Decreto federale

Disegno

che approva un Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 20102, decreta: Art. 1 1 L'Accordo aggiuntivo firmato il 25 agosto 20093 che modifica la Convenzione del 21 gennaio 19934 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio č approvato.

2

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 2 3 4

RS 101 FF 2010 1051 RS ...; FF 2010 1063 RS 0.672.951.81

2009-2327

1061

Accordo aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Lussemburgo. DF

1062