Termine per la raccolta delle firme: 20 gennaio 2012

Iniziativa popolare federale «Sulle borse di studio» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sulle borse di studio», presentata il 2 luglio 2010; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

1 2 3

1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sulle borse di studio», presentata il 2 luglio 2010, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Alleva Vania, Hallerstrasse 53, 3012 Bern 2. Arlettaz Dominique, chemin Primerose 53, 1007 Lausanne 3. Bär Patricia, Fellerstrasse 40 - C6, 3027 Bern 4. Beljean Joël, Baselweg 45, 4146 Hochwald 5. Cornu Nicole, Stutzweg 4, 4458 Eptingen 6. Dermont Clau, Dual 119, 7156 Rueun 7. Ebel Marianne, Grands-Pins 19, 2000 Neuchâtel 8. Eltschinger Jacques-Noël, rue de la Neuveville 56, 1700 Fribourg 9. Gaillard Benoît, Rovéréaz 58, 1012 Lausanne

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2010-1723

4447

Iniziativa popolare federale

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Gerber Rufolf, Landgarbenstrasse 24, 3052 Zollikofen Hurni Baptiste, rue de l'Areuse 1, 2103 Noiraigue Imobersteg Rahel, Viktoriarain 15, 3013 Bern Krebs Timo, Obere Erlen 8, 6020 Emmenbrücke Meister Lea, Lothringerstrasse 205, 4056 Basel Mocchi Alberto, En Praudi 5, 1306 Daillens Nater Sabin, Scherrerstrasse 1, 8400 Winterthur Neirynck Jacques, Ormet 17b, 1024 Ecublens Obreschkow Elena, Heckenweg 63, 3007 Bern Prelicz-Huber Katharina, Hardturmstrasse 366, 8005 Zürich Rexhepi Bashkim, Föhrenweg 3, 6074 Giswil Ruprecht Robert, Mattenhofstrasse 30, 3007 Bern Savary Géraldine, avenue de France 12, 1004 Lausanne Schwaab Jean Christophe, avenue des Bains 22, 1007 Lausanne Siegrist Rahel, Eisengruberweg 8, 4800 Zofingen Von Arx Jolinde, Spinnereiweg 17, 3004 Bern Walliser Tanja, Funkerstrasse 11, 3013 Bern Zimmermann Nesa, Drosselstrasse 18, 8038 Zürich

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sulle borse di studio» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: USU Unione Svizzera degli Universitari, Laupenstrasse 2, 3001 Berna e pubblicata nel Foglio federale del 20 luglio 2010.

6 luglio 2010

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4448

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Sulle borse di studio» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 66

Sussidi all'istruzione

La legislazione sull'assegnazione di sussidi all'istruzione a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori e sul finanziamento di tali sussidi spetta alla Confederazione. Nell'adempimento di questi compiti, la Confederazione tiene conto degli interessi dei Cantoni.

1

I sussidi all'istruzione garantiscono durante una prima formazione terziaria riconosciuta un tenore di vita minimo. Per i cicli di studi strutturati in livelli bachelor e master, la prima formazione terziaria riconosciuta li comprende entrambi; essa può essere seguita in scuole universitarie di diverso tipo.

2

La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione per altri livelli di formazione. Può promuovere, in complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell'autonomia cantonale nel campo scolastico, l'armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

3

L'esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all'istruzione compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. I Cantoni possono assegnare sussidi all'istruzione più elevati rispetto a quelli della Confederazione.

4

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)5 8. Disposizione transitoria dell'art. 66 (Sussidi all'istruzione) Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 66 capoversi 1­4 non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo transitorio le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

1

4 5

RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

4449

Iniziativa popolare federale

2 Se è emanata un'ordinanza a titolo transitorio, il tenore di vita minimo viene determinato:

a.

secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale; e

b.

in funzione dei costi di formazione.

4450