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FOGLIO JFEDERALE Anno VII0. Berna, 9 aprile 1924. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Grassi <& C.% Bellinzona.

Termine d'opposizione.' 7 luglio 1924.

Legge federale che modifica e completa la legge sull'esecuzione e sul fallimento.

(Del 3 aprile 1924.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'art. GÌ della Costituzione foderale ; a modificazione e compimento della legge federale dell'il aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento ; visto il messaggio del Consiglio federale del1 4 aprile 1921, decreta : I.

Il terzo capoverso dell'art. 98 è modificato come segue : Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.

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388 II.

L'art. 123 è modificato come segue : Se il debitore si obbliga a pagare regolarmente degli ac¬ conti all'ufficio e ha già versato la prima rata, l'ufficiale può differire la vendita.

L'ufficiale fissa l'importo e la scadenza delle rato. Esse devono ammontare almeno ad un quarto della somma per cui si procede. Di regola, vanno pagate mensilmente e la vendita non può essere differita di oltre tre mesi.

La dilazione cessa quando le rate non siano versate pun¬ tualmente.

iSe al debitore sono applicabili le disposizioni del titolo dodicesimo concernenti la moratoria straordinaria secondo l'art. 317«, l'ufficiale può differire la vendita di non oltre sette mesi. Del rimanente, si applicano per analogia le dispo¬ sizioni del presente articolo.

m.

Sono abrogati i capoversi secondo e ferzo dell'art. 293.

IV. · Dopo il titolo undicesimo sono inserite le seguenti dispo¬ sizioni : <3 viu?

TITOLO DODICESIMO. / Della moratoria straordinaria.

Art. 317 a.

In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica persistente, il Governo cantonale può, col consenso del Consiglio federale, dichiarare applicabili per un determi¬ nato tempo le disposizioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi vittimo da siffatte circostanze.

Art. 317 b.

Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circo¬ stanze previste nell'art. 317«, non è in grado di soddisfare i suoi impegni, può chiedere all'autorità dei concordati una moratoria 'Straordinaria di sei mesi al massimo, semprechè si possa presumere che, spirata 'la moratoria, egli possa soddi¬ sfare integralmente i suoi creditori.

A questo scopo egli deve allegare alla sua domanda gli atti giustificativi richiesti circa le sue condizioni patrimo-

389 niali, presentare un elenco dei suoi creditori, fornire tutti gli schiarimenti chiesti dall'autorità dei concordati e produrre gli altri documenti che gli fossero domandati.

Se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, deve allegare alla domanda anche un bilancio e i suoi libri di commercio.

Art. 317 c.

L'autorità dei concordati compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz'al¬ tro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ed una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.

Prima della discussione i creditori ; possono vedere gli atti e anche presentare per isoritto le loro obiezioni contro la domanda.

L'autorità dei concordati decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il paga¬ mento di una o più rate.

Art. 317 d.

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concor¬ dati, il debitore e ogni creditore possono appellarsi alla mede¬ sima contro la decisione entro dieci giorni dalla notificazione di questa.

Ai dibattimenti dell'istanza superiore sono citati a com¬ parire il debitore e i creditori ch'erano presenti o s'erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.

La moratoria concessa in prima istanza è operativa fino alla decisione definitiva dell'istanza cantonale superiore.

Art. 317 e.

L'autorità dei concordati ordina, al più tardi nel conce¬ dere la moratoria, che sia compilato un inventario dei beni.

Essa può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.

Nel concedere la moratoria, essa può affidare ad un com¬ missario l'incairico di invigilare Ja gestione del debitore.

Art. 317 f.

La decisione che concede la moratoria è notificata all'uf¬ ficio d'esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.

390 Art. 317 Finche dura la moratoria, non si può iniziare nò pro¬ seguire. alenila esecuzione contro il debitore ; il corso di tutte le prescrizioni o perenzioni che potessero essere interrotte me¬ diante esecuzione rimane sospeso.

I termini di un anno previsti nell'art. 21-9 in favore dei creditori della seconda e della terza classe e quelli di sei mesi previsti negli art. <28(1 e 287 sono prorogati della durata della moratoria. Parimente viene prorogata della durata della mo¬ ratoria la durata del diritto di pegno por gli interessi dei crediti garantiti dal pegno. (C. iC. S., art. 818, numero 3).

- Art. 317 /1.

II debitore può continuare il siuo commercio o la sua in¬ dustria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria de¬ gli atti giuridici tali da nuocere -agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.

Art. 317 i.

iNel concedere la moratoria, l'autorità dei concordati può disporre che il debitore non potrà validamente -- senza il con¬ senso del commissario o, in mancanza di questi, dell'autorità dei concordati -- alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, nò fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla mo¬ ratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti della seconda e della terza classe nel senso dell'art. 219 nò per il versamento delle rate previste nel terzo capoverso dell'art. 317 c.

Se l'autorità dei concordati, nel concedere la moratoria, formola siffatta riserva, essa la menzionerà nella pubblicaziono e la moratoria sarà annotata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.

Art. 317 /s.

La moratoria non s'estende nò ai crediti inferiori a cin¬ quanta franchi, nò ai crediti per prestazioni periodiche d'assi¬ stenza, nò ai crediti per salari che secondo l'art. 219 della pre¬ sente legge sono collocati nella prima classe.

Tuttavia, durante la moratoria, anche contro-il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l'esecuzione in via di pignoramento o di rea¬ lizzazione del pegno.

391 Art. 317 I Entro il termine fissato nell'art. 317a, l'autorità dei con¬ cordati può, a domanda del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza ch'egli ne abbia colpa, i motivi che ne han¬ no determinato la concessione.

A questo scopo il debitore deve, presentando all'autorità la domanda, completare l'elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, il bilancio.

L'autorità dei concordati, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commis¬ sario, esso sarà invitato a riferire.

Trascorso il termine, l'autorità dei concordati decide. Con¬ tro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la mora¬ toria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest'ultima.

L'istanza superiore dei concordati decide fondandosi su¬ gli atti.

Art. 317 m.

Su proposta di un creditore o del commissario, l'autorità dei concordati deve revocare la moratoria : 1. se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte ; 2. se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni cre¬ ditori a detrimento d'altri ; 3. se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore all'autorità dei concordati sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.

Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. L'autorità dei concordati, dopo d'aver fatto le indagini che ancora fossero necessarie, de¬ cide in base agli atti ; altrettanto farà l'istanza superiore in caso d'appello. La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.

,Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nò una moratoria ordinaria nò una nuova moratoria straordinaria.

392 Art. 317 n.

Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev'essere pre¬ sentato prima che scada la moratoria.

lEntro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, mon può essere chiesta ne una moratoria ordi¬ naria mè una nuova moratoria straordinaria.

V.

,11 titolo dodicesimo (disposizioni transitorie) diventa il .ti¬ tolo tredicesimo.

VI.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui entrerà in vi¬ gore la presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, iBerna, 2 aprile 1924.

Il Presidente r SIMON.

Il Segretario.' Kaesmn.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 3 aprile 1924.

Il Presidente: R. EVÉQUOZ.

Il Segretario : 0. Bovkt.

Il Consiglio federale decreta: La presente legge federale sarà pubblicata conforme al¬ l'art. 89 della Costituzione federale e all'art. 3 della legge fe¬ derale 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare sulle leggi e sui decreti federali.

Berna, 3 aprile 4924.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Sthigku.

Data della pubblicazione: 9 aprile 1924.

Scadenza del termine di referèndum.' 7 luglio 1924.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica e completa la legge sull`esecuzione e sul fallimento. (Del 3 aprile 1924.)

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