Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge federale che modifica la legge sulle forze idriche e la legge sull'energia del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092 e del 13 gennaio 20103, decreta: I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 22 dicembre 19164 sulle forze idriche Introduzione di un titolo abbreviato Concerne soltanto il testo francese.

Art. 49 cpv. 1, primo e secondo periodo, nonché cpv. 1bis Il canone annuo non può superare 80 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2010, 100 franchi sino alla fine del 2014 e 110 franchi sino alla fine del 2019. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per garantire i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3­5. ...

1

1bis Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2020.

1 2 3 4

FF 2009 969 FF 2009 995 FF 2010 305 RS 721.80

2009-0386

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Modifica della legge sulle forze idriche e della legge sull'energia. LF

2. Legge del 26 giugno 19985 sull'energia Art. 15b cpv. 46 La somma dei supplementi non può superare 0,9 centesimi per kWh sul consumo finale per anno. La somma delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussione traslate sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione non può superare i 150 milioni di franchi. Il Consiglio federale fissa il supplemento in modo graduale tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie.

4

Art. 28b

Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010

Fino alla fine del 2012, la somma dei supplementi secondo l'articolo 15b capoverso 4 ammonta al massimo a 0,6 centesimi per kWh7.

1

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale entro il 30 giugno 2012 un rapporto sul potenziale raggiunto e futuro dei singoli settori della produzione di elettricità da energie rinnovabili.

2

Art. 28c

Coordinamento con la modifica dell'11 dicembre 2009 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (cifra II n. 2)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica dell'11 dicembre 20098 della legge federale del 24 gennaio 19919 sulla protezione delle acque (cifra II n. 2) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi gli articoli qui appresso avranno il seguente tenore: Art. 15b cpv. 4 La somma dei supplementi non può superare 1 centesimo per kWh sul consumo finale per anno; al massimo 0,1 centesimi di tale somma sono riservati all'indennizzo del concessionario secondo l'articolo 15abis. La somma delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussione traslate sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione non può superare i 150 milioni di franchi. Il Consiglio federale fissa il supplemento in modo graduale tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie.

4

Art. 28b cpv. 1 Fino alla fine del 2012, la somma dei supplementi secondo l'articolo 15b capoverso 4 ammonta al massimo a 0,7 centesimi per kWh.

1

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RS 730.0 v. anche art. 28c (disposizione di coordinamento) v. anche art. 28c (disposizione di coordinamento) FF 2010 309 RS 814.20

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Modifica della legge sulle forze idriche e della legge sull'energia. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 giugno 201010 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

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Modifica della legge sulle forze idriche e della legge sull'energia. LF

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