositario almeno due mesi prima di tale data.

3. Se non entra in vigore il 1°giugno 2011, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data ultima in cui il Perù e almeno uno degli Stati dell'AELS hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o hanno notificato l'applicazione provvisoria presso il Depositario.

4. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

5. Laddove il Perù abbia ratificato il presente Accordo, uno Stato dell'AELS può, se i propri requisiti legali e costituzionali lo permettono, procedere a un'applicazione provvisoria del presente Accordo in attesa di ratifica, accettazione o approvazione da parte del suddetto Stato. L'applicazione provvisoria del presente Accordo deve essere notificata al Depositario ed è valida dal primo giorno del terzo mese successivo alla notifica.

6. Se una Parte non ha ratificato, accettato o approvato l'Accordo ma lo ha applicato provvisoriamente, si applica l'articolo 13.5 (Recesso) paragrafo 1, mutatis mutandis.

L'applicazione provvisoria è valida per un periodo di sei mesi a partire dalla data in cui il Depositario riceve la notifica dalla Parte della non ratificazione, non accettazione o non approvazione dell'Accordo.

Art. 13.3

Emendamenti

1. Qualsiasi Parte può sottoporre proposte di modifiche del presente Accordo all'esame e all'approvazione del Comitato misto.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11.1 (Comitato misto) paragrafo 3 lettera b, gli emendamenti al presente Accordo sono presentati alle Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione conformemente ai loro rispettivi requisiti legali e costituzionali, previa approvazione del Comitato misto.

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3. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che le Parti convengano diversamente.

4. Le Parti possono convenire che un emendamento entri in vigore per le Parti che soddisfano i loro requisiti legali interni, a condizione che il Perù e almeno uno Stato dell'AELS figurino tra le suddette Parti. Una Parte può applicare provvisoriamente un emendamento in attesa della sua ratifica, accettazione o approvazione, conformemente ai propri requisiti legali interni e previa notifica al Depositario.

5. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 13.4

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione, ai termini e alle condizioni concordati tra il suddetto Stato e le Parti.

2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'ultimo deposito dello strumento di approvazione delle Parti e dello strumento di adesione dello Stato aderente.

Art. 13.5

Recesso

1. Ogni Parte può recedere dal presente Accordo dopo aver notificato la sua decisione per scritto alle altre Parti: tale recesso ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Depositario, salvo che le Parti abbiano convenuto diversamente.

2. Se il Perù recede, il presente Accordo scade quando il suo recesso diventa effettivo.

3. Nel caso in cui uno Stato dell'AELS si ritirasse dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, esso recederebbe simultaneamente dal presente Accordo conformemente al paragrafo 1.

Art. 13.6

Relazione con gli accordi complementari

1. Il presente Accordo non entra in vigore o non si applica provvisoriamente tra il Perù e uno Stato dell'AELS se simultaneamente non entra in vigore o non viene applicato provvisoriamente l'Accordo agricolo complementare tra il Perù e tale Stato dell'AELS di cui all'articolo 1.1 (Istituzione di una zona di libero scambio). Il presente Accordo sarà valido finché rimarrà in vigore l'accordo complementare tra le suddette Parti.

2. Se un singolo Stato dell'AELS o il Perù si ritira dall'Accordo agricolo complementare che li vincola, rimane inteso che tale Stato o il Perù si ritira anche dal presente Accordo. Entrambi i recessi entrano in vigore il giorno in cui il primo recesso ha effetto conformemente all'articolo 13.5 (Recesso).

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

Art. 13.7

Testi facenti fede

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la versione inglese e spagnola del presente Accordo fanno parimenti fede. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.

2. I seguenti testi sono validi e fanno fede unicamente in inglese o in spagnolo: (a) in inglese: (i) tabella nell'allegato II (Prodotti esclusi), (ii) appendice 1 all'allegato III (Prodotti agricoli trasformati), e (iii) tabelle 1 e 2 nell'allegato IV (Pesce e altri prodotti del mare); (b) in spagnolo: (i) appendici 2 e 3 all'allegato III (Prodotti agricoli trasformati), (ii) tabella 3 nell'allegato IV (Pesce e altri prodotti del mare), e (iii) tabella nell'allegato VIII (Prodotti industriali).

Art. 13.8

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato dagli Stati dell'AELS a Reykjavik il 24 giugno 2010, e dal Perù a Lima il 14 luglio 2010, in un esemplare originale sia in lingua inglese sia in lingua spagnola, depositati presso il Governo di Norvegia (Depositario). Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

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Indice Preambolo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio Art. 1.2 Obiettivi Art. 1.3 Isole Svalbard Art. 1.4 Rapporto con altri accordi internazionali Art. 1.5 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo Art. 1.6 Governo centrale, regionale e locale Art. 1.7 Fiscalità Art. 1.8 Commercio elettronico Art. 1.9 Definizioni di applicazione generale Capitolo 2: Scambi di merci Art. 2.1 Campo di applicazione Art. 2.2 Definizioni Art. 2.3 Regole d'origine e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Art. 2.4 Agevolazione degli scambi Art. 2.5 Costituzione di un Sottocomitato sugli scambi di merci, sulle regole d'origine e in materia doganale Art. 2.6 Smantellamento dei dazi all'importazione Art. 2.7 Tasso di base Art. 2.8 Dazi, tasse o altri oneri all'esportazione Art. 2.9 Restrizioni all'importazione e all'esportazione Art. 2.10 Spese amministrative e formalità Art. 2.11 Trattamento nazionale Art. 2.12 Imprese commerciali di Stato Art. 2.13 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 2.14 Regolamenti tecnici Art. 2.15 Sovvenzioni e misure compensative Art. 2.16 Antidumping Art. 2.17 Misure di salvaguardia globali Art. 2.18 Misure di salvaguardia bilaterali Art. 2.19 Eccezioni generali Art. 2.20 Eccezioni relative alla sicurezza Capitolo 3: Prodotti agricoli trasformati Art. 3.1 Campo di applicazione Art. 3.2 Misure di compensazione dei prezzi Art. 3.3 Concessioni tariffarie Art. 3.4 Sussidi all'esportazione per i prodotti agricoli Art. 3.5 Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi Art. 3.6 Notifica Art. 3.7 Consultazioni

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Capitolo 4: Scambi di servizi Art. 4.1 Scambi di servizi Art. 4.2 Riconoscimento Capitolo 5: Investimenti Art. 5.1 Campo di applicazione Art. 5.2 Definizioni Art. 5.3 Trattamento nazionale Art. 5.4 Riserve Art. 5.5 Personale chiave Art. 5.6 Diritto di regolamentare Art. 5.7 Rapporto con altri accordi internazionali Art. 5.8 Eccezione Art. 5.9 Riesame Capitolo 6: Protezione della proprietà intellettuale Art. 6.1 Disposizioni generali Art. 6.2 Principi fondamentali Art. 6.3 Definizione di proprietà intellettuale Art. 6.4 Convenzioni internazionali Art. 6.5 Misure relative alla biodiversità Art. 6.6 Marchi di fabbrica o di commercio Art. 6.7 Indicazioni geografiche, incluse le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza Art. 6.8 Diritto d'autore e diritti connessi Art. 6.9 Brevetti Art. 6.10 Disegni e modelli Art. 6.11 Informazioni riservate e misure relative a determinati prodotti soggetti a regolamentazione Art. 6.12 Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale Art. 6.13 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale Art. 6.14 Diritto all'informazione nei procedimenti civili e amministrativi Art. 6.15 Sospensione della messa in circolazione da parte delle autorità competenti Art. 6.16 Diritto di ispezione Art. 6.17 Dichiarazione di responsabilità, garanzia o assicurazione equivalente Art. 6.18 Promozione della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione Capitolo 7: Appalti pubblici Art. 7.1 Campo di applicazione Art. 7.2 Eccezioni al presente capitolo Art. 7.3 Definizioni Art. 7.4 Trattamento nazionale e non discriminazione Art. 7.5 Tecnologie dell'informazione Art. 7.6 Gestione degli appalti Art. 7.7 Regole d'origine Art. 7.8 Compensazioni Art. 7.9 Pubblicazione di informazioni sugli appalti 5507

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Art. 7.10 Art. 7.11 Art. 7.12 Art. 7.13 Art. 7.14 Art. 7.15 Art. 7.16 Art. 7.17 Art. 7.18 Art. 7.19 Art. 7.20 Art. 7.21 Art. 7.22 Art. 7.23 Art. 7.24 Art. 7.25 Art. 7.26 Art. 7.27 Art. 7.28 Art. 7.29 Art. 7.30 Art. 7.31

Pubblicazione degli avvisi Condizioni di partecipazione Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione Elenchi multiuso Fascicolo di gara Specifiche tecniche Modifiche al fascicolo di gara e alle specifiche tecniche Termini Procedure per le gare d'appalto Gara mediante preselezione Gara a trattativa privata Aste elettroniche Negoziati Apertura delle gare d'appalto Aggiudicazione del contratto Trasparenza delle informazioni sugli appalti Diffusione delle informazioni Procedure di revisione nazionale in caso di contestazione del fornitore Modifiche e rettifiche del campo di applicazione Partecipazione di piccole e medie imprese Cooperazione Negoziati futuri

Capitolo 8: Politica della concorrenza Art. 8.1 Obiettivi Art. 8.2 Pratiche anticoncorrenziali Art. 8.3 Cooperazione Art. 8.4 Consultazioni Art. 8.5 Imprese di Stato e monopoli designati Art. 8.6 Composizione delle controversie Capitolo 9: Trasparenza Art. 9.1 Pubblicazione e diffusione delle informazioni Art. 9.2 Notifiche Capitolo 10: Cooperazione Art. 10.1 Portata e obiettivi Art. 10.2 Metodi e mezzi Art. 10.3 Comitato misto e punti di contatto Capitolo 11: Amministrazione dell'Accordo Art. 11.1 Comitato misto Art. 11.2 Coordinatori dell'Accordo e punti di contatto Capitolo 12: Composizione delle controversie Art. 12.1 Cooperazione Art. 12.2 Campo di applicazione Art. 12.3 Scelta del foro Art. 12.4 Buoni uffici, conciliazione o mediazione 5508

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Art. 12.5 Art. 12.6 Art. 12.7 Art. 12.8 Art. 12.9 Art. 12.10 Art. 12.11 Art. 12.12 Art. 12.13 Art. 12.14 Art. 12.15 Art. 12.16 Art. 12.17

Consultazioni Richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale Partecipazione di una terza Parte Costituzione del tribunale arbitrale Qualifiche dei membri del tribunale arbitrale Ruolo del tribunale arbitrale Modello di regole di procedura Consolidamento della procedura Rapporto del tribunale arbitrale Domanda di chiarimenti sul rapporto finale Sospensione e termine della procedura Attuazione del rapporto finale e compensazione Mancata applicazione e sospensione dei vantaggi

Capitolo 13: Disposizioni finali Art. 13.1 Allegati, appendici e note a piè di pagina Art. 13.2 Entrata in vigore Art. 13.3 Emendamenti Art. 13.4 Adesione Art. 13.5 Recesso Art. 13.6 Relazione con gli accordi complementari Art. 13.7 Testi facenti fede Art. 13.8 Depositario

Lista degli allegati68 Annex I Annex II Annex III

Annex IV

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Referred to in Article 1.8 (Electronic Commerce) regarding Electronic Commerce Referred to in Subparagraph (a) of Article 2.1 (Scope) regarding Excluded Products Referred to in Subparagraph (b) of Article 2.1 (Scope) and Paragraphs 1 to 3 of Articles 2.6 (Dismantling of Import Duties), Paragraph 1 of Article 2.7 (Base Rate), Paragraphs 1 and 3 of Article 3.3 (Tariff Concessions), and Article 3.5 (Price Band System) regarding Processed Agricultural Products Appendix 1 to Annex III Products Originating in Peru and Imported into an EFTA State Appendix 2 to Annex III Products Originating in an EFTA State and Imported into Peru Appendix 3 to Annex III Price Band System of Peru Referred to in Subparagraph (c) of Article 2.1 (Scope), 2.6 (Dismantling of Import Duties), and Paragraph 1 of Article 2.7 (Base Rate) regarding Fish and Other Marine Products

Questi allegati e protocolli sono disponibili solo in inglese e possono essere consultati sul sito Internet dell'AELS, all'indirizzo seguente: http://www.efta.int/free-trade/free-tradeagreements/peru.aspx

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Annex V

Annex VI Annex VII Annex VIII Annex IX Annex X Annex XI

Annex XII Annex XIII

Annex XIV

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Referred to in Paragraph 1 to Article 2.3 (Rules of Origin and Mutual Assistance in Customs Matters) regarding Rules of Origin and Administrative Co-operation Appendix 1 to Annex V Introductory Notes to the List in Appendix 2 Appendix 2 to Annex V List of Working or Processing required to be carried out on Non-Originating Materials in order that the Product manufactured can obtain Originating Status Appendix 3a to Annex V Specimens of Movement Certificates EUR.1 and Applications for Movement Certificates EUR.1 Appendix 3b to Annex V Origin Declaration Referred to in Paragraph 2 of Article 2.3 (Rules of Origin and Mutual Assistance in Customs Matters) regarding Mutual Administrative Assistance in Customs Matters Referred to in Article 2.4 (Trade Facilitation) regarding Customs Procedures and Trade Facilitation Referred to in Paragraphs 1 and 3 of Article 2.6 (Dismantling of Import Duties) and Paragraph 1 of Article 2.7 (Base Rate) regarding Industrial Goods Referred to in Paragraph 4 of Article 2.9 (Import and Export Restrictions) and Article 2.11 (National Treatment) regarding Used Goods Referred to in Paragraph 4 of Article 4.2 (Recognition) regarding Recognition of Qualifications of Service Suppliers Referred to in Article 5.3 (National Treatment) and Article 5.4 (Reservations) regarding Reservations Appendix 1 to Annex XI Reservations by Peru Appendix 2 to Annex XI Reservations by Iceland Appendix 3 to Annex XI Reservations by Liechtenstein Appendix 4 to Annex XI Reservations by Norway Appendix 5 to Annex XI Reservations by Switzerland Referred to in Paragraph 5 of Article 6.18 regarding Contact Points for Scientific Collaboration Referred to in Subparagraphs 1(c) and (e) of Article 7.1 (Scope and Coverage), Subparagraph (f) of Article 7.3 (Definitions), and Paragraph 1 of Article 7.28 (Modifications and Rectifications to Coverage) regarding Covered Entities Appendix 1 to Annex XIII Entities at Central Government Level Appendix 2 to Annex XIII Entities at Sub-Central Government Level Appendix 3 to Annex XIII Entities Operating in the Utilities Sector and Other Covered Entities Appendix 4 to Annex XIII Goods Appendix 5 to Annex XIII Services Appendix 6 to Annex XIII Construction Services Appendix 7 to Annex XIII General Notes Referred to in Subparagraph 1(e) of Article 7.1 (Scope and Coverage),
Paragraph 1 to Article 7.9 (Publication of Procurement Information), Paragraphs 1, 3 and 4 of Article 7.10 (Publication of Notices), Paragraph 1 of Article 7.13 (Multi-Use List), Article 7.17 (Time Limits), and Subparagraph 1 (b) of Article 7.19 (Selective Tendering) regarding General Notes Appendix 1 to Annex XIV Public Works Concessions Appendix 2 to Annex XIV Means of Publication Appendix 3 to Annex XIV Time Limits Appendix 4 to Annex XIV Value of Thresholds