Decisione generale concernente l'utilizzo di prodotti fitosanitari con il principio attivo Metomil del 17 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 48 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, decide: L'utilizzo dei seguenti prodotti fitosanitari: Lannate 25 WP

W-1752

LANNATE 25 WP

W-1752-1

Methomyl 25 WP

W-2993

Methomyl LG

W-4413

è vietato con effetto immediato per le seguenti indicazioni: 1.

frutticoltura ­ frutta a granella: tutte le indicazioni ­ albicocche, pesche/nettarine, prugne/susine: tutte le indicazioni

2.

viticoltura ­ tutte le indicazioni

3.

orticoltura ­ specie di cavoli (eccetto cavoli di Bruxelles), cavolo navone, ravanello, ramolaccio, indivia, carote, sedano rapa, porro, mais dolce: tutte le indicazioni

4.

campicoltura ­ barbabietola da zucchero: tutte le indicazioni

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere

1

RS 916.161

2010-2996

7207

allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

A un eventuale ricorso viene revocato l'effetto sospensivo.

17 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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