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FOGLIO _FEDERALE Anno IXo.

Berna, 21 luglio 1926. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.

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Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la pubblicazione di una legge federale che modifica quelle ·del 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo e del 25 giugno 1921 concernente la tassa di bollo sulle cedole.

(Del 28 maggio 1926.)

I. Generalità.

Il conto preventivo presentato il dicembre scorso dal Consiglio fede¬ rale alle Camere costituiva un gran passo innanzi fatto verso il ri¬ torno al pareggio tra entrate ed uscite nel bilancio, giacché si era ^usciti a ridurre il disavanzo a un milione e mezzo. Ma, come già Osservammo nel messaggio relativo alla riscossione di complementi di -dazio sul malto, l'orzo e la birra, in questo preventivo era iscritta entrata una somma rilevante che doveva essere data dai dazi sul tabacco. Ora, con la revisione della Costituzione accettata dal popolo d 6 dicembre 1925 i proventi dei dazi sul tabacco vengono esclusi¬ vamente riservati a profitto dell'assicurazione per la vecchiaia e per * superstiti e contro l'invalidità. Ricordiamo che nel Ì925 i dazi sul tabacco hanno reso alla Cassa federale più di 20 milioni di franchi.

Tolto al preventivo quest'importante provento, esso è di nuovo al *** sotto del pareggio. È dunque necessario sostituire senza indugio paîtra entrata a quella che viene a mancare. E ciò va fatto con tanta maggior urgenza in quanto è. assolutamente necessario uscire ^al periodo dei disavanzi che dura ormai dall'anteguerra in qua. Il ^°nto ordinario d'amministrazione deve essere pareggiato a fine dì 46

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poter procedere, a contare dal 1926, alla riduzione del nostro debitocon un regolare piano di ammortizzamento.

È vero che il disavanzo di fr. 17 milioni inscritto nel preventivo per il 1925 si è poi effettivamente potuto ridurre a 9 milioni e 600,000 franchi, di modo che il disavanzo totale, comprese le maggiori uscite del conto capitali, per il 1925 è inferiore a 12 milioni di franchi. Ciò costituisce un miglioramento notevole di fronte al disavanzo totale deglianni precedenti. Ma non ostante tutto ciò, non va mai dimenticatoqual'è l'importo del nostro debito pubblico. Nel 1914, allo scoppio della guerra, la Confederazione disponeva di un patrimonio di 100 milioni di franchi. Oggi il suo bilancio denuncia un passivo di miliardi uno è mezzo di franchi. Qualora dovessimo venir sorpesi da una nuova crisi prima di aver in certo qual modo potuto ridurre l'onere oppri¬ mente del nostro debito pubblico, la situazione nostra diventerebbe* rapidamente critica.

Per uscire dai disavanzi e ristabilire definitivamente l'equilibrio finanziario è necessario continuare con energia nella soppressione delle spese. Ultimamente il Consiglio federale ha invitato ogni Dipartimentoa presentargli un rapporto per quanto concerne la diminuzione delle spese. Ricevuti questi rapporti, il Consiglio federale esaminerà nuova¬ mente la questione delle spese e prenderà le decisioni necessarie. Giu¬ sta i risultati delle indagini che successivamente sono già state fatte è lecito ritenere che sono possibili altre riduzioni di spesa, sopratuttose si avrà il coraggio d'imporsi delle limitazioni nel campo dei sus¬ sidi. È tuttavia imprudente presumere che i soli risparmi possano* costituire una somma molto notevole da portarsi all'attivo. Se nel porre freno all'aumento delle spese c'è voluto un duro sforzo, più difficile ancora è stato l'aprir la via alla riduzione delle stesse. A nuove ridu¬ zioni di spese si opporranno gravissimi ostàcoli, ma essi dovrannoassolutamente essere superati. Però, con tutta la buona volontà di cui si potrà dar proyä, i risparmi non saranno tuttavia nè tali nè quanti si sperano in certi ambienti. Di questa complessa questione sarà, del' resto, fatta una particolareggiata esposizione in occasione della presene fazione del prossimo preventivo.

È evidente, quindi, che si può fin d'ora affermare che le
economie" non basteranno a stabilire il pareggio. Bisogna piuttosto pensare come dichiarammo prima della votazione del 6 dicembre 1925 -- 8 creare nuovi cespiti di entrata, se vogliamo colmare il disavanzo che presenta li preventivo in seguito alla devoluzione dei dazi sul tabaccò all' assicurazione per la vecchiaia e contro l'invalidità.

Il Consiglio federale lia presentato ultimamente all'Assemblea fede¬ rale un disegno di decreto che prevede un aumento dei dazi sulle ma¬ terie prime destinate alla .fabbricazione della birra. Senza voler ripe¬ tere quanto è stato scritto nel messaggio relativo a quel decreto circa

315 l'imposta sulle bevande alcooliche, non possiamo tuttavia trattenerci ^all'osservare con rincrescimento che da noi in Isvizzera non sia pos¬ sibile colpire in via fiscale queste bevande col rigore che si usa all'e¬ stero e farne servire i proventi a diminuire oneri di pubblica utilità.

Questa grave lacuna sarà in parte colmata dall'imposta sull'acquavite, oggetto di un disegno legislativo che speriamo di veder presto discutere dal Consiglio nazionale. Tuttavia l'imposta sull'acquavite non sarà di sgravio al bilancio giacché il gettito di essa, giusta il disegno di legge, è destinato a coprire spese nuove. È perciò necessario che o siano schiuse nuove fonti d'entrata o che le entrate esistenti siano aumentate.

Il Dipartimento delle finanze ha studiato accuratamente il problema di un' imposta sugli oggetti dei consumi di lusso. Da questo studio risulta che gli oggetti dei consumi di lusso consistono quasi esclusi¬ vamente nel consumo dell'alcool e del tabacco. Gli altri oggetti di lusso, non sono molti e son consumati in misura così poco rilevante phe non è il caso di pensare a un'imposta speciale su di essi. Possono invece essere colpiti per la via dei dazi doganali.

Il Dipartimento delle finanze ha studiato una revisione della legi¬ slazione sulle tasse di bollo. Quest'ultima presenta, come s'è constatato in pratica, deplorevoli lacune. L'esperienza ha inoltre dimostrato che °erte specie di queste tasse vengono eluse su vasta scala. Inoltre, siamo d'avviso che alcune aliquote delle tasse possono essere notevolmente aumentate senza svantaggio alcuno.

L'aumentò di queste tasse può contribuire ad accrescere sensibil¬ mente le entrate della Confederazione, anche se le aliquote vengono mantenute a un livello inferiore a quello che raggiungono negli altri Stati. È però ovvio che Una revisione della legislazione sulle tasse di collo non deve trasformarsi in nessun caso in un'imposta federale di¬ fetta sul patrimonio.

; La Confederazione attinge già all'imposta diretta con la nuova l mposta straordinaria di guerra, che sarà riscossa fino al 1934. Del re sto l'onere che grava sui contribuenti pel fatto dell'imposta fede¬ rale di guerra, delle imposte cantonali e comunali è tanto grave, che mm può più essere aumentato senza danno dell'economia nazionale, s ®nza detrimento della morale tributaria e
senza compromettere il Addito stesso delle imposte. Il popolo svizzero ha, del resto, con le Votazioni del 2 giugno 1918 sull'imposta federale diretta, e del 3 diCe mbre 1922 sulla riscossione di un prelevamento sul patrimonio, chia¬ ramente respinto l'idea dell'imposta federale diretta. Ricordiamo poi c ce anche una partecipazione della Confederazione alle imposte çulle eredità e sulle donazioni, che sono forme di imposta sul patrimonio, mm ha alcuna probabilità, attualmente, di essere accettata. Ciò risulta alla discussione del progetto di articolo costituzionale concernente la tuzione delle assicurazioni per la vecchiaia e per i superstiti e

316 contro l'invalidità. Le ragioni che hanno indotto le Camere federali a respingere l'imposta federale sulle successioni e le donazioni come era stata proposta dal Consiglio federale nel suo disegno del giugno 1919, quale mezzo atto , a fornire i capitali necessari all'assicurazione, esistono immutate ancor oggi.

Così stando le cose, è chiaro che nella delicata materia delle tasse di bollo bisogna procedere con le maggiori cautele possibili. -Il risul¬ tato delle tassazioni fatte per la riscossione, dell'imposta di guerra ci ha permesso di constatare che la formazione di nuovi capitali ha subito un rallentamento straordinario. Sarebbe perciò grave errore riformare la legge in modo da impedire la formazione di nuovi capitali. L'af¬ fievolirsi della virtù del risparmio sarebbe senza dubbio un fenò¬ meno che produrrebbe funeste conseguenze economiche e sociali.

La revisione che noi proponiamo si limita perciò ad alcuni ritoc¬ chi che non potranno produrre questi temuti effetti. Per le ragioni accennate, abbiamo, in particolare, rinunciato ad un aumento delle tasse di bollo sulle cedole. La tassa federale di bollo sulle cedole è stata istituita con la legge del 25 giugno 1921. Non sono dunque ancora cinque anni che essa è in vigore, e questa è una ragione che induce a rinunciare ad un aumento di essa. Per l'azione che essa esercita, la tassa di bóllo è un'imposta sul reddito dei titoli e dei crediti su banche. Ora questo reddito è già colpito dalle imposte cantonali e comunali, nonché dalla nuova imposta straordinaria di guerra. Un aumento di quest'imposta non ci pare possibile, perlomeno fino a tanto che è in vigore l'imposta straordinaria di guerra. Ciò può rilevarsi chiaramente dalla tabella che segue, la quale indica l'aggravio fiscale complessivo che pesa sul reddito del patrimonio pel fatto delle imposte cantonali e comunali e dell'imposta federale di guerra nel capoluogo di 12 Cantoni. Le cifre che seguono non tengono conto delle tasse di bollo sulle cedole, che aumenterebbero dal 2 al 3 % le aliquote.

L'onere sul reddito del patrimonio nel 1924 era, .

per un patrimonio di fr. lOÖjÖÖÖ IrTöOO^ÖÖÖ" :fr. 2,000^)00 u in /o % . %. · a Zurigo . · . : . . . .

36,52 13,ic 22,80 a Berna ... .

36,22 27,30 a Lucerna . . .

29.80 .

40,o2 a Priborgo . . .

27,9036,82 a Soletta . . . . . . .
15.86 29,60 37,52 a Basilea ....

2 l .29 35,92 a Hérisau. .

. . .

30,4 o 42,82 35,50 a San Gallo . . .

39.92 27,60 a Coirà. . ...

41,62 30,5o a Losanna . . . . .

41,22 12,96 27.90 ' a Neuchâtel . . .

37,62 26.20 a Ginevra ...

46,32 24.50

317 La conferenza dei capi dei Dipartimenti cantonali delle finanze si è pronunciata energicamente contro l'aumento delle tasse di bollo sulle cedole. I Cantoni temono che un tale aumento abbia ad avere dannose ripercussioni sul gettito delle imposte cantonali. È stato inoltre fatto valere, con certo qual diritto, che la tassa di bollo sulle cedole viene riscossa senza tener conto delle capacità fiscali del contribuente.

Non essendo applicabile il sistema dell'imposta progressiva alla tassa sulle cedole, tutti i contribuenti sono trattati alla stessa stregua.

Osserviamo poi che l'obbligo di trasferire la tassa sul bollo di emissione all'acquisitore del titolo ha già la conseguenza di aggravare l'onere fiscale del portatore. È previsto infatti che dopo la revisione di cui discorriamo la tassa di bollo, che attualmente è a carico degli emit¬ tenti, sarà addossata agli acquirenti dei titoli.

Per le stesse ragioni di ordine economico e sociale, abbiamo rinun¬ ciato a qualsiasi aumento della tassa di bollo sulle quietanze, sui premi di assicurazione e sulle cambiali. Per quanto concerne gli effetti cam¬ biari, bisogna specialmente tener conto della situazione attuale del Mostro commercio e della nostra industria e del fatto che le nostre banche commerciali ed anche la Banca Nazionale si vedono già oggi Mancare gli effetti cambiari da scontare.

Non vogliamo tralasciare di ripetere che il nostro disegno di revi¬ sione delle due leggi ha solo parzialmente il carattere di nuovo onere fiscale o di puro aumento tributario. Per il resto la riforma tende ad eliminare certe lacune, a correggere certe disparità di trattamento e ad spedire che le tasse di bollo vengano eluse. Esaminando le proposte del progetto avremo occasione di discorrere più partitamente delle ten¬ denze all' elusione delle tasse di bollo manifestatesi, tendenze che è Necessario combattere se si vuole evitare che diventi gradatamente illu¬ sorio lo scopo fiscale che fu prefisso alla tassa di bollo allorché fu istituita.

II. Il postulato Stähli.

Il disegno di una revisione della legislazione federale in materia, di bollo non è del resto dovuto tutto ad iniziativa del Consiglio fede¬ le, poiché infatti l'invito a modificare 1 la legge concernente la tassa di bollo sulle cedole è già venuto dal Consiglio nazionale. Il 21 giugno !923 il
cons. naz. Stähli e 34 altri firmatari presentarono il seguente Postulato, che dal Consiglio nazionale fu accettato il 6 giugno 1924: « Il Consiglio federale è invitato ad esaminare e riferire se Non sia il caso di procedere ad una revisione della legge con¬ cernente la tassa di bollo sulle cedole nel senso di sottoporre , ad essa tutte le cedole straniere».

S18 Per quanto si possa dedurre dalle ragioni addotte in Consiglio nazionale in appoggio del postulato, l'on. Stähli e gli altri firmatari ritengono che sia. ingiusto che le cedole dei titoli svizzeri siano sog¬ gette senza eccezione all' imposta mentre le cedole di titoli stranieri vi sono soggette solo se il ' titolo donde sono staccate è stato emesso in Isvizzera o ammesso alla quotazione d'una borsa svizzera dopo l'en¬ trata in vigore della legge concernente la tassa di bollo sulle cedole.

Essi ritengono che colpendo solo parzialmente le cedole estere si fa¬ vorisce l'esportazione dei capitali, fenomeno che può esercitare sfa¬ vorevoli influssi sulla formazione del saggio dell'interesse pel capi¬ tale necessario in Isvizzera. Il postulato tende ad ottenere che le ce¬ dole straniere siano intieramente assimilate , alle cedole svizzere, cioè che la tassa di bollo colpisca tutte le cedole di titoli esteri apparte¬ nenti a persone domiciliate in Isvizzera. Questo provvedimento dovrebbe in pari tempo produrre, un aumento corrispondente dei proventi delle tasse di bollo.

Non si può negare che il postulato, di massima, abbia la sua giu¬ stificazione. Tanto è vero che il Consiglio federale stesso, nel disegno di legge federale concernente la tassa di bollo sulle cedole, che ha pre¬ sentato alle Camere col suo messaggio del 26 dicembre 1919, aveva previsto di sottopórre al bollo tutte le cedole straniere. Ma la discus¬ sione del progetto nelle commissioni parlamentari e i rapporti degli esperti l'hanno in seguito persuaso, come persuasero il Dipartimento delle finanze, che detta imposta sarebbe rimasta praticamente ineffi¬ cace. L'applicazione della tassa alle cedole di tutti i titoli esteri, in possesso di persone domiciliate in Isvizzera, non sarebbe solo tecni¬ camente difficile, ma richiederebbe un'organizzazione amministrativa le cui spese non sarebbero affatto proporzionate al provento dell'im¬ posta. Il pericolo della fuga sarebbe poi grande. Deponendo i suoi ti¬ toli all'estero o incassando ivi direttamente l'importo delle cedole, il contribuente potrebbe facilmente sottrarsi alla tassa senza correr peri¬ colo di essere scoperto. Ora, tanto il deposito dei titoli quanto l'incasso dell'importo delle cedole fatto all'estero causerebbero gravi svantaggi fiscali ed economici. Pel fisco ci sarebbe
il pericolo che i titoli deposti all'estero non vengano dichiarati più all'effetto delle imposte dirette e le banche non solo si vedrebbero sfuggire gli affari e le entrate che vanno congiunti con l'amministrazione dèi titoli esteri · e l'incasso delle cedole, ma correrebbero il rischio di vedere deporre pure all'estero anche l'interesse dei titoli già deposti oltre confine. Bisogna evitarè di mettere in fuga i titoli esteri appartenenti a persone domiciliate in Isvizzera e di abituare i nostri capitalisti a trattare direttamente collo banche estere. E' interesse nostro che i capitali del nostro paese siano utilizzati a profitto della nostra economia pubblica e che le nostre banche perciò conservino la possibilità di controllare l'esportazione dei

319 ospitali e guidarla in modo che essa sia utile non solo ai capitalisti che cercano collocamento al loro danaro ma a tutta la nostra eco¬ nomia nazionale.

La tassa di bollo sulle cedole dei titoli svizzeri può essere riscossa in modo semplice e sicuro poiché è possibile incassarla presso il debi¬ tore delle cedole. I debitori delle cedole di titoli stranieri non posso¬ no, di regola generale, essere raggiunti dal fisco svizzero. Ciò è solo possibile allorché i titoli vengono emessi in Isvizzera o allorché è fatta domanda per ottenerne la quotazione alle borse svizzere. In que¬ sti due casi è possibile chiudere ad essi il mercato svizzero dei capi¬ tali fino a che non sia garantito il pagamento dell'imposta. Questi sono appunto i casi in cui già attualmente la tassa è riscossa. In tutti gli altri casi, ai debitori esteri delle cedole si imporrebbero doveri che non sarebbero adempiti. Allora all'amministrazione fiscale non rimar¬ rebbe che rifarsi direttamente presso i portatori delle cedole e riscuo¬ tere le tasse presso le banche svizzere che servono da agente interme¬ dio per il pagamento. Ma ne risulterebbero gli svantaggi e gli incon¬ venienti già menzionati e che possono riassumersi in questa alterna¬ tiva : o l'Smpostia rimarrebbe senza efficacia o .sarebbe necessario creare un'organizzazione di controllo le. spese della quale non sareb¬ bero in ragionevole rapporto coi proventi dell'imposta. Eesta poi da vedere se un controllo rigoroso non servirebbe da parte sua a far fug¬ gire all'estero i titoli stranieri.

Questi sono i motivi che hanno indotto il Consiglio federale e le Camere a rinunciare, all'epoca della preparazione della legge del 25 giugno 1921, alla tassa su tutte le cedole dei titoli stranieri e a limi¬ tarsi a colpire le cedole dei titoli collocati in Isvizzera per l'emissione *o la quotazione in borsa. Ora questi motivi continuano a sussistere ancor oggi, con tutta la loro forza, é noi non possiamo quindi appog¬ giare una modificazione della legge in vigore nel senso del postulato dell'on. Stähli. Dal punto di vista finanziario l'attuale sistema non è del resto così spoglio di elementi interessanti, come da molti si am¬ mette. Il pagamento delle tasse di bollo sulle cedole dei titoli che si vogliono emettere in Isvizzera o far ammettere alle nostre borse è fatto quasi sempre
con una somma in blocco per tutta la durata dell'obbli¬ gazione o dell'azione. Questo pagamento in blocco della tassa di bollò, Ü cui calcolo non è sempre facile perchè sovente basato su elementi incerti (sviluppo della circolazione dei titoli in Isvizzera, e, inoltre, per le azioni, il reddito futuro) ha reso: nell' anno 1922 1923 1924, 1925

,Fr. 681.000 » 650.000 » 1,614,000 » 2,721,000.

320 Se noi siamo ancor sempre dell'avviso che non si debba imporre la tassa da bollo a tutte le cedole dei titoli stranieri, non siamo affatto con¬ trari al principio che il collocamento di capitali in titoli esteri debba venir sottoposto in misura assai maggiore all'imposta. Anzi, ci pare desi¬ derabile che l'imposta venga maggiormente estesa, e ciò non tanto per loscopo di ostacolare l'esportazione dei capitali quanto per quello di procu¬ rare nuove entrate e ottenere che titoli svizzeri e titoli stranieri sian sog¬ getti con certa parità di trattamento agli oneri della tassa. Per quanto concerne l'esportazione dei capitali riteniamo che il collocamento di ca¬ pitali svizzeri in titoli esteri sia cosa non solo desiderabile, ma neces¬ saria, a condizióne tuttavia che ciò avvenga entro limiti ragionevoli.

Riteniamo poi sempre « che se si vuole limitare per legge l'esportazionedel capitale allorché essa, per la forma che prende o per il tempo in cui avviene, non appaia desiderabile, ciò deve esser fatto con la legge, divi¬ sata, sulle banche, o con una legge speciale sull'emissione dei titoli. Que¬ sto provvedimento non deve essere affidato alla legislazione fiscale,, poiché un importo riscosso a titolo di proibizione colpirebbe non solo i titoli stranieri non desiderabili, ma anche tutte le altre emissioni stra¬ niere. L'imposta commerciale deve in questo dominio essere affatta scevra da tendenze ostili al commercio. La forte posizione della Sviz¬ zera nel commercio internazionale dei capitali non deve essere inde¬ bolita, i vantaggi che il paese trae da questa situazione non devono es¬ sere diminuiti ». (Messaggio del 16 maggio 1917 concernente il disegno di legge in esecuzione dell'art. 41 bis della C. F. [tasse di bollo], Foglio fed. 1917, ediz. fr. III, p. 90).

Posti di fronte all'impossibilità di poter raggiungere con la tassa tutte le cedole dei titoli stranieri, abbiamo esaminato se non sia pos¬ sibile sottoporre all'imposta, in modo più completo dell'attuale, i titoli stranieri stessi. Teoricamente il sistema più perfetto sarebbe quellodell'imposta che colpisce tutti i titoli stranieri che passano in proprietà di una persona domiciliata in Isvizzera, comunque e dovunque essi, siano acquistati e conservati. Ma è evidente che se è impossibile rag¬ giungere le cedole, presso il portatore è
anche impossibile colpire con l'imposta i titoli, presso il portatore.

Si è perciò studiato un'imposta sulla circolazione dei titoli esterL In proposito potrebbero tornare in linea di conto due sistemi. Secondo il primo di essi, i titoli stranieri sarebbero colpiti al momento della loro introduzione in Isvizzera (imposta sull' introduzione). Questo sistema è applicato p. es. nel Belgio e in Francia. Per noi esso equivarrebbe a un inasprimento dell'attuale tassa di bollo sull'emissione di titoli esteri.

Questa tassa è riscossa, in forza della legge attuale, sui titoli stranieri introdotti in Isvizzera per via dell'emissione o per l'ammissione di essi alle borse. Se noi adottassimo il sistema francese, la tassa di bollo do¬ vrebbe essere pagata su tutti i titoli esteri introdotti in Isvizzera, e ab

fomento dell'introduzione. I nostri istituti finanziari oppongono in.

Proposito che l'applicazione, di questo sistema provocherebbe la fuga dei tìtoli all'estero e causerebbe quindi tutti i danni che vanno congiunti all'imposizione sulle cedole dei titoli stranieri, di cui si è parlato sopra.

Ma le banche si oppongono anche al secondo sistema. Esso è stato adottato in Germania e consiste nel fatto che i titoli esteri sono sog¬ getti all' imposta solo al momento in cui essi sono oggetto di un ne¬ gozio giuridico concluso tra due pèrsone domiciliate in Germania.

Il titolo estero può essere introdotto, il proprietario può conservarlo' Presso di se o depositarlo in banca, e può rivenderlo all'estero senza dover pagare l'imposta. Essa è riscossa solo allorché la proprietà p trasmessa a un'altra persona domiciliata nel paese, cioè allorché d titolo è oggetto di un negozio giuridico concluso tra persone domi¬ ciliate nel paese. Si ritiene che tale sistema non sia affatto da intro¬ dursi in Isvizzera poiché ci sarebbe sicuramente da attendersi che i titoli esteri affluirebbero assai meno di quanto avviene oggi sul mer¬ cato svizzero, qualora alla prima trasmissione dei titoli ci fosse da Pagare una tassa dall'I Y al 3 %. (Un progetto presentato agli esperti dal Dipartimento federale delle finanze prevedeva per l'imposta sulla circolazione dei titoli esteri le stesse aliquote fissate per la tassa di emissione di titoli svizzeri, cioè 1 Y % del valore nominativo per le obbligazioni, 3 % del valore nominativo per le obbligazioni a premi e 2 % del corso di emissione od introduzione per le azioni). Si fa v alere che la riscossione di una tassa di bollo con le aliquote previste spaventerebbe e che le contrattazioni di titoli stranieri si farebbero Gl'estero. Il pubblico svizzero acquisterebbe e venderebbe questi titoli a ìl'estero, li depositerebbe e li farebbe amministrare all'estero. Anche ìc operazioni di arbitrato dei titoli che si fanno nel nostro paese per¬ derebbero assai della loro attrattiva poiché appunto in questi affari battasi di titoli che vengono e vanno e phe sarebbero colpiti in modo specialmente grave da questa tassa applicata una volta tanto. L'AssoCiazione dei banchieri svizzeri, in un'istanza, che mettiamo nell'incar¬ tamento per norma delle vostre Commissioni, aggiunge, per giustificare
d suo atteggiamento in proposito, le considerazioni di ordine generale seguenti: « Le banche svizzere devono la loro prosperità in parte alle vaste gelazioni internazionali che hanno saputo formarsi con la loro energia e ja loro abilità. Queste relazioni hanno loro permesso di ottenere che a Svizzera diventasse una notevole piazza per le operazioni su titoli stranieri. Se lo Stato spezza queste relazioni allacciate con l'estero con ^ sforzi e lunghi anni di attività, le nostre banche perderanno un ^amo importante della loro attività. Senza le operazioni sui titoli esteri, e banche non potrebbero più conservare in avvenire lo sviluppo at«ale. Teniamo a far rilevare ancora in modo speciale che le parteci-

322 pazioni delle banche svizzere in imprese estere sono assai preziose alla industria svizzera.

« Si può esser tentati di invocare l'esempio dei paesi che già hanno istituito l'imposta sulla circolazione. Ma un paragone con altri paesi è difficile a farsi perchè la loro situazione non è identica alla nostra. La tassa di bollo che noi combattiamo non ha mai potuto causare gran -danno in Germania perchè le operazioni su titoli esteri ivi non hanno mai raggiunto uno sviluppo importante ed hanno poi oggi valore quasi nullo. I Paesi Bassi coi quali si istituisce volontieri il paragone, si tro¬ vano in una situazione privilegiata, poiché sono sempre stati un centro «del commercio internazionale e perchè, con le loro vaste colonie dispon¬ gono di un dominio, in cui spiegare la loro attività, che è più grande, per le loro banche e i loro capitali, del nostro paese».

Le ragioni addotte dall'Associazione dei banchieri svizzeri non mannano certo di fondatezza, e anche noi riteniamo che sia il caso di rinun¬ ciare all'introduzione di un'imposta sulla circolazioné dei titoli esteri.

La situazione del nostro paese sul mercato internazionale dei capitali non è, infatti, paragonabile a quella di altri Stati. Il nostro mercato svizzero non ha, per il commercio e soprattutto per il collocamento dei titoli esteri, l'importanza di quello dei grandi Stati. D'altra parte, le nostre banche non possono far a meno delle operazioni con l'estero e, data la crisi attuale del nostro commercio e della nostra industria, dob¬ biamo avere somma prudenza ed operare in modo che la banca, che si trova in condizioni soddisfacenti, non sia anch'essa indebolita..

Il Dipartimento federale delle finanze aveva anche pensato ad una altra soluzione che sarebbe consistita nello estendere la tassa di emis¬ sione attuale sui titoli esteri nel senso che essa colpisse non solo i ti¬ toli esteri collocati in Isvizzera per l'emissione o la loro accettazione in borsa, ma tutti i titoli esteri che vengono sul mercato svizzero .per partecipare ad una emissione fatta all'estero. Così p. es. anche i titoli ·che acquista una banca facente parte di un sindacato d'emissione estero o in altro modo, per sottoscrizione, allo scopo di collocarli più tardi o subito in Isvizzera. Ma ci sembra che a questa soluzione si oppongono difficoltà anche
maggiori. L'Associazione dei banchieri sviz¬ zeri fa osservare in proposito che il colpire coll'imposta i titoli entrati in Isvizzera non per emissione estera o per essere ammessi alle no¬ stre borse, avrebbe questo effetto: le sottoscrizioni si farebbero all'e¬ stero è non più in Isvizzera. Così il fisco non raggiungerebbe affatto lo scopo che si propone e le banche perderebbero un lucroso campo d'operazioni. Inoltre, le banche si vedrebbero sottratte preziose rela¬ zioni d'affari.

Non possiamo disconoscere il valore di quésti argomenti. Non ci rimane dunque che una sola via aperta per giungere a sottoporre in modo più rigoroso all'imposta i titoli esteri. Essa ci conduce ad eie-

323 e le aliquote della tassa di bollo d'emissione attuale e della tassa sulle carte valori estere negoziate. E' cosa caratteristica che dopo un esame approfondito, fatto con la ferma volontà di concludere con un Esultato positivo, si giunga alle stesse constatazioni fatte nel 1917. In ultre parole, ci siamo fatta un'altra volta la convinzione che, data la grande mobilità dell'oggetto fiscale, un'imposta più efficace non è pos¬ sibile, fatta eccezione dell'emissione in Isvizzera, che sotto la forma di un aumento dell'aliquota per il bollo sulle negoziazioni *).

Nel 1917 la tassa di bollo sui titoli esteri è stata stabilita in misura quattro volte maggiore del percento previsto per i titoli sviz¬ zeri. Noi proponiamo oggi, d'accordo espressamente con le banche, di elevare la tassa sulle carte-valori estere negoziate da 4/10 per mille a 1 per mille, cioè di aumentarla nella proporzione di l a 2 H. Si Può essere sicuri che il rendimento di questo aumento della tassa sulle Negoziazioni sarà più favorevole di quanto sarebbe stato quello di Un'imposta sulla circolazione. Quest'ultima avrebbe reso non più di ^00.000 a 400.000 franchi, mentre che la maggior entrata che darà la tessa di bollo sulle carte-valori negoziate estere con l'aliquota dell'I * Per mille può essere valutata a 900.000 fr., come sarà dimostrato in seguito.

Chiudiamo questo capitolo pregando le Camere di voler conside¬ rare come liquidato il postulato Stähli dall'esposizione che abbiamo fatto e dal disegno di legge che il presente messaggio accompagna.

Tar

III. Il programma della revisione.

Allo scopo di ottenere le maggiori entrate proposteci, la revisione della legislazione sulle tasse di bollo prevede tre categorie di provve¬ dimenti : 1. un aumento delle aliquote delle tasse attuali ; 2. limitazione delle esenzioni fiscali, e provvedimenti che assicurino una migliore applicazione delle tasse esistenti, infine 3. applicazione della tassa a nuovi oggetti/ A. Aumento delle aliquote delle tasse attuali.

a) Bollo d'emissione.

Noi proponiamo che la tassa del bollo di emissione di Obbligazioni svizzere e straniere sia aumentata della metà e che sia Aumentata di un terzo quella di emissione delle azioni svizzere e stra. *) Vedasi quanto è detto nel oitato messaggio del 16 maggio 1917 al ca¬ pitolo "Emissione di titoli esteri,, a pag. 90 e segg. ediz francese.

niere. Ne consegue che l'aliquota sulle obbligazioni ordinarie aumente¬ rebbe dall'I %. all'I % % ; quella sulle obbligazioni che servono al cre¬ dito fondiario, dal V* % ai 3A %·. e quella sulle azioni e quote di capi¬ tale sociale da 1 % % a 2%. La. tassa del bollo d'emissione costi¬ tuisce un'imposta riscossa .una volta per. sempre e pagabile al mo¬ mento in cui è fatto o è rinnovato l'investimento dei capitali. L'ali¬ quota attuale della tassa del bollo sull'emissione è così temperata che può ammettere l'aumento previsto. Avremmo potuto chiederci se l'ali¬ quota per le azioni e le quote di capitale sociale non dovesse pure essere aumentata del 50 %. Ma com'essa è già attualmente più elevata di quella, che colpisce le obbligazioni, ed aumentandola del 50% si avrebbe ottenuto l'incomoda aliquota del 2 ci siamo limitati al¬ l'aumento di un terzo.

b) Bollo su carte valori negoziate.

Noi proponiamo un aumento proporzionalmente più forte per letasse di bollo su carte valori negoziate. La tassa attualmente è. di 1/10 %,,== 10 centesimi per mille franchi del prezzo d'acquisto, pel trapasso della proprietà di titoli svizzeri, e di 4/10 %0 = 40 centesimi per mille franchi del prezzo d'acquisto, pel trapasso della pro¬ prietà di titoli esteri. La tassa di bollo è pagata in parti uguali dai due contraenti (5, rispettivamente 20 centesimi per 1000 franchi). Noi proponiamo di aumentarla a 30 centesimi per le carte-valori negoziate svizzere e a 1 fr. per le carte-valori negoziate estere. Un aumento di questa misura sarà possibile anche se si pro¬ cede con tutta la prudenza voluta , per mantenere la capacità di con¬ correnza al nostro mercato dei titoli, in particolare nel traffico inter¬ nazionale. Gli aumenti divisati stabilirebbero nello stesso tempo una più giusta proporzione tra il lavoro che impone alle banche la tenuta dei registri, il versamento dell'imposta e il gèttito di essa. La tassa è stata stabilita con un certo maggior inasprimento per le carte-valori negoziate estere con lo scopo di compensare l'assenza di un'imposta, su titoli esteri introdotti in Isvizzera per una via che non sia quella del¬ l'emissione. La tassa di bollo sulle carte-valori negoziate estere è dun¬ que, in origine, in parte una tassa di bollo propriamente detta, è, in parte maggiore un'imposizione più , accentuata
sull'investimento di capitale in titoli esteri.

Gli esperti hanno ritenuto come sopportabili gli aumenti proposti.

B. Limitazione delie esenzioni fiscali e provvedimenti che assicurino una migliore applicazione delle tasse attuali.

L'esperienza ha dimostrato che certe esenzioni dalla tassa di bollo non hanno avuto gli effetti che sé ne speravano, o sono inopportunee dovrebbero perciò essere limitate. Si è inoltre constatato che la te"

325 "gislazione in vigore lascia agli interessati certe possibilità di sottrarsi -alla tassa di bollo ricorrendo a forme di contratti nuove o prima poco u sate. Perciò non solo diminuiscono in misura crescente i proventi del¬ l'imposta, ma accade che operazioni d'identico carattere economico siano colpite dalla tassa con disparità di trattamento. Questi motivi ci hanno indotto a proporre dei prwedimenti atti ad eliminare que¬ sti inconvenienti nei casi più importanti e ad assicurare il rendimento 'dell' imposta.

a) Obbligazioni svizzere.

1. Obbligazioni del credito pubblico. Giusta la legge in vigore le obbligazioni emesse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni svizzeri vanno esenti da tassa. Non ci era punto sfuggito (cfr. Fo¬ glio fed. 1917, ediz. fr. vol. III, p. 81) che questa agevolezza, con¬ traria alla natura della tassa di bollo in funzione di imposta, è giustificata solo di fronte al debitore del titolo e non di fronte al creditore del titolo cui è diretta l'imposta. L'idea determinante fu che bisognava fare una situazione privilegiata ai valori del credito pub¬ blico sul mercato dei capitali. Si supponeva che i debitori di prestiti privati avrebbero fatto uso del diritto di trasferire l'onere dell' im¬ posta, ad essi concesso dalla legge. Il capitalista allora avrebbe avuto la scelta tra le obbligazioni private, soggette all'imposta e le obbliga¬ zioni pubbliche esenti e sarebbe stato indotto a pagare a un prezzo Maggiore i titoli, non colpiti, del credito pubblico, oppure ad acconten¬ tarsi di un interesse minore per questi valori. Di conseguenza si avrebbe avuto il credito pubblico più a buon mercato.

L'effetto sperato non si ottenne. La concorrenza sul mercato del capitale tra prestiti pubblici e privati e tra i differenti prestiti privati tra loro fece sì che gli emittenti privati, di regola, non fecero uso del.

diritto che ad essi spettava di trasferire l'onere dell'imposta agli ac¬ quirenti delle obbligazioni. Nelle condizioni loro imposte dalla concor¬ renza preferiscono assumersi l'imposta o trasferirla in altra direzione.

(Le banche p. es. lo fanno sotto la forma di interessi più elevati che esigono dai loro debitori). La conclusione è che l'imposta va a carico di colui al quale il legislatore non l'aveva destinata.

La situazione attuale si può modificare solo
costringendo gli emittenti a trasferire l'onere fiscale ai portatori delle obbligazioni, ^apprincipio eravamo scettici in proposito, ma oggi, dopo le espe¬ rienze fattç con la tassa di bollo sulle cedole, siamo assai più indotti a ritenere che sia possibile esercitare, con la forza della legge, ùn'influenza sulle operazioni e sulle condizioni del trasferimento del¬ l'onere fiscale. Il trasferimento effettivo sarà ottenuto, se prescritto "dalla legge e se nello stesso tempo si limitano i privilegi esistenti.

326 Non ci illudiamo che in avvenire il debitore di un prestito, anchedopo introdotto l'obbligo legale del trasferimento, non possa evitarne le conseguenze fissando un corso di emissione più basso od offrendo un interesse più favorevole. Siamo tuttavia persuasi che si farà molto meno uso di questa possibilità, allorché sarà vietato di pubblicare nei prospetti di emissione, allo scopo di ' attirare sottoscrittori, che l'im¬ posta sarà assunta dal debitore, e allorché sarà scomparsa la concor¬ renza delle obbligazioni esenti da imposta. Il debitore cesserà dall'assumersi l'onere della tassa di bollo allorché non potrà più far uso di questo favore come mezzo di pubblicità.

Quando il trasferimento dell'onere sarà reso obbligatorio e non ci saranno più titoli interamente èsonerati, il pubblico in cerca di' collocamento pe' suoi capitali non avrà più la scelta tra i titoli esenti e non esenti. Non gli resterà altro che assumersi l'imposta. La tassa di bollo diventerà un'imposta patrimoniale, com'è nelle intenzioni del legislatore.

Si obbietterà forse che l'obbligo del trasferimento sarà un obbligo puramente illusorio per i portatori di obbligazioni. Nei rapporti tra creditore e debitore, si dice, il primo è il più forte e porrà con¬ dizioni che lo esonereranno dall'aggravio fiscale. Ma quest'argomentazio¬ ne è speciosa. In realtà il capitalista ha bisogno di chi cerca capitali, quanto chi prende a prestito ha bisogno di lui. Sul mercato dei capi¬ tali, tra coloro che danno a prestito si produce una concorrenza eguale a quella che esiste tra coloro che prendono a prestito. Essi non sono in grado di fissare le loro condizioni come vorrebbero, ma devono adat¬ tarsi a quelle che il mercato dei capitali a un dato momento loro offre.

Se l'occasione di collocare capitali sfuggendo all'imposta non si pre¬ senta, non resta loro che accontentarsi di un collocamentp gravato di imposta. È un fatto questo che è sempre stato compreso dal ceto inte¬ ressato. Infatti, dopo l'entrata in vigore della legge sulla tassa di bollo, le banche avevano tra esse conchiuso una convenzione con la quale si impegnavano vicendevolmente a trasferire agli acquirenti dei titoli la; tassa di bollo sulle obbligazioni di cassa. Questa convenzione non ha purtroppo potuto essere mantenuta. Essa è stata abbandonata da certi istituti, che
a loro giustificazione invocarono precisamente la concor¬ renza delle carte-valori pubbliche, esenti da impósta.

Pèr la tassa di bollo sulle cedole, il trasferimento dell'onere è già prescritto dalla legge e questa disposizione ha fatto buona prova sotto tutti i rapporti. L'esperienza ha dimostrato in modo assoluto che erano infondati i dubbi sollevati circa l'efficacia dell'obbligo legale del trasfe¬ rimento della tassa.

Se si volessero trarre tutte le logiche conseguenze da quanto precede si dovrebbe proporre la soppressione completa dei privilegi fiscali esi-

' .327 stenti e l'introduzione di un'aliquota uniforme per le obbligazioni del cre¬ dito pubblico finora intieramente esenti, per le obbligazioni del credito fondiario e delle banche cantonali colpite finora con metà della tassa e Per i titoli finora non privilegiati. Le corporazioni di diritto pubblico, Je banche cantonali e gli istituti di credito fondiario non avrebbero ih avvenire nulla da perdere di fronte alla situazione ad essi fatta fi. Nora, introdotto che sia l'obbligo del trasferimento dell'onere fiscale.

Noi non vorremmo tuttavia andar tanto oltre. Riteniamo giustificata fo primitiva idea, purtroppo diventata illusoria in seguito, di ammet¬ tere un certo privilegio per i valori del credito pubblico e del credito* fondiario. Ed è in questo senso che noi proponiamo, invece dell'esonero completo a favore delle obbligazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, un'aliquota ridotta che ammonta alla metà dell'aliquota normale. L'aliquota normale sarà così elevata a % per mille, al massimo % (per le obbligazioni della durata di 10 anni e più). Questa è l'ali, quota che, qualora venga accettato il progetto di legge, sarà applicata anche alle obbligazioni emesse dalle banche cantonali e dagli istituti di credito fondiario. Sarà così creata una parità di trattamento tra le obbligazioni del credito pubblico e quelle del credito fondiario.

2, Crediti a lunga scadenza su banche. Più di due terzi del pro¬ dotto della tassa del bollo sulle emissioni delle obbligazioni concernono le obbligazioni di cassa, che vengono emesse principalmente dalle ban¬ che. Si tratta di titoli che non sono quotati in borsa, spesso nominativi, e pei quali il termine della scadenza ha un'importanza secondaria. La Joro funzione può essere facilmente sostituita con deposito dell'importo« fo conto vincolato. Le banche sono in grado di pagare sui capitali vin¬ colati per la durata ordinaria delle obbligazioni di cassa, un interesse e guale a quello che pagano per queste ultime. L'obbligazione di cassa è s °ggetta alla tassa del bollo di emissione, il collocamento di capitale in conto vincolato invece non lo è. Questo vantaggio fiscale ha fatal¬ mente fatto aumentare notevolmente i collocamenti in conto vincolato..

*'è da temere che questo ripiego guadagni terreno, e si estenda a detri¬ mento delle obbligazioni di
cassa, se viene prescritto per legge l'obbligo* <*el trasferimento dell'onere ai portatori delle obbligazioni. È dunque Necessario correre ai ripari.

Nella legge concernente la tassa di bollo sulle cedole è stato tenutocoNto in modo giustissimo del pericolo che costituivano i conti vincomti. Gli interessi di questi conti sono stati assimilati alle cedole delle obbligazioni e sottoposti alla tassa di bollo che colpisce le cedole (art. 5, fott. c, della legge concernente la tassa di bollo sulle cedole). È dunque Sfatto logico che sia inserita una disposizione analoga per quantor *guarda il bollo di emissione.

Noi proponiamo perciò di assimilare alle obbligazioni tutti i cre¬ ati su banche svizzere vincolati per più di sei mesi. I depositi in-

328 ·cassa di risparmio, autentici, e i conti correnti non sono toccati dal¬ l'imposta. Questi conti non costituiscono affatto un pericolo per la tassa di bollo sulle obbligazioni, giacche le banche non sono in grado di pagare, per depositi a scadenza breve o incerta, gli stessi interessi che fanno ai versamenti in conto vincolato.

3. Titoli di credito per prestiti a lunga scadenza. La tendenza a cercare collocamenti al capitale che sfuggano alla tassa di bollo ha indotto i detentori e gli amministratori di grandi capitali, in modo par- .

ticolare. di verse imprese di assicurazione e « società Holding », a prestare a lungo termine, contro semplice riconoscimento di debito, delle somme anteriormente collocate in obbligazioni, specialmente a Cantoni, a Co¬ muni o a Società affiliate. Certe società di assicurazione hanno collo¬ cato in questi ultimi anni più di 100 milioni in prestiti di questo ge¬ nere. Gli esperti, consultati dal Dipartimento delle finanze, furono una¬ nimi dell'avviso che i prestiti di questo genere dovevan essere sotto¬ posti alla tassa come le obbligazioni. Noi proponiamo quindi di assi¬ milare dal punto di vista fiscale alle obbligazioni i titoli di credito risultanti da contratti di prestito a lunga scadenza, allorché concernono somme superiori a fr. ,20.000, e quando almeno una delle parti con¬ traenti è iscritta nel registro di commercio., b) Azioni svizzere.

Per sottrarsi alla tassa di bollo sulle azioni si va sempre più ri¬ correndo a un procedimento di fronte al quale l'amministrazione si è trovata, salvo rari casi, nell'impossibilità di difendersi. Si istituiscono delle nuove società con la semplice modificazione degli statuti di una società anonima effettivamente liquidata, ma non ancora cancellata dal registro di commercio. L'operazione viene fatta con varianti, ma nelle sue grandi linee si può riassumere così: Una società A, che ha pagato a suo tempo la tassa di bollo pel suo capitale azioni, ha liqui¬ dato ; il passivo viene estinto, l'attivo è ripartito agli' aventi diritto. La società non si fa cancellare dal registro di commercio, ma vende il suo .stato giuridico (Mantel). Essa vende i titoli delle sue azioni, titoli che in seguito al rimborso del capitale hanno perso il loro valore, e eoa ciò vende, con certe cautele, il diritto di disporre dèlia sua iscrizione
neh registro di commercio ai proprietari di un'altra impresa, B, contro ; pagamento di una parte delle , tasse di bollo sul capitale azionàrio, che la nuova società avrebbe dovuto pagare qualora avesse proceduto a una nuova fondazione regolare. In possesso di questi titoli e di questi di¬ ritti, cioè dello stato giuridico (Mantel) della vecchia società, gli acqui¬ renti, invece di creare una nuova società B, modificano. semplicemente la composizione degli organi, di frequente anche lo1 scopo, la sede e la ragione sociale della vecchia società. La modificazione degli statuti ^viene in seguito inscritta nel registro di commercio. Il capitale viene

329 "versato nuovamente, ma il versamento non è reso di pubblica ragio¬ ne, di maniera che, d'ordinario, l'amministrazione delle contribuzioni si trova nell'impossibilità di riscuotere l'imposta.

Questo genere di operazioni va assumendo uno sviluppo considere¬ vole. In certi, luoghi e da certe persone è fatto con la più grande disin¬ voltura. Le inserzioni sui giornali con cui si offre o si cerca uno « stato giuridico per società (Mantel) » sono frequentissime.

È chiaro che questi procedimenti sono sconvenienti e non dal solo punto di vista fiscale. Essi conducono alla dissimulazione e sono tali da poter causare dannose conseguenze anche nei rapporti d'affari.

Per poter dare all'amministrazione un istrumento efficace per com¬ battere l'elusione dell'imposta con il procedimento della vendita dello stato giuridico della società {Mantel), è necessario stabilire nella legge che la tassa di bollo è dovuta per ogni capitale azionario anche se il versamento di esso non viene iscritto nel registro di commercio.

Osserveremo, in fine, che anche la Germania, fatta la stessa espe¬ rienza, ha dovuto ricorrere ad una regolamentazione della materia ana¬ loga a quella da noi prevista.

c. Carte-valori negoziate.

Il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di carte-valori è soggetto alla tassa di bollo, giusta la legge del 4 ottobre 1917, solo quando uno dei contraenti o dei mediatori eserciti per professione la compera o la vendita delle carte-valori. Si adottò questa limitazione per ragioni di ordine pratico. Presso la banche la tassa può essere riscossa tu rate mensili e in modo facile e sicuro in base alla tenuta del regi¬ stro. Le operazioni dirette tra privati non si potrebbero invece, di regola, controllare e ci sarebbe un numero grande di casi in cui la tassa verrebbe frodata intenzionalmente o per negligenza. La negozia¬ zione di titoli tra privati è del resto tanto poco importante in confronto di ' quella fatta per mezzo delle banche, che il non tenerne conto può essere giustificato. Per ciò non ci siam potuti decidere a sottoporre alla imposta, sull'esempio della Germania, p. es., tutte le contrattazioni. Sti¬ miamo invece che sarebbe opportuno sottoporre alla tassa tutte le ope¬ razioni su titoli fatte dalle società di partecipazione e di finanziamento trusts), dalle Holdings, senza punto
distinguere se nel singolo caso si verifica la condizione del commercio professionale dei titoli o no. Pratic amente si incontrano gravi difficoltà allorché si vuol risolvere se questa condizione si verifica presso dette imprese, se cioè esse compe¬ tano i titoli in vista del semplice collocamento o con lo scopo di riven¬ derli con beneficio. Il numero dei casi dubbi è grande. Però l'acquisto e la vendita dei titoli hanno una grande importanza per le società di Partecipazione e di finanziamento e queste operazioni possono essere c °ntrollate facilmente. La direzione di queste imprese è nelle mani di Foglio federale 1926.

47

.

330 persone capacissime di tener il registro delle negoziazioni. Tutte le ra¬ gioni che indussero all'esenzione dalla tassa allorché all'operazione non partecipa chi eserciti per professione la compera e la vendita delle carte-valori non valgono per le società di partecipazione, e finanzia¬ mento (trusts), dimodoché l'esenzione non ci pare giustificata.. Noi riterremmo perciò conveniente che ogni società anonima © cooperativa che abbia per iscòpo suo la partecipazione ad altre imprese o il cui attivo sia costituito per più della metà da titoli (che ha con ciò il carat¬ tere eminente di un trust); sia dichiarata soggetta alla tassa di bollò sulle negoziazioni dei titoli che fa per conto proprio o d'altri, senza che si debba cercare se essa esercita per professione o no il commercio dei titoli. Su questo punto la revisione della legge non tende, in fondo, a creare un diritto nuovo. Essa precisa semplicemente, assimilando ì trusts al commercio dei titoli fatto per professione ed elimina pel futuro ogni controversia in proposito.

d. Cambiali e titoli affini àd esse.

Per non impacciare affatto il modo di eseguire i pagamenti senza l'impiego del numerario, la legge sulle tasse di bollo esenta dalla tassa gli chèques e gli assegni a vista, purché ad essi non si dia una data posteriore e la loro scadenza non si protragga oltre venti giorni. Rite¬ niamo che l'esenzione sia, di massima, ancor oggi conveniente. Pèrò se ne fa uso in un campo troppo esteso. Poiché un documento dichiarato , ésente dalla Confederazione non può essere colpito con tassa di bollo dai Cantoni, nei Cantoni che riscuotono una tassa di bollo sulle quie¬ tanze si sostituisce di frequente l' assegno a vista quitanzato alla rice¬ vuta ordinaria fruendo dell'esònero dalla tassa. Vari Cantoni hanno preso provvedimenti in materia, ma tuttavia con questo ripiego conti¬ nuano sempre a sfuggire alla tassa somme rilevanti. Giusta informa¬ zioni nostre, si abusa pure dell'assegno a vista per eludere la tassa federale di bollo sulle cambiali in casi in cui il documento non serve solo come mezzo di pagamento.

Abbiamo studiato in quale mòdo si potrebbero combattere questi abusi e siamo giunti alla conclusione che lo scopo primitivo dell'esen¬ zione, che era quello di favorire il sistema dei pagamenti senza l'im¬ piego del numerario, sarebbe ancor pienamente raggiunto se si limi¬ tasse il privilègio agli chèques ed agli assegni a vista tratti su banche.

Solo essi hanno normalmente la funzione di servire da mèzzi di pagamerito, e non gli chèques e gli assegni a vista tratti su altre persone o imprese. Noi non vorremmo dar seguito alla proposta fattaci di limi'. tare l'esenzione dalla tassa .esclusivamente agli chèques, poiché su Certe piazze bancarie si è da lungo tempo radicata la pratica, specialmente dà parte dei piccoli coirimercianti, piccoli esercenti e piccoli possessori di rendita, di disporre dei loro crediti su banche col mezzo degli assegni a vista.

331 e. Cedole d'obbligazioni.

Ciò che è detto più sopra alla lettera a, N° 3, del presente capitolo ^irca l'assimilazione dei titoli di credito per prestiti a lunga scadenza ^cye essere esteso anche agli interessi di questi prestiti, che bisogna quindi sottoporre alla tassa di bollo sulle cedole. Dato che fino ad ora non era riscossa alcuna tassa di bollo di emissione sulle obbligazioni 'dei Cantoni e dei Comuni, era precisamente a causa della tassa di bollo -sulle cedole che si sceglieva questo nuovo modo di procurarsi danaro.

C. Nuovi oggetti imponibili.

Noi abbiamo pure studiato se le tasse di bollo potessero essere applicate su più larga base sottoponendo ad esse nuovi oggetti fiscali. Il Poter ripartire l'aumento degli oneri fiscali su un numero maggiore di documenti e di operazioni sarebbe cosa vantaggiosa dal punto di v*sta economico e finanziario, perchè così si eviterebbe di aumentare i Sgravio che incombe sugli oggetti già colpiti dalla tassa. Si è Però dovuto constatare che è assai poco possibile ottenere più di guanto s'è raggiunto finora in questo senso. Anzitutto è forza tenersi »ei limiti stabiliti dalla Costituzione, la quale autorizza solo la *assa sui documenti del traffico commerciale, cioè sui documenti pro¬ pri delle operazioni commerciali ed industriali (cfr. Foglio fed. 1919, ^diz. fr., V. p. 1103). Ma anche entro questi limiti la scelta che può *arsi è, per considerazioni di natura finanziaria e di ordine pratico, ^stretta. I principi posti a base delle leggi attuali hanno fatto buona Prova e v'è dunque ragione di continuare a. rispettarli. Essi tendono a scogliere gli oggetti imponibili in modo che le tasse di bollo conser>o il loro carattere di imposta patrimoniale, che l'obbligo di adem¬ piere le formalità sia imposto a un numero ristretto di persone versate .λ materia giuridica e commerciale e che infine la riscossione della ^posta non esiga un apparecchio amministrativo troppo grande, com¬ plicato e costoso.

. Tutti gli oggetti imponibili più importanti, aventi queste condiche si potevano sottoporre alla tassa senza aggravare nè moleta re troppo il commercio e che promettevano proventi notevoli sono ^ stati colpiti dalla tassa di bollo. La tassa di bollo generale sulle pietanze che è stata proposta da diverse parti, per esempio, non si °hcilierebbe affatto con
l'articolo attuale della Costituzione concer¬ ete le tasse di bollo e sarebbe certamente considerata come una ves¬ sile da gran parte delle persone che non hanno l'abitudine degli f ari, almeno nei Cantoni dove finora non viene ancora riscossa una ssa di bollo sulle quietanze. Il controllo, efficace, del pagamento della s sa sarebbe poi impossibile. È noto che le prescrizioni cantonali

332 concernenti le tasse di bollo sulle quietanze restano in gran parte let¬ tera morta, quantunque le amministrazioni cantonali dispongano di mezzi di controllo più efficaci di quelli che avrebbe la Confederazione.

Di tutta una serie di nuovi oggetti di imposta presi in esame, uno solò -- i documenti concernenti le partecipazioni alle società in acco¬ mandita -- è, per le ragioni esposte, tale da poter essere sottoposto alla; tassa federale di bollo.

La tassa sui documenti concernenti le partecipazioni sodali in accomandita.

Le prestazioni dell'accomandante di fronte ad una società in ac¬ comandita consistono essenzialmente, come quelle dell'azionista verso una società anonima, in un conferimento di capitali. Come per l'a¬ zionista, la responsabilità dell'accomandante è limitata ad un confe¬ rimento di capitali. Il ricavo dalla partecipazione sociale dell'accoman¬ dante è un reddito del capitale, come nella società per azioni. L'idea di sottoporre alla tassa i collocamenti di capitale dell'accomandante s'im¬ pone dunque dal momento che si prevede l'aumento della tassa di bollo sulle azioni ; essa non ha bisogno di essere motivata più parti¬ colarmente. La riscossione delle tasse sarà straordinariamente facile e non causerà che minima spesa. Poiché i versamenti devono essere* regolarmente pubblicati con l'inscrizione nel registro di commercio, sarà facile esercitare il controllo sull'adempimento degli obblighi fi' scali. Per questa tassa noi prevediamo un'aliquota dell'I % dell'im¬ porto del capitale.

Come per la tassa di bollo sulle azioni, noi prevediamo non solo1 l'imposta sul conferimento di capitali dei soci accomandanti fatti o rinnovati dopo entrata in vigore la modificazione della legge; ma anche un' imposta retroattiva sul capitale in accomandita esistente al mo- · mento dell'entrata in vigore della modificazione della legge.

Dapprincipio noi avevamo pensato a una tassa sul conferimento di capitali fatti da membri di società in nome collettivo e di membri illimitatamente responsabili delle società in accomandita. Anche- pel .

essi con l'associazione si produce l'aumento della capacità economica, e di conseguenza di quella fiscale che giustificherebbe un'imposta spe" ciale sotto la forma della tassa di bollo. Ma si è dovuto prendere , in considerazione il fatto che per i membri delle
società in nome collet¬ tivo e per quelli illimitatamente responsabili delle società in acco¬ mandita il conferimento dei capitali passa in seconda linea e che # prodotto toccante ai soci non rappresenta il semplice reddito del ca¬ pitale investito. Vi sarebbe poi da osservare che la misura del conferi¬ mento dei capitali è tutt' altro che un istrumento adatto per valutare 1® capacità di una società in nome collettivo o in accomandita, giacchi

333 questa capacità, a causa della responsabilità dei soci illimitatamente responsabili, dipende più dal patrimonio personale complessivo dei soci "ehe dal capitale che essi hanno collocato nell'impresa.

L'aliquota dell'imposta non avrebbe potuto essere che temperata, come lo è in tutte le legislazioni estere. Con un' aliquota modesta (avevamo pensato al M % del capitale conferito) vi sarebbe stata una 4?rave sproporzione tra il prodotto dell'imposta e le spese di riscos¬ sione. Giacché nella maggior parte delle società i conferimenti di ca¬ pitale subiscono continue modificazioni e non vengono pubblicati, sa¬ rebbe stato necessario basare la riscossione dell'imposta su dichiara¬ zioni da farsi ogni anno e da presentarsi da tutte le società (che sono attualmente più di 10500) circa lo sviluppo della partecipazione del capitale. Per il controllo poi sarebbe stato indispensabile esigere ed ·esaminare i conti annui di tutte le società. Si avrebbe avuto bisogno di un congegno amministrativo che, per la riscossione di 400.000 a ·500.000 franchi al massimo, non sarebbe stato giustificato.

IV. Calcolo dei proventi.

L'applicazione delle modificazioni da noi proposte ^Ua legge sulla tassa di bollo darebbe annualmente le Maggiori entrate seguenti : A. Aumento delle aliquote attualmente riscosse.

a. Tassa d'emissione sulle obbligazioni svizzere.

Il bollo sulle obbligazioni ha prodotto in media nei ultimi anni fr. 3.682.000 e nel 1925 fr. 4.308.000. Sotto * impero della legge attuale si potrebbe contare su un Prodotto medio futuro di circa fr. 4.000.000. L'aumento Afilla tassa di bollo nella proporzione del 50 % darebbe maggior entrata di circa .

.

.

.

.

Fr.

2.000.000

b. Tassa d'emissione su azioni svizzere e quote di capitale sociale svizzero.

Il bollo sulle emissioni di questi titoli ha prodotto in ^edia nei tre ultimi anni fr. 5.214.000 e nel 1925 fran¬ ai 5.451.000. L'aumento della tassa di bollo nella propor¬ le del 33 1/3 % darebbe una maggior entrata annua di ^ca .

.

1,700,000

Da riportarsi 3.700.000

334 Fr.

Riporto 3,700,000' c. Tassa d'emissione su carte-valori estere. . . ' L'entrata media fu negli ultimi tre anni di fr. 821,000.

M;a le tasse scadute negli ultimi due anni scorsi superano ogni anno il milione di franchi e non è probabile che negli anni prossimi esse abbiano a diminuire. L'eccedenza che dovrà risultare dall'aumento delle aliquote nella proporzio¬ ne del 50% sulle obbligazioni' e del 33 % % sulle azioni può essere valutata a circa .

.

.

.

.

.

400,000 d. Carte-valori negoziate.

1. Titoli svizzeri. Il prodotto medio dal 1923 al 1925 fu di fr. 283,000. Nel 1925 esso fu di fr. 317,000. Il pro¬ dotto annuo futuro può essere calcolato in base alle tasse attuali a fr. 300,000. Triplicando l'aliquota at¬ tuale si otterrebbe la maggior entrata di circa .

2. Titoli esteri. . Media del prodotto dal 1923 al 1925: fr. 669,000. Prodotto del 1925: fr. 720,000. Bisognerà contare, per cautela, su una certa diminuzione delle operazioni come conseguenza dell'aumento della tassa.

Noi stimiamo quindi il risultato dell'aumento dell'ali; quota, nella proporzione del 150% circa, in

600,000

900,000

B. Limitazione delle esenzioni fiscali e provvedimenti che assicurino una migliore applicazione ' delle tasse esistenti.

a. Obbligazioni Svizzere.

1. Limitazione del privilegio esistente a favore delle ob¬ bligazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Co¬ muni. Nei sei ultimi anni sono stati emessi in media 1 per fr. 678 milioni e negli altri tre anni, in media, fr. 608 milioni di prestiti di questa natura. Con un gravame fiscale di 3/4 % del valore nominativo si avrebbe un provento annuo di .....

4,500,000 2. Applicazione della tassa di bollo sulle obbligazioni ai , crediti a lunga scadenza su banca. La somma costi¬ tuita da questi depositi raggiunge almeno il mezzo miliardo. Il provento annuale della tassa di bollo sarà di circa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

500,000 '3. Imposizione sui crediti per prestiti a lunga scadenza finora non soggetti alla tassa. L'onere imposto ai cre¬ diti per prestiti a lunga, scadenza, com'è previsto allo --~~ · .

Da riportarsi 10,600,000,

335 Fr.

Riporto 10,600,000 art. 11, capov. 1, lett. c, del disegno di legge con la tassa di bollo d'emissione e con quella sulle cedole produrrebbe approssimativamente .

.

. 400,000 b. Azioni svizzere.

Riscossione della tassa di bollo sulle azioni in caso di operazioni destinate a mascherare la fondazione d'una nuova società. Noi stimiamo che la somma del capi¬ tale sottratto ogni anno all'imposta con l'operazione di compera e vendita dello stato giuridico della società (.Mantel) sia da 5 a Ì0 milioni. La maggior entrata .

può quindi essere di circa .

.

.

.

.

.

100,000

c. Negoziazione di titoli.

Imposizione sulle negoziazioni dei titoli fatte dai trusts.

Non si hanno cifre precise per il càlcolo dei proventi che darà l'allargamento di quest'onere fiscale. È però certo che queste operazioni sono importanti e che una prudente valutazione permette di calcolare la mag¬ gior entrata a circfa

100,000

d. Cambiali e titoli affini alle cambiali.

Tassa sugli chèques e sugli assegni a vista non tratti su banche. Non si hanno punti di riferimento per una valutazione seria della maggior entrata. Essa non sarà molto grande, poiché si tende soprattutto a ga¬ rantire i proventi dati ai Cantoni dalle tasse di bollo sulle quietanze.

p. m.

C. Nuovi oggetti fiscali.

Tassa sui documenti concernenti le partecipazioni sociali in accomandita.

I capitali nuovi conferiti in accomandita ammontav ano nel 1925, giusta le inscrizioni fatte al registro di commercio a 12,9 milioni di franchi. Calcoliamo che la tas¬ sa riscossa con l'aliquota dell' 1 % darebbe un provento di circa .

.

.

, .

.

.

Bisogna aggiungere la tassa di bollo da riscuotersi Un a volta tanto sul capitale già versato dai soci accoman¬ danti, tassa che, giusta il disegno di legge, scade un anno dopo l'entrata in vigore della legge e che darà un provento di circa 2,000,000 di franchi.

Fr.

120,000

p. m.

11,320,000

386 Ricapitolazione.

L'aumento durevole dellè maggiori entrate annue ascende¬ rebbe così a Fr. 11,320,000 La parte di queste maggiori entrate spettante alla Confederazione sarebbe di Fr. 9,056,000.

La parte spettante ai Cantoni sarebbe di » 2,264,000.

V. Osservazioni sul disegno di legige.

Siccome lo scopo che si propone la revisione è quello di procurare alla Confederazione, entro il più breve termine possibile, le maggiori entrate necessarie, ci siamo limitati a quelle modificazione delle leggi federali del 4 ottobre 1917 e del 25 giugno 1921 che sono indispensa¬ bili per il conseguimento di questo scopo. Una revisione radicale della legislazione vigente sul bollò richiederebbe un tempo di cui ora non disponiamo. È inoltre raccomandabile che prima di procedere a una revisione generale si abbiano a raccogliere nuove esperienze in ma¬ teria e provare in modo più completo l'efficacia delle leggi citate, una delle quali, specialmente, la legge concernente il bollo sulle cedole, è di data molto recente. Dove si trattava di modificare articoli o parti di articoli abbiamo sempre seguito il sistema di abrogare l'intero articolo o parti di esso e di rifarli adattandone la redazione al contenuto mo¬ dificato. È inoltre inserito un nuovo capitolo sulle partecipazioni degli accomandanti alle società in accomandita. L'inconveniente risultante dalla, coesistenza di più leggi di cui una invade il campo dell'altra, potrà essere facilmente eliminato dall'amiministrazione con l'edizione di testi delle leggi. contenenti tutte le modificazioni.

Dopo le considerazioni generali esposte nei primi quattro capitoli del presente messaggio, i singoli articoli del disegno di legge qui alle¬ gato danno occasione alle seguenti osservazioni: N A. Legge federale sulle tasse di bollo del 4 ottobre 1917.

Ad art. 1. L'imposizione di alcuni documenti del traffico com¬ merciale che fin qui erano esenti dalla tassa richiede che si completi la lett. a e si aggiunga una nuova lettera e.

Ad art. 7. Nell'attuale art. 7 della legge del 4 ottobre 1917 è fis¬ sato in quali forme si soddisfi validamente all'obbligo della tassa, ma soltanto in modo generale. La determinazione delle forme di bollatura da applicarsi nelle singole specie di tasse e il regolamento delle moda¬ lità della procedura sono stati lasciati all'ordinanza d'esecuzione. La nuova imposizione prevista per i documenti delle partecipazioni de-

Sii accomandanti sarà attuata nel modo più conveniente col sistema semplicissimo applicato finora nel bollo delle azioni, nel quale non si lia nè l'apposizione di un bollo ufficiale nè l'uso di marche di bollo, ^a, secondo il tenore del secondo capoverso dell'attuale art. 7, questa procedura è applicabile solo quando la medesima impresa o il mede¬ simo istituto emettano contemporaneamente parecchi documenti. Questa condizione si verificherebbe solo eccezionalmente per le partecipazioni sociali degli accomandanti.

Non stimiamo ora opportuno d'integrare il testo vigente tenendo conto dei documenti relativi alle partecipazioni dei soci accomandanti.

Crediamo invece sia meglio lasciare intieramente all'ordinanza d'esecu¬ zione il compito di regolare i particolari relativi al modo di soddisfare all'obbligo del bollo che già ora è diverso quasi per ciascuna categoria, .di tasse di bollo. 11 Consiglio federale avrà così la libertà di adattare continuamente alle circostanze la procedura della riscossione e, dov'è Possibile, di semplificarla.

Ad. art. 10. 1. Siccome l'espressione « obbligazioni emesse in Isvizzera » ha fatto nascere ripetutamente l'opinione erronea che le obbligazioni collocate all'estero da un emittente svizzero non siano sog¬ gette alla tassa, essa è stata sostituita dalla determinazione « obbliga¬ zioni emesse da una persona domiciliata in Isvizzera ». Che questa mo¬ dificazione, tanto qui quanto nella legge concernente il bollo sulle ce¬ dole, sia desiderabile e atta a manifestare più chiaramente l'intenzione del legislatore, risulta dalle decisioni dei ricorsi che sono state pub¬ blicate nella Vierteljahrsschrift für schweizerisches Abgaberecht, volu¬ me IV, pag. 276, e vol. V, pag. 36.

Nel secondo capoverso si definisce, completandola, la nozione di * Persona domiciliata in Isvizzera ». Questa definizione concorda con quella presentemente contenuta nell'art. 33, secondo capoverso, della *egge del 4 ottobre 1917, che ha fatto buona prova.

2. È prevista una modificazione per quanto concerne le obbliga¬ zioni di prestiti garantiti da un pegno immobiliare in conformità del¬ l'art. 875 del C. C. S. Questi titoli, al pari delle cartelle ipotecarie e delle rendite fondiarie emesse per serie, sono presentemente soggetti dba tassa di bollo solo quando siano emessi in una forma che li
renda p°mmerciabili. Tale limitazione è pienamente giustificata per. le car¬ telle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse per serie. Queste hanno ^©valentemente il carattere di titoli di pegno immobiliare e in virtù ,della Costituzione vanno quindi esenti dall'imposizione da parte della Confederazione, in quanto non siano costituite specialmente per essere ^esse in commercio. (Si veda in calce alla pagina seguente l'estratto parere del prof. Eugenio Huber del 28 aprile 1917). Invece, contro

338 l'imposizione delle obbligazioni garantite da un pegno immobiliare ia conformità dell'articolo 875 del C.C.S. non si possono far valere delieeccezioni fondate sulla. Costituzione. Queste obbligazioni non sono titoli di pegno immobiliare (art. 865 del C. C. S.), ma titoli di credito del diritto delle obbligazioni ai quali è stata concessa solo in via accessoria una garanzia immobiliare.

Se però, secondo la Costituzione, nessun ostacolo si oppone all'im¬ posizione, non esiste neppure alcuna ragione plausibile perchè nella legislazione sul bollo si faccia una distinzione tra le obbligazioni di prestiti ordinarie e le obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare o si faccia a queste ultime un trattamento privilegiato persino di fronte alle obbligazioni fondiariej alle obbligazioni del credito* fondiario e ad altre obbligazioni d'istituti di credito fondiario. La soppressione della distinzione che si fa, secondo la forma esteriore, nel trattamento fiscale delle obbligazioni di prestiti garantiti da pegno immobiliare giusta l'art. 875 del C.C.S. s'impone, tanto più che questa distinzione è causa di molteplici artifizi che mirano allo scopo di sottrarre all'obbligo del¬ l'imposta le obbligazioni dei prestiti. L'abolizione di essa è addirittura, necessaria, se si vuole che ih tentativo di equiparare alle obbligazioni certi prestiti a lunga scadenza (cfr. Cap. III, B, lett. a, num. 3, del presente messaggio , e art. 11, primo capoverso, lett. c, del disegno di legge) non abbia a restare in molti casi infruttuoso. La capacità di circolazione non ha alcuna importanza per questi prèstiti e sarebbe quindi facile dividere i prestiti in titoli e «garantirli» con pegni im¬ mobiliari più o meno fittizi.

3. Per maggiore compiutezza, sotto il concetto di obbligazione si comprendono anche le obbligazioni fondiarie che finora erano menzio¬ nate solo all'art. 13 nel fissare l'aliquota della tassa.

« In. questi titoli (cioè nelle cartelle ipotecarie e nelle rendite fondiarie emesse per serie) non si distingue già un elemento accessorio (il diritto di pegno) e un elemento principale (il credito) ma si tratta di un onere unico gravante sul fondo, e i documenti, tanto le cartelle ipotecarie quanto lo rendite fondia¬ rie, sono carte valori. Come tali,'esse sarebbero soggette alla tassa federale sul bollo, mentre
d'altra parto esse costituiscono una specie di pegno immobiliare,un diritto di pegno immobiliare autonomo neh senso d'un onere reale gravante i fondi, e, in quanto sono documenti di questa specie, cadono sotto la clausola in questiono. Come si deve sciogliere, ora, questo dilemma? Se ci si risolvo per la semplice alternativa per tutte le cartelle ipotecarie, e rendite fon¬ diarie, si ottiene, in qualunque senso cada la decisione, un risultato insoddi¬ sfacente, pet-chè o si attribuisce alla clausola in questione un'importanza che evidentemente esorbita dalla sua motivazione o viceversa le si toglie qualsiasi importanza in un campo considerevole. Si verificherebbe il primo caso quando si trascurasse senz'altro il carattere di credito inerente alla cartella ipotecari» e alla rendita fondiaria, il secondo caso si verificherebbe invece qualora non si tenesse conto del fatto eh' esse costituiscono una garanzia reale. Sembra-

339 4. All'estero vengono spesso emesse, specialmente da corporazioni, pubbliche, delle obbligazioni a breve scadenza sotto forma di titoli af¬ fini alle cambiali. In Isvizzera questi titoli sono stati finora emessi solo isolatamente da banche. Non v'era ragione di preferire, per rispar¬ miare il bollo, la forma del titolo affine alla cambiale, perchè i titoli affini alle cambiali e le obbligazioni erano soggetti a una tassa dello stesso importo. Con la soppressione dell'esonero dall'imposta per le obbligazioni del credito pubblico e l'aumento dell'aliquota della tassa per le altre obbligazioni, queste condizioni vengono ad essere mutate o però sarà opportuno stabilire nella legge che i documenti che adem¬ piono alla stessa funzione economica delle obbligazioni sono soggetti alla tassa anche se hanno la forma di titoli affini alle cambiali o di altri effetti scontabili (per es.: promesse di pagamento senza interessi o assegni al portatore). I titoli di credito affini alle cambiali devono es¬ sere sottoposti alla tassa di bollo sulle obbligazioni, quando siano desti¬ nati ad essere collocati tra il pubblico come obbligazioni di prestiti o di cassa. Non devono invece cadere sotto le disposizioni del bollo sulle obbligazioni quei titoli affini alle cambiali che sono destinati esclusi¬ vamente ad essere consegnati a banche o ad altre imprese le quali si occupano professionalmente dello sconto di cambiali, cioè, in pratica, tutti i mandati e i buoni del tesoro della specie usata presentemente in Isvizzera.

5. Alla lett. b, si stabilisce la competenza del Consiglio federale di fissare mediante ordinanza le condizioni della commerciabilità. Si tratta di creare la base legale alla disposizione dell'art. 3 dell'ordi¬ nanza esecutiva del 20 febbraio 1918, che ha fatto buona prova.

Ad art. 11. L'art. 11 della legge del 4 ottobre 1917 ha-stabilito* l'esenzione dalla tassa per le obbligazioni del credito pubblico. Con la più giusto, allora, di fare una distinzione nelle cartelle ipotecarie e nelle rendite fondiarie secondo che in esse prevalga il momento del credito o il mo¬ mento dell'onere e della garanzia reale. Nei casi della prima categoria si po¬ trà esigere la tassa di bollo come per le altre carte valori, senza che l'onere reale gravante il fondo possa impedirlo, laddove invece nei casi della seconda
specie si dovrà applicare la clausola relativa al commercio dei pegni immobi¬ liari e considerare la tassa federale di bollo come inesigibile. Ora, in quali casi prevarrà nelle cartelle ipotecarie e in quelle di rendita fondiaria il credito e *U quali l'onere reale? Non si può naturalmente decidere a questo riguardo per ogni singolo rapporto giuridico ; sarebbe una cosa d'impossibile attuazione.

deve piuttosto decidere in merito secondo criteri generali e questi si.possonodesumere dal fatto che certe categorie di questi documenti sono costituite spec ialmente per essere oggetto di operazioni commerciali ed altre no. Se manca questa ultima destinazione, prevale l'onere reale, il diritto di pegno immobi¬ liare per sè stesso ed è applicabile la clausola. Viceversa, se il documento è stato costituito specialmente per essere oggetto di traffico, prevale allora il ca¬ ntere di credito e sembra esclusa l'applicazione della clausola ed è quindi giu¬ stificata la tassa federale di bollo ».

340' abolizione di questo privilegio, detta disposizione çade ed è sostituita dalle disposizioni sull'obbligo della tassa per i documénti equiparati alle obbligazioni, cioè per i surrogati delle obbligazioni.

1. Le iscrizioni nel registro del debito pubblico prima menzio¬ nate all'articolo 10 sono ora messe opportunamente tra i documenti -equiparati alle obbligazioni, tra i quali rientrano per la loro natura.

2. Nella lett. b sono dichiarati imponibili i crediti su banche a lunga scadenza, in conformità alle norme stabilite nella legge concer¬ nente il bollo sulle cedole, art. 5, primo capov., lett. c. Le ragioni che hanno resa necessaria la loro imposizione sono state esposte nel cap.

III, B, lett. a, num. 2 del presente messaggio.

3. Alla lett. c è stabilito l'obbligo dellla tassa per i crediti da mu¬ tui a lunga scadenza, di . cui si discorre nel capit. III, B, lett. a, N. 3, de] presente messaggio. Siccome si tratta soprattutto di colpire i grandi mutui che spesso hanno preso il posto di prestiti divisi in titoli, non sono presi in considerazione i crediti che non superano l'importo di fr. 20,000 (sommandosi insieme tutti i crediti di un creditore verso il medesimo debitore). Restano pure esenti i mutui conchiusi per 6 mesi al massimo. È così esclusa la grande massa dei mutui bancari e com¬ merciali. Siccome, in conformità della Costituzione, solo dei documenti del commercio possono essere equiparati alle obbligazioni, l'obbligo?

della tassa è limitato ai documenti relativi a mutui conchiusi tra due parti, delle quali almeno una sia obbligata a iscriversi nel registro di commercio. La Costituzione federale riserva ai Cantoni il diritto di colpire con una tassa di bollo le operazioni commerciali sui pegni immobiliari. I crediti garantiti da pegno immobiliare sono quindi esènti dall'obbligo della tassa. In considerazione della forma usitata in molti Cantoni per le operazioni delle,banche ipotecarie, sono stati compresi nell'esenzione i crediti garantiti dal deposito di titoli di pegno immobiliare, cioè ga¬ rantiti indirettamente da pegni immobiliari. Anche questi devono re¬ stare riservati all'imposizione da parte dei Cantoni. Per impedire che dei crediti da mutui possano essere sottratti all'obbligo della tassa con la costituzione puramente formale di garanzie immobiliari, si è dovuto
stabilire che i documenti constatanti dei contratti di mutuo vanno con¬ siderati, agli effetti del bollo, come documenti del commercio dei pegni immobiliari solo quando l'importo del capitale sia coperto dal valore del pegno. , 4. Nel secondo capoverso sono enumerate le eccezioni delle quali bisogna tener conto nòll'applicare le disposizioni del primo capoverso.

È prevista l'esenzione della Confederazione e dei suoi istituti auto¬ nomi, dei Cantoni e dei Comuni nei casi in cui figurano come ere- ditori e dovrebbero quindi sopportare essi stessi l'imposta. Per quanto

341 concerne la tassa sulle cedole, l'esenzione corrispondente esiste di già (art. 5, primo capoverso, lett. c, seconda frase della legge del 25 giugno 1921). Non v'è ragione di accordare un trattamento di favore quando una corporazione di, diritto pubblico o un istituto pubblico che eserci¬ tano un' azienda bancaria concedono dei mutui. In questo senso è limi¬ tato, nella seconda frase della lett. b, il trattamento di favore fatto alle corporazioni di diritto pubblico.

Ad art. 13. La tassa sulle obbligazioni a premi è stata lasciata im¬ mutata. L'imposizione di questi titoli con l'aliquota del 3 % è giusti¬ ficata dal carattere di lunga scadenza che di regola è inerente a quseti titoli. Ma un ulteriore aumento non apparirebbe opportuno, dopo che la legge federale sulle lotterie ha vietato l'emissione, a scopo di lucro, di obbligazioni a premi. Per l'imposizione delle obbligazioni a premi emesse da corporazioni svizzere di diritto pubblico è prevista l'aliquota di uno e mezzo per cento. La tassa importerà dunque anche qui la metà di quanto va pagato per obbligazioni a premi non privilegiate.

L' aliquota della tassa stabilita alla lett. b per le obbligazioni delle imprese di partecipazione e di finanziamento, che si procurano i loro mezzi principalmente con l'emissione di obbligazioni, è stata aumentata dall' uno e mezzo al due per cento. È così mantenuta la differenza del mezzo per cento in confronto delle obbligazioni ordinarie. Una nuova disposizione è quella che stabilisce che nel determinare il va¬ lore delle circolazioni si tenga conto anche dei titoli emessi al mo¬ mento di questa determinazione. Non deve succedere che per unaprima emissione di obbligazioni si paghi la tassa solo in ragione del¬ l'I % %ì quantunque il prestito importi un multiplo del capitale sociale.

La lett. c fissa a tre quarti per cento l'aliquota della tassa per le obbligazioni del credito pubblico che finora ne erano esenti e aumenta da un mezzo a tre quarti per cento la tassa sulle obbligazioni di credito fondiario e delle banche cantonali. Le obbligazioni del credito pubblico, come quelle del credito fondiario e delle banche cantonali, sono dunque ·Privilegiate nel senso che per esse va pagata solo la metà della tassa Prevista per le obbligazioni emesse da imprese private.

La tassa sui buoni di deposito (lett. d)
è stata mantenuta tal quale.

Si tratta di titoli che non sono frequenti e di solito hanno una scadenza assai breve.

Nella lett. c la definizione delle obbligazioni del credito fondiario è stata tolta dall'ordinanza d'esecuzione (art. 9). Abbiamo inoltre stimato °Pportuno di definire già nella legge il concetto dei crediti ipotecari garantiti da fondi situati in Isvizzera, che prima era determinato solo All'ordinanza (art. 10, secondo capoverso).

Ad art. 15. Indipendentemente dalla modificazione divenuta necesaria nel secondo capoverso in seguito alla variazione dell'aliquota della-

s

342 tassa, il testo dell'articolo è stato reso più cliiaró grazie alla- pratica dei ricorsi e completato dalla definizione del rinnovamento che finora si trovava solo nella ordinanza esecutiva (art. 4, primo capoverso). Sic¬ come l'articolo, nella sua attuale redazione, è stato spesso cagione di malintesi, è opportuno stabilire in modo inequivoco che ogni variazione degli elementi, rilevanti per la tassa di bollo, dei rapporti giuridici certificati da un'obbligazione implica l' obbligo della tassa. In connes¬ sione con le prescrizioni contenute nell'ordinanza esecutiva sul com¬ puto o sulla restituzione di quote della tassa pagate, ma non ancora utilizzate, si ottiene così che sia pagata su tutte le obbligazioni la tassa di bollo corrispondente alla durata contrattuale dei titoli e all'importo del capitale.

Ad art. 16. La legge finora non conteneva alcuna disposizione circa la questione se una decisione presa in confronto di persone sog¬ gette all'obbligo della tassa di bollo, per quanto concerne la tassa do¬ vuta su obbligazioni, costituisca un titolo esecutivo in confronto delle banche solidalmente responsabili dell' ammontare della tassa. Questa lacuna è ora colmata dal primo capoverso.

Ad art. 16 a. In questo articolo è sancito l'obbligo di accollare al creditore la tassa di bollo sulle obbligazioni, di cui si è discorso nel capitolo III, B, lett. a, num. 1, del presente messaggio. Per assicurare l'osservanza di quest'obbligo sono dichiarate prive di effetto giuridico le convenzioni contrarie ad esso, fe inoltre comminata una pena, nel¬ l'art. 53, a chi tralascia o promette di tralasciare la riscossione della tassa.

Poco importa, a questo riguardo, che l'assunzione dell'imposta da parte dèi debitore sia promessa, al fornitore del capitale, esplicitamente o in una forma altrimenti riconoscibile. La fissazione del corso d'emis¬ sione e delle ' condizioni d'interesse non dev' essere fatta e menzionata nei progetti d'emissione in modo che sia riconoscibile l'intenzione del debitore di frustrare gli effetti della prescrizione relativa al trasferi¬ mento della tassa. Si verifica quest'ultimo caso, quando, per es., il corso d'emissione di un'obbligazione è fissato in modo che, sommato alla tassa sul bollo d'emissione, viene a raggiungere la parità, o quando si dichiara che la tassa sarà dedotta
ratealmente all'atto del pagamento delle cedole e in pari tempo l'interesse delle obbligazioni è fissato,in modo che, dedotta la rata della tassa sul bollo d'emissione, si ottiene un importo in cifra tonda. (Esempio: se per un prestito di 10 anni è fissato un interesse del 5.15 %, il che, dedotta la rata della tassa sul bollo d'emissione [0,15 %], dà il 5 %).

) Un'eccezione all'obbligo del trasferimento è prevista nel terzo ca¬ poverso per i prestiti destinati esclusivamente ad essere collocati all'e¬ stero. Proponiamo là medesima eccezione anche per quanto concerné la

343 tassa di bollo sulle cedole (cfr. art. 11, secondo capoverso, C. G.). Sul Cercato estero dei capitali gli Svizzeri che hanno bisogno di capitali in¬ contreranno quasi sempre la concorrenza di carte valori esenti dalla , tassa per l'acquirente. Sarebbe inopportuno, in queste condizioni, ren, dere la concorrenza più difficile ai prestiti svizzeri.

Ad art. 20. Secondo l'art. 19 della legge del 4 ottobre 1917 com¬ binato con l'art. 16 della legge federale concernente la tassa di bollo sulle cedole, del 25 giugno 1921, la tassa di bollo sulle azioni e le quote di capitale sociale emesse dopo l'entrata in vigore della legge dev' es¬ sere pagata dopo la scadenza di un termine d'aspetto variabile secondo d rendimento dei titoli, non prima del 1927. Ma, secondo le disposi¬ zioni vigenti, le azioni e le quote di capitale sociale vanno intieramente esenti dalla tassa, se una società o una cooperativa .si scioglie prima della scadenza del termine d'aspetto fissato all'art. 19. Sarebbe invece giusto ch'essa dovesse pagare almeno una parte proporzionata della lassa sulle azioni che finora non ne erano gravate. Pur troppo non fu mai possibile applicare l'art. 21, che aveva previsto un siffatto paga¬ mento parziale della tassa, perchè, per un'evidente svista redazionale, ^sso prescrive l'imposta soltanto se le società cooperative sono sciolte * prima della scadenza d'un periodo di rinnovazione » (cioè, dopo che stata pagata per la prima volta la tassa). Abbiamo corretto questo sbaglio adattando la disposizione dell'attuale art. 21 ai mutamenti in¬ trodotti dall'art. 16 della legge concernente la tassa di bollo sulle cedole (soppressione , della ripetizione della tassa). La tassa sarà sopportata .facilmente perchè dovrà essere riscossa solo se l'intero capitale azioni 10 sociale può essere rimborsato alla liquidazione e perchè la maggior Pàrte delle imprese hanno già costituito le necessarie riserve per la tassa.

Ad art. 21. Con quest'articolo s'intende ovviare all' elusione deiimposta praticata soprattutto sotto la forma della vendita dello stato ÉPuridico di un'impresa (Mantel) (cfr. il capitolo III, B, lett. b, del Presente messaggio). A questo scopo si dichiarano soggetti alla tassa i ^ersamenti sulle partecipazioni al capitale sociale, anche se non sono Scritti nel registro di commercio (il quale atto
costituisce l'occasione P°rmale della riscossione della tassa). Nel secondo capoverso si accenna più importante caso di applicazione.

Ad art. 23, capov. 4 e 5. Il quarto capoverso contiene un compi¬ mento, reso necessario dal nuovo art. 21.

Il quinto capoverso sopprime la disposizione vigente, secondo la Jlùale la tassa sulle azioni deve sempre essere arrotondata a un franco miero per ciascun titolo. Questa disposizione si è rivelata inapplicabile e ua pratica, perchè in molti casi conduceva a ingiustizie manifeste " ìr* anche il num. 4 delle disposizioni transitorie).

344 Ad art. 28, capoverso 1. Le azioni di godimento, i buoni di godi¬ mento e le quote di fondatori erano finora equiparate alle anioni ri¬ guardo all'aliquota della tassa. È quindi opportuno di prevedere ancheper esse l'aumento dell'aliquota al 2%.

Ad art. 31. La disposizione del primo capoverso è riportata dal¬ l'art. 46 dell'ordinanza esecutiva e completata.

Nel secondo capoverso sono indicate le aliquote aumentate nella stessa misura che per le corrispondenti categorie di carte valori sviz¬ zere. Rimandiamo a quanto è stato detto nei capitoli II e III del pre¬ sente messaggio a proposito della tassa gravante le carte valori estere* La lett. a venne completata con l'aggiunta di una disposizione che finora si trovava nell'ordinanza esecutiva (art. 50) e stabilisce che î titoli i quali, còme per es. le « Notes » americane, compiono all' esterola funzione di obbligazioni vanno considerati come obbligazioni. Nella lett. b vennero omesse le quote minerarie (« (Kuxen »), perchè vanno' comprese senz'altro nelle « categorie. affini di carte valori». Venne' inoltre aggiunta al capoverso una frase che si riferisce all'imposizione delle azioni non intieramente liberate. Siccome per questi titoli non è possibile la riscossione posticipata della tassa in occasione di ulteriori liberazioni di capitale, la tassa va riscossa per il suo intiero ammon¬ tare già all'atto dell'emissione. Questa disposizione era finora già con¬ tenuta nell'ordinanza esecutiva (art. 48). Essa deve però essere stabilita nella legge.

i Nel terzo capoverso è nuova la disposizione che dichiara applica¬ bile l'art. 11, capov. 1, lett. b, relativo ai crediti su banche a lunga sca¬ denza. Si ottiene semplicemente il risultato che così possono ' esserecolpiti dalla tassa i crediti su banche estere le quali fanno in Isvizzera pubbliche offerte d'investimenti a lunga scadenza. È così evitata la concorrenza in Isvizzera di banche estere, privilegiate dal lato fiscale.

La disposizione dell'ultimo capoverso che prescrive l'arrotonda¬ mento è stata adattata alle modificazioni portate dall' art. 23, ultimi' capoverso. , Ad art. 33. Il testo dell'art. 33, primo capoverso, non rendeva" esattamente lo spirito della disposizione. Come risulta chiaramente' dall'art. 34, quarto capoverso (dove è stabilita una norma speciale per l'imposizione dei
negozi conchiusi all'estero), per l'obbligo della tassa deve fare stato non già il luogo in cui è stato conchiuso il negozio» bensì il fatto che un commerciante svizzero di titoli è interessato come parte o come mediatore alla conclusione del negozio. Il primo capo¬ verso è stato rettificato in questo senso. Coll'inserzione delle parole* «o fa da mediatore» si stabilisce che sono imponibili anche i negozi*

345 ^onchiusi con la collaborazione di agenti svizzeri di banche estere (« reUdsiers »). Le altre modificazioni sono di carattere redazionale.

Con la modificazione introdotta nel primo capoverso è divenuto su¬ perfluo l'attuale secondo capoverso dell'art. 33. I negozi concimisi all'e¬ stero tra due persone domiciliate in Isvizzera sono soggetti come nel passato alla tassa, se vi è interessato, come parte o come mediatore, Un commerciante svizzero di titoli. Questo secondo capoverso è sosti¬ tuito dalle disposizioni che si riferiscono all'obbligo di pagare la tassa sulle carte valori negoziate, da parte delle società di finanziamento e di partecipazione (società di trust). Le ragioni che parlano in favore del¬ l'assoggettamento esplicito di queste imprese all'obbligo della tassa sono state esposte nel capitolo III, B, lett. c, del presente messaggio. Per risolvere la questione se le condizioni d'assoggettamento all'obbligo della tassa di bollo e di registro si verificano per le società di partecipa¬ tone, dovrà fare stato in prima linea lo scopo dell'impresa qual'è de¬ finito negli statuti. La partecipazione o il finanziamento devono essere io scopo vero e proprio dell'azienda. La menzione, negli statuti, che, Per es., un'impresa industriale, per conseguire il suo scopo industriale Può partecipare anche ad imprese affini non avrà alcuna importanza fino a tanto che le partecipazioni non costituiscono la parte principale ^egli attivi.

Nel terzo capoverso, visto che fu constatata ripetutamente la diffu¬ sione d'opinioni errate a questo riguardo, venne messo bene in chiaro che l'assegnazione di titoli in occasione di emissioni è esente dalla tassa sulle carte valori negoziate, solo quando sia avvenuta un'emissione *h Isvizzera, cioè quando l'assegnazione dei titoli abbia dato occasione *1 pagamento della tassa sul bollo d'emissione.

Ad art. 37. L'articolo è stato redatto in modo più conciso e più chiaro tenendo conto delle modificazioni previste per l'articolo seguente.

Ad art. 38, lett. d. Finora gli chèques e gli assegni a vista che - Uon erano antidatati nè si trovavano in circolazione per più di venti j&orni andavano tutti esenti dalla tassa. Siccome, secondo l'articolo 2 nella legge del 4 ottobre 1917, un documento dichiarato esente dalla f&ssa federale sul bollo non può essere colpito da una
tassa cantonale bollo, l'esenzione degli assegni a vista nei Cantoni che riscuotono tassa di bollo sulle quietanze ha determinato l'uso in larga misura 1 assegni a vista quietanzati, invece che di semplici quietanze, cagioa *j ndo gravi danni al fisco dei Cantoni. Inoltre, la larga esenzione **al bollo di cui gode l'assegno a vista ha cagionato molti casi di sotra zione della tassa federale di bollo sulle cambiali.

, L'esenzione degli chèques e degli assegni a vista è stata concessa ** considerazione della funzione di mezzi di pagamento che sono ordiFoglio federale 1926.

48

346 nanamente chiamati a compiere questi documenti. Si volevano pro¬ muovere i pagamenti non a contanti. Ma questa funzione spetta nor¬ malmente solo a quegli chèques ed assegni a vista che servono a di¬ sporre dei denari depositati presso le banche e lo scopo di promuovere i pagamenti non a contanti è quindi raggiunto anche se il trattamento di favore è limitato agli chèques e agli assegni a vista tratti su banche.

In questo senso è stata modificata la lett. d dell'art. 38.

Inoltre, con 1' aggiunta di un frase in fine, la disposizione è stata completata nel senso che anche lo chèque tratto da una banca sopra se stessa e pagabile nel luogo dell'emissione, che non sia antidatato nè resti in circolazione per più di 20 giorni gode dell'esenzione dalla tassa. Il Codice delle obbligazioni riconosce come chèque solo quello tratto a distanza sopra se stesso. Ma, in questi ultimi tempi, lo chèque tratto sopra se stesso e pagabile nel luogo di emissione si è rivelato molto pratico nel traffico bancario. Questi documenti sono rilasciati esclusivamente per essere usati come mezzi di pagamento ed è quindi opportuno dichiararli esenti dalla tassa. Le banche che dispongono di una rete di filiali possono oggi sfuggire facilmente alla tassa, mentre ciò non è possibile alle banche senza filiali.

Ad art. 53. Alla lett. b è prevista la sanzione penale per quelle persone soggette alla tassa che contravvengono all'obbligo del trasferi¬ mento stabilito all'art. 16 a.

La lett. c commina una pena alle persone che, nella qualità di alienatrici del diritto di disporre dell'iscrizione nel registro di commer¬ cio concernente una società anonima, partecipanq alla sottrazione della tassa di bollo su azioni nei casi dell'art. 21. In questo caso l'acqui¬ rente è passibile della pena prevista all'art. 52. E' necessario che siano puniti anche gli alienatari se si vogliono reprimere efficacemente le manovre che mirano alla sottrazione della tassa d'emissione sulle azioniB. Nuovo capitolo D. Documenti concernenti le partecipazioni sociali degli accomandanti.

Ad art. 29 a. In questo articolo si dichiarano soggetti alla tassa i documenti concernenti le partecipazioni dei soci accomandanti a so¬ cietà in accomandita svizzere. Le ragioni in favore dell' imposiziono sono state esposte nel capitolo III, C, del presente messaggio.
Entrano in linea di copto come conferimenti imponibili non solo i versamenti di capitale già eseguiti, bensì anche la parte non versata della somma accomandata.

Ad art. 29 b. Analogamente a quanto si fa per le azioni e le quote di capitale sociale, sono dichiarate soggette alla tassa anche le parte-

347 cipazioni dei soci accomandanti le quali esistono già all'entrata in vi¬ gore della legge. Non v'è alcuna ragione di lasciarle esenti dalla tassa perpetuità (trasferimento per via successoria delle somme accoman¬ date). Siccome l'aliquota della tassa non è elevata e non si tratta qui di capitali così considerevoli come nelle società anonime, la tassa deve iß massima diventare esigibile un anno dopo l'entrata in vigore della legge. Tuttavia, l'Amministrzione delle contribuzioni dev'essere auto¬ rizzata ad accordare delle facilitazioni di pagamento nei casi in cui il contribuente non possa procurarsi senza difficoltà l'importo della tassa in contanti entro il termine d'un anno. N Ad art. 29 c. La tassa va calcolata sull'importo della somma acco¬ mandata. Per le società in accomandita già esistenti all'entrata in vi¬ gore della legge si prenderà di regola come base l'importo di detta Somma in questo momento, tenendo conto delle diminuzioni che soPraggiungono sino alla scadenza della tassa di bollo (cioè entro il terßiine d'un anno).

Come per le azioni di godimento e i buoni di godimento (art. 28, terzo capoverso), è prevista una tassa minima di cinque franchi per ciascuna partecipazione sociale di accomandante o per ciascun au¬ mento della partecipazione. Vi sono delle partecipazioni di ammontare Jßinimo,, che hanno importanza per gl'interessati non già in conside¬ razione della somma, bensì per altre ragioni economiche o giuridiche e giustificano quindi la riscossione di una tassa minima.

C. Legge federale concernente la tassa di bollo sulle cedole del 25 giugno 1921.

Ad art. 3, capov. 1, leti, a e b. In conformità della modificazione Prevista all'art. 10, primo capoverso, lett. a, della legge del 4 ottobre *917, sono soggetti alla tassa di bollo gl'interessi delle obbligazioni a Premi garantite da pegno immobiliare secondo l'art. 875 del C.C.S., sia s *ato emesso o no il titolo in una forma che lo renda adatto alle oper& zioni commerciali.

4 Ad art. 3, capov. 2, ultima frase. E' fatta qui, per quanto con¬ cerne gl'interessi sulle obbligazioni emesse in forma di valori carn¬ ai o di altri effetti scontabili, un'aggiunta analoga a quella propo¬ sa circa il bollo d'emissione all'art., 10, capov. I, lett. a della legge 4 °«obre 1917.

. Ad art. 5, capov. 1, lett. a e d. Alla lett. a, è stabilito che tutte le /Azioni d'interesse su obbligazioni devono essere soggette alla tassa a °ß soltanto quelle conteggiate all'atto del rimborso del titolo. --

348 Tra le attuali lett, c ed (quest'ultima diventa la leti, e, ef. pream¬ bolo al cap. III del disegno di légge), è inserita la disposizione che gì' interessi dei crediti da mutui nuovamente assoggettati al bollo d'ammissione in conformità dell'art. 11, capov. 1, lett. c, della legge sul bollo siano soggetti alla tassa di bollo sulle cedole. Di questa modificazione si. dà ragione nel capitolo III B, lett. e, del presente messaggio.

Ad art. 6, capov. 3. È dichiarata applicabile la lett. c dell'art. 5, che si riferisce ' agli interessi dei crediti su banche a lunga scadenza.

Questa tassa sui crediti presso le banche estere può naturalmente essere riscossa solo se e in quanto delle banche estere in Isvizzera si racco¬ mandino pubblicamente per l'accettazione d'investimenti a lunga sca¬ denza, perchè solo allora possono essere obbligate a nominare un rap¬ presentante che risponda del pagamento della tassa. L'effetto di que¬ sta disposizione sarà che delle banche estere non potranno fare con¬ correnza in Isvizzera, in condizioni privilegiate dal punto di vista fiscale, agli istituti di credito svizzeri.

, Ad art. 11, capov. 2 e 4. Qui, per le ragioni indicate all'art. 16 a della legge del 4 ottobre 1917, è concessa una deroga all'obbligo del trasferimento per i prestiti destinati esclusivamente ad essere collocati all'estero.

Siccome, nell'art. 11 è inserito un nuovo capov. 2 e quindi gli at¬ tuali capoversi 2 e 3 diveltano i capov. 3 e 4, dev'essere rettificato il rimando contenuto nel terzo capoverso (in avvenire capov. 4).

Ad art. 14. L' attuale disposizione penale concernente il trasferi¬ mento illegale dell'onere fiscale si è dichiarata insufficiente perchè la prova della promessa formale di non trasferire la tassa urta contro difficoltà. Per questa ragione si1 dovrà punire, in armonia con la nuova disposizione dell'art. 53, lett. b, della legge sul bollo del 4 ottobre 1917, non solo la promessa, ma anche la garanzia di pagare le cedole senza alcuna deduzione per la tassa.

0. Disposizioni, transitorie d'applicazione.

Ad num. 1. Per la questione se una nuova tassa introdotta dallà legge modificativa sia dovuta o se la tassa debba essere calcolata in base alle aliquote fin qui vigenti oppure a quelle nuove, deve fare stato la data della scadenza legale. Se questa data (p. es. la data dell'emiS"
sione di un'obbligazione, dell'iscrizione nel registro di commercio d'un aumento del capitale-azioni, della scadenza d'una cedola, ecc.) è an¬ teriore all'entrata in vigore della legge modificativa, l'obbligo di pa' gare la tassa e l'ammontare di quest'ultima sono determinati in con"

349 formità del diritto vigente ; nell'altro caso sono applicabili le nuove prescrizioni.

Ad num. 2 e 3. L'aumento della tassa sulle azioni e sulle quote di capitale sociale deve essere applicato solo ai titoli . emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge modificativa. La tassa da ri¬ scuotere, a contare dal 1927, sulle azioni emesse prima del 1° aprile 1918 dev'essere calcolata invariabilmente in base all'aliquota dell'uno e mezzo per cento. Sarebbe ingiusto applicare qui un'aliquota più ele¬ vata di quella che faceva stato per le azioni e le quote di capitale sociale emesse dopo il 1° aprile 1918. Inoltre, le società hanno co¬ stituito le loro riserve per l'imposta fondandosi sulle disposizioni finora vigenti e sentirebbero come una durezza il fatto di aumentare la tassa poco prima della sua scadenza.

L'obbligo di pagare la tassa per le azioni nominative emesse prima del lo aprile 1918 e non ancora intieramente liberate era finora rego¬ lato in modo poco soddisfacente. In conformità del principio che sta a base dell'intero sistema regolante il bollo sulle azioni, secondo il quale tutto il capitale azioni e sociale esistente il 1° aprile 1918, come pure Quello di formazione posteriore a questa data dev' essere assoggettato Una volta alla tassa, è prescritto che sui titoli emessi prima del 1° a prile 1918, la tassa debba essere pagata integralmente per il capitale Versato e per metà sul capitale non versato. * Per i versamenti fatti dal 4° aprile 1918 all'entrata in vigore della legge (modificativa, o ancora da farsi, per i quali non sia ancora stata pagata la tassa, il pagàUiento di questa si farà posticipatamente, cioè quando si pagherà la tassa di bollo sull'importo del capitale esistente il 1° aprile 1918. Per tutti 1 versamenti sulle azioni nominative non intieramente liberate, che ®i faranno dopo l'entrata in vigore della legge modificativa, la tassa Sa *à pagata per la metà. Per i versamenti di capitale avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge modificativa sarà applicata l'aliquota vigente, per i pagamenti posteriori l'aliquota aumentata.

Ad num. 4. Dopò l'entrata in vigore della legge del 4 ottobre 1917 è constatato che la disposizione, secondo la quale la tassa di bollo sulle azioni e le quote di capitale sociale doveva essere arrotondata a 1111 franco per ciascun
titolo, non poteva essere mantenuta. Per non doVere , tuttavia, procedere a una revisione della legge per questo solo Punto, abbiamo invitato, previo avviso alle vostre Camere circa la j^Qdificazione progettata (Foglio federale 1919, ediz. franc., vol. II, p..

3 7), l'Amministrazione delle contribuzioni a non arrotondare più, dal 0 ottobre 1919, se non a 10 centesimi. La facilitazione fu però sempre c °ncessa con la riserva della riscossione posticipata della differenza nel Ca so in cui la prescrizione relativa all'arrotondamento fosse in seguito Sl

850 modificata senza effetto retroattivo. Ciò è stato fatto nell'idea che il legislatore sanzionerebbe questa modificazione, non negandole l'effetto retroattivo. Per questo, il num. 4 delle disposizioni transitorie dichiara applicabile; con effetto retroatttivo al 1° ottobre 1919, la disposizione mo¬ dificata dell'art. 23, Ultimo capoverso.

Nel raccomandarvi di adottare il seguente disegno di legge, co¬ gliamo anche quest'occasione, onorevoli signori, per esprimervi i sensi della nostra distinta considerazione. ' , , Berna, 28 maggio 1926. .

In nome del Consiglio federale svizzero, ,,· ;

;

1 ;

II Presidente della Confederazione: HÀEBERLIN.

II Cancelliere della Confederazione: , Kaesmn.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale concernente la pubblicazione di una legge federale che modifica quelle del 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo e del 25 giugno 1921 concernente la tassa di bollo sulle cedole. (Del 28 maggio 192...

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21.07.1926

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