Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20092, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 30 giugno 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2010 51 RS ...; FF 2010 81 RS 0.362.31

2009-2164

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Introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri. DF

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri Art. 41 cpv. 4­6 La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l'immagine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica.

4

Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.

5

L'UFM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne parzialmente o interamente l'allestimento a terzi.

6

Art. 41a

Sicurezza e lettura del microchip

Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.

1

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

2

Art. 41b

Servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche

Il servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

1

a.

possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;

b.

garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;

c.

garantire il rispetto della protezione dei dati; e

d.

disporre di sufficienti risorse finanziarie.

Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sull'impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione.

Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 20016 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

2

5 6

RS 142.20 RS 120.4

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Introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri. DF

L'UFM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all'intero gruppo.

3

4 Le disposizioni di cui ai capoversi 1­3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un'importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche.

5 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

Art. 102a

Dati biometrici per carte di soggiorno

L'autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno.

1

I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

2

3 I dati registrati e conservati possono essere utilizzati dalle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione al fine di rinnovare una carta di soggiorno.

Art. 102b

Controllo dell'identità del titolare di una carta di soggiorno biometrica

Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l'identità del titolare o l'autenticità del documento:

1

a.

il Corpo delle guardie di confine;

b.

le autorità cantonali e comunali di polizia;

c.

le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aeroporti e altri servizi tenuti a verificare l'identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.

2

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Introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri. DF

2. Legge federale del 20 giugno 20037 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b, nonché cpv. 3 lett. b Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

2

b.

rilascio di carte di soggiorno per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;

Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

3

b.

rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di carte di soggiorno per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;

Art. 4 cpv. 18 lett. abis 1

Il sistema d'informazione contiene: abis. dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali);

Art. 7a

Trattamento dei dati biometrici per le carte di soggiorno e accesso agli stessi

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione:

1

a.

l'UFM;

b.

le autorità che rilasciano carte di soggiorno.

La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

2

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono accedere ai dati biometrici del sistema d'informazione:

3

a.

l'UFM;

b.

le autorità che rilasciano carte di soggiorno.

Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno i dati necessari.

4

Nell'ambito dell'assistenza amministrativa, l'UFM può trasmettere i dati biometrici ad altre autorità al fine di consentire l'identificazione di vittime di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti, nonché di persone scomparse.

5

7 8

RS 142.51 Nella versione delle disp. trans. della mod dell'11 dic. 2009 (RU 2010 2063).

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Introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 2.

2

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 20109 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

9

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