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FOGLIO TEDERALE Anno XII°. Berna, 7 agosto 1929. Volume I.

Si pubblica di regola urta volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr> 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Orassi db C.% Bellinzona.

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Messaggio del ·

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'im¬ posizione sul tabacco.

(Del 4 maggio 1929.)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, ' Introduzione.

Il 6 dicembre 1925 il popolo e gli Stati della Confederazione accet¬ tarono in massima l'istituzione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e gl'invalidi. Questa decisione del popolo dava inoltre alla Confederazione il diritto dì assoggettare il tabacco a un'imposizione fiscale. Il nuovo articolo costituzionale le imponeva pure l'obbligo di devolvere all' assicurazione suddetta, a contare dal 1° gennaio 1926, il gettito delle gravezze ond'è colpito il tabacco. Inoltre, esso disponeva che ;anche la quota spettante alla Confederazione sui proventi netti delle tasse sulle bevande alcooliche distillate dovesse servire alle assi¬ curazioni sociali.

Per quanto concerne il primo punto, la volontà del popolo è già , stata eseguita, poiché dal 1° gennaio 1926 il gettito dei dazi sul tabacco è versato al fondo d'assicurazione. Il 1° gennaio 1929 questo fondo ammontava a 67 milioni di franchi. Si tratta ora di fissare in una legge le norme generali per l'imposizione sul tabacco. Occorrerà inoltre, per uniformarsi alla volontà del popolo, preparare una revisione della legi¬ slazione sugli alcool presentemente in vigore.

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648 Un postulato del 7 dicembre 1926 invitava il Consiglio federale a vedere se non fosse il caso di sottoporre a una revisione anche i dazi sui tabacchi, allo scopo di assicurare un'imposizione più uniforme e più equa. Il postulato chiedeva inoltre che si aumentassero immediata¬ mente i proventi delle gravezze fiscali sul tabacco e si cercasse in pari tempo di tutelare gli interessi della produzione indigena proteggendola dalla concorrenza dei manufatti esteri.

Il Consiglio federale accolse il postulato e dichiarò di volersi occu¬ pare della questione dell'imposizione sul tabacco per vedere di rego¬ larla con una legge fiscale. Già molto tempo prima che fosse presen¬ tato il postulato, il Dipartimento federale delle dogane si era accinto all'esame approfondito e generale dell'imposizione fiscale sul tabacco.

Subito dopo l'accettazione dell'articolo costituzionale istituente l'assicu¬ razione per i vecchi, i superstiti e gl'invalidi, esso prese a studiare la questione del modo come apprestare alla Confederazione i mezzi neces¬ sari per l'esecuzione di questa iiìiportanite opera sociale. Il nuovo arti¬ colo costitùzionale, non solo devolve a questo scopo i proventi che già si ricavano dalle tasse gravatati il tabacco e che devono ancora essere accresciuti con l'attuazione del presente disegno, ma vi destina antici¬ patamente il futuro reddito delle imposte sulle bevande alcooliche distillate.

Innanzi alle Camere federali si trova, un disegno di revisione del¬ l'articolo costituzionale concernente le bevande spiritose e presto ne sarà terminata la. discussione. L'accettazione, da parte del popolo, della riforma della legislazione, sugli alcool assicura alla Confederazione un notevole reddito. Oltre che di questi proventi del tabacco e dell'alcool, la Confederazione dispone ancora, per le. assicurazioni, degli interessi del fondo a cui sono già ora versati i dazi sui tabacchi. D'altra parte, dall'esame accurato e minuto delle condizioni finanziarie e fiscali della Confederazione risulta che sarebbe molto difficile trovare per quésto scopo un'altra entrata regolare, in modo particolare, se vo¬ gliamo seguire una saggia politica finanziaria, dobbiamo astenerci, almeno per ora, dallo stanziare nel bilancio di previsione della Con¬ federazione un contributo annuo per le assicurazioni. Se invece il
conto consuntivo dovesse chiudere con un'eccedenza delle entratele superfluo dire che il Consiglio federale si stimerebbe felice di poter proporre alle Camere federali il versamento di una parte dell'eccedenza al fondo delle assicurazioni, in quanto non debba già essere usata per estinguere il debito pubblico o per sopperire alle spese straordinarie. Ma per giungere a questo è, ad ogni modo, necessario che in avvenire a tutte le spese ordinarie è straordinarie si possa provvedere con le entrate annue. L'assicurazione sociale non può quindi fare assegnamento asso¬ luto su questi versamenti straordinari. Se è vero che, grazie, alle effi-

649 caci misure fiscali alle quali il contribuente ha consentito per vedere aumentate le entrate, e grazie alle limitazioni nelle spese, il preventivo della Confederazione lia potuto, dopo un lungo periodo di disavanzi, raggiungere nuovamente l'equilibrio, non dobbiamo dissimularci che gli manca ancora quell'elasticità che permetta di sopportare una diminu¬ zione d'entrate o un aumento di spese senza ricadere nel disavanzo.

L'esperienza insegna essere inevitabile una diminuzione delle entrate, specialmente dei dazi.

D'altra parte, le finanze della Confederazione sono continuamente chiamate a sopportare nuovi oneri. Ricordiamo itn modo particolare la attuazione della legge sulla tubercolosi, il probabile aumento del sus¬ sidio alle scuole elementari, l'azione di soccorso in favore dell' agri¬ coltura, l'assicurazione per la vecchiaia eoe. Come le condizioni pre¬ senti delle risorse finanziarie non permetteranno, probabilmente, di pa¬ gare un contributo annuo regolare alle assicurazioni sociali, così non si può neppure pensare ad aumentare le entrate dando maggiore estensione alle imposte dirette sulla sostanza ò sul reddito del lavoro. Quest'onere tributario ha assunto nel nostro paese una proporzione che ormai tocca i limiti del sopportabile. Mentre nel 1913 il gettito delle imposte dirette per la Confederazione, i Cantoni e i comuni importava com¬ plessivamente fr. 173,756,547, questa somma era salita nel 1927 a franchi 546,865,938, cioè a più del triplo. Non devesi poi dimenticare che l'introduzione dell'assicurazione per i vecchi e i superstiti farà sentire la sua influenza sulle finanze dei Cantoni, addossando loro nuove e notevoli spese. È questa una ragione di più, per la Confedera¬ zione, di astenersi da qualsiasi nuova invasione nella sovranità fiscale dei Cantoni. Particolarmente, non si potrebbe pensare a trasferire alla Confederazione l'imposta successoria, dovendo questa, come prima, rimanere riservata esclusivamlente ai Cantoni.

Quantunque in Isvizzera le imposte sui consumi siano più basse che altrove, non è a desiderarsi che siano elevate, perchè ogni aumento significa un rincaro della vita. Solo un migliore sfruttamento fiscale del consumo dei! generi di lusso è atto a far aumentare le entrate. Dalle nostre osservazioni risulta che per dare una solida base alle assicura¬ zioni
sociali, occorre mettere seriamente a contribuzione il tabacco e l'alcool. Devesi quindi rilevare in modo affatto particolare il fatto che i mezzi riservati dalla Costituzione a queste assicurazioni : imposizioni sul tabacco e sulle bevande spiritose, costituiscono fondi fiscali straordi¬ nariamente produttive. Il reddito fiscale di questi oggetti era finora piuttosto modesto, anche durante gli anni della guerra, quando sarebbe stato desiderabile un provento maggiore. In altri paesi le imposte sui consumi voluttuari, particolarmente del tabacco e delle bevande spiri¬ tose, hanno dato gettiti di gran lunga maggiori, come si può vedere dalle cifre qui sotto riportate:

650 Gravami fiscali sull'acquavite all'estero e In (svizzera.

Stati

Fonte

Imposizione totale in migliaia di franchi svizzeri

Proventi del fisco per ogni abitante, in franchi svizzeri

334,800 5. 35 Germania . . Preventivo. 1928 45,500 5.90 · 1929 Belgio . . .

» 1928/29 40,588 D Danimarca . , 11:85 9. 85 v 1929 387,6842) Francia . . .

1,547,206 3) 35.-- Consuntivo 1927/28 Gran Bretagna 9.-- 25,020 *) Norvegia . . Preventivo 1929/30 » 1929 12. 70 93,600 Paesi Bassi . .

6. 80 » 1927/28 Polonia . . .

185,812 5) » 1928/29 Svezia . . .

52,820«) 8. 75 Svizzera .. . . Consuntivo 1927 7,855 1) Comprese le tasse sull'alcool denaturato, ma non computata l'imposta sul, consumo nei ristoranti.

2) Non compresa la tassa sugli scambi.

8) Compresa la tassa di licenza dei produttori, venditori in gròsso e al minuto.

4) Non compresa la tassa sugli scambi.

5) Reddito del monopolio, compresa la tassa sul consumo. ; 6) Non compresa l'imposta sulla mescita.

Proventi dei dazi sul tabacco.

1910--1928. in migliala di banchi 1910 .....

... v . 2,720 1911 . , .

.

.

.

. - . . 2,932 1912 .

.

.

.

.

.... 3,193 1913 .

.

.

.

...

. 3,136 1914 .

......

. .. 8,496 1915 ...

.

.

... . 2,991 1916 .

.

.

.

...

. . 4,042 1917 . " .

.

.

...

. . 2,650 1918 .

.

.

.

.

.

.

. . 1,886 1919*) .

.

.

.

.

.

... 4,163: 1920*) .

.

...

.

.

. ., 11,376 1921 .

.

.

.

.

.

.

. . 5,265 *) Nell'attesa dell'imminente aumento dei dazi, furono importati, così nel 191^ come nel 1920, 50,000 quintali in più della media degli anni precedenti.

651 ia mfgilala di bandii 1922 ....

.

.

.

.

. 11,740 1923 .

12,693 1924 ......... 15,089 1925 .

.

.

.

.

.

.

.

. 20,287 1926 .

. 18,726 1927 21,362 1928 .

.

.

...

.

.

. 21,357 Gravami fiscali sul tabacco all'estero e in isvizzera.

(Senza notevoli cambiamenti negli ultimi anni).

Stati

Fonte

Reddito dell'impo¬ sizione fiscale in franchi svizzeri

Provento del fisco, per ogni abitante in franchi svizzeri

A. Stati con imposte: Stato Germanico j Gran Bretagna J) Stati Uniti . . .

Svezia ....

Norvegia . . .

Danimarca . . .

Consuntivo Preventivo Consuntivo » Preventivo ·» · »

1927 1928 1927/28 1927/28 1928/29 1927/28 1928/29

984,443,564 942,400,000 1,852,486,423 2,061,540,213 84,790,000 21,545,000 29,190,000

15.57 15.-- 39.16 19. 50 14.40 8.13 9.--

B. Stati con monopolio : Francia ....

Italia .....

Austria ....

Consuntivo 1927 Preventivo 1927/28 » 1929

746,278,671 864,000,000 246,730,930

19.-- 22. 32 38.40

21.362,327

5.35

Svizzera . . . Consuntivo 1927 1) Dazi, imposte, tasse di patenti.

Da queste due tabelle si rileva che, per es., l'Inghilterra riscuote sul tabacco un dazio settuplo di quello vigente da inoi e che là l'acqua¬ vite è colpita dal fisco quindici volte più che non in Isvizzera. Questi raffronti ci permettono d'inferire che il tabacco e l'acquavite costitui¬ scono, dal punto di vista fiscale, delle fonti atte a fornire alla Confe¬ derazione tutH i mezzi di cui ha bisogno per finanziare le opere 'd'assi¬ curazione. Non dubitiamo punto che il popolo svizzero sia per mo¬ strare degno dei benefici dell'assicurazione accettando l'imposta sul tabacco *e le gravezze sull'acquavite.

652 Si è stimata a 15 milioni di franchi la quota spettante alla Con¬ federazione sul futuro provento netto dell'alcool. Per poter procacciare una base finanziaria sufficiente-alle assicurazioni sociali, l'imposta sui tabacchi deve rendere circa 30 milioni ogni anno. I dazi presente- .

mente riscossi al confine sul tabacco greggio e su' suoi manufatti finiti danno già oggi un provento annuo superiore di qualche poco a 20 mi¬ lioni di, franchi. Noi possiamo, senza uno sforzo eccessivo, far. salire questo gettito fino a 30 milioni, visto che non si tratta di creare una nuova entrata di quest'importo, ma solo di procurare un maggior red¬ dito di 7 a 8 milioni. Il disegno di legge che vi sottoponiamo più avanti assicurerà regolarmente alla Confederazione, prendendo come base la quantità di tabacco consumato in media ogni anno, un provento il cui importo corrisponde press'a poco ai 30 milioni di franchi.

Ma prima di cominciare a illustrare partitamente il nostro disegno, stimiamo conveniente esporre le ragioni che ci hanno indotto ad adot¬ tare il sistema proposto.

.

I.

·'

Cenni storici.

L'imposizione fiscale sul tabacco, che in tutti i paesi costituisce una notevole fonte d'entrate, è da lungo tempo oggetto d'esame minu¬ zioso in Isvizzera. Tutti i sistemi fiscali conosciuti sono stati studiati dal puntò di vista della loro adattabilità alle condizioni del nostro paese. Ci sia lecito passare brevemente in rassegna questi progetti.

Già nel 1893 il Consiglio federale incaricò i dipartimenti delle finanze e dell'industria di presentargli un rapporto circa il reddito pre¬ suntivo di un monopolio dei tabacchi, nonché sul modo come si sarebbe potuto istituirlo, tenendo nel debito conto l'industria indigena dei ta¬ bacchi. L'incarico di elabbrare una perizia su questo argomento fu affidato ai signori dott. Milliet e cons. naz. dott. A. Frey.

I due periti raccolsero i risultati del loro esame in un « parere sul gettito presuntivo di, un monopolio federale dei tabacclii ». Secondo questo rapporto, sarebbe stato possibile conseguire un gettito di 6 % milioni di franchi, creando però un esteso apparato burocratico.

Dal 1914 in poi, il periodo della guerra richiese grandi spese alla cassa federale, così che si dovette subito pensare a cercare nuovi cespiti d'entrate ; ritornò quindi all'ordine del giorno la questione dell'imposi¬ zione fiscale sul tabacco.

Nel febbraio del 1915 i signori Milliet e Frey sottoposero al Di¬ partimento delle finanze um nuovo disegno fondantesi sul monopolio del tabacco. Il provento annuo era stimato a circa 20 milioni tii fran-

653 chi. Um. interessante rapporto fu pure presentato dai signori Rambert, ex direttore della Regìa ottomana, e dal dott. Julius Lissner di Berlino.

Nel maggio dell'anno seguente il signor prof. Milliet presentò al Dipartimento federale delle finanze un nuovo progetto che compren¬ deva l'imposizione di una tassa sul tabacco manifatturato, con l'appli¬ cazione del sistema dell'anello doganale. Era prevista la riscossione di una tassa di consumo sui tabacchi manifatturati destinati alla ven¬ dita, da calcolarsi in base al prezzo di vendita al minuto. Il provento annuo era valutato a 10 milioni di franchi.

La grave ripercussione che la guerra ebbe sulle nostre finanze rese sempre più urgente la questione dell'imposizione sul tabacco. Il 2 marzo 1917 il Consiglio federale diresse all'Assemblea federale un messaggio con cui si mirava a istituire il monopolio del tabacco. La proposta di riforma doveva non solo assicurare alla Confederazione1 nuove fonti d'entrate, ma anche contribuire a promuovere le assicura¬ zioni sociali. Ma la discussione di questo progetto in seno alla com¬ missione del Consiglio nazionale provò subito con ogni evidenza che non era possibile ottenere la maggioranza per il monopolio del tabacco.

Non si era sfavorevoli all'idea di assoggettarlo a un'imposizione fiscale, ma occorreva trovare un'altra forma. Il Consiglio federale rinunziò dunque al progetto di monopolio e cercò un'altra soluzione. Nel no¬ vembre del 1917 il signor prof. Milliet elaborò, per incarico del Con¬ siglio federale, un nuovo disegno.

Dopo aver esaminato a lungo i diversi sistemi, il Consiglio fede¬ rale si risolse finalmente, sotto la pressione dei bisogni finanziari, a uscire dalla fase degli studi e a mettersi per la via delle attuazioni.

Esso rinunziò ai progetti presentati successivamente dai suoi periti e pensò di risolvere il problema aumentando i dazi sul tabacco greggio e sui tabacchi manifatturati importati dall'estera II 27 gennaio 1920 risolse di aumentare a 75 franchi per ogni 100 kg., il dazio uniforme di 25 fr. fino allora riscosso su tutti i tabacchi greggi di provenienza estera. Il 31 dicembre 19250 si procedette a una nuova modificazione della tariffa per introdurre i dazi differenziali e progressivi.

Ciò costituiva il primo passo nella direzione del sistema che vi proponiamo ora di
accettare definitivamente. Col decreto federale del 24 giugno 1921 il nostro provvedimento fu approvato. La tariffa differenziale permette di adattare l'imposizione fiscale ai diversi usi del tabacco. La sigaretta sopporta una gravezza molto più elevata che non il tabacco da pipa o il sigaro. I tabacchi in foglia destinati alla fabbricazione di sigarette sono quindi colpiti più fortemente dei tabacchi greggi da pipa o da sigari. Col sistema della progressione si possono tassare i tabacchi fini più fortemente degli ordinari e questi un po' più del tabacco scadente.

Fino al 1921 la Confederazione riscoteva un dazio uniforme, applica¬ bile tanto ai tabacchi cari quanto a quelli di poco prezzo.

654 Il 10 dicembre 1923, il Consiglio federale riordino il raggruppa¬ mento e la classificazione dei tabacchi, allò scopo di assicurare un'im¬ posizione più conveniente è fiscalmente più efficace. Il rispettivo de¬ creto, messo in vigore il 1° gennaio 1924, fu approvato dalle Camere federali il 4 aprile 1924 ed è tuttora in vigore.

Il messaggio all'Assemblea federale, del 10 dicembre 1923, spiega minutamente il sistema proposto, che si fonda sul dazio del tabacco, riscosso al confine. La fissazione dei dazi sul tabacco greggio e su' suoi prodotti manifatturati finiti tien conto della necessità di proteggere la industria indigena dei tabacchi, soprattutto la fabbricazione dei sigari e del tabacco da pipa. Queste considerazioni economiche, non possono valere «nella stessa misura per l'industria delle sigarette. Queste ultime sano fabbricate prevalentemente col lavoro meccanico ed occupano quindi un numero relativlamente scarso di operai.

Il dazio riscosso al confine colpisce particolarmente i tabacchi greggi. L'importazione dei prodotti finiti è di scarsissima impor¬ tanza.

I provvedimenti suddetti ripartiscono il tabacco greggio impor¬ tato in tre gruppi, secondo la lavorazione a cui sarà sottoposto.

La prima categoria comprende il tabacco greggio per la fabbrica¬ zione di sigari, , la seconda il tabacco greggio per la fabbricazione del tabacco da pipa e la terza il tabacco greggio per la fabbricazione di sigarette.

Entro ciascun gruppo furono inoltre create diverse voci con dazi che variano secondo il valore e la sorta del tabacco greggio. Il tabacco greggio destinato alla fabbricazione del sigaro è colpito meno forte¬ mente, quello con cui si prepara il tabacco da pipa è tassato un po' di più, mentre il dazio più alto colpisce il tabacco greggio destinato alla fabbricazione delle sigarette.

In talmodosi tengono nel debito conto i bisogni dei tre gruppi del¬ l'industria del tabacco. Si può inoltre aver riguardo al valore di fab¬ bricazióne del tabacco greggio sottoponendo le qualità care a una tas¬ sazione più elevata in confronto delle sorte ordinarie. Le aliquote ap¬ plicate variano dunque secondo i gruppi e sono ancora differenziate entro questi ultimi. Certo che questo sistema può funzionare bene solo se l'amministrazione riesce in pratica a invigilare sufficientemente l'uso del tabacco
greggio importato. Contrariamente ai timori espressi dagl'industriali quando si stava allestendo il progetto, il sistema dei dazi sui tabacchi applicato dal 1924 lia fatto ottima prova. Prima di tutto, ha dato il risultato finanziario previsto. iSe non fu'ricavato su¬ bito tutto l'importo che se ne attendeva, ciò non v(a attribuito a ùn difetto del sistema, bensì a una minore importazione di tabacco greggio,'

685 che in. fondo dipende da una forte saturazione del mercato svizzero, conseguenza delle notevoli importazioni del 1919 e del 1920. Inoltre, le misure di controllo deiramministrazione delle dogane non hanno punto molestato il commercio e l'industria ; infatti i fabbricanti non se ne sono mai lagnati. Alcuni tentativi di eludere le prescrizioni furono scoperti e puniti. Infine, non fu necessario creare un apparato buro¬ cratico. L'ordinamento vigente ha quindi il vantaggio di essere estre¬ mamente semplice, di esigere un minimo di personale e quindi di non essere caro.

I manufatti di tabacco finiti sono colpiti in modo da proteggere efficacemente l'industria indigena dalla concorrenza della merce estera.

I dazi sono però stati calcolati, in modo tale che questa concorrenza potrebbe farsi sentire con vantaggio del consumatore, non appena i fabbricanti indigeni elevassero troppo i loro prezzi. Delle circostanze favorevoli fecero sì che contemporaneamente all'applicazione del nuovo sistema, il quale avrebbe costituito un aggravio non indifferente, si ebbe un ribasso dei prezzi sul mercato del tabacco, così che il fuma¬ tore non sentì molto gli effetti dei nuovi dazi che portarono da 4 a 20 milioni il reddito dell'imposizione fiscale sul tabacco. Così non c'è alcun motivo, nè per le autorità, nè per il commercio e l'industria e neppure per il consumatore, di desiderare un cambiamento del sistema instaurato alcuni anni fa.

II reddito fiscale del tabacco ammonta oggi a poco più di 20 mi¬ lioni di franchi. Gli urgenti bisogni finanziari delle assicurazioni so¬ ciali esigono però che questo reddito sia portato a SO milioni. In prima linea si affaccia la questione se il maggior gettito non possa essere ottenuto aumentando semplicemente i dazi riscossi al confine. Ci sono però delle ragioni economiche che si oppongono ,a un aumento consi¬ derevole dei dazi sul tabacco greggio destinato alla fabbricazione delle sigarette e la medesima riserva vale, sia pure in misura minore, amche per il tabacco da pipa. Il maggior rendimento dovrebbe dunque essere dato quasi esclusivamente dal tabacco greggio importato per la fabbri¬ cazione delle sigarette. Ma per ricavare dai dazi sui tabacchi destinati alla fabbricazione delle sigarette un aumento delle entrate che am¬ monti da 7 a 8 milioni di franchi, occorrerebbe
crescere i dazi in una misura che renderebbe molto difficile la loro applicazione. Si avrebbe un'enorme differenza tra la tassazione del tabacco greggio da pipa e da sigaro e quello destinato alla fabbricazione delle sigarette. Ciò dovrebbe aumentare considerevolmente il pericolo che si abbia ad elu¬ dere la legge. Per ovviare a questo pericolo non resterebbe altro che esercitare continuamente una rigorosa vigilanza sulle fabbriche di siga¬ rette, che riuscirebbe estremamente molesta ai fabbricanti.

· Pur riconoscendo che il maggior provento debba essere dato in pre¬ valenza dalle sigarette, siamo tuttavia giunti alla convinzione che sia

656 impossibile ottenerlo alimentando la imposizione doganale, ancorché sembri una cosa semplicissima. Si doveva quindi escogitare un'altra soluzione. Abbiamo fatto eseguire delle indagini il cui risultato è espo¬ sto nel capitolo III seguente. Esse ci hanno indotti a scegliere un sistema che vi proponiamo di adottaré e che descriviamo minutamente nel capitolo IV.

IL Nuovo ordinamento dell'imposizione sul tabacco, a. Gettito dell'imposizione.

Nel messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale, del 21 giugno 1919, sono esposte dif fusamente le ragioni per cui è assolu¬ tamente, necessario devolvere all'assicurazione per gli invalidi, i vecchi e i superstiti il provento dell'imposizione fiscale sul tabacco. Gli studi sulle basi finanziarie dell'assicurazione sono ormai giunti a un punto che permette di avere una visione complessiva dei. considerevoli mezzi finanziari richiesti dalla sua attuazione. Il disegno preliminare alle¬ stito dal Dipartimento federale dell'economia pubblica calcola a 70 mi¬ lioni di franchi l'anno, la spesa che deriverà più tardi alla Confedera¬ zione dall'introduzione della sola assicurazione per i vecchi e i super¬ stiti. Le considerazioni generali di natura finanziaria che abbiamo esposto più sopra ci consigliano di procacciare per mezzo dell'imposi-, zione fiscale sul tabacco e sull'alcool quelle entrate regolari che devono garantire il funzionamento normale della nuova istituzione. Il tabacco deve quindi contribuire con 30 milioni di franchi al finanziamento di quest'opera. I periti incaricati a suo tempo di studiare il difficile pro¬ blema avevano calcolato un reddito di 20 milioni in cifra tonda, pre¬ vedendo l'introduzione del monopolio. Essi erano giunti alla conclu¬ sione che il sistema dell'anello doganale non potrebbe rendere più di 10 milioni. Era quindi tutt'altro che facile trovare una soluzione di attuazione assolutamente sicura, che non esigesse un gran numero di funzionari e desse un provento di 20 milioni di franchi. Le esperienze fatte col presente sistema perméttono di elevare a 30 milioni il reddito dell'imposizione sul tabacco, senza che si debba ricorrere né al mono¬ polio, né all'anello doganale.

b. Modo di ottenere un gettito maggiore.

È fuori di dubbio che il gettito dei dazi sui tabacclii potrebbe essere aumentato di 7 od 8 milioni
mediante una revisione della tariffa doganale da eseguirsi nel modo seguente : 1. Per le ragioni già esposte di sopra, i dazi degli attuali nu¬ meri 1--3 (tabacchi greggi destinati alla fabbricazione dei sigari) Oli¬ rebbero, in generale, lasciati invariati.

657 2. I numeri 4-6 della tariffa (tabacchi greggi destinati alla pre¬ parazione del tabacco da pipa) sarebbero sostituiti da una voce unica con un dazio di fr. 280 per ogni 100 kg. I dazi ora vigenti importano rispettivamente 250, 300 e 360 franchi. L'esperienza ha dimostrato che questa tripartizione costituisce un intralcio alla riscossione e non è necessaria. I fabbricanti sono del parere che un dazio medio, applica¬ bile a tutte le sorte di tabacco, permetterà loro di produrre sorte mi¬ gliori, perchè potrebbero importare a un dazio di fr. 280 del tabacco per il quale finora pagavano fr. 360. Considerato dal punto di vista fiscale, un dazio uniforme di fr. 280 per il tabacco da pipa darà dei proventi un po' più elevati che non finora. Oggi il tabacco importato è costituito in massima parte da una sorta che paga il dazio minimo« di fr. 250.

3l Invece gli attuali numeri 7-9 della tariffa (tabacchi greggi de¬ stinati alla fabbricazione delle sigarette) dovrebbero essere sostituiti da due voci i cui dazi odierni di fr. 610 e 800 sarebbero portati a fr. 1300 e fr. 1600. Questo aumento del dazio sul tabacco greggio destinato alla fabbricazione delle sigarette darebbe un maggior reddito non indiffe¬ rente.

Tuttavia va osservato che colpendo in siffatta misura i tabacchi greggi destinati alla fabbricazione delle sigarette, si andrebbe incontro a grandi pericoli e inconvenienti. Come è già stato osservato, la forte differenza tra i dazi gravanti la fabbricazione dei sigari e quelli che colpirebbero i tabacchi per sigarette costituirebbe un grande incentivo ad eludere la legge. Ini secondo luogo l'importazione del tabacco greggio richiederebbe um troppo forte investimento di capitali che evidente¬ mente costringerebbe i fabbricanti di sigarette a chiedere lunghi termini per il pagamento delle notevoli somlme costituite dai dazi. Mia in tal caso le entrate doganali non sarebbero più sicure come ora. Per ovviare a siffatti inconvenienti non vi sarebbe altro rimedio che assog¬ gettare tutte le fabbriche di sigarette alla continua vigilanza delle auto¬ rità doganali, cosa che vien fatta in alcuni Stati, ma che ripugna al sentimento svizzero.

Del resto, uno scambio di vedute del dipartimento delle dogane, particolarmente dell'amministrazione doganale, con i circoli interessati direttamente a questa questione
ha pure rilevato che si gioverebbe meglio a questi ultimi rinunziando a un siffatto aumento dei dazi e scegliendo invece un sistema fiscale che presentasse metodi di riscos¬ sione più sopportabili e offrisse maggiori possibilità di lavoro. Per armonizzare gli interessi dello Stato con quelli dei fabbricanti e dei consumatori, l'amministrazione delle dogane si è indotta a cercare un'altra soluzione che non fosse quella« del semplice aumento dei dazi tuttora vigenti.

<858 In tutti i paesi il tabacco è in generale considerato come un genere ·di lusso e costituisce un oggetto fiscale di prim7ordine, che come nessun altro ha il vantaggio di non gravare se non in teniue misura sul consu¬ matore e lascia inoltre al fumatore la facoltà di stabilire egli stesso il proprio contributo al fisco, sia rinunziando al tabacco, sia limitandone il consumo. Per queste ragioni, quindi, molti Stati vedono nel tabacco un oggetto fiscale per eccellenza e lo colpiscono fortemente. In tutti i ceti sociali si consuma tabacco, sotto forma di. sigari o di sigarette o facendo uso della pipa.

La sigaretta è divenuta popolare anche da noi e il suo consumo ha subito un. aumento superiore a ogni previsione. Grazie al tempo relativamente breve che una sigaretta mette a bruciare, il consumo rag¬ giunge cifre rilevantissime. Stimiamo che in awtenire esso salirà in Isvizzera a circa 1500 milioni di sigarette l'anno, equivalenti a 16.000 q. di tabacco greggio. Con una quantità relativamente scarsa di ta¬ bacco greggio si ottiene dunque una cifra, rilevante di prodotti manifatturati. Siccome quasi tutte le sigarette non contengono una sola sorta di tabacco, ma sono costituite di una miscela accuratamente" scelta di tabacchi diversi, il fabbricante lia un'estesa possibilità di pro¬ durre sigarette delle più svariate qualità e prezzi scegliendo acconcia¬ mente le sorte gregge.

Una tenue impasta riscossa per ogni sigaretta non influirà in modo sensibile sul prezzo dei prodotti più fini o di qualità media, laddove per la sigaretta popolare ne risulterà un aumento ' sopportabile. Anche ·senza colpire fortemente i tabacchi greggi destinati alla preparazione ·del tabacco da pipa o alla fabbricazione delle sigarette, dovrebbe essere possibile in Isvizzera ottenere un gettito complessivi di 30 milioni di franchi. Il grande consumo di sigarette consente di ottenere un aumento notevole del gettito anche con un'aliquota tenue. Un'imposizione media ·di Vi centesimo pér ogni sigaretta basta a ricavare quella maggior entrata di 7 a 8 milioni di franchi che, aggiunta ai proventi attuali, darebbe la somma complessiva di 30 milioni. Una legge fiscale che prevedesse delle aliquote calcolate in modo da dare in Isvizzera un .gettito di 28 milioni di franchi imporrebbe una gravezza di circa 7 fr.

per ogni abitante. Ciò
è molto meno che l'imposizione vigente nella maggior parte degli altri Stati, dove tuttavia il consumo a testa è molto minore che non da noi. In questi calcoli, poi, si muove dal presupposto ehe l'onere fiscale venga rimbalzato intieramente sul fumatore, il che, secondo noi, è probabile che non avvenga, visto che il fabbricante di sigarette ha interesse al maggior consumo possibile dei suoi prodotti e ·cercherà di crescerne lo smercio fornendoli al fumatore al più basso prezzo che gli sia consenti to. È quindi da prevedersi che una parte ·dell' imposizione complessiva'e in particolare dell'imposta sulle sigarét- ' ·te sarà assunta volontariamente dal fabbricante. L'imposta sulle si-

659' garette, che è oggetto di una delle nostre proposte, appare una contri¬ buzione gravante in misura modesta sul fumatore, che si ripartisce in.

modo sopportabile sull'intera annata in rate tenuissime.

in.

Studi per la riforma dell' imposizione sul tabacco.

Prima di scegliere il sistema, importa formarsi un' idea quanto più possibile precisa del modo come andrà sviluppandosi in avvenire l'im¬ posizione sul tabacco e ponderare i vantaggi e gl'imcanvenienti che i diversi procedimenti recheranno al consumatore, all'industria e alloStato. Le esperienze fatte dal 1924 in poi col sistema doganale vigente ci hanno forniti preziosissimi indizi per quanto concerne l'esecuzione dal punto di vista tecnico doganale e la portata economica. Abbiamoinoltre istituito delle inchieste sulle condizioni della coltura del tabaccoindigeno, che non poteva essere toccata dal sistema doganale vigente.

1. Esperienze fatte dai 1924 in poi.

* a. Dal punto di vista finanziario.

Le conseguenze finanziarie che sa aspettavano dal nuovo regola¬ mento dei dazi sui tabacchi, del 10 dicembre 1923 (messo in vigore il 1® gennaio 1924) non si sono avverate in modo intieramente soddisfa¬ cente. Il probabile rendimento fu allora calcolato in base a un'impor¬ tazione annua di circa 60,000 quintali di tabacco greggio. Si è però stati ben lungi dal raggiungere questa cifra media. L'importazione durante il quadriennio 1924-1927 fu la seguente : 1924 .

. .

. 18,976 q.

1925 43,910 q.

1926 57,880 q.

1927 .

.

.

. 61,678 q.

il che dà per il quadriennio una media di soli 45.000 quintali. Le entrate doganali, invece della media prevista di circa 21 milioni, presentano per il detto periodo una media di 18,8 milioni in cifra tonda, al qual pro¬ posito occorre ancora osservare che nelle entrate del 1924 è compresa una somma di circa 12 milioni di dazi riscossi provvisoriamente nel 1923 e conteggiati definitivamente nel 1924.

La causa della minore importazione va pure attribuita anzitutto alla circostanza che verso la fine del 1923, poco prima che entrasse in vigore* il nuovo ordinamento dei dazi sui tabacchi, fu importata una quantità straordinaria di tabacco greggio pagandosi i vecchi dazi. Quest'importa¬ zione di carattere spiccatamente speculativo fa sentire ancora oggi la«

; 660 .

sua influenza nel senso che i fabbricanti, beai rifornitisi allora, sono oggi meno proclivi ad importare nuovi quantitativi. L'importazione nel 1923 raggiunse la cifra di 103.491 quintali, laddove nel: 1924. s'importarono soli 18.976 quintali (vediansi le tabelle 1, 4, 13).

L'andamento dell'imlportaziolne del tabacco grigio risentì pure del¬ le perturbazioni intervenute nella valuta e dei provvedimenti proibitivi presi da alcuni Stati, onde l'esportazione di prodotti svizzeri in paesi esteri ove prima della guerra esistevano buoni mercati, fu ridotta pres¬ soché à zero. Occorre poi tener presente che la crisi economica manife¬ statasi in alcune industrie e nell'agricoltura può aver prodotto una di¬ minuzione del consumo del tabacco. La situazione nell'industria dei si¬ gari e del tabacco da pipa accusa ancora un certo ristagno anche nel 1928. iSi sente da , circoli bene informati che alcuné aziende furono co¬ strette a ridurre la produzione così che nel prossimo avvenire man si potrà probabilmente contare su di un' importazione notevolmente più elevata e sur un aumento della produzione dei sigari. Forse nell'industria del tabacco da pipa si può notare una miodesta ripresa. Invece, la cre. seduta produzione delle sigarette cagionò un notevole aumento dell'im, portazione del tabacco greggio (vedasi la tabella 13).

Sé si tien conto di1 queste circostanze, come pure del fatto oramai noto ed ovvio che l'industria dà sèmpre più la preferenza alle sorte di tabacco colpite da una minore imposizione, ciò che influisce sfavorevol¬ mente sul risultato fiscale, si giunge alla conclusione che il tabacco greggio destinato alla fabbricazione dei sigari e dei trinciati da pipa deve essere assoggettato à un'imposizione relativamente minore che non il tabacco da sigarette. Ove, quindi, si voglia aumentare di circa 10 mi¬ lioni di franchi a favore delle assicurazioni sociali il gettito dell'impo¬ sizióne, si deve fare in modo che l'aumento sia sensibile per le sigarette e tenue per i tabacchi greggi destinati alla; pipa o alla fabbricazione delle sigarette. .

> !

b. Dal punto di, vista tecnico.

Come abbiamo già detto, la tariffa presentemente in vigore colpisce il tabacco greggio con dazi diversi secondo che è destinato alla fab¬ bricazione di sigarette, di tabacco da pipa o di sigari, ed entro i tre gruppi sono state distinte delle voci con dazi fortemente progressivi.

"NeL fissare i dazi si sono presi come norma i seguenti criteri : ; ,

1.

Industria dei sigari.

L'industria dei sigari è diventata fiorentissima in Isvizzera soprat¬ tutto per quanto concerne la qualità del prodotto. Molte sorta di si¬ gari svizzeri possono,' per qualità e fabbricazione, sostenere il confronto con tutti i prodotti dello stesso genere. La fabbricazione dei sigari di-

661 pende in massima parte da un abile lavoro manuale. In essa sono occu¬ pate migliaia di operai d'ambo i sessi e d'ogni età. Non si tratta qui di una produzione in massa compiuta con mezzi meccanici, ma di un articolo fabbricato con l'abilità della mano. L'industria dei sigari deve contare, dato il trattamento tecnico a cui occorre sottoporre le foglie di tabacco, con notevoli perdite e con residui in parte scadenti. Se si tien equo conto di tutte queste circostanze, si troverà giusto che nell'im¬ posizione fiscale si faccia un trattamento di favore al sigaro, cosa che del resto fu sempre riconosciuta.

/ 2. Industria del tabacco da pipa.

U che il 18,9%. Ciò permetterà ai fabbricanti di tabacco da pipa di fornire, mediante acconce miscele, i loro prodotti a più favorevoli condizioni.

Ci si potrebbe quindi chiedere se non fosse possibile elevare legger¬ mente , l'imposizione fiscale sui tabacchi greggi destinati alla pipa senza che ine derivi un aumento di prezzo per il fumatore.

3.

Industria delle sigarette.

Il gruppo dei tabacchi in foglia destinati alla fabbricazione delle sigarette è già oggi quello che sopporta il maggior onere fiscale e tale

662 -, . ·,,, Tuttavia le esperienze raccolte sotto l'im;Imle"ordInÌmcnto vigente ta materia di dazi sui tabacdii portano a cadere che, pudendoavvemte 'meno^isS l'uno dall'altro che non siano oggi. Già sotto ^ordinamento viaente si è cercato con provvedimenti amministratavi, di giungere a un certo conguaglio assegnando a una, classe meno colpita certa ta¬ bacchi chiari che prima erano stati messi nella categoria soggetta ai dazi più elevati. Il, fatto che nelle sigarette d margine d, guadagno lasciato alla vendita al minuto consente una e astata non mdiffe-rente, e il grande «viluppo'preso dal consumo delle sigarette m hanno ' indotti a dedicare tutta la nostra attenzione a questo ramo di produ¬ zione dell'industria dei tabacchi straordinariamente interessante per il fisco. Esaminati tutti i fattori degni di considerazione, siamo giunti alla conclusione elio la sola sigaretta è in grado di dare al fisco l au¬ mento di,gettito necessario all'attuazione dette assicurazioni sociali.

Il sistema del dramback (dazio di ritorno), che rientra pure nel capitolo dei provvedimenti tecnici doganali ed è atto a · fornire ottimi servizi all'industria del tabacco, dev'essere mantenuto nell ordinamento futuro dell'imposizione sul tabacco.

La situazione presente non ci consente di sperare che l'esporta¬ zione svizzera dei prodotti del tabacco abbia a raggiunger© 1 estensione d'un tempo. (Non soltanto la maggior parte dei paesi europei ha intro¬ dotto un'imposizione elevata o addirittura il monopolio del tabacco, ma ogni governo considera questo articolo come un oggetto fiscale. Sonoquindi opposti ostacoli insormontabili all'esportazione svizzera dei pro¬ dotti, del tabacco. È questa una ragione di più perchè si abbia a soste¬ nere efficacemente l'industria d'esportazione accordando ai fabbricanti il dazio di ritorno per i tabacchi greggi che hanno servito a fabbricare merce esportata. Questo provvedimento doganale sembra tanto più giu¬ stificato in quanto si può constatare una confortante ripresa nell'espor¬ tazione dei sigari e delle sigarette, il che va senza dubbio attribuito alla qualità notoriamente eccellente dei prodotti svizzeri (vedi le ta¬ belle 19, 2Ü, 21). ______ La concessione di dazi differenziali per i tabacchi in foglia impor¬ tati sotto la condizione di un determinato uso è subordinata al depo¬
sito d'un documentò comprovante quest'uso e alla verificazione della rispettiva contabilità concernente la fabbricazione. Questa contabilità, introdotta dalla direzione generale delle dogane per V industria dei tàbacchi da sigari e da pipa, si è dimostrata molto utile ed efficace,.

663 'anzi addirittura necessaria, tanto dal lato del controllo, quanto da quello della fabbricazione. Del resto, un'adeguata contabilità della fab¬ bricazione esiste già nella maggior parte delle più importanti fab¬ briche di sigarette ; non resterebbe che estendere quest'ordinamento anche per tutti gli altri fabbricanti, consentendo un sistema più sem¬ plice alle aziende di minore importanza. I fabbricanti sanno per espe¬ rienza che un controllo può essere sufficiente senza divenire molesto.

c. Dal punto di vista economico.

Non si può negare che la crisi nell'intiera industria dei tabacchi non può ancora dirsi superata e che siamo ancora molto lontani dal grado di occupazione e di produzione dell'anteguerra ; anzi, per quanto si può umanamente giudicare, quel periodo di prosperità deve pur troppo considerarsi come tramontato definitivamente. Mentre la statistica delle fabbriche, allestita per il 1911, dà ancora 167 aziende soggette al con¬ trollo sulle fabbriche, con 8694 tra operai ed impiegati, l'Ispettorato federale delle fabbriche registra, per il 1927, solo 122 di queste aziende, con 6353 persone occupate. L'effettivo del 1927 accusa quindi una dimi¬ nuzione del 27 % per le aziende e del 26,9 % per il personale, di fronte al 1911 che segna un record (vedasi le tabelle 25, 26). La riduzione del numero delle aziende va attribuita anzitutto alla circostanza- che im¬ portanti mercati esteri sono andati perduti per l'industria svizzera del tabacco. D'altra parte, anche per quest'industria va compiendosi un processo analogo a quello che si può notare nelle altre : molte aziende scompaiono per cessazione dell'esercizio o per assorbimento da parte di aziende maggiori. Si può però dire che l'industria svizzera dei ta¬ bacchi, salve poche eccezioni regionali, sta rimettendosi in misura sod¬ disfacente dai danni sofferti soprattutto nel dopoguerra ed è lécito spe¬ rare che la presente produzione j>otrà, se non avvengono casi impre¬ visti, mantenersi.

Dacché è in vigore il nuovo ordinamento dei dazi sui tabacchi, avvenuto il 1° gennaio 1924, i prezzi dei tabacchi greggi accusano, in generale, salvo poche eccezioni, un nuovo ribasso. Quest'ultimo non si è però fatto sentire nella stessa misura per tutti i tabacchi, rispettiva¬ mente per i diversi usi che se ne fanno. La maggiore stabilità nei prezzi
del commercio mondiale è dimostrata dai tabacchi greggi de-: stinati alla fabbricazione dei sigari. È qui caratteristico il rialzo soprag¬ giunto per alcune sorte preferite (vedi le tabelle 7, 15). I tabacchi da pipa accusano uno spiccato ribasso generale (vedansi le tabelle 7, 16).

Le tabelle 6 e 7 danno un'idea dell'andamento dei prezzi dei tabacchi greggi importati in Isvizzera e adoperati nel quadriennio 1924-1927. La tabella 6 ragguaglia in modo affatto generale intorno ai prezzi medi delle varie sorte di tabacco, distinte secondo i tre diversi usi che se ne Foglio federale 1929.

66

664 »

la tabella 7 contiene i prezzi medi delle principali sorte

*Mx^*- ·· F tta astrazione da alcune sorte preferite di tabacchi in foglia f Operati per la fabbricazione dei sigari, le quali hanno subito greggi a auin0n^ tutti i prezzi medi accusano una spiccata tendenza un ^eve p| quésto fatto ci siamo già occupati nel nostro messaggio al 1923. In condizioni economiche più favorevoli, questo de} indicembre amento del mercato dei tabacchi greggi avrebbe potuto portare miglior considerevole nella manifattura. Invece ne potè trarre un un£ [ p rofitto solo la fabbricazione dei tabacchi da pipa e quella delle certo cjlè m0iti fumatori preferiscono oggi la pipa o si sono sigare g|g.aretta. Questi due rami di fabbricazione furono perciò

·*iV° do di consumare in tempo relativamente breve le vecchie provviste rT tabacco. Invece nell'industria dei sigari sono disponibili notevoli, ri di tabacco greggio, che in parte risalgono alle esagerate impor¬ tazioni del 1920, 1921 e 1928', e per le quali furono naturalmente pagati, al tempo dell'acquisto, prezzi molto alti (cfr. tabella 4).

Le condizioni favorevoli del mercato dei tabacchi greggi permisero d" prescindere da un aumento dei prezzi al minuto anche dopo Ventrata in vigore del nuovo regime doganale, avvenuta il 1° gennaio J924. Del sto il margine di guadagno lasciato alla vendita al minuto subì una lemriera diminuzione, in confronto dei 1923, come si può desumere dalla tabella 11, la quale prende come base i tre articoli di consumo orincipali : il sigaro ordinario detto « Stumpen», il tabacco da pipa ordinario e la sigaretta di poco prezzo.

Ci sembra cosa .non priva d'interesse indicare anche il margine esistente tra il prezzo di costo della materia prima, calcolato in base a 1 kg di tabacco greggio, sdazia,!#, franco al confine svizzero e il prezzo di vendita al minuto del rispettivo manufatto. In questo calcolo non. si è tenuto conto dei cascami, come: costole, eimette (spuntature) di sigari, sugo ecc.

Stimiamo necessario fornire anzitutto alcuni dati sulle basi di questo calcolo. 1 Basi di calcolo.

Pezzi Tabacco greggio Sigari Rihìnnrafn
Virginia .
Toscani .

*i^/W »VSvizzeri I «MUVii(«UUJ.UJ/VU ") » Tipo Stumpen ») Uso Avana («Kopfzigarren») .

Sigarette.'

scure chiare Tabacco da pipa

665 Prezzo di costo per 1 kg di tabacco greggio franco confine svizzero, sdaziato e prezzo al minuto del rispettivo manufatto.

Bendimanto di 1 kg. netto di tabacco greggio

Prezzo di costo della materia prima, Prezzo franco, sdaziata al confine svizzero di vendita al minuto del manufatto Merce 1) Totale Dazio

125 . 91 160 94

per kg.

fr.

2.47 2. 60 2.70 8.46

fr.

1.70 1.70 1.80 2. 60

fr.

4.17 4. 30 4.50 11.06

fr.

18. 75 18.65 '12.-- 37. 60

Sigarette scure (Maryland) chiare, Orient, ordln.

chiare, Orientali fine

1056 731 731

· 6.01 4.21 6.98

6. 10 8.-- 12.--

12.11 12.21 18.98

. 26. 40 36.55 54.82

Tabacco da pipa

0,950 kg.

1.51

2. 50

4.01

7.12

Sigari.'

Virginia . . .

Toscani ... .

Tipo Svizzeri . .

1 Uso, Avana . .

Pezzi

1) Prezzo medio per kg calcolato in base al valore medio dichiarato dal fabbricante all' importazione.

Già nel nostro messaggio del 10 dicembre 1923 osservavamo come, secondo il parere dei circoli competenti, la causa del fenomeno noto nel commercio al minuto sotto il nome di « vendita a. prezzi rovinosi », contro il quale si cerca di lottare energicamente, andasse ricercata nel margine di guadagno, troppo elevato che esiste ancora oggi su certi articoli, specialmente sulle sigarette d'Oriente ordinarie. Constatiamo ancora oggi che questo margine è un elemento importante della forma¬ zione dei prezzi e che dei margini esagerati potrebbero compromettere direttamente il rendimento dell'imposta.

2. Il tabacco indigeno e la sua importanza per il fisco.

a. La coltura del tabacco in Isvizzera.

La coltura del tabacco in Isvizzera è limitata a certe regioni. Esse sono: la valle vodese e friburghese della Broye, il Mendrisiotto nel Ticino, come pure la parte inferiore della valle di Poschiav» (Brusio, Campaselo, Campocologno). Si annunciava recentemente che anche a Basilea Campagna si facevano sforzi straordinari per dare incremento alla coltura del tabacco. Il tabacco svizzero è povero di aroma ; esso è particolarmente adatto solo alla preparazione del trinciato da pipa, e anche per questo uso è per lo più mescolato con una sorta aromatica estera di qualità migliore. Per i. sigari il tabacco indigeno è adope-

666 rato in. misura limitata, mentre per la sigaretta se ne fa un certo uso* come materiale di ripieno. Quantunque nell'industria del tabaccò da pipa ci sia forse "da constatare un . lieve aumento della produzione, non si può tuttavia negare clie l'uso del tabacco indigeno resteràlimitato/Non si sarà quindi mai consigliato abbastanza di guardarsi dalla sovrapproduzione, perchè questa dovrebbe necessariamente deter, minare un ribasso dei prezzi con le sue èonseguenze spiacevoli. Solo, per la regione della Broye abbiamo* dati sicuri «intorno all'entità della produzione indigena del tabacco, laddove le cifre relative al Ticino ealla Valle di Poschiavo si fondano su valutazioni (cfr. anche le tabelle22, 23). - " Produzione e valore medio del tabacco indigeno nel periodo 1910-1927..

n..,, luA Valore mediò essiccato di 100 kg.

Quantità di tabacco 1910-1914, media del quinquennio » » » ;" " 1915-1919, 1920 · · · · · 1921 · · · 1922 · · · · · · · · · 1923 1924 .

« · · · * 1925 ·· ·' · · ' · · ·

1926 .

1927 .

· · '« · ,1 ·

q4267 4115 3358 3308 3967 5381 : '7869 ·7751 1507 5680 '

.

'

fr.

73.48 251.-- 126.-- 112.-- 136.-- 177. -- 163.-- 109. -- 216. -- 181. --

Il facile smercio che il tabacco indigeno trovò durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, come pure i prezzi relativamente alti a cui si vendeva e, d'altra parte, l'imminenza del nuovo ordinamento dei dazi sui tabacchi incitarono i coltivatori ad aumentare notevolmente la superficie coltivata a tabacco. Una parte della responsabilità di que¬ sta intensificata coltura del tabacco, che più tardi doveva' avere conse¬ guenze disastrose, specialmente per la valle della Broye, ricade forse su alcuni circoli che, ignorando la qualità dei tabacchi svizzeri e l'uso a cui potevano essere impiegati, consigliavano di sfruttare con una coltura intensiva il terreno adatto a questo prodotto, per rendersi mag¬ giormente indipendenti dai mercati esteri. La cresciuta coltivazione del tabacco indigeno doveva necessariamente avere per effetto una eccessiva produzione, così eh e l'industria svizzera dei tabacchi non fu pi à in grado di assorbire tutto il tabacco greggio disponibile. ln principio del 1926 le condizioni dei coltivatori di tabacco che si trovavano nella impossibilità di smerciare le loro partite di merce erano tali che si do¬ vette invocare l'aiuto della Confederazione. Il soccorso federale fu con¬ cesso ai colpiti dalla crisi, sotto forma di mutuo (decreto del Consigliò

/ 667 federale del 3 marzo 1926). Con la convenzione deir8 marzo 1926, e con la convenzione addizionale del 14 febbraio 1927, conchiuse tra il Dipartimento federale delle dogane, da una parte, e 1' « Association des Planteurs de tabac de la Vallée de la Broyé a Payerne », dall'altra parte, fu stipulato che la Confederazione concederebbe alla detta associazione un mutuo grazioso di fr. 1,200,000, rimborsabile entro due anni, per renderle possibile lo spaccio del tabacco raccolto negli anni dal 1923 al 1925. I coltivatori dovettero dal canto loro obbligarsi a non piantare tabacco nel 1926.

Questa convenzione permise di risanare il mercato del tabacco indigeno' e preservò la popolazione della valle della Broye da danni incalcolabili. D'atra parte, questo caso ha fornito la prova evidente che la produzione deve mantenersi rigorosamente entro certi limiti che non è lecito oltrepassare.

b. Importanza fiscale del tabacco indigeno.

Il Consiglio federale ha studiato la questione se per ragioni fiscali non convenisse in una futura legge colpire con un'imposizione anche il tabacco indigeno. Pure ammesso che la produzione e l'uso del tabacco indigeno sono limitati a certe regioni, che questo tabacco è in generale buono solo da farne trinciato da' pipa e che, data la sua qualità infe¬ riore, non può essere smerciato sul mercato internazionale, non si può tuttavia negare che nelle presenti condizioni l'assoluta libertà di traffico del tabacco indigeno toglie al fisco, una fonte d'entrate che altrove è adeguatamente sfruttata. Così, la Gran Bretagna, nonostante la sua tradizionale tolleranza, vieta la coltura del tabacco entro i con¬ fini del Regno Unito. L'Olanda, dove pure vigono tendenze liberali, sta presentemente esaminando la questione dell' imposizione fiscale sulla coltura indigena del tabacco. " Si ponderò anzitutto se non fosse possibile colpire il tabacco indi¬ geno con una tenpe tassa da calcolarsi sul peso. Ma bastò affacciare questa questione per far nascere una certa inquietudine nei centri della coltura del tabacco, cioè nella Valle della Broye e nel Ticino. In queste regioni, questa coltura si pratica da più di due secoli. Essa procaccia un guadagno rimunerativo ai piccoli agricoltori e alle famiglie nume¬ rose di modesti giornalieri. Finora non era soggetta ne a prescrizioni nè a tasse. È
quindi comprensibile l'inquietudine da cui fu invasa la popolazione dei paesi suddetti.

Tuttavia l'idea di assoggettare à un'imposizione la coltura indi¬ gena del tabacco o addirittura di vietarla intieramente, è tutt'altro che nuova. Già nel secolo decimottavo e nei primi anni del diciannovesimo troviamo in Isvizzera un'imposizione sul tabacco. Nel 1869 il \ consi¬ gliere fed. lOhallet-Venel propose un'imposta federale sul tabacco giù-

668 sta il modello inglese, cioè col divietò della coltivazione indigena. La perizia Milliet-Frey del marzo 1895, concernente il reddito presuntiva di un monopolio federale del tabacco, prevedeva pure uina limitazione della produzione indigena. Durante la guerra fu presa nuovamente in seria considerazione un'imposizione sul tabjaoeo indigeno (redazione Milliet al capo del Dipartimento delle dogane, dell'll novembre 1917).

Il disegno di legge concernente l'imposizione sul tabacco, allestito da Milliet nel 1920 prevedeva, rispetto al tabacco indigeno, oltre all'im¬ posizione, delle norme .molto restrittive. Nel suo messaggio del 31 di¬ cembre 1920, concernente l'aumento dei dazi sui tabacchi, il Consiglia federale si riservava di presentare più tardi, fondandosi sulle espe¬ rienze che si sarebbero fatte, un rapportò e una proposta sul tratta¬ mento fiscale da farsi alla coltura indigena del tabacco.

Prima della guerra si proteggeva dalla concorrenza estera il col¬ tivatore svizzero di tabacco, riscotendo al confine una tassa di fr. 25.

su tutti i tabacchi d'origine estera. Oggi la sorta di tabacco da pipa estero che presenta maggiore affinità con la nostra qualità svizzera ècolpita con un dazio minimo di fr. 250, cioè con una gravezza almeno decupla di- quella d'una volta. A tutta prima sembrerebbe che una protezione doganale così forte dovesse dare un potente impulso allo svi¬ luppo della nostra coltura indigena del tabacco. Invece i coltivatori svizzeri, stentano più di prima a spacciare il tabacco da loro prodotto.

In fatto di qualità, il fumatore svizzero è diventato più difficile da contentare. Le miscele di tabacco da pipa preferite dal nostro consu¬ matóre contengono di regola tabacco indigeno solo in proporziono limitata. Questa è la ragione per cui il consumo del tabacco indigeno non può andar oltre certi limiti. Quantunque a questo proposito pos¬ siamo osservare che le raccolte del 1927 e del 1928 sono in generale state vendute a condizioni vantaggiose, non è però lecito inferirne che riuscirà facile anche in avvenire lo smercio di questo prodotto. L'estate del 1928 fu caratterizzato da un'eccezionale siccità. Le pioggie soprav¬ venute al momento propizio fecero sì che la messe .riuscisse copiosa e di buona qualità.D'altra parte, in seguito al divieto del 1926 di coltivare tabacco nella
valle della Broye, le scorte dei fabbricanti erano esaurite. Il coin¬ cidere di queste due circostanze ha facilitato lo smercio della rac¬ colta del 1928. Ripetiamo però che le esperienze dell'ultimo ventennio non permettono di sperare che si ripetano congiunture così favore¬ voli. È invece da prevedere che anche in. avvenire si dovrà, come già durante tutto il periodo postbellico, lottare continuamente con la difficoltà di smerciare il tabacco indigeno. Stando così, le cose ed esa¬ minata da vicino la difficile questione, non ci sembra ora conveniente assoggettare a un'imposizione fiscale il tabacco indigeno.

669 3. Risultati delle nostre indagini.

Dalle constatazioni e considerazioni che precedono si deducono le direttive generali seguenti per l'elaborazione di una legge concer¬ nente l'imposizione sul tabacco.

A) II1 reddito (dell'imposizione fiscale sul (tabacco può essere aumentato senza pregiudizio della vitalità dell'industria, purché il con¬ sumatore non ne sia gravato in misura eccessiva e non ne consegua una diminuzione del consumo. Un aumento di 7 a 10 milioni si man¬ tiene ancora entro questi limiti. L'aggravio fiscale necessario per questo scopo resta notevolmente inferiore a quello che si riscontra nella mag¬ gior parte degli altri paesi.

B) Il maggior reddito fiscale deve andare quasi esclusivamente a carico della sigaretta, che è un articolo di lusso ; l'industria dei sigari non può essere gravata maggiormente, la fabbricazione del tabacco da pipa può sopportare un lieve aumento dell'aggravio, mentre d'altra parte le sorte di tabacco da essa adoperate devono essere colpite con un'imposizione uniforme che permetta di usare liberamente qualsiasi tabacco. La procedura fiscale ne sarà sensibilmente semplificata e si otterrà anche una maggiore entrata, sia pure modesta.

C) Per ottenere dalla sigaretta l'aumento di gettito che si desi¬ dera non basta aumentare semplicemente i dazi sul tabacco greggio destinato alla fabbricazione di questo articolo; occorre istituire una imposta speciale sulla sigarette.

D) Il controllo dell' autorità dev'essere efficace, senza riuscire molesto e senza esigere un nuovo apparato burocratico. L'industria deve continuare a godere delle facilitazioni che le sono concesse con l'odierno ordinamento ; occorre specialmente favorire l'esportazione.

E) Il sistema doganale presentemente in vigore per il tabacco rende ogni anno più di 20 milioni di franchi. Esso ha il grande van¬ taggio di essere semplice e riduce al minimo gl'inconvenienti derivanti al contribuente da qualsiasi misura fiscale. Bastano cinque funzionari per assicurarne l'esecuzione. Il sistema è economico e non riesce mo¬ lesto ; va quindi mantenuto.

F) Il tabacco indigeno non presenta per ora alcun pericolo dal punto di vista fiscale. Date le presenti condizioni dell'agricoltura e in considerazione del fatto che la coltura del tabacco offre una buona possibilità di lavoro ai piccoli agricoltori e a numerose famiglie di giornalieri, il coltivatore indigeno non dev'essere inquietato. Il fisco non ne risente del resto alcuna, perdita notevole.

670 I circoli interessati hanno esposto al Dipartimento federale delle dogane diversi desideri e postulati in merito al. nuovo ordinamento previsto per l'imposizione sul tabacco. Questi postulati furono discussi in diverse conferenze tanto con rappresentanti del commercio, della industria, delle arti e mestieri e dei consumatori, quanto con deputati al Parlamento, sia come membri della commissione delle dogane, sia come rappresentanti delle regioni interessate o dei diversi partiti po¬ litici.

II 17 febbraio 1927 si ebbe a Berna un primo abboccamento con la commissione tecnica per i dazi sui tabacchi, composta di rappre¬ sentanti di tutti i rami dell'industria dei tabacchi e in esso furono fis¬ sate le linee fondamentali per il nuovo ordinamento dei dazi sui tabacchi e l'introduzione di un'imposta sulle sigarette.

La direzione generale delle dogane , elaborò poi un disegno di legge concernente l'imposizione sui tabacchi, che fu sottoposto a una grande conferenza di periti riunita a Bulle dal 18 al 20 maggio 1927 e composta di rappresentanti dei ceti commerciali, industriali, agricoli e politici interessati. Si approvò il mantenimento, in massima, del si¬ stema doganale seguito finora per. i tabacchi e l'istituzione di una im¬ posta sulle sigarette. , , In un altro colloquio che si ebbe a Berna il 19 marzo 1928 con i membri della commissione per i dazi sui tabacchi fu approvato il di¬ segno di legge ch'era stato ritoccato per tener conto dei desideri espressi alla conferenza di Bulle.

Questo disegno fu poi sottoposto alla seconda grande conferenza dei periti tenuta a Bulle il 17 e 18 agosto 1928, alla quale furono invi¬ tati esclusivamente dei membri del Parlamento. · Su queste considerazioni è fondato il disegno di legge, dei cui par¬ ticolari ci occupiamo nel capitolo IV.
IV.
Il disegno di legge.

1. Struttura generale.

Devesi anzitutto rilevare che la Costituzione federale non con-, sente il monopolio del tabacco e che quindi non si potrebbe introdurlo senza prima procedere a una revisione costituzionale la cui sorte sa¬ rebbe più che incerta. D'altra parte, le esperienze fatte in alcuni Stati col sistema dell'anello doganale non sono molto incoraggianti. Dal¬ l'esame approfondito dell'intera questione e dalle esperienze raccolte dal 1921 in poi, abbiamo tratto la convinzione di avere a portata di

671 mano una soluzione fiscale più efficace e più semplice del monopolio e dell'anello doganale. Il sistema attuale dei dazi. differenziali e pro¬ gressivi ha fatto ottima prova. Il disegno che vi sottoponiamo man¬ tiene quindi in massima la procedura finora seguita, che prevede un dazio su tutti i tabacchi greggi e manifatturati, e che potremmo chia¬ mare «il sistema svizzero», ma la completa con un'imposta sulle siga-.

rette fabbricate in Isvizzera.

Il tabacco greggio continua quindi, come prima, ad essere col¬ pito al confine con un dazio che varia secondo la sorta e l'uso che si prova di volerne fare. Il tabacco greggio adoperato nella fabbrica¬ zione delle sigarette è inoltre assoggettato a un'imposta, da pagarsi dal fabbricante, dell'ammontare di mezzo centesimo o di un centesimo per sigaretta, secondo il prezzo di vendita al minuto.

iConformemente a questa partizione dell'imposizione in due tri¬ buti -- dazio e imposta sulle sigarette -- il disegno si divide in due parti principali; una regola la procedura doganale, l'altra la riscos¬ sione dell'imposta sulle sigarette. Il capitolo I del disegno mette in rilievo questa bipartizione. Il capitolo II regola la procedura doga¬ nale, mentre i capitoli III e IV concernono le disposizioni rese neces¬ sarie dall'istituzione dell'imposta sulle sigarette. Il capitolo IV con¬ tiene le disposizioni penali. Nel capitolo VI sono previste delle disposi¬ zioni transitorie intese a impedire le speculazioni nel periodo di passag¬ gio da un sistema all'altro e in appendice è data la tariffa che fa stato per la riscossione dei dazi.

2. Chiarimenti agli articoli più importanti.

Il dazio colpisce tutti i tabacchi greggi o manifatturati di pro¬ venienza estera. Le aliquote sono progressive rispetto alla qualità e al valore della merce importatar Inoltre,'i dazi riscossi sui tabacchi greggi variano secondo la lavorazione a cui questi sono destinati. Quelli previsti per i tabacchi da trasformare in sigarette sono più elevati dei dazi sul tabacco da pipa. Il tabacco greggio destinato alla fabbrica¬ zione di sigari è meno colpito delle altre sorte, perchè i sigari tipo Sviz¬ zeri (« Stumpen) e quelli uso Avana (« Kopfzigarren ») sono fatti quasi esclusivamente a, mano ; e questa industria occupa il maggior numero di lavoranti.

Gli articoli 2-9 confermano
l'ordinamento vigente. Chi non può o non , vuole fornire la prova, richiesta circa l'uso che farà del tabacco greggio da lui importato non ha diritto all'applicazione dei dazi dei numeri 2-7 della tariffa (tabacco in foglia destinato alla fabbricazione di sigari, tabacco da pipa o sigarette), ma paga il dazio più alto della voce N. 1. L'impegno di garanzia circa l'uso e il requisito della pre-

672 stazione di una sicurtà sono conformi all'ordinamento attuale che,, avendo fatto buona prova, resta immutato.

L'art. 4 consente che il dazio sul tabacco greggio sia calcolato inbase al peso netto, laddove questo articolo è oggi daziato secondo il peso lordo. Per ridurre le spese di trasporto e di dogana gl'importaton¬ di tabacco erano finora costretti a far sballare nei porti di sbarcoeuropei i tabacchi greggi provenienti dall'America, sostituendo la tela ai pesanti imballaggi originari. Non solo ne derivavano ingenti spese per il cambiamento d'imballaggio, ma i destinatari svizzeri dovevanosopportare anche il calo del peso dovuto alla perdita dei cascami del tabacco e la merce subiva un deterioramento che, quando si trattava di foglie per fasce di sigari, poteva costituire un danno considerevoleper il destinatario. Il nuovo ordinamento porta così all'industria un vantaggio non indifferente in confronto del . sistema attuale. Per; quanto concerne gli effetti fiscali, rimandiamo alla tabella 9 allegata.

Se si consente che il tabacco sia sdaziato in base al peso netto, occorre pure poter sdaziare a parte l'imballaggio, secondo il materialee la condizionatura, in conformità della legislazione doganale. Per 4 tabacchi m'anifatturati soggetti allo sdoganamento in base al peso lordo valgono le disposizioni ordinarie sulla tara addiziònalé, con lemodificazioni richieste dalla natura della cosa.

Gli elevati dazi richiesti dalla necessità fiscale costringono l'indu¬ stria del tabacco a investire capitali considerevoli che spesso non pos¬ sono essere riconvertiti in danaro se non molto tempo dopo la vendita del manufatto finito. Il sistema finora seguito, col quale si cerca, per quanto possibile, di riscuotere 1'impost.a solo poco tempo prima che¬ la merce sia fornita ai consumatori, si è rivelato razionale, dal punto di vista economico ed è sviluppato ancora maggiormente nel disegno di legge, nel senso che chi.fornisca un'adeguata sicurtà può ottenere per il pagamento del dazio d'entrata una dilazione fino a 90 giorni dallo sdoganamento (art. 6 del disegno).

Anche il présente disegno prevede la concessione ài. magazzini privati, cioè la possibilità di tenere, senza sdaziarli, dei tabacchi greggi nei magazzini delle fabbriche, così che il pagamento del dazio può essere differito fino al momento in
cui la materia prima sarà lavorata(art. 7 del disegno). .

. Il sistema del pagaménto di dàzi di' ritorno per ì tabacchi manifatturati sarà mantenuto nell'estensione attuale. L'ammontare dei dazi di ritorno da pagarsi, che occorre fissare nella misura più favorevolepossibile, allo scopo di facilitare l'incremento della nostra indùstria di: esportazione,, sarà stabilite) coni un'ordinanza del Consiglio federale (art. 8). L'art. 9 del disegno estende la restituzione parziale del dazionël senso che prevede una quota di restituzione anche per le costole

m di tabacco di cui si notifica l'esportazione o la denaturazione. Di questo provvedimento s'avvantaggerà senza dubbio in misura non trascura¬ bile l'industria dei sigari. L'art. 5 prevede un trattamento di favore anche per i campioni di commercio.

Da questo procedimento l'industria ^indigena del tabacco jpotrà vedere che intendiamo cagionarle la minor molestia possibile. Se essa ha il dovere di agevolare la riscossione dell'imposta sul tabacco, l'am¬ ministrazione deve dal canto suo evitare tutto ciò che potesse riuscire d'ostacolo al promovimento dell'industria nazionale, che desideriamo vedere prosperare.

Infine, le esperienze fatte ci hanno convinti della necessità d'in¬ tegrare il nuovo ordinamento con una disposizione sulla coltura del tabacco nella zona economica estera. L'esenzione doganale prevista nel l'art. 14, numero 23, della legge sulle dogane per i prodotti greggi di fondi situati nella zona economica estera di 10 km. non è applicabile al tabacco. Questa restrizione appare necessaria per assicurare il red¬ dito dell'imposta sul tabacco nella misura prevista dal disegno di legge. Inoltre non è nell'interesse del paese che si aumenti la produ¬ zione del tabacco indigeno nelle zone estere di confine.

Le prescrizioni sulla fabbricazione previste negli art. 20-21 ser¬ vono unicamente a garantire l'imposizione sul tabacco. A questa ga¬ ranzia provvede anche la disposizione che l'autorità debba conoscere le quantità di tabacco indigeno gettate annualmente sul mercato. Il ta¬ bacco indigeno è esente da imposizione. L'obbligo, per i coltivatori, di notificare le loro culture, serve esclusivamente a facilitare il controllo sulla fabbricazione speciale delle sigarette. I coltivatori indigeni non devono quindi inquietarsi di questa formalità.

3. Imposizione in base alla tariffa doganale.

Il sistema di tariffa che vi proponiamo non fa che consacrare nelle sue linee generali la pratica finora seguita. Ciononostante stimiamo necessario dare alcune spiegazioni sulla tariffa stessa.

L'attuale distinzione dei tabacchi greggi in tre categorie, secon¬ do l'uso a cui sono destinati, è stata trovata opportuna dall'industria e però l'abbiamo mantenuta. Gli oneri fiscali gravano soprattutto il ta¬ bacco greggio. Ai tabacchi importati allo stato greggio senza che l'im¬ portatore assuma alcun impegno
circa il loro uso, si applica il dazio più elevato (voce n» 1). L'applicazione dei dazi ridotti delle voci 2--7 (tabacchi in foglia destinati alla fabbricazione dei sigari, tabacco da pipa e sigarette) è subordinata al deposito, da parte dell'importatore o del fabbricante, di un impegno di garanzia circa l'uso del tabacco im¬ portato.

674 Il nuovo ordinamento distingue in tre categorie i tabacchi greggi importati verso deposito dell'impegno di garanzia : ^ a) tabacclii greggi per la fabbricazione dei sigari : numeri 2--4 della tariffa ; b) tabacchi greggi per la preparazione di tabacchi da pipa, tabacco da masticare o da fiuto: n. 5 della tariffa ; c) tabacchi greggi per la fabbricazione delle sigarette : numeri del' la tariffa 6 e 7.

, Come nel passato, nei gruppi a e c vi saranno delle sottodivisioni secondo le diverse sorte di tabacco. Ogni gruppo è rappresentato nella legge solo da tipi. Le sorte non menzionate dalla legge saranno clas¬ sificate dal Consiglio federale giusta l'art. 2, secondo capoverso.

-Comparando tra di loro le diverse aliquote si vede come la fab¬ bricazione dei sigari sia la meno gravata dall'imposizione. Abbiamo già detto che con questo trattamento di favore si tende a facilitare le condizioni di vita all'industria dei sigari che si serve, principalmente del lavoro manuale. · iNel prospetto seguente istituiamo un confrónto tra la tariffa vi¬ gente e il nuovo ordinamento (dazi ridotti).

Prospetto comparativo dei dazi del vecchio e del nuovo ordinamento.

Dazio< ,,attuale Nuovo dazio Sorta di tabaoco .lordo .

sul peso , sul peso netto a. Sigari.' ir. ir.

Kentucky, Rio Grande .

.

.

170.-- 175.-- Giava, Brasile .

.

.

.

220.-- 225.-- Avana, Sumatra .

..

.

.

280.-- 285.-- b. Tabacco da pipa, da masticare e da fiuto.'

Kentucky, Rio Grande .

.

.

250. -- ) Giava .

. ..

.

.

.

300. -- > ' 280.-- Burley . . , .

.· .

360. -- ) c. Sigarette .

' 1 v Maryland .

.

.

.

.

610,-- 780.-- Virginia chiaro .

.

.

.

800. -- ' 780. --- Tabacchi dell'Oriente .

.

.

1É00.-- 1000.-- a. Tabacchi greggi destinati alla'fabbricazione dei sigari.

Per quanto concerne il tabacco greggio destinato all' industria dei sigari, l'aumento e la diminuzione degli oneri fiscali sono, stati calcolati già tenendo conto del fatto che nuovi dazi sono applicati al peso netto, laddove i dazi vecchi sono riscossi sul peso lordo.

675 Se però si considerano tutte le facilitazioni che questa legge offre particolarmente all'industria dei sigari, come per es. il risparmio sulle spese derivanti dal cambiamento d'imballaggio del tabacco al suo ar¬ rivo nei porti europei di sbarco, e il risparmio sugl'interessi risultante dalla concessione di una dilazione fino a 90 giorni al pagamento delle tasse doganali, il quadro muta notevolmente a favore dei fabbricanti di sigari, e questi, come si può vedere dalla tabella 9, vengono a fruire di un trattamento migliore in confronto del presente regime doganale..

L'aumento apparente di 5 fr. per 100 kg. che viene a subire ciascuno dei dazi vigenti sarà quindi ini realtà notevolmente ridotto, anzi intie¬ ramente compensato dai vantaggi che questa legge offrirà ai fabbri¬ canti di sigari. È quindi da escludere affatto che il nuovo ordinamento sia per cagionare il benché minimo aumento dei prezzi al minuto pre¬ sentemente vigenti per i sigari di qualsiasi specie.

b. Tabacchi greggi destinati alla pipa.

Aderendo al desiderio dei fabbricanti di tabacco da fumare, si sono sostituite le tre aliquote della tariffa attuale (fr. 250, 300 e 360) con un dazio unico di fr. 280. Questo cambiamento avrà i seguenti effetti sulle diverse sorta di tabacco, rispetto alla tariffa attuale : Kentucky, Rio Grande, ecc.

Giava .

.

.

.

Burley, Virginia chiaro .

.

.

.

.

.

.

+ -- --

per 100 kg.

24. 90 == -f- 9,8 %, » 26.10 = -- 8,5 of0, # 87.10 = -- 23,7 °/0

Calcolando a fr. 264,30 (peso inetto) il dazio medio pagato fin qui dal tabacco greggio, destinato alla fabbricazione del trinciato da pipa, si vede come il nuovo sistema porti per questo tabacco un maggior ag¬ gravio di fr. 15,70 per 100 kg, pari al 5,9 %. Questo maggior aggravio è ancor accentuato di qualche unità se si tien conto che il Kentuky italiano da pipa, che finora era sdoganato a un dazio ridotto, pagherà in avvenire il dazio ordinario. Tuttavia questo tenue aumento è com¬ pensato dal ribasso continuo del prezzo delle foglie destinate alla fabbricazione del tabacco da pipa (vedi tabella n. 6).

Allo scopo di dare all'industria dei tabacchi da pipa la libertà di movimento necessaria, e considerato che l'importazione si concentra più principalmente sui tabacchi gravati dei dazi più bassi, fu creato un gruppo unico comprendente tutti i tabacchi greggi destinati alla fabbricazione dei tabacchi da pipa, da masticare e da fiuto. Il dazio medio verrà ad essere un po' più elevato di quello attuale, ma in com¬ penso l'aliquota unica costituirà un vantaggio notevole per i fabbri¬ canti dei tabacchi da pipa, i quali potranno importare le sorte più fini,.

1

-676 che finora erano quelle maggiormente gravate, .pagando un dazio più basso dell'attuale, il che dovrebbe certamente contribuire a migliorare la qualità.

c. Tabacchi greggi destinati alla sigaretta.

È riservato alla sigaretta di fornire la maggior parte dell'aumento di reddito che si vuol ottenere dall'imposizione sul tabacco. I fabbri¬ canti hanno espresso il desiderio che si avesse a ridurre la differenza tra il dazio minimo attuale, vigente per i tabacchi scuri e il dazio mas¬ simo sui tabacclii orientali (chiari) ; nella presente legge si è tenuto conto di questa richiesta sostituendo alle tre classi attuali (dazi di fr. 610, risp. 800 e 1200) due sole categorie con dazi di fr. 780, risp. 1000.

La voce dei tabacchi scuriscile finora era la meno gravata, fu abolita e i rispettivi tabacchi messi nella stessa voce dei tabacchi chiari (non orientali). I tabacchi d'Oriente sono invece riuniti tutti nel num. 7 della tariffa.

Stimiamo opportuno osservare fin d'ora che l'imposta sulle si¬ garette colpirà il prodotto di lusso con un'aliquota doppia di quella .gravante la sigaretta popolare. .

d. Importazione dei prodotti manifatturati.

L'imposizione fiscale sui prodotti finiti e semifabbricati importati doveva naturalmente essere in una certa misura proporzionata ai dazi gravanti le materie prime. È giusto che il dazio d'entrata per questi prodotti debba essere calcolato in modo da accordare una certa pro¬ tezione all'industria indigena, sènza però diventare proibitivo. L'au¬ mento dei dazi ' previsti per il tabacco da sigarette e le sigarette è in connessione con l'imposta che sarà riscossa sulle sigarette fabbricate in Isvizzera.

A coloro che nell' interesse della produzione nazionale vorrebbero s'impedisse l'importazione dei prodotti finiti esteri gravandoli di dazi proibitivi, osserviamo che l'importazione di questi prodotti ha oggi un'importanza secondaria, rappresentando solo circa l'I % dell'impor¬ tazione complessiva; pari a 1/20 delle entrate doganali sui tabacchi (vedi tavola 1). Inoltre l'esperienza dimostra che il dazio protettivo sui prodotti manifatturati finiti è reso illusorio dal fatto che le fab¬ briche estere impiantano stabilimenti propri in Isvizzera, danneggiando quelle del paese che esistono già da molto tempo. Il dazio protettivo -ò un'arma a doppio taglio. Non ci
conviene dunque favorire con dazi proibitivi un ulteriore sviluppo delle fabbriche estere di tabacchi esi¬ stenti in Isvizzera ò la nuova fondazione di siffatte fabbriche.

677 4. Imposta sulle sigarette.

L'innovazione principale dell'ordinamento proposto consiste nella imposta sulle sigarette, di cui è stata dimostrata più sopra la necessità fiscale. Questa nuova imposta è destinata a procurare in massima parte la maggior entrata che ci occorre.

Sono in massima soggette all'imposta tutte le sigarette fabbricate industrialmente in Isvizzera, a macchina o a mano, qualunque sia il materiale adoperato (articolo 10 del disegno). I fattori determinanti per la riscossione di quest'imposta sono il prezzo di vendita al minuto della sigaretta e il peso. Ogni sigaretta dev(e portare impresso a stampa o con un bollo il prezzo di vendita al minuto, cioè il prezzo al quale è fornita al consumatore nel commercio al minuto. In esso s'intende già compresa l'imposta.

Chiunque prepara industrialmente sigarette è tenuto a presentare alla direzione generale delle dogame un prospetto della sorta di siga¬ rette da lui preparate, indicando le marche da lui tenute e il peso di ciascuna marca, nonché il prezzo di vendita al minuto. In pari tempo vanno sottoposti all'autorità suddetta dei campioni-tipi corrispondenti.

La notificazione e presentazione delle marche deve farsi prima che sia messa in vendita la merce. Qualsiasi modificazione della marca, del peso e del prezzo di vendita al minuto delle sigarette va notificata alla direzione generale delle dogane federali, prima di mettere in commercio la rispettiva sorta (articolo 11 del disegno).

L'art. 12 prevede due aliquote d'imposta. Le sigarette popolari vendute al minuto a meno di 7 centesimi l'una sono soggette a una imposta di mezzo centesimo ; per le sigarette più care, invece, si pa¬ gherà un'imposta di 1 centesimo.

La determinazione e la riscossione dell'imposta sulle sigarette pre¬ suppongono la tenuta, da parte del fabbricante, di una registrazione inappuntabile e il controllo sull'esercizio della fabbrica, da parte di agenti della direzione generale delle dogane. L'imposta diventa esigi¬ bile all'atto stesso della sua determinazione e va pagata alla direzione generale al più tardi 30 giorni da che l'ammontare fissato è stato par¬ tecipato al contribuente. Il fabbricante può ricorrere alla commissione federale di ricorso in materia doganale contro qualsiasi determina¬ zione dell'imposta fatta dalla direzione suddetta (articoli
14-16 del di¬ segno).

Questo sistema, che è molto più semplice e meno costoso di quello dell' anello doganale, garantisce un'esecuzione rapida, sicura e inte¬ grale dell'imposizione fiscale. I fabbricanti l'hanno accettato. Le espe¬ rienze fatte dal 1924 in poi li hanno persuasi che le misure di controllo richieste per la garanzia dell'imposta non riescono molestè. Siamo

678 tanto più soddisfatti di questo consenso in quanto esso ci permette di sottoporvi finalmente la soluzione semplice ed economica di un pro¬ blema difficile. .

' Una restituzione dell'imposta pagata è prevista per le sigarette mandate all'estero, come pure per quelle destinate al consiimo interno che, per essere divenute invendibili, sono ritornate al fabbricante e, sotto il controllo dell'autorità, rese inutilizzabili (art. 17 del disegno).

La garanzia dell'imposta è trattata negli articoli 18 a 23. Essa si giustifica nell'interesse tanto del commercio quanto del fisco. Quest'ul¬ timo deve avere una certa sicurezza di poter riscuotere in modo rego¬ lare e senza difficoltà l'imposta. A questo scopo furono introdotte negli articoli succitati delle disposizioni speciali concernenti il commercio del tabacco greggio, il commercio al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato fjne e la fabbricazione. L'esercizio del commercio del tabacco' greggio, come pure la preparazione industriale dei manufatti di tabacco sono permessi solo alle persone e alle ditte comlmerciali che hanno in Isvizzera un domicilio fisso o una filiale iscritta nel registro di com¬ mercio. Coloro che intendono dedicarsi a un'attività di questo genére dovranno informarne la direzione generale delle dogane.

Dalle discussioni con gli interessati è emersa la particolare impor¬ tanza della questione .della vendita a prezzi rovinosi, che è oggetto delle disposizioni dell'art. 19.. Si tratta di decidere se lo Stato sia in grado ed abbia il diritto d'intervenire contro questo fenomeno nel com¬ mercio delle sigarette. Il fatto che alcune aziende spacciano sigarette a prezzi eccessivamente bassi, danneggia tanto i negozianti regolarmente stabiliti quanto i fabbricanti. I circoli interessati chiedono con insi¬ stenza che, si approfitti della revisione della legge concernente l'impo¬ sizione sui tabacchi per provvedere anche a questo riguardo.

Rileviamo anzitutto come il fatto che per le sigarette sono previste aliquote diverse,-così che la sigaretta più cara viene ad essere colpita in misura maggióre di quella ordinaria, renda indispensabile un con¬ trollo. Naturalmente, questo sarà più agevole se nèlla vendita al mi¬ nuto si osserveranno i prezzi indicati sulle sigarette. Esso sarebbe in¬ vece più difficile se i venditori non dovessero
tenersi ai, prezzi noti¬ ficati allo Stato. Quest'ultimo ha quindi interesse a che il prezzo indi¬ cato sulla sigaretta valga anche per il commercio al minuto. Del resto si comprenderebbe difficilmente che potessero essere ammessi due prezzi diversi, uno valevole di fronte/allo Stato, l'altro per il, fumatore. .

Infine,, l'obbligo di osservare i prezzi non danneggerebbe il consu¬ matore nò farebbe rincarare la sigaretta. Del resto il fabbricante è asso¬ lutamente libero di fissare.il prezzo che crede. I prezzi saranno certa¬ mente tenuti bassi più che sia possibile allo scapo di ottenere un grande smercio. È quindi probabile che si potrebbe vietare la vendita a prezzi

679 rovinosi senza temere di danneggiare alla lunga il consumatore. Qual¬ cuno obietterà, forse,"che il divieto di vendere le sigarette a un prezzo minore di quello segnato potrebbe indurre i fabbricanti ad accordarsi per procedere a un aumento generale dei prezzi, ma a quest'osservazione si può rispondere che in tal caso la sigaretta estera, che è colpita di un dazio adeguato all' imposizione gradante sulla sigaretta nazionale, giungerebbe in misura maggiore sul (nostro mercato e neutralizze¬ rebbe gli effetti della costituzione del cartello. Si tratta qui di constata¬ zioni di fatto e di considerazioni economiche. Ma la questione va ancora esaminata da un altro lato. Ha diritto, la Confederazione, di vietare la vendita a prezzi troppo bassi e di ordinare tutte le misure restrittive pre¬ viste nel nostro disegno ?

Per risolvere la questione posta da coloro che domandano un prov¬ vedimento legale vietante la vendita delle sigarette a prezzi rovinosi, il Consiglio federale ha esaminato il lato costituzionale del problema. Esso lia prima cercato di stabilire se la progettata imposta sulle sigarette e le relative misure di controllo fossero compatibili con l'art. SI della Costi¬ tuzione federale. Fu consultato in proposito il signor prof. dott. E. Blu¬ menstein. Secondo il parere di questo eminente specialista, lo stato pre¬ sente della nostra legislazione e della giurisprudenza in materia ammi¬ nistrativa ci permettono di precisare come segue l'attitudine del Con¬ siglio federale rispetto a questa questione delicata : il principio posto dall' art. 31 della Costituzióne federale risale già alla Costituzione del 1848. Esso doveva particolarmente servire di direttiva ai Cantoni e attuare le tendenze del liberalismo economico per quanto concerne la ingerenza dello Stato nel commercio, nell'industria e (nelle arti e me¬ stieri.

Ma un'assoluta libertà di commercio e d'industria non è compatibile con lo Stato moderno e i suoi compiti. Infatti l'art. 31 della Costitu¬ zione federale contiene già una serie di eccezioni, molte delle quali con¬ cernono la riscossione di pubblici tributi (privativa del sale e della polvere, dazi, imposte sul consumo, cfr. l'art. 31, lett. a). Non c'è nes¬ suna imposta la quale, dati i suoi rapporti necessari con l'attività eco¬ mica, non restringa la libertà di commercio e
d'industria. Inoltre, il legi¬ slatore stabilisce, di regola, certe misure atte ad assicurare la riscos¬ sione dell'imposta, le quali costituiscono alla loro volta una limitazione della libera attività economica.

Ne consegue che la Costituzione federale, dando alla Confedera¬ zione la facoltà d'introdurre con una legge una determinata imposta, le conferisce in pari tempo la competenza a ordinare i provvedimenti necessari per una retta tassazione e la riscossione sicura dell' imposta stessa. Anche quando queste misure importano una menomazione della libertà di commercio e d'industria, il diritto di, ricorrervi è implicita¬ mente contenuto nell'articolo costituzionale che introduce l'imposta. Un Foglio federale 1929.

67

680 siffatto articolo deroga quindi sempre, in un certo senso, al principio della libertà di commercio e d'industria stabilito nell'art. 31 della Costitu¬ zione federale.

Se quindi la Confederazione è, in forza dell'art, 41 ter della Costi¬ tuzione federale, autorizzata a colpire con un'imposizione il tabacco greggio e manifattura to, esso av,rà pure, in virtù della medesima di¬ sposizione costituzionale, la facoltà di prendere le misure necessarie per la riscossione, risp. per la garanzia dell'imposta sul tabacco, anche se così facendo si menomi l'integrità del principio stabilito dall'art. 31 della Costituzione stessa. Le misure di cui si tratta non hanno il carat¬ tere di un'inutile ingerenza poliziesca nell'industria, ma sono neces¬ sarie per impedire che si frodino i dazi sui tabacchi e particolarmente la imposta sulle sigarette. Ma, anche se · nel. controllo previsto si volesse vedere una mera misura poliziesca concernente l'industria del tabacco, essa non sarebbe peciò incostituzionale, visto che l'art. 34 ter della Co¬ stituzione federale, accettato nella votazione popolare del 5 luglio 1908, conferisce alla Confederazione il diritto di legiferare nel campo dell'in¬ dustria. Quest'articolo, emanato 60. anni dopo l'accettazione della Costi¬ tuzione del 1848, reca già l'impronta del profondo mutamento compiu¬ tosi nelle concezioni economiche. La libertà d'industria sussiste ancora, ma, quand'è necessario, dev'essere posta sotto controllo.

Devesi senz'altro riconoscere che la questione della garanzia del prezzo delle sigarette rappresenta un problema straordinariamente dif¬ ficile, di cui presentemente si occupano anche i Governi di altri Stati.

In suo favore si può addurre che l'imposizione sul tabacco costituisce un onere gravante un solo ramo d' industria in una misura in cui non è colpita nessun'altra attività economica. Non è dunque, secondo noi, contrario all'equità accordare per mezzo di questa stessa legge una certa protezione al commercio dei tabacchi manifatturati. Questa prote¬ zione potrebbe senza dubbio essere ottenuta con la misura legislativa prevista contro i prezzi troppo bassi nel commercio al minuto delle siga¬ rette. La vendita a vii prezzo, che costituisce .un procedimento di comr mercio sleale, può avere conseguenze catastrofiche, per il negoziante onesto. Essa ha
inoltre immancabilmente certe ripercussioni economiche spiacevoli e produce talvolta delle perturbazioni nel commercio delle sigarette. Le anomalie che ne risultano possono essere sgradevoli per il fisco, potendo compromettere la riscossione regolare dell'imposta. Oc¬ corre però rilevare che spetta anzi tutto al commercio e all'industria combattere la vendita a prezzi rovinosi e, perchè questa lotta possa es¬ sere condotta con successo, occorre anzitutto che gli affari si svol¬ gano in modo razionale e corretto. È tuttavia opportuno che lo Stato aiuti a compiere quest'opera di risanamento. Osserviamo, infine, che con le disposizioni relative alia garanzia del prezzo non s'intende toccare i ribassi e rimborsi d'uso, ma si mira solo a impedire gli abusi.

681 5. Disposizioni penali.

In quanto si tratti di reati doganali, fanno stato le disposizioni della legge sulle dogane, alle quali rimanda l'art. 24. Non si potevano invece reprimere le contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'imposta sulle sigarette applicando senz'altro le disposizioni generali di detta legge.

Si sono dovute quindi stabilire delle sanzioni speciali (art. 25 a 30 del disegno di legge). Tuttavia, il fatto che nell'art. 29 si è potuto riman¬ dare agli articoli 80 a 100 e 103 della legge sulle dogane ha permesso di conseguire una semplificazione.

6. Disposizioni finali e transitorie.

Giusta le disposizioni finali e transitorie contenute negli art. 31-36, Testa riservato al Consiglio federale di fissare la data di attuazione della presente legge. A contare da questa data, tutti i tabacchi di qualunque specie che si trovano, non ancora sdaziati, nei magazzini federali di de¬ posito, nei punti franchi doganali e nei magazzini privati, sono sog¬ getti alle disposizioni della legge. Per i tabacchi greggi importati in Isvizzera e sdaziati dopo il 1° gennaio 1924 si pagherà la differenza tra il vecchio e il nuovo dazio, in quanto questa differenza superi fr. 30 per ogni 100 kg. e il tabacco non sia stato lavorato entro 30 giorni dall'en¬ trata in vigore di questa legge.

Entrata che sia in vigore la nuova legge, le sigarette che non hanno soddisfatto agli obblighi delle sue disposizioni non potranno es¬ sere messe in commercio nè dai fabbricanti nè dai grossisti se non dopo aver pagato l'imposta. Il Consiglio federale fisserà le condizioni che de¬ vono essere adempite perchè siffatte sigarette trovantisi ancora in pos¬ sesso dei fabbricanti e dei grossisti possano essere messe in commercio ancora dopo l'entrata in vigore della legge.

Le sigarette di fabbricazione svizzera, non conformi alle disposizioni della nuova legge, che si trovassero in possesso dei negozianti al minuto non potranno più essere vendute tre mesi dopo l'entrata in vigore della nuova legge se per esse non sia prima stata pagata l'imposta. Parimente, il tabacco trinciato a una larghezza di 1 mm e meno, la cui condiziona¬ tura non risponda alle disposizioni della nuova legge, non potrà più essere venduto al minuto tre mesi dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Per impedire un'eccessiva importazione di
sigarette estere, si è sta¬ bilito, nelle disposizioni transitorie, che dopo l'entrata in vigore di questa legge gli imballaggi della merce importata debbono essere muniti, dalla amministrazione doganale, di un contrassegno ben visibile, che facili¬ terà il lavoro dei funzionari incaricati del controllo. Le sigarette impor-

682

.

tale il cui imballaggio non reca il contrassegno dell' amministrazione doganale non potranno più essere ' introdotte mei commercio al minuto, salvo che per esse nòni sia Stata pagata la differenza tra il dazio vecchio e il nuovo.

È , da sperare che le disposizioni testé accennate basteranno à im, pedire le speculazioni in grande stile, del gènere di quelle che si sono constatate in occasione dei precedenti cambiamenti nelle disposizioni con¬ cernenti i dazi sui tabacchi, così che le nuove prescrizioni potranno spiegare i loro effetti fiscali fin dall'entrata in vigore della legge.


.v.

Conclusioni,

=

a. Rendimento probabile delle imposizioni.

Il presente disegno assicura un'adeguata distribuzione della gra¬ vezza su tutti i fumatori, proporzionata alla possibilità contributiva dqlle diverse sorte di tabacco e del loro uso.

Il rendimento è ciò che soprattutto importa al fisco, il quale deve dunque porsi la questione del provento complessivo ch'esso può ripro¬ mettersi dall'imposizione.

I dazi sui tabacchi e sui loro manufatti finiti rendono oggi 20 mi¬ lioni di franchi. L'applicazione della tariffa allegata al presente disegno di legge garantisce un'entrata per lo meno eguale. Questa sarà anzi un po' ]5iù elevata, ma il maggior reddito non eccederà un milione.

.. D'altra parte è lecito supporre che l'imposta sulle sigarette ren¬ derà circa 7 milioni, essendo da prevedere che il consumo annuo ammon¬ terà a circa un miliardo e mezzo di sigarette. Sulle sigarette ordinarie è prevista un'imposta di mezzo centesimo l'una, mentre la sigaretta ven¬ duta a 7 cent, o più pagherà 1 cent.. La maggior imposta ond'è colpita la sigaretta di lussò non influirà in modo sensibile sul reddito com¬ plessivo, essendone relativamente scarso il consumo. , Anche calcolando secondò un altro sistema, siamo giunti alle me¬ desime conclusioni. Il gettito complessivo della nuova imposizione, com¬ presa l'imposta sulle sigarette, è stato calcolato a 27 milioni di franchi, prendendosi come base, per \il consumo interno, un'importazione com¬ plessiva di 55,000 quintali. Siccome il reddito annuo effettivo dipende dalla quantità di merce importata, la somma di 27 milioni di franchi sarà superata di quanto l'importazione eccede 55,Q00 quintali. La stati¬ stica doganale consente di conchiudere che si potranno ricavare somme maggiori di 27 milioni.

683 b. Ripercussioni dell'imposizione sul tabacco nel commercio al minuto.

L'imposizione sui tabacchi greggi per la fabbricazione dei sigari non subirà alcun aumento, o in ogni caso questo non sarà punto sen¬ tito. Per i tabacchi destinati alla pipa si avrà, piuttosto che un maggior aggravio, uno spostamento dell'onere fiscale, nel senso che l'aumento su certe sorte sarà compensato da una diminuzione su certe altre. La pos¬ sibilità di adoperare quasi tutte le sorte, senza che l'imposizione varii, è un vantaggio così per il fabbricante come per il fumatore. I prezzi al minuto di questi due prodotti non saranno dunque aumentati. Un siffatto aumento non sarebbe ne comprensibile nè giovevole all'industria. Questa nostra convinzione è corroborata anche dal fatto che l'industria dei ta¬ bacchi, particolarmente per quanto concerne quelli da pipa, può contare su di un ribasso continuo dei prezzi delle materie prime (vedansi le ta¬ belle 6, 7 ê 16). Inoltre, specialmente l'dndustra dei tabacchi da pipa ha a sua disposizione anche il tabacco indigeno, di cui va aumentando la produzione, che dà un raccolto medio da 4500 a 5000 quintali, pari al 33-36 per cento del consumo complessivo del tabacco greggio importato dall'estero, destinato alla preparazione dei manufatti da pipa.

La tabella n. 8 dà un prospetto del maggiore o minore onere fiscale complessivo che graverà sul tabacco greggio in virtù della nuova legge, tenuto conto del miglioramento, in confronto dei dazi attuali, derivante dal fatto che i nuovi dazi saranno calcolati in base al peso netto. Esa¬ minando questa tabella, potrete convincervi che il nuovo ordinamento ' non sarà tale da giustificare um aumento dei prezzi dei sigari e dei ta¬ bacchi da pipa.

Invece, l'imposta sulle sigarette farà probabilmente aumentare un poco il prezzo di vendita al minuto di questo articolo. Il maggior ag¬ gravio che dal nuovo ordinamento deriverà alle sigarette è stato cal¬ colato come segue : Sigarette.* Maryland .

.

. -- 13 cent. 1 Virginia .

.

. = 9 » ' per scatola o pacchetto daOriente ordinarie = 15,1 »( 20 pezzi, Oriente fini ... = 13,9 » j di un peso medio, per mille, di 900 grammi per le sigarette scure e di 1300 grammi per le sorte chiare, compresa la carta delle sigarette, cal¬ colandosi un rendimento di 95 kg. di prodotto manifatturato per 100
kg. di tabacco greggio.

Il disegno di legge qui allegato assicura dunque un notevole au¬ mento delle entrate, pur risparmiando, per quanto è possibile, il con¬ sumatore^ D'altra parte, poiché il nuovo regime si appoggia a condì-

684 zioiii già esistènti, che hanno permesso di raccogliere preziose espe¬ rienze, l'industria dei tabacchi non ne risentirà alcuna perturbazione.

Inoltre verrebbe regolata definitivamente per un certo tempo la que¬ stione dell'imposizione sul tabacco, ciò che faciliterebbe la conclusione di affari a termine.

L' esecuzione della legge sarebbe affidata all' amministrazione delle dogane che dispone già di personale fornito d'istruzione e di pratica speciale. Non sarebbe dunque necessario creare un nuovo apparato bu¬ rocratico. Basterebbe trasferire a Berna tre o quattro funzionari delle dogane per assicurare la retta attuazione del nuovo ordinamento.

Fondandoci su quanto abbiamo esposto, vi raccomandiamo di accet¬ tare il disegno di legge seguente e profittiamo dell'occasione per espri¬ mervi i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 4 màggio 1929.

. * 1 '

In nome del (Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Dr. HAAB.

Il Vicecancelliere Lkimgruber.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale concernente l`imposizione sul tabacco. (Del 4 maggio 1929.)

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