J« 10

97

FOGLIO FEDERALE I ' ' *

Anno IXo. Berna, 10 marzo 1926. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per. gli abbonati'di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione : Tipografia Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.

Termine d'opposizione: 17 maggio 1926.

Legge federale


' sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi.

(Del 10 febbraio 19|6.)

L'ASSEMBLEA. FEDERALE ' DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

(

Visti gli articoli 37 bis, 64 e 64 bis della Costituzione; Visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 1922, decreta : TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. i.

1

v.

,

La presente legge è applicabile agli automobili (vetture, au- Campo d'aptomobili, autocarri e motocicli) e ai velocipedi. plicazione.

2 È considerato come autocarro ogni veicolo automobile che con pieno carico posi tremila chilogrammi e più. Sono assimilati agli autocarri gli omnibus automobili, gli automobili per società, i trattori e i rimorchi.

' '· ' ' .

15

98 3

È ritenuto come motociclo anche il velocipede munito dimotore ausiliario.

4 Nel dubbio se la legge sia applicàbile, e come essa debba es¬ sere applicata a una data specie di veicoli o ad un dato veicolo» decide il Consiglio federale visto un rapporto del governo can* tonale.

Art. 2.

1 II Consiglio federale, sentito il parere dei governi cantonali» j Grandi vie di transito.

può dichiarare aperte intieramente o in misura limitata certe j strade necessarie al grande transito.

2 Pel resto, i Cantoni hanno il diritto di limitare ó di vie* tare la circolazione. < : : 3 Rimane riservato l'uso delle strade per il servizio della Con* j federazione.

" !

TITOLO

SECONDO.

Disposizioni concernenti gli automobili.

Capo I.

Licenze.

Specie di li¬ cenze.

Art. 3.

Ogni automobile per essere ammesso alla circolazione sulle j strade pubbliche deve essere provvisto di una licenza di circo'I fazione!

'' ' j 2 e Per condurre un automobile sulle strade pubbliche è n ' j cessario essere muniti di una licenza di.condurre. I 1

1

Art. 4.

;

1

Concessione Le licenze sono- rilasciate dall'autorità del Cantone doV0] delle licenze, ha domicilio il richiedente. K
j
Validità. 2 La licenza di circolazione e la licenza di condurre soh°.

y rilasciate per la durata dell'anno civile e devono essere rinnova^!

ogni anno.

' 3 Esse sono valide per tutto il territorio della Confederation^ Art. 5.

.

La licenza di circolazione è intestata al nome del detentof® j Licenza di cir¬ colazione. dell' automobile. Essa viene concessa se risulti da una perizia o" i ciale che l'automobile è atto all'uso cui è destinato e se 'il rich1® 1

99 dente provi che è assicurato per la responsabilità civile a norma» * della presente legge.

- : 2 La licenza di circolazione contiene tutte le indicazioni es¬ iziali per constatare l'identità del veicolo, nonché quelle concer- ( fte hti l'assicurazione legale.

'

'Art. 6.

La licenza di circolazione è trasmissibile a un nuovo deten- Trasmis9ioné *°re dell' automobile. .

. ' .

, ^^ 2 La trasmissione produce i suoi effetti solo dopo che essa lazione.

Sla stata iscritta nella licenza da parte dell'autorità competente.

3 Con la trasmissione la responsabilità civile passa al nuovo detentore.

1

Art. 7.

.

La licenza di condurre è rilasciata in seguito ad un esame Condurre' e pratico nel quale il richiedente deve provare che è ido- u 60nco a condurre senza pericolo della sicurezza pubblica.

_ 2 II richiedente dovrà sostenere un nuovo esame se per tre * hon ha rinnovato la sua licenza.

6 /
,,
La licenza di condurre non può essere rilasciata a persone: che non abbiano compito diciotto anni; che siano incapaci di discernimento, oppure che siano af¬ fette da imperfezioni fisiche o infermità montali che impedi¬ scano di condurre con sicurezza; che siano dedite al vizio del bere; 1 . " , ,,che per altre ragioni ufficialmente constatate non appaiano 1 donee a condurre. ' * '

^

1

'· Art. 8.

1 . 1 La Confederazione può rilasciare licenze federali di circo- Licenze fede^one per gli automobili a suo servizio e licenze federali di con- rali> per i conducenti di questi veicoli.

2 Quanto agli esami, essa può affidarne l'incarico ad uffici ' , Pri o ad uffici cantonali.

^

Art. 9.

, i; Le autorità cantonali hanno il diritto di controllare in ogni Controllo.

P° le licenze e il veicolo.

L conducente in circolazione deve essere munito delle li1

100 I .
Art. io. .
Eevoca delle i L'autorità del Cantone dove ha domicilio il detentore dei veicolo deve revocare la-licenza di circolazione, allorché il veicolo non corrisponde più alle prescrizioni stabilite, o cessa l'assicurazione di responsabilità civile.

2 L'autorità del Cantone dove ha il suo domicilio il deten¬ tore deve revocare la licenza di condurre qualora dopo il rilascio di essa si verifichino o vengano conosciute condizioni che esclu¬ dono l'idoneità a condurre.

3 La licenza di condurre può essere revocata temporaneamente o per sempre se il conducente contravviene in modo grave ò ripe¬ tutamente alle disposizioni sulla circolazione.

4 Gli altri Cantoni hanno il diritto di proporre la revoca delle licenze all'autorità del Cantone di domicilio.

5 L' autorità federale'competente decide, sia di moto proprio sia su proposta d'un'autorità cantonale, circa la revoca, delle licenze federali.

, Art. 11.

^°allievierCOnn ducenti

I .

Automobili e conducenti , esteri.

'

1

.Chi impafà a condurre può eseguire corse solo con vei^ P®* quali- fu concessa la licenza di circolazione e in comps' gnia di una persona provvista della licenza di condurre, la quale assume la responsabilità di conducente.

i 2 Per esercitare la professione di maestro conducente occorre il permesso dell'autorità del Cantone di domicilio.

, V?.- ' * !

Art.

12.

. · l . ' . .'

.

'.

1 Contro il rifiuto o la revoca di una licenza e contro il rifiuto opposto alla proposta di un Cantone intesa alla revoca di upa licenza, è ammesso il ricorsb al Consiglio federale. Esso deve es¬ sere proposto per iscritto nel'termine di trenta giorni a contare dalle notificazione.

2 II Consiglio federale può concedere effetto sospensivo ^ 1 ricorso.'

' , t 3 , La decisione del Consiglio federale è definitiva. V 1 co

' Art. 13. \ Le licenze per gli automobili e i conducenti esteri che non ^ sonò dispensati in virtù di una convenzione internazionale spà^ rilasciate dai Cantoni. Il Consiglio federale determina tuttavia., casi nei quali possono essere ritenute sufficienti le licenze est# ' 1

101 Art. 14. · I certificati internazionali di via sono - rilasciati dai Cantoni. Certificati inLa Confederazione rilascia i certificati internazionali di via per §li automobili a suo servizio. 1 ' '

Capo II.

Norme sulla circolazione. ^ ·Ni* \ .

.

Art. 15.' ' " \ «' 1 L'automobile non deve circolare se non in condizioni di Garanzie di Poter essere usato con perfetta sicurezza. sicurezza.

' _ ,2 La sicurezza della circolazione non deve essere esposta a Pericolo a causa della spossatezza del conducente 'dell'automobile.

, Art. 16.

j.. Ogni automobile deve essere provvisto di fanali dall' imbru- Illuminazione.

^ in poi.

\ ' Art. 17. . ' , Ogni automobile deve essere provvisto di apparecchio di Segnali sonori.

Impalamento sonoro, di cui va fatto uso specialmente quando Usuale non è libera.

Art. 18. ' t v »c, 8siv . L conducente deve curare che non si produca un fumo ec- "Rumore e fuo e che il rumore sia ridotto al minimo necessario. mo, 2 È vietato lo scappamento libero. » 1 : v / , , · ^ ' , L Consiglio federale ha , 6 dal quale le cerchiature 16 per certe categorie di .

y

Ari 19.

facoltà di fissare un termine a con- Cerchiatura.

di gomma pieha debbano essere vieautomobili. .

, -

Art. 20. .

eso

,

^suP .totale di un autocarro con pieno carico non può es- Peso degli au Periore ' alle dieci! tonnellate. La pressione per ciascuno tocarrihon 8uass^ Può raggiungere i quattro quinti del peso totale, ma Perare le sette tonnellate. ' , ' ' x

102 < Art. 21.

1 Della velocità II. conducente deve sempre padroneggiare la velocità del . in generale., veicolo.

' v 2 Ogni vettura automobile deve essere munita di un apparec¬ chio indicatore della velocità, se è costrutta in jnodo da poter rag¬ giungere una velocità superiore'ai quindici chilometri all'ora.

. v ' Art. 22.

' 1 Per le vetture automobili che non superino il peso di tre¬ mila chilogrammi e pei motocicli la velocità massima è di cin¬ quanta chilometri all'ora.

' ' / 2 Per gli autocarri, a seconda della cerchiatura e del peso» la velocità non può superare i venti fino ai trentacinque chilo¬ metri all'ora.

Art. 23.

Velocità negli Nell'interno degli abitati la velocità massima è di trenta chi' abitati.

lomietri all'ora, e per gli autocarri di quindici chilometri all'ora» Velocità mas¬ sima.

Velocità ri. d^tta.

Art. 24.'

Il conducente è tenuto a rallentare la corsa, od anche a fer' m^re ^subito il veicolo se questo potesse ingombrare ila circolazioni o essere causa d'infortunio, in particolare: ^ alle curve, ai crocevia ed ai passaggi a livello; quando il veicolo incontra un altro automobile o un veicolo eh0 non sia mosso da trazione meccanica; ' in caso di foschia; · , quando il veicolo incontra o sorpassa truppe, cortei o^proeeS' siohi; nel sorpassare o incontrare i pedoni o i ciclisti, se questi poteS' sero venir seriamente molestati dal fango o dalla polveri quando il veicolo incontra o sorpassa una mandra di bestiai»6'

' Art. 25.

1 Dello scansa¬ II conducente deve sempre tenere la destra, scansare a de' re e oltre- stra e oltrepassare a sinistra.

· passare.

2 È vietato oltrepassare ai crocevia, nei ;tratti dove la visuf non è libera e specialmente alle svolte.

3 Gli automobili hanno la precedenza sugli altri veicoli; 1 automobili che trasportano persone hanno la precedenza suï altri.

- / -

103. >· Le voltate a destra devono essere prese strette, quelle a sini¬ ca larghe.

4

5 Alle biforcature e ai crocevia ha la precedenza il veicolo he viene dalla strada principale. Il conducente che viene dalla 'rada secondaria deve rallentare la velocità e non può nuova^ante accelerare che quando si sarà accertato che non v'è più pericolo di scontro. Agli incroci sulle strade di uguale larghezza o caso di dubbio ognuno dei conducenti deve rallentare la corsa d ha la precedenza il conducente che viene da destra.

e

Art. 26.

Le autorità cantonali possono emanare delle prescrizioni re- Restrizioni fritti ve per le strade che non siano aperte coinè grandi vie di tran- ca,nt0Iia h to> allorché la sicurezza della circolazione e le condizioni delle a de io esigono. Queste prescrizioni devono essere rese note al Pubblico con cartelli.

' , 1

. 2 Parimente, restano riservati i regolamenti locali di polizia, O^ati in vista delle »condizioni particolari della circolazione.

*&ti, regolamenti devono essere approvati dall'autorità cantonale. .

, Art. 27.

, * Senza il permesso delle autorità cantonali, le gare di ve-, Gare di velo¬ j C1tà nelle strade pubbliche sono vietate. Il permesso non è ri- cità e corse . Sciato se non è stata conchiusa un'assicurazione speciale pei di prova.

di cui gli organizzatori della corsa e i partecipanti pos0 essere resi civilmente responsabili.

j. 2 Se il permesso viene accordato, possono essere ammesse de&he alle norme sulla circolazione previste dalla presente legge e e c ® ritte misure speciali di sicurezza.

3 L'autorità cantonale designa le strade aperte alle corse Prova e stabilisce le condizioni per l'uso delle strade.

Art.. 28.


TM ha l'obbligo di fermare subito.

1

orc

v6(j 2 ®e vi sono feriti, egli deve offrire la sua assistenza e provtorità6 phe siano soccorsi. Egli deve notificare l'infortunio all'au(jejj di polizia più vicina e indicare il suo domicilio e il luogo presente sua dimora in Isvizzera.

;/

'! ; ;

. .104

·.

'

.

.

' ,

^

3

Se è stato causato solo danno materiale, il conducente è tenuto ad avvisare immediatamente il danneggiato o l'autorità di .

polizia più vicina indicando il suo domicìlio e il luogo della sua presente dimora in Isvizzera.

· > Art. 29. A ' " ·; Norme per al- ' i I veicoli che non sono mossi da trazione meccanica dévono.

tri veicoli. subitò deviare a destra allorché gli automobili danno il segnale di volerli oltrepassarè.

2 Di notte i veicoli a trazione animale devono essere muniti di fanale. ' : '
Art. 30." '
'' ' · Via dei pe- La via riservata ai pedoni è vietata agli automobili, doni. > '· N

Cai'O in.



;

Responsabilità civile degli automobilisti. .

· Art. 31.

> , _ V ' A ,· Se nel far uso di un automobile, o eseguendo lavori accessori cui vadano congiuriti ! pericoli speciali a detto uso, si cagiona la , morte o il ferimento di una'persona, si distrugge o si'danneggi^ una cosà, il detentore del veicolo è responsabile pel danno. * v

Responsabilità

Art. 32. ' Circostanze 1 11 detentore è liberato dalla responsabilità civile se _ l'info*" liberative e q stato causato da forza maggiore,.per colpa grave della vit' a enuan i. ^ina 0 per colpa di un terzo, escludente quella del detentore o dell®, persone per le quali egli è responsabile.

·>.,, ' · . 2 Qualora alla vittima sia imputabile una colpa leggera, ^ giudice può ridurre l'indennità dovuta dal detentore.

- '
Art. 3.3.
Uso illecito di Qualora un terzo abbia usato arbitrariamente dell'auto!#0' PP automo- bile, senza colpa del detentore, quello è responsabile ad esclusio*1® bile. del detentore.

' ' ' Art. 34.

' Non sono considerate come terzi ai sensi degli articoli pr®°e] denti le persone di cui il detentore si serve per l'uso dell'ati^, ' mobile. .

. ...

Terze persone.

v

'

*
Art. 35.

II modo e la misura del risarcimento si determinano secondo Risarcimento.

' 1 principi del codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti. Concorso dì & . ® più respon Lo stesso vale per la ripartizione e il regresso tra le per- sabilità.

S( >tte civilmente responsabili se vi è concorso di colpe commesse da Regresso, ï^u persone e di più cause di responsabilità civile.

8 Se la vittima dell'infortunio aveva un reddito assai cospi- , e u°, il giudice può, tenendo conto di tutte le circostanze, ridurre Adeguatamente l'indennità. · 4 Allorché è dovuta indennità in virtù del diritto di trasporto danni causati ai beni, anche il modo e la natura di essa sono Sterminati da questo diritto. .

1

Art. 36.

·

Se

colpa graveil da parte può, del detentore oxli persona per Riparazione rin. egli viè fu responsabile, giudice tenendo conto delle circomorale, tanze particolari, speciailmente quando vi fu dolo o negligenza 'T8ve, attribuire alla parte lesa o, in caso di morte, alla famiglia vittima, una somma equa, a titolo di riparazione morale ^Pendentemente dal risarcimento del danno accertato. , Art. 37.

Ogni convenzione che escluda o limiti Ja responsabilità ci- Convenzioni w, àe nulla.

nulle o an nil]1{} nullabili.

È annullabile ogni convenzione con cui venga stipulata 11 a indennità manifestamente insufficiente. ' 1

1

· · Art. 38. ^ * ' Le azioni per la responsabilità civile derivanti dalla presente Prescrizione.

fÇjge si prescrivono nel termine d'un anno a contare dal giorno ^ej|'infortunio. Del resto, sono applicabili le disposizioni del codice 6 obbligazioni concernenti la prescrizione.

.

Art. 39.

; « . Le azioni fondate sulla presente legge possono essere promosse Foro.

. vanti il tribunale del luogo di' domicilio della persona civilmente* , ®Ponsabile o davanti il tribunale del luogo in cui è accaduto lo ^Ior|unio.

Art. 40.

wNe?Ie contestazioni concernenti pretese fondate sulla presente Apprezzameli del giu ^al!fee» il giudice apprezza liberamente i fatti, senza essere legato " lce disposizioni della procedura cantonale in materia di prove.

*

106 \

,

Capo IV.

v

Assicurazione.

..

Art. 41.

Oggetto. 1 La licenza di circolazione viene rilasciata solo dopo che ü detentore dell'automobile abbia giustificato ch'egli è assicurato per la responsabilità civile cóntro qualsiasi danno di cui potrebbe esser reso responsabile in applicazione della presente legge.

2 Allorché il veicolo viene trasmesso a un altro detentore l'assicurazione passa di pieno diritto a quest'ultimo. L'assicura' tore ed il nuovo detentore hainno il diritto di recedere dall'assi* curazione entro quindici giorni dalla trasmissione.

3 II detentore di un automobile non è obbligato ad assicurarsi s contro-le conseguenze della sua responsabilità civile di fronte & coniuge, ai suoi ascendenti ed ai suoi discendenti.

4 Gli automobili della Confederazione e dei Cantoni non son® soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Sospensione o dèH'ass^u razione.

V Art. 42. / .

L'assicuratore è tenuto ad avvisai'e 1' autorità cantonale °°n* sospensione ó cessazione dell'assicurazione. La sospensioni o la cessazione non può tuttavia avère effetto prima diydieci giorni dal ricevimento di questo avviso. 1 N

Ammontaré dell'assicu¬ razione:

Art. 43.

2? Per qualsiasi automobile, là somma assicurata deve ani' montare a trentamila franchi almeno per ogni vittima di infortii' nio. 2 Per ogni infortunio, la somma assicurata deve essere almen0 di franchi cinquantamila per un motociclo, e di franchi cento' mila per una vettura automobile.

3 Per ógni autocarro attrezzato pei trasporto di persone, ^ somma assicurata per ogni singolo infortunio dev'essere: di franchi centomila almeno se il veicolo è capace di non più ^ dieci persone al massimo; .

.

di franchi duecentomila almeno se è capace di undici a ven# persone ; < di franchi trecentomila almeno se è capace di più di venti PeI" !

sone. .

* 'ii

107 La somma assicurata come indennità per i dannai causati a ?0se» deve, per qualsiasi automobile, ammontare a cinquemila ran °hi almeno per ogni infortunio.

4

Art. 44.

,

1

L'assicurazione deve essere contratta presso un'impresa che Assicuratore,

ral

a

°^enu^°

una

concessione a questo scopo dal Consiglio fede-

, * Il Consiglio federale può dare tali concessioni anche ad sociazioni che adempiano le condizioni legali.

as

Art. 45.

1

II Consiglio federale regola, tenendo conto delle circo- Automobili aaze, le condizioni cui devono soddisfare gli stranieri in mate- esteri.

a di assicurazione entrando in Isvizzera. A questo scopo esso stipulare patti con le società private di assicurazione o far J^enire l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro ^ *hfortuni. Esso può fissare la tassa di circolazione in misura ^imprendervi le spese di assicurazione.

j 2 Esso può dispensare il detentore di un automobile straniero ^ obbligo .dell'assicurazione per le persone provenienti dall' er ° e trasportate gratuitamente. <

; ;

Capo V.

Rapporti con le altre leggi concernenti la responsabilità civile.

Art. 46.

1

^ Se la vittima di infortunio causato da un automobile è as- Assicurazione ^ orata presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione con¬ federale contro gli lesi v^. ^lortuni, l'indennità viene fissata in conformità della ' infortuni.

one Sue sull'assicurazione federale contro gli infortuni. Per le Prestazioni, all' Istituto nazionale svizzero spetta il regresso h Sviste dalla legge.

· t>ì.uv e2 vittima o ai suoi superstiti restano riservati eventuali stesi diritti.

8

Rimane riservato l'art. 129 della legge federale sull'assicucontro le malattie e gli infortuni.

0tle

/

108'

. Art. 47.

.

.

' Automobili ,1 Le disposizioni della /presente legge sulla responsabilità della Con-, civile sono parimente applicabili ai danhi causati dagfli automobili federazione. a servizio della Confederazione.

2 Pei danni causati alle cose trasportate dagli automobili postali è applicabile, la legislazione federale sul servizio delle poste8 Negli infortuni causati da automobili militari è applicabile v esclusivamente la legislazione sull'assicurazione militare in quanto i: le persone ferite o uccise dall'infortunio siano sottoposte all'assicurazione militare. s ' TITOLO TERZO.

Disposizioni concernenti i velocipedi.

Velocipedi svizzeri.

Art. 48.'

L'uso di un velocipede è permesso solo se esso è munito d* una targhetta di controllo. La targhetta è rilasciata dal Cantone di domicilio. Essa è valida per tutto il territorio dèlia Confede* razione e per la durata di almeno un 'anno.

2 I veloeijpedi a servizio della Confederazione sono muniti delle targhetta di controllo federale. ' 1

' .Art. 49.

Velocipedi I velocipedi stranieri che entrano in Isvizzera vanno esenti, stranieri.

dall'obbligo della targhetta a condizione che il soggiorno in Isviz* zera non superi tre mesi, che siano provvisti dei contrassegni di controllo prescritti dallo Stato in cui sono domiciliati, e che questoStato usi reciprocità.

.

Art. 50. '· ' ' ; Apparecchio 1 Ogni velocipede deve essere munito di un'apparecchio aV* avvisatore, visatore il cui suono possa essere udito ad una distanza di ciU' freno, illu- quanta metri almeno e di un freno di azione rapida e sicura, munizione.2 _ .

, .

a Dall'imbrunire in poi, ogni velocipede montato deve portar» un fanale acceso e ben visibile. '

... Velocità.

· Art. 5i.

Il ciclista deve tenere un'andatura che gli permetta di f®*' marsi immediatamente quando v'è da temere pericolò di coli1* sione. . · v '

109 Art. 52.

Le disposizioni della presente legge concernenti le gare di Norme per la v docità, lo scansare e l'oltrepassare, la condotta da tenere in circolazione.

ca so di infortunio e i rapporti coi pedoni sono applicabili ai ciclisti. ' , Art. 53.

I Cantoni possono istituire per i ciclisti del Cantone l'assicu- Assicurazione, ^azione obbligatoria sulla responsabilità civile di diritto comune ^er gli infortuni.

4

TITOLO QUARTO.

. .

^

Disposizioni penali.

Art. 54.

v ^ 1 Chiunque contravviene alle norme sulla circolazione della Contravven¬ iente legge e delle ordinanze d'esecuzione è punito con la multa zioni alle 0 a duecento franchi. norme sulla , ' circolazione.

2 1 Nei casi gravi o in caso di recidiva, può essere punito con · . detenzione fino a dieci giorni o con la multa fino a cinquecento frai%hi.

Ai ciclisti e applicato l'art. 60.

Art. 55." .

II conducente di un automobile che, in occasione di un in- Infrazione dei ftunio, non ferma immediatamente, non presta la sua assistenza doveri in g a vittima, non provvede a che sia soccorsa od omette di notifortunio^" Care subito l'infortunio, è punito con la multa fino a mille franchi.

.. 2 Nei casi gravi o in caso di recidiva, la pena è la detenzione 0 8- due mesi o la multa fino a duemila franchi.

3 Se il conducente abbandona la vittima dell'infortunio senza -- e in condizione dì non poter provvedere a se stessa, è ,, . t° con la detenizione fino a sei mesi o con la multa « fino C1 1 öquemila franchi.

1

*

v

Art. 56.

. Chiunque conduce un'automobile senza la licenza di circo- Circolazione 0 16 alpau * ' ,° senza licenza di condurre, chiunque non consegna 8enza > torità, malgrado invito fattogli, la licenza di condurre revo- cenza;

1

110 cata o la targa di controllo non valida, chiunque sottrae ^ controllo il veicolo o la targa,, è punito con la multa fino a cih" quecento .franchi.

' 2 In casi gravi o in caso di recidiva, la pem a è la deten¬ zione fino a un mese o la. multa fino a mille franchi.

3 Le medesime pene sono applicabili al possessore di un au* tomobile che ne tollera l'uso quando per id veicolo non esiste la licenza di circolazione, nonché al detentore di un au tomo* bile che lo lascia condurre da persona che non possiede la li' . cenza di condurre.

4 Chiunque circolando con un automobile non è in grado d* presentare le licenze è punito con la multa fino a duecento fra»" chi e, in caso di recidiva, fino a cinquecento franchi.

Art: 57.

Sottrazione ì Cliiunque sottrae illecitamente un automobile per farne uso» / e Possess°- senza che l'azione costituisca un furto, è pumito con la detenzioni fino a un mese o con la multa fino a mille franchi.

2 In casi' gravi o in caso di recidiva la pena può essere la re' clusione fino a tre mesi o la multa fino a tremila franchi.

, Targa di con¬ trollo.

'l)\. Art. 58.

Chiunque conduca un automobile facendo uso di una targ* di controllo falsa, falsificata, resa inconoscibile, o rilasciata pef un altro veicolo, è punito con la multa fino a mille franchi.

2 Nei casi gravi o in caso di recidiva la pena può essere detenzione fino a due mesi o la multa fino a duemila franchi.

3 II conducente che circola senza, targa di controllo è puni^ con la multa fimo a duecento franchi.

1

·, ' ' Art. 59.

Denuncia L'autorità 'cantonale di polizia/o giudiziaria e tenuta a noti'e d'ufficio. . ficare ogni atto punibile, che potrebbe giustificare la revoca defi licenze, all'autorità che ha la competenza di ordinare questo prov' vedimento. .

v

Art. 60.

Circolazione i Chiunque circola su strada pubblica con un velocipede sproìr' ?®ÌjiVeloci~ visto di targa di controllo o munito di .una targa fallsa, falsificò o resa irriconoscibile, %

Ill il ciclista che viola le disposizioni sulla polizia della circoazione della presente legige o delle ordinanze di esecuzione, è punito con la multa fino a venti franchi; in casi gravi o in c &sq di recidivala pena può aumentare a franchi cento.

2

.

II ciclista che viola le disposizioni della presente legge circa condotta da tenersi in caso d'infortunio, è punito con la multa mo a trecento franchi; in casi gravi o in caso di recidiva, con la Menzione fino a un mese o la multa fino a cinquecento franchi.

3 Se il ciclista abbandona senza soccorsi, e in condizioni da a °u poter provvedere a se stessa una persona ferita nell'infor,uhio, può essere punito con la detenzione fino a due mesi o con a hiulta fino a mille franchi; in casi gravi ò in caso di recidiva, c °u la detenzione fino a quattro mesi o con la multa fino a due¬ mila franchi.

a

f

Art. 6i.

È pììnibile anche la contravvenzione commessa per negli- Disposizioni ; comuni.

£eàza.

1

2

j

Nei casi in cui la legge commina la multa e la detenzione ^Ue pene possono essere cumulate.

. 3»Ê applicabile la parte prima del codice penale federale del 4 febbraio 1853.

u . 4 Se una delle fattispecie nominate nel presente titolo costi¬ le un reato punito con pena più grave dalla legislazione fedeae ' o cantonale, è applicabile questa pena.

' . ' » Art. 62.

Spettai ai Cantoni di perseguire i reati contro la presente Procedura.

8ge. .

1e

1

. 2 Gli articoli 14 e 41 della legge federale del 9 dicembre 1850 **a responsabilità delle autorità. e dea funzionari federali non
s

112

'

TITOLO QUINTO.

> 1' Applicazione ed entrata in vigore.

V

.

Art. ^63.

Esecuzione. ,i II Consiglio federale prende i provvedimenti necessari peI* l'esecuzione della presente legge.

2 Esso emanerà per via di ordinanza delle disposizioni spe" cialmente circa i seguenti punti: moduli uniformi per le licenze ; formola uniforme perì ir calcolo della forza dei motori; modello uniforme della targa di controllo per automobile ; ; controllo circa il genere, il numero e il luogo di stanza deg]1 j automobili, nonché circa le licenze di condurre e le deci' 'sioni che le revocano; 4 fari e fanali e loro usò; / obbligo di munire i veicoli di un apparecchio registratore dell' velocità tostochè la tecnica ne renda possibile l'applicò zione; genere della cerchiatura allo scopò d'impedire per quanto po^' sibile il danneggiamento delle strade e le scosse alle costrti' * zioni, seguendo i progressi della tecnica; sagoma limite degli autocarri; .velocità degli autocarri a seconda del loro peso e della cef chiatura; \ requisiti che debbono'avere gli autocarri per essere ammeßf al trasporto occasionale o regolare. delle persone, e condì' zioni cui devono rispondere i conducenti di questi veicoli; trattori e rimorchi; esso può esentare da tutte o, da parte dell® disposizioni della presente legge i trattori agricoli ed alt?1 veicoli a trazione meccanica, 'che raggiungono una velociti . x massima limitata e circolano in misurav ridotta sulle strad® pubbliche; circolazione sulle strade di montagna.
8 II Consiglio federale è, inoltre autorizzato a regolare P®f
via di ordinanza la durata del lavoro e del riposo per gli auto#0' bilisti di mestiere.

4 , Esso è autorizzato a prendere, fino a che la materia sia dj| / sciplinata per legge, tutti i provvedimenti che saranno riten^ necessari, così di fronte alle invenzioni ed applicazioni che & ranno fatte nella tecnica ^dell'automobilismo, come per l'esecuzi0*1 · di accordi internazionali. >

113 Art. 64.

1 .

I Cantoni sono tenuti ad adattare alle disposizioni della pre- Prescrizioni *6l*te legge le loro prescrizioni concernenti la circolazione. e autorità . . cantonali. .

0 #.

' " Essi designano le autorità competenti per assicurare l'apPücazione della presente legge e prendono i provvedimenti ese¬ cutivi necessari.

Art. 65.

La riscossione di tasse d'entrata sugli automobili esteri ^a8se e<* ^servata alla Confederazione.

poste.

4 2 I Cantoni hanno il diritto di riscuotere tasse siigli auto¬ mobili ; non è invece ammessa la riscossione di tasse cantonali 1 transito.

1

im

"

3 I Cantoni possono riscuotere un'imposta sugli automobili esteri, semprechè essi rimangano in Isvizzera più di tre mesi. Il griglio federale può permettere che l'imposta venga appili anche prima dei tre mesi agli automobili dello Stato estero Uon accorda reciprocità.

_ ' GUli automobili e i velocipedi della Confederazione possono

ili chi6 sono sottoposti cantonale in proporzione del tempo usati all'imposta fuori del servizio officiale.

v

5

-I velocipedi militari sono esenti da qualsiasi tassa.

^ Gli automobili trasferiti in un altro Cantone, che abbiano la - licenza di circolazione, non possono, per tutta la durata ^0ii^Ssa, essere sottoposti a nuova tassa da parte,di questo Can8

Art. 66.

quanto la circolazione degli automobili procuri in avve- Sussidi alle W C!e* re^ditìi' fiscali alla Confederazione da devolversi per stra(î® ,.ai!t0" suss ten ^ ldi alla costruzione, al miglioramento e ala manu- m0 1191C e* Zl0 ne lu . delle strade che servono alla circolazione,. essi saranno lran>rillla ^ea devoluti alle strade aperte come grandi vie di ijjji e a quelle percorse da automobili postali o da automoga Imprese private concedute dalla Confederazione. I sussidi dell']1110 ^ssari tenendo conto della forza finanziaria del Cantone, ^Portanza della rete delle strade automobilistiche e delle ìjSs.e *atte per il miglioraìmento e la manutenzione di queste strade.

Ä0 essere subordinati alla misura nella quale i Cantoni c ^tieranno alla marTutenzione delle strade i proventi speciali °CUrerà loro la circolazione degli automobili.

*°qUo federale Î926.

. ,

'

f6

114.

'

· ·; Art

Entrata in vigore.

- 67.

, Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogata tutte le disposizioni contrarie della legislazione federale e canto¬ nale, nonché i concordati concernenti la circolazione dei veicoli a motore, del 13 giugno 1904, 7 aprile 1914 e 29 dicembre 1921.

2 II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore dell# presente legge. 1

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 10 febbraio 1926.

Il Presidente.' Dr. G. KELLER, Argovi#' Il Segretario ; Kakslin.

·'

!

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 10 febbraio 1926.

Il Presidente: HOFMANN.

, Il Segretario : F. v. Ernst.- \

· v



-

.

' i Il Consiglio federale decreta: j

La presente legge federale sarà pubblicata, in conformità del' jl'articolo 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e dell'art, r j della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni & leggi e risoluzioni federali.

Berna, 10 febbraio 1926. .

Per ordine del Consiglio federale svizzeri--



\

.

;

Il Cancelliere della Confederazione: · J£aeslin.

' ; · , · Data della pubblicazione: 17 febbraio 1926. ' Termine d'opposizione: 17 maggio 1926. ;

'

.

.

' ·'.

· '

r; !

ì |

...

: j ,

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi. (Del 10 febbraio 1926.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1926

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

10.03.1926

Date Data Seite

97-114

Page Pagina Ref. No

10 148 409

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.