A Legge federale sul programma di consolidamento 20122013
Disegno
(LPCon 12/13) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 20101, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Art. 4
Mandati di risparmio
Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 19 agosto 2009: 1
2012
2013
in milioni di franchi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 2
Correzione del rincaro Costruzioni civili e logistica Diverse misure in seno al DFAE Difesa Diverse misure in seno al DDPS Educazione Ricerca Prestazioni complementari AVS/AI Assicurazione invalidità
442,4 15,0 7,1 83,0 3,2 30,8 32,4 12,0 114,0
448,0 15,0 10,1 103,0 3,8 30,8 32,4 12,0 119,0
FF 2010 6213 RS 611.010
2010-1046
6383
Programma di consolidamento 20122013. LF
2012
2013
in milioni di franchi
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Assicurazione malattie Custodia di bambini complementare alla famiglia Diverse misure in seno al DFI Migrazione Diverse misure in seno al DFGP Costruzione delle strade nazionali Traffico regionale viaggiatori Traffico merci Protezione dell'ambiente Agricoltura: miglioramento delle basi di produzione e misure sociali nonché Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino Agricoltura: sostegno del mercato e pagamenti diretti Diverse misure in seno al DFE Personale Informatica Altre spese del settore proprio dell'Amministrazione federale
34,0 2,4 4,1 6,4 2,2 - 23,0 15,0 15,0
36,0 12,5 4,1 6,4 2,2 20,0 24,0 15,0 15,0
25,7 53,8 0,1 74,8 50,5
26,7 61,2 10,1 91,5 51,9
37,2
35,0
Il Consiglio federale può, nel quadro dell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l'obiettivo di risparmio annuale.
2
Il limite di spesa per l'esercito negli anni 20122015 ammonta a 17,593 miliardi di franchi.
3
Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i risparmi di cui al capoverso 1 numero 4, purché non venga superato il limite di spesa di cui al capoverso 3.
4
È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d'investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.
5
Art. 4a Abrogato
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Programma di consolidamento 20122013. LF
2. Legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori Art. 30 cpv. 2 lett. a e b L'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano in particolare: 2
a.
collegamenti basilari adeguati, purché la domanda sia sufficiente;
b.
gli imperativi della politica regionale;
3. Legge federale del 6 ottobre 20004 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 15 cpv. 2 Se più offerenti partecipano alla fornitura della prestazione di telecomunicazione da sorvegliare, il servizio incarica della sorveglianza l'offerente cui compete la gestione del numero o quello che può attuare la sorveglianza con il minor onere tecnico possibile. Tutti gli offerenti interessati sono tenuti a fornire all'offerente incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono.
2
Art. 16 cpv. 13 Le spese delle installazioni necessarie per attuare la sorveglianza e le spese di sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione.
1
2 Il servizio accorda una congrua indennità all'offerente di prestazioni di telecomunicazione al quale per una determinata sorveglianza risultano spese eccessivamente elevate senza colpa propria.
3
Il Consiglio federale determina le tasse per le prestazioni del servizio.
4. Legge del 30 aprile 19975 sulle poste Art. 15 cpv. 2-6 Abrogati
3 4 5
RS 745.1 RS 780.1 RS 783.0
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Programma di consolidamento 20122013. LF
5. Legge federale del 24 marzo 20066 sulla radiotelevisione Art. 28 cpv. 1 Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull'estensione della collaborazione con emittenti televisive internazionali e sui relativi costi.
1
6. Legge del 7 ottobre 19837 sulla protezione dell'ambiente Art. 49 cpv. 3 Abrogato
7. Legge del 6 ottobre 19898 sul collocamento Art. 25 cpv. 1 e 2 1
Abrogato
L'Ufficio federale della migrazione (UFM)9 coordina e sostiene gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento degli svizzeri rimpatriati.
2
8. Legge federale del 25 giugno 197610 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali Art. 6
Fideiussioni
A decorrere dall'entrata in vigore della modifica del ...11 non vengono più concesse nuove fideiussioni.
1
La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento delle perdite sulle fideiussioni correnti, al massimo però 50 000 franchi; le perdite rimanenti sono a carico della Confederazione.
2
6 7 8 9
10 11
RS 784.40 RS 814.01 RS 823.11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
RS 901.2 Legge federale del ... sul programma di consolidamento 20122013, RU ...
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Programma di consolidamento 20122013. LF
Art. 7 A decorrere dall'entrata in vigore della modifica del ...12 non vengono più concessi nuovi contributi sui costi degli interessi.
Art. 9 Abrogato Art. 10 cpv. 1 e 2 Abrogati Art. 12a
Abrogazione della presente legge
Scaduta l'ultima fideiussione concessa prima dell'entrata in vigore della modifica del ...13, il Consiglio federale può abrogare la presente legge.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
La cifra I/5 entra in vigore il 1° luglio 2012.
3
Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli altri atti normativi.
12 13
Legge federale del ... sul programma di consolidamento 20122013, RU ...
Legge federale del ... sul programma di consolidamento 20112013, RU ...
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