Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmati a Helsinki il 16 dicembre 1991, modificati dal Protocollo firmato a Helsinki il 19 aprile 2006 Concluso il 22 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Finlandia, desiderosi di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmati a Helsinki il 16 dicembre 1991, modificati dal Protocollo firmato a Helsinki il 19 aprile 2006 (di seguito «la Convenzione», risp. «il Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I La lettera a del paragrafo 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione è sostituita dalla seguente disposizione: «a) per quanto concerne la Finlandia: (i) l'imposta nazionale sul reddito; (ii) l'imposta sulle società; (iii) l'imposta comunale; (iv) l'imposta di culto; (v) l'imposta prelevata alla fonte mediante deduzioni sugli interessi; (vi) l'imposta prelevata alla fonte mediante deduzioni sui redditi di non residenti; (qui di seguito indicate quali «imposta finlandese);»

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Dal testo originale tedesco.

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Modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del relativo Protocollo. Prot. con la Finlandia

Art. II Il paragrafo 2 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questi dividendi sono tuttavia esenti da imposta nel primo Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di queste limitazioni.

Il presente paragrafo non concerne l'imposizione della società per gli utili destinati al pagamento dei dividendi.» Art. III L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito seguente articolo: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti in relazione alle imposte considerate nella Convenzione, per l'esecuzione della presente Convenzione o per l'applicazione della legislazione interna, nella misura in cui l'imposizione relativa a questa legislazione non sia contraria alla Convenzione.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato che ha fornito le informazioni ne hanno approvato l'impiego.

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3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate pertanto a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» Art. IV 1. Il seguente numero 2 viene inserito nel Protocollo della Convenzione: «2. Agli articoli 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.» 2. Il numero 2 del Protocollo della Convenzione diventa il numero 3.

3. Il numero 3 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dal numero seguente: «4. Ad articolo 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

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b)

Resta inteso che l'assistenza amministrativa prevista all'articolo 26 non comprende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove («fishing expedition»).

c)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. V 1. I Governi dei due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica che sono adempiute le condizioni costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione e del Protocollo, entra in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili in entrambi gli Stati contraenti: a)

con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione, a dividendi esigibili il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento all'articolo 26 della Convenzione, alle richieste di scambio di informazioni relative all'anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Helsinki il 22 settembre 2009 in due esemplari in lingua tedesca, finlandese e inglese. In caso di divergenze d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero

Per il Governo della Repubblica di Finlandia:

Josef Bucher

Jyrki Katainen

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