Decisione concernente la chiusura dello spazio aereo svizzero a causa dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull del 16 aprile 2010

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC).

Oggetto:

Lo spazio aereo situato nella regione d'informazione di volo della Svizzera è temporaneamente chiuso a causa della nube di cenere prodotta dall'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull. Nei giorni e nelle fasce orarie indicate sono vietati tutti i voli (IFR e VFR) effettuati con aeromobili civili. Sono fatti salvi i voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli-ambulanza urgenti (HEMS) e i voli della polizia.

Basi giuridiche:

L'UFAC è l'autorità federale competente della vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero (art. 3 cpv. 1 e 2 della legge sulla navigazione aerea, LNA; RS 748.0). L'UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli aeromobili, sia all'atto del rilascio di un'autorizzazione, sia mediante apposita decisione (art. 15 LNA; cfr. anche art. 36 cpv. 1 della Costituzione federale).

Per garantire la sicurezza aerea l'UFAC, nel quadro dell'organizzazione dello spazio aereo, può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose in virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11).

In virtù dell'art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. La presente decisione è intesa a prevenire un pericolo imminente per la sicurezza di volo. Pertanto, agli eventuali ricorsi l'UFAC toglie l'effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

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1. a) Lo spazio aereo situato nella regione d'informazione di volo della Svizzera è chiuso completamente da venerdì, 16 aprile 2010, ore 24.00, fino a sabato, 17 aprile 2010, ore 09.00 ora locale. Nei giorni e nelle fasce orarie elencate sono vietati tutti i voli (IFR e VFR) effettuati con aeromobili civili.

b) Sono fatti salvi i voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli-ambulanza urgenti (HEMS) e i voli della polizia.

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2. Ulteriori disposizioni al riguardo saranno rese note esclusivamente tramite avviso agli aeronauti (NOTAM).

3. Ad eventuali ricorsi è tolto l'effetto sospensivo.

4. La presente limitazione di volo è pubblicata come avviso agli aeronauti (NOTAM) e nel Foglio federale in lingua tedesca, francese e italiana.

5. La presente decisione può essere richiesta per iscritto all'UFAC, Divisione Sicurezza tecnica.

Destinatari:

La presente decisione si applica a tutte le persone che, in un modo o nell'altro, utilizzano lo spazio aereo indicato o svolgono attività suscettibili di avere ripercussioni su di esso e, di conseguenza, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Deposito pubblico:

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale in lingua tedesca, francese e italiana.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere presentato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti o alla pubblicazione nel Foglio federale.

Il ricorso, redatto in una lingua ufficiale, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

16 aprile 2010

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il Direttore, Peter Müller

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