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Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 9 febbraio 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 34 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale ordinanza sono adempiute, decide: 1. I seguenti prodotti fitosanitari originariamente autorizzati all'estero non adempiono più le condizioni dell'articolo 32 della presente ordinanza e vengono stralciati dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Prodotti commerciali Del-it

Numero di omologazione svizzero: F-2254 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2010312 Titolari stranieri di autorizzazioni: Inter-Trade A/S

TIO FL

Numero di omologazione svizzero: I-4267 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 11065 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agribio S.R.L

Kocide 101 PM

Numero di omologazione svizzero: F-2126 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 84 00176 Titolari stranieri di autorizzazioni: Griffin LLC

Tribel

Numero di omologazione svizzero: F-3897 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 9700363 Titolari stranieri di autorizzazioni: Chimac-Agriphar S.A.

1

RS 916.161

2010-0219

385

Kocide DF

Numero di omologazione svizzero: I-2114 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 8505 Titolari stranieri di autorizzazioni: Du Pont de Nemours Italiana SRL

Bogart

Numero di omologazione svizzero: I-3795 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 12405 Titolari stranieri di autorizzazioni: Tecomag srl

2. Il termine per l'immissione sul mercato è fissato al 30 giugno 2010.

3. Il termine per l'utilizzo è fissato al 30 giugno 2014.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 febbraio 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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