Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) Modifica del 18 giugno 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20081, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19992 sul CO2 è modificata come segue: Art. 2 cpv. 7, terzo periodo 7

... È fatto salvo l'articolo 11b capoverso 2.

Art. 10 cpv. 5 Chi è esentato dalla tassa in virtù dell'articolo 9 o 11a non ha diritto alla quota del prodotto della tassa di cui al capoverso 4.

5

Titolo prima dell'art. 11a

Sezione 2a: Esenzione dalla tassa per le centrali termiche a combustibili fossili Art. 11a 1

Principio

Le centrali termiche a combustibili fossili sono esentate dalla tassa.

2 Sono considerati centrali termiche a combustibili fossili (centrali) gli impianti che producono soltanto corrente elettrica o contemporaneamente anche calore da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se:

1 2

a.

sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o

b.

sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza complessiva superiore a 100 MW.

FF 2008 7579 RS 641.71

2008-1996

3795

Legge sul CO2

Art. 11b

Condizioni di autorizzazione

Le centrali possono essere costruite e gestite unicamente se i loro gestori si impegnano nei confronti della Confederazione a:

1

a.

compensare integralmente le emissioni di CO2 prodotte; e

b.

gestire la centrale in base allo stato attuale della tecnica; il Consiglio federale stabilisce il rendimento globale minimo che deve essere garantito.

Le emissioni di CO2 possono essere compensate per il 30 per cento al massimo con misure di riduzione all'estero.

2

Art. 11c

Contratto di compensazione

I dettagli dell'impegno di compensazione sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione. Il contratto non può essere rivisto nell'ambito della procedura di autorizzazione per la centrale.

1

Qualora non rispetti il proprio impegno, il gestore della centrale è punito con una pena convenzionale stabilita nel contratto. L'importo della pena è stabilito in base ai costi presumibili delle prestazioni di compensazione non fornite.

2

Il Consiglio federale può computare quali misure di compensazione gli investimenti in energie rinnovabili effettuati in Svizzera.

3

Art. 13 cpv. 1, comminatoria ... è punito con la multa sino a 10 000 franchi in quanto per il fatto non sia comminata una pena più severa da un'altra disposizione.

1

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 giugno 20103 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

3

FF 2010 3795

3796