Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione Il Fotomuseum Winterthur, in virtù degli articoli 10 e 11 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: State/ Finance Institution of Culture and Education of the City of Moscow «Multimedia Complex of Actual Arts», Ostozhenka Street 16, 119034 Moscow, Russian Federation;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 1° maggio 2011;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 15 ottobre 2011;

F.

Durata dell'esposizione: dal 27 maggio 2011 al 15 settembre 2011;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 1° maggio 2011 al 15 ottobre 2011.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione al servizio sottoscritto.

30 novembre 2010

Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

1

La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste di rilascio di una garanzia di restituzione») e può essere ottenuta presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

2010-3054

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