06.063 Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 giugno 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-0731

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Compendio Dalla sua entrata in vigore nel 1912 il vigente diritto della tutela (art. 360­455 CC) è rimasto praticamente immutato, eccezion fatta per le disposizioni sulla privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a­f CC). Esso non corrisponde più alla realtà del mondo d'oggi né alle concezioni attuali e deve pertanto essere sottoposto a una revisione che parta dai suoi fondamenti stessi.

Uno degli obiettivi della revisione è la promozione del diritto all'autodeterminazione. Nel capo «Delle misure precauzionali personali» (art. 360­373), il disegno propone due nuovi istituti giuridici. Si tratta, da una parte, del mandato precauzionale che permette a chi ha l'esercizio dei diritti civili (capacità di agire) di incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali, o alla rappresentanza nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Dall'altra, vi sono le direttive del paziente che consentono a chi è capace di discernimento non soltanto di designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto, ma anche di designare una persona fisica con potere decisionale nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

Per i casi in cui una persona diviene temporaneamente o durevolmente incapace di discernimento, per esempio verso il termine della sua vita, la prassi attuale ha sviluppato molteplici sistemi pragmatici. Il nuovo diritto della protezione degli adulti vuole pertanto tenere conto della necessità ­ per i congiunti di persone incapaci di discernimento ­ di poter prendere essi stessi determinate decisioni prescindendo dall'intervento di un'autorità. È così consolidata la solidarietà in seno alla famiglia e si evita che le autorità debbano sistematicamente istituire curatele. Sul modello di alcune leggi cantonali, determinate cerchie di congiunti devono avere il diritto di acconsentire a un trattamento medico o di rifiutarlo (art. 378), sempre che il paziente non abbia anticipatamente impartito direttive in proposito. Sono fatte salve le particolari normative prescritte da leggi speciali, per esempio per la sterilizzazione, la medicina dei trapianti o la ricerca. Inoltre, il disegno accorda al coniuge e al partner registrato della persona incapace di discernimento
il diritto di aprire la corrispondenza, di provvedere all'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e di compiere tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento (art. 374).

Le persone incapaci di discernimento che vivono in istituti non beneficiano sempre della necessaria protezione. Il disegno tenta di porre rimedio a questa situazione (art. 382­387) prescrivendo tra l'altro che, per rendere trasparente quali siano le prestazioni fornite, l'istituto concluda un contratto di assistenza scritto con queste persone. Sono inoltre definite le condizioni che rendono ammissibili le misure restrittive della libertà di movimento. Infine, i Cantoni devono essere tenuti a vigilare sugli istituti di accoglienza o di cura che assistono persone incapaci di discernimento.

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Le attuali misure tutelari istituite dall'autorità, segnatamente la tutela, l'assistenza legale e la curatela, hanno contenuto predeterminato e non tengono perciò sufficientemente conto del principio di proporzionalità. Si intende sostituire le attuali misure con un unico istituto giuridico, la curatela (art. 390­425), quando una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza e il sostegno fornito alla persona bisognosa di aiuto dalla famiglia o da servizi pubblici o privati è insufficiente. In futuro, le autorità non ordineranno misure standardizzate, ma prenderanno decisioni «su misura», così da fornire nel singolo caso soltanto l'assistenza statale realmente necessaria.

Il disegno distingue quattro generi di curatele: l'amministrazione di sostegno, la curatela di rappresentanza, la curatela di cooperazione e la curatela generale.

Un'amministrazione di sostegno sarà istituita soltanto con il consenso della persona bisognosa di aiuto e lascerà sussistere l'esercizio dei diritti civili. Nella curatela di rappresentanza, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore. Tenuto conto della situazione, l'autorità può limitare la capacità di agire. La curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla. Infine, la curatela generale è l'istituto che succede all'interdizione (art. 369­372 CC) e priva per legge l'interessato della capacità di agire.

L'amministrazione di sostegno, la curatela di rappresentanza e la curatela di cooperazione possono essere combinate tra loro. Se per la curatela generale la sfera di compiti del curatore comprende tutto quanto concerne la cura della persona e del patrimonio, nonché la cura delle relazioni giuridiche, per le altre curatele tale sfera deve essere definita dall'autorità secondo i bisogni dell'interessato, deve cioè essere confezionata su misura.

Si intende invece rinunciare all'«autorità parentale prolungata» (che consiste nel sottoporre all'autorità parentale l'interdetto che ha padre e madre; cfr. art. 385 cpv. 3 CC). Con la nuova disciplina, i genitori sono nominati curatori, e l'autorità deve dunque poterli dispensare dagli obblighi
di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti o di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. La medesima flessibilità deve sussistere quando viene nominato curatore il coniuge, il partner registrato, un discendente, un fratello o una sorella, il compagno di vita (art. 420).

Le norme sul ricovero in un istituto a scopo di assistenza (art. 429­439) estendono la protezione giuridica e colmano le lacune del diritto vigente. Tra l'altro è limitata la competenza del medico di decidere il collocamento e vengono sancite nella legge importanti prescrizioni procedurali. Sono inoltre previsti il diritto di designare una persona di fiducia e l'obbligo dell'autorità di verificare periodicamente se sussistono ancora le condizioni che hanno reso necessario il ricovero. Inoltre, viene introdotta una disciplina esaustiva di diritto federale concernente il trattamento stazionario in assenza di consenso da parte dell'interessato. A tale riguardo si tenta di tutelare nella più ampia misura possibile il diritto all'autodeterminazione. I Cantoni possono abilitare l'autorità a ordinare un trattamento ambulatoriale contro la volontà dell'interessato.

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L'attuale organizzazione del diritto della tutela manca di unità e trasparenza. Se nei Cantoni romandi l'autorità tutoria è di regola un'autorità giudiziaria, in diversi Cantoni della Svizzera di lingua tedesca operano in veste di autorità tutorie persone la cui elezione è politica e che non dispongono necessariamente delle competenze necessarie al loro ufficio. Gli specialisti del settore chiedono da tempo di migliorare questa situazione. Alcuni Cantoni l'hanno già fatto o hanno avviato i lavori necessari. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto, tutte le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti e dei minori saranno prese da un'unica autorità specializzata (art. 440). Spetterà ai Cantoni disciplinare l'organizzazione interna: essi determineranno segnatamente il numero dei membri del collegio giudicante. Contrariamente a quanto previsto dall'avamprogetto, essi potranno designare quale autorità specializzata un'autorità amministrativa o un tribunale. La libertà dei Cantoni per quanto concerne l'organizzazione è tutelata nella più vasta misura possibile.

Tenuto conto dei cambiamenti illustrati, il Consiglio federale propone di rinunciare a una legge specifica sulla procedura (come quella sottoposta a consultazione), ma di esprimerne gli essenziali principi procedurali applicabili alla protezione dei minori e degli adulti sancendo nel Codice civile degli standard di diritto federale applicabili in tutta la Svizzera (art. 443 segg.). I diritti fondamentali assumono un ruolo di centrale importanza nella protezione dei minori e degli adulti e il legislatore deve averne particolare cura. Occorre inoltre tenere conto dei numerosi affari concernenti la protezione dei minori e degli adulti che possono e dovrebbero essere sbrigati in modo semplice evitando di burocratizzarli. Le norme di procedura proposte tengono conto delle due esigenze. Per il resto il diritto federale prescriverà l'applicazione del codice di procedura civile ­ per esempio per la decorrenza dei termini, i motivi di ricusa e la procedura probatoria. I Cantoni conservano tuttavia ogni libertà di disporre altrimenti (art. 450f).

Il vigente diritto della tutela (art. 426 segg.) prescrive che tutori e membri delle autorità di tutela siano responsabili per i danni cagionati personalmente o per negligenza. Soltanto se questi non
possono coprire i danni che hanno cagionato, i Cantoni e i Comuni sono chiamati a rispondere. Nell'ambito della privazione della libertà a scopo di assistenza vige dal 1981 la responsabilità diretta dello Stato con diritto di regresso se il danno è stato causato intenzionalmente (art. 492 a CC). Tale moderna disciplina della responsabilità dello Stato dovrà in futuro essere applicato all'intero ambito della protezione degli adulti e dei minori (art. 454 seg.). La definizione delle condizioni del regresso deve invece rimanere di competenza cantonale.

Il diritto della protezione dei minori e degli adulti è strettamente connesso alla capacità di agire come disciplinata nel diritto delle persone che è lacunosa e pertanto scarsamente appetibile per il cittadino. Le vigenti disposizioni del diritto della tutela concernenti gli atti che una persona sotto tutela può compiere sola assumono carattere e portata generali e vengono completate (art. 19­19c) È infine nuovo il disciplinamento della tutela dei minori in seno al diritto della filiazione.

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Indice Compendio

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1 Linee direttrici del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Tappe della riforma 1.2.1 Lavori preliminari 1.2.2 Commissione peritale interdisciplinare 1.2.3 Legge procedurale 1.2.4 Procedura di consultazione e rielaborazione dell'avamprogetto 1.3 I principali obiettivi della revisione 1.3.1 Promuovere l'autodeterminazione mediante l'adozione di misure precauzionali personali 1.3.2 Rafforzare la solidarietà tra familiari e sgravare lo Stato 1.3.3 Maggiore protezione per gli incapaci di discernimento ospiti di istituti d'accoglienza o di cura 1.3.4 Misure ufficiali «su misura» 1.3.5 Limitare la curatela alle sole persone fisiche 1.3.6 Rinuncia al prolungamento dell'autorità parentale 1.3.7 Rinuncia alla pubblicazione della limitazione o della privazione dell'esercizio dei diritti civili 1.3.8 Migliorare la protezione giuridica e colmare le lacune in materia di privazione della libertà a scopo d'assistenza 1.3.9 Autorità specializzata di protezione dei minori e degli adulti 1.3.10 Iscrizione nel Codice civile dei principi fondamentali di procedura 1.3.11 Modifica del diritto delle persone e del diritto della filiazione 1.3.12 Terminologia 1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 1.5 Disposizioni d'esecuzione

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2 Commento dei singoli articoli 2.1 Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge 2.1.1 Del mandato precauzionale 2.1.2 Delle direttive del paziente 2.1.3 Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato 2.1.4 Della rappresentanza in caso di provvedimenti medici 2.1.5 Del soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura 2.2 Delle misure ufficiali 2.2.1 Principi generali 2.2.2 Disposizioni generali sulle curatele 2.2.3 Dei generi della curatela 2.2.4 Della fine della curatela 2.2.5 Del curatore 2.2.6 Dell'esercizio della curatela 2.2.7 Del concorso dell'autorità di protezione degli adulti 2.2.8 Dell'intervento dell'autorità di protezione degli adulti

6401 6403 6405 6406 6407 6407 6409 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6415 6415 6415 6420 6423 6425 6427 6431 6431 6432 6434 6437 6438 6440 6444 6447 6395

2.2.9 Delle disposizioni particolari per i congiunti 2.2.10 Della fine dell'ufficio di curatore 2.2.11 Del ricovero a scopo di assistenza 2.3 Organizzazione 2.3.1 Autorità e competenza per territorio 2.3.2 Procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti 2.3.3 Procedura davanti all'autorità giudiziaria di reclamo 2.3.4 Dei rapporti con i terzi e obbligo di collaborazione 2.3.5 Della responsabilità 2.4 Modifica di altre disposizioni del Codice civile 2.4.1 Diritto delle persone 2.4.2 Diritto di famiglia 2.4.3 Diritto successorio 2.4.4 Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile 2.5 Modifica di altre leggi 2.5.1 Legge sulla cittadinanza 2.5.2 Legge sui documenti d'identità 2.5.3 Legge federale sui diritti politici 2.5.4 Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero 2.5.5 Legge sul Tribunale federale 2.5.6 Legge federale sulle sterilizzazioni 2.5.7 Legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali 2.5.8 Legge federale sul diritto fondiario rurale 2.5.9 Codice delle obbligazioni 2.5.10 Legge sul foro 2.5.11 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento 2.5.12 Legge federale sul diritto internazionale privato 2.5.13 Codice penale svizzero 2.5.14 Legge federale sul diritto penale amministrativo 2.5.15 Assistenza in materia penale 2.5.16 Legge sulle armi 2.5.17 Legge federale sull'imposta federale diretta 2.5.18 Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 2.5.19 Legge sulla medicina della procreazione 2.5.20 Legge sui trapianti 2.5.21 Legge sugli stupefacenti 2.5.22 Legge sugli agenti terapeutici 2.5.23 Legge sul lavoro 2.5.24 Diritto in materia di assicurazioni sociali e previdenza professionale 2.5.25 Legge federale sull'assistenza 2.5.26 Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero 2.5.27 Legge federale sul commercio ambulante 6396

6448 6448 6450 6460 6460 6463 6470 6476 6478 6480 6480 6485 6491 6493 6495 6495 6495 6496 6496 6496 6497 6498 6498 6498 6500 6500 6501 6501 6502 6502 6502 6503 6503 6503 6503 6503 6504 6504 6504 6505 6505 6505

3 Ripercussioni 3.1 Per la Confederazione 3.2 Per i Cantoni e i Comuni 3.3 Per l'economia 3.4 Per l'informatica

6506 6506 6506 6508 6508

4 Programma di legislatura

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5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Delega di competenze legislative

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Allegato Statistica svizzera in materia di tutela

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Codice civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) (Disegno)

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6397

Messaggio 1

Linee direttrici del progetto

1.1

Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 1912, giorno dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero (CC)1, il diritto tutorio, disciplinato dagli articoli 360­455, è rimasto praticamente immutato. Un'eccezione di rilievo è costituita dalla legge federale del 6 ottobre 1978 sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza, entrata in vigore il 1° gennaio 1981.

Tale legge ha completato il CC con gli articoli 397a­397f e ha uniformato il diritto svizzero alle esigenze poste dall'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)2.

Il diritto tutorio prevede misure legali a favore di persone che non sono in grado di provvedere ai propri interessi e per le quali non sono sufficienti altri aiuti. Il diritto tutorio vigente prevede tre misure ufficiali ­ la tutela (art. 368­372 CC), la nomina di un assistente (art. 395 CC) e la curatela (art. 392­394 CC)3 ­ connesse con l'esercizio di un mandato ufficiale; il contenuto di queste misure è fissato precisamente dalla legge. Oltre alle misure summenzionate vi è poi la privazione della libertà a scopo di assistenza, che permette di ricoverare in un istituto una persona bisognosa di aiuto.

La rigidità dell'elenco delle misure legali non consente di tenere sufficientemente conto delle particolarità del singolo caso, cosicché il principio di proporzionalità non è rispettato. Per ovviare a tale rigidità, una parte delle autorità ha fatto ricorso all'interpretazione creativa, che ha tuttavia dei limiti ed ha prodotto una discrepanza fra la legge e la prassi. Il diritto all'autodeterminazione e gli strumenti atti a promuovere l'autosufficienza degli interessati hanno assunto inoltre ben altra rilevanza rispetto ai tempi in cui il CC è stato adottato. Le decisioni delle autorità vengono contestate sempre più spesso, gli interessati sono divenuti più esigenti, in materia di assistenza si è accentuato l'aspetto della cooperazione e numerose nozioni del diritto tutorio sono percepite come discriminatorie o aventi una connotazione negativa. È diventato pertanto indispensabile riformare il diritto tutorio al fine di tener conto delle mutate condizioni e concezioni.

1.2

Tappe della riforma

1.2.1

Lavori preliminari

Nel 1993, l'Ufficio federale di giustizia ha istituito una commissione peritale, la quale si componeva del professor Bernhard Schnyder, Friburgo (presidente), del professor Martin Stettler, Ginevra, e del professor Christoph Häfeli, rettore della Scuola universitaria di lavoro sociale di Lucerna. Il mandato incaricava la commissione di elaborare direttive, un documento di tesi e un rapporto esplicativo concer1 2 3

RS 210 RS 0.101 Per quanto concerne l'attuale importanza pratica si veda l'allegato con la statistica della Conferenza delle autorità tutorie cantonali concernente le misure adottate dall'autorità.

6398

nenti un'ampia revisione del diritto tutorio svizzero, tenendo conto dell'evoluzione della legislazione europea. Nel luglio del 1995, i tre periti presentarono il rapporto preliminare sulla Revisione del diritto tutorio svizzero con una parte importante dedicata al diritto comparato. Le proposte di riforma concernenti una nuova «protezione degli adulti» in esso contenute furono presentate e dibattute da gruppi di lavoro, a Friburgo nel settembre 1995, nel corso di un convegno pubblico, dal quale emerse inoltre una serie di pareri che l'Ufficio federale di giustizia provvide poi a valutare.

Nel novembre del 1996, i tre periti summenzionati furono incaricati di elaborare una prima versione dell'avamprogetto di revisione del diritto tutorio svizzero. L'avamprogetto, relativo a una modifica del CC (Protezione degli adulti), fu consegnato nel giugno del 1998 con i commenti del professor Bernhard Schnyder.

1.2.2

Commissione peritale interdisciplinare

La commissione peritale interdisciplinare istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia si riunì per la prima volta nel 1999. Prendendo lo spunto dall'avamprogetto del 1998, il collegio era incaricato di esaminare le questioni importanti dal profilo legislativo al fine di presentare un avamprogetto da sottoporre a consultazione con il relativo rapporto esplicativo.

La commissione peritale per la revisione totale del diritto tutorio era composta dalle persone seguenti: Brigitte Ambühl Braun, dr. med., ex primario in gerontopsichiatria, Zurigo; Christa Bally, avvocato, segretaria giurista dell'Amministrazione tutoria della Città di Berna; Noëlle Chatagny, tutore generale, Friburgo; Mario Etzensberger, dr. med., primario della Clinica psichiatrica di Königsfelden; Jürg Gassmann, avvocato, in rappresentanza di Pro Mente Sana, Zurigo; Thomas Geiser, dr. iur., professore all'Università di San Gallo e presidente del comitato di lavoro della Conferenza delle autorità cantonali di tutela; Christoph Häfeli, professore e rettore della Scuola universitaria di lavoro sociale, Lucerna; Helmut Henkel, dr. iur., primo vicepresidente dell'autorità tutoria della Città di Zurigo; Din Janett, tutore ufficiale, Samedan; Geneviève Joly, giudice cantonale, Neuchâtel; Reto Medici, avvocato, tutore ufficiale e presidente dell'Associazione svizzera delle tutrici e dei tutori ufficiali, Bellinzona; Christian Minger, avvocato, Servizio giuridico del Canton Giura, Delémont; Annette Pfaehler, Ufficio cantonale della gioventù, Ginevra; Ruth Reusser, dr. iur., vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia, Berna (presidente); Ruth Ritter-Rauch, in rappresentanza dell'Associazione Alzheimer Svizzera, Yverdon; Niklaus Rütsche, lic. iur., segretario dell'autorità tutoria della Città di San Gallo; Susanna Schibler, in rappresentanza di Pro Senectute, Zurigo;. Bernhard Schnyder, dr. iur e professore emerito, Università di Friburgo; Christa Schönbächler, avvocato, in rappresentanza di insieme, Federazione svizzera delle associazioni dei genitori di handicappati mentali; prof. Martin Stettler, dr. iur., professore, Università di Ginevra.

Persone di scienza e persone impegnate sul terreno hanno riferito alla commissione sulle esperienze maturate rispettivamente in Germania (diritto in materia di assistenza) e in Austria
(protezione degli adulti). La commissione ha ugualmente consultato vari periti svizzeri. Ha preso inoltre atto delle esperienze maturate nell'ambito del progetto del Fondo nazionale denominato La fourniture de soins personnels et médicaux à la personne âgée. Le disposizioni relative al soggiorno in istituti di 6399

accoglienza e di cura si basano sulle proposte della professoressa Audrey Leuba di Neuchâtel. Alle discussioni sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza e la rappresentanza per i provvedimenti medici di persone incapaci di discernimento ha preso parte anche il prof. Olivier Guillod, direttore dell'Istituto di diritto della salute di Neuchâtel.

La commissione peritale ha adottato l'avamprogetto di modifica del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) nell'autunno del 2002.

1.2.3

Legge procedurale

Dopo che erano state definite le proposte di revisione del diritto materiale e che la commissione peritale aveva proposto d'istituire un tribunale interdisciplinare specializzato quale autorità di protezione dei minori e degli adulti, si diede il via all'elaborazione di una legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, il cui fondamento è costituito dalla riforma giudiziaria del 2000 (nuova competenza federale in materia di procedura civile di cui all'art. 122 Cost.). Daniel Steck, dr. iur., ex giudice cantonale, Greifensee, elaborò in breve tempo, con il concorso di singoli membri della commissione peritale, di specialisti del diritto procedurale dell'Amministrazione e di Kurt Affolter, avvocato e notaio di Lingerz, l'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

1.2.4

Procedura di consultazione e rielaborazione dell'avamprogetto

Nell'estate 2003, i due avamprogetti sono stati sottoposti a un'ampia procedura di consultazione, in seguito alla quale sono stati presentati 72 pareri ufficiali. Nell'ottobre 2004, abbiamo preso atto dei risultati di questa procedura e incaricato il Dipartimento federale di giustizia polizia di rielaborare l'avamprogetto sulla base dei pareri espressi durante la consultazione e di sottoporci un messaggio nel corso della prima metà del 2006.

L'avamprogetto di revisione totale del diritto tutorio è stato approvato da una larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Soltanto cinque Cantoni e un partito politico l'hanno respinto, ritenendo che il diritto tutorio vigente abbia finora funzionato egregiamente e che una revisione parziale sia pertanto sufficiente. A loro dire, la revisione comporterebbe inoltre costi supplementari insostenibili e ridurrebbe eccessivamente l'autonomia organizzativa cantonale.

Il nuovo sistema proposto dalla commissione peritale e caratterizzato da misure «su misura» è stato ampiamente approvato. Soltanto una esigua minoranza ha rilevato che misure troppo individuali potrebbero pregiudicare la certezza del diritto. Hanno raccolto vasti consensi le disposizioni concernenti le misure precauzionali personali (mandato precauzionale e direttive del paziente) nonché il capitolo sulle misure applicabili per legge, ossia la rappresentanza di persone incapaci di discernimento da parte del coniuge o del partner registrato, la rappresentanza di persone incapaci di discernimento in caso di provvedimenti medici e la protezione di tali persone in istituti di accoglienza o di cura.

6400

Aspramente contestata invece è stata la proposta della commissione peritale di istituire un tribunale interdisciplinare specializzato in qualità di autorità di protezione dei minori e degli adulti. Anche se, per la crescente complessità delle situazioni, è stata ampiamente riconosciuta la necessità di interdisciplinarietà e di professionalità, l'idea di un tribunale è stata nettamente respinta. Si ritiene infatti che la professionalità necessaria possa essere garantita anche da un'autorità amministrativa specializzata. Il presente disegno tiene conto di questa critica. Esso consente anche ai Cantoni di continuare, conformemente al vigente CC, a istituire due autorità di vigilanza. Il presente disegno riprende parimenti la soluzione del diritto vigente secondo la quale i costi della curatela sono addossati prioritariamente alla persona sotto curatela e, sussidiariamente, all'ente pubblico e non viceversa. Abbiamo inoltre rinunciato a una disposizione sulla formazione e la formazione continua dei membri delle autorità e delle persone incaricate dell'esecuzione delle misure di protezione. Indipendentemente dall'esistenza di direttive federali, spetta infatti ai Cantoni affidare a persone capaci i compiti connessi alla protezione degli adulti.

L'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, che contava 57 articoli, è stato oggetto di svariate critiche.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di integrare le disposizioni nel codice di procedura civile svizzero, attualmente in elaborazione. Altri hanno criticato il gran numero di disposizioni e i costi che ne deriverebbero. I Cantoni si oppongono in particolare all'obbligo di prevedere un curatore in caso di ricovero a scopo di assistenza e all'esclusione generale di un anticipo sulle spese. Sette Cantoni e tre organizzazioni hanno respinto l'avamprogetto per questioni di principio.

Il presente disegno rinuncia sia a una legge di procedura speciale sia a una integrazione delle disposizioni corrispondenti nel futuro codice di procedura civile svizzero. Per questa ragione i principi fondamentali di procedura devono essere inseriti nel codice civile. La rielaborazione successiva delle disposizioni sulla procedura è stata effettuata con la collaborazione del gruppo di lavoro che
aveva elaborato l'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti e di Niklaus Freivogel, lic. iur., segretario della commissione per la protezione degli adulti e dei minori della città di Berna.

I punti importanti che hanno dato adito a discussioni durante la procedura di consultazione sono trattati nei commenti alle singole disposizioni del presente disegno.

1.3

I principali obiettivi della revisione

1.3.1

Promuovere l'autodeterminazione mediante l'adozione di misure precauzionali personali

Grazie ai progressi della medicina, danni importanti alla salute non conducono più necessariamente alla morte ma possono causare un'incapacità di discernimento più o meno durevole. In età avanzata aumenta comunque il rischio di essere colpiti dal morbo di Alzheimer o da forme di demenza senile4. È pertanto consigliabile prendere le debite misure precauzionali per tempo, designando la persona da cui si desidera 4

In Svizzera l'8 per cento delle persone con più di 65 anni e il 30 per cento delle persone con più di 85 anni soffrono di Alzheimer o di una altra forma di demenza; 89 000 persone sono colpite da demenza e di queste più della metà a causa dell'Alzheimer (Campus, Magazine de l'Université de Genève, n. 79 2006, pag. 8).

6401

essere assistiti in una simile situazione e indicando in particolare la persona abilitata ad acconsentire a un intervento medico o a rifiutarlo, se non si vuole dover dipendere un giorno esclusivamente dall'aiuto dei servizi statali e del loro personale ausiliario. Il diritto all'autodeterminazione, iscritto nella Costituzione federale (garanzia della dignità umana e diritto alla libertà personale), può in tal modo essere salvaguardato anche dopo il sopraggiungere di un'incapacità di discernimento, esimendo nel contempo lo Stato dall'obbligo di intervenire.

Già oggi le direttive del paziente svolgono un certo ruolo nella prassi medica e in alcuni Cantoni sono anche disciplinate nelle rispettive leggi sanitarie. Esse consentono al paziente, in particolare alla fine della sua vita, di manifestare la volontà di non essere sottoposto, in determinate situazioni, a tutte le terapie disponibili. La portata di tali direttive è tuttavia valutata in modo differenziato. È comunque indubbio che il diritto all'autodeterminazione ha i suoi limiti: nessuno può obbligare una persona ad aiutarne un'altra a suicidarsi.

Nella dottrina, la validità di procure precauzionali date al di fuori del settore medico è contestata. In una recente decisione, il Tribunale federale ha ritenuto che il mantenimento della procura in caso di perdita della capacità di discernimento potrebbe essere nell'interesse del mandante.5 Tale procura ha in ogni caso l'inconveniente di andare oltre lo scopo perseguito, in quanto di norma il mandatario potrebbe agire in nome del mandante già prima che questi sia divenuto incapace di discernimento.

Onde porre rimedio all'attuale situazione giuridica insoddisfacente e renderla uniforme e trasparente in tutta la Svizzera, sotto il titolo delle misure precauzionali personali nel diritto sulla protezione degli adulti il disegno prevede due nuovi istituti giuridici, vale a dire il mandato precauzionale e le direttive del paziente.

Mediante un mandato precauzionale (art. 360 segg.)6, una persona che ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o alla propria rappresentanza nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

Inoltre, una persona capace di
discernimento può designare, mediante direttive vincolanti, i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposta nel caso in cui divenga incapace di discernimento, e la persona di fiducia che può decidere in suo nome un provvedimento medico qualora non sia più in grado di esprimersi (art. 370 segg.; cfr. commento all'art. 372). Può anche definire i criteri ai quali il personale medico e il rappresentante legale devono attenersi per stabilire la sua volontà presumibile. La portata e la natura vincolante delle direttive del paziente non sono limitate a determinate fasi di una malattia, ma si estendono a tutti i casi d'incapacità di discernimento.

Il mandato precauzionale non è però esente da problemi, in quanto il mandatario può abusare della fiducia concessagli dal mandante ed eseguire il mandato disattendendo la volontà di quest'ultimo. Se l'incapacità di discernimento è permanente, tuttavia, il mandante non può più revocare il mandato. Occorre quindi riconoscere all'autorità un determinato margine d'intervento (cfr. art. 363 e 368). In determinate circostanze un intervento dell'autorità deve essere possibile anche per le direttive del paziente (art. 373).

5 6

TF, 23.5.2005, 4C.263/2004.

Gli articoli senza un riferimento a una legge sono articoli del disegno di revisione del CC.

6402

1.3.2

Rafforzare la solidarietà tra familiari e sgravare lo Stato

Il diritto tutorio vigente non prevede una misura specifica nei confronti delle persone che divengono incapaci di discernimento e che, pertanto, vengono private per legge dell'esercizio dei diritti civili (art. 17 CC). Se non sono state prese tempestivamente misure precauzionali, non vi è quindi modo di acconsentire validamente a una misura d'assistenza né di garantire che il patrimonio venga amministrato. Secondo il diritto federale vigente, in tali casi l'autorità tutoria è tenuta a nominare un curatore o un tutore. Poiché tuttavia tale procedura è macchinosa e i congiunti sono spesso poco propensi a rivolgersi alle autorità, si è cercato di ovviare al problema mediante un approccio più pragmatico. Spesso, infatti, i congiunti agiscono in nome dell'interessato senza chiedersi se siano effettivamente e validamente abilitati a farlo. Se l'interessato è in grado di firmare, spesso i partner contrattuali nemmeno si avvedono della sua incapacità di discernimento. In contesti di piccole dimensioni tale modo di procedere viene peraltro tollerato, a seconda delle circostanze, anche se l'incapacità di discernimento è notoria, poiché è risaputo che l'entourage dell'interessato è favorevole a questa soluzione.

Per legittimare gli atti giuridici dei congiunti di un incapace di discernimento si ricorre talvolta a un'interpretazione estensiva dell'articolo 166 CC, concernente la rappresentanza dell'unione coniugale, includendo nel campo d'applicazione di tale norma un settore per cui tale articolo non è stato concepito. A volte, per giustificare gli atti compiuti dai congiunti, si ricorre inoltre agli articoli 419 segg. CO, relativi alla gestione d'affari senza mandato, affermando che tali atti sono indispensabili o conformi alla volontà presumibile della persona che necessita quotidianamente dell'aiuto del suo entourage.

La realtà giuridica dimostra dunque che vi è una certa riluttanza a chiamare in causa l'autorità, e ciò in particolare se al momento di intervenire l'autorità esercita un controllo totale. Benché nei confronti della nuova autorità di protezione degli adulti tali riserve possano essere ritenute ingiustificate, sarebbe una pia illusione pensare che, con l'entrata in vigore del nuovo diritto, i parenti saranno più inclini a collaborare con l'autorità. Il nuovo diritto sulla protezione degli
adulti dovrebbe pertanto rispondere alle esigenze dei familiari di persone incapaci di discernimento, consentendo loro di prendere determinate decisioni senza essere tenuti al rispetto di formalità eccessive, a patto che ciò sia oggettivamente giustificato.

Per quanto concerne i provvedimenti medici, i Cantoni hanno in parte provveduto a colmare le lacune esistenti. Le leggi sanitarie dei Cantoni di Giura, Ticino e Neuchâtel prevedono ad esempio che un familiare o una persona prossima all'incapace di discernimento possa acconsentire, in nome di quest'ultimo, a un intervento medico.

Altri Cantoni (ad es. Argovia, Appenzello Esterno, Berna e Lucerna) riconoscono al medico il diritto di decidere anche al di fuori di casi d'urgenza, pur su previa consultazione dei familiari. Tale soluzione sarebbe tuttavia in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina7 e che la Svizzera intende ratificare. È pertanto indispensabile istituire una normativa federale unitaria e praticabile.

7

Messaggio concernente la ratifica FF 2002 245 segg., n. 3.3.3.3.

6403

Il presente disegno riconosce ai congiunti, secondo un determinato ordine, il diritto di acconsentire o di rifiutare provvedimenti medici a nome della persona incapace di discernimento, sempre che l'interessato non abbia costituito un mandato precauzionale e non abbia redatto direttive sufficientemente chiare (art. 377 segg.). Il diritto legale di rappresentanza riconosciuto ai congiunti deriva naturalmente dal loro rapporto con l'interessato e dovrebbe di regola corrispondere alla sua volontà presumibile. Chi desidera fare diversamente può designare una persona di fiducia mediante un mandato precauzionale o una direttiva. Il diritto legale di rappresentanza riconosciuto ai congiunti è giustificato dal fatto che si tratta di acconsentire a misure proposte da un medico secondo scienza e coscienza. I congiunti non possono dunque agire da soli e sono inoltre soggetti a una forma di controllo, dato che il personale medico può rivolgersi all'autorità di protezione degli adulti qualora, senza validi motivi, venga negato il consenso a un intervento benefico per la salute del paziente. Sono peraltro fatte salve le norme previste da leggi speciali (ad es. la legge sugli agenti terapeutici o le leggi federali sui trapianti, la sterilizzazione o la ricerca sull'essere umano).

Il disegno conferisce inoltre al coniuge e al partner in unione domestica registrata della persona incapace di discernimento il diritto di compiere tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento, di provvedere in una certa misura all'amministrazione ordinaria dei redditi e della sostanza, come pure di leggere e sbrigare la corrispondenza (art. 374 segg.), sempre che un mandato precauzionale non stabilisca altrimenti o sussista una curatela. Il diritto legale di rappresentanza estende così in modo armonico le competenze che spettano ai coniugi secondo l'articolo 166 CC e al partner in unione domestica registrata secondo l'articolo 15 della legge sull'unione domestica registrata (LUD)8. Tale diritto è strettamente connesso all'obbligo di assistenza (art. 159 cpv. 3 CC, art. 12 LUD). La solidarietà tra i membri della famiglia viene dunque rafforzata, evitando che le autorità debbano sistematicamente adottare misure di protezione degli adulti ai sensi degli articoli 388 e seguenti.

Un'estensione del diritto di rappresentanza
legale ai membri delle unioni di fatto, come auspicato da alcuni partecipanti alla consultazione, va respinta. Nella fattispecie non vi è alcun obbligo legale di assistenza, né diritto di rappresentanza, né un obbligo di fornire informazioni sul reddito e la sostanza e neppure un obbligo legale di mantenimento (art. 159, 163, 166, 170 CC; art. 13, 16 LUD). Concedere loro un diritto di rappresentanza legale costituirebbe una misura legale puntuale dal momento che le unioni di fatto non rappresentano comunità giuridicamente riconosciute.

Come per diverse altre questioni, spetta quindi alle coppie che vivono in unioni di fatto, trovare una soluzione a questo problema disciplinando i mutui rapporti in contratti e procure e adottando le necessarie disposizioni in un mandato precauzionale.

8

RS 211.231

6404

1.3.3

Maggiore protezione per gli incapaci di discernimento ospiti di istituti d'accoglienza o di cura

Le persone incapaci di discernimento che vivono all'interno di un istituto non beneficiano sempre della protezione giuridica e psicosociale di cui necessitano. Le carenze nell'ambito dell'assistenza stazionaria attirano periodicamente l'attenzione dell'opinione pubblica. Le lamentele non riguardano tanto l'illiceità di una privazione della libertà, quanto piuttosto la qualità dei servizi, le lacune dell'assistenza personale e la scarsa trasparenza dei rapporti contrattuali tra istituto e ospiti dello stesso.

Spesso si evidenzia inoltre che negli istituti le persone incapaci di discernimento soffrono di solitudine e che non si tiene debitamente conto dei loro bisogni personali.

In talune legislazioni cantonali si registrano nondimeno sviluppi positivi. La legge sanitaria adottata nel 1999 dal Cantone di Friburgo, ad esempio, contiene numerose disposizioni concernenti l'assistenza alle persone degenti in istituti di cura e l'assistenza ai malati terminali.

Il diritto della protezione degli adulti non può disciplinare in maniera esaustiva il diritto alle cure. Per contro il nuovo diritto deve cercare di migliorare in modo puntuale la protezione di coloro che vivono in un istituto d'accoglienza o di cura (art. 382 segg.). Sarebbe infatti illogico sottoporre a una sorveglianza sempre più stretta gli istituti psichiatrici, in cui viene ricoverato a scopo d'assistenza un numero ridotto di persone, trascurando nel contempo le migliaia di persone che, negli istituti d'accoglienza o di cura, non godono di sufficiente protezione giuridica e psicosociale.

Tra le questioni cui il legislatore deve prestare attenzione vi è quella di stabilire chi sia abilitato a stipulare, in nome di un coniuge, di un parente o di un'altra persona colpita da incapacità di discernimento, un contratto d'assistenza che preveda ­ per scritto, in nome della trasparenza ­ le prestazioni fornite dall'istituto di cura o d'accoglienza e la relativa retribuzione. La protezione degli adulti diverrebbe macchinosa se in simili casi si dovesse sempre istituire una curatela di rappresentanza.

Tale formalismo verrebbe inoltre difficilmente compreso dai congiunti dell'interessato. D'altro canto, la rinuncia a disciplinare tale questione non sarebbe una soluzione soddisfacente, in quanto l'assenza del diritto di rappresentanza impedirebbe ai
congiunti di onorare correttamente le loro responsabilità. Il disegno accorda pertanto alle persone abilitate alla rappresentanza per i provvedimenti medici anche la competenza di stipulare un contratto d'assistenza, ma non il diritto di ricoverare l'incapace di discernimento, contro il suo volere, in un istituto d'accoglienza o di cura. In questo caso si applicano piuttosto le disposizioni concernenti il ricovero a scopo di assistenza.

Il disegno stabilisce inoltre le condizioni cui è subordinata l'adozione di misure restrittive della libertà di movimento. I Cantoni sono obbligati a sottoporre a vigilanza gli istituti d'accoglienza e di cura che ospitano persone incapaci di discernimento.

La vigilanza si prefigge di impedire o rilevare abusi, di adottare misure atte ad ovviare alle eventuali carenze o a migliorare l'atmosfera all'interno dell'istituto, nonché di valutare e promuovere metodi d'assistenza positivi.

6405

1.3.4

Misure ufficiali «su misura»

L'interdizione, che comporta la privazione dell'esercizio dei diritti civili, costituisce spesso una misura troppo incisiva e comporta una stigmatizzazione dell'interessato.

La capacità di agire autonomamente di quest'ultimo non è sufficientemente impiegata; troppo spesso lo Stato è pertanto chiamato a intervenire ostacolando così anche le possibilità di riabilitazione. Non è ad esempio ammissibile dover ricorrere a un'interdizione al solo scopo di pulire e rassettare l'abitazione trascurata di una persona affetta da una disabilità mentale contro il volere di quest'ultima.

Nella forma attuale, anche la nomina di un assistente è insoddisfacente, poiché interviene soltanto in modo puntuale nella sfera patrimoniale dell'interessato, limitandone nel contempo l'esercizio dei diritti civili, ma senza prevedere una qualsiasi forma di assistenza individuale a suo favore.

Tanto l'interdizione quanto la nomina di un assistente, ambedue contraddistinte da rigidità, non hanno più ragione d'essere in un diritto della protezione degli adulti che si vuole moderno. Al loro posto subentra l'istituto giuridico unico della curatela (art. 390 segg.). La cerchia delle persone nei cui confronti può essere disposta una curatela coincide ampiamente con quella delle persone attualmente oggetto di misure tutorie. Invece di adottare misure standardizzate, l'autorità di protezione degli adulti sarà in futuro chiamata ­ conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 Cost. ­ a prendere provvedimenti su misura, in modo tale da limitare l'assistenza statale a quanto è realmente necessario nel caso concreto (art. 389).

Nell'ambito delle misure adottate dall'autorità, il diritto all'autodeterminazione e l'autonomia dell'interessato saranno dunque salvaguardati nella misura più ampia possibile. Il nuovo diritto prevede tuttavia ancora una certa tipologia delle curatele: ­

l'amministrazione di sostegno (art. 393) corrisponde all'attuale curatela volontaria di cui all'articolo 394 CC. Essa presuppone il consenso dell'interessato e non ne limita l'esercizio dei diritti civili. L'aiuto fornito nell'ambito di un'amministrazione di sostegno infatti non può essere organizzato in modo soddisfacente se l'interessato non collabora di buon grado;

­

la curatela di rappresentanza (art. 394 e 395) si ispira all'attuale curatela di cui agli articoli 392­394 CC, nonché alla curatela amministrativa di cui all'articolo 395 capoverso 2 CC. Il curatore è il rappresentante legale che può agire per l'interessato, ossia a tutti gli effetti in sua vece. La misura non limita l'esercizio dei diritti civili della persona sottopostavi che è nondimeno obbligato dagli atti del curatore. A seconda della situazione, l'autorità di protezione degli adulti può comunque limitare in modo puntuale la capacità di agire dell'interessato. Come nel caso della curatela di cooperazione, si applica il «principio del bisogno»: l'autorità è infatti tenuta a definire i compiti che il curatore è chiamato ad assolvere in modo tale da escluderne gli atti che l'interessato può compiere autonomamente (art. 391);

­

gli effetti della curatela di cooperazione (art. 396) coincidono con quelli della nomina di un assistente cooperante, secondo l'articolo 395 capoverso 1 CC. Essa viene istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto per proteggerla. A differenza di quanto previsto dal diritto vigente, che determina in modo vincolante gli atti che necessitano del consenso dell'assistente, secondo il disegno spetta all'autorità

6406

di protezione degli adulti determinare, in funzione del bisogno d'aiuto dell'interessato, gli atti subordinati al consenso del curatore; ­

la curatela generale (art. 398) è l'istituto che succede all'interdizione e, come quest'ultima, comporta per legge la privazione dell'esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3). Il campo d'applicazione della curatela generale ­ il provvedimento di gran lunga più incisivo ­ è nondimeno soggetto a importanti restrizioni. Essa viene infatti disposta in particolare nei confronti di persone che hanno un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento.

Le curatele d'accompagnamento, di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate l'una con l'altra (art. 397). Tale pacchetto di misure flessibili permette di fornire un'assistenza adeguata ai reali bisogni dell'interessato, alla luce del principio secondo cui lo Stato deve limitarsi a fornire l'assistenza necessaria e ingerire il meno possibile nell'autonomia dell'interessato. Nel contempo, il disegno dà maggiore risalto alla cura della persona, dato che tutte le forme di curatela possono contemplare anche tale aspetto (art. 391 cpv. 2).

1.3.5

Limitare la curatela alle sole persone fisiche

Secondo l'articolo 393 numeri 4 e 5 CC, le autorità tutorie sono chiamate a intervenire anche quando una persona giuridica manca degli organi necessari o quando i fondi raccolti mediante pubbliche collette sono privi di amministrazione. Nel nuovo diritto, invece, la competenza dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti resterà circoscritta alle sole persone fisiche. Il nuovo articolo 839 CC prevede pertanto che l'autorità di vigilanza possa in particolare nominare l'organo mancante o un commissario se l'organizzazione prevista di una fondazione non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto regolarmente. Inoltre la revisione del diritto della società a garanzia limitata, approvata dal Parlamento il 16 dicembre 200510, introduce disposizioni generali nel diritto delle società e in quello delle associazioni.11 Nel caso di beni raccolti mediante collette pubbliche, il presente disegno prevede, agli articoli 89b e 89c, una soluzione sostitutiva.

1.3.6

Rinuncia al prolungamento dell'autorità parentale

Se oggi una persona viene interdetta conformemente agli articoli 369­372 CC, l'autorità tutoria può nominare un tutore o riconoscere ai genitori il prolungamento dell'autorità parentale (art. 385 cpv. 3 CC). Il prolungamento dell'autorità parentale consiste in sostanza nella soppressione di determinati diritti di vigilanza dell'autorità tutoria, come per i genitori di minorenni. I detentori dell'autorità parentale non sono tenuti a presentare i conti né rapporti periodici. Essi non devono neppure richiedere il consenso dell'autorità tutoria o dell'autorità di vigilanza sulle tutele per gli atti di 9 10 11

Legge federale dell'8 ottobre 2004 (diritto di fondazione), in vigore dal 1° gennaio 2006, RU 2005 4545 FF 2005 6473 Cfr. messaggio FF 2002 2841

6407

cui agli articoli 421 e 422 CC. L'autorità non controlla dunque l'attività del tutore o del detentore dell'autorità parentale (prolungata), né verifica periodicamente l'opportunità della misura. Qualora l'autorità desiderasse esercitare un controllo, dovrebbe nominare tutori i genitori.

L'istituto del prolungamento dell'autorità parentale viene preso in considerazione soprattutto nel caso di persone affette da disabilità mentali congenite. La dottrina ha espresso a più riprese critiche nei confronti di tale istituto. Da un lato, i genitori sono spesso le persone più indicate per prendersi cura di un figlio adulto affetto da una disabilità mentale, in quanto l'ambiente sociale cui questi si deve quotidianamente confrontare resta sostanzialmente immutato. Dall'altro, tale soluzione può tuttavia intralciare il cammino verso l'autosufficienza dell'interessato, impedendogli di prepararsi a un futuro senza i genitori. Tale preparazione è nondimeno importante poiché, con il passare degli anni e l'invecchiamento che ne consegue, i genitori possono essere messi a dura prova dai compiti d'assistenza loro incombenti. Una volta deceduti i genitori, il figlio affetto da disabilità mentale si vedrà comunque costretto a trovare nuovi punti di riferimento.

L'aspetto determinante del nuovo diritto resta tuttavia l'adozione di misure «su misura». Ciò significa che l'istituzione di una curatela generale ai sensi dell'articolo 398 (l'istituto che succede all'attuale interdizione) dovrebbe essere presa in considerazione in un numero di casi relativamente modesto. Tale soluzione tiene conto del carattere relativo della nozione di capacità di discernimento, di cui all'articolo 16 CC. Le facoltà intellettive delle persone affette da disabilità mentali possono infatti variare non poco da una persona all'altra e, di conseguenza, possono esserlo anche i bisogni cui l'istituzione della curatela deve cercare di rispondere. Se si intendesse integrare nel nuovo diritto l'istituto del prolungamento dell'autorità parentale, si dovrebbe pertanto tramutarlo in un'atipica «autorità parentale su misura». La rinuncia a una tale soluzione ha incontrato un'ampia approvazione nell'ambito della consultazione. Secondo il nuovo diritto, infatti, i genitori possono essere unicamente nominati curatori. Viene dunque a cadere anche la distinzione
tra i genitori che detengono l'autorità parentale prolungata, la cui responsabilità è retta dalle norme sul mandato (art. 398 segg. CO), e i genitori che sono stati nominati «soltanto » tutori, cui si applicano invece le norme sulla responsabilità previste dal diritto tutorio (art. 426 segg. CC). Il disegno prevede nondimeno alcune facilitazioni: l'autorità di protezione degli adulti dovrebbe poter dispensare i genitori dall'obbligo di compilare l'inventario, di presentare rapporti e conti e di chiedere per determinati atti il consenso dell'autorità di protezione degli adulti. La responsabilità si fonda ora comunque sul diritto della protezione degli adulti (art. 454 segg.).

Il diritto svizzero riconosce l'autorità parentale esclusivamente ai genitori. Dal profilo materiale, è tuttavia giustificato concedere i medesimi privilegi che ai genitori anche al coniuge, al partner in unione domestica registrata, ai discendenti, ai fratelli e alle sorelle o al compagno di vita qualora questi vengano nominati curatori e le circostanze concrete giustifichino tali privilegi.

6408

1.3.7

Rinuncia alla pubblicazione della limitazione o della privazione dell'esercizio dei diritti civili

Gli interessati ritengono che la pubblicazione dell'interdizione nel Foglio ufficiale del luogo di domicilio o di attinenza dell'interdetto (art. 375, 377 cpv. 3 e 397 cpv. 2 e 3 CC) abbia un effetto particolarmente stigmatizzante. L'obiettivo perseguito dal provvedimento, vale a dire informare i potenziali partner commerciali dell'interessato, non è realistico; la proporzionalità della pubblicazione è pertanto dubbia. Tale misura lede la libertà personale di cui all'articolo 10 capoverso 2 Cost. e il diritto al rispetto della vita privata di cui all'articolo 8 CEDU. Alla stregua delle legislazioni estere, la pubblicazione non dovrebbe figurare nel nuovo diritto. La rinuncia è stata per lo più accolta favorevolmente nel quadro della consultazione, anche se non sono mancate alcune voci critiche. Chiunque giustifichi un interesse può nondimeno esigere dall'autorità di protezione degli adulti che questa lo informi sull'adozione di una misura di protezione degli adulti (art. 451 cpv. 2). Le persone incaricate dell'esecuzione di misure di protezione informano inoltre i terzi circa l'adozione di una misura se ciò è necessario al corretto adempimento dei compiti loro affidati (art. 413 cpv. 3). L'articolo 452 capoverso 2 prevede infine che, in caso di curatela con limitazione dell'esercizio dei diritti civili dell'interessato, la misura non sia opponibile ai debitori di buona fede.

1.3.8

Migliorare la protezione giuridica e colmare le lacune in materia di privazione della libertà a scopo d'assistenza

Gli articoli 397a segg. CC relativi alla privazione della libertà a scopo d'assistenza sono entrati in vigore nel 1981. La normativa ha sostanzialmente dato buoni frutti. Si propongono nondimeno miglioramenti su singoli aspetti.

Una prima importante innovazione è costituita dal fatto che il disegno introduce due limitazioni circa il ricovero per ordine del medico (cfr. art. 397b cpv. 2 CC). In primo luogo, l'ordine di ricovero del medico dev'essere confermato, entro un termine stabilito dal Cantone (al massimo sei settimane), da una decisione dell'autorità di protezione degli adulti (art. 429 cpv. 1 e 2), anche se l'interessato non ha presentato né un reclamo contro tale ordine né una domanda di dimissione.

I Cantoni dovranno, in secondo luogo, designare i medici «abilitati» (art. 429 cpv. 1). Gli studi condotti hanno evidenziato che i medici privi di una formazione specifica sono spesso in difficoltà in tale delicato campo. L'inserimento di chiare norme procedurali per quanto attiene al ricovero per ordine del medico (art. 430) e il diritto di designare una persona di fiducia (art. 432) accrescono inoltre la protezione giuridica dell'interessato. Un'altra novità è infine rappresentata dall'obbligo dell'autorità di protezione degli adulti di esaminare periodicamente le condizioni del ricovero (art. 431).

Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, la privazione della libertà a scopo d'assistenza non consente in linea di principio il trattamento della persona ricoverata contro il suo volere. Si propone pertanto una normativa federale uniforme sul trattamento di una turba psichica (art. 433 segg.). L'obiettivo perseguito è di esaudire, nel limite del possibile, i desideri dell'interessato, ammettendo il trattamento coatto soltanto quale ultima ratio, qualora l'interessato non sia in grado di 6409

ravvisare la necessità del trattamento e l'assenza dello stesso rischi di esporre a pericolo la sua salute o l'integrità fisica di terzi. Il trattamento dovrebbe essere ammissibile soltanto nell'ambito di un ricovero a scopo di assistenza disposto appositamente a tal fine. In un simile caso il trattamento è una logica conseguenza della decisione di ricoverare l'interessato in una clinica psichiatrica.

1.3.9

Autorità specializzata di protezione dei minori e degli adulti

L'autorità tutoria è attualmente responsabile dell'esecuzione delle misure di protezione dei minori e degli adulti. Prende tuttavia anche decisioni di notevole importanza. Conformemente al diritto di filiazione, essa decide pertanto sull'istituzione di una curatela, sulla privazione della custodia parentale e sulla privazione dell'autorità parentale (art. 308­310 e 312 CC), nonché sulla protezione della sostanza del figlio (art. 318 cpv. 2 e 3, 320 cpv. 2, 322 cpv. 2, nonché 324 seg. CC). Le compete inoltre decidere se prescindere dal consenso del genitore all'adozione (art. 265d CC) e disciplinare il diritto di visita al di fuori di una procedura di protezione dell'unione coniugale o di divorzio (art. 275 CC) nonché modificare, su comune richiesta dei genitori, le misure relative ai figli (art. 134 e 315b CC).

Nei confronti degli adulti, l'autorità tutoria dispone poi l'istituzione di una curatela conformemente agli articoli 392­394 CC. Le compete inoltre l'esame dei ricorsi contro gli atti del tutore (art. 420 cpv. 1 CC). I Cantoni possono per contro designare liberamente l'autorità competente in materia di interdizione, curatela e nomina di un assistente. Diversi Cantoni attribuiscono a un tribunale la competenza di dirimere le controversie concernenti l'interdizione o la messa sotto curatela di una persona.

Nei Cantoni romandi o bilingui (eccezion fatta per i Cantoni del Giura, di Berna e del Vallese), le autorità tutorie sono costituite da tribunali (GE, NE) o da giudicature di pace (VD, FR) cui competono in pratica tutte le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti.

In molti Cantoni della Svizzera tedesca, invece, è il municipio, ossia l'esecutivo comunale, oppure una commissione ad hoc a fungere da autorità tutoria.

Il municipio si compone di persone elette democraticamente per svolgere compiti di natura politica e non necessariamente provviste della formazione necessaria in materia di tutela. Alla luce della complessità delle decisioni che sono chiamate a prendere in tale ambito, queste persone necessitano quasi per forza dell'ausilio di persone provviste di una formazione specifica o della consulenza dell'autorità di vigilanza sulle tutele, la quale è non di rado priva della necessaria esperienza sul terreno, senza contare inoltre che l'opera di consulenza da essa
svolta può comprometterne l'indipendenza in sede di trattazione di un ricorso. Anche nel caso del municipio, tuttavia, l'indipendenza non è sempre garantita. Di primo acchito, il fatto di essere a stretto contatto con la cittadinanza sembra costituire un vantaggio, ma quando si tratta di adottare misure (in particolare misure di protezione dei minori) nei confronti di conoscenti, personalità locali, contribuenti di primo piano o importanti datori di lavoro, l'intensità dei legami non giova affatto alla legittimità giuridica e oggettiva della decisione. Le autorità composte da persone non specializzate, inoltre, difficilmente sono in grado di controllare e dirigere in modo efficace un numero elevato di tutori. Se poste di fronte a casi urgenti, difficilmente sono in 6410

misura di agire in modo tempestivo. A tale stato di cose si aggiunge poi il fatto che il nuovo diritto prevede misure «su misura» che esigono dall'autorità estese competenze specialistiche.

È pertanto indispensabile verificare l'organizzazione delle autorità competenti, tanto più che affidare a un municipio eletto dal popolo decisioni che ledono il diritto fondamentale della libertà personale (ad es. il collocamento presso terzi o la rinuncia al consenso dei genitori in vista dell'adozione) sembra essere difficilmente compatibile con la Costituzione federale. L'esperienza mostra che l'istanza di ricorso spesso rileva carenze procedurali nelle decisioni adottate dalle autorità di milizia. Nell'ambito della consultazione, nessuno ha pertanto contestato la necessità di professionalizzare tali autorità.

Indipendentemente dal previsto diritto sulla protezione degli adulti, alcuni Cantoni hanno già attuato la necessaria riorganizzazione delle strutture, mentre altri Cantoni l'hanno avviata.12 Ad ogni buon conto, l'entrata in vigore del nuovo diritto comporterà la concentrazione delle decisioni relative alla protezione dei minori e degli adulti presso un'unica autorità che dovrà essere un'autorità specializzata (art. 440; per i dettagli vedi n. 2.3.1 e 3.2). I Cantoni saranno comunque responsabili dell'organizzazione interna, determinando segnatamente il numero dei membri e il loro grado di occupazione. Contrariamente all'avamprogetto, che aveva previsto un tribunale specializzato interdisciplinare, il presente disegno stabilisce che l'autorità specializzata può essere amministrativa o giudiziaria. In tal modo è preservata, per quanto possibile, la libertà organizzativa dei Cantoni.

1.3.10

Iscrizione nel Codice civile dei principi fondamentali di procedura

Ai fini della protezione giuridica degli interessati rivestono importanza non solo il diritto materiale, ma anche le norme procedurali. Gli autori del Codice civile ne erano già consapevoli dal momento che vi hanno iscritto determinati principi fondamentali di procedura (art. 374, 375, 420 CC).13 In base alla tradizionale ripartizione dei compiti, secondo la quale la Confederazione è competente per il diritto materiale e i Cantoni per il diritto procedurale, tali disposizioni procedurali erano ammesse nel diritto federale nella misura in cui erano ritenute indispensabili per l'esecuzione del diritto materiale. Oggi alcuni importanti principi fondamentali di procedura emanano inoltre direttamente dalla Costituzione federale.

Finora praticamente nessun Cantone ha adottato una legge di procedura completa e specifica in materia di protezione dei minori e degli adulti. Le disposizioni di procedura in materia di tutela si trovano nelle leggi d'introduzione al Codice civile o in speciali atti normativi cantonali. A volte si prescrive un'applicazione per analogia del Codice di procedura civile cantonale, a volte si dichiara applicabile per analogia la procedura amministrativa e a volte si rimanda sia al diritto di procedura civile sia alla procedura amministativa, creando non poche difficoltà nella prassi. Inoltre il rimando generico e l'espediente dell'applicazione per analogia non consentono agli interessati di stabilire con chiarezza quali siano le disposizioni di diritto procedurale 12 13

Per esempio, il 7 maggio 2006 il Legislativo (Landsgemeinde) del Cantone di Glarona ha deciso di cantonalizzare il settore della tutela.

Più tardi furono adottati gli art. 314, 314a, 397e e 397f CC.

6411

effettivamente applicabili e quali non lo siano. Infine, né il diritto di procedura civile né quello di procedura amministrativa tengono particolarmente in considerazione le particolari esigenze dell'assistenza statale.

L'attuale situazione giuridica è insoddisfacente. Inoltre, dall'approvazione della riforma della giustizia da parte del Popolo e dei Cantoni, il 12 marzo 2000, la situazione giuridica ha anche subito un cambiamento fondamentale. Conformemente all'articolo 122 capoverso 1 Cost., infatti, la legislazione in materia di diritto di procedura civile, inclusa la giurisdizione volontaria, è di competenza della Confederazione, mentre ai Cantoni rimane la competenza in materia di procedura amministrativa e di procedura davanti ai tribunali amministrativi.

Diversamente dall'avamprogetto, il presente disegno non prevede più nel diritto federale un tribunale specializzato quale autorità di protezione di minori e adulti.

Saranno i Cantoni a dover valutare l'opportunità di scegliere un'autorità amministrativa o un'autorità giudiziaria per adempiere tale mandato (art. 440 cpv. 1 e 3). In considerazione di queste mutate premesse proponiamo di rinunciare alla speciale legge di procedura così come era stata sottoposta alla procedura di consultazione. Al fine di uniformare il diritto federale in materia vanno tuttavia iscritti nel Codice civile i principi procedurali essenziali per la protezione dei minori e degli adulti che caratterizzavano tale legge (art. 443 segg.). I diritti fondamentali rivestono un ruolo decisivo per la protezione dei minori e degli adulti: l'elaborazione della procedura richiede pertanto un'attenzione particolare. D'altro canto, i principi fondamentali di procedura devono anche considerare che nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti vi sono una molteplicità di pratiche che devono poter essere evase in modo semplice e senza ostacoli burocratici. Le norme procedurali proposte tengono conto di entrambe le esigenze. Inoltre, il codice di procedura civile si applica, in virtù del diritto federale, in particolare al calcolo dei termini, ai motivi di ricusazione e alla procedura probatoria. I Cantoni conservano tuttavia la libertà di disporre altrimenti (art. 450f).

1.3.11

Modifica del diritto delle persone e del diritto della filiazione

Il diritto della protezione dei minori e degli adulti è strettamente correlato alle norme del diritto delle persone sull'esercizio dei diritti civili. Tali norme sono peraltro lacunose e di difficile comprensione per il cittadino medio. È nondimeno importante che i principi cardine relativi alla capacità civile dei minori e degli adulti sotto curatela possano essere evinti dalla legge. I vigenti articoli 410 e 411 CC, concernenti gli atti del tutelato, vengono pertanto formulati in modo più generale, leggermente ampliati e integrati nel diritto delle persone (art. 19­19b). L'esercizio dei diritti strettamente personali viene inoltre disciplinato da una disposizione apposita (art. 19c) che esprime nel contempo la differenza tra diritti strettamente personali assoluti e relativi. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato queste modifiche.

La presente revisione del diritto tutorio si prefigge in primo luogo di disciplinare la protezione degli adulti. Il diritto tutorio si occupa tuttavia anche della tutela di minori (art. 368 CC), benché tale aspetto non sia regolato in un'apposita sezione. La maggioranza delle norme sul contenuto della tutela si applica infatti tanto agli adulti quanto ai minori. Poiché il nuovo diritto non prevede più la misura classica del6412

l'interdizione con la susseguente istituzione di una tutela, non vi è più motivo di disciplinare mediante norme il più possibile uniformi la rappresentanza di adulti e minori. Il disegno colloca pertanto la tutela dei minori nell'ambito del diritto della filiazione, dedicandole il capo quinto, che segue la protezione del figlio. Le disposizioni sulla tutela dei minori seguono quindi quelle concernenti la più incisiva misura di protezione dei minori, vale a dire la privazione dell'autorità parentale. Lo stato giuridico dei minori sotto tutela viene inoltre parificato a quello dei minori sotto autorità parentale (art. 327b e 327c). L'autorità competente, la nomina del tutore, la vigilanza sullo stesso e la responsabilità continuano poi a essere rette dalle norme del diritto della protezione degli adulti.

1.3.12

Terminologia

Il nuovo diritto della protezione degli adulti non può esimersi dal definire le misure di protezione e le relative condizioni. La dottrina è tuttavia unanime nel sottolineare come occorra, nel limite del possibile, fare uso di espressioni prive di connotazioni negative. Le nozioni di «infermo di mente, debole di mente, scostumato, prodigo, incapace di gestire i suoi beni» sono fuori luogo in un moderno diritto della protezione degli adulti. Anche le nozioni di «interdizione» e di «tutela» hanno assunto una connotazione negativa e vanno quindi accantonate. Non ci si deve tuttavia illudere: col passare del tempo anche le nuove nozioni assumeranno una connotazione negativa quando verranno associate a eventi spiacevoli. L'attuale graduazione fra interdetto e curatelato implica una valutazione differenziata dei termini. Il previsto concetto di «curatela» comprende invece tutti i gradi di intervento ed è pertanto esposto al rischio di essere abbinato a immagini negative.

Eccezion fatta per il ricovero a scopo di assistenza, il nuovo diritto prevede un unico provvedimento, la curatela, la cui esecuzione è affidata al curatore. Le proposte di riforma del 1995 (cfr. n. 1.2.1), che si ispiravano al diritto tedesco, intendevano invece utilizzare le nozioni di assistenza e assistente (Betreuung e Betreuer), onde meglio esprimere l'intervento di una persona a favore di un'altra. Taluni hanno nondimeno sostenuto che la nozione di assistenza non sottolinei a dovere il rapporto di collaborazione con l'assistito, bensì suggerisca che quest'ultimo benefici passivamente dell'assistenza fornitagli. Abbiamo pertanto optato per le nozioni di curatela e di curatore, peraltro già previste dal diritto vigente.

Nel settore della protezione dei minori la nozione di tutela è tuttavia mantenuta per evitare una confusione con l'attuale istituto della curatela (art. 308 e 309 CC). Questa nozione di tutela, per lo più incontestata nell'ambito della consultazione, è peraltro utilizzata anche dalla recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (vedasi in particolare l'art. 2)14. Essa non ha del resto una connotazione negativa nei confronti dei minori, in quanto la presenza di un tutore non è dovuta a uno stato di debolezza, ma al fatto che il minore non si trova sotto l'autorità parentale poiché entrambi i
genitori sono defunti o sono stati privati dell'autorità parentale.

In sintonia con la terminologia dell'articolo 5 CEDU, il CC in vigore parla di privazione della libertà a scopo d'assistenza. La normativa non abbraccia tuttavia soltanto casi contemplati dalla CEDU. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ad esempio

14

RS 0.107

6413

deciso15 che l'articolo 5 CEDU non è applicabile al ricovero di un'anziana signora, costretta a letto, in una casa di cura per anziani. Il ricovero era stato disposto dall'autorità in base agli articoli 397a segg., in quanto al suo domicilio la signora non poteva disporre di cure e assistenza adeguate. In tal caso non si tratterebbe dunque di una privazione della libertà, ma di un'opportuna misura d'assistenza. È nondimeno lecito chiedersi quale libertà sia in gioco quando viene adottata una misura mirante a prestare aiuto, ad esempio, a una persona psichicamente malata e tormentata da fobie autodistruttuive. Il disegno preferisce dunque far capo alla nozione di «ricovero a scopo di assistenza», mettendo così in risalto i risvolti positivi dell'aiuto fornito e operando un chiaro distinguo rispetto alla privazione della libertà prevista dal Codice penale.

1.4

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

In questi ultimi tempi le revisioni del diritto in materia di protezione degli adulti si sono moltiplicate all'estero. La prima riforma sostanziale è stata decisa in Austria nel 1983, seguita da quelle della Germania nel 1990, della Danimarca nel 1995, della Spagna nel 2003, dell'Italia nel 2004 e dell'Inghilterra nel 2005. In Francia i tentativi di riforma sono stati rinviati presumibilmente fino al 2007. La tendenza generale sta, da un lato, nel sostituire le tradizionali misure di protezione con misure personalizzate per poter meglio rispondere alle esigenze delle singole persone bisognose d'aiuto. Dall'altro, essa consiste nel dare maggiore importanza al diritto all'autodeterminazione offrendo alla persona l'opportunità di adottare tempestivamente le disposizioni necessarie in previsione di un'eventuale incapacità di discernimento.

Le riforme sono più o meno radicali. In Austria, Danimarca, Germania e Inghilterra è ormai previsto soltanto un provvedimento delle autorità che è adeguato alle singole esigenze. Può consistere nella semplice assistenza per un singolo atto o nella rappresentanza generale della persona bisognosa d'aiuto. Italia e Spagna, per contro, hanno mantenuto le classiche misure di protezione, segnatamente l'interdizione e la curatela, pur avendo migliorato la protezione dell'interessato.

Le leggi germaniche, inglesi, italiane e spagnole consentono a una persona di organizzare la propria protezione mediante misure precauzionali personali. Il primo Paese ad aver percorso questa via è stato il Quebec che nel 1990 ha introdotto il mandato precauzionale con grande successo. In Austria nel corso del primo semestre del 2006, il Governo ha presentato al Parlamento un progetto che prevede l'introduzione di una procura precauzionale e un diritto di rappresentanza legale per i famigliari più stretti.

Il disegno inoltre ottempera alla raccomandazione R (99) 4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sui principi concernenti la protezione giuridica dei maggiorenni incapaci. Gli Stati membri sono in particolare invitati a prevedere un dispositivo di protezione che tenga conto delle diverse situazioni possibili, ad applicare i principi della necessità, della proporzionalità e della sussidiarietà e a rispondere, per quanto possibile, ai desideri della persona interessata. Il disegno tiene inoltre conto della raccomandazione R (2004) 10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Euro-

15

Sentenza del 26.2.2002 in re H.M. contro la Svizzera.

6414

pa concernente la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità di persone con turbe psichiche.

Il disegno è anche conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nonché alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina.

In sintesi possiamo affermare che il presente disegno s'inserisce nel solco delle riforme attuate all'estero e del diritto europeo.

1.5

Disposizioni d'esecuzione

Emaneremo disposizioni sull'iscrizione, da parte dell'ufficio dello stato civile, del mandato precauzionale nella banca dati centrale (art. 361 cpv. 3), sulla registrazione delle direttive del paziente sulla tessera di assicurato (art. 371 cpv. 2) nonché sull'investimento e la custodia dei beni da parte del curatore (art. 408 cpv. 3).

Per il rimanente, l'esecuzione compete ai Cantoni. La Confederazione è autorizzata ma non obbligata a emanare disposizioni sulla vigilanza (art. 441 cpv. 2).

2

Commento dei singoli articoli

2.1

Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge

2.1.1

Del mandato precauzionale

Art. 360

Principio

Con un mandato precauzionale il mandante può confidare a una o più persone fisiche o giuridiche (per esempio una banca o un'organizzazione come la Pro Senectute) l'incarico di provvedere alla cura della propria persona o del proprio patrimonio o alla propria rappresentanza nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento (cpv. 1; cfr. anche n. 1.3.1). Questi incarichi possono essere conferiti cumulativamente o alternativamente. Se comprende le tre sfere di compiti (cura della persona, cura del patrimonio e rappresentanza nelle relazioni giuridiche), il mandato corrisponde a una curatela generale (cfr. art. 398). La costituzione di un mandato precauzionale presuppone che il mandante abbia l'esercizio dei diritti civili, vale a dire che sia maggiorenne e capace di discernimento (art. 13).

Il mandante deve designare il mandatario per nome e descrivere gli incarichi conferiti con la maggiore esattezza possibile. A tale proposito può impartire istruzioni concernenti le modalità di adempimento degli incarichi (cpv. 2) e può, per esempio, vietare al mandatario di effettuare determinati investimenti. Può anche incaricare una persona di consentire o rifiutare in suo nome un provvedimento medico. In questo caso, tenuto conto della natura estremamente personale di un siffatto incarico e visto che dal profilo materiale si tratta di una direttiva del paziente (art. 370 cpv. 2), il mandatario deve imperativamente essere una persona fisica. Se vuole essere certo che al momento opportuno le sue istruzioni relative ai provvedimenti medici siano prese in considerazione, il mandante deve far registrare le stesse e il 6415

luogo in cui sono depositate sulla sua carta d'assicurato (art. 371 cpv. 2 primo periodo e 372 cpv. 1 primo periodo).

Il disegno prevede che il mandante possa prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo ai compiti conferitigli, non accetti il mandato o lo disdica (cpv. 3). Così può ad esempio designare uno o più sostituti, come peraltro avviene per gli esecutori testamentari nel diritto successorio. Tuttavia, può anche ordinare che sia istituita una curatela.

Art. 361

Costituzione

La costituzione di un mandato precauzionale è una decisione di grande importanza.

Sono pertanto indispensabili determinate prescrizioni relative alla forma. L'avamprogetto prevedeva che il mandato precauzionale fosse costituito per atto pubblico o con verbale stilato da un servizio designato dal Cantone. Questa soluzione è stata criticata durante la consultazione siccome troppo complicata e onerosa. Per la costituzione del mandato precauzionale alcuni partecipanti alla consultazione hanno ritenuto sufficiente la semplice forma scritta, mentre altri hanno suggerito di sottoporre il mandato alle medesime prescrizioni formali che si applicano alle disposizioni a causa di morte (art. 499 segg. CC). Il disegno prevede che il mandato ­ conformemente alle esigenze formali che valgono per le disposizioni a causa di morte ­ sia costituito per atto olografo o per atto pubblico (cpv. 1). Questa soluzione semplifica la situazione quando mandato precauzionale e disposizioni per causa di morte sono costituiti nel medesimo momento. Poiché di scarsa rilevanza pratica non è invece stato ripreso il testamento orale, ossia per dichiarazione orale, di cui agli articoli 506 segg. CC.

Conformemente all'articolo 505 capoverso 1 CC, il mandato precauzionale olografo deve essere ­ dall'inizio alla fine ­ redatto, datato e firmato a mano dal mandante (cpv. 2). Non sarebbe pertanto valido un mandato precauzionale scritto a macchina o al computer o dettato a un'altra persona. Questa soluzione intende evitare che soprattutto le persone anziane firmino semplicemente un documento redatto da terzi senza rendersi conto del suo contenuto.

Per atto pubblico il mandato precauzionale è costituito da un ufficiale, per lo più un notaio, secondo i desideri del mandante. L'ufficiale non deve verificare se la persona designata è disposta ad accettare il mandato né la sua idoneità a tal fine. Siffatta verifica d'ufficio non ha senso visto che le relazioni, fino all'efficacia del mandato precauzionale, possono modificarsi e il mandatario può disdire il mandato senza preavviso (cfr. art. 367). Questa verifica compete all'autorità di protezione degli adulti quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento (cfr.

art. 363).

Il mandante deve provvedere affinché, al palesarsi dell'incapacità di discernimento, l'autorità
di protezione degli adulti sia portata a conoscenza del mandato precauzionale; per assicurarsene, può far iscrivere nella banca dati centrale dell'ufficio dello stato civile «Infostar» la costituzione di un mandato precauzionale e il luogo in cui è depositato (cpv. 3 primo periodo). A tal fine, il mandante deve indicare la sua identità senza tuttavia essere tenuto a consegnare il mandato precauzionale. La semplicità, l'efficienza e i costi ridotti di questa soluzione sono volte a evitare che il mandato rimanga lettera morta. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati (cpv. 3 seconda frase).

6416

Art. 362

Revoca

L'avamprogetto disponeva l'estinzione per legge del mandato precauzionale dieci anni dopo la sua costituzione nel caso in cui, prima di tale scadenza, il mandante non fosse divenuto incapace di discernimento o non avesse rinnovato la sua disposizione precauzionale. Il termine voleva tenere conto della possibilità di un cambiamento delle circostanze dopo la costituzione del mandato precauzionale e pertanto dell'importanza di un periodico esame delle disposizioni prese. Questo termine è tuttavia stato oggetto di aspre critiche durante la consultazione. Il disegno vi ha perciò rinunciato in particolare in considerazione del rischio (non da sottovalutare) che il mandante dimentichi di rinnovare tempestivamente il mandato conferito. Occorre peraltro rilevare che nemmeno la disposizione a causa di morte cessa di essere valida dopo un periodo determinato.

Fintanto che è capace di discernimento, il mandante può revocare in ogni momento il suo mandato precauzionale nel rispetto di una delle due forme prescritte per la costituzione dello stesso (cpv. 1). Il mandante può inoltre revocare il mandato distruggendo il documento che lo attesta (cpv. 2 primo periodo): può stracciarlo, bruciarlo o apportarvi la menzione «revocato». È importante che sia l'originale ad essere distrutto, non una copia. Se il mandante ha costituito il mandato per atto pubblico, deve informare l'ufficiale dell'avvenuta distruzione (cpv. 2 secondo periodo).

Il capoverso 3 pone una presunzione di revoca di un precedente mandato precauzionale in virtù della costituzione di un nuovo mandato, anche se il precedente non è stato espressamente revocato. Questa presunzione cade ­ come peraltro avviene nel diritto successorio secondo l'articolo 511 capoverso 1 CC ­ se non sussiste dubbio che il nuovo mandato è un mero complemento del precedente.

Art. 363

Convalida e accettazione

Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti si informa presso l'ufficio dello stato civile (cpv. 1). Se non è stato costituito mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti prende misure secondo gli art. 388 segg.

Se invece sussiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti deve procurarsi il documento e verificare se il mandato può esplicare i suoi effetti. A tal fine deve accertare se il mandato precauzionale è stato validamente costituito ­ per esempio per quanto concerne la capacità di discernimento o il rispetto delle condizioni di forma ­, se le condizioni poste alla sua efficacia sono adempite e se il mandatario è idoneo a svolgere le mansioni conferitegli (cpv. 2 n. 1­3). Questi può liberamente decidere se accettare il mandato o no. L'autorità può derogare alla volontà del mandante soltanto se è palese che la persona designata non è in grado di assumere i suoi compiti.

Se le prescrizioni formali non sono rispettate, il mandato precauzionale non può acquisire efficacia. Se di conseguenza istituisce una curatela, l'autorità di protezione degli adulti deve esaminare se la persona designata dal mandato precauzionale può essere presa in considerazione quale curatore secondo l'articolo 401 capoverso 1. È importante constatare se e in quale misura il mandato precauzionale diviene efficace, poiché l'autorità di protezione degli adulti deve adottare le misure necessarie per la protezione della persona incapace di discernimento (cpv. 2 n. 4) se il mandato non 6417

trova applicazione o comprende soltanto una sfera di compiti da sbrigare per la persona incapace di discernimento.

Se l'insieme delle condizioni per l'efficacia del mandato precauzionale sono adempite, l'autorità di protezione degli adulti rammenta al mandatario i suoi obblighi (art. 365) e gli consegna un documento che attesta i poteri che gli spettano quale rappresentante della persona incapace di discernimento (cpv. 3).

Art. 364

Interpretazione e complemento

Può accadere che determinati punti del mandato precauzionale manchino di chiarezza. Ciò può essere dovuto a una modifica di determinate circostanze intervenuta dopo la costituzione dell'atto. Siccome la mancanza di chiarezza può essere fonte di incertezza per il mandante e pregiudicare un'adeguata assistenza, il disegno prevede che l'autorità di protezione degli adulti possa, su richiesta, interpretare il mandato e completarne i punti secondari. Si evita in tal modo che per minuzie debba essere ordinata una misura ufficiale in aggiunta al mandato precauzionale.

Art. 365

Adempimento

Il capoverso 1 dispone che il mandatario si limiti ai compiti che gli sono stati conferiti dal mandato e adempia gli stessi con diligenza conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul mandato (art. 394 segg. CO). In particolare, deve poter rendere conto in ogni momento della sua gestione (art. 400 CO). Il rinvio al disciplinamento del mandato vale anche per le prescrizioni sulla responsabilità del mandatario (art. 398 segg. CO).

Anche se il mandato precauzionale è stato costituito soltanto per una sfera di compiti, il mandatario è tenuto a tutelare gli interessi della persona incapace di discernimento con particolare diligenza. Se constata che occorre provvedere ad affari non contemplati dal mandato, deve informarne immediatamente l'autorità di protezione degli adulti, affinché questa possa prendere le misure necessarie (cpv. 2) ad esempio istituendo una curatela e nominando curatore il mandatario.

Se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli dell'interessato, il mandatario ne informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti; nei casi di collisione di interessi i suoi poteri decadono per legge (cpv. 2 e 3).

Art. 366

Compenso e spese

Il disegno non prescrive se il mandato precauzionale è gratuito o no, lasciando al mandante la decisione a tale proposito. Il mandatario deve poi decidere se intende accettare il mandato precauzionale alle condizioni previste.

Se il mandato precauzionale non contiene disposizioni del mandante sul compenso del mandatario, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato se ciò appare giustificato dall'estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso (cpv. 1). A tale riguardo deve essere considerato l'insieme delle circostanze. È infatti più facile che sia uno stretto parente a fornire prestazioni a titolo gratuito piuttosto che un professionista dell'amministrazione di patrimoni.

Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante (cpv. 2).

6418

Art. 367

Disdetta

Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni momento mediante comunicazione scritta all'autorità di protezione degli adulti e con un preavviso di due mesi (cpv. 1). Questo termine di disdetta non era previsto dall'avamprogetto; esso vuole da un lato rendere chiaro per il mandatario in quale momento si estinguono i suoi poteri. Dall'altro, l'autorità di protezione degli adulti deve disporre di tempo sufficiente per prendere i provvedimenti necessari e nominare un curatore, sempre che il mandante non abbia preso disposizioni alternative. La disdetta non deve essere motivata.

Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso (cpv. 2). Sono considerate motivi gravi le circostanze che per esempio non consentono, per ragioni di buona fede, di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto (cfr. art. 337 cpv. 2 CO).

Art. 368

Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie. Può intervenire d'ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante (cpv. 1). Se l'avamprogetto prevedeva soltanto la disdetta del mandato, il disegno intende tutelare nella misura del possibile la volontà del mandante. Benché non esaustiva, un'enumerazione delle misure che può prendere l'autorità figura al capoverso 2.

Art. 369

Ricupero della capacità di discernimento

Questa disposizione tiene conto di un suggerimento formulato durante la procedura di consultazione e si ispira all'articolo 405 CO sul mandato.

Se, contro ogni aspettativa, il mandante ricupera la capacità di discernimento, il mandato precauzionale si estingue per legge (cpv. 1). Non è necessaria una comunicazione al mandatario né un intervento dell'autorità di protezione degli adulti.

Può tuttavia succedere che il mandante ricuperi la capacità di discernimento ma non sia subito in grado di assumere i compiti conferiti al mandatario, per esempio nel caso di un'ospedalizzazione all'estero dopo un incidente. Pertanto se l'estinzione del mandato espone a pericolo gli interessi del mandante, il mandato è prorogato secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 405 cpv. 2 CO): il mandatario deve continuare a svolgere i compiti assegnatigli fino a quando il mandante può salvaguardare da sé i propri interessi (cpv. 2).

Il mandante permane obbligato dagli atti e negozi che il mandatario compie o conclude prima di apprendere l'estinzione del mandato (cpv. 3). Gli atti sono considerati validamente compiuti e i negozi validamente conclusi anche se manca il potere di rappresentanza. Questa prescrizione corrisponde agli articoli 37 e 406 CO.

6419

2.1.2 Art. 370

Delle direttive del paziente Principio

A differenza di diversi atti legislativi cantonali, il diritto federale non contempla ancora nessuna disposizione che verta espressamente sulla validità o sulla portata delle direttive del paziente. Il nuovo diritto sulla protezione degli adulti intende colmare questa lacuna (cfr. anche il n. 1.3.1). Una soluzione valevole per tutta la Svizzera è stata ampiamente approvata in occasione della procedura di consultazione e corrisponde a una raccomandazione dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)16. Disciplinamenti differenti a seconda del Cantone risultano insoddisfacenti sia per i pazienti sia per il personale medico, tanto più che l'ospedalizzazione di una persona non avviene sempre nel suo Cantone.

Secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza un provvedimento medico che intacca l'integrità fisica rappresenta una lesione della personalità del paziente anche se è stato eseguito a regola d'arte. È dunque illecito sempre che non esista una causa di giustificazione. Secondo l'articolo 28 capoverso 2 CC una lesione della personalità è lecita soltanto quando è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Il consenso è la causa di giustificazione più importante: presuppone che il paziente sia capace di discernimento. Per le persone incapaci di discernimento il consenso è dato dai loro rappresentanti legali. Le leggi cantonali in materia di sanità prevedono inoltre diverse soluzioni su come procedere con le persone incapaci di discernimento (cfr.

n. 1.3.2).

Nelle direttive una persona anticipa una situazione nella quale divenga incapace di discernimento decidendo come vuole essere trattata e designando i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposta (cpv. 1). La possibilità di redigere direttive vincolanti esiste in tutti i casi in cui la persona interessata non ha più la capacità di discernimento a causa di una malattia psichica, una demenza senile progressiva o perché ha perso conoscenza dopo un infortunio.

Nelle direttive del paziente è possibile anche designare una persona che prenda le decisioni necessarie in relazione a un provvedimento medico nel caso in cui il mandante diventi incapace di discernimento (cpv. 2 primo periodo). L'avamprogetto prevedeva per questo caso ancora uno speciale
mandato precauzionale nel settore medico. Tenuto conto di quanto emerso nella procedura di consultazione, il disciplinamento viene semplificato e integrato nella direttiva del paziente per motivi di chiarezza. È ovvio che una direttiva del paziente può essere integrata anche in un mandato precauzionale retto da a prescrizioni formali più severe (cfr. art. 361 cpv. 1 e 2).

Per ottenere il consenso della persona incaricata di rappresentare l'autore delle direttive, il medico curante è tenuto a fornire tutte le informazioni relative ai provvedimenti medici proposti che siano rilevanti ai fini di una decisione. Considerato il suo carattere estremamente personale, il mandato può essere conferito soltanto a una persona fisica. Se una direttiva del paziente designa più persone che non riescono a raggiungere un accordo esponendo così a pericolo gli interessi del mandante, ognuna

16

Cfr. Recht der Patientinnen und Patienten auf Selbsbestimmung, Medizinisch-ethische Grundsätze del 24 novembre 2005 dell'ASSM, III commento, pag. 7 (d/f).

6420

delle persone vicine al paziente può adire l'autorità di protezione degli adulti (art. 373 e 368).

Come per il mandato precauzionale (art. 360 cpv. 3), l'autore di una direttiva del paziente può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il proprio compito o non accetti il mandato o lo disdica (cpv. 3). Può designare per esempio un sostituto o chiedere che venga applicato l'articolo 378 sulle persone con diritto di rappresentanza in ambito medico.

Per costituire direttive vincolanti è sufficiente possedere la capacità di discernimento (cpv. 1), non è necessario avere l'esercizio dei diritti civili dato che si tratta dell'esercizio di un diritto strettamente personale (art. 19c). In questo modo anche minorenni capaci di discernimento possono costituire direttive vincolanti.

Art. 371

Costituzione e revoca

Le direttive necessitano della forma scritta, vale a dire che il documento dev'essere firmato di proprio pugno dall'autore (art. 13 seg. CO). Non valgono gli stessi requisiti formali come nel caso del mandato precauzionale. L'autorità di protezione degli adulti non deve constatare l'efficacia delle direttive del paziente (cfr. art. 363).

Queste si applicano soltanto in ambito medico, cosa che presuppone un controllo da parte del personale medico. Quest'ultimo formula la diagnosi e stabilisce i provvedimenti medici da adottare, se del caso consiglia la persona con diritto di rappresentanza e, se necessario, adisce l'autorità di protezione degli adulti (art. 373). Il consenso in sé non legittima ancora l'intervento che, piuttosto, deve essere indicato sul piano medico. Il medico che propone l'intervento ne è responsabile.

Anche se la forma non è rispettata, le direttive non vanno semplicemente ignorate sul piano giuridico. Se per esempio sono state prese disposizioni oralmente, queste non valgono come consenso o rifiuto a priori di un trattamento. In quanto espressione della volontà presumibile della persona incapace di discernimento, esse possono assumere importanza nella decisione che il rappresentante di detta persona deve prendere (art. 378 cpv. 3).

Chiunque costituisca direttive vincolanti deve assicurarsi che i destinatari ne siano informati a tempo debito. Può depositarle, per esempio, presso il proprio medico curante, portarle con sé o consegnarle a una persona con diritto di rappresentanza o a una persona di fiducia. Può anche farne registrare la costituzione sulla propria tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate (cpv. 2 primo periodo). Questa soluzione, che tiene conto di un desiderio espresso nel corso della procedura di consultazione, garantisce che i medici curanti vengano a sapere dell'esistenza di direttive del paziente (cfr. art. 372 cpv. 1). Il Consiglio federale disciplina i dati da registrare sulla tessera d'assicurato, l'accesso ai medesimi nonché la loro gestione e la loro soppressione (cpv. 2 secondo periodo).

Secondo il capoverso 3 alla revoca delle direttive del paziente si applica per analogia la disposizione sulla revoca del mandato precauzionale (art. 362).

Art. 372

Verificarsi dell'incapacità di discernimento

Non si può pretendere dai medici che facciano di tutto per sapere se un paziente incapace di discernimento abbia costituito direttive vincolanti oppure no. Spetta in primo luogo all'autore delle direttive garantire che i destinatari ne vengano a conoscenza a tempo debito. Il disegno di legge offre la possibilità di far registrare sulla 6421

tessera di assicurato le informazioni pertinenti (cfr. art. 371 cpv. 2 primo periodo).

Se i pazienti cono incapaci di discernimento, i medici curanti hanno inoltre l'obbligo di informarsi consultando la tessera di assicurato se sussistono loro direttive vincolanti (cpv. 1 primo periodo) ed è menzionato il luogo dove sono depositate (art. 371 cpv. 2 primo periodo).

Gli effetti delle direttive vincolanti che non si limitano a designare una persona con diritto di rappresentanza sono controversi. Secondo la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina, per esempio, i desideri precedentemente espressi saranno solamente «tenuti in considerazione» (art. 9). La disposizione intende evidenziare che non si deve semplicemente dar seguito a tali desideri. I medici devono piuttosto accertarsi che la decisione del paziente sia sempre applicabile nella situazione concreta e, in particolare, sia presumibilmente ancora valida in previsione dell'evoluzione della medicina17.

I Principi medico-etici del 24 novembre 2005 dell'Accademia svizzera delle scienze mediche sul diritto dei pazienti all'autodeterminazione si fondano sullo stesso principio. Le direttive dei pazienti costituirebbero disposizioni preliminari in vista di una situazione esistenziale difficilmente prevedibile e non è quindi possibile paragonarle né dal punto di vista giuridico né da quello etico a una dichiarazione della persona capace di discernimento fatta per il momento contingente. I consensi espressi in precedenza devono inoltre essere corredati dagli stessi requisiti dei consensi dati nella situazione attuale. In linea di massima un consenso può essere definito efficace soltanto se sono state fornite informazioni sufficienti. Le direttive del paziente non rispondono tuttavia spesso a questo criterio.

Come il Consiglio etico nazionale tedesco18, tuttavia, anche il presente progetto va più lontano e obbliga i medici curanti a ottemperare alle direttive del paziente (cpv. 2). La volontà espressa in modo sufficientemente chiaro nelle direttive vale quale consenso o rifiuto di un trattamento. Non è necessario ottenere il consenso del rappresentante legale della persona incapace di discernimento. Quando una persona ha costituito direttive vincolanti si può partire per principio dal presupposto che dispone delle informazioni necessarie
per formare la sua volontà e che rinuncia a ottenerne di supplementari. Anche il paziente capace di discernimento può infatti rinunciare a ottenere ulteriori informazioni e delegare la decisione al personale medico curante. Del resto l'essere umano è perfettamente in grado di prendere in totale autonomia decisioni di carattere fondamentale come quella di concludere in modo dignitoso la propria vita. Può anche accadere che un paziente che soffre a intervalli regolari di una certa malattia sappia esattamente a quale trattamento sarà sottoposto.

Fissare limiti all'obbligo di rispettare le direttive del paziente19 è inoltre discutibile dal punto di vista etico: le lesioni dell'integrità fisica della persona interessata potrebbero infatti essere interpretate come attentati alla sua identità personale e, in tal caso, una persona deve poter prendere una decisione in base ai suoi valori morali.

Occorre infine considerare che, limitando l'efficacia delle direttive del paziente, l'autodeterminazione sarà rimpiazzata dalla dipendenza nei confronti di altri. Terze persone, infatti, ignorano le direttive e decidono piuttosto in base alle proprie con17 18 19

FF 2002 277 Patientenverfügung ­ Ein Instrument der Selbstbestimmung. Parere, Berlino 2005 (d).

Per maggiori informazioni in proposito, cfr. il parere del Consiglio etico nazionale tedesco, op. cit., pag. 18 seg.

6422

vinzioni e ai propri valori che possono anche imporre, dato che la persona interessata non ha alcuna possibilità effettiva di opporvisi.

Secondo il presente disegno è possibile derogare alle direttive del paziente soltanto in tre casi (cpv. 2): se violano le prescrizioni legali (p. es. se il paziente vuole l'eutanasia attiva diretta), se sussistono dubbi fondati che le stesse esprimano la volontà libera del paziente (i dubbi devono basarsi su elementi concreti) o la sua volontà presumibile nella situazione data. Anche in quest'ultimo caso occorrono elementi probanti concreti. Non occorre quindi mettere ogni volta in discussione le direttive quando prevedono una soluzione ritenuta inadeguata dal medico o dal personale sanitario. Per contro si può ammettere che i dubbi siano fondati se il paziente ha costituito le direttive molto tempo prima esprimendo in un secondo tempo un parere diverso. I dubbi si possono ritenere fondati se l'evoluzione della medicina consente di adottare provvedimenti che le direttive non potevano prevedere come per esempio l'impiego di nuovi medicamenti con minori effetti collaterali.

Se i dubbi risultano fondati, le direttive del paziente non esplicano alcun effetto.

Occorre quindi partire dalla volontà presunta del paziente dato che non è più possibile individuarne una attuale essendo questi diventato incapace di discernere.

Se il medico curante deroga alle direttive del paziente, deve iscriverne nel fascicolo le ragioni (cpv. 3). Se in seguito si chiede l'intervento dell'autorità di protezione degli adulti perché non è stato ottemperato alle direttive del paziente (cfr. art. 373 cpv. 1 n. 1), questi dati fungeranno da base per giudicare la decisione presa dal medico.

Nelle situazioni d'urgenza (art. 379) e nel trattamento di turbe psichiche nell'ambito di un ricovero a fini assistenziali (art. 433 e 435), le direttive del paziente assumono, in virtù della legge, un'importanza limitata.

Art. 373

Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

L'autorità di protezione degli adulti può sempre essere adita per scritto per i motivi enumerati nella disposizione (cpv. 1 n. 1­3). Per persone vicine al paziente s'intendono anche il medico curante o il personale sanitario.

Per il rimanente, alle direttive del paziente si applica per analogia l'articolo 368 sull'intervento dell'autorità di protezione degli adulti in relazione al mandato precauzionale (cpv. 2).

2.1.3 Art. 374

Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza

L'obiettivo del diritto legale di rappresentanza è quello di garantire che i bisogni fondamentali personali e materiali di una persona incapace di discernimento possano essere soddisfatti senza l'intervento dell'autorità di protezione degli adulti (cfr.

n. 1.3.2). Esso estende i diritti di rappresentanza accordati a un coniuge in virtù dell'articolo 166 CC e a un partner registrato secondo l'articolo 15 LUD20. Grazie al 20

RS 211.231

6423

suddetto diritto non occorre far intervenire sistematicamente l'autorità di protezione degli adulti quando la persona interessata diventa incapace di discernimento. Tuttavia, in caso di incapacità di discernimento permanente di una persona si esigerà per principio una curatela. Il coniuge o il partner registrato possono assumere la funzione di curatori purché adempiano le condizioni legali (art. 390 e 400).

Il solo fatto che una coppia sia legata da un matrimonio o da un'unione registrata non è tuttavia sufficiente a giustificare che il coniuge o il partner rappresentino legalmente la persona incapace di discernimento. Tale privilegio presuppone piuttosto che la coppia viva in comunione domestica o che il partner della persona incapace di discernimento le assicuri di persona un'assistenza regolare. Simili condizioni garantiscono l'esistenza di una relazione veritiera. Nella realtà accade spesso che entrambe le condizioni siano adempiute, ma può anche verificarsi che soltanto la seconda sia realizzata nel caso in cui, per esempio, una persona incapace di discernimento viene assistita fuori casa, in un istituto di accoglienza o di cura. Per il rimanente, il diritto legale di rappresentanza sussiste soltanto in assenza di un mandato precauzionale o di una curatela che implica un diritto di rappresentanza.

Il potere di rappresentanza che scaturisce direttamente dalla legge è limitato e comprende soltanto gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento della persona interessata (cpv. 2 n. 1), l'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni (cfr. 2 n. 2). Per distinguere l'amministrazione ordinaria da quella straordinaria si rinvia alla dottrina e alla giurisprudenza relative agli articoli 227 e 228 CC sulla comunione dei beni. Se del caso il partner deve avere la facoltà di aprire e sbrigare la posta. Il termine «posta» comprende anche quella elettronica come le e-mail (cfr.

art. 13 cpv. 1 Cost.). «Se del caso» significa che il solo manifestarsi dell'incapacità di discernimento non giustifica l'apertura immediata della posta. Il partner ha la facoltà di farlo, piuttosto, se suppone in buona fede che si tratti di fatture da pagare o se, per una questione di forma, è consigliabile non aspettare troppo a lungo prima di rispondere a una lettera o a una e-mail.

Se terzi nutrono
dubbi sull'esistenza del diritto di rappresentanza, possono rivolgersi all'autorità di protezione degli adulti. Questa chiarisce le condizioni legali e, se del caso, consegna alla persona con diritto di rappresentanza un documento che ne attesta i poteri (art. 376 cpv. 1) e che gli consentirà di legittimarsi davanti a terzi.

Art. 375

Esercizio del diritto di rappresentanza

Come accade nel caso del regime matrimoniale dei beni (art. 195 CC), della cura della sostanza dei figli (art. 327 cpv. 1 CC) e del mandato precauzionale (art. 365), le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul mandato si applicano per analogia all'esercizio del diritto di rappresentanza. Il rimando comprende in particolare l'articolo 398 capoverso 3 CO secondo cui il mandatario è tenuto a eseguire personalmente il mandato. Se la persona con diritto di rappresentanza è impedita per un lungo periodo a esercitare i suoi poteri, occorre costituire una curatela e conferire il mandato a un altro membro della famiglia o a un terzo. Per quanto riguarda la responsabilità, l'articolo 456 rimanda ugualmente alle disposizioni del Codice della obbligazioni sul mandato (art. 398 CO).

6424

Art. 376

Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Può accadere che altri congiunti oppure terzi dubitino che le condizioni per la rappresentanza siano adempiute o che contestino il diritto di rappresentanza. In simili casi è opportuno che la decisione sia presa dall'autorità di protezione degli adulti (cpv. 1).

Detta autorità deve inoltre avere la facoltà di revocare, del tutto o in parte, i poteri di rappresentanza alla persona che li detiene se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati (cpv. 2). Ciò corrisponde alle possibilità che ha un giudice chiamato ad adottare misure di protezione dell'unione matrimoniale se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l'unione coniugale o se ne dimostra incapace (art. 174 CC). La revoca formale del potere di rappresentanza è tuttavia necessaria soltanto se l'autorità di protezione degli adulti non costituisce alcuna curatela. Il trasferimento delle competenze di cui all'articolo 374 capoverso 2 a un curatore (art. 389 seg.) fa decadere automaticamente il diritto legale di rappresentanza (art. 374 cpv. 1). Il coniuge o il partner registrato può tuttavia opporsi all'istituzione di una curatela presentando reclamo (art. 450 segg.).

2.1.4 Art. 377 e 378

Della rappresentanza in caso di provvedimenti medici Piano terapeutico e persone con diritto di rappresentanza

Entrambe le disposizioni stabiliscono chi può rappresentare una persona incapace di discernimento in caso di provvedimenti medici e come occorre procedere (cfr.

n. 1.3.2). Secondo l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che la Svizzera intende ratificare, non è ammesso accordare ai congiunti soltanto un diritto di essere sentiti e di lasciare che siano i medici o i loro ausiliari a decidere al posto dei pazienti, se non in casi urgenti, come previsto finora da alcune leggi cantonali.

Conformemente a un desiderio espresso dalle cerchie mediche durante la procedura di consultazione, l'articolo 377 prevede espressamente che la responsabilità del trattamento adeguato competa al medico il quale, in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici, allestisce un piano terapeutico che viene adeguato in funzione degli sviluppi della situazione (cpv. 1 e 4). Per quanto possibile, è coinvolta nel processo decisionale anche la persona incapace di discernimento (cpv. 3). Non occorre allestire il piano terapeutico per scritto, al fine di evitare inutili formalismi.

Soltanto dopo aver avuto i chiarimenti necessari, le persone con diritto di rappresentanza possono decidere, in nome della persona incapace di discernimento, se accettare o rifiutare i provvedimenti medici previsti. L'articolo 377 capoverso 2 menziona in modo non esaustivo i punti principali di cui devono essere informate.

L'articolo 378 capoverso 1 stabilisce quali persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento qualora non si fosse pronunciata in direttive vincolanti (art. 377 cpv. 1). Questa soluzione garantisce la certezza del diritto e l'attuabilità. L'avamprogetto prevedeva ancora che tra i discendenti, i genitori o i fratelli della persona incapace di discernimento il diritto di rappresentan6425

za spettasse a colui che intratteneva il legame più stretto. Per i medici è tuttavia un compito oltremodo arduo procedere a simili accertamenti.

Se più persone hanno contemporaneamente il diritto di rappresentare una persona incapace di discernimento, devono per principio prendere le decisioni in comune. Il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre (art. 378 cpv. 2). Il disciplinamento è calcato sull'articolo 304 capoverso 2 CC relativo all'autorità parentale, che si è dimostrato valido.

Il diritto all'autodeterminazione della persona interessata ha la priorità su tutti gli altri diritti di rappresentanza. Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza nell'ambito dei provvedimenti medici in primo luogo la persona designata specificamente per questo compito nelle direttive del paziente, in secondo luogo il mandatario designato con mandato precauzionale qualora gli competa la rappresentanza nel caso di provvedimenti medici e, in terzo luogo, i curatori ai quali l'autorità di protezione degli adulti ha conferito un diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici (art. 378 cpv. 1 n. 1 e 2).

Trattandosi di congiunti (art. 378 cpv. 1 n. 3­7), il diritto di rappresentanza presuppone ­ analogamente al diritto di rappresentanza nell'ambito del matrimonio o dell'unione registrata (art. 374 cpv. 1) ­ che esista una comunione domestica con la persona incapace di discernimento o che a questa sia prestata di persona regolare assistenza.

L'articolo 378 capoverso 1 numero 4 non si limita a conferire un diritto di rappresentanza al concubino della persona incapace di discernimento: anche nel caso di due amiche che vivono assieme, infatti, l'una potrà rappresentare l'altra. La condizione cumulativa in base alla quale, oltre a vivere in comunione domestica, occorre prestare di persona regolare assistenza intende differenziare tra comunità di vita e comunità d'abitazione.

La decisione della persona con diritto di rappresentanza non soggiace ad alcuna forma. L'accordo può anche essere espresso implicitamente. Leggi speciali possono tuttavia contenere prescrizioni relative alla forma per determinate misure. Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza attuali risultano determinanti per la decisione che la persona con diritto di rappresentanza deve prendere
la volontà presumibile e gli interessi (oggettivi) della persona incapace di discernimento, in mancanza delle istruzioni nelle direttive del paziente (art. 378 cpv. 3).

Art. 379

Situazioni d'urgenza

Nelle situazioni in cui un provvedimento medico dev'essere applicato d'urgenza e non c'è tempo d'informare la persona con diritto di rappresentanza per avere il suo consenso, il medico deve avere la facoltà di agire autonomamente e di ordinare i provvedimenti medici necessari nell'interesse della salute della persona incapace di discernimento. Il disciplinamento corrisponde all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina. L'urgenza non si manifesta soltanto nei casi d'emergenza veri e propri, ma anche se il diritto di rappresentanza è oggettivamente poco chiaro e, per il bene del paziente, non è opportuno rinviare un provvedimento medico nell'attesa della decisione dell'autorità di protezione degli adulti.

6426

Art. 380

Trattamento di una turba psichica

Secondo l'articolo 378 capoverso 1 il rappresentante della persona incapace di discernimento può anche acconsentire al ricovero ospedaliero di quest'ultima. Se invece si tratta di collocarla in una clinica psichiatrica per trattare una turba psichica, si applicano le disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza (art. 426 segg.). Il disciplinamento intende proteggere la persona interessata dall'essere ricoverata in una clinica psichiatrica da parte dei propri congiunti. Indipendentemente dal fatto che la persona incapace di discernimento si opponga o no al ricovero, è opportuno garantire la stessa procedura onde evitare casi limite delicati. In questo modo si garantisce anche che la clinica non applichi disciplinamenti differenti quando tratta persone incapaci di discernimento. Se la persona interessata non acconsente essa stessa ai provvedimenti medici, il trattamento sarà effettuato secondo gli articoli 433 segg.

Art. 381

Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Se è chiamata a intervenire, l'autorità di protezione degli adulti dispone di un potere discrezionale relativamente ampio. Senza essere legata all'ordine di cui all'articolo 378 capoverso 1, può conferire il diritto di rappresentanza alla persona più adatta tra gli aventi diritto. Può parimenti istituire una curatela di rappresentanza che fa decadere d'ufficio il diritto di rappresentanza dei congiunti. Questi ultimi possono interporre reclamo contro l'istituzione di una curatela (art. 450 segg.).

2.1.5 Art. 382

Del soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura Contratto d'assistenza

Se una persona vive in un istituto di accoglienza o di cura è importante che le prestazioni e le controprestazioni siano chiaramente determinate prima della sua ammissione. Se il futuro residente è capace di discernimento, spetta a lui concordare gli elementi essenziali del contratto concluso con l'istituto. La situazione è molto più delicata per la persona incapace di discernimento i cui interessi devono essere tutelati da terzi. In questo caso è necessaria una protezione speciale. Il presente disegno prevede quindi che un contratto di assistenza scritto debba stabilire quali siano le prestazioni fornite dall'istituto e quale ne sia il prezzo (cpv. 1) se una persona incapace di discernimento riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura per un lungo periodo e non soltanto temporaneamente, per esempio per la durata di una convalescenza. La trasparenza è necessaria sia per i parenti sia per l'autorità di vigilanza (art. 441) che devono sapere, per esempio, quali sono le ergoterapie offerte o se si organizzano gite. Le prestazioni mediche, invece, non sono contemplate nel contratto di assistenza.

La forma scritta torna a vantaggio della trasparenza e previene malintesi e rischi d'abuso, pur non essendo un requisito di validità del contratto, ma un mezzo di prova.

Per la determinazione delle prestazioni fornite dall'istituto si considerano per quanto possibile i desideri dell'interessato (cpv. 2) che possono riguardare la sistemazione del luogo in cui vive, la cura del corpo, l'accompagnamento in fin di vita o altri

6427

settori ancora. La persona interessata può aver espresso i propri desideri anche in precedenza, ossia quando era ancora capace di discernimento.

Disciplinare il potere di rappresentanza è una questione delicata se si vuole rinunciare alla costituzione sistematica di una curatela. La soluzione prevista dall'articolo 374, secondo cui soltanto il coniuge o il partner registrato ha per legge un diritto di rappresentanza, non risolve il problema: molti ospiti degli istituti di accoglienza o di cura sono infatti vedovi o non coniugati. Secono il capoverso 3, quindi, la competenza di concludere, modificare e risolvere un contratto di assistenza è retta per analogia dalle disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici (art. 378) garantendo così un disciplinamento uniforme per questi due settori. Solo nel caso in cui non vi sia nessuno che abbia il diritto di rappresentanza o che sia disposto a rappresentare la persona incapace di discernimento, occorre costituire una curatela.

La persona con diritto di rappresentanza non è parte al contratto e il suo patrimonio non viene minimamente interessato dagli obblighi che sono vincolanti per la persona rappresentata.

Il capoverso 3 non conferisce alla persona con diritto di rappresentanza il potere di collocare la persona incapace di discernimento in un istituto di accoglienza o di cura contro la sua volontà. In casi simili è opportuno ordinare un ricovero a scopo di assistenza secondo gli articolo 426 e seguenti. Il capoverso 3 si applica invece quando una persona può essere considerata ancora capace di discernimento per entrare in un istituto di accoglienza o di cura di sua propria volontà, ma non ha le capacità intellettuali sufficienti per concludere un contratto di assistenza.

Art. 383

Restrizioni della libertà di movimento. Condizioni

La libertà di movimento è parte della libertà personale tutelata dagli articoli 10 capoverso 2 e 31 Cost., dall'articolo 5 CEDU e dall'articolo 28 CC. Questo diritto non ha tuttavia un carattere assoluto; dev'essere infatti possibile, a determinate condizioni, restringere la libertà di movimento di una persona incapace di discernimento. Si pensi in particolare a persone che trascorrono gli ultimi anni della loro vita in una casa per anziani o in un istituto di cura, che sono confuse, non riescono più a orientarsi e si mettono così in pericolo.

Diversi Cantoni, ma non ancora tutti, hanno istituito basi legali che consentono di restringere la libertà di movimento in casi come quelli descritti. È la ragione per cui, in sede di procedura di consultazione, è stata salutata l'adozione di una base legale uniforme per tutta la Svizzera.

La Corte europea dei diritti dell'uomo distingue, a seconda che la misura sia più o meno restrittiva, tra la privazione della libertà, soggetta all'articolo 5 CEDU, e la restrizione della libertà21. A nostro modo di vedere non sarebbe adeguato e causerebbe inoltre una notevole mole di lavoro alle autorità, senza procurare alcun vantaggio all'interessato, che l'autorità di protezione degli adulti ordinasse qualsiasi restrizione della libertà di movimento secondo una procedura analoga a quella della procedura di ricovero a scopo di assistenza. Risulta quindi preferibile introdurre una procedura speciale che garantisca la trasparenza auspicata sia ai congiunti sia

21

Cfr. sentenza del 6 novembre 1980 nell'affare Guzzardi contro Italia.

6428

all'autorità di vigilanza segnatamente mediante l'obbligo di verbalizzare e d'informare (art. 384) e mediante un rimedio giuridico (art. 385).

La nozione di restrizione della libertà di movimento va intesa in modo ampio. Comprende sia misure di sorveglianza elettronica sia la chiusura di porte, l'installazione nel letto di sbarre laterali e altre barriere o cinghie per evitare le cadute. La somministrazione di sedativi a una persona incapace di discernimento non rientra invece nel campo di applicazione della disposizione, ma è soggetta al disciplinamento sui provvedimenti medici (art. 377 segg. o 433 segg.).

Conformemente al principio della proporzionalità, la libertà di movimento può essere limitata soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti. Inoltre la misura deve servire a evitare di esporre a grave pericolo la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di terzi oppure a eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all'istituto (cpv. 1). In quest'ultimo caso risulta decisivo il grado di comprensione e tolleranza che può essere chiesto ad altri ospiti dell'istituto. Non si deve tuttavia dimenticare che, grazie alla disponibilità e all'impegno del personale di cura nel sorvegliare la persona incapace di discernimento, spesso è possibile evitare che la vita in comune sia disturbata in modo intollerabile. I diversi aspetti del principio della proporzionalità meritano quindi un'attenzione particolare proprio in questo settore: misure di restrizione della libertà di movimento non possono infatti essere giustificate dalla preoccupazione di ridurre l'effettivo del personale.

Sempre che non si manifesti un caso d'urgenza, prima di limitarne la libertà di movimento si deve spiegare all'interessato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo (cpv. 2). Il personale di cura è così sollecitato a esaminare attentamente ogni singolo caso e a non ordinare una misura troppo affrettatamente. Il colloquio deve però anche servire a ridurre lo stress e la frustrazione dell'interessato. L'incapacità di discernimento di una persona non le impedisce di comprendere le ragioni per cui è stata adottata una misura, di farsi un'idea della sua possibile durata
o di non riconoscere la persona che si prenderà cura di lei per questo periodo.

Spetta all'istituto determinare in un regolamento interno chi può ordinare una misura per restringere la libertà di movimento. Può essere un compito riservato alla direzione, ma anche delegato a un caposervizio.

La durata della misura è fissata in funzione del caso particolare. In ogni caso la sua legittimità deve essere riesaminata ad intervalli regolari (cpv. 3).

Art. 384

Verbalizzazione e informazione

Una protezione efficace contro gli abusi può essere garantita soltanto se l'istituto è obbligato a stendere un verbale riguardo alla misura adottata e, nel caso dei provvedimenti medici, a informare la persona che ha il potere di rappresentanza. Detta persona è nota all'istituto dato che conclude in ogni caso il contratto di assistenza per la persona incapace di discernimento (art. 382).

Il verbale contiene in particolare il nome di chi ha ordinato la misura, nonché lo scopo, il genere e la durata della stessa (cpv. 1). Questi dati corrispondono a quanto previsto dalla «buona prassi». Il verbale, soggetto al diritto in materia di protezione dei dati della Confederazione o dei Cantoni, rimane nelle mani dell'istituto.

6429

La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è informata sulla misura restrittiva della libertà di movimento e può consultare il verbale in qualsiasi momento (cpv. 2). Soltanto in questo modo si garantisce che possa svolgere correttamente il suo mandato consistente nel controllare l'operato dell'istituto e, se necessario, chiedere l'intervento dell'autorità di protezione degli adulti. Informare sistematicamente questa autorità sarebbe invece sproporzionato. Se una persona non ha congiunti, secondo l'articolo 386 capoverso 2 l'istituto è tenuto a informare l'autorità di protezione degli adulti che dovrà istituire una curatela.

Art. 385

Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Contro ogni misura restrittiva della libertà di movimento è possibile adire in qualsiasi momento l'autorità di protezione degli adulti (cpv. 1). Il requisito della forma scritta è previsto per ragioni inerenti alla certezza del diritto. Non è invece prevista una scadenza dato che la decisione dell'istituto non è presa nell'ambito di una procedura formale e non è comunicata alla persona interessata. Sono legittimati ad adire l'autorità di protezione degli adulti l'interessato o una persona a lui vicina (cpv. 1).

Nella maggior parte dei casi il ricorso sarà presentato dalla persona vicina all'interessato essendo quest'ultimo incapace di discernimento. Se tuttavia è in grado di comunicare per scritto di non essere d'accordo con la misura, gli viene riconosciuta una specifica capacità di discernimento e quindi la capacità processuale. La cerchia di persone che può adire l'autorità di protezione degli adulti è identica a quella prevista nell'articolo 438 sul ricovero a scopo di assistenza.

Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l'autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti (cpv. 2 primo periodo). Se necessario informa l'autorità di vigilanza (cpv. 2 secondo periodo), per esempio quando constata violazioni gravi o ripetute delle disposizioni legali.

Ogni domanda che solleciti una decisione dell'autorità di protezione degli adulti deve esserle rimessa senza indugio (cpv. 3). Ciò tiene conto del fatto che l'interessato dipende fortemente da quanti lo circondano e dalla loro preoccupazione di tutelare meglio i suoi interessi.

Art. 386

Protezione della personalità

Sul modello del diritto in materia di contratto di lavoro (art. 328 cpv. 1 CO), il capoverso 1 obbliga l'istituto di accoglienza o di cura a proteggere la personalità della persona incapace di discernimento e ad incoraggiarne per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. Compito dell'istituto di accoglienza o di cura è quello di garantire il benessere quotidiano dei suoi ospiti tenendo conto dei loro bisogni particolari e di fare tutto quanto è in suo potere per attenuare la loro solitudine e alleviare ogni forma di sofferenza fisica o psichica.

Se le persone legittimate a rappresentare la persona incapace di discernimento assumono correttamente il proprio mandato, gli ospiti dell'istituto possono contare su un certo sostegno proveniente dall'esterno. In mancanza di detto sostegno il capoverso 2 prevede che l'istituto informi l'autorità di protezione degli adulti al fine di istituire una curatela.

6430

Il capoverso 3 garantisce un ulteriore aspetto della libertà personale, ossia la libera scelta del medico. È infatti importante che una persona possa mantenere il proprio medico di famiglia con il quale ha costruito un rapporto di fiducia nel corso degli anni. L'istituto può derogare al principio della libera scelta del medico soltanto se sussistono motivi gravi, per esempio se la distanza geografica dall'istituto è eccessiva o se il medico esterno è impossibilitato a reagire immediatamente in caso d'emergenza e raggiungere l'istituto.

Art. 387

Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura

L'esigenza in base alla quale i Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono persone incapaci di discernimento (cpv. 1) deriva dal bisogno di protezione di queste persone. La vigilanza da parte dei Cantoni è già prevista nell'ordinanza del 19 ottobre 197722 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione fondata sull'articolo 316 CC. Diversamente da quanto vale nel caso degli affiliati, però, qui sono i Cantoni a definire i dettagli della vigilanza, segnatamente la forma, la frequenza dei controlli e le eventuali sanzioni.

La riserva a favore di una vigilanza che sia già assicurata da altre prescrizioni del diritto federale intende evitare i casi di concorso, segnatamente con la vigilanza su istituti che ricevono contributi dall'assicurazione invalidità. Il trattamento di dati personali è inoltre soggetto alla vigilanza delle autorità incaricate della protezione dei dati.

2.2

Delle misure ufficiali

2.2.1

Principi generali

Art. 388

Scopo

Lo scopo principale del vigente diritto della tutela consiste nel garantire il benessere della persona sotto tutela. A tale riguardo non sono necessarie modifiche; infatti le misure ufficiali del nuovo diritto «salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto» (cpv. 1).

La protezione degli adulti deve trovare un equilibrio tra libertà e assistenza, visto che il diritto dell'essere umano all'autodeterminazione è e rimane l'espressione fondamentale della sua dignità. Per salvaguardare il benessere dell'interessato la protezione degli adulti non può tuttavia astenersi dal fare ricorso, a determinate condizioni, all'eterodeterminazione. Tuttavia, per quanto possibile le misure ufficiali conservano e promuovono l'autodeterminazione del singolo (cpv. 2).

Art. 389

Sussidiarietà e proporzionalità

Il collaudato principio della sussidiarietà deve trovare anche nella protezione degli adulti (cpv. 1) il posto che già occupa nell'ambito della protezione dei minori (cfr.

art. 307­311 e 324 segg. CC). Fornire il sostegno necessario è innanzitutto compito della famiglia e, sussidiariamente, di servizi privati o pubblici. Le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l'assistenza alla persona bisognosa d'aiuto non può essere 22

RS 211.222.338

6431

adeguatamente garantita altrimenti (cpv. 1 n. 1). La semplice circostanza che in un lontano futuro siano possibili altre forme di sostegno, non impedisce l'adozione di una misura ufficiale.

Per quanto concerne le persone incapaci di discernimento il bisogno d'aiuto è comprovato. Mandato precauzionale e potere legale di rappresentanza sono prioritari rispetto alle misure di protezione degli adulti (cpv. 1 n. 2).

A causa della sua grande importanza nella protezione degli adulti, è fatta esplicita menzione del principio della proporzionalità (cpv. 2) che è sancito all'articolo 5 capoverso 2 Cost. ed è concretizzato dalle condizioni poste per l'istituzione di misure ufficiali (cfr. art. 390­392 e 426). Una misura ufficiale non necessaria o inadeguata è inammissibile. Pertanto, non è necessario esprimere esplicitamente questa esigenza spesso considerata un elemento della proporzionalità.

2.2.2 Art. 390

Disposizioni generali sulle curatele Condizioni

Le condizioni soggettive che devono essere adempite affinché sia istituita una curatela sono definite nel capoverso 1 numero 1. Non è di per sé sufficiente che vi sia uno stato di debolezza, occorre piuttosto che l'interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo.

L'espressione «disabilità mentale» designa difetti dell'intelligenza, congeniti o acquisiti, di gravità diversa. Il diritto vigente esprime questa condizione con «debolezza di mente» (art. 369 cpv. 1 CC). La nozione stigmatizzante di «infermità di mente» è sostituita da quella di «turba psichica», nozione che comprende le patologie riconosciute dalla psichiatria, vale a dire le psicosi e le psicopatie, abbiano esse cause fisiche o no, nonché le demenze, in particolare la demenza senile. Diversamente da quanto fa il diritto vigente servendosi della nozione di «abuso di bevande spiritose» (art. 370 CC), non sono più esplicitamente menzionate le malattie di dipendenza, per esempio le dipendenze da alcool, droghe o medicamenti poiché, secondo gli specialisti, queste malattie fanno parte delle turbe psichiche. L'ampia nozione di «analogo stato di debolezza inerente alla sua persona» consente in particolare di proteggere le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde.

Il capoverso 1 numero 2 sostituisce il vigente articolo 392 numero 1 CC e crea la base legale per l'istituzione di curatele a causa di assenza o di incapacità di discernimento temporanea. L'espressione «caso urgente» del diritto vigente è sostituita da quella di «affari che occorre sbrigare». Questa formulazione si prefigge di comprendere anche gli affari che, pur non essendo di urgenza immediata, non possono essere rinviati «sine die».

L'onere e la protezione dei congiunti e dei terzi non possono, a sé stanti, giustificare l'istituzione di una curatela, ma si tratta di elementi che devono essere considerati ai fini della decisione (cpv. 2). La disposizione esplicita tra altre cose che il sostegno fornito alla persona bisognosa di aiuto dai congiunti (cfr. art. 389 cpv. 1 n. 1) ha dei 6432

limiti e non deve essere sollecitato in eccesso. Anche il vigente diritto della tutela protegge accessoriamente la famiglia e la sicurezza dei terzi (art. 369, 370 e 397a CC).

L'autorità di protezione degli adulti istituisce la curatela su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio (cpv. 3).

Art. 391

Sfere di compiti

La disposizione sottolinea come la curatela sia una misura confezionata «su misura».

Un principio fondamentale del nuovo diritto vuole che la sfera di compiti sia definita in ogni caso secondo i bisogni dell'interessato, pertanto «su misura» (cfr. n. 1.3.4).

L'autorità di protezione degli adulti non deve però descrivere i singoli compiti da sbrigare nel contesto della curatela, ma può limitarsi a designare una o più sfere di compiti. Un'enumerazione dettagliata comporterebbe un onere amministrativo considerevole e limiterebbe eccessivamente il margine di manovra del curatore.

Possono tuttavia esserci grandi differenze nelle sfere di compiti: si può trattare di compiti durevoli o singoli o di un insieme di compiti, per esempio la cura della salute dell'interessato o la rappresentanza dinanzi alle autorità e alle assicurazioni.

È del resto a doppio titolo che queste misure sono prese «su misura». Si tratta prima di tutto di scegliere il genere di curatela (amministrazione di sostegno, curatela di rappresentanza, di cooperazione o curatela generale), e in secondo luogo di scegliere le sfere di compiti che sono l'oggetto della misura (per esempio una curatela di amministrazione per il salario e una curatela di cooperazione per le donazioni). Sarà poi compito della prassi relativa al nuovo diritto della protezione degli adulti definire le sfere di compiti in maniera chiara e comprensibile nel momento in cui la misura è ordinata. Con il tempo verranno poi a crearsi descrizioni standardizzate rubricate in un catalogo; quest'ultimo non sarà comunque in nessun caso vincolante per l'autorità di protezione degli adulti.

In determinati casi, il curatore può dover aprire la corrispondenza dell'interessato o dover accedere alla sua abitazione, per esempio per gettare i rifiuti. Spetta all'autorità di protezione degli adulti investire espressamente il curatore del potere di compiere questi atti. È così tenuto conto della protezione che l'articolo 13 capoverso 1 Cost.

prescrive per la sfera privata, in particolare del rispetto della corrispondenza epistolare e delle relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché della necessità, secondo l'articolo 36 Cost., di una base legale espressa per le restrizioni dei diritti fondamentali.

Siccome il suo contenuto è stabilito dalla legge nell'articolo 398 capoverso 2, non occorre descrivere le sfere di compiti della curatela generale.

Art. 392

Rinuncia a una curatela

Se nessuno amministra determinati beni, l'autorità tutoria «prende gli opportuni provvedimenti» (art. 393 CC), sempre che non debba istituire una curatela secondo i numeri 1­5. In futuro, l'autorità di protezione degli adulti sarà competente in tutti questi ambiti, non soltanto quando fa difetto l'amministrazione dei beni. Nella prassi sussiste un effettivo bisogno di intervento dell'autorità di protezione degli adulti nei casi manifestamente poco complessi che non necessitano di una mole importante di lavoro. Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata, l'autorità di protezione degli adulti può provvedere di moto proprio a quanto neces6433

sario, segnatamente può consentire a un negozio giuridico invece di istituire una curatela di cooperazione (n. 1).

L'autorità di protezione degli adulti può conferire anche a una persona fisica o giuridica l'incarico di provvedere a singoli compiti (n. 2). Non abbiamo in questo caso il conferimento di un incarico inteso come ufficio, bensì l'assegnazione di un mandato secondo il Codice delle obbligazioni per un compito determinato e precisamente definito. Limitando questo potere dell'autorità di protezione degli adulti ai casi nei quali l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata (periodo introduttivo), si è voluto evitare che l'autorità usasse eccessivamente del suo potere di ordinare le misure di cui all'articolo 392. I curatori non vanno infatti sostituiti con provvedimenti diretti dell'autorità o con mandati secondo il diritto delle obbligazioni.

Per il rimanente, l'autorità di protezione degli adulti può, alle medesime condizioni, designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione (n. 3). Questa disposizione si ispira all'articolo 307 capoverso 3 CC sulla protezione del figlio. La persona o il servizio al quale è stato assegnato il mandato deve, per esempio, poter chiedere alla cassa malati se i premi sono stati pagati o ottenere da una banca informazioni senza che a tal fine sia necessaria una procura dell'interessato. Occorre decidere se può essere ordinato un diritto generale di controllo e informazione o se l'autorità deve definirne la portata. Il disegno sceglie la seconda opzione: l'autorità deve pertanto descrivere nella sua decisione quali sono le sfere di compiti per le quali è stato concesso un diritto di controllo e di informazione. Questa misura può essere di particolare utilità quando, dopo la revoca di una curatela, resta necessario esercitare un certo controllo.

2.2.3 Art. 393

Dei generi della curatela Amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno si ispira all'articolo 394 CC e presuppone il consenso dell'interessato. Si tratta della forma di curatela che meno limita l'autonomia dell'interessato visto che non ne restringe l'esercizio dei diritti civili né la libertà di agire. La misura è possibile soltanto se, da parte dell'interessato, sussiste una disponibilità a cooperare e il desiderio di beneficiare del sostegno di un terzo. È peraltro stata ampiamente criticata la soluzione dell'avamprogetto secondo la quale era possibile istituire un'amministrazione di sostegno anche senza il consenso dell'interessato. Da una parte è stato chiesto di rinunciare all'amministrazione di sostegno, dall'altra di subordinare la misura al consenso della persona bisognosa d'aiuto.

Tenuto conto della massiccia diffusione dell'attuale curatela volontaria (art. 394 CC), il disegno ha scelto la seconda soluzione.

Art. 394

Curatela di rappresentanza in genere

Nella curatela di rappresentanza il curatore rappresenta l'interessato nell'ambito delle sfere di compiti attribuitegli (art. 391). Ciò significa che il curatore esegue questi compiti in nome della persona bisognosa di aiuto e che i suoi atti hanno effetto per quest'ultima (cpv. 1). Finché l'interessato è capace di discernimento, i diritti strettamente personali non possono essere oggetto di rappresentanza (art. 19c).

6434

Il potere di rappresentanza del curatore può essere limitato o illimitato. Nel secondo caso, l'esercizio dei diritti civili dell'interessato è limitato (cpv. 2) e l'autorità di protezione degli adulti deve farne menzione nel dispositivo della sua decisione. Ma anche se non sono posti limiti alla sua capacità di agire, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). Tale è già oggi il caso per le curatele di rappresentanza personale e di amministrazione della sostanza di cui agli articoli 392 e 393 CC; queste curatele, diversamente da quanto prescrive il nuovo diritto, non influenzano l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (art. 417 cpv. 1 CC).

Sebbene consideri espressamente la possibilità della collisione di atti (cfr. art. 417 CC), il vigente diritto della tutela ha rinunciato a disciplinarne gli effetti giuridici nel suo campo d'applicazione. Si è ritenuto ragionevole, nel caso particolare della protezione degli adulti, rinunciare a una norma speciale che disciplinasse per il futuro questa problematica strettamente connessa con la parte generale del Codice delle obbligazioni, poiché nella prassi non si pongono problemi.

La persona il cui esercizio dei diritti civili è stato limitato conformemente al capoverso 2 perde il diritto di obbligarsi e/o di disporre negli affari per i quali è rappresentata dal curatore. L'autorità di protezione degli adulti può limitare la capacità di agire anche su punti precisi e per esempio ordinare che l'interessato, proprietario di una casa plurifamiliare, non possa più concludere contratti di locazione, lasciando così sussistere il diritto di disposizione dell'interessato sulla casa. Una tale misura è tuttavia ragionevole soltanto se consente di tenere sufficientemente conto del particolare stato di debolezza dell'interessato.

Art. 395

Curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni

L'amministrazione dei beni da parte del curatore presuppone il potere di questi di rappresentare l'interessato. Il disegno consacra un articolo alla curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni per meglio porre in rilievo la specificità di questa curatela.

La nozione di patrimonio va intesa nella sua accezione estesa. Essa comprende sia il patrimonio in senso ristretto sia il reddito (cpv. 1). Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio (cpv. 2).

L'amministrazione comprende ogni atto, segnatamente giuridico, che per sua natura è atto a conservare o ad accrescere il patrimonio amministrato, oppure a consentire lo scopo cui lo stesso è destinato. L'atto di amministrazione del curatore può consistere nel contrarre un'obbligazione, nel disporre di un bene o nel piatire. Gli articoli 408­410 descrivono con maggiore dettaglio i diritti e gli obblighi dell'amministratore.

Secondo il diritto vigente la curatela di amministrazione ha per oggetto tutta la sostanza dell'interessato (art. 393 n. 2 CC). Il disegno introduce maggiore flessibilità dando all'autorità di protezione degli adulti il potere di indicare nel dispositivo della sua decisione quali sono i beni sottoposti all'amministrazione del curatore. Sovente la curatela ha per oggetto l'amministrazione del salario o delle rendite che percepisce l'interessato. Il curatore può accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all'interessato (art. 408 cpv. 2 n. 1). Di massima, se la curatela limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato con riguardo all'ammini6435

strazione dei beni (art. 394 cpv. 2), è imperativo che il debitore faccia la sua prestazione al curatore, sempre che l'istituzione della curatela sia stata comunicata al debitore. Prima di tale comunicazione, la curatela non è opponibile ai debitori di buona fede (art. 452 cpv. 2). Il diritto vigente prescrive che il salario dell'interessato possa essere sottoposto ad amministrazione contro la sua volontà soltanto dopo un'interdizione.

La curatela di rappresentanza è sostanzialmente concepita secondo un modello di doppia competenza, nel quale l'esercizio dei diritti civili dell'interessato è limitato soltanto se l'autorità di protezione degli adulti lo ordina espressamente (art. 394 cpv. 2) ­ con la conseguenza che sia il rappresentante legale sia l'interessato possono, per esempio, prelevare denaro da una banca. Il capoverso 3 lascia tuttavia sussistere, seppure a condizioni restrittive, l'opportunità di privare l'interessato, per sua protezione, del potere di disposizione di fatto sui beni. Occorre da un lato rilevare che questa privazione del potere di disporre non interviene in maniera automatica, ma presuppone una decisione dell'autorità di protezione degli adulti. Dall'altro, la limitazione concerne «l'accesso a dati beni» (p. es. determinati conti o somme di denaro), ciascuno dei quali deve essere singolarmente menzionato nella decisione dell'autorità. Il contenuto della limitazione consiste nella privazione dell'accesso.

Visto che l'interessato può disporre dei beni in virtù della sua capacità di agire, si tratta di un potere di fatto giuridicamente protetto, che può essere esemplificato dalla nozione di blocco di un conto. Ciò non dà tuttavia origine a un patrimonio separato, poiché la responsabilità per le obbligazioni contratte comprende anche i beni ai quali l'interessato non ha più il potere di accedere.

I terzi sono informati sulla curatela dal curatore per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti dello stesso (art. 413 cpv. 3). Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, l'autorità di protezione degli adulti ne ordina la menzione nel registro fondiario (cpv. 4). Si tratta di una misura conservativa secondo l'articolo 178 capoverso 3.

Art. 396

Curatela di cooperazione

Il diritto vigente prevede una limitazione della capacità di agire nella forma dell'inabilitazione (art. 395 cpv. 1 CC). I numeri 1­9 della disposizione citata enumerano in maniera vincolante ed esaustiva gli atti e negozi che richiedono la cooperazione di un assistente; l'autorità tutoria può soltanto ordinare la misura o no. Ciò significa che l'inabilitazione sussiste soltanto se comprende tutti e nove i casi previsti nei nove numeri. La cooperazione dell'assistente è necessaria affinché un atto o un negozio della persona inabilitata abbia validità giuridica. Concretamente la cooperazione consiste nel consenso, che è condizione necessaria alla validità dell'atto o del negozio in questione. Il consenso dell'assistente può essere espresso o tacito; può essere fornito anticipatamente nella forma di autorizzazione o a posteriori nella forma di un'approvazione. L'assistente non è un rappresentante legale, dal momento che, a differenza del rappresentante legale, non può agire in vece dell'inabilitato che deve invece agire di persona. La cooperazione dell'assistente è pertanto possibile soltanto se l'interessato è capace di discernimento nelle sfere sottoposte all'inabilitazione. L'assistente non può, agendo di moto proprio, supplire al difetto di capacità di discernimento dell'interessato.

6436

La curatela di cooperazione si ispira in ampia misura al diritto vigente. Essa non fa tuttavia riferimento a un catalogo stabilito dalla legge e invariabile di atti e negozi, ma è concretizzata di volta in volta per rispondere al diverso bisogno d'aiuto di ogni interessato (art. 391).

Gli atti e negozi ai quali il curatore deve consentire vanno indicati nel dispositivo della decisione dell'autorità di protezione degli adulti. Se manca la necessaria cooperazione del curatore, le conseguenze giuridiche sono rette per analogia dalle disposizioni sui negozi giuridici claudicanti, vale a dire come in caso di difetto di consenso per gli atti e negozi che vi sono sottoposti (art. 19a cpv. 2 e 19b). Non può invece sussistere cooperazione per i diritti strettamente personali.

Art. 397

Combinazione di curatele

Il sistema delle misure «su misura» vuole che, secondo le necessità, per una stessa persona possa essere ordinata per questa o quella sfera di compiti l'amministrazione di sostegno, la rappresentanza o la cooperazione. Soltanto la curatela generale non può, per sua stessa definizione, essere combinata con altre.

Art. 398

Curatela generale

La curatela generale è il nuovo istituto giuridico che sostituirà l'interdizione e l'istituzione di una tutela previste dal diritto vigente. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2); sono fatti salvi i diritti strettamente personali (art. 19c).

Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. Le persone durevolmente incapaci di discernimento non hanno l'esercizio dei diritti civili (art. 17 CC) e non ne sono pertanto private dall'istituzione di una curatela generale; nemmeno occorre che la legge prescriva indirettamente siffatta privazione. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata in ogni caso nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici.

In conseguenza, la curatela generale adempie due funzioni. Da una parte, la misura è presa allorquando sia insostenibile che una persona possa compiere atti giuridici; in questo caso occorre privarla della capacità di agire. Dall'altra, la misura si applica alle persone incapaci di agire il cui esercizio dei diritti civili, in conseguenza, non è dato. Non è necessario che il testo di legge precisi questa distinzione (cpv. 3).

2.2.4

Della fine della curatela

Art. 399 La curatela prende fine per legge con la morte dell'interessato (cpv. 1). In caso di morte di una persona sotto tutela, il tutore assume l'amministrazione dell'eredità fino a che non sia altrimenti provveduto (art. 554 cpv. 3 CC); affinché il tutore 6437

divenga amministratore dell'eredità, occorre tuttavia una decisione dell'autorità.

Questa disposizione (art. 554 cpv. 3 CC) va estesa a tutti i curatori incaricati di amministrare beni. Com'è finora stato il caso, l'attività di questi amministratori presuppone che l'autorità competente abbia ordinato l'amministrazione dell'eredità e che abbia nominato il curatore prepostovi. La disposizione dà dunque all'autorità soltanto l'istruzione di verificare se il curatore sia idoneo per amministrare l'eredità.

L'autorità è libera di designare quale curatore un'altra persona o di non ordinare alcuna amministrazione dell'eredità.

Contrariamente all'articolo 439 capoverso 1 CC e all'avamprogetto, la curatela non termina per legge dopo che siano stati sbrigati i singoli affari per cui è stata ordinata ma soltanto dopo che sia stata formalmente revocata dall'autorità di protezione degli adulti; infatti è difficile determinare in anticipo quando gli affari possono essere considerati sbrigati e provare che l'incarico è stato debitamente portato a termine.

Un principio fondamentale dell'attuale diritto della tutela e del nuovo diritto della protezione degli adulti esige che ogni curatela sia revocata o sostituita con un'altra misura idonea non appena venga a mancare un motivo per mantenerla (cpv. 2). Con il tempo, una ragionevole attuazione delle misure ufficiali dovrebbe renderle superflue (art. 388 cpv. 2). La revoca della misura pone termine all'ufficio del curatore.

Tuttavia il curatore è dimesso soltanto dopo l'approvazione del rapporto e del conto finali (art. 425).

2.2.5 Art. 400

Del curatore Condizioni generali della nomina

Il capoverso 1 definisce l'idoneità necessaria all'esercizio dell'ufficio di curatore con maggiore dettaglio di quanto faccia l'attuale articolo 379 CC. Come finora, soltanto persone fisiche possono prese in considerazione per l'ufficio di curatore.

Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un'idoneità globale che comprende competenze relazionali, personali e professionali. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l'ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità. La possibilità di nominare privati anche in futuro non è contestata né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Così facendo è possibile evitare che ogni aiuto sociale sia delegato a istituzioni e professionisti. Va comunque tenuto presente che l'impiego di privati, seppure ben istruiti sui loro compiti e sostenuti nell'adempimento del loro ufficio (cpv. 3), è limitato dalla complessità di molti compiti assistenziali. I membri dell'autorità di protezione degli adulti e il loro personale ausiliario non sono considerati idonei a svolgere l'ufficio di curatore a causa dei loro compiti di vigilanza.

È pure giustificato menzionare espressamente la condizione secondo la quale il curatore deve disporre del tempo necessario per adempiere il suo mandato visto che qualità personali e competenze professionali non bastano a garantire che il mandato sia esercitato nell'interesse della persona che si vuole proteggere.

6438

L'obbligo di svolgere personalmente i suoi compiti al quale è sottoposto il curatore (cpv. 1 primo periodo) vuole contrastare l'insoddisfacente istituto del «tuteur général» che, seppure investito di centinaia o addirittura migliaia di mandati, non ha mai contatti con le persone che assiste dal momento che questi mandati sono delegati a collaboratori privi di qualsivoglia potere decisionale proprio. È tuttavia ammissibile trasferire parte dei compiti, per esempio per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio o l'assistenza personale in caso di ricovero in una casa di cura.

La possibilità di nominare più curatori (cpv. 1 primo secondo periodo), già prevista dall'articolo 379 capoverso 2 CC, conserva il suo valore ed è mantenuta anche in un sistema di misure «su misura».

Il capoverso 2 vuole esprimere come, malgrado l'evoluzione della società, nell'ambito della protezione degli adulti la solidarietà non sia lettera morta. È pertanto conservato il vigente obbligo di accettare l'ufficio di cui all'articolo 382 capoverso 1 CC. L'elenco delle cause di dispensa (art. 383 CC) è sostituito dalla clausola generale dei motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare i motivi personali come pesanti oneri professionali o familiari esistenti o imminenti o l'esercizio di funzioni pubbliche. Grazie a questa soluzione aperta l'obbligo di accettare l'ufficio fuori della cerchia della famiglia non è più limitato alle persone che vivono nella circoscrizione tutelare. Nel diritto vigente (art. 382 cpv. 1 CC) le persone senza legami di parentela con la persona che occorre proteggere sono obbligate ad accettare la curatela soltanto se abitano nella stessa circoscrizione tutelare.

Art. 401

Desideri dell'interessato o delle persone a lui vicine

La presente disposizione riprende il principio sancito dal vigente articolo 381 CC.

La considerazione dei desideri dell'interessato consente di rispettare il suo diritto all'autodeterminazione; inoltre le opportunità di successo della curatela aumentano se l'interessato può designare quale curatore una persona di sua fiducia (cpv. 1).

Questo diritto di proposta è limitato dall'eventuale non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi dell'ufficio.

I desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato sono importanti quando l'interessato non si esprime, non può esprimersi o non suggerisce una persona idonea mentre ciò è invece possibile per la famiglia. Dei desideri delle persone vicine all'interessato va tuttavia soltanto tenuto conto (cpv. 2). La persona proposta dall'interessato può invece essere rifiutata soltanto se non è idonea a svolgere l'ufficio.

Anche il capoverso 3 è espressione del diritto all'autodeterminazione: questa disposizione istruisce l'autorità di dare soddisfazione, per quanto possibile, all'interessato se questi non gradisce la nomina quale curatore di una data persona. Il diritto di rifiutare la nomina di una persona non è tuttavia assoluto; eventuali ripetuti rifiuti dell'interessato non devono impedire l'istituzione della curatela.

Art. 402

Conferimento dell'ufficio a più persone

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 379 capoversi 2 e 3 CC.

Quando la curatela è conferita a più persone, l'autorità di protezione degli adulti deve decidere chi sia responsabile di quale compito o, con il consenso delle persone previste per l'ufficio, stabilire che le stesse eserciteranno in comune il mandato e i

6439

compiti che prevede. Quando sono investiti della curatela, di regola i genitori dell'interessato la esercitano in comune.

Art. 403

Impedimento e collisione di interessi

La normativa corrisponde a quella prevista dal diritto vigente per la curatela di rappresentanza nei casi di impedimento (art. 392 n. 3 CC) o di collisione di interessi (art. 392 n. 2) ed è completata dalla possibilità per l'autorità di protezione degli adulti di agire di moto proprio (art. 392 n. 1). La nozione di «sostituto» del curatore si prefigge di sottolineare la distinzione con la curatela di rappresentanza «ordinaria» di cui agli articoli 394.

Il capoverso 2 offre una protezione supplementare contro una rappresentanza illecita nei casi nei quali la collisione di interessi è constatata soltanto a posteriori o nei quali l'autorità, malgrado sia a conoscenza di tale conflitto, non agisce o lo fa troppo tardi. In questi casi la persona sotto curatela non è obbligata dall'affare concluso. Il diritto della filiazione prevede una norma analoga (art. 306 cpv. 2 e 3).

Art. 404

Compenso e spese

Il diritto vigente prescrive che il compenso del tutore sia a carico dei beni della persona sottoposta a tutela (art. 416 CC che utilizza il termine «mercede»); fanno parte dei beni anche i crediti derivanti dagli obblighi di mantenimento e di assistenza dei parenti e del coniuge. Se ciò non è possibile, il compenso è a carico della collettività. A differenza di quanto prevedeva l'avamprogetto, criticato in particolare dai Cantoni perché il compenso avrebbe gravato soprattutto la collettività pubblica, il disegno riprende di massima la normativa attuale. Un cambiamento di sistema non si giustifica. La curatela serve gli interessi della persona che vi è sottoposta, pertanto i costi di tale prestazione organizzata dallo Stato incombono prima di tutto all'interessato.

Secondo il diritto vigente, è l'autorità tutoria a fissare la mercede del curatore (art. 416 CC), non la collettività pubblica che ha conferito a questi il suo ufficio. Il diritto della funzione pubblica prevede tuttavia regolarmente che una tale mercede sia versata nella cassa dell'autorità tutoria. Con il capoverso 3, il nuovo diritto semplifica la situazione.

2.2.6 Art. 405

Dell'esercizio della curatela Assunzione dell'ufficio

Contrariamente al diritto vigente, che in sette articoli (art. 398­404 CC) tratta esclusivamente del patrimonio, la presente disposizione ha contenuto più generale: il curatore acquisisce le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti e prende contatto di persona con l'interessato (cpv. 1). È in tal modo espressa la maggiore importanza che il nuovo diritto accorda alla cura della persona.

Il capoverso 2 prevede l'obbligo del curatore di compilare un inventario se l'amministrazione del patrimonio fa parte dei suoi compiti. Come nel diritto vigente (art. 398 cpv. 1 CC) la compilazione dell'inventario va effettuata in collaborazione con l'autorità di protezione degli adulti. Secondo il modello tracciato dall'artico6440

lo 398 capoverso 3 CC l'autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario pubblico se le circostanze lo giustificano (cpv. 3, cfr. art. 580 segg. CC). Tale è segnatamente il caso se la situazione patrimoniale non è chiara.

Il capoverso 4 obbliga i terzi a fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell'inventario, di massima a titolo gratuito.

406

Relazione con l'interessato

Gli interessi dell'interessato sono al centro delle preoccupazioni del diritto della protezione degli adulti. Concretizzando l'articolo 388 capoverso 2, la presente disposizione obbliga inoltre il curatore ad esercitare il suo ufficio nell'interesse della persona sotto curatela, tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di costei e rispettandone la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e alle proprie idee (cpv. 1).

Condizione indispensabile per il successo della misura è una relazione di fiducia tra curatore e interessato. Il successo non dipende soltanto dal curatore e dalle sue qualità umane e professionali ma anche dall'interessato e dalle sue qualità. Infine, il curatore si adopera, per quanto possibile, per attenuare lo stato di debolezza dell'interessato o per prevenire un peggioramento (cpv. 2).

Questi principi sono quelli che informano la moderna assistenza sociale professionale.

Art. 407

Atti autonomi dell'interessato

L'articolo 407 non è dotato di contenuto autonomo, ma ripete a fini di trasparenza quanto risulta dagli articoli 19­19c: anche se privato dell'esercizio dei diritti civili, l'interessato capace di discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquisire diritti, obbligarsi con i propri atti ed esercitare i propri diritti strettamente personali.

Art. 408

Amministrazione dei beni. Compiti

Per l'amministrazione dei beni questo articolo sancisce, oltre all'obbligo generale di amministrare con diligenza i beni, il potere di concludere tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione (cpv. 1; cfr. art. 413 cpv. 1 CC). Inoltre, al capoverso 2 sono elencati tre importanti poteri che in questo caso competono al curatore: di rilevanza nella prassi è segnatamente il potere di rappresentare l'interessato per i bisogni correnti quando ciò sia necessario. Questa disposizione è strutturata sul modello dell'articolo 166 capoverso 1 CC e consente al curatore di concludere i negozi giuridici relativi ai bisogni abituali e quotidiani dell'interessato attingendo se necessario ai beni amministrati. Benché si ispiri all'amministrazione dei beni di cui all'articolo 395, l'articolo 408 si applica per analogia anche ad altre curatele che comprendono l'amministrazione dei beni.

Si rinuncia per principio a prevedere disposizioni sulle modalità di investimento del patrimonio, come quelle di cui agli articoli 399­404 CC. Nell'interesse di un'applicazione uniforme del diritto federale sarà in futuro il Consiglio federale a emanare disposizioni sull'investimento e la custodia dei beni (cpv. 3), e non più ai Cantoni come prevede il diritto vigente (art. 425 cpv. 2 CC).

6441

Art. 409

Importi a libera disposizione

La disposizione è connessa, nell'ambito dell'amministrazione dei beni, con la restrizione della capacità di agire dell'interessato o con la privazione dell'accesso a determinati beni (art. 395 cpv. 3 CC) decise dall'autorità di protezione degli adulti.

Il curatore è obbligato a mettere a libera disposizione dell'interessato importi adeguati prelevati dai beni di costui, concretizzando in tal modo il diritto all'autodeterminazione e il principio della proporzionalità. Cosa sia adeguato è determinato in particolare dalla situazione patrimoniale dell'interessato e con riguardo ai beni che amministra da sé o ai quali conserva la facoltà di accedere. Sebbene riguardi prima di tutto l'amministrazione dei beni secondo l'articolo 395, la disposizione si applica per analogia anche ad altre misure che comprendano l'amministrazione dei beni.

Art. 410

Contabilità

Il capoverso 1 riprende l'articolo 413 capoverso 2 CC.

Il capoverso 2 concretizza l'articolo 413 capoverso 3 CC. Le spiegazioni sulla contabilità devono tenere conto delle facoltà dell'interessato di comprenderle. Su richiesta, il curatore fornisce inoltre una copia della contabilità alla persona che assiste. La formulazione scelta è intesa a evitare che la copia della contabilità fornita a una persona completamente incapace di discernimento finisca tra le mani sbagliate. Il curatore può tuttavia decidere, in virtù del suo apprezzamento, di consegnare all'interessato copia della contabilità anche in assenza di una richiesta esplicita. La disposizione serve a garantire il rispetto della personalità e la trasparenza.

Art. 411

Rapporto

Il disegno distingue di proposito tra contabilità (art. 410) e rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela (art. 411 cpv. 1). È così dato rilievo alla portata indipendente della cura della persona. La disposizione prevede che il curatore coinvolga l'interessato per quanto possibile nell'allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisca una copia (cpv. 2).

Il rapporto sull'esercizio della curatela in generale e sull'amministrazione dei beni e la cura della persona in particolare persegue un duplice obiettivo: da una parte, esso permette all'autorità di protezione degli adulti di controllare e vigilare sull'attività del curatore. Dall'altra, esso serve in particolare quale verifica della misura, delle sue idoneità e necessità. Se possibile si dovrebbe procedere con l'interessato a una valutazione del periodo trascorso e formulare gli obiettivi per il periodo successivo.

Il rapporto deve informare su successi e insuccessi nella vita dell'interessato, deve inoltre delimitarne l'indipendenza e definire le necessità di sostegno che ne risultano. Genere e portata dell'ufficio determinano quanto dettagliato debba essere il rapporto. A seconda della situazione può bastare un breve rapporto sommario o può essere necessaria un'esauriente descrizione dello sviluppo e della condizione dell'interessato al momento della redazione del rapporto. Un rapporto particolareggiato può essere opportuno per le situazioni problematiche con una prognosi sfavorevole, soprattutto se sono proposte ­ o non possono essere escluse per il futuro ­ misure più incisive.

6442

Art. 412

Atti e negozi particolari

Il capoverso 1 riprende l'attuale articolo 408 CC che proibisce le donazioni «considerevoli». Non sono considerate considerevoli le donazioni d'uso, per valore e natura, per esempio i regali in occasione del Natale o dei compleanni. Il disegno esprime questa idea con maggiore chiarezza, facendo salvi dal divieto di fare donazioni i soli regali d'uso secondo la formulazione dell'articolo 527 capoverso 3 CC.

La soluzione si applica ugualmente al detentore dell'autorità parentale (cfr. art. 304 cpv. 3).

Nell'ambito di una curatela di cooperazione (art. 396), l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che questi atti e negozi siano sottoposti al consenso del curatore.

È in tal modo possibile tenere conto in maniera ottimale della situazione individuale e delle capacità della persona sotto curatela.

L'articolo 400 capoverso 2 CC prevede che le cose mobili che hanno un valore particolare per l'interessato, secondo il testo francese une valeur d'affection, non vadano, per quanto possibile, alienate. A ciò si contrappone la normativa di cui all'articolo 404 CC ispirata al principio secondo il quale, indipendentemente dal loro particolare valore per l'interessato, i fondi possono essere alienati se gli interessi della persona sotto curatela lo esigono. Nel nuovo diritto, il valore particolare per l'interessato o la sua famiglia può essere sia economico sia affettivo, che si tratti di fondi o di cose mobili (cpv. 2).

Una normativa su genere o forma dell'alienazione ­ priorità degli incanti pubblici rispetto alle trattative private (art. 404 cpv. 2 e 3 CC) ­ è oggi superata.

Art. 413

Obbligo di diligenza e di discrezione

Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (cpv. 1). La responsabilità è retta dagli articoli 454 seg.

Il capoverso 2 si ispira al diritto della protezione dei dati e prescrive per il curatore un obbligo di discrezione, eccetto che interessi preponderanti dell'interessato, di terzi o della collettività vi si oppongano. Ciò rende per esempio possibile al curatore di una giovane disabile psichica informare i suoi genitori su fatti importanti senza ledere l'obbligo di discrezione. L'obbligo di discrezione dell'autorità di protezione degli adulti è disciplinato nell'articolo 451 capoverso 2.

Non sono espressamente stabilite le sanzioni per la violazione dell'obbligo di discrezione. Si applicano piuttosto le regole generali, segnatamente quelle concernenti la responsabilità civile, di cui agli articoli 454 seg. I curatori professionali assunti dalla collettività pubblica soggiacciono inoltre alla disposizione sul segreto d'ufficio (art. 320 CP), sempre che sussista un obbligo di serbare il segreto.

L'obbligo di discrezione e il margine di apprezzamento trovano i loro limiti nell'obbligo di informare i terzi sulla curatela, per quanto ciò sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore (cpv. 3). Pertanto un curatore non può invocare il diritto di rappresentanza senza informare sulla portata dei compiti che gli sono conferiti e sugli effetti giuridici della misura.

6443

Art. 414

Modifica delle circostanze

La presente disposizione concretizza e completa l'articolo 406 e contribuisce all'attuazione dei principi della sussidiarietà e della proporzionalità (art. 398). Ispirata all'articolo 433 capoverso 2 CC, essa riprende l'obbligo dell'autorità di adeguare senza indugio una misura a circostanze che si siano modificate.

2.2.7

Del concorso dell'autorità di protezione degli adulti

Art. 415

Esame della contabilità e del rapporto

La normativa corrisponde a quella prevista dall'articolo 423 capoversi 1 e 2 CC, ma opera una distinzione nuova tra l'operato dell'autorità di protezione degli adulti concernente la contabilità e quello riguardante i rapporti periodici. Il controllo della contabilità del curatore (art. 410) concerne la sua esattezza formale, nonché l'adeguatezza e la legalità dell'amministrazione. Occorre invece sottoporre il rapporto (art. 411) a un esame che determini se il curatore esercita il suo mandato tenendo conto della situazione dell'interessato e degli obiettivi che la legge stabilisce per la curatela (art. 388). Inoltre, il rapporto fornisce informazioni che permettono di accertare se ancora sussistono i motivi che hanno condotto alla decisione di istituire la curatela, se è opportuno modificare la misura o revocarla.

L'approvazione della contabilità e del rapporto non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi.

Art. 416

Atti e negozi sottoposti a consenso. Per legge

La presente normativa è strutturata sul modello degli articoli 421 e 422 CC. La novità risiede nel fatto che la competenza di consentire a determinati atti e negozi non è più suddivisa tra l'autorità tutoria e l'autorità di vigilanza, ma è affidata unicamente all'autorità di protezione degli adulti. Non sono più sottoposti a consenso: ­

le convenzioni matrimoniali (art. 421 n. 9 CC), poiché è ritenuto sufficiente il consenso del curatore (art. 183 cpv. 2) secondo la regolamentazione della curatela di cooperazione di cui all'articolo 396 capoverso 1;

­

l'adozione (art. 422 n. 1 CC) visto che per le persone sotto curatela generale il consenso dell'autorità di protezione dei minori è già richiesto dal combinato disposto degli articoli 266 capoverso 3 e 265 capoverso 3;

­

il caso raro dell'acquisto o della rinuncia a una cittadinanza (art. 422 n. 2 CC), dal momento che è ritenuto sufficiente il consenso del rappresentante legale;

­

il cambiamento di domicilio del tutelato (art. 421 n. 14 CC), visto che per le persone sotto curatela generale il cambiamento di domicilio è considerato siccome intervenuto soltanto allorquando la nuova autorità si è investita della misura (cfr. combinato disposto degli art. 26 e 442 cpv. 1);

­

l'esercizio indipendente di una professione o di un mestiere da parte del tutelato (art. 421 n. 7 CC), poiché questa normativa non è compatibile con la concezione di misure «su misura» del nuovo diritto;

6444

­

i contratti di tirocinio professionale del tutelato (art. 421 n. 12 CC), dal momento che la disposizione, malgrado il testo tedesco, si applica soltanto ai contratti di tirocinio secondo l'articolo 344 CO e che la speciale normativa alla quale sono sottoposti questi contratti non è convincente.

L'espressione impiegata nel periodo introduttivo del capoverso 1 «in rappresentanza dell'interessato» sottolinea come questa disposizione non si applichi alla curatela di cooperazione nella quale l'interessato agisce solo, sebbene sia necessario il consenso del curatore.

Numero 1: la disposizione è nuova. Tenuto conto della grande rilevanza pratica che riveste per l'interessato, la liquidazione dell'economia domestica è espressamente menzionata. Inoltre, visto che la disdetta del contratto per l'abitazione nella quale vive l'interessato è un atto che può avere importanti ripercussioni, vanno evitate decisioni impulsive.

Numero 2: Anche questa disposizione è nuova. L'autorità di protezione degli adulti deve prendere posizione sull'idoneità di una casa di cura o accoglienza nel caso concreto e non soltanto sulla sua convenienza. Sono infatti frequenti nella prassi i casi di persone affette da demenza che, per risparmiare sui costi, sono trasferite da istituti specializzati in case di cura più economiche. La disposizione non disciplina soltanto i contratti di lunga durata con case di cura o accoglienza ma si estende in generale alle convenzioni sul «ricovero», comprendendo così anche l'affidamento a una famiglia. Con «contratti di lunga durata» si vuole porre in risalto il fatto che la disposizione non si applica a ricoveri a breve termine, per esempio per le ferie. Va inoltre rilevato che si tratta esclusivamente di un potere contrattuale e non di un'assegnazione a residenza o di un ricovero a scopo di assistenza. L'esigenza del consenso non si applica nei casi di cui all'articolo 382 capoverso 3.

Numero 3: la disposizione corrisponde agli articoli 421 numero 9 in fine e 422 numero 5 CC. Con la formulazione «se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa» si vuole tenere conto della possibilità di accettare o rinunciare a un'eredità (art. 566 CC) senza che a tal fine occorra una dichiarazione di volontà. Sono considerate «convenzioni successorie» le convenzioni nelle quali l'interessato non agisce quale disponente ma interviene nel ruolo della controparte ed è rappresentato dal curatore.

Numero 4: da un lato la presente norma corrisponde all'articolo 421 numero 1 CC, ma l'espressione impiegatavi «comperare e vendere», troppo restrittiva, è sostituita con l'espressione «acquisizione e
alienazione», comprendendo così anche la permuta. Dall'altro, conformemente all'articolo 421 numero 3 CC, la disposizione vale anche per «fare costruzioni»; la nozione di atti dell'ordinaria amministrazione è definita dall'articolo 647a CC.

Numero 5: la disposizione corrisponde di massima all'articolo 421 numero 2 CC, ma sottopone a consenso anche la costituzione in pegno di beni che non siano fondi. La nozione di ordinaria amministrazione va interpretata come nella comunione dei beni (art. 227 cpv. 2 CC).

Numero 6: questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 421 n. 4 e 5 CC).

Il consenso per l'accensione o la concessione di mutui è tuttavia necessario soltanto qualora siano «considerevoli», ciò che va determinato tenuto conto delle situazioni reddituale e patrimoniale. Insorgono problemi particolari soltanto se una persona si indebita in misura notevole. Si pensi segnatamente a carte di credito con opzioni di 6445

credito o a conti bancari che permettono scoperti temporanei. Dover chiedere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti in ogni caso sarebbe eccessivo.

Numero 7: in questa disposizione, che corrisponde all'articolo 422 numero 4 CC, sono soppresse le menzioni del Leibegedingsvertrag nel testo tedesco, rispettivamente dei contrats dont l'objet est une pension nel testo francese, poiché si tratta di contratto di vitalizio di cui agli articoli 521 segg. CO (nel testo italiano il problema non si pone). Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti non occorre se il contratto d'assicurazione sulla vita o la rendita vitalizia soggiacciono alla legge sul libero passaggio23 e sono connessi con un contratto di lavoro. Tali contratti di previdenza non lasciano grande margine di manovra. Il consenso è invece necessario se l'istituto di previdenza di un lavoratore non è sottoposto al secondo pilastro e pertanto non si applica la legge sul libero passaggio. Occorre ugualmente il consenso per un negozio che preveda una forma di previdenza sottoposta alla legge sul libero passaggio ma non connessa con un rapporto di lavoro.

Numero 8: la disposizione corrisponde all'articolo 422 numero 3 CC.

Numero 9: la normativa riprende gli articoli 421 numero 8 e 10 CC.

Il modello del capoverso 2 è l'articolo 419 capoverso 2 CC. La questione fondamentale consiste nel determinare se l'autorità di protezione degli adulti ha limitato l'esercizio dei diritti civili dell'interessato per gli atti e negozi in questione. Se tale non è il caso e l'interessato ha agito da solo, il curatore può scegliere se compiere l'atto o concludere il negozio con il consenso dell'autorità di protezione degli adulti o con quello della persona sotto curatela basandosi sulla presunzione che questa sia capace di discernimento.

Il capoverso 3 definisce i casi nei quali occorre che l'autorità di protezione degli adulti acconsenta ai contratti conclusi tra l'interessato e il suo curatore: di massima il consenso è necessario, indipendentemente dal genere di curatela istituita e dalle competenze del curatore. In deroga al diritto vigente (cfr. art. 422 n. 7 CC) è tuttavia previsto che il consenso dell'autorità di protezione degli adulti non sia necessario quando l'interessato conferisce al curatore un mandato gratuito. L'interessato può,
per esempio, incaricare il curatore di provvedere al pagamento di fatture periodiche o ad altri affari. Se del caso, siffatti mandati possono evitare l'estensione della misura con l'istituzione di una curatela di rappresentanza. L'eccezione prevista concerne soltanto i mandati gratuiti e non si applica né ai mandati a titolo oneroso né agli altri contratti gratuiti.

Art. 417

Su ordine dell'autorità

La disposizione completa l'articolo 416 integrandosi nella concezione delle misure «su misura». Per motivi gravi l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

Diversamente da quanto prevedeva l'avamprogetto, il curatore non dispone del potere di sottoporre atti e negozi all'autorità di protezione degli adulti per ottenerne il consenso, ciò causerebbe infatti un'inammissibile commistione di responsabilità.

23

RS 831.42

6446

Art. 418

Mancanza del consenso

La normativa contiene un semplice rinvio e, dal profilo materiale, è identica all'attuale articolo 424 CC. L'integrazione degli articoli 410 e 411 CC nel diritto delle persone quali nuovi articoli 19a e 19b farà sì in futuro in questi casi si applichino queste ultime disposizioni.

2.2.8

Dell'intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Art. 419 La disposizione sostituisce l'attuale articolo 420 capoverso 1 CC che prevede la possibilità di ricorrere davanti all'autorità tutoria contro gli atti del tutore. Il capoverso 2 dell'articolo 420 CC prevede inoltre un ricorso all'autorità di vigilanza contro le decisioni dell'autorità tutoria. Il reclamo (il ricorso del diritto attuale è detto reclamo nel nuovo diritto) contro le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti sarà in futuro disciplinato dagli articoli 450 segg.

La legittimazione per adire l'autorità di protezione degli adulti spetta in particolare all'interessato, sebbene la legge non ne esiga la capacità di discernimento (cfr.

art. 420 cpv. 1 CC). Va da sé che una persona incapace di discernimento non possa presentare reclamo. Non vanno invece poste esigenze troppo elevate per quanto concerne la capacità di discernimento. Chiunque possa esprimere il suo disaccordo con un atto o un'omissione del curatore va, nel presente contesto, considerato capace di discernimento.

L'autorità di protezione degli adulti può essere adita anche da una persona vicina all'interessato, sempre che quest'ultima voglia tutelarne gli interessi. Non ci sono regole rigide per definire chi possa essere considerato persona vicina; è determinante l'intensità del rapporto, vale a dire la prossimità della relazione effettiva tra le due persone. La nozione di «persona vicina» è già utilizzata nel diritto vigente dall'articolo 397d capoverso 1 CC (che si serve tuttavia dell'espressione equivalente di «persona a lei prossima»).

La legittimazione dei terzi per adire l'autorità di protezione degli adulti presuppone un «interesse giuridico protetto». La ricerca di semplici vantaggi di fatto non è sufficiente come peraltro non lo è per il ricorso di diritto pubblico. Se una persona dissipa il suo patrimonio e il curatore non interviene nell'ambito delle sue competenze, la legittimazione è riconosciuta al titolare dell'obbligo di mantenimento secondo l'articolo 328 CC consentendogli di tutelare così il suo interesse giuridico.

Sono invece irrilevanti gli interessi successori visto che, fino all'apertura della successione, si tratta semplicemente di aspettative senza portata giuridica indipendente.

Prescindendo dal testo ma non dalla prassi concernente l'articolo 420 capoverso 1 CC, a essere oggetto
dell'impugnativa non sono soltanto gli atti ma anche le omissioni del curatore. La possibilità di adire l'autorità di protezione degli adulti sussiste anche se quest'ultima ha conferito un mandato a un terzo o a un servizio.

L'intervento dell'autorità di protezione degli adulti si prefigge di rendere possibile, in tempi brevi e con una procedura più semplice possibile, una decisione più corretta possibile dal profilo materiale. Conformemente al diritto vigente (art. 420 cpv. 1 CC) il ricorso contro atti o omissioni del curatore non è sottoposto ad alcun termine.

6447

Tuttavia, non appena una procedura perde la sua ragione d'essere poiché l'atto non può più essere corretto o non è più possibile rimediare all'omissione, viene a cadere l'opportunità di adire l'autorità di protezione degli adulti, sempre che non si tratti di una questione di principio al chiarimento della quale sussista un interesse per la giurisprudenza. Sono però fatte salve le pretese di risarcimento del danno.

2.2.9

Delle disposizioni particolari per i congiunti

Art. 420 Il disegno rinuncia all'istituto del prolungamento dell'autorità parentale che sottopone un figlio maggiorenne interdetto all'autorità parentale (cfr. n. 1.3.6). Accorda invece uno speciale stato ai genitori come anche ad altri congiunti investiti dell'ufficio di curatore. Questo stato si basa sulla generale considerazione che la società attribuisce a queste relazioni e tiene conto dell'articolo 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare. Va tuttavia sottolineato che la dispensa da determinati obblighi di cui beneficiano queste persone quando sono nominate curatore non liberano l'autorità di protezione degli adulti dal suo obbligo generale di vigilanza sul titolare dell'ufficio. Anche a questi curatori si applicano le disposizioni sulla responsabilità sulla responsabilità diretta dello Stato (art. 454 seg.).

L'autorità di protezione degli adulti può dispensare i congiunti investiti dell'ufficio di curatore dagli obblighi di compilare un inventario (art. 405 cpv. 2), di presentare periodicamente un rapporto (art. 411) e la contabilità (art. 410) o di ottenere il consenso per determinati atti o negozi (art. 416). Contrariamente a quanto prevedeva l'avamprogetto, i coniugi e i genitori non sono dispensati per legge da questi obblighi, per dispensarli occorre una decisione dell'autorità di protezione degli adulti in virtù del suo apprezzamento. Si tiene così conto del fatto che il rischio di abusi insito nelle relazioni di dipendenza è più importante in queste relazioni di quanto non sia invece per gli altri curatori, a causa della relazione stretta e della mancanza di distanza professionale.

2.2.10 Art. 421

Della fine dell'ufficio di curatore Per legge

La disposizione stabilisce in quale momento cessa automaticamente («per legge») l'ufficio di curatore. Secondo il diritto vigente, l'autorità fissa la durata dell'ufficio che può essere prorogata con una semplice conferma (art. 415 cpv. 1 e 2 CC). Rientrerà in futuro nell'apprezzamento dell'autorità di protezione degli adulti fissare all'ufficio una durata determinata o indeterminata. Una curatela di durata indeterminata sarà segnatamente istituita nei casi di nomina quale curatore di congiunti.

Art. 422

Dimissione su richiesta del curatore

Tra la revoca della misura (art. 399 cpv. 2) e la dimissione del curatore (art. 422 seg.) occorre fare una chiara distinzione. La dimissione dipende esclusivamente dalla persona del curatore.

6448

Il curatore ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha esercitato il suo ufficio per almeno quattro anni (cpv. 1). Questa disposizione corrisponde all'articolo 415 capoverso 3 CC. Il curatore può chiedere di essere dimesso prima per motivi gravi (cpv. 2). Non è invece un motivo grave la semplice stanchezza dell'incarico.

Art. 423

Altri casi

Se il curatore non è più idoneo a esercitare i compiti conferitigli (cpv. 1 n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (cpv. 1 n. 2), l'autorità di protezione degli adulti dimette il curatore medesimo su richiesta dell'interessato o di una persona a lui vicina (cpv. 2). Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste per la sua nomina dall'articolo 400 capoverso 1, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione.

Art. 424

Atti e negozi indifferibili

Secondo l'articolo 444 CC il tutore ha il dovere di continuare gli atti necessari dell'amministrazione della tutela fino a che il suo successore non abbia assunto l'ufficio. È di grande importanza pratica che la medesima regolamentazione sussista anche nel nuovo diritto. Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il curatore compie gli atti e conclude i negozi indifferibili finché non subentra il suo successore (primo periodo). Se il precedente curatore non è più idoneo a svolgere i suoi compiti, l'autorità di protezione degli adulti deve in ogni caso trovare un'altra soluzione. La presente regolamentazione non si applica al curatore professionale (secondo periodo).

Art. 425

Rapporto e conto finali

Questa disposizione riprende in gran parte gli articoli 451­453 CC. Alla fine del suo ufficio il curatore redige un rapporto finale a destinazione dell'autorità di protezione degli adulti. Se del caso, nei casi in cui è stata istituita una curatela per l'amministrazione dei beni, consegna il conto finale (cpv. 1 primo periodo). A tal fine, l'autorità di protezione degli adulti deve impartire un termine al curatore moroso, se necessario con la comminatoria delle conseguenze penali per la disobbedienza a una decisione dell'autorità (art. 292 CP). Essa può dispensare da tale obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1 secondo periodo).

L'autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Nell'ambito dell'esame del rapporto e del conto finali deve stabilire se sussiste un caso di responsabilità.

Secondo il capoverso 3 l'autorità di protezione degli adulti notifica il rapporto e il conto finali all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (art. 454 seg., cfr. in particolare le spiegazioni ad art. 455). Se la fine dell'ufficio non coincide con la revoca della misura, il rapporto e il conto finali vanno consegnati anche al nuovo curatore.

Se ha dimesso il curatore o rifiutato l'approvazione del rapporto o del conto finali, l'autorità di protezione degli adulti ne dà notifica all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore (cpv. 4). Per quanto concerne l'approvazione del conto finale, va notificato soltanto il rifiuto e non l'approvazione, visto che nella dimissione del curatore è compresa l'approvazione del conto finale.

6449

2.2.11 Art. 426

Del ricovero a scopo di assistenza24 Misure. Ricovero a scopo di cura o di assistenza

Secondo l'articolo 397a CC una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono, l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti. Le condizioni cui è subordinato un ricovero secondo il nuovo articolo 426 si ispirano ampiamente a quelle del diritto vigente. Invece di debolezza mentale e infermità mentale si parla tuttavia, come nell'articolo 390, di disabilità mentale e turba psichica (cpv. 1).

Quest'ultima comprende anche le dipendenze, per esempio da droghe, medicamenti o alcool25. Per grave stato di abbandono (cpv. 1) s'intende una situazione nella quale la dignità della persona bisognosa d'aiuto sarebbe lesa se non le si prestasse l'assistenza necessaria collocandola in un istituto. All'atto pratico i ricoveri operati a causa di un simile stato di debolezza sono molto rari dato che spesso esso è accompagnato da disabilità mentale o turba psichica.

Secondo la genesi dell'articolo 397a CC è consentito anche il collocamento per accertamenti medici. La questione è disciplinata nell'ambito delle disposizioni procedurali (art. 449 cpv. 2). In caso di ricovero per accertamenti, la durata della permanenza nell'istituto deve essere limitata al tempo strettamente necessario. Non è permesso un trattamento secondo gli articoli 433 seg.

Come previsto nel diritto vigente, la sola esistenza di uno stato di debolezza non è di per sé sufficiente a legittimare un ricovero a scopo di assistenza. Il provvedimento va preso in considerazione piuttosto come ultima ratio se l'assistenza necessaria non può essere prestata altrimenti (cpv. 1). Si sanciscono in tal modo anche nel nuovo diritto i principi della proporzionalità e dell'idoneità allo scopo, già presenti in quello vigente. Il ricovero a scopo di assistenza è ammissibile soltanto se nessun'altra misura meno incisiva è in grado di offrire protezione sufficiente all'interessato. La misura adottata deve inoltre permettere di raggiungere l'obiettivo perseguito: in altri termini occorre che sia disponibile un istituto idoneo (cpv. 1). La nozione di istituto va compresa in senso lato.

Se le condizioni per il ricovero sono adempiute, l'autorità di protezione degli adulti non ha più
alcun potere di apprezzamento: nemmeno la formulazione «può essere ricoverata» (cpv. 1), ripresa dal diritto vigente, modifica infatti la situazione.

Nell'esaminare le condizioni per il ricovero devono essere considerati l'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione (cpv. 2; cfr. art. 397a cpv. 2 CC).

Anche se il ricovero a scopo di assistenza serve a proteggere l'interessato e non le persone a lui vicine, è necessario tuttavia procedere a una ponderazione degli interessi in causa. Se l'onere sopportato dai congiunti o da terzi, per esempio dallo Spitex, per assistere un malato è eccessivo, occorre cercare delle alternative. Anche la protezione di terzi deve entrare nella valutazione, pur non essendo in sé stessa determinante. Fa infine parte del mandato di protezione anche impedire a un malato in stato confusionale di commettere un reato grave.

24 25

Cfr. anche n. 1.3.8 e 1.3.12 La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato in modo esteso il termine di alcolismo in re Witold Litwa contro Polonia (Rec. 2000-III, § 61).

6450

La presente disposizione non distingue se una persona sia capace o incapace di discernimento in relazione al luogo in cui soggiorna, ma viene applicata quando la persona si oppone al ricovero o, se capace di discernimento, non vi acconsente.

Occorre inoltre considerare il caso di una persona incapace di discernimento che deve essere ricoverata in una clinica psichiatrica. Secondo l'articolo 380 il suo collocamento è retto dalle disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza, indipendentemente dal fatto che la persona interessata si opponga o no alla misura.

Come risulta chiaramente dall'articolo 378, malgrado il consenso il ricovero in ospedale di una persona incapace di discernimento a causa di una malattia somatica non va inteso come ricovero a scopo di assistenza o come privazione della libertà.

Lo stesso vale, per esempio, per l'assistenza fornita a fini formativi a una persona affetta da una grave disabilità mentale in un istituto protetto, a patto che la persona in questione non vi si opponga. Contro simili disposizioni della persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici o del curatore è possibile adire l'autorità di protezione degli adulti (art. 419 e 381). La decisione di quest'ultima può essere impugnata davanti al giudice competente (art. 450 segg.).

Secondo il capoverso 3 l'interessato è dimesso dall'istituto non appena le condizioni per il ricovero non sono più adempite. Ciò significa che l'assistenza o il trattamento ancora necessari possono essere forniti ambulatoriamente. Il presente disegno disciplina così la dimissione in modo un po' più prudente rispetto al diritto in vigore, secondo cui un paziente deve essere rilasciato non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC). La situazione attuale risulta infatti insoddisfacente: i pazienti lasciano l'istituto non appena superata la fase acuta della crisi all'origine del ricovero, ma manca il tempo di stabilizzare lo stato di salute o di organizzare l'assistenza necessaria al di fuori dell'istituto. Perciò poco dopo segue un altro ricovero in clinica. È la ragione per cui segnatamente l'Associazione di familiari e amici delle persone con disagio psichico (VASK) s'impegna per ottenere un disciplinamento più appropriato.

L'interessato o una persona a lui vicina può infine chiedere la dimissione in
ogni momento (cpv. 4) e, in caso di rifiuto, adire il giudice competente (art. 439 cpv. 1 n. 3 e 450). Sulle domande di dimissione deve essere deciso senza indugio (cpv. 4 secondo periodo). Ciò deriva dagli articoli 31 cpv. 4 Cost. («il più presto possibile») e 5 cpv. 4 CEDU («entro brevi termini»). Le disposizioni menzionate non escludono che le domande di dimissione siano giudicate dapprima da un'altra autorità non giudiziaria26. In questo caso l'obbligo del trattamento accelerato non si applica soltanto all'esame da parte del giudice, ma già dal momento in cui la domanda è stata sottoposta al servizio competente (il medico, l'istituto o l'autorità di protezione degli adulti)27. L'obbligo della celerità vale dunque anche per le istanze che intervengono a monte, ragion per cui conviene includerlo in modo generale già a questo punto.

26

27

Cfr. p. es. la decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 21 gennaio 1998 in re S.M. contro Svizzera concernente una privazione della libertà a scopo di assistenza nel Cantone di Basilea Città, GAAC 1998 IV n. 91.

Cfr. p. es. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 febbraio 2003 in re Hutchison Reid contro Regno Unito, CEDU 2003-IV, § 75 segg.

6451

Art. 427

Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente

Il modo in cui il diritto in vigore disciplina la permanenza coatta di persone entrate volontariamente in un istituto è insoddisfacente (art. 397a CC). Chiunque sia entrato volontariamente in un istituto, deve per principio poterlo lasciare in ogni momento.

L'articolo 427 prevede un'eccezione unicamente per le persone trattate per turbe psichiche le quali possono essere trattenute fino a un massimo di tre giorni dalla direzione medica dell'istituto se espongono a pericolo la propria integrità o la propria vita o a serio pericolo la vita o l'integrità fisica altrui (cpv. 1). Alla scadenza del termine la persona può lasciare l'istituto, salvo che sussista una decisione di ricovero esecutiva secondo l'articolo 426 (cpv. 2). La decisione può essere presa sia dall'autorità di protezione degli adulti (art. 428) sia dal medico competente (art. 429).

L'interessato è reso attento per scritto sul suo diritto di adire il giudice (cpv. 3).

Art. 428

Competenza dell'autorità di protezione degli adulti

L'autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il ricovero e la dimissione (cpv. 1). Il capoverso 2 prevede espressamente la possibilità di delegare in singoli casi all'istituto la competenza in materia di dimissione per non perdere tempo qualora siano soddisfatte le condizioni per una dimissione. Questa soluzione corrisponde alla pratica attuale. Su una domanda di dimissione dev'essere deciso senza indugio, indipendentemente dal fatto che la competenza incomba all'autorità di protezione degli adulti o all'istituto (art. 426 cpv. 4 secondo periodo).

Art. 429

Competenza del medico

Secondo l'articolo 397b capoverso 2 CC, in caso di pericolo nel ritardo o di malati psichici, i Cantoni possono inoltre attribuire la competenza di ordinare il collocamento in un istituto ad altri uffici idonei. La maggior parte dei Cantoni si è avvalsa di tale facoltà attribuendo detta competenza ai medici ammessi all'esercizio della professione sul territorio cantonale o in tutta la Svizzera, limitandola soltanto ai casi urgenti oppure in generale alle persone che soffrono di turbe psichiche. Sono tuttavia considerati uffici idonei anche altre persone o autorità.

Il capoverso 1 primo periodo autorizza inoltre i Cantoni a designare, in aggiunta all'autorità di protezione degli adulti, medici abilitati, ma pretende che le persone competenti siano «idonee». Un semplice intervento in caso di crisi non richiede le stesse competenze di un ricovero più lungo. Il compito dei Cantoni consiste nell'adoperarsi afficnhé i medici competenti ricevano le istruzioni necessarie ed eseguano correttamente la procedura. Stando ai risultati di uno studio28 i medici confrontati relativamente di rado con la necessità di ricoverare un paziente contro la sua volontà sono spesso in difficoltà e non riescono a garantire che la decisione di ricovero da essi pronunciata risponda ai necessari criteri di qualità, indispensabili in un settore così delicato sia dal profilo giuridico sia da quello psicologico. È il motivo per cui l'articolo 430 prevede anche disposizioni di carattere procedurale per il ricovero ordinato da un medico.

28

Thomas Maier, Die Praxis der fürsorgerischen Freiheitsentziehung, Praxis. Schweizerische Rundschau für Medizin 2001 n. 37 (d).

6452

La competenza del medico si applica alla fattispecie di cui all'articolo 426, ossia al ricovero a scopo di cura o di assistenza. Un ricovero per perizia può essere effettuato soltanto dall'autorità di protezione degli adulti (art. 449 cpv. 2), dato che non sussiste un'urgenza.

Il ricovero ordinato da un medico è limitato nel tempo. Contrariamente all'avamprogetto, il presente disegno stabilisce una durata massima di sei settimane. Spetta al diritto cantonale fissare la durata del ricovero entro questi limiti (cpv. 1 primo periodo). Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che in quel momento non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell'autorità di protezione degli adulti (cpv. 2). Il diritto cantonale non esclude tuttavia la possibilità che il medico prolunghi il ricovero, sempre che la durata non superi le sei settimane previste dal diritto federale (cpv. 1). Il diritto cantonale può per esempio, per i casi di crisi, conferire al medico generico una competenza ampia che gli consente di ordinare un ricovero limitato a pochi giorni e di far quindi subentrare un medico specializzato che disponga, se necessario, il prolungamento del ricovero. Se la durata massima di sei settimane può sembrare relativamente lunga, non si deve tuttavia dimenticare che l'interessato o una persona a lui vicina può adire il giudice competente contro il ricovero ordinato dal medico (art. 439 cpv. 1 n. 1) e chiedere la dimissione in ogni momento (art. 426 cpv. 4). Se l'istituto rifiuta la domanda di dimissione, questa dev'essere trattata immediatamente dal giudice competente. Il termine fissato tiene perciò conto del desiderio di discrezione espresso dai pazienti che non intendono ricorrere nonché del fatto che una gran parte dei ricoverati viene dimessa già prima dello scadere delle sei settimane. Il diritto vigente consente del resto ai Cantoni di abilitare i medici a disporre un ricovero di durata indeterminata.

La competenza del tutore di ordinare il collocamento se vi è pericolo nel ritardo (art. 405a cpv. 1 CC) viene semplicemente stralciata.

Art. 430

Procedura

La disposizione intende garantire che il ricovero ordinato da un medico sia effettuato secondo una procedura corretta e rispettosa dei principi dello Stato di diritto. Trattandosi di una lesione della libertà personale, la decisione dev'essere presa con grande attenzione. È perciò fondamentale che il medico in persona esamini l'interessato (cpv. 1). È inammissibile decidere il ricovero basandosi semplicemente su informazioni fornite da terzi. L'istanza che decide il ricovero deve farsi essa stessa un quadro della situazione. All'interessato deve inoltre essere concesso, nella misura del possibile, il diritto di essere sentito (cpv. 1). Va dunque informato in modo comprensibile sui motivi all'origine del ricovero e deve essergli data l'opportunità di esprimere il suo parere, a patto che sia in grado di farlo.

Il capoverso 2 elenca gli elementi essenziali della decisione di ricovero. Essa deve indicare il nome del medico che ordina il ricovero, il luogo e la data dell'esame medico nonché la diagnosi e i motivi del ricovero. Occorre segnatamente spiegare in che modo il medico che ha dato l'ordine è venuto in contatto con l'interessato, menzionare i motivi della misura, se sono disponibili dati anamnestici utili ai fini di valutare la situazione attuale e in quale stato si trova l'interessato. Dalle spiegazioni si deve evincere perché e a quale scopo ­ trattamento o assistenza ­ si è reso necessario un ricovero. Infine, la decisione di ricovero deve essere corredata dai mezzi d'impugnazione. Va da sé che devono essere indicate anche le generalità dell'inte6453

ressato. Se mancano perché l'interessato non è in grado di esprimersi, occorre menzionarlo. All'atto pratico è possibile utilizzare formulari prestampati che facilitano il rispetto dei criteri formali e possono essere compilati a mano.

In deroga al principio generale dell'effetto sospensivo di un reclamo (art. 450c), ma in conformità con gli articoli 450e capoverso 2 e 397e numero 4 CC, il capoverso 3 prevede che l'impugnazione non abbia effetto sospensivo, salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti.

Un esemplare della decisione di ricovero è consegnato all'interessato; un altro esemplare è esibito all'istituto nel momento dell'ammissione dell'interessato (cpv. 4). In questo modo l'istituto è informato correttamente sin dall'inizio circa il motivo del ricovero e può reagire di conseguenza.

Secondo il capoverso 5, per quanto possibile il medico informa per scritto una persona vicina all'interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice. In primo luogo occorre chiedere all'interessato di indicare la persona di fiducia che egli desidera venga informata. Se l'interessato non esprime alcuna preferenza, l'istanza che decide il ricovero sceglie chi informare in virtù del suo potere di apprezzamento.

Privilegerà il coniuge o il partner dell'interessato oppure un parente prossimo o un membro della comunione domestica. Se non è agevole determinare chi possa essere considerato una persona vicina all'interessato, non è tuttavia necessario procedere a lunghe ricerche. Non è comunque il caso d'informare una persona, se l'interessato non è d'accordo.

Secondo il diritto vigente (art. 397e n. 2 CC) ogni persona che entra in uno stabilimento deve subito essere informata per scritto del diritto di adire il giudice contro il suo trattenimento o contro il rigetto di una domanda di dimissione. Quest'obbligo generale di informare è inopportuno per quegli istituti che ospitano a titolo eccezionale persone private della libertà a scopo di assistenza, come per esempio case per anziani e case di cura. Inoltre, il nuovo diritto consente la permanenza coatta soltanto a condizioni molto severe (art. 427), estende la protezione giuridica in maniera generale (cfr. soprattutto art. 429­431) ed esige che siano indicati i rimedi giuridici in caso di decisione a favore di una permanenza coatta o di
rifiuto della domanda di dimissione. Il presente disegno rinuncia perciò semplicemente a un obbligo generale d'informare, ma prevede in compenso il diritto di designare una persona di fiducia (art. 432).

Art. 431

Verifica periodica

L'autorità di protezione degli adulti non interviene soltanto se contattata dall'istituto o quando riceve una domanda di dimissione. Accerterà piuttosto d'ufficio, a intervalli regolari, se le condizioni del ricovero sono ancora adempite e se l'istituto è ancora idoneo (cpv. 1). La prima verifica deve avvenire al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero (cpv. 1) e una seconda nel corso dei sei mesi seguenti. In seguito procede alla verifica almeno una volta all'anno (cpv. 2). Questa soluzione intende garantire che la verifica non diventi un'operazione di routine di scarsa efficacia. Nel caso delle persone che soffrono di demenza senile, del resto, non si tratta tanto di verificare se esse possano vivere al di fuori dell'istituto, quanto di valutare se quest'ultimo riesce ancora a garantire la cura e l'assistenza di cui necessitano.

6454

Art. 432

Persona di fiducia

Le persone collocate contro la loro volontà in un istituto nell'ambito di un ricovero a scopo di assistenza si trovano in una situazione difficile sotto diversi aspetti. Da un lato sono afflitte da uno stato di debolezza che ha motivato il loro ricovero, mentre dall'altro altri fattori, come un ambiente estraneo, contribuiscono a render loro difficile adattarsi alla nuova situazione. In un simile frangente alcune persone non hanno più la forza di avvalersi autonomamente dei propri diritti, il che rende spesso indispensabile la presenza di un aiuto esterno. Il presente disegno tiene conto di tale aspetto prevedendo in primo luogo che tutti i rimedi giuridici possano essere proposti non solo dall'interessato, ma anche da persone a lui vicine (art. 430). L'articolo 432 prevede inoltre che qualsiasi persona ricoverata in un istituto abbia il diritto di designare una persona di fiducia che l'assista durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse.

La persona di fiducia ha il compito d'informare l'interessato sui suoi diritti e doveri, di aiutarlo a esprimere le sue esigenze e a farle valere nelle sedi opportune, di fungere da mediatore in presenza di conflitti e di assisterlo durante i procedimenti giudiziari. Ciò contribuisce anche a sgravare l'istituto. Se munita dell'apposita procura, la persona di fiducia può inoltre prendere visione di tutti gli atti. Può inoltre visitare l'interessato nell'istituto anche nel caso in cui il diritto di visita sia soggetto a restrizioni. La persona di fiducia assolve inoltre un compito particolare all'atto di redigere il piano terapeutico di una persona affetta da una turba psichica (art. 433). L'istituto deve quindi fare in modo che i colloqui si svolgano in presenza della persona di fiducia, a patto che quest'ultima sia disponibile in tempo utile.

La persona collocata in un istituto può designare una persona di sua scelta quale persona di fiducia. Tra i possibili candidati figurano in primo luogo i congiunti e le altre persone vicine all'interessato, ma possono essere designati anche avvocati od operatori di servizi sociali. I Cantoni possono emanare disposizioni complementari, affidando per esempio a servizi indipendenti il compito di assegnare una persona di fiducia all'interessato se questi lo desidera.

La funzione della persona di fiducia non è assimilabile all'attività professionale di avvocato. Lo Stato non è nemmeno tenuto a remunerarla e a rimborsarle le spese.

Art. 433

Provvedimenti medici in caso di turba psichica. Piano terapeutico

Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia (cpv. 1). Sono fatte salve le situazioni d'urgenza (art. 435). Secondo il «modello biopsicosociale» applicato nell'ambito della psichiatria, il trattamento di una turba psichica esige il concorso di persone importanti per il paziente, siano esse congiunti, persone vicine al paziente o anche specialisti in cure ambulatoriali o membri delle autorità (cfr. art. 432).

L'interessato e la persona di fiducia sono informati su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari degli stessi, sulle conseguenze dell'omissione del trattamento e sulle eventuali alternative (cpv. 2).

Contrariamente all'opinione comunemente diffusa, la maggior parte delle persone affette da patologie psichiche non entra in un istituto nell'ambito di una privazione della libertà a scopo di assistenza. Già adesso è usuale allestire con loro, per scritto 6455

oppure a voce, un piano terapeutico che informi sugli accertamenti e sulle visite previsti, che formuli una diagnosi provvisoria o confermata, che descriva la terapia indicata, i rischi e gli effetti collaterali della medesima e si pronunci su una possibile prognosi. Il piano deve parimenti menzionare i possibili trattamenti alternativi e i pericoli a cui il paziente va incontro se rinuncia alla terapia. Gli stessi principi devono applicarsi se una persona viene ricoverata contro la sua volontà in un istituto a scopo di assistenza per curare una turba psichica. Il diritto a procedere al ricovero non implica infatti quello di curare l'interessato. È nondimeno importante tentare di ottenere il suo consenso di sottoporsi alla terapia prevista, condizione fondamentale perché il trattamento abbia successo. Ciò significa rispettare il più possibile i suoi desideri in materia. Il paziente non deve tuttavia abusare di questo diritto per evitare di sottoporsi alla terapia. In tal senso il piano terapeutico è sottoposto per consenso all'interessato (cpv. 3 primo periodo). Se l'interessato è incapace di discernimento vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente (cpv. 3 secondo periodo). I desideri espressi dall'interessato finché era ancora capace di discernimento vanno infatti rispettati. Detti desideri non devono tuttavia vanificare un trattamento opportuno nei casi in cui sia stato disposto un ricovero a scopo di assistenza, tenuto conto del fatto che un trattamento effettuato in assenza del consenso dell'interessato è possibile soltanto alle severe condizioni di cui all'articolo 434, ossia se l'omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell'interessato o espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi.

Per garantire la trasparenza a vantaggio di tutti gli interessati, il piano terapeutico deve essere allestito per scritto (cpv. 1). Inoltre, deve essere possibile adeguarlo rapidamente agli sviluppi della situazione (cpv. 4).

Art. 434

Trattamento in assenza del consenso

In assenza del consenso dell'interessato, il medico a capo del reparto competente può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se le condizioni sottoelencate sono adempiute cumulativamente.

1.

L'omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell'interessato (cpv. 1 n. 1). Per le persone incapaci di discernimento è invece possibile adottare qualsiasi provvedimento medico con il consenso della persona che ha il diritto di rappresentarle (art. 378). La competenza del medico a capo del reparto è dunque limitata a una situazione di pericolo. La disposizione è quindi conforme all'articolo 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina in quanto, pur essendo più restrittiva, il trattamento dev'essere preceduto da un ricovero a scopo di assistenza e, diversamente dalla convenzione menzionata, l'interessato dev'essere incapace di discernimento.

Contrariamente all'avamprogetto e dando seguito a una proposta formulata durante la procedura di consultazione, si propone di estendere la possibilità di effettuare un trattamento in assenza del consenso dell'interessato nei casi in cui l'omissione del trattamento espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi (cpv. 1 n. 1). In effetti, limitare la possibilità di sottoporre a trattamento una persona unicamente al caso in cui esponesse a serio danno la propria salute avrebbe come conseguenza che la persona affetta da una malattia psichica che mettesse a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi dovrebbe essere ricoverata a scopo di assistenza per un periodo lungo o

6456

in modo permanente, se non fosse disposta o non fosse in grado di acconsentire a sottoporsi a un trattamento. Le cliniche psichiatriche diventerebbero in tal modo semplici istituti d'internamento senza competenze terapeutiche.

2.

L'avamprogetto prescriveva un trattamento in assenza di consenso da parte dell'interessato a condizione che quest'ultimo vi si opponesse perché non era in grado di ravvisarne la necessità. Durante la procedura di consultazione è stato fatto presente che questa soluzione era troppo poco chiara alla luce del diritto all'autodeterminazione dell'interessato e che conferiva al medico un potere di apprezzamento quasi arbitrario. Il presente disegno preferisce perciò utilizzare la nozione giuridicamente radicata di incapacità di discernimento (cfr. art. 16 CC), che va relativizzata anche nel presente contesto, ossia va posta in relazione alla necessità del trattamento (cpv. 1 n. 2). La disposizione si applica alle persone che hanno un tale bisogno di sottoporsi a un trattamento da rendere necessario un ricovero a scopo di assistenza, ma che non sono in grado di dare il loro consenso al trattamento prospettato. Si pensi ai pazienti le cui capacità di giudizio sono compromesse, per esempio a causa di demenza, di gravi carenze intellettive o di disturbi della personalità, in modo tale da impedire loro di esprimere un assenso o un diniego. Si pensi poi anche ai casi in cui la malattia, per esempio la schizofrenia, pregiudica le facoltà di percezione o paralizza, come nel caso della dipendenza, la capacità decisionale in misura tale che il paziente, pur comprendendo di cosa si tratti, non può acconsentire a un intervento e oppone resistenza verbale ed eventualmente fisica poiché, in ragione dello stato di debolezza che affligge la sua persona, non è in grado di valutare ragionevolmente la situazione in cui versa.

Il primo gruppo di pazienti rappresenta di rado un problema per i non addetti ai lavori. Le persone del secondo gruppo, per contro, sono spesso considerate esseri umani oppressi, tormentati e manipolati che occorre difendere dallo strapotere della psichiatria. L'esperienza pluriennale maturata dai congiunti delle persone affette da patologie psichiche, dal personale curante o assistente, oppure da altre persone coinvolte per altri motivi ­ per esempio vicini, autorità, giuristi ­ dimostra quanto possa essere dannoso rinunciare a curare tali pazienti. Spesso ci si adopera con le migliori intenzioni al fine di tutelare la libertà di tali persone, trascurando tuttavia il fatto che la malattia ha da tempo compromesso o annientato tale libertà.

3.

Non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo (cpv. 1 n. 3). L'intervento deve quindi risultare proporzionato e al passo con l'evoluzione della scienza medica. Se il paziente non ha dato il suo consenso, non è comunque possibile adottare provvedimenti contestati o dubbi dal punto di vista scientifico o effettuare interventi chirurgici. La disposizione si riferisce piuttosto alla somministrazione di farmaci, al rispetto di un ritmo quotidiano, allo svolgimento di colloqui e all'alimentazione coatta.

La decisione è comunicata per scritto all'interessato e alla persona di fiducia con l'indicazione dei mezzi d'impugnazione (cpv. 2).

In assenza di una situazione di pericolo o del consenso dell'interessato alle cure, va da sé che anche in ambito psichiatrico tali persone devono essere dimesse dall'istituto. Gli ospedali psichiatrici non devono essere sfruttati per rinchiudervi delle

6457

persone senza fornire loro le cure necessarie, con il solo effetto di escluderle dalla società.

Art. 435

Situazioni di urgenza

In una situazione di urgenza possono essere immediatamente presi i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l'interessato o i terzi (cpv. 1). La nozione di situazione d'urgenza è ampia e comprende per esempio un infarto, un colpo apoplettico, le ferite gravi, le forti emorragie, le infezioni fulminanti, gli avvelenamenti e altro ancora. In simili casi, il diritto di fornire assistenza medica immediata è universalmente riconosciuto. In accordo con l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina il presente disegno istituisce la base legale necessaria a tal fine (art. 379).

In ambito psichiatrico si riscontrano tuttavia situazioni d'urgenza particolari. Una persona psichicamente malata può per esempio, senza manifestarne necessariamente i sintomi, cadere in preda a uno stato che la induce al suicidio o all'automutilazione, a minacciare seriamente terzi o a sfogarsi contro oggetti inanimati come finestre, porte, mobili, ecc. In situazioni del genere è necessario intervenire immediatamente, prestando le cure del caso all'interessato. Il motivo del ricovero riveste importanza nella misura in cui possono essere curati soltanto i comportamenti derivanti da una patologia, mentre gli atti di violenza motivati da altri fattori vanno affrontati prendendo gli opportuni provvedimenti di polizia. Va da sé che gli istituti gestiti in modo professionale debbono in ogni caso operare nel rispetto del principio della proporzionalità. Sono quindi ammissibili unicamente i provvedimenti medici che, alla luce del motivo del ricovero, risultano opportuni e indifferibili. Se all'istituto è noto come la persona voglia essere curata, perché per esempio la questione è stata affrontata nell'ambito del colloquio d'uscita (art. 436), ne va tenuto conto (cpv. 2; cfr.

anche art. 433 cpv. 3).

Art. 436

Colloquio di uscita

Prima di essere dimesso, il paziente ha di solito un colloquio di uscita. Secondo la presente disposizione, se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l'interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l'eventualità di un nuovo ricovero nell'istituto (cpv. 1). Simili accordi contribuiscono a chiarire e a semplificare la situazione quando la malattia ridiventa acuta. Il colloquio d'uscita va documentato (cpv. 2).

Art. 437

Diritto cantonale

Nell'avamprogetto si è voluto rinunciare a un trattamento ambulatoriale in assenza del consenso dell'interessato anche perché, al momento attuale, soltanto pochi Cantoni dispongono di basi legali in merito. È inoltre praticamente impossibile applicare provvedimenti ambulatoriali contro la volontà dell'interessato e un ordine privo della possibilità di infliggere sanzioni risulta piuttosto inutile. La rinuncia ad applicare provvedimenti ambulatoriali è stata tuttavia fortemente criticata in sede di procedura di consultazione facendo notare che non in tutti i casi un trattamento stazionario è necessario. In alcune situazioni delicate in cui la turba psichica è stata causata per esempio da un'intossicazione o dall'aver cessato di propria iniziativa l'assunzione dei medicinali, un provvedimento ambulatoriale risulta meno incisivo e 6458

stigmatizzante per l'interessato rispetto a un ricovero a scopo di assistenza. È stato parimenti rilevato che non è conforme al sistema non prevedere una graduazione dei provvedimenti proprio nel caso del trattamento delle turbe psichiche.

Simili riflessioni vanno prese sul serio; per tenerne conto il presente disegno fa quindi una riserva espressa in favore del diritto cantonale. I Cantoni possono dunque prevedere misure ambulatoriali (cpv. 2) e disciplinare l'assistenza e le cure successive al ricovero (cpv. 1).

Art. 438

Misure restrittive della libertà di movimento

Alle misure restrittive della libertà di movimento in seno all'istituto si applicano per analogia le disposizioni sulla restrizione della libertà di movimento negli istituti di accoglienza o di cura (primo periodo) secondo gli articoli 383 e seguenti. È fatta salva la possibilità di presentare in ogni momento reclamo dinanzi al giudice (secondo periodo; art. 439 cpv. 1 n. 5 e cpv. 2 secondo periodo).

Art. 439

Reclamo al giudice

La decisione giudiziaria secondo l'articolo 397d CC in vigore è una disposizione centrale in materia di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a segg.

CC). Anche il futuro diritto deve mantenere una protezione giuridica estesa nell'ambito del ricovero a scopo di assistenza (art. 426 segg.).

Secondo l'avamprogetto, contro il ricovero disposto dall'autorità di protezione degli adulti era possibile presentare ricorso dinanzi al tribunale competente, mentre il ricovero disposto da un medico lasciava aperta una doppia possibilità di ricorrere: innanzitutto dinanzi all'autorità di protezione degli adulti e poi dinanzi al tribunale competente. Dato che però l'autorità di protezione degli adulti, diversamente che nell'avamprogetto, non dev'essere più obbligatoriamente un tribunale, il ricovero disposto da un medico deve poter essere impugnato, conformemente a quanto disposto nell'articolo 5 CEDU, dinanzi a un giudice designato dal Cantone (cpv. 1 n. 1). Il disciplinamento tiene conto dell'esigenza secondo cui un giudice deve decidere il più rapidamente possibile sulla legittimità del ricovero. Lo stesso deve valere nel caso della permanenza coatta dell'interessato nell'istituto (cpv. 1 n. 2), del rifiuto della domanda di dimissione da parte dell'istituto (cpv. 1 n. 3), del trattamento di una turba psichica in assenza di consenso (cpv. 1 n. 4) e delle misure restrittive della libertà di movimento (cpv. 1 n. 5). Secondo il capoverso 3 la procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo (art. 450 segg.), come nel caso di un reclamo contro il ricovero disposto dall'autorità di protezione degli adulti (art. 428 cpv. 1). Nei casi di cui agli articoli 439 capoverso 1 numeri 2­5 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'istituto (cfr. anche art. 385 cpv. 1).

Secondo il capoverso 1 numero 4 è possibile adire il giudice competente in caso di «trattamento di una turba psichica in assenza di consenso». Il «trattamento» sottintende da un lato il trattamento effettuato in una situazione di urgenza (art. 435). Nel reclamo occorre far valere, per esempio, che non sussisteva alcuna urgenza o che il provvedimento medico ordinato non era proporzionale. Dall'alto lato l'interessato o una persona a lui vicina può opporsi al piano terapeutico in quanto tale (art. 433) o al trattamento ivi previsto eseguito in assenza di consenso.

6459

Come nel diritto vigente (art. 397d cpv. 1 CC), il reclamo esige la forma scritta (cpv. 1). La persona che lo presenta deve quindi dichiarare, firmando di proprio pugno (art. 14 CO), che non è d'accordo con l'ordine di ricovero; una domanda formale o una motivazione (cfr. art. 450e cpv. 1) non sono necessarie. L'esigenza della forma scritta serve ai fini della certezza del diritto. È possibile anche mettere a disposizione formulari per chiedere un controllo giudiziario. La capacità di discernimento necessaria per presentare reclamo secondo il diritto federale è riconosciuta se l'interessato è in grado di redigere la sua domanda per scritto.

Conformemente all'articolo 397e numero 3 CC, ogni domanda di decisione giudiziaria deve essere immediatamente rimessa al giudice competente (cpv. 4).

Come nel diritto vigente (art. 397d cpv. 1 CC), è possibile adire il giudice entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 2 primo periodo). Se il termine non viene rispettato, non si entra in materia sul reclamo che è quindi considerato come una domanda di dimissione che può essere presentata in ogni momento (art. 426 cpv. 4). Per i provvedimenti restrittivi della libertà di movimento non è previsto alcun termine (cpv. 2 secondo periodo). In caso di permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente occorre rilevare che l'interessato può lasciare l'istituto in ogni caso se, tre giorni dopo la decisione della direzione medica dell'istituto, non sussiste alcuna decisione di ricovero esecutiva (art. 427).

Secondo gli articoli 450 e seguenti le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice designato dal diritto cantonale.

2.3

Organizzazione

2.3.1

Autorità e competenza per territorio

Art. 440

Autorità di protezione degli adulti

I complessi problemi psicosociali che vanno affrontati nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti e le future misure «su misura» fanno sì che anche in futuro le autorità di protezione dei minori e degli adulti debbano soddisfare standard elevati (cfr. n. 1.3.9). Le esigenze di professionalità e interdisciplinarità che devono soddisfare queste autorità sono pertanto rimaste in massima parte incontestate durante la consultazione. È nel contempo però anche stato dato rilievo alla necessità di salvaguardare nella misura del possibile la libertà dei Cantoni per quanto concerne l'organizzazione evitando che il diritto federale prescriva l'obbligo di istituire un tribunale specializzato interdisciplinare. Il disegno tiene conto di questa esigenza prescrivendo che le autorità di protezione dei minori e degli adulti devono essere autorità specializzate (cpv. 1 e 3). I Cantoni sono pertanto liberi di designare quale autorità di protezione dei minori e degli adulti un'autorità amministrativa o un'autorità giudiziaria. È importante che i membri di queste autorità siano nominati perché dispongono delle competenze necessarie per svolgere i compiti che sono loro attribuiti.

Queste competenze possono essere acquisite anche con la formazione continua o la pratica. In ogni caso, un giurista deve essere responsabile della corretta applicazione del diritto; in funzione della situazione sulla quale l'autorità è chiamata a pronunciare, questo giurista deve beneficiare del concorso di persone che dispongano di una formazione psicologica, sociale, pedagogica, fiduciaria, medica o nell'ambito delle 6460

assicurazioni sociali. Per le questioni relative al diritto patrimoniale o all'approvazione dei conti è auspicabile che l'autorità disponga di membri che conoscano la gestione patrimoniale o la contabilità.

I Cantoni determinano se l'autorità va organizzata sul piano comunale, distrettuale, regionale o della circoscrizione. Non va tuttavia sottovalutata la difficoltà di organizzare autorità specializzate in piccoli Comuni; i Comuni possono però unirsi per istituire un'autorità comune. È pure compatibile con il diritto federale un modello come quello del Cantone Ticino dove sono state istituite commissioni tutorie regionali e l'autorità tutoria è composta da due membri permanenti e da un delegato del Comune di domicilio o di dimora della persona a proposito della quale tale autorità è chiamata a decidere.

È ugualmente di competenza cantonale decidere sullo statuto professionale o di milizia dei membri dell'autorità o scegliere un sistema misto. Le medesime considerazioni valgono per il numero dei membri. Per garantire una certa interdisciplinarità e tenuto conto della grande rilevanza delle misure da adottare, il diritto federale prescrive che l'autorità decide in collegio di almeno tre membri (cpv. 2 primo periodo). Naturalmente i Cantoni possono prevedere un numero più elevato di membri e determinare la composizione dell'autorità secondo le esigenze del caso sul quale occorre pronunciare.

Le competenze dell'autorità specializzata sono sollecitate soprattutto per l'adozione di misure, settore principale della protezione dei minori e degli adulti; a tale riguardo, per la decisione è indispensabile la competenza collegiale. Vi sono però numerose altre procedure con margine di apprezzamento inferiore nelle quali, per motivi di flessibilità e celerità, è possibile rinunciare all'esigenza di un collegio. I Cantoni possono pertanto prevedere eccezioni per determinate cause prescrivendo la competenza di un unico membro dell'autorità (cpv. 2 secondo periodo). Contrariamente all'articolo 12 dell'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, il disegno lascia ai Cantoni la responsabilità di provvedere all'organizzazione e rinuncia a prescrivere i casi di competenza di un solo membro dell'autorità.

L'autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell'autorità di protezione dei minori (cpv. 3); vi è pertanto unione personale tra le due autorità.

Art. 441

Autorità di vigilanza

I Cantoni designano le autorità di vigilanza sull'autorità di protezione degli adulti (cpv. 1). Possono affidare i compiti di vigilanza a un organo non giudiziario (un'autorità amministrativa) o a un tribunale. Sono anche liberi di mantenere il sistema attuale che permette ai Cantoni di prevedere due istanze: un'autorità di vigilanza inferiore e una superiore (art. 361 cpv. 2 CC).

Nell'ambito della vigilanza generale, l'autorità di vigilanza si adopera per un'applicazione corretta e unitaria del diritto. Può pertanto intervenire d'ufficio se viene a conoscenza di atti o omissioni illeciti dell'autorità di protezione degli adulti o, indirettamente, anche dei detentori degli uffici. Essa non può tuttavia correggere una decisione presa dall'autorità di vigilanza in un caso concreto. È soltanto l'autorità giudiziaria alla quale il diritto cantonale ha attribuito la competenza di decidere sull'impugnazione (art. 450) che può pronunciare nuovamente nel merito e modificare la decisione.

6461

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla vigilanza (cpv. 2) e concretizzare i singoli compiti, adoperandosi così per dare un coerente sviluppo alla qualità e una certa unità alla vigilanza amministrativa.

Visto che l'autorità di protezione degli adulti sarà in futuro un'autorità specializzata e dato che le misure che ordina ledono il diritto fondamentale della libertà personale, i reclami contro le sue decisioni non devono più poter essere presentati a un'autorità amministrativa. Devono piuttosto essere giudicati direttamente nella procedura di impugnazione dal giudice designato dal diritto cantonale (per i dettagli cfr. art. 450 segg.; cfr. anche art. 29a Cost. che prescrive un esame giudiziario entro un termine ragionevole). I Cantoni sono liberi di incaricare della vigilanza generale il tribunale competente per i reclami o anche di prevedere due istanze giudiziarie di reclamo.

La nozione di «tribunale» non designa imperativamente un giudice in senso formale.

Questo organo deve piuttosto soddisfare le esigenze poste dall'articolo 6 capoverso 1 CEDU, vale a dire che deve essere indipendente e imparziale. Secondo la Corte di Strasburgo questo organo deve accertare da sé i fatti giuridicamente rilevanti, applicare le pertinenti norme giuridiche ai fatti e rendere una decisione vincolante.

Non è invece necessario che il tribunale sia composto unicamente da giudici professionali.

Art. 442

Competenza per territorio

La presente disposizione disciplina la competenza per territorio dell'autorità di protezione degli adulti. Nell'ambito della protezione dei minori, la competenza per territorio è di massima definita dal diritto della filiazione (art. 275 e 315 CC).

È competente l'autorità di protezione degli adulti del domicilio dell'interessato (cpv. 1 primo periodo). Dal profilo del contenuto questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 376 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CC); essa è inoltre connessa con le disposizioni sulla determinazione del domicilio (art. 23­26). Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso (cpv. 1 secondo periodo), anche se l'interessato ha nel frattempo cambiato domicilio o si è trasferito.

Come è già il caso nel diritto della filiazione (art. 315 cpv. 2 e 3 CC), in futuro nei casi di pericolo nel ritardo (cpv. 2 primo periodo), il diritto della protezione degli adulti disporrà in generale la competenza all'autorità del luogo di dimora, finora prevista soltanto per la privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397b cpv. 1 CC). In questi casi, l'autorità del luogo del domicilio, che deve decidere sul seguito della procedura, deve essere informata dall'autorità del luogo di dimora della misura che quest'ultima ha preso sulla base di una competenza straordinaria (cfr. cpv. 2 secondo periodo).

Nel capoverso 3 è prevista una competenza nel luogo in cui sono amministrati i beni (cfr. art. 396 cpv. 2 CC), ma limitata al caso di cui all'articolo 390 capoverso 1 numero 2.

Secondo il capoverso 4, i Cantoni possono disporre che, riguardo ai loro propri cittadini domiciliati nel Cantone, sia competente l'autorità del luogo di origine (cfr.

art. 376 cpv. 2 CC). Questa competenza si applica anche nella protezione dei minori.

Infatti, dal 1° gennaio 1978 l'articolo 315 capoverso 1 CC, esprimendo l'opinione giuridica dominante, prescrive la competenza dell'autorità del luogo del domicilio

6462

per le misure di protezione del figlio senza tuttavia escludere espressamente quella dell'autorità del luogo d'origine.29 Se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l'autorità del nuovo luogo si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 5). Per soddisfare con la necessaria flessibilità le molteplici e diverse esigenze della prassi, occorre lasciare un margine di apprezzamento all'autorità e pertanto si rinuncia a prescrivere un termine legale per il trasferimento della misura.

2.3.2

Procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti

I principi procedurali (art. 443 segg.) sanciti dal capo secondo per l'autorità di protezione degli adulti e per l'impugnazione delle sue decisioni si applicano anche all'autorità di protezione dei minori in virtù dell'articolo 440 capoverso 3 e dell'articolo 314 capoverso 1.

Art. 443

Diritti e obblighi di avviso

Quando una persona è bisognosa d'aiuto e sembra pertanto necessario sottoporla a una misura, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti (cpv. 1). Ciò contribuisce a rendere efficace la protezione degli adulti. Per il rimanente, prima di procedere all'avviso devono essere dispensate dal segreto professionale le persone che vi sono tenute secondo l'articolo 321 numero 2 CP.

Il capoverso 2 riprende ed estende la portata degli articoli 368 capoverso 2 e 369 capoverso 2 CC sugli obblighi di notifica. La procedura davanti alle autorità di protezione dei minori e degli adulti è retta dal principio inquisitorio esplicitato e definito con precisione dall'articolo 446 capoversi 1 e 2. Dal menzionato principio risulta un obbligo di avviso concernente soltanto le persone che svolgono funzioni ufficiali. Quando, nello svolgimento di un'attività ufficiale, vengono a conoscenza di casi che riguardano l'autorità di protezione degli adulti, queste persone devono avvisarla (cpv. 2 primo periodo). La nozione di attività ufficiale va interpretata in senso esteso e comprende l'attività di ogni persona investita di poteri di diritto pubblico anche se non sono esercitati nelle vesti di funzionario o impiegato. La disposizione costituisce una prescrizione minima di diritto federale; i Cantoni possono estenderne il campo d'applicazione prescrivendo ulteriori obblighi d'avviso per altre persone (cpv. 2 secondo periodo).

L'articolo 443 è connesso con gli obblighi di collaborare di cui all'articolo 448 capoversi 1­3 che hanno per destinatari le persone che partecipano al procedimento e i terzi.

Art. 444

Esame della competenza

La disposizione è connessa con l'articolo 442 ma si riferisce tanto alla competenza per territorio quanto alla competenza per materia. Il principio inquisitorio (art. 446 cpv. 1) e la massima ufficiale (art. 446 cpv. 3) vogliono che, come nel diritto attuale (art. 314 segg., 376 seg. e 397b CC), siano esaminate d'ufficio le competenze per 29

FF 1974 II 89

6463

territorio e per materia delle autorità di protezione dei minori e degli adulti (cpv. 1).

Se ritiene che la sua incompetenza sia palese, l'autorità rimette immediatamente la causa all'autorità che considera competente (cpv. 2). Seppure possano darsi eccezioni, di massima essa non può entrare nel merito. Pure possono darsi casi di incertezza sulla competenza, per esempio per quanto concerne i tribunali civili nell'ambito dell'adozione di misure di protezione dei minori o nei casi di cui all'articolo 442 capoversi 1­3. Lo scambio di opinioni previsto dal capoverso 3 non è peraltro sconosciuto nel diritto vigente.30 Il capoverso 4 disciplina i conflitti di competenza negativi. Secondo il diritto attuale i conflitti di competenza tra autorità sono decisi a livello cantonale senza che sussista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale.31 In caso di conflitto intercantonale di competenza la causa deve essere sottoposta al Tribunale federale con un'azione di diritto pubblico (art. 83 lett. b ed e OG). Questo rimedio giuridico è lungo, complicato e difficile. La disciplina prevista dal capoverso 4 semplifica la procedura e vale sia per i conflitti di procedura intracantonali sia per quelli intercantonali. La decisione dell'autorità di reclamo adita vincola di massima anche le autorità dell'altro Cantone. Contro questa decisione il Cantone che soccombe può tuttavia presentare ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale.32 Art. 445

Provvedimenti cautelari

Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione (art. 388 cpv. 1). A tal fine è di importanza decisiva che le misure necessarie siano ordinate ed eseguite tempestivamente. Per realizzare l'obiettivo di protezione perseguito dalla legge, è spesso indispensabile ordinare date misure già durante la procedura (cfr. diritto vigente art. 386 CC). L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è pertanto abilitata dal capoverso 1 a prendere provvedimenti cautelari per la durata della procedura. Tenuto conto dello scopo di un provvedimento preso per la durata della procedura, che in seguito dovrà probabilmente essere sostituito da una misura definitiva, va da sé che occorre prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità.

Nel capoverso 2 sono disciplinati per legge i provvedimenti cautelari urgenti. È il diritto cantonale a determinare se la competenza di prendere questi ultimi spetti al presidente o a un singolo membro dell'autorità. Siccome le persone che partecipano al procedimento potranno d'ora innanzi chiedere provvedimenti cautelari urgenti, occorre garantire loro il diritto di essere sentite in accordo con la soluzione proposta dal disegno di Codice svizzero di procedura civile.

Il capoverso 3 prevede che le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo. Diversamente da quanto prevede l'articolo 450b capoverso 1, il termine di reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione. Le rimanenti disposizioni sulla procedura davanti all'autorità giudiziaria di reclamo si applicano senza alcuna altra modifica. Diversamente da quanto prevede il disegno di Codice svizzero di procedura civile, nella protezione dei minori e degli adulti sussiste la possibilità di presentare reclamo anche contro i provvedimenti cautelari urgenti, visto che questi ultimi possono ledere profondamente la personalità 30 31 32

Cfr. p. es. art. 8 della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) o art. 30 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; FF 2005 3650).

DTF 110 II 92 Combinato disposto degli art. 72 cpv. 2 n. 5-7 e 120 cpv. 2 LTF.

6464

dell'interessato e poiché la procedura per l'adozione di un provvedimento cautelare ordinario, qualora debbano essere sentite numerose parti che partecipano al procedimento, può richiedere qualche tempo. Nell'ambito del reclamo occorre tuttavia verificare unicamente se le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti erano adempite. L'interesse giuridico protetto necessario per presentare reclamo viene a cadere quando è revocato il provvedimento cautelare urgente.

Spetta al diritto cantonale determinare (cfr. art. 450f) in quale misura vadano motivate per scritto le decisioni sui provvedimenti cautelari. La motivazione è in ogni caso indispensabile se la decisione può essere impugnata.

Art. 446

Principi procedurali

In virtù del principio fondamentale della tutela del bene del figlio, la procedura applicabile nel vigente diritto della filiazione è retta dal principio inquisitorio e dalla massima ufficiale, come prevedono espressamente alcune prescrizioni del CC per ambiti precisi (art. 145, 254 e 280 CC) e anche perché così vuole il diritto federale non scritto, segnatamente nel caso delle misure di protezione del figlio (art. 307 segg. CC). Nel vigente diritto della tutela, secondo la dottrina e la giurisprudenza, sono rette dai summenzionati principi le procedure dell'interdizione, dell'istituzione di una curatela e della privazione della libertà a scopo di assistenza, ma anche altre procedure secondo la natura della causa.

I capoversi 1 e 3 sanciscono espressamente che il principio inquisitorio e la massima ufficiale si applicano a tutte le procedure. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti ha pertanto l'obbligo di accertare i fatti. Questo obbligo è completato dall'obbligo di collaborare previsto dall'articolo 448 per le persone che partecipano al procedimento e per i terzi (cfr. anche art. 443).

Il capoverso 2 concretizza il principio inquisitorio rendendo possibile un appropriato ed efficace chiarimento della situazione e consentendo di incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei, per esempio un cancelliere, un assistente sociale, un medico o un altro specialista. Dovrebbe così essere possibile sgravare i membri dell'autorità dai lavori di routine. Salvo che il diritto federale disponga altrimenti, spetta alla legislazione cantonale determinare quali compiti possono essere svolti soltanto dai membri dell'autorità, per esempio gli interrogatori di testimoni o l'istruzione degli esperti. La competenza decisionale è invece esclusivamente riservata all'autorità, che deve essere costituita in autorità specializzata conformemente all'articolo 440 capoverso 1. L'articolo 440 capoverso 2 primo periodo stabilisce che l'autorità di protezione degli adulti e dei minori decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni e accordare la competenza decisionale per determinate cause a singoli membri (art. 440 cpv. 2 secondo periodo). Queste eccezioni non devono tuttavia servire a eludere la finalità della revisione, espressa dal principio di cui all'articolo
440 capoverso 1. Così le decisioni che limitano la capacità di agire dell'interessato o ledono altrimenti e in modo grave la sua libertà personale, devono di massima essere prese in collegio, sempre che non si tratti di provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2). Per motivi di flessibilità e celerità, è invece possibile rinunciare all'esigenza della collegialità e conferire la competenza decisionale a un solo membro dell'autorità, in particolare nei procedimenti nei quali il margine di apprezzamento è ridotto; si tratta per esempio delle cause che presentano importanti analogie con le decisioni prese secondo la procedura sommaria nella giurisdizione di diritto civile.

6465

Se non dispone delle conoscenze necessarie per trattare un caso, l'autorità deve ordinare che un esperto effettui una perizia. Situazioni di questo tipo si presentano in particolare nei casi di ricovero a scopo di assistenza e limitazione della capacità d'agire a causa di una turba psichica o di una disabilità mentale (cpv. 2 terzo periodo). Secondo la giurisprudenza attuale relativa all'articolo 397e numero 5 CC33 e in deroga all'articolo 374 capoverso 2 CC34, se uno dei membri del collegio giudicante dispone delle conoscenze necessarie, non occorre rivolgersi a un esperto esterno.

Il capoverso 4 prevede che l'autorità applica d'ufficio il diritto. Ciò significa che l'autorità non è vincolata dalle motivazioni giuridiche presentate dalle parti al procedimento e che anche il diritto di procedura deve essere applicato d'ufficio.

Art. 447

Audizione

Secondo l'articolo 29 capoverso 2 Cost. tutte le parti a un procedimento hanno diritto di essere sentite. Il diritto dell'interessato di essere sentito personalmente è più esteso del diritto di essere sentito. Il capoverso 1 prescrive un obbligo generale dell'autorità di sentire personalmente l'interessato che non è soddisfatto né da osservazioni scritte, né dalla rappresentanza nel procedimento da parte di un avvocato o di un curatore. Per quanto concerne i minorenni questo obbligo è descritto con maggiore dettaglio nel commento all'articolo 314a.

L'obbligo di sentire l'interessato concretizza l'articolo 388 secondo il quale le misure ufficiali devono salvaguardare il benessere delle persone bisognose di aiuto, assicurarne la protezione e per quanto possibile conservarne e promuoverne l'autodeterminazione. Pertanto, dal profilo del diritto procedurale, è di massima indispensabile procedere a un'audizione personale dell'interessato, in particolare se è presa in considerazione una limitazione della sua capacità di agire, se la misura prevista lede in altro modo i suoi diritti della personalità o se l'interessato chiede espressamente un'audizione. Anche per l'accertamento dei fatti è spesso indispensabile un'audizione personale. Se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, l'audizione personale appare sproporzionata (art. 4 CC), sono tuttavia ammissibili eccezioni al principio. Tale è per esempio il caso se devono essere prese decisioni complementari e un incontro con l'interessato non è più decisivo. Un'audizione personale appare sproporzionata anche se deve essere estesa una misura esistente e l'interessato non è più in grado di esprimersi, per esempio quando deve essere istituita anche la curatela per l'amministrazione dei beni per una persona in coma già sottoposta a curatela di rappresentanza. Anche quando la misura è revocata è possibile rinunciare all'audizione personale.

Il solo fatto che lo stato di salute fisico o psichico dell'interessato renda l'audizione personale più difficile non permette di rinunciarvi a priori. In questo caso, l'autorità non può contentarsi di una procedura «a distanza». Quando la persona abilitata a procedere all'audizione si reca presso l'interessato per un colloquio che lo stato di salute fisico o psichico di questi rende impossibile, si ritiene che le
esigenze poste dal capoverso 1 siano soddisfatte. Tuttavia anche in tali casi un contatto personale può essere ragionevole e adeguato secondo l'articolo 388. Va invece sempre rispet-

33 34

DTF 110 II 123 seg.

Secondo questa disposizione, la perizia di un esperto esterno è sovente necessaria per l'accertamento dei fatti.

6466

tato il rifiuto dell'audizione personale espresso da una persona capace di discernimento.

Secondo il diritto cantonale, l'audizione personale può essere effettuata da un solo membro dell'autorità o, in deroga al diritto vigente35 ma conformemente all'articolo 446 capoverso 2, anche da un'altra persona idonea. È tuttavia necessario che sia in ogni caso garantita la specializzazione dell'autorità prescritta dall'articolo 440 capoverso 1. Nei casi di ricovero a scopo di assistenza, il capoverso 2 prescrive invece che l'autorità di protezione degli adulti senta collegialmente l'interessato.

Derogando al diritto vigente (art. 397f cpv. 3 CC) è ammessa, in casi eccezionali, la possibilità di una delega.36 Anche in questo caso si può rinunciare a un'audizione personale a causa del rifiuto dell'interessato o per motivi diversi.37 Art. 448

Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa

L'obbligo di collaborare sancito nel capoverso 1 è conseguenza del principio inquisitorio (cfr. art. 446 cpv. 1). Esso implica, in particolare per le parti al procedimento e i terzi, l'obbligo di fornire le informazioni necessarie oralmente o per scritto, di testimoniare, di produrre i documenti e di sottoporsi a esami medici, a perquisizioni ufficiali o a ispezioni oculari. Se necessario, l'autorità di protezione degli adulti può ordinare l'esecuzione coatta dell'obbligo di collaborare. Il principio della proporzionalità deve tuttavia essere rispettato; in altri termini la misura deve essere ammissibile tenuto conto delle circostanze e non deve essere più incisiva di quanto strettamente necessario. È indispensabile che i mezzi coercitivi impiegati siano disciplinati dalla legge. Secondo l'articolo 450f le disposizioni del Codice di procedura civile si applicano per analogia all'adozione e all'esecuzione di atti istruttori, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti. Visto che l'esecuzione dell'obbligo di collaborare è regolarmente connessa con lesioni dei diritti della personalità, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti deve in ogni caso, dopo una ponderazione degli interessi in presenza, adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia di interessi degni di protezione.

Secondo l'articolo 321 numero 3 CP, la Confederazione e i Cantoni possono adottare disposizioni sull'obbligo di testimoniare e di dare informazioni alle autorità al quale sono sottoposte le persone tenute al segreto professionale secondo l'articolo 321 numero 1 CP. Il capoverso 3 enumera le persone che non sono tenute a collaborare. Una ponderazione generale e astratta dei beni giuridici in presenza fa apparire di massima giustificata la liberazione di queste persone dall'obbligo di collaborare; esse possono invocare il segreto professionale di cui all'articolo 321 CP. Sono pure dispensati da tale obbligo i curatori che hanno patrocinato l'interessato in precedenti procedimenti, nonché coloro che hanno svolto un'attività di mediatore a beneficio dell'interessato (cfr. art. 139 cpv. 3 CC).

Secondo il capoverso 2, quanto precede non vale per il personale medico: i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari sono tenuti a collaborare se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale

35 36 37

DTF 117 II 132 Cfr. DTF 110 II 122, 124 consid. 4 Cfr. DTF 116 II 406 seg.

6467

(art. 321 n. 2 CP). Nei casi previsti dall'articolo 358ter CP38, non occorre una dispensa dal segreto professionale (cfr. art. 443).

Il capoverso 4 completa l'articolo 446 capoverso 1. Per un accertamento completo dei fatti è indispensabile che, se non vi si oppongono interessi degni di protezione, autorità amministrative e tribunali forniscano i documenti in loro possesso e comunichino le informazioni richieste. Gli atti e le informazioni messi a disposizione in virtù dell'assistenza amministrativa sono acquisiti agli atti. Eccezionalmente, l'obbligo di discrezione può non essere applicato alle informazioni ottenute mediante l'assistenza amministrativa e così il diritto dell'interessato alla consultazione degli atti (art. 449b) può in determinate circostanze ledere interessi di terzi o interessi pubblici. In tal caso, l'autorità che è tenuta a fornire l'assistenza amministrativa deve procedere a una ponderazione degli interessi in presenza e, se del caso, prendere i necessari provvedimenti di protezione. Di regola, una domanda di assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere presentata per scritto e corredata di una motivazione.39 Art. 449

Ricovero per perizia

Il capoverso 1 completa la disposizione dell'articolo 426 capoverso 1 e costituisce la base legale del ricovero di una persona per la quale è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente. Siffatta misura di accertamento dei fatti è ammessa, sempre che sia rispettato il principio della proporzionalità. Il capoverso 2 accorda la medesima protezione giuridica prevista in caso di ricovero a scopo di assistenza.

Art. 449a

Designazione di un rappresentante

La disposizione prende a modello l'articolo 397f capoverso 2 CC sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza e vale per tutte le procedure della protezione degli adulti e dei minori (cfr. art. 314 cpv. 1 e 314b cpv. 1). Il diritto di essere assistito da un curatore nell'ambito di un procedimento risulta dal diritto di essere sentito sancito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.). La formulazione «se necessario» dà all'autorità un margine di apprezzamento. A tale riguardo, è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale su questo diritto costituzionale. Un diritto alla designazione di un rappresentante va di massima ammesso se l'interessato non è in grado di tutelare da sé i suoi interessi e di designare lui stesso un rappresentante. La nomina si effettua su richiesta o d'ufficio. Nei casi previsti dall'articolo 146 CC (e dall'art. 294 D-CPC) per la designazione di un rappresentante del figlio nella procedura di divorzio occorre designare un rappresentante del minore anche nelle procedure davanti all'autorità di protezione dei minori (art. 314 cpv. 1). La rappresentanza da parte di un curatore nell'ambito di un procedimento non deve necessariamente essere assicurata da un avvocato, occorre tuttavia «una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche», come esige peraltro l'articolo 147 capoverso 1 CC. Le questioni di costi, vale a dire il compenso del curatore e il rimborso delle spese, sono di massima disciplinate dal diritto cantonale (art. 404 cpv. 3; cfr. anche art. 174 cpv. 3 CC). Pure disciplinata dal diritto cantonale è l'esistenza di un diritto 38

39

Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, attuazione e applicazione del Codice penale), tale disposizione diviene l'articolo 364 CP.

Cfr. n. 2.5.24.

6468

alla gratuita rappresentanza da parte di un curatore; a questo riguardo occorre tuttavia rispettare le esigenze poste dal diritto federale (art. 29 cpv. 3 Cost.) e dalla pertinente giurisprudenza del Tribunale federale.40 La presente disposizione si applica di massima all'intera procedura, compresa la procedura di reclamo. Nei casi di ricovero a scopo di assistenza o di ricovero per perizia in un istituto, ciò è espressamente previsto dall'articolo 450e capoverso 4 per la procedura di reclamo (cfr.

art. 449 cpv.2).

Art. 449b

Consultazione degli atti

Il diritto di consultare gli atti concretizza il diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Per garantire l'equità (fair trial) tra le persone che partecipano al procedimento, queste devono conoscere le basi sulle quali l'autorità fonda la sua decisione. Pertanto, tutti i documenti devono essere sistematicamente registrati e l'incarto deve essere aggiornato (cfr. anche art. 46 LPGA41). Il diritto di consultare gli atti vale anche per i procedimenti conclusi. Invece, un terzo che sporge querela non beneficia del diritto alla consultazione degli atti, se non è parte al procedimento.

Il diritto di consultare gli atti può essere limitato per proteggere preponderanti interessi privati a serbare il segreto o altri interessi, anche pubblici, per esempio per proteggere l'interessato. Pertanto, l'atto la cui consultazione è negata a un partecipante al procedimento può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale (cpv. 2). Il diritto di essere sentito esige che l'interessato possa pronunciarsi sul rifiuto della consultazione (cfr. sul principio anche art. 48 LPGA42).

Art. 449c

Obbligo di comunicazione

I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali (art. 136 cpv. 1 primo periodo Cost.). L'articolo 2 del disegno di legge federale sui diritti politici43 prevede che le persone sottoposte a curatela generale a causa di una durevole incapacità di discernimento (art. 398) o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 363) sono considerate persone interdette ed escluse dal diritto di voto ai sensi della summenzionata disposizione della Costituzione federale. La comunicazione all'ufficio dello stato civile, fondata dal profilo materiale sugli articoli 40 e seguenti OSC44, garantisce che l'autorità responsabile della tenuta del registro elettorale venga a conoscenza di tali esclusioni. La presente disposizione non si applica ai rimanenti titolari del diritto di voto incapaci di discernimento.

40 41 42 43 44

TF, 12.1.2006, I 501/05.

RS 830.1 RS 830.1 Cfr. allegato al disegno.

RS 211.112.2

6469

2.3.3

Procedura davanti all'autorità giudiziaria di reclamo

Il nuovo diritto prevede diversi generi di rimedi giuridici e impugnazioni. La sezione seconda sulla procedura davanti all'autorità giudiziaria di reclamo (art. 450 segg.)

disciplina la procedura che il giudice designato dal diritto cantonale applica ai reclami contro le decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 450 cpv. 1). Ciò costituisce il caso normale.

Il reclamo al giudice ai sensi dell'articolo 439 costituisce invece un caso particolare.

Questa disposizione intende, tra l'altro, armonizzare il diritto svizzero con le esigenze poste dall'articolo 5 CEDU. Nei casi di ricovero a scopo di assistenza è possibile adire direttamente un giudice se il ricovero è stato ordinato da un medico o quando di tratta di decisioni prese dall'istituto (art. 439 cpv. 1 n. 1­5). Il termine è di dieci giorni dalla notificazione della decisione; per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni momento (art. 439 cpv. 2). In tal caso siamo dunque in presenza di un mezzo d'impugnazione particolare. Secondo l'articolo 439 capoverso 3 la procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura davanti all'autorità giudiziaria di reclamo (art. 450 segg.).

Se secondo il diritto cantonale l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è un giudice, è possibile attribuirle la competenza decisionale per i casi di cui all'articolo 439. Se invece è un organo amministrativo, i Cantoni devono prevedere una competenza giudiziaria della quale non deve necessariamente essere investita l'autorità giudiziaria di reclamo tenuta a pronunciarsi sui reclami contro le decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 450 segg.).

Secondo l'articolo 419 (e l'art. 314 cpv. 1), infine, è possibile contestare con ricorso davanti all'autorità di protezione dei minori e degli adulti gli atti o le omissioni del curatore. In questo caso non vi è alcuna scadenza. Il rimedio giuridico corrisponde al ricorso all'autorità tutoria previsto dall'attuale articolo 420 cpv. 1 CC e sarà applicato anche in futuro se l'autorità di protezione degli adulti conferisce un incarico a un terzo o a un servizio secondo l'articolo 392. Non si tratta di una procedura d'impugnazione in senso tecnico. Sono le disposizioni procedurali di prima istanza che si applicano
(art. 443 segg.). La procedura di prima istanza si applica anche alle fattispecie qualificate dal disegno «d'intervento dell'autorità di protezione degli adulti» (art. 385; cfr. anche art. 368, 373, 376 e 381). La decisione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti è impugnabile con reclamo davanti al giudice competente secondo gli articoli 450 e seguenti.

Il diritto federale prevede soltanto il reclamo quale unica impugnazione delle decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Detto reclamo ha un effetto devolutivo, ossia investe l'autorità di reclamo di tutto il materiale di cognizione già introdotto in precedenza. In quella sede, applicando il principio inquisitorio e la massima ufficiale (art. 446), si esamina d'ufficio la decisione di prima istanza a livello dei fatti e del diritto e si prende una nuova decisione; di solito ci si limita ai punti sollevati nell'impugnazione, ma se del caso ci si sospinge anche oltre in base al principio inquisitorio e alla massima ufficiale, nonché in base al principio dell'applicazione d'ufficio del diritto. Conformemente alla finalità di protezione concretizzata dal diritto della protezione dei minori e degli adulti (cfr. art. 388 seg. e 426 cpv. 1 e 2) e tenuto conto della possibilità di annullare o di modificare in ogni momento la misura adottata (cfr. art. 383, 414, 415, 426 cpv. 3 e 431), le nozioni di passaggio in giudicato formale e materiale non assumono in questo caso, contraria-

6470

mente a quanto accade nella procedura civile, un'importanza decisiva e si può in particolare rinunciare all'impugnazione straordinaria rappresentata dalla revisione.

Art. 450

Oggetto del reclamo e legittimazione attiva

Tutte le decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (combinato disposto del cpv. 1 e dell'art. 314 cpv. 1) nonché le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3) possono essere impugnate con reclamo. Il reclamo contro le decisioni incidentali ­ per esempio contro ricusa, rappresentanza nell'ambito della procedura, sospensione della procedura o contro l'obbligo di collaborare ­ non è particolarmente disciplinato nel presente disegno. Se il diritto cantonale non prevede alcun disciplinamento, si applicano per analogia le disposizioni della procedura civile in virtù dell'articolo 450f.

La definizione della legittimazione attiva si basa dal profilo materiale sull'articolo 420 CC. Secondo il capoverso 2 numeri 1­3 sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento, le persone vicine all'interessato e le persone che hanno un interesse giuridico protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Per presentare un reclamo l'interessato dev'essere capace di discernimento45, mentre le persone a lui vicine e gli altri devono avere l'esercizio dei diritti civili. La nozione di persona vicina o prossima all'interessato è già nota nel diritto in vigore (cfr. art. 397d cpv. 1 CC). Secondo la dottrina e la giurisprudenza si tratta di una persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente che gli interessi di quest'ultimo vengano salvaguardati46. Persone vicine all'interessato possono essere i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il partner, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, il sacerdote o altri che si sono occupati dell'interessato47. Anche la persona di fiducia menzionata nell'articolo 432 dovrebbe farne regolarmente parte. Si può pensare che più persone vicine all'interessato partecipino al procedimento indipendentemente l'una dall'altra.

Anche altre persone, ossia terzi privi della qualifica di vicini all'interessato, possono essere legittimati ad
adire il giudice. Questa legittimazione è data dall'articolo 419, secondo cui i terzi possono contestare con ricorso gli atti o le omissioni del curatore purché abbiano un interesse giuridico protetto. I terzi possono presentare reclamo alle stesse condizioni contro la decisione di prima istanza dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione degli adulti; un semplice interesse di fatto non basta.

Un terzo è quindi legittimato a presentare reclamo soltanto se fa valere una violazione dei propri diritti; non lo è invece se pretende di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicino48.

Secondo il capoverso 3 il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato. I requisiti formali relativi alla motivazione e alla forma in generale non devono tuttavia essere troppo elevati: un testo firmato da un interessato capace di discernimento 45 46 47 48

A proposito della capacità di discernimento dei bambini cfr. TF, 9.10.2003, 6P.121/2003.

DTF 122 I 18 segg., 30.

DTF 114 II 213, 217 consid. 3.

Cfr. anche DTF 121 III 1.

6471

dal quale si evinca l'oggetto del reclamo e la ragione per cui questi non concorda del tutto o in parte con il provvedimento disposto dovrebbe essere sufficiente. Eventuali vizi di forma, quali per esempio l'assenza della firma o della procura, vanno sanati entro un termine ragionevole. Anche qui si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile in base all'articolo 450f, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

Art. 450a

Motivi di reclamo

Il reclamo è un mezzo d'impugnazione completo con cui, secondo il capoverso 1, il ricorrente può censurare ogni violazione del diritto, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza della decisione. Il capoverso 2 dispone inoltre che può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia. Si è in presenza di denegata giustizia quando l'autorità non prende alcuna decisione pur essendo tenuta giuridicamente a farlo, mentre si parla di ritardata giustizia quando, in presenza di un ritardo ingiustificato, l'autorità non regola l'affare entro un termine adeguato. In questo caso non è necessario che vi sia una decisione da contestare. La denegazione e il ritardo sono equiparati a una decisione impugnabile49. Il capoverso 2 non si applica quando la censura non è rivolta contro l'autorità di protezione dei minori e degli adulti, ma concerne attività od omissioni del curatore. In simili casi occorre adire l'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'articolo 419.

Art. 450b

Termine di reclamo

Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 1 primo periodo) conformemente all'articolo 100 capoverso 1 LTF, ma in deroga all'articolo 420 capoverso 2 CC. Un disciplinamento speciale si applica invece ai provvedimenti cautelari e al ricovero a scopo di assistenza, per cui il termine di reclamo è di dieci giorni (art. 445 cpv. 3 e 450b cpv. 2). Secondo l'articolo 450f alla notificazione e al termine si applicano per analogia, e in via complementare, le disposizioni del Codice di procedura civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

Secondo la dottrina relativa al vigente articolo 420 CC, per le persone alle quali la decisione non è stata notificata, per esempio per una persona vicina all'interessato che non abbia partecipato alla procedimento di prima istanza, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui vengono a conoscenza della decisione. Se non è stata impugnata dai partecipanti al procedimento di prima istanza entro il termine dato né da altre persone legittimate al reclamo entro lo stesso termine, la decisione diventa esecutiva. Ciò vale per principio anche quando una persona legittimata al reclamo (art. 450) ne fa uso soltanto a posteriori perché è venuta a conoscenza tardi della decisione. Sull'esempio dell'articolo 397d capoverso 1 CC e a tutto vantaggio della chiarezza, il presente disegno prevede che il termine di trenta giorni si applichi anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere notificata (cpv. 1 secondo periodo). Alla scadenza di questo termine dette persone possono sempre chiedere che sia annullata o modificata la misura. Se una notificazione dev'essere fatta a più persone, il termine decorre a partire dal momento in cui l'ultima l'ha ricevuta.

49

Cfr. anche art. 97 cpv. 2 OG e art. 94 LTF del 17 giugno 2005.

6472

Secondo il capoverso 3 il reclamo per denegata e ritardata giustizia può essere interposto all'autorità di protezione dei minori e degli adulti in qualsiasi momento.

Art. 450c

Effetto sospensivo

La presente disposizione contiene il principio di validità generale in base al quale il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti, ossia lo ritiri in casi particolari.

Sull'esempio della dottrina relativa alla procedura civile il reclamo può perciò essere definito come mezzo d'impugnazione ordinario.

Per contro, conformemente al diritto vigente (art. 397e n. 4 CC), l'articolo 450e capoverso 2 prevede come regola che, per quanto riguarda il ricovero a scopo di assistenza e il ricovero per perizia in un istituto adeguato (cfr. art. 449 cpv. 2), la decisione sia immediatamente esecutiva. Il servizio che ha deciso il provvedimento o l'autorità di reclamo hanno tuttavia la facoltà di decidere, usando del loro apprezzamento, se devono o vogliono accordare l'effetto sospensivo.

Art. 450d

Risposta dell'autorità inferiore e riesame

In linea di massima l'autorità di protezione dei minori e degli adulti non partecipa al procedimento d'impugnazione ma, secondo il capoverso 1, ha l'opportunità di rispondere al reclamo. Di norma essa è libera di non avvalersi di tale possibilità. Il giudice che si occupa del reclamo può tuttavia obbligarla a presentare le proprie osservazioni se ciò risulta indispensabile per chiarire la situazione. Il diritto di essere sentiti esige che tutti i partecipanti al procedimento possano pronunciarsi sulle osservazioni formulate dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Il capoverso 2, in deroga al principio dell'effetto devolutivo (cfr. il commento precedente l'art. 450), disciplina per legge la possibilità che l'autorità di protezione dei minori e degli adulti, invece di presentare le proprie osservazioni, comunichi all'autorità di reclamo che intende riesaminare la decisione impugnata e prenderne una nuova50. Questa possibilità non è connessa con l'interdizione della reformatio in peius, attualmente in vigore in alcuni Cantoni, in virtù della quale i ricorrenti non devono trovarsi in una situazione più sfavorevole. Un riesame è per principio ammissibile soltanto finché gli altri partecipanti al procedimento non hanno ancora preso posizione sul reclamo. In caso contrario la procedura di reclamo va proseguita.

Una nuova decisione presa in seguito al riesame può essere giustificata se l'autorità di protezione dei minori e degli adulti si accorge, sulla base del reclamo, che le sono sfuggiti degli errori a cui può rimediare rapidamente e senza grande dispendio. In tal modo è possibile evitare, in alcuni casi, una procedura di seconda istanza. L'autorità giudiziaria di reclamo sospenderà allora provvisoriamente la procedura in corso ­ prima di chiedere il parere secondo l'articolo 450d per scritto oppure oralmente ­ fino alla nuova decisione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Se quest'ultima prende una nuova decisione e annulla la precedente, la procedura di reclamo diviene priva di oggetto in quanto la ragione del reclamo non esiste più.

50

Cfr. anche art. 53 cpv. 3 LPGA e art. 58 PA.

6473

Art. 450e

Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza

Oggetto della contestazione sono in questo caso le decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti di cui all'articolo 428 capoverso 1. Se si è adito il giudice (art. 439) in relazione a decisioni di competenza del medico (art. 428 cpv. 2 e 429 seg.), il rimedio giuridico è diverso, ma la procedura è purtuttavia retta dalle disposizioni sulla procedura di reclamo di cui agli articoli 450 e seguenti (cfr. anche il commento precedente l'art. 450).

Tutti i reclami sono disciplinati per principio dalle stesse disposizioni procedurali.

Nel caso del ricovero a scopo di assistenza si tratta tuttavia di un settore particolarmente sensibile con pesanti ingerenze nella libertà personale dell'interessato, motivo per cui le disposizioni complementari risultano indispensabili.

Secondo il capoverso 1 i reclami contro una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza non devono essere motivati, contrariamente a quanto previsto nell'articolo 450 capoverso 3. Come nel diritto in vigore (art. 397d cpv. 1 CC) rimane tuttavia necessaria la forma scritta (art. 450 cpv. 3, cfr. anche art. 439 cpv. 1).

Contrariamente all'articolo 450c, ma conformemente al diritto in vigore (art. 397e n. 4 CC), il capoverso 2 prescrive che il reclamo non ha effetto sospensivo, poiché i ricoveri avvengono spesso in situazioni di crisi e non sopportano quindi alcun rinvio.

Anche i reclami contro il rifiuto di una domanda di dimissione non hanno, in generale, effetto sospensivo. Il reclamo assume così il carattere di mezzo d'impugnazione straordinario. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo può tuttavia ordinare l'effetto sospensivo. I motivi del reclamo sono invece disciplinati anche in questo caso dalla disposizione generale dell'articolo 450a.

L'articolo 450e capoverso 3 si basa sull'articolo 397e numero 5 CC, secondo cui una decisione relativa a malati psichici può essere presa soltanto «con la collaborazione» di periti. A differenza di quest'ultimo la disposizione proposta disciplina espressamente la questione, incerta, di sapere se l'esperto in materia debba essere imperativamente un esterno o se possa essere anche membro dell'autorità incaricata di decidere. Secondo una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2001, si parte tuttavia dal
principio che questa soluzione sia in conflitto con la CEDU. La Corte aveva stabilito che l'imparzialità del tribunale, richiesta dall'articolo 5 capoverso 4 CEDU, veniva obiettivamente rimessa in questione se esso doveva valutare prove fornite sotto forma di perizia effettuata da uno dei suoi membri51. Anche il Tribunale federale, in una sua precedente sentenza, aveva definito non del tutto privo di rischi il legame tra la funzione di esperto e quella di giudice52.

Per questa ragione, nei casi di turbe psichiche la decisione deve essere presa in futuro sulla base di una «perizia» (cpv. 3). Questa formulazione chiarisce che l'esperto non può essere membro dell'autorità giudiziaria di reclamo. Se l'autorità di protezione degli adulti ha già chiesto una perizia indipendente, l'autorità giudiziaria di ricorso può basarsi su di essa.

Il capoverso 4 primo periodo si basa sul vigente articolo 397f capoverso 3 CC e sull'articolo 447 capoverso 2 e precisa come anche l'autorità giudiziaria di reclamo sia tenuta a sentire collegialmente l'interessato. Il secondo periodo contiene una 51 52

Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 marzo 2001 in re D.N. contro Svizzera, CEDU 2001-III, pag. 21segg. (=VPB 2001 n. 122).

DTF 119 Ia 260, 262.

6474

ripetizione del principio già enunciato nella disposizione generale dell'articolo 449a (cfr. art. 397f cpv. 2 CC). L'avamprogetto prevedeva ancora una messa sotto curatela obbligatoria, criticata tuttavia duramente dai Cantoni durante la procedura di consultazione. Considerati la molteplicità dei casi e il nuovo articolo 432 sul diritto dell'interessato di designare una persona di fiducia, nominare obbligatoriamente un curatore sembra una misura sproporzionata.

Il capoverso 5 chiede che l'autorità giudiziaria di reclamo decida senza indugio, ma non prescrive a tal proposito alcun termine definito. L'articolo 397f capoverso 1 CC del diritto vigente chiede inoltre una procedura semplice che il nuovo diritto garantisce negli articoli 450e capoverso 1 (il reclamo non deve essere motivato) e 446 (accertamento d'ufficio dei fatti).

Art. 450f

Disposizione comune

Il presente progetto si limita a disciplinare in modo puntuale e succinto la procedura di prima e seconda istanza in settori in cui un'applicazione del diritto materiale richiede urgentemente una soluzione uniforme a livello federale. Per ampie parti della procedura è fatto quindi salvo il diritto cantonale, che deve tuttavia rispettare i requisiti minimi federali previsti nel presente disegno, il diritto superiore (Costituzione federale, CEDU) e la giurisprudenza federale relativa. Sul piano del diritto federale si stabilisce di applicare per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti. I Cantoni continuano dunque a essere liberi di disciplinare la procedura in base alle leggi della loro giurisdizione amministrativa, della loro procedura civile o in base ad altri atti legislativi.

Se non si avvalgono di tale possibilità, si applicano per analogia, secondo il diritto federale, il codice cantonale di procedura civile e, in futuro, le disposizioni del codice di procedura civile svizzero. In questo senso il diritto cantonale disciplinerà in dettaglio soprattutto la litispendenza, la direzione del procedimento e l'istruzione, il decorso della procedura in prima e seconda istanza, i termini e le notificazioni, la stesura dei verbali, le spese processuali e le spese ripetibili, l'assistenza giudiziaria gratuita e la forma in cui devono essere presentate le decisioni. L'organizzazione delle autorità e della giurisprudenza compete per principio ai Cantoni (art. 122 cpv. 2 Cost. nella versione del decreto federale dell'8 ottobre 1999, non ancora in vigore),53 ma vanno osservati anche gli articoli 440 capoverso 1 e 441.

Art. 450g

Dell'esecuzione

Secondo il capoverso 1 l'autorità di protezione dei minori e degli adulti esegue le decisioni di prima e seconda istanza su domanda o d'ufficio. Deve inoltre eseguire le misure necessarie per proteggere i figli ordinate nell'ambito di una procedura di diritto matrimoniale o di diritto del divorzio, sempre che in futuro le venga affidato questo compito sulla base del diritto sottoposto a revisione (cfr. art. 315a cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede espressamente che l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo possa ordinare direttamente nella decisione le misure d'esecuzione necessarie. Se ciò non accade, l'autorità di protezione degli adulti deve prendere una decisione di esecuzione. Il capoverso 3 sancisce nella legge l'ammissibilità di misure coercitive. Le misure coercitive dirette vanno di massima previamente comminate (cpv. 3 secondo periodo), ma può accadere che, in via 53

Cfr. FF 1999 7454

6475

eccezionale, vi si debba rinunciare affinché lo scopo di protezione insito nella misura non sia vanificato. Per il rimanente l'articolo 450f si applica per analogia anche all'esecuzione.

2.3.4 Art. 451

Dei rapporti con i terzi e obbligo di collaborazione Obbligo di discrezione e informazione

Il diritto attuale riconosce, quale principio di diritto federale generale non scritto, l'obbligo di principio per gli organi preposti alla tutela di mantenere il segreto nei confronti delle autorità e di terzi54. L'obbligo di discrezione, condizione essenziale per la riuscita e il mantenimento di un rapporto di fiducia con l'interessato, contribuisce in modo determinante al successo della misura. È la ragione per cui l'obbligo per gli organi preposti alla tutela di mantenere il segreto deve essere sancito espressamente nella legge. Di conseguenza l'autorità di protezione dei minori e degli adulti e il curatore secondo l'articolo 413 capoverso 2 sono tenuti per principio alla discrezione (cpv. 1).

L'obbligo di discrezione non si applica tuttavia in modo assoluto: da un lato può essere necessario divulgare certe informazioni, salvo che interessi preponderanti ­ dell'interessato, di terzi o dell'opinione pubblica ­ vi si oppongano (cpv. 1). È quindi indispensabile procedere a una ponderazione degli interessi avvalendosi del potere di apprezzamento. Dall'altro lato il capoverso 2 stabilisce le condizioni alle quali un terzo ha diritto di essere informato, dietro sua richiesta, se sussiste una misura di protezione degli adulti. L'autorità di protezione degli adulti deve fornire tali informazioni se il richiedente rende verosimile un interesse.

Obbligo di discrezione e interesse a rivelare informazioni sono spesso conciliabili grazie a una divulgazione selettiva delle informazioni completata da un rapporto contenente l'essenziale delle informazioni rifiutate, sempre che ciò non leda interessi degni di protezione.

L'obbligo di discrezione secondo gli articoli 413 capoverso 2 e 451 capoverso 1 non riguarda il mandatario designato con mandato precauzionale, il coniuge o il partner registrato di una persona incapace di discernimento oppure il rappresentante in caso di provvedimenti medici, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.

Per l'autorità di protezione degli adulti, invece, l'obbligo di discrezione non si applica soltanto nel caso delle «misure ufficiali» (art. 388 segg.), ma anche quando essa deve intervenire nell'ambito dei settori di diritto più propriamente privato disciplinati dal diritto di protezione degli adulti (art. 368, 373, 376, 381 e 385), segnatamente nel caso del
mandato precauzionale (art. 360 segg.), delle direttive del paziente (art. 370 segg.) o delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento (art. 374 segg.).

Se la persona che divulga un'informazione segreta sottostà al segreto d'ufficio (art. 320 CP), l'eccezione all'obbligo di discrezione secondo i capoversi 1 e 2 rappresenta una causa di giustificazione secondo l'articolo 32 CP, in base al quale non 54

Per quanto riguarda l'inoltro di informazioni alla persona protetta da una misura di protezione degli adulti, nel dubbio si parte dal principio d'informarla piuttosto che da quello di mantenere il segreto, nell'intento di creare la trasparenza necessaria a favorire una relazione di fiducia.

6476

costituisce reato l'atto che è imposto dalla legge o dal dovere d'ufficio o professionale ovvero che la legge dichiara permesso o non punibile55.

Art. 452

Effetto delle misure nei confronti di terzi

Secondo il diritto vigente le misure che limitano o privano l'interessato della capacità di agire devono in linea di principio essere pubblicate (art. 375, 377 cpv. 3 e 397 cpv. 2 e 3 CC). Il nuovo diritto rinuncia invece alla pubblicazione (cfr. n. 1.3.7), ma prevede per le persone che rendono verosimile un interesse relativo all'esistenza di una misura un diritto di essere informate (art. 451 cpv. 2). A quanto pare nella società attuale la pubblicazione non esplica alcun effetto concreto. Di norma, i terzi che hanno a che fare con l'interessato non ne vengono infatti a conoscenza. Vi è pertanto una netta sproporzione tra l'utilità ipotetica che la pubblicazione avrebbe per i terzi e la stigmatizzazione che ne consegue per l'interessato.

Il nuovo diritto parte dal principio che le misure di protezione degli adulti possono essere opponibili anche ai terzi di buona fede (cpv. 1). In questo modo, come già accade nel diritto vigente, viene conferita maggiore importanza alla protezione dell'interessato, e quindi all'efficacia della misura ordinata, che agli interessi dei rapporti giuridici. Il presente disegno prevede nondimeno una norma particolare per i debitori di una persona il cui esercizio dei diritti civili è limitato da una curatela. In tal caso il debitore, non appena viene a conoscenza della misura, può liberarsi validamente soltanto fornendo la prestazione al curatore. La buona fede del debitore è tuttavia protetta fino al momento in cui egli non abbia appreso dell'esistenza della misura (cpv. 2). L'obbligo di informare d'ufficio il debitore di una persona, il cui esercizio dei diritti civili è limitato da una curatela, tutela tanto gli interessi dell'incapace di discernimento quanto quelli dei terzi in buona fede. Questi ultimi non corrono inoltre il rischio di dover onorare a due riprese lo stesso debito. Il debitore può tuttavia invocare la propria buona fede soltanto finché non sia venuto a conoscenza della curatela.

A tutela della sicurezza delle transazioni, il presente disegno riprende per il rimanente le idee chiave dell'articolo 411 capoverso 2 CC: se una persona sottoposta a una misura di protezione degli adulti ha indotto altri a presumere erroneamente che possiede l'esercizio dei diritti civili, essa risponde del danno che ha cagionato in tal modo (cpv. 3). La stessa norma è prevista dalle disposizioni generali concernenti la capacità di agire (art. 19b cpv. 2).

Art. 453

Obbligo di collaborazione

In situazioni eccezionali è necessario che l'autorità di protezione degli adulti collabori con i servizi interessati e con la polizia per impedire che la persona bisognosa d'aiuto esponga sé stessa o terzi a pericolo (cpv. 1). Un'azione coordinata evita in particolare di prendere misure contraddittorie, il che in ultima analisi rientra anche nell'interesse della persona bisognosa d'aiuto. La collaborazione consente inoltre, in modo implicito, di scambiarsi informazioni. L'obbligo di collaborazione incombe all'autorità di protezione degli adulti che può tuttavia delegare tale compito anche al curatore. La presente disposizione non concerne le persone designate da un mandato precauzionale o i congiunti cui è riconosciuto un diritto legale di rappresentanza. La 55

Dopo l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, adozione e applicazione della legge) art. 14 CP.

6477

nozione aperta di «servizi interessati» comprende tutti i possibili interessati come, per esempio, i servizi sociali e psichiatrici, quelli di aiuto alle vittime di reati, lo Spitex, la consulenza in materia di debiti, gli enti delle assicurazioni sociali, i giudici, le autorità di perseguimento penale e di esecuzione delle pene e delle misure.

Le persone tenute al segreto d'ufficio o al segreto professionale hanno diritto, alle condizioni previste, di informare l'autorità di protezione degli adulti (cpv. 2) senza essere obbligate a chiedere previamente il consenso dell'autorità superiore. In futuro sarà così più semplice per l'autorità di protezione degli adulti ottenere le informazioni necessarie per espletare i suoi compiti.

2.3.5

Della responsabilità

Il diritto vigente disciplina la responsabilità degli organi di tutela mediante un complesso sistema a cascata (art. 426 segg. CC). In primo luogo rispondono personalmente i tutori e i membri delle autorità tutorie. Soltanto se questi non sono in grado di risarcire il danno, rispondono i Cantoni e i Comuni. Dottrina e giurisprudenza riconoscono tuttavia ai Cantoni la facoltà di rinunciare alla sussidiarietà della loro responsabilità. Nel 1978, in occasione della riforma della privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397a segg. CC), il legislatore federale ha inoltre previsto una responsabilità diretta dello Stato (art. 429a CC).

Come il diritto vigente, il presente disegno disciplina unicamente la responsabilità civile. Eventuali responsabilità penali sono rette dal Codice penale, che non subisce modifiche a seguito della presente revisione. Se gli interessati sono impiegati della pubblica amministrazione, la loro responsabilità può derivare anche dalle norme sullo statuto del personale ed è retta dal diritto cantonale (art. 6 CC).

Il presente disegno si basa sull'attuale nozione di responsabilità statuale. In prima battuta è dunque lo Stato a rispondere, a prescindere dalla presenza di una colpa individuale. La persona danneggiata non deve preoccuparsi di determinare quale curatore o membro dell'autorità sia responsabile del danno. Lo Stato ha nondimeno la facoltà di esercitare il regresso nei confronti di coloro che sono venuti meno ai loro obblighi. In accordo alla dottrina e alla giurisprudenza dominanti, per danno si intende anche quello immateriale, cosicché la parte lesa può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la riparazione del torto morale.

Questa concezione corrisponde al disciplinamento della responsabilità nell'ambito dello stato civile (art. 46 CC), del registro fondiario (art. 955 CC) e dell'esecuzione (art. 5 segg. LP). La maggior parte dei Cantoni non l'ha contestata in sede di procedura di consultazione.

Dato che l'autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell'autorità di protezione dei minori (art. 440 cpv. 3), va da sé che le disposizioni sulla responsabilità si applicano anche nell'ambito della protezione dei minori.

Art. 454

Principio

Il capoverso 1 di questa disposizione si applica unicamente alle misure di protezione degli adulti adottate dall'autorità, vale a dire alle curatele (art. 377 segg.) e al ricovero a scopo di assistenza (art. 416 segg.), comprese le cure prestate in tale contesto (art. 427 segg.), a prescindere dal fatto che l'interessato sia consenziente o meno.

L'articolo abbraccia non soltanto la responsabilità per gli atti o le omissioni dei 6478

curatori e delle persone direttamente incaricate di attuare le misure, ma anche dell'autorità. Se è chiamato ad assolvere funzioni di sorveglianza, il Cantone risponde anche di una carente diligenza nell'esercizio di tali funzioni.

Secondo il capoverso 2 la responsabilità delle autorità è data anche qualora agiscano illecitamente negli ambiti non contemplati dal capoverso 1, in particolare se vengono meno ai loro doveri di vigilanza pur essendo a conoscenza di irregolarità.

Le condizioni cui è subordinata la responsabilità sono quelle usualmente previste per le responsabilità causali. Il danneggiato deve provare di avere subito un danno cagionatogli illecitamente nell'ambito dei summenzionati compiti di protezione degli adulti. Deve inoltre dimostrare l'esistenza del nesso di causalità adeguata.

Come previsto anche in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 49 CO), una riparazione morale è dovuta soltanto qualora la gravità dell'offesa lo giustifichi.

Il Cantone ha una responsabilità esclusiva e diretta; la persona lesa non ha diritto a risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno (cpv. 3). Il Cantone risponde in modo illimitato delle persone che agiscono in veste ufficiale o assolvono determinati compiti su incarico di un'autorità, indipendentemente dal fatto che esercitino la loro funzione a titolo professionale o privato. Nel caso del mandato precauzionale (art. 360 segg.) l'autorità non adempie ad alcun compito di vigilanza permanente. Una volta che il mandato esplica effetto, in linea di principio l'autorità non ha motivo di intervenire; essa ha infatti il solo compito di constatarne la validità, di realizzare le condizioni per mettere in atto la misura ed eventualmente di completarne il contenuto (art. 363 seg.). In questo caso, la responsabilità statuale derivante da comportamenti manchevoli del mandatario si giustifica soltanto qualora l'autorità, al momento di accertare la validità del mandato, non abbia agito con la diligenza prescritta, in particolare omettendo di verificare con la dovuta accuratezza l'idoneità del mandatario (art. 363 cpv. 2 n. 3). La responsabilità del Cantone può nondimeno essere chiamata in causa anche qualora l'autorità di protezione degli adulti venga a conoscenza di situazioni di disagio personale e, in violazione dei doveri
impostile, rinunci a intervenire (art. 368 cpv. 1).

Il Cantone non risponde invece degli atti del coniuge. Il diritto di rappresentanza riconosciuto a quest'ultimo sussiste infatti per legge e non necessita dunque di alcuna decisione dell'autorità (art. 374 segg.). Il Cantone tuttavia risponde se l'autorità di protezione degli adulti commette un errore sia confermando i poteri di rappresentanza del coniuge (art. 376 cpv. 1) sia non revocandoglieli, benché sia al corrente del fatto che il coniuge eccede il suo diritto di rappresentanza (art. 376 cpv. 2).

Perché sia data la responsabilità dell'autorità, il comportamento manchevole deve nondimeno essere direttamente imputabile all'autorità stessa, e non al coniuge. La situazione è analoga nel caso della rappresentanza da parte del partner registrato (art. 374 segg.) e in ambito medico (art. 377 segg., in particolare art. 374).

Contrariamente a quanto prevedeva l'avamprogetto, il diritto in materia di responsabilità del presente disegno si occupa soltanto dei rapporti esterni tra il Cantone e la persona lesa. Il disciplinamento dei rapporti interni tra il Cantone e la persona che ha cagionato il danno è di competenza dei Cantoni, secondo quanto previsto nell'articolo 5 capoverso 3 LEF. Il legislatore federale non deve intervenire in questo contesto. Spetta ai Cantoni disciplinare il regresso. In considerazione dell'articolo 455 capoverso 3 sembra giusto sottoporre l'esercizio del regresso contro il curatore a un termine di prescrizione non soltanto relativo, ma anche assoluto.

6479

Art. 455

Prescrizione

Il capoverso 1 disciplina il termine di prescrizione secondo le stesse modalità previste dalle norme relative alla responsabilità extracontrattuale (cfr. anche art. 6 LEF) e quindi, per principio, anche dal vigente diritto tutorio. Le pretese si prescrivono dunque in un anno a partire dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno. Oltre al termine di prescrizione relativo, il presente disegno prevede anche un termine di prescrizione assoluto di dieci anni, che decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'atto pregiudizievole, a prescindere dal fatto che il danneggiato ne sia venuto a conoscenza e che il danno si sia già verificato o meno.

Sono comunque fatte salve le misure di carattere permanente. Giusta il capoverso 3, la prescrizione delle pretese non decorre prima della cessazione della misura di carattere permanente. Tale restrizione si applica sia al termine relativo di un anno sia a quello assoluto di dieci anni. L'autorità di protezione degli adulti deve prendere in considerazione quanto sopra quando elabora regole di archiviazione: in una procedura concernente la responsabilità può risultare infatti determinante consultare documenti personali o contabili risalenti a decine di anni prima. Tuttavia quando una misura viene trasferita all'autorità di protezione degli adulti di un altro Cantone, la prescrizione inizia per principio con la comunicazione del rapporto finale approvato.

Se la nuova autorità omette di far valere il danno, per la persona sotto curatela nasce un nuovo diritto in virtù del quale la richiesta di risarcimento sussiste fino al termine della misura senza pregiudizio per la persona stessa.

Se l'atto dannoso non soltanto è illecito, ma anche punibile penalmente, secondo il capoverso 2 si applicano i termini di prescrizione più lunghi se il diritto penale ne prevede. Questa disposizione corrisponde all'articolo 60 capoverso 2 CO e all'articolo 6 capoverso 2 LEF.

Il calcolo, il rispetto, la sospensione e l'interruzione dei termini sono retti dalle disposizioni pertinenti del Codice delle obbligazioni (art. 132 segg. CO). L'articolo 134 capoverso 1 numero 2 CO deve essere adeguato al nuovo diritto (cfr. allegato al disegno CC).

Art. 456

Responsabilità secondo le norme sul mandato

Questa disposizione rinvia al diritto sul mandato per quanto riguarda la responsabilità per le misure non adottate dall'autorità. Concerne la persona designata da un mandato precauzionale (art. 360 segg.), il coniuge o il partner registrato (art. 374 segg.) e il rappresentante in ambito medico (art. 370 cpv. 2, 377 segg.), purché non si tratti di un curatore.

2.4

Modifica di altre disposizioni del Codice civile

2.4.1

Diritto delle persone

Art. 13

Esercizio dei diritti civili. Condizioni in genere

Si tratta semplicemente di un adeguamento terminologico del testo tedesco. Secondo il diritto vigente, chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili (art. 13 CC). Nonostante la maggiore età, una persona non è maggiorenne se è interdetta e se è stata posta sotto tutela o sotto l'autorità parentale prolungata.

6480

Il termine «maggiorenne» fa quindi riferimento a due aspetti distinti, vale a dire il raggiungimento della maggiore età e il fatto di non essere interdetto. Poiché il nuovo diritto della protezione degli adulti non prevede più l'interdizione, il termine «maggiorenne» designerebbe esclusivamente il raggiungimento della maggiore età e sarebbe quindi fuorviante. Non vi è alcuna necessità di adeguamento del testo italiano (maggiorenne) né di quello francese (majeur). Nel testo tedesco occorre invece sostituire il termine «mündig» con il termine «volljährig» per sottolineare la differenza con il diritto previgente.

Art. 14

Maggiore età

La modifica dell'articolo 14 e del titolo marginale riguarda unicamente il testo tedesco, in cui il termine «mündig» è sostituito dal termine «volljährig», essendo stata soppressa la nozione di «interdizione» dell'articolo 13.

Art. 16

Capacità di discernimento

Conformemente al nuovo diritto della protezione degli adulti (art. 390 cpv. 1 n. 1), l'espressione «infermità mentale», connotata in senso negativo, va sostituita con l'espressione «turba psichica», più ampia, sostituendo inoltre l'attuale nozione di «debolezza mentale» con la nozione di «disabilità mentale». L'«ebbrezza» del diritto vigente è invece mantenuta poiché, a differenza del termine tedesco «Trunkenheit», è una nozione ampia che comprende non soltanto la temporanea incapacità di discernimento provocata dall'assunzione di alcolici o stupefacenti, ma anche quella causata da ipnosi.

Art. 17

Incapacità d'agire

Anche qua si tratta soltanto di adeguamenti terminologici. Nel testo tedesco, il termine «unmündig» è sostituito dal termine «Minderjährige», che si contrappone al termine «Volljährige» di cui all'articolo 14. L'espressione «gli interdetti» è sostituita dall'espressione «le persone sotto curatela generale».

Art. 19 cpv. 1 e 2

Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire

Il capoverso 1 descrive, conformemente ai vigenti articoli 19 capoverso 1 e 410 capoverso 1 CC, lo stato giuridico delle persone con capacità di agire limitata. Di norma si tratta delle persone che, seppure non abbiano l'esercizio dei diritti civili, possono prendere parte alla vita giuridica in virtù della loro capacità di discernimento, vale a dire i minorenni e, nel nuovo diritto, i maggiorenni sotto curatela generale (art. 398 pv. 3).

Secondo l'articolo 19 capoverso 2 CC, le persone con capacità di agire limitata godono di piena capacità contrattuale per conseguire vantaggi gratuiti; nel nuovo diritto la loro capacità contrattuale sarà estesa e permetterà loro anche di «provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana» (cpv. 2). Questa soluzione si ispira al diritto tedesco (§ 1903 cpv. 3 secondo periodo del codice civile tedesco) e tiene conto delle esigenze della prassi. L'esercizio dei diritti strettamente personali (art. 19 cpv. 2 CC) sarà in futuro disciplinato dall'articolo 19c.

6481

Art. 19a (nuovo)

Consenso del rappresentante legale

Le modalità del consenso del rappresentante legale sono disciplinate come nell'articolo 410 capoverso 1 CC (cpv. 1).

Il capoverso 2 regola le conseguenze del negozio non ratificato come l'articolo 410 capoverso 2 CC.

Art. 19b (nuovo)

Difetto di ratifica

Questa disposizione corrisponde all'articolo 411 CC sugli effetti del negozio giuridico concluso dal tutelato capace di discernimento senza il consenso del rappresentante legale. La normativa è trasposta nel diritto delle persone, così da renderla applicabile a tutte le persone con capacità di agire limitata.

Art. 19c (nuovo)

Diritti strettamente personali

Secondo l'articolo 19 capoverso 2 CC, le persone che hanno un esercizio limitato dei diritti civili dispongono della piena capacità contrattuale per quanto attiene all'esercizio dei cosiddetti «diritti strettamente personali», vale a dire i diritti inerenti alla loro personalità; esse possono dunque agire validamente senza il consenso del rappresentante legale, ciò che non esclude necessariamente la sua cooperazione. La presente disposizione non intende affatto modificare la situazione giuridica attuale.

Infatti, anche nel nuovo diritto vi sono casi nei quali il consenso del rappresentante legale è una condizione della validità del negozio strettamente personale concluso da una persona con un esercizio limitato dei diritti civili (cfr. articolo 90 cpv. 2, 260 cpv. 2 e 468 cpv. 2). L'elenco dei negozi inerenti ai diritti strettamente personali che necessitano di tale consenso non può tuttavia essere ampliato in base all'interpretazione. Sono perciò fatti salvi i casi in cui «la legge» prevede il consenso del rappresentante legale (cpv. 1).

Diversamente da quanto previsto dagli articoli 19 capoverso 2 CC o 19c capoverso 1 per le persone capaci di discernimento, la persona incapace di discernimento che non ha l'esercizio dei diritti civili non può agire validamente né da sola, né con il consenso del rappresentante legale. Per i diritti strettamente personali, secondo la dottrina e la giurisprudenza attuali occorre determinare se si tratta di un diritto strettamente personale assoluto (diritto che non può essere esercitato dal rappresentante legale) o se si tratta invece di un diritto strettamente personale relativo (diritto che può essere esercitato dal rappresentante legale in caso di incapacità di discernimento del suo titolare) (cpv. 2). La distinzione tra carattere assoluto e relativo dei diritti strettamente personali è ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Art. 19d (nuovo)

Limitazione dell'esercizio dei diritti civili

La disposizione rammenta che l'esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti. L'autorità di protezione degli adulti ha tale potere nel caso della curatela di rappresentanza (art. 394 cpv. 2). La curatela di cooperazione (art. 396 cpv. 2) e la curatela generale (art. 398 cpv. 3) limitano invece per legge l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.

6482

Art. 23 cpv. 1 seconda frase

Domicilio

Mentre l'articolo 23 capoverso 1 CC afferma positivamente che il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, l'articolo 26 CC opta per una formulazione negativa, stabilendo che non costituisce domicilio la dimora a scopi specifici, in particolare il collocamento in istituti. Con una modifica redazionale che lascia inalterata la sostanza del diritto vigente, il nuovo articolo 23 capoverso 2 seconda frase disciplina infine la dimora a scopi specifici trovandole inoltre la giusta collocazione dal profilo della sistematica. L'articolo 26 CC può dunque essere stralciato.

Conformemente alla prassi attuale, la nuova disposizione precisa inoltre che, sebbene la dimora a scopi specifici non costituisca «di per sé» domicilio, in taluni casi la persona in questione può stabilire in una località il centro dei propri interessi, secondo l'articolo 23 capoverso 1 CC, costituendovi così il proprio domicilio. È il caso soprattutto delle persone maggiorenni e capaci di discernimento che decidono spontaneamente di entrare in un ospizio o in una casa di cura con l'intenzione di trascorrervi gli ultimi anni della loro vita, conferendo in tal modo al loro soggiorno un carattere permanente. Va nondimeno rilevato che, secondo l'articolo 5 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno56, la dimora non costituisce domicilio assistenziale, neppure se volontaria.

Art. 25 cpv. 2 e 26

Domicilio dei minorenni e domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale

Secondo l'articolo 25 capoverso 2 CC, il domicilio dei minorenni e dei maggiorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità tutoria e non presso il domicilio del tutore. Un domicilio derivato per minorenni sotto tutela o maggiorenni sotto curatela generale si giustifica anche nella futura protezione dei minori e degli adulti. Una simile normativa si prefigge, come finora, di facilitare la constatazione del domicilio e di conferirgli stabilità e semplifica il compito dell'autorità incaricata di provvedere al benessere della persona bisognosa di protezione nelle procedure amministrative e giudiziarie.

Art. 39 cpv. 2 n. 2 Registro dello stato civile Nel testo tedesco, il termine «Mündigkeit» è sostituito dal termine «Volljährigkeit».

Art. 89b (nuovo)

Difetto di amministrazione

Il vigente articolo 393 numero 5 CC prevede l'istituzione di una curatela in caso «di pubbliche collette per fine di beneficenza o di pubblica utilità, in quanto non sia provveduto all'amministrazione ed applicazione del denaro raccolto». Nel nuovo diritto della protezione degli adulti, che si preoccupa esclusivamente di prestare assistenza a persone fisiche, tale disposizione non ha più ragione di essere (cfr.

n. 1.3.5). Tuttavia, tenuto conto dell'importanza delle collette in Svizzera e della mancanza di vigilanza in una parte dei Cantoni, non è opportuno stralciare la disposizione senza sostituirla. È invece necessario, e non è stato contestato in procedura di consultazione, che lo Stato possa intervenire in questo settore.

56

RS 851.1

6483

Il nuovo articolo 89b prevede una prescrizione minima di diritto federale sul controllo delle collette pubbliche per scopi di pubblica utilità. Conformemente all'articolo 6 CC, i Cantoni rimangono del resto liberi di emanare disposizioni di diritto pubblico più restrittive, ad esempio introducendo un obbligo di autorizzazione e prevedendo il sequestro dei beni raccolti mediante collette non autorizzate.

Il capoverso 1 disciplina in primo luogo le premesse cui è subordinato l'intervento dell'autorità. Le modifiche all'articolo 393 numero 5 CC sono di natura redazionale.

L'espressione «per fine di beneficenza» è stralciata poiché inclusa nella nozione di «pubblica utilità». Conformemente alla frase introduttiva dell'articolo 393 CC, la disposizione impone all'autorità di prendere i provvedimenti opportuni. Sono in particolare ipotizzabili l'adozione di misure provvisionali quali il blocco di conti bancari o il divieto di disporre dei beni raccolti.

Il capoverso 2 enuncia le principali misure che può prendere l'autorità. Da un lato, essa può nominare un amministratore; quella dell'amministratore è una nozione nuova, introdotta poiché nel nuovo diritto della protezione degli adulti il curatore si occupa esclusivamente dell'assistenza a persone fisiche. L'amministratore è tenuto a compilare un inventario dei beni raccolti, ad amministrarli e, se del caso, a continuare la raccolta e utilizzare i beni conformemente allo scopo per cui sono stati raccolti.

Dall'altro, l'autorità può devolvere il patrimonio a un'associazione o a una fondazione avente uno scopo il più possibile affine. Tale potere si fonda sull'articolo 83 capoverso 3 CC e dovrebbe permettere di risolvere rapidamente i casi semplici, soprattutto se la colletta è conclusa e l'entità dei beni raccolti è accertata completamente.

Secondo il capoverso 3, si applicano per analogia all'amministrazione le prescrizioni della protezione degli adulti sulla curatela di rappresentanza per l'amministrazione della sostanza, sulla nomina del curatore, sull'esercizio della curatela e sulla responsabilità.

Art. 89c (nuovo)

Competenza

Secondo il capoverso 1, è competente per territorio il Cantone in cui è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti. Tale normativa si ispira al vigente articolo 396 capoverso 2 CC.

La novità consiste nel disciplinamento della competenza materiale. Poiché la curatela è istituita di rado per le collette, sembra giustificato affidare tale competenza a un'autorità cantonale avente dimestichezza con il controllo delle fondazioni private d'utilità pubblica. Il capoverso 2 prevede pertanto la competenza delle autorità cantonali incaricate di vigilare sulle fondazioni, a meno che il Cantone non disponga altrimenti attribuendo la competenza a un'altra autorità, ad esempio quella incaricata di autorizzare lo svolgimento di una colletta. Spetta infine ai Cantoni disciplinare le vie legali.

6484

2.4.2

Diritto di famiglia

Art. 90 cpv. 2 Promessa nuziale Secondo il diritto vigente, i minorenni e gli interdetti non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale. Per i minorenni tale norma di protezione va mantenuta anche nel nuovo diritto.

Con l'abrogazione dell'articolo 94 capoverso 2 CC proposta dal presente disegno viene a cadere l'esigenza per i maggiorenni sotto curatela generale di ottenere il consenso del curatore al matrimonio e ne consegue che anche il fidanzamento non deve più essere subordinato a tale condizione.

Art. 94 cpv. 2 Capacità al matrimonio Secondo il diritto vigente, agli interdetti capaci di discernimento, per contrarre matrimonio, occorre il consenso del rappresentante legale (art. 94 cpv. 2 primo periodo CC). Questi non può tuttavia negarlo per motivi incompatibili con il diritto al matrimonio sancito dall'articolo 14 Cost. Possono infatti essere presi in considerazione esclusivamente motivi inerenti all'assistenza tutoria, quali ad esempio gli interessi economici dell'interdetto o i pericoli per la salute fisica, mentale o morale derivanti dal matrimonio in programma. All'atto pratico, il consenso viene tuttavia negato molto di rado. Il disegno rinuncia a tale disposizione. Se capaci di discernimento, le persone sotto curatela generale non necessitano dunque del consenso del curatore per contrarre matrimonio. Questa novità non è stata criticata nella procedura di consultazione.

Art. 102 cpv. 1, 133 cpv. 1 secondo periodo, 134 cpv. 4, 135 cpv. 2 e 176 cpv. 3 Nel testo tedesco, i termini «mündig», «Mündigkeit» e «unmündig» sono rispettivamente sostituiti dai termini «volljährig», «Volljährigkeit» e «minderjährig».

Nel diritto della protezione degli adulti, l'espressione «autorità tutoria» è sostituita dall'espressione «autorità di protezione degli adulti» e, nel diritto dei minori, dall'espressione «autorità di protezione dei minori» (art. 134 cpv. 4 seconda frase).

Art. 183 cpv. 2

Convenzione matrimoniale

Secondo l'articolo 183 cpv. 2 CC, ai minorenni e agli interdetti occorre il consenso del loro rappresentante legale per stipulare una convenzione matrimoniale. Il nuovo diritto mantiene questa normativa, ma nel testo tedesco il termine «Unmündige» è sostituito dal termine «Minderjährige». Il nuovo diritto prescinde dalla nozione di interdetti, sostituita dalla nozione di persone sotto curatela generale (art. 398) o assoggettate a un'altra forma di curatela comprendente anche la stipulazione di una convenzione matrimoniale (cfr. art. 394 cpv. 1).

A differenza di quanto previsto dal vigente articolo 421 numero 9 CC, le convenzioni matrimoniali non fanno più parte dei negozi che necessitano per legge del consenso dell'autorità di protezione degli adulti (cfr. art. 416 cpv. 1). Oltre al curatore, anche la persona sottoposta a curatela e capace di discernimento deve in ogni caso acconsentire alla convenzione.

6485

Art. 256 cpv. 1 n. 2, 256c cpv. 2 e 259 cpv. 2 n. 2 Nel testo tedesco, i termini «Unmündigkeit» e «Mündigkeitsalter» sono rispettivamente sostituiti dai termini «Minderjährigkeit» e «Volljährigkeit».

Art. 260 cpv. 2

Riconoscimento

Nel testo tedesco, il termine «unmündig» è sostituito dal termine «minderjährig».

Nelle tre lingue ufficiali, l'«interdetto» è sostituito con persona «sotto curatela generale» o nei cui confronti l'autorità di protezione degli adulti ha ordinato una misura corrispondente (cfr. art. 398 e 396 cpv. 1). Ora, invece di genitori e di tutore, si parla di rappresentante legale. Tale nozione comprende, per i minorenni, i genitori (art. 304 cpv. 1 CC) o il tutore (art. 327a) e, per i maggiorenni, il curatore.

Art. 260c cpv. 2 e 263 cpv. 1 n. 2 Nel testo tedesco, il termine «Mündigkeitsalter» è sostituito dal termine «Volljährigkeit».

Art. 264 titolo marginale

Adozione di minorenni

Nel testo tedesco, il termine «Unmündiger» è sostituito dal termine «Minderjähriger».

Art. 266 titolo marginale cpv. 1 frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 3 Per ragioni terminologiche, il titolo marginale «B. Adozione di maggiorenni e interdetti» è sostituito dal titolo marginale «B. Adozione di maggiorenni».

In conformità con il nuovo titolo marginale, la frase introduttiva del capoverso 1 inizia ora con «Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne può essere adottata...». Nella sostanza non cambia nulla. Nel testo tedesco (cpv. 1 n. 2, cpv. 3), il termine «Unmündigkeit » è sostituito dal termine «Minderjährigkeit» e i termini «entsprechend» (art. 266 cpv. 3 CC) e «sinngemäss» (cpv. 3) hanno lo stesso significato dal profilo materiale: si tratta di un'applicazione per analogia delle norme sull'adozione dei minorenni.

Art. 267a, 268 cpv. 3 Nel testo tedesco, i termini «unmündige», «Unmündiger» e «mündig» sono rispettivamente sostituiti dai termini «minderjährige», «Minderjähriger» e «volljährig».

Art. 269c cpv. 2, seconda frase Il «collocamento tramite gli organi di tutela» diviene il «collocamento da parte dell'autorità di protezione dei minori».

Art. 273 cpv. 1, 277 cpv. 1 e 289 cpv. 1 Nel testo tedesco, i termini «unmündig» e «Mündigkeit» sono rispettivamente sostituiti dai termini «minderjährig» e «Volljährigkeit».

6486

Art. 296

Autorità parentale. Condizioni

Nel testo tedesco (cpv. 1), il termine «Unmündigkeit» è sostituito dal termine «Minderjährigkeit». Il capoverso 2 stabilisce a quali genitori non può spettare per legge l'autorità parentale. Si tratta dei minorenni e, poiché l'interdizione non è più prevista, delle persone sotto curatela generale di cui all'articolo 398. Poiché è lecito presumere che in futuro le curatele generali saranno istituite più raramente di quanto finora non lo fossero le interdizioni, il campo d'applicazione della disposizione sarà limitato di conseguenza. Se sono sottoposti a una curatela che non sia la curatela generale, i genitori possono essere privati dell'autorità parentale secondo gli articoli 311 seg.

Art. 298 cpv. 2 e 3 (nuovo) Autorità parentale di genitori non coniugati Nel testo tedesco il termine «unmündig» è sostituito dal termine «minderjährig», nei testi italiano, francese e tedesco il termine «interdetta» è sostituito dall'espressione «sotto curatela generale» (cpv. 2). Inoltre, l'espressione «autorità tutoria» è sostituita dall'espressione «autorità di protezione dei minori».

A richiesta congiunta dei genitori non coniugati, in futuro l'autorità di protezione degli adulti potrà trasferire l'autorità parentale da un genitore all'altro (cpv. 3).

Questa disposizione colma una lacuna del diritto vigente ispirandosi all'articolo 134 capoverso 3 CC.

Art. 298a cpv. 2 e 3 (nuovo) Autorità parentale in comune di genitori non coniugati Nel capoverso 2, l'espressione «autorità di vigilanza sulle tutele» è sostituita dall'espressione «autorità di protezione dei minori». Secondo il nuovo capoverso 3, se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale compete al genitore superstite. Questa soluzione è conforme all'articolo 297 capoverso 3 CC sui genitori coniugati e all'interpretazione dell'articolo 134 capoverso 3 CC sul decesso di uno dei genitori divorziati che esercitano in comune l'autorità parentale secondo l'articolo 133 capoverso 3 CC.

Art. 304 cpv. 3 Rappresentanza L'articolo 304 capoverso 3 CC non è più indispensabile. Per la rappresentanza del figlio sotto autorità parentale esso rinvia alle disposizioni sulla rappresentanza del tutelato (art. 408­411 CC), eccettuate quelle relative al consenso che deve dare l'autorità tutoria (art. 421 e 422 CC): ­

l'articolo 408 CC è sostituito dall'articolo 304 capoverso 3, secondo il quale si applica anche nel diritto della filiazione la normativa del diritto della protezione degli adulti concernente gli atti e i negozi vietati al curatore secondo l'articolo 412 capoverso 1;

­

l'articolo 409 capoverso 1 CC è reso superfluo dall'obbligo generale dei genitori di tenere quanto possibile conto dell'opinione del figlio per gli affari importanti previsto dall'articolo 301 capoverso 2 CC. La normativa di cui all'articolo 409 capoverso 2 CC è ovvia e perciò inutile;

­

gli articoli 410 e 411 CC sono sostituiti dagli articoli 19 segg.

6487

Art. 305 titolo marginale e cpv. 1

Stato giuridico del figlio

Secondo il vigente articolo 305 capoverso 1, il figlio sotto autorità parentale ha la capacità di una persona sotto tutela. Il nuovo diritto rinvia al diritto delle persone (art. 19­19c) invece che al diritto tutorio. Dal profilo del contenuto, la disposizione corrisponde all'articolo 407. Il titolo marginale è inoltre adeguato in base al diritto delle persone.

Art. 306 cpv. 2 e 3 Impedimento e collisione di interessi Si applica anche nel diritto della filiazione la normativa di cui all'articolo 403 sull'impedimento e sulla collisione di interessi nel diritto della protezione degli adulti.

Art. 311 titolo marginale e cpv. 1 frase introduttiva, 312 titolo marginale e frase introduttiva Gli articoli 311 e 312 CC prevedono competenze distinte per quanto concerne la privazione dell'autorità parentale: nei casi in cui il bene del figlio è più seriamente minacciato è competente l'autorità di vigilanza sulle tutele, nei casi meno gravi la competenza è invece attribuita all'autorità tutoria. Nel nuovo diritto, il carattere specialistico dell'autorità di protezione dei minori fa sì che le sia attribuita la competenza generale di decidere sulla privazione dell'autorità parentale. Si opera pertanto una distinzione nuova tra la revoca d'ufficio e quella operata su richiesta dei genitori.

Art. 314 e 314a

Procedura. In genere. Audizione del figlio

Le disposizioni relative alla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti (art. 443 segg.) si applicano per analogia alla procedura davanti all'autorità di protezione dei minori (art. 314 cpv. 1), per la quale sono inoltre proposte disposizioni specifiche (art. 314 cpv. 2 e 3, 314a), in particolare, per analogia con il Codice di procedura civile svizzero, la possibilità di cercare un accordo bonale con l'aiuto di un mediatore (cfr. art. 292 cpv. 2 D-CPC). L'articolo 314a capoverso 1 relativo all'audizione dei minori riprende la normativa prevista dall'articolo 144 capoverso 2 CC per la procedura di divorzio.

Art. 314b

Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica

Questa disposizione sostituisce l'articolo 314a CC sulla procedura in caso di privazione della libertà a scopo di assistenza e disciplina il caso in cui un figlio sotto autorità parentale, nel quadro di una procedura di privazione della custodia parentale, venga ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica. Le condizioni materiali per un ricovero a scopo di assistenza del figlio si trovano nell'articolo 310 capoverso 1 CC, che include «l'educazione sorvegliata» e il trattamento di una turba psichica ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere d ed e CEDU. Peraltro, si applicano per analogia le disposizioni della protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza (cpv. 1).

Secondo l'articolo 314a capoverso 2 CC, soltanto dopo avere compiuto i sedici anni il figlio può chiedere la decisione giudiziaria in merito al ricovero a scopo di assistenza ordinato nei suoi confronti. Il limite d'età fisso serve alla certezza del diritto, 6488

ma appare problematico poiché la Costituzione prevede che i fanciulli e gli adolescenti esercitino autonomamente i loro diritti nei limiti delle loro capacità (art. 11 cpv. 2 Cost.). Tenuto conto dei desideri espressi nell'ambito della procedura di consultazione, secondo il presente disegno la sola condizione che il figlio deve soddisfare per adire il giudice è di essere capace di discernimento (cpv. 2).

Art. 315 cpv. 1 Competenza La disposizione prevede la competenza dell'autorità di protezione dei minori invece di quella dell'autorità tutoria.

Art. 315a cpv. 1 e 3 frase introduttiva, 315b cpv. 2 Alla luce dell'articolo 311, l'espressione «autorità tutoria» è sostituita dall'espressione «autorità di protezione dei minori».

Art. 318 cpv. 2 e 3 Amministrazione della sostanza del figlio Secondo l'articolo 318 capoverso 2 CC, il genitore che esercita da solo l'autorità parentale (art. 297 cpv. 2 e 3, 298 CC) deve consegnare all'autorità tutoria un inventario della sostanza del figlio. Questa disposizione si applica essenzialmente ai genitori non coniugati, ai genitori vedovi e ai genitori divorziati che non esercitano congiuntamente l'autorità parentale. Dal profilo materiale la disposizione è inadeguata e suscita perciò l'incomprensione degli interessati. Al momento della nascita, il figlio di genitori non coniugati non possiede di regola alcuna sostanza, così che l'obbligo dell'inventario causa soltanto un inutile onere amministrativo. Anche in caso di divorzio l'obbligo generale di compilare l'inventario è sproporzionato, poiché raramente la sostanza del figlio è considerevole. Il giudice del divorzio può inoltre ordinare le misure per proteggere la sostanza del figlio (art. 315a, 318 cpv. 3, 324 e 325 CC). Il disegno limita perciò l'obbligo di consegnare un inventario al caso in cui uno dei genitori muore (cpv. 2). Se, nell'ambito della divisione ereditaria con il genitore superstite, al figlio è stato nominato un curatore per difenderne gli interessi, la convenzione di divisione ereditaria deve essere approvata dall'autorità di protezione dei minori (art. 416 cpv. 1 n. 3). La convenzione enumera i beni che eredita il figlio. Per acquisire la visione d'insieme della sostanza del figlio è sufficiente che il genitore indichi gli eventuali altri beni del figlio.

Secondo l'articolo 318 capoverso
3 CC, per garantire una protezione preventiva della sostanza del figlio può essere ordinata «la consegna periodica di rendiconti e rapporti». Il disegno amplia questo catalogo della possibilità di compilare un inventario. L'autorità può così ordinare in maniera mirata la compilazione di un inventario, se ciò pare opportuno in base alle circostanze complessive. Essa può ordinare che sia unicamente compilato l'inventario o che quest'ultimo sia accompagnato dalla consegna periodica di conti e rapporti.

Art. 326

Restituzione

Questa disposizione è oggetto di alcuni adeguamenti terminologici. Nel testo tedesco, la sostanza del figlio non va più consegnata al «mündige Kind» bensì al «volljährige Kind», nei testi italiano, francese e tedesco non più «al suo tutore o curatore» bensì «al suo rappresentante legale». Quest'ultima nozione, oltre al tutore e al cura-

6489

tore eventualmente designato dopo il raggiungimento della maggiore età (art. 390 segg.), comprende anche il curatore ai sensi dell'articolo 325 capoverso 1 CC.

Art. 327a segg. (nuovi)

Dei minorenni sotto tutela

Secondo il presente disegno, la parte terza del diritto di famiglia (art. 360­456) verrà ora essenzialmente dedicata alla protezione degli adulti. Di conseguenza, le disposizioni relative alla tutela dei minorenni vanno collocate nel diritto della filiazione in maniera corretta dal profilo sistematico, aggiungendole quale capo quinto del titolo ottavo: «Degli effetti della filiazione» (art. 270­327 CC). Nella protezione dei minori, si tratta in primo luogo di sostituire l'autorità parentale mancante, così che, a seconda del caso, la tutela sui minorenni rappresenta una misura di protezione dei minori che riguarda non soltanto il minorenne, bensì anche la sua sostanza. Permangono tuttavia talune correlazioni tra la protezione degli adulti e la tutela (cfr. in merito il n. 1.3.12) sui minorenni, che continua a chiamarsi così.

Art. 327a (nuovo) Principio La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 368 capoverso 1 CC, secondo il quale è sottoposto a tutela ogni minorenne che non si trovi sotto la potestà parentale.

Art. 327b (nuovo) Stato giuridico del minore Secondo il disegno, la capacità di agire del minorenne sotto tutela è uguale a quella del minorenne sotto autorità parentale. Pertanto, si rinvia dapprima agli articoli 17 e 19 segg., che non fanno alcuna distinzione tra i minorenni che sono sotto tutela e quelli che non lo sono. Il rinvio concerne tuttavia anche l'articolo 323 capoverso 1 CC relativo al provento del lavoro e all'assegno professionale del figlio. Il legislatore risponde quindi affermativamente alla questione, controversa nell'ambito della dottrina, dell'applicabilità di tale disposizione ai minorenni sotto tutela.

Art. 327c (nuovo) Stato giuridico del tutore Secondo il capoverso 1 il tutore ha gli stessi diritti dei genitori come già prevede l'articolo 405 capoverso 2 CC per la cura della persona. Anche in futuro, una simile normativa non dovrà però essere intesa in senso letterale; ad esempio, il tutore difficilmente è tenuto, come lo sono i genitori ai sensi dell'articolo 302 capoverso 1 CC, a educare il minore «seconda la propria condizione». La questione è del resto già stata risolta dalla dottrina. Il nuovo diritto concerne inoltre la rappresentanza del minore e l'amministrazione dei suoi beni.

Il rinvio del capoverso 2 comprende in particolare le disposizioni
del diritto della protezione degli adulti concernenti la nomina del curatore (art. 400­402), l'esercizio della curatela (art. 405­414) e il concorso dell'autorità di protezione degli adulti (art. 415­418). Le condizioni per l'istituzione di una curatela per gli adulti non si applicano evidentemente ai minorenni sotto tutela.

Il capoverso 3 precisa che nel nuovo diritto non sussiste più la competenza del tutore di disporre un ricovero a scopo di assistenza se vi è pericolo nel ritardo. Il ricovero deve in ogni caso essere ordinato da un medico o dall'autorità di protezione dei minori. Determinanti sono infatti, per analogia, le disposizioni del diritto della protezione degli adulti sul ricovero a scopo di assistenza.

6490

Art. 333 cpv. 1 e 2

Responsabilità del capo di famiglia

Secondo l'articolo 333 CC, il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro minorenne o interdetto, infermo o debole di mente. Poiché il nuovo diritto della protezione degli adulti non prevede più l'interdizione, occorre fare riferimento ai danni cagionati da una persona sotto curatela generale (art. 398). Nel testo tedesco, il termine «unmündig» è sostituito dal termine «minderjährig» (cfr.

articolo 17), nei testi italiano, francese e tedesco l'espressione «infermo o debole di mente» è sostituita dall'espressione «affetto da disabilità mentale o turba psichica» (cfr. art. 390 cpv. 1 n. 1).

Art. 334 cpv. 1

Credito dei figli e degli abiatici

Nel testo tedesco, il termine «mündig» è sostituito dal termine «volljährig».

2.4.3 Art. 468

Diritto successorio Per contratto successorio

Secondo il diritto vigente, per concludere un contratto successorio il disponente deve essere capace di discernimento, maggiorenne e non deve essere interdetto. In tal caso la rappresentanza e il consenso non sono possibili poiché si tratta di un diritto strettamente personale. L'articolo 468 va riformulato conformemente alla norma sul testamento (art. 467 CC): «Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità di disponente» (cpv. 1).

Secondo il diritto vigente, una persona interdetta e capace di discernimento ha la capacità di disporre soltanto per testamento, ma non per contratto successorio. Il presente disegno propone di consentire la conclusione di un contratto successorio alle persone sotto curatela generale o sotto una curatela comprendente la conclusione di un tale contratto, subordinando nondimeno la validità del contratto al consenso del loro rappresentante legale, ovvero del curatore (cpv. 2). Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti non è necessario; l'articolo 416 capoverso 1 numero 3 concerne infatti unicamente i contratti successori in cui il curatelato figura in veste di controparte. La soluzione proposta è giustificata dal fatto che talvolta il curatelato può avere interesse a concludere un contratto successorio (si pensi p. es. al contratto successorio tra coniugi). È tuttavia indispensabile che il curatelato possegga la capacità di discernimento necessaria alla conclusione di tale contratto.

Affinché una persona la cui curatela comprende la conclusione di contratti successori possa concludere, con riserva di consenso, un siffatto contratto, l'unica forma di curatela possibile è la curatela di cooperazione (art. 396). È invece esclusa la curatela di rappresentanza (art. 394) poiché la conclusione di un contratto successorio in veste di disponente costituisce un diritto strettamente personale ai sensi dell'articolo 19c che, in quanto tale, non ammette rappresentanza.

6491

Art. 492a e 531

Sostituzione fedecommissaria in caso di discendenti incapaci di discernimento

I genitori di bambini affetti da gravi menomazioni mentali sono continuamente confrontati con il problema della successione. Lascerebbero infatti volentieri l'intero patrimonio o una quota dello stesso al figlio disabile, ma ritengono ingiusto che, alla morte del figlio, l'eredità venga devoluta a parenti (in quanto eredi legittimi) che magari non si sono mai occupati del bambino.

Il diritto successorio svizzero è retto dal principio secondo il quale le disposizioni per causa di morte costituiscono un diritto strettamente personale, il che esclude la rappresentanza nella formazione e nella dichiarazione di volontà e implica necessariamente che il disponente agisca di persona. Se il figlio non dovesse mai acquisire la capacità di testare, la sua successione sarebbe dunque retta, imperativamente, dalle norme sulla successione legittima. I genitori possono disporre della propria successione, ma non di quella del figlio affetto da disabilità mentale. Occorre di massima attenersi a tale principio.

Secondo l'articolo 488 capoverso 1 CC, il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità a un terzo, l'erede sostituito. La prassi ammette anche la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza. Il disponente può dunque esonerare l'erede istituito, in tutto o in parte, dagli obblighi e dalle restrizioni legali inerenti alla sua posizione. L'erede sostituito eredita dunque quanto rimane del patrimonio al momento della morte dell'erede istituito, salvo disposizione contraria del disponente. L'erede istituito può dunque disporre della successione nella misura stabilita dal disponente. Di norma, si parte dal presupposto che l'erede istituito possa utilizzare il patrimonio ereditato come meglio crede. Egli non può tuttavia effettuare donazioni o disporre a causa di morte di quanto resta dell'eredità. Ma, se è incapace di discernimento, una persona affetta da disabilità mentale non può comunque farlo.

Secondo il diritto vigente, la sostituzione fedecommissaria è nulla nei confronti dell'erede legittimo in quanto sia lesiva della legittima (art. 531 CC). Il disegno intende modificare tale situazione. Secondo l'articolo 492a capoverso 1, il disponente può prevedere la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza se un discendente è durevolmente incapace di discernimento. Con un'apposita disposizione
a causa di morte, i genitori di un bambino incapace di discernimento possono pertanto prevedere una sostituzione fedecommissaria in cui il figlio è l'erede istituito e all'erede sostituito è devoluto solamente quanto resta dell'eredità, compresa la porzione legittima. L'articolo 531 CC è modificato di conseguenza.

Il disegno prevede altre due innovazioni, i cui effetti possono comunque essere ottenuti dal disponente anche inserendo una condizione risolutiva nel contratto. La sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza è nulla se il discendente durevolmente incapace di discernimento lascia a sua volta discendenti o eventualmente un coniuge (cpv. 1). Inoltre, la sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se il discendente, contro ogni aspettativa, diviene capace di discernimento (cpv. 2).

Art. 510 cpv. 1

Distruzione della disposizione

Come l'articolo 362 capoverso 2 secondo periodo, l'articolo 510 capoverso 1 CC è completato da un secondo periodo in base al quale il testatore deve informare il pubblico ufficiale dell'avvenuta distruzione, se la disposizione è stata confezionata per atto pubblico.

6492

Art. 544 cpv. 1bis (nuovo) e 2

Infante concepito

La disposizione completa l'articolo 544 CC relativo alla posizione successoria dell'infante concepito. L'autorità di protezione dei minori potrà dunque assegnargli un curatore. In taluni casi la nomina di un curatore è indispensabile, in particolare in presenza di un conflitto d'interessi tra la madre e il nascituro. Se è indispensabile per la tutela degli interessi dell'infante nella devoluzione dell'eredità (cpv. 1bis), vi è quindi istituzione di una curatela. Diviene quindi superfluo l'articolo 393 numero 3 CC, secondo cui, se una sostanza rimane priva della necessaria amministrazione, occorre nominare un curatore a salvaguardia degli interessi di un infante concepito.

Resta invece immutato l'articolo 605 capoverso 1 CC: allorché nella devoluzione dell'eredità debbano essere considerati i diritti di un infante concepito, la divisione deve essere differita fino alla nascita.

Il capoverso 2 contiene semplicemente un adeguamento redazionale a causa del cambiamento del soggetto rispetto al capoverso 1bis.

Art. 553 cpv. 1 e 554 cpv. 3

Inventario. Nomina di un amministratore

Si tratta di adeguamenti alle nuove misure di protezione degli adulti e alla nuova terminologia.

2.4.4 Art. 14 e 14a

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Protezione degli adulti

Le vigenti disposizioni del titolo finale (tit. fin.) CC si applicano anche alle revisioni successive, a meno che non si prevedano speciali norme transitorie. Le nuove norme in materia di diritto delle persone, diritto della filiazione, diritto successorio e diritti reali non necessitano pertanto di alcuna norma transitoria particolare, poiché esse sono rette in particolare dagli articoli 5, 12 e 16 capoverso 3 titolo finale CC, oltre che dagli articoli 2 e 3.

Il diritto transitorio sulla protezione degli adulti è disciplinato dall'articolo 14 titolo finale CC del presente disegno. L'articolo 14a titolo finale CC, concernente la privazione della libertà a scopo d'assistenza (modifica del CC del 6 ottobre 1978), può essere stralciato. La disposizione disciplina ora le procedure pendenti.

L'articolo 14 capoverso 1 titolo finale CC del disegno si rifà al contenuto della norma transitoria del 1907 relativa al diritto tutorio: la protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto a partire dall'entrata in vigore della revisione. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto, le persone interdette secondo il diritto previgente sono sottoposte a curatela generale (art. 14 cpv. 2 primo periodo D tit. fin. CC), a prescindere dal fatto che sia stato nominato un tutore o che ai genitori sia stato concesso il prolungamento dell'autorità parentale (cfr. art. 385 cpv. 3 CC). Fintanto che l'autorità di protezione degli adulti non dispone altrimenti, i genitori permangono tuttavia dispensati dall'obbligo dell'inventario, dall'obbligo della consegna periodica di conti e rapporti e dall'obbligo di ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti per determinati atti o negozi (art. 14 cpv. 2 terzo periodo D tit. fin. CC).

6493

In considerazione delle misure «su misura» del nuovo diritto, è ipotizzabile che in futuro non sarà più necessaria una curatela generale, bensì basterà una forma di curatela meno incisiva. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 secondo periodo titolo finale CC del presente disegno, l'autorità di protezione degli adulti è pertanto tenuta a provvedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò significa che essa dovrà esaminare ogni singolo caso e determinare se possa essere sufficiente una misura meno incisiva. Dall'articolo 399 capoverso 2, applicabile dall'entrata in vigore del nuovo diritto, risulta del resto che la curatela generale va revocata d'ufficio non appena viene a mancare un motivo per mantenerla. L'interessato può peraltro chieder la revoca o la modifica dell'interdizione.

Tra i diversi generi di curatela e la nomina di un assistente previsti dal diritto attuale e le misure del nuovo diritto sussistono parallelismi che non permettono tuttavia la trasposizione per legge delle citate misure del diritto vigente nel nuovo diritto (art. 392 segg. CC). L'articolo 14 capoverso 3 titolo finale CC del disegno dispone perciò che dette misure permangano in vigore, esplicando gli effetti previsti dal diritto previgente, al massimo per tre anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.

Se entro tale termine non è stata disposta una misura prevista dal nuovo diritto, le curatele e la nomina di un assistente del diritto previgente decadono per legge.

Anche se le curatele e la nomina di un assistente permangono valide per un periodo transitorio in cui esplicano gli effetti previsti dal diritto previgente, l'esercizio dell'ufficio del curatore e dell'assistente e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni del nuovo diritto. Durante la procedura di consultazione, alcuni Cantoni hanno criticato il termine di tre anni in quanto troppo corto, proponendo di prolungarlo a cinque anni. Per ragioni inerenti allo stato di diritto, la verifica dovrebbe però avvenire il più rapidamente possibile. Un quadro idoneo a tal fine si ha quando il curatore, almeno ogni due anni, è tenuto a presentare per approvazione all'autorità contabilità e rapporti (art. 410 e 411). Nulla impedisce peraltro alle autorità di procedere a una prima verifica già prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e
di preparare la trasposizione della misura dal diritto attuale nel nuovo diritto.

Le condizioni della privazione della libertà a scopo d'assistenza corrispondono in linea di massima a quelle previste per il ricovero a scopo di assistenza. La misura rimane valida anche se ordinata da un'autorità o da un servizio non più competenti in virtù del nuovo diritto. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto, il trattamento di una turba psichica è retto in ogni caso dagli articoli 433 segg. Quanto alla privazione della libertà a scopo d'assistenza ordinata dal medico per malati psichici (art. 397b cpv. 2 CC), vale quanto segue: se è stata ordinata per una durata indeterminata, la misura va mantenuta; l'interessato può però scegliere di chiedere la dimissione e di adire il giudice affinché decida sul rifiuto della domanda di dimissione. Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, l'istituto comunica all'autorità di protezione degli adulti se considera ancora adempite le condizioni del ricovero.

L'autorità di protezione degli adulti procede agli accertamenti necessari secondo le disposizioni sulla verifica periodica e, se del caso, conferma la decisione di ricovero (art. 14 cpv. 4 D tit. fin. CC).

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura. L'autorità decide se e per quanto va completata la parte di procedimento già conclusa (art. 14a D tit. fin. CC).

6494

Art. 52 cpv. 3 e 4 Leggi cantonali complementari Per quanto concerne la leggi d'esecuzione cantonali, si propone di sostituire l'approvazione della Confederazione con un semplice obbligo di comunicazione. La norma dell'articolo 52 capoverso 4 titolo finale CC non è infatti più convincente.

L'importanza delle leggi complementari dei Cantoni andrà inoltre scemando, dato che è attualmente in corso di elaborazione il Codice di procedura civile svizzero.

Continueranno invece a sottostare all'approvazione della Confederazione le leggi complementari dei Cantoni concernenti il diritto dei registri, ossia del registro dello stato civile, del registro di commercio e del registro fondiario.

2.5

Modifica di altre leggi

2.5.1

Legge sulla cittadinanza57

Nel testo tedesco, i termini «unmündig» e «mündig» sono rispettivamente sostituiti dai termini «minderjährig» e «volljährig» (art. 1 cpv. 2 e 3, 4 cpv. 3 primo periodo, 6 cpv. 3, 7, 8a cpv. 1, 30 cpv. 1, 33, 34 tit. marg. e cpv. 1 primo periodo, 42 cpv. 1 secondo periodo D LCit).

Poiché il nuovo diritto non prevede più il consenso dell'autorità di vigilanza sulle tutele per l'acquisto o la rinuncia di una cittadinanza (art. 422 n. 2 CC), è possibile rinunciare alla corrispondente disposizione della legge sulla cittadinanza in virtù della quale per la domanda di naturalizzazione non è necessario il consenso dell'autorità di tutela (art. 34 cpv. 1 secondo periodo LCit).

Art. 35

Maggiore età

Nel testo tedesco, i termini «Mündigkeit und Unmündigkeit» sono sostituiti dai termini «Volljährigkeit und Minderjährigkeit».

Art. 44 cpv. 1 prima frase La legge federale del 26 giugno 1998 che modifica il Codice civile, nella versione tedesca ha sostituito la nozione obsoleta di «elterliche Gewalt» con la nozione di «elterliche Sorge», con conseguente adeguamento terminologico. Inoltre, nel testo tedesco, il termine «unmündigen» è sostituito dal termine «minderjährigen».

2.5.2

Legge sui documenti d'identità58

Nel testo tedesco, il termine «unmündige» è sostituito dal termine «minderjährige» (art. 2 cpv. 5, 11 cpv. 1 lett. h D LDI) e l'espressione «unmündige und entmündigte Personen» è sostituita dall'espressione «Minderjährige und Personen unter einer Beistandschaft», mentre nel testo italiano l'espressione «persone interdette» è sostituita dall'espressione «persone sotto curatela» e nel testo francese il termine «interdits» è sostituito dall'espressione «personnes sous tutelle» (art. 5 cpv. 1 terzo periodo, 11 cpv. 1 lett. g, 13 cpv. 1 lett. c D LDI). Inoltre, nel testo tedesco, 57 58

RS 141.0 RS 143.1

6495

conformemente al diritto delle persone (cfr. ad es. art. 19 cpv. 1), l'espressione «gesetzlichen Vertretung» è sostituita dall'espressione «gesetzliche Vertreter» (art. 2 cpv. 5, 5 cpv. 1 terzo periodo, 11 cpv. 1 lett. h).

2.5.3

Legge federale sui diritti politici59

Secondo l'articolo 136 capoverso 1 Cost., le persone «interdette» per infermità o debolezza mentali non godono dei diritti politici in materia federale. Considerata questa disposizione, l'articolo 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici è stato abrogato dalla legge federale del 21 giugno 2002, poiché l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 della nuova Costituzione federale ha sancito tale norma a livello costituzionale.

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto della protezione degli adulti, sebbene la nozione sia mantenuta a livello costituzionale, l'istituto giuridico dell'interdizione è soppresso. L'articolo 2 D LDP interpreta la Costituzione basando l'esclusione dal diritto di voto sulla durevole incapacità di discernimento. È tuttavia necessario che a causa di questo stato di debolezza una persona sia sotto curatela generale (art. 398) o sia rappresentata da una persona che ha designato con mandato precauzionale, poiché in questi casi l'autorità ha constatato che l'interessato è incapace di discernimento (art. 363 cpv. 2 n. 2).

2.5.4

Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero60

Secondo l'articolo 4 di questo atto normativo, è escluso dal diritto di voto in materia federale chi, secondo il diritto svizzero, è interdetto per infermità o debolezza di mente o chi è stato interdetto all'estero per gli stessi motivi, se l'interdizione avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero. Proponiamo che siano considerate escluse dal diritto di voto in quanto interdette ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 Cost. le persone che, secondo il diritto svizzero, sono sotto curatela generale a causa di una durevole incapacità di discernimento o che sono rappresentate da un mandatario precauzionale da loro designato. Sono ugualmente escluse dal diritto di voto in materia federale le persone alle quali, secondo il diritto straniero, è applicata una misura di protezione degli adulti che le priva dell'esercizio dei diritti civili a causa di una durevole incapacità di discernimento.

2.5.5

Legge sul Tribunale federale61

L'articolo 72 capoverso 2 lettera b concernente il ricorso in materia civile deve essere adeguato al nuovo diritto. L'attuale numero 7 sulle decisioni in materia di protezione del figlio si applicherà anche alla protezione degli adulti, diventando il numero 6 e permettendo così di abrogare il numero 7. Peraltro, il nuovo numero 6 si 59 60 61

RS 161.1 RS 161.5 RS 173.110; RU 2006 1205

6496

applica anche alle decisioni pronunciate nella procedura di ricorso secondo l'articolo 450, così che può essere stralciato il rinvio del numero 5 alla vigilanza sulle autorità tutorie, che tiene conto del vigente articolo 420 CC.

2.5.6

Legge federale sulle sterilizzazioni62

In numerosi casi, la legge federale sulle sterilizzazioni prevede l'intervento dell'autorità di vigilanza sulle tutele, in quanto considera che la relativa competenza debba spettare a un'autorità neutrale, specializzata nell'ambito della protezione degli adulti e che soprattutto conosce i problemi connessi alla durevole incapacità di discernimento. Poiché in futuro l'autorità di protezione degli adulti sarà formata da specialisti, è ragionevole affidarle i compiti previsti da suddetta legge (art. 6 cpv. 2 lett. b e cpv. 3, 7 cpv. 2 lett. g, 8 tit. e 10 cpv. 1 D LSter).

Art. 6 rubrica e cpv. 1 primo periodo Sterilizzazione di persone sotto curatela generale L'espressione «persone interdette» è sostituita da quella di «persone sotto curatela generale» (art. 398).

Art. 8 cpv. 1

Consenso dell'autorità di protezione degli adulti alla sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento

Su richiesta dell'interessato o di una persona che gli è vicina, l'autorità di protezione degli adulti esamina se sono adempite le condizioni per una sterilizzazione (art. 8 cpv. 1 D LSter). Non è più menzionato espressamente il tutore. Secondo il nuovo diritto, la nomina di un tutore è ormai prevista soltanto per i minorenni che non sono sotto autorità parentale (art. 327a). Il tutore, o il curatore, continua tuttavia ad avere diritto di presentare richiesta in quanto «persona vicina» all'interessato.

Art. 9

Valutazione giudiziaria della decisione dell'autorità di protezione degli adulti

L'interessato o una persona a lui vicina può impugnare la decisione, non più «dell'autorità di vigilanza», bensì «dell'autorità di protezione degli adulti», e non più «dinanzi al tribunale cantonale competente», bensì «davanti all'autorità giudiziaria di reclamo» competente secondo il diritto cantonale (art. 450 segg.). Il tutore, non più menzionato espressamente, o il curatore, continua tuttavia ad avere diritto di impugnare la decisione in quanto «persona vicina» all'interessato.

Art. 10 cpv. 2 Rapporto L'obbligo di notifica non riguarda più gli interdetti, bensì le persone sotto curatela generale di cui all'articolo 6 D LSter.

62

RS 211.111.1

6497

2.5.7

Legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali63

L'espressione «autorità tutoria» è sostituita dall'espressione «autorità di protezione dei minori» (art. 7 cpv. 3, 11 cpv. 2, 17 cpv. 1 e 3, 18; 19 cpv. 3 D-LF-CAA).

2.5.8

Legge federale sul diritto fondiario rurale64

Nel testo tedesco, il termine «unmündige» è sostituito dal termine «minderjährige» (art. 12 cpv. 1, 24 cpv. 5, 26 cpv. 3, 55 cpv. 6 D-LDFR).

2.5.9

Codice delle obbligazioni65

Art. 35 cpv. 1 Rappresentanza Secondo il diritto vigente, il mandato conferito per negozio giuridico cessa per una serie di cause, se «non risulta il contrario dalla convenzione» (art. 35 cpv. 1 CO).

Ciò riflette la vecchia dottrina che considerava la rappresentanza parte integrante del mandato. La concezione più recente opera invece una distinzione tra mandato e rappresentanza e considera quest'ultima un negozio giuridico unilaterale del mandante. La locuzione «se non risulta il contrario dalla convenzione» è perciò sostituita dalla locuzione «salvo che il contrario sia stato ordinato».

Secondo il diritto vigente, la perdita della capacità civile del mandante e del mandatario comporta la cessazione del mandato. In futuro, la perdita della «relativa» capacità civile risulterà, oltre che dall'istituzione di una curatela generale (art. 398), anche da quella di una curatela di rappresentanza (art. 394) che riguardi il settore che, nel caso specifico, costituisce l'oggetto della rappresentanza.

Art. 134 cpv. 1 n. 2

Sospensione della prescrizione

Negli articoli 454 segg. il nuovo diritto introduce la responsabilità diretta dello Stato se, nell'ambito di una misura di protezione degli adulti ordinata dall'autorità, una persona è lesa da atti od omissioni illeciti di tale autorità, oppure se l'autorità di protezione degli adulti ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti. Secondo l'articolo 455 capoverso 3, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura sia revocata o continuata da un altro Cantone. L'articolo 134 capoverso 1 numero 2 CO deve essere adeguato a questa nuova situazione giuridica. Una normativa speciale sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione nel diritto delle obbligazioni ormai si giustifica soltanto per i crediti della persona incapace di discernimento nei confronti del mandatario precauzionale, responsabile secondo le norme sul mandato (art. 363 segg. e art. 456).

63 64 65

RS 211.221.31 RS 211.412.11 RS 220

6498

Art. 240 cpv. 2 e 3 Capacità del donatore Secondo il diritto vigente, le donazioni considerevoli fatte da un rappresentante legale a carico di un figlio (art. 304 cpv. 3 CC) o del tutelato (art. 408 CC) non sono valide (art. 240 cpv. 2 CO). La disposizione contiene un adeguamento alla carente capacità di agire del donatore di cui agli articoli 304 capoverso 3 e 412 capoverso 1.

Modellato sull'actio pauliana, il diritto d'impugnazione riconosciuto all'autorità tutoria in caso di interdizione per prodigalità (art. 240 cpv. 3 CO) non ha più ragione d'essere nel nuovo diritto della protezione degli adulti.

Art. 397a (nuovo)

Obbligo di informare

Oltre agli «Obblighi del mandatario» per il mandato propriamente detto (art. 397 segg. CO), sotto il titolo marginale «Obbligo di informare» la disposizione proposta dal nuovo articolo 397a CO aggiunge un obbligo supplementare destinato a proteggere le persone bisognose d'aiuto. Se il mandante è presumibilmente affetto da una durevole incapacità di discernimento, il mandatario è tenuto a informare l'autorità di protezione degli adulti del domicilio del mandante, se una tale comunicazione è utile a salvaguardarne gli interessi di quest'ultimo.

Art. 405 cpv. 1

Mandato

L'articolo 405 capoverso 1 CO costituisce già attualmente il corrispettivo, in materia di mandato, dell'articolo 35 capoverso 1 CO relativo alla rappresentanza. Visto che in quest'ultima disposizione l'espressione «perdita della capacità civile» è sostituita dall'espressione «perdita della relativa capacità civile», la stessa espressione va utilizzata nella presente norma parallela.

Art. 545 cpv. 1 n. 3

Fine della società semplice

Secondo il diritto vigente, la società semplice si scioglie per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento o interdizione di un socio (art. 545 cpv. 1 n. 3 CO). L'ultima causa di scioglimento, l'interdizione, va sostituita con l'istituto che le succede: la curatela generale.

Art. 619 cpv. 2 secondo periodo L'interdizione dell'accomandante è sostituita dalla curatela generale dello stesso.

Art. 928 cpv. 2

Registro di commercio. Responsabilità

L'articolo 928 cpv. 2 CO disciplina la responsabilità delle autorità di vigilanza in materia di registro di commercio secondo le disposizioni sulla responsabilità degli organi di tutela (art. 426­430 CC). Tale disposizione va stralciata, tanto più che è soppresso il sistema a cascata previsto per la responsabilità in materia di tutela.

6499

2.5.10

Legge sul foro66

D'ora in avanti sono fatte salve non le disposizioni sulla competenza in materia di «protezione della prole e di diritto tutorio», bensì di «protezione dei minori e degli adulti » (art. 1 cpv. 2 lett. a D-LForo).

2.5.11

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento67

Art. 60 primo periodo

Sospensione per incarcerazione

Il nuovo diritto della protezione degli adulti rinuncia alla tutela a causa di una pena privativa della libertà finora prevista dall'articolo 371 CC. Non vi è perciò più spazio nella LEF per la nomina da parte dell'autorità tutelare di un rappresentante legale per il debitore incarcerato.

Art. 68c e 68d

Esecuzione nei confronti di un debitore minorenne e di un debitore maggiorenne sottoposto a misura per la protezione degli adulti

Il diritto vigente opera una distinzione tra l'esecuzione di debitori sotto autorità parentale o tutela (tit. marg. art. 68c LEF) e quella di debitori sotto curatela (tit.

marg. art. 68d LEF). Si propone di introdurre una distinzione tra l'esecuzione nei confronti di un debitore minorenne e quella nei confronti di un debitore maggiorenne sottoposto a misura per la protezione degli adulti.

Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale (art. 68c cpv. 1 primo periodo D-LEF). Nel caso di una curatela secondo l'articolo 325 CC, gli atti esecutivi sono notificati sia al curatore sia ai detentori dell'autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all'ufficio d'esecuzione (art. 68c cpv. 1 secondo periodo D-LEF). Il rinvio agli articoli 412 e 414 CC va soppresso (art. 68c cpv. 2 LEF). Il capoverso 3 dell'articolo 68c LEF va abrogato, poiché la privazione dell'amministrazione della sostanza di cui all'articolo 395 capoverso 2 CC è inglobata dalla curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ed è ora disciplinata dall'articolo 68d D-LEF.

Per i debitori maggiorenni si propone la soluzione seguente: se l'amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l'autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l'ufficio d'esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario (art. 68d cpv. 1 D-LEF). Se la sua capacità civile non è limitata, gli atti esecutivi vanno notificati anche al debitore (art. 68d cpv. 2 D-LEF).

Art. 111 cpv. 1 n. 2 e 3 nonché cpv. 2

Partecipazione privilegiata

Il nuovo diritto fa sì che abbiano diritto a una partecipazione privilegiata al pignoramento solamente i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (cpv. 1 n. 2), visto che per il curatore e il tutore di minori è prevista la responsabilità diretta 66 67

RS 272 RS 281.1

6500

dello Stato. Nel testo tedesco, il termine «mündig» è sostituito dal termine «volljährig» (cpv. 1 n. 3) e il capoverso 2 va riformulato di conseguenza.

2.5.12

Legge federale sul diritto internazionale privato68

Nel testo tedesco, i termini «mündig» e «unmündig» sono rispettivamente sostituiti dai termini «volljährig» e «minderjährig» (art. 45a D LDIP). Poiché d'ora in poi la tutela riguarderà solamente i minorenni che non sono sotto autorità parentale (art. 327a), il titolo prima dell'articolo 85 LDIP «Tutela e altri provvedimenti protettivi» va sostituito con il titolo «Tutela, protezione degli adulti e altri provvedimenti di protezione».

2.5.13

Codice penale svizzero69

Nel testo tedesco, il termine «unmündig» è sostituito dal termine «minderjährig» (art. 97 cpv. 2 e 4, 188 n. 1, 195 e 219 cpv. 1, art. 5, tit. marg., 187, tit. marg., 213 cpv. 2 e titolo prima dell'art. 363 D CP).

Art. 30 cpv. 2, secondo periodo

Querela della parte lesa. Rappresentante legale

Se la persona lesa è sotto tutela (art. 327a) o sotto curatela generale (art. 398), oltre al rappresentante legale ha diritto di querela anche l'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 30 cpv. 3 Querela della parte lesa. Persone con capacità di agire limitata Secondo il nuovo diritto, il diritto di querela delle persone con capacità di agire limitata riguarda i minorenni o le persone sotto curatela generale, se sono capaci di discernimento.

Art. 62c cpv. 5 Soppressione della misura D'ora in avanti, non si tratterà più di una «misura tutoria», bensì di una «misura della protezione degli adulti». Destinataria della comunicazione non sarà più l'«autorità tutoria», bensì l'«autorità di protezione degli adulti».

Art. 220

Sottrazione di minorenne

Nel testo tedesco, i termini «Unmündigen» e «unmündige» sono rispettivamente sostituiti dai termini «Minderjährigen» e «minderjährige», la nozione obsoleta di «Gewalt» è sostituita dalla nozione di «Sorge».

68 69

RS 291 RS 311.0

6501

Art. 349 cpv. 1 lett. b Sistema di ricerca informatizzato Il compito legale dell'assistenza fra le autorità di polizia non è più l'internamento «in caso di misure tutorie o di privazione della libertà a fini assistenziali», bensì l'internamento «in caso di misure di protezione dei minori o degli adulti».

Art. 363 e 364

Obbligo d'avviso. Diritto d'avviso

Nel testo tedesco, il termine «unmündig» è sostituito dal termine «minderjährig».

D'ora in avanti, l'avviso sarà inviato alla «autorità di protezione dei minori» e non più alle «autorità di tutela».

Art. 365 cpv. 2 lett. k Casellario giudiziale D'ora in poi, il casellario giudiziale non avrà più lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nella «pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali», bensì nella «pronuncia di adozione o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti».

Disposizioni transitorie n. 2 cpv. 2 quarto periodo L'espressione «misura tutoria» è sostituita dall'espressione «misura di protezione degli adulti» e d'ora in avanti la comunicazione sarà fatta alla «autorità di protezione degli adulti» invece che alla «autorità tutoria».

2.5.14

Legge federale sul diritto penale amministrativo70

Nell'articolo 23 capoverso 3 D-DPA, l'espressione «potestà dei genitori» è sostituita dall'espressione «autorità parentale».

2.5.15

Assistenza in materia penale71

Nel testo tedesco, il termine «Unmündigen» è sostituito dal termine «Minderjährigen» (art. 64 cpv. 2 lett. b D-AIMP).

2.5.16

Legge sulle armi72

Il permesso d'acquisto di armi non è più rifiutato alle persone che «sono interdette», bensì alle persone che «sono sotto curatela generale o rappresentate da un mandatario al quale è stato conferito un mandato precauzionale» (art. 8 cpv. 2 lett. b D-LArm).

70 71 72

RS 313.0 RS 351.1; RU ... (All. n. 4) RS 514.54; RU ... (FF 2006 2531)

6502

2.5.17

Legge federale sull'imposta federale diretta73

Nel testo tedesco, la nozione obsoleta di «Gewalt» è sostituita dalla nozione di «Sorge» (art. 9 rubrica e cpv. 2 prima frase, 13 cpv. 3 lett. a, 23 lett. f, 33 cpv. 1 lett. c, 105 cpv. 2, 155 cpv. 1 e 216 cpv. 2 D-LIFD). L'obbligo di collaborare del rappresentante legale di persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili è ridefinito dal profilo terminologico. Nel testo tedesco, l'espressione «unmündiger oder entmündigter Erben» è sostituita dall'espressione «minderjährige oder unter umfassender Beistandschaft stehende Erben», nei testi italiano e francese l'espressione «eredi minorenni o interdetti» è sostituita dall'espressione «eredi minorenni o sotto curatela generale» (art. 157 cpv. 4 D-LIFD). La nozione di «autorità tutoria» è sostituita dalla nozione di «autorità di protezione degli adulti» (art. 159 cpv. 2 primo periodo D-LIFD).

2.5.18

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni74

Nel testo tedesco, la nozione obsoleta di «Gewalt» è sostituita dalla nozione di «Sorge» (art. 3 cpv. 3 secondo periodo, 7 cpv. 4 lett. g, 9 cpv. 2 lett. c e 54 cpv. 2 D-LAID).

2.5.19

Legge sulla medicina della procreazione75

Nel testo tedesco, il termine «Mündigkeit» è sostituito dal termine «Volljährigkeit» (art. 3 cpv. 2 lett. b D-LPAM).

2.5.20

Legge sui trapianti76

Nel testo tedesco, i termini «mündig» e «unmündig» sono sostituiti dai termini «volljährig» e «minderjährig».

2.5.21

Legge sugli stupefacenti77

Secondo il diritto vigente, i tossicomani possono essere collocati o trattenuti in uno stabilimento appropriato in virtù delle disposizioni del Codice civile svizzero sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 15b cpv. 1 LStup). Un simile provvedimento contro l'abuso di stupefacenti nel nuovo diritto comprende anche il trattamento (art. 15b cpv. 1 D-LStup) ed è retto dalle disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza (art. 314b, 327c cpv. 3 e 426 segg.).

73 74 75 76 77

RS 642.11 RS 642.14 RS 810.11 RS 810.21; RU ... (FF 2004 4821) RS 812.121

6503

2.5.22

Legge sugli agenti terapeutici78

La legge sugli agenti terapeutici contiene disposizioni miranti a tutelare le persone che necessitano di una protezione particolare nelle sperimentazioni cliniche, in particolare in situazioni di emergenza medica (art. 55 e 56 LATer). La descrizione della cerchia delle persone protette deve essere adeguata al nuovo diritto. Nel testo tedesco, i termini «unmündigen/unmündiger» e «mündigen» sono rispettivamente sostituiti dai termini «minderjährigen/minderjähriger» (art. 55 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 lett. c, cpv. 2 frase introduttiva, 56 lett. a n. 1 D-LATer) e «volljährigen» (art. 55 cpv. 1 lett. a D-LATer). Il termine «interdette» è sostituito dalle espressioni «sotto curatela generale» (art. 55 rubrica, cpv. 1 lett. c, e 56 lett. a n. 1 D-LATer) e «persone maggiorenni sotto curatela generale» (cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva D-LATer); che le persone debbano essere «maggiorenni» (art. 55 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva D-LATer) risulta dal fatto che la curatela generale è una misura di protezione degli adulti (art. 388 segg., 398). Nell'articolo 56 lettera a numero 1 D-LATer occorre ora inoltre menzionare le persone incapaci di discernimento, rappresentate secondo l'articolo 377.

2.5.23

Legge sul lavoro79

Nel testo tedesco, la nozione di «Gewalt» è sostituita dalla nozione di «Sorge», nel testo italiano l'espressione «della potestà dei genitori» è sostituita dall'espressione «dell'autorità parentale» (art. 32 cpv. 1 primo periodo D-LL).

2.5.24

Diritto in materia di assicurazioni sociali e previdenza professionale

I dati ottenuti nei singoli rami delle assicurazioni sociali (LC80, LAVS81, LAI82, LAMal83, LAINF84, LAM85, LADI86) e nella previdenza professionale (LPP87), in particolare le perizie, possono rilevarsi utili anche nel settore della protezione dei minori e degli adulti. Deve perciò essere possibile derogare all'obbligo del segreto e, su richiesta motivata e scritta, fornire in singoli casi l'assistenza amministrativa conformemente all'articolo 448 capoverso 4 (art. 34a cpv. 1 lett. e [nuovo] D-LC, 50a cpv. 1 lett. e n. 6 [nuovo] D-LAVS, 86a cpv. 1 lett. f [nuovo] D-LPP, 84a cpv. 1 lett. h n. 5 [nuovo] D-LAMal, 97 cpv. 1 lett. i n. 5 [nuovo] D-LAINF, 95a cpv. 1 lett. i n. 7 [nuovo] D-LAM, 97a cpv. 1 lett. f n. 6 [nuovo] E-LADI). Non vi è necessità di adeguamento per la legge sull'assicurazione per l'invalidità, poiché essa

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

RS 812.21 RS 822.11 RS 823.11 RS 831.10 RS 831.20 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1 RS 837.0 RS 831.40

6504

prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia alla comunicazione dei dati personali (art. 66 LAI).

Nel testo tedesco, la nozione di «Gewalt» è sostituita dalla nozione di «Sorge» (art. 9 cpv. 4 lett. b D-LAF).

2.5.25

Legge federale sull'assistenza88

L'atto normativo va adeguato al sistema e alla terminologia del nuovo diritto della protezione degli adulti senza procedere ad alcuna modifica materiale. Di conseguenza, l'espressione «autorità tutoria» è sostituita dall'espressione «autorità di protezione dei minori» (art. 7 cpv. 3 lett. a D-LAS), nel testo tedesco i termini «Anstalt» e «Versorgung» e l'espressione «mündige oder entmündigte» sono rispettivamente sostituiti dai termini «Einrichtung», «Unterbringung» e «volljährig» (art. 5, 9 cpv. 3 D-LAS), il termine «unmündige» è sostituito dal termine «minderjährig» (art. 7 cpv. 1, 32 cpv. 3 D-LAS) e la nozione di «Gewalt» è sostituita con la nozione di «Sorge» (art. 7 cpv. 1 D-LAS).

2.5.26

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero89

Nel testo tedesco, il termine «Mündigkeit» è sostituito dal termine «Volljährigkeit» (art. 19 cpv. 2 D-LASE).

2.5.27

Legge federale sul commercio ambulante90

Art. 1 cpv. 3 secondo periodo (nuovo) Per quanto concerne le collette per scopi di pubblica utilità o caritatevoli che sottostanno al diritto cantonale, sono fatte salve le disposizioni del Codice civile sulle collette pubbliche (art. 89b segg.).

Art. 4 cpv. 2 lett. d Nel testo tedesco, l'espressione «unmündig oder entmündigt ist» è sostituita dall'espressione «minderjährig ist oder unter umfassender Beistandschaft steht», nei testi italiano e francese i termini «interdetto» e «interdit» sono rispettivamente sostituiti dalle espressioni «sotto curatela generale» e «sous curatelle de portée générale».

88 89 90

RS 851.1 RS 852.1 RS 943.1

6505

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

Le conseguenze finanziarie per la Confederazione ammontano a circa 250 000 franchi (cfr. n. 3.4).

Vari articoli del disegno delegano competenze normative al Consiglio federale (cfr.

n. 5.3). Le relative ordinanze possono essere preparate dall'Amministrazione federale, senza che a tal fine sia necessario potenziarne l'organico. Inoltre, la tariffa degli emolumenti per gli atti di stato civile deve tenere conto dell'articolo 361 capoverso 3.

Basandosi sull'articolo 42a capoverso 4 LAMal91, sotto le indicazioni personali volontarie, oltre a semplici dati di natura medica, è previsto l'inserimento di un'annotazione sull'esistenza di direttive del paziente (art. 371 cpv. 2).

Visto che le disposizioni d'esecuzione dei Cantoni non sono più sottoposte all'approvazione della Confederazione, bensì a un obbligo di comunicazione del Cantone all'Ufficio federale di giustizia (art. 52 cpv. 4 D tit. fin. CC), vi sarà uno sgravio per l'Amministrazione federale.

3.2

Per i Cantoni e i Comuni

È difficile valutare le ripercussioni del disegno per i Cantoni. Tale considerazione vale in primo luogo per i nuovi requisiti che il diritto federale pone alle autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 440). Ogni singolo Cantone deve verificare se le attuali autorità tutorie possono essere considerate autorità specializzate. Certo è che laddove il municipio opera in veste di autorità tutoria, sono indispensabili ristrutturazioni che tendenzialmente potrebbero dotare queste autorità di un'organizzazione sul piano regionale. Benché il diritto federale non stabilisca che tutti i membri delle autorità operino a tempo pieno, e i Cantoni dispongano di ampia autonomia nel determinare l'organizzazione interna delle autorità (cfr. n. 2.3.1), il miglioramento delle strutture ha comunque un prezzo, come peraltro ne hanno uno anche le strutture attuali. Non bisogna infatti tenere conto soltanto dei costi diretti effettivi, ma anche e soprattutto dei costi indiretti, vale a dire quelli derivanti dal fatto che le autorità, mancando di competenze specialistiche, adottano una misura sbagliata o tardiva nei confronti di persone bisognose di aiuto oppure non ne adottano alcuna. A ciò si aggiunge poi il fatto che le misure «su misura» previste dal nuovo diritto esigono dalle autorità conoscenze più approfondite della materia. Il disegno dovrebbe pertanto accelerare un processo di ristrutturazione che prima o poi i Cantoni dovrebbero comunque attuare. Taluni Cantoni hanno del resto già provveduto a una riorganizzazione o la stanno attuando.

Va peraltro rilevato che il nuovo diritto introduce anche talune semplificazioni. Così, per determinate cause, i Cantoni possono prevedere la competenza di un unico membro dell'autorità (art. 440 cpv. 2 secondo periodo). Concentrando la protezione dei minori e degli adulti presso un'unica autorità specializzata, altri tribunali e autorità sono liberati da un compito difficile. È prevedibile che i nuovi istituti giuridici previsti dal capo sulle misure precauzionali personali (art. 360 segg.) e i diritti 91

RS 832.10

6506

di rappresentanza dei congiunti (art. 374 segg.) contribuiranno a sgravare in una certa misura le autorità e il loro personale ausiliario. Tuttavia, nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo diritto, l'introduzione delle misure «su misura» sarà necessariamente connessa con un certo onere supplementare per le autorità. Con l'andare del tempo dovrebbero però formarsi tipologie riguardo alle sfere di compiti delle curatele e alle categorie di persone per le quali sono necessarie determinate misure, così che l'onere diminuirà nuovamente. Costituirà un onere supplementare per le autorità anche l'obbligo di verifica periodica del ricovero a scopo di assistenza (art. 431).

Dagli articoli 441 e 450 segg. non risulteranno necessariamente costi supplementari, dal momento che già attualmente, per esercitare la sua funzione di autorità ricorsuale, l'autorità superiore di vigilanza deve essere un tribunale92 e visto che un'autorità amministrativa potrà continuare a occuparsi della vigilanza amministrativa.

Nei Cantoni in cui sussiste l'istituto del tuteur général, la tutela ufficiale dovrà essere riorganizzata conformemente alle esigenze del nuovo diritto (art. 400 cpv. 1), senza che ne risultino necessariamente costi supplementari. L'attuale tuteur général può essere impiegato quale capo dell'unità. Nei singoli casi di assistenza la responsabilità va però delegata all'attuale personale ausiliario.

I Cantoni non saranno colpiti da una valanga di costi di assistenza poiché, come nel diritto vigente (art. 416 CC), secondo l'articolo 404 capoverso 1 primo periodo il compenso del curatore e il rimborso delle sue spese sono pagati in primo luogo con i beni dell'interessato; una normativa analoga è prevista per il mandato precauzionale (art. 366 cpv. 2). In caso di curatore professionale il compenso è corrisposto al datore di lavoro (art. 404 cpv. 1 secondo periodo).

Per l'iscrizione dei dati relativi al mandato precauzionale nella banca dati centrale (art. 361 cpv. 3), l'ufficio dello stato civile potrà riscuotere emolumenti a copertura dei costi, a meno che si tratti di una persona indigente. Occorrerà adeguare di conseguenza la tariffa degli emolumenti della Confederazione.

Dall'estensione della responsabilità diretta dello Stato dalla privazione della libertà a scopo d'assistenza all'intero
settore della protezione dei minori e degli adulti (art. 454 segg.) non dovrebbe risultare per i Cantoni il benché minimo onere supplementare. Nella prassi le azioni di responsabilità sono piuttosto rare. Taluni Cantoni hanno peraltro già introdotto, motu proprio, la responsabilità diretta dello Stato.

Certamente non per tutti i Cantoni, ma per alcuni di essi l'obbligo di sottoporre a vigilanza gli istituti d'accoglienza e di cura che ospitano persone incapaci di discernimento (art. 387) costituisce una novità. Il diritto federale non specifica tuttavia i contenuti concreti di tale vigilanza. Nell'assolvere tale mandato, i Cantoni beneficiano pertanto di un ampio apprezzamento. La vigilanza è comunque indispensabile alla tutela degli interessi dei membri più deboli della società, le persone incapaci di discernimento.

I Cantoni avranno infine compiti legislativi, poiché anche i loro atti normativi dovranno considerare il nuovo diritto (cfr. art. 89c cpv. 2, 404 cpv. 3, 429 cpv. 1, 437, 440 cpv. 1 e 2, 441 cpv. 1, 442 cpv. 4, 443 cpv. 2 secondo periodo, 450f e 454 cpv. 4).

92

DTF 118 Ia 473

6507

3.3

Per l'economia

Considerata la prevedibile evoluzione demografica e dal momento che le finanze pubbliche beneficeranno di risparmi nel settore dell'assistenza sociale, si può partire dal presupposto che gli effetti benefici della protezione degli adulti supereranno i costi.

3.4

Per l'informatica

La possibilità di fare iscrivere dati relativi al mandato precauzionale nella banca dati centrale (art. 361 cpv. 3) renderà necessari adeguamenti dei programmi informatici utilizzati dal registro elettronico dello stato civile. Non trattandosi di un tradizionale compito dello stato civile cui si applica l'articolo 45a capoverso 2 CC, la Confederazione dovrà farsi carico delle relative spese. L'adeguamento dei programmi presso il centro dei servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia dovrebbe costare circa 250 000 franchi.

4

Programma di legislatura

Il presente disegno è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007.93

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Il presente disegno si fonda sull'articolo 122 Cost., che dà alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile, consentendole anche di emanare le disposizioni procedurali indispensabili per l'esecuzione del diritto materiale.

Peraltro, l'articolo 122 capoverso 1 Cost.-Riforma della giustizia estende anche al diritto di procedura civile la competenza della Confederazione di legiferare in materia di diritto civile.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno tiene conto della raccomandazione R (99) 4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sui principi concernenti la protezione giuridica dei maggiorenni incapaci.

Le disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza (art. 426 segg.) tengono conto delle prescrizioni dell'articolo 5 CEDU concernenti il diritto alla libertà e alla sicurezza e delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). L'organizzazione delle 93

FF 2004 1017

6508

autorità (art. 440 seg. e 450) ottempera all'articolo 6 CEDU per quanto concerne il diritto a un processo equo. Le direttive del paziente (art. 370), le disposizioni sulla rappresentanza per i provvedimenti medici (art. 377 segg.) e le norme sul trattamento di una turba psichica nell'ambito di un ricovero a scopo di assistenza (art. 433 segg.) concretizzano inoltre gli articoli 6­9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina. Abbiamo già presentato al Parlamento il messaggio sulla ratifica di tale Convenzione94.

5.3

Delega di competenze legislative

Il disegno di revisione delega al Consiglio federale le seguenti competenze normative:

94

­

l'emanazione di disposizioni concernenti l'iscrizione nella banca dati centrale da parte dell'ufficio dello stato civile dei dati relativi al mandato precauzionale (art. 361 cpv. 3 secondo periodo);

­

l'emanazione di disposizioni concernenti la registrazione sulla tessera di assicurato dei dati relativi alle direttive del paziente (art. 371 cpv. 2);

­

l'emanazione di disposizioni in materia d'investimento e custodia dei beni (art. 408 cpv. 3);

­

la possibilità di emanare disposizioni sulla vigilanza (art. 441 cpv. 2).

FF 2002 245

6509

13 123 12 995 13 320 13 746 13 849 13 903 13 793 13 960 14 003

1 300 1 290 1 195 1 261 1 224 1 199 1 118 1 114 975

Art. 370

898 658 696 732 794 850 876 790 825

77 113 97 76 95 96 140 103 105

Art. 370

5 15 12 10 8 8 16 6 5

Art. 371

131 126 97 109 74 56 70 70 118

Art. 371

526 461 473 529 553 560 522 534 624

Art. 372

5 827 5 699 5 918 6 464 6 674 6 553 6 530 6 523 6 652

Art. 372

266 253 260 198 263 279 289 233 320

Art. 3853

3 488

Art. 3853

1 070 1 048 1 132 1 414 1 403 1 049 921 1 150 1 092

Art. 392

3 102 3 100 2 637 3 191 3 153 3 220 3 199 3 622 3 954

Art. 392

543 611 629 656

Art. 393

2 799 3 341 3 736 4 686

Art. 393

2 348 2 425 2 414 2 671 2 638 2 499 2 305 2 372 2 543

Art. 392/393

11 065 11 049 11 800 12 594 12 887 10 858 10 619 11 093 10 856

Art. 392/393

2 661 2 231 2 367 2 463 2 870 2 817 3 182 3 470 3 579

Art. 394

11 687 11 547 12 799 14 135 14 810 15 342 16 353 17 741 18 368

Art. 394

646 627 610 542 605 586 572 536 538

Art. 395

4 691 4 670 4 781 5 023 4 839 5 050 5 020 4 711 4 440

Art. 395

Art. 397a*

Art. 397a*

10 493 9 828 10 059 10 634 11 229 11 288 11 436 11 826 10 287

Totale

50 926 50 476 52 547 56 523 57 510 58 980 60 043 62 570 67 540

Totale

6510

* I dati cantonali disponibili riguardo alla privazione della libertà a scopo d'assistenza non sono più pubblicati poiché, in particolare per quanto concerne la privazione della libertà a scopo d'assistenza per ordine del medico, le modalità di rilevamento sono assai differenti e non forniscono perciò una base di raffronto.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Art. 369

Nuove misure adottate ­ Adulti

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Art. 369

Misure in vigore ­ Adulti

(Fonte: Conferenza delle autorità cantonali di tutela. Il rilevamento si basa sulle indicazioni di tutti i 26 Cantoni della Svizzera.)

Statistica svizzera in materia di tutela

Allegato

1 642 1 655 1 680 1 801 1 731 1 847 1 930 2 043 1 953

11 008 11 085 12 675 14 223 16 016 16 310 17 363 18 896 19 273

Art. 308

1 783 1 495 1 520 1 811 1 870 1 031 594 632 362

Art. 309

6511

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

384 434 394 471 420 418 483 495 664

Art. 307

2 835 2 800 3 143 3 393 4 038 4 019 4 296 4 755 4 833

Art. 308

829 743 941 1 038 1 087 513 243 223 181

Art. 309

Nuove misure adottate ­ Minori

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Art. 307

Misure in vigore ­ Minori

474 498 505 544 613 499 485 505 508

Art. 310

1 413 2 039 2 129 2 017

Art. 309/ 308

792 1 078 1 042 1 054

Art. 309/ 308

1 544 1 499 1 490 1 845 1 940 1 398 1 547 1 529 1 306

Art. 310

405 428 396 621

Art. 310/ 308

1 497 1 727 1 943 2 001

Art. 310/ 308

85 74 115 99 101 104 96 69 88

Art. 311/ 312

540 462 574 560 548 513 573 387 264

Art. 311/ 312

363

Art. 3183

822

Art. 3183

400 180 147 145 61 31 42 85 105

Art. 324

984 1 137 502 611 604 576 172 212 131

Art. 324

71 75 50 64 51 65 75 73 97

Art. 325

209 326 251 296 312 293 334 339 404

Art. 325

795 691 853 946 865 928 861 802 779

Art. 368

3 112 2 869 3 033 3 284 3 305 3 335 3 292 3 263 2 796

Art. 368

1 429 1 393 1 754 1 836 1 541 1 537 1 743 1 761 1 822

Art. 392

2 468 2 504 2 738 2 933 2 862 3 106 3 376 3 390 3 918

Art. 392

112 128 136 120 87

Art. 146

73 169 202 195 261

Art. 146/ 147

539 872 1 130 1 139 1 594

Art. 298a ZGB

25 286 25 029 26 461 29 363 31 188 33 320 34 949 36 766 35 508

Totale

9 298 8 885 9 900 10 535 11 428 12 312 13 098 13 468 12 796

Totale

6512

UR donne uomini SZ* donne uomini NW* donne uomini OW* donne uomini LU* donne uomini ZG donne uomini GL* donne uomini GR donne uomini SG* donne uomini TG* donne uomini

11 1 10 39

0 0 0 15

51

6 1 5 11

24 7 17 52

17

51 21 30 88

990

163 67 96 98

180 86 94 1 110

412

Art. 370

75 41 34 218

Art. 369

4

5 0 5 2

0 0 0 1

1

0 0 0 0

0 0 0 1

Art. 371

78

38 16 23 251

44 17 27 32

228

13 5 8 15

15 4 11 40

Art. 372

Misure in vigore il 31 dicembre 2004 (Adulti)

116

24 14 10 281

63 31 32 21

318

7 4 3 20

14 6 8 31

Art. 3853

75

45 24 21 120

15 8 7 27

78

9 2 7 3

11 6 5 58

Art. 392

38

341

99 54 45 845

51 37 14 52

211 16 5 4 85 37 48 135

223

55 30 25 42

32 20 12 204

Art. 392/ 393

122

7 4 3 10

42 21 21 92

Art. 393

654

109 56 53 1 048

159 84 75 93

1 021

47 31 16 92

90 42 48 270

Art. 394

150

166 75 91 174

32 17 15 45

365

26 13 13 44

46 27 19 79

Art. 395

1 885

775 368 407 4 018

554 278 276 384

3 397

215 110 105 329

336 168 168 1 032

Totale

8.09

8.76

458 821 232 978

4.13

10.02

38 317 187 812

5.26

105 244

9.58

9.92

33 162 354 731

5.44

7.59

135 989 39 497

9.58

Casi per 1000 abitanti**

35 083

Popolazione residente permanente al 31.12.2004*

6513

SH** donne uomini AI donne uomini AR donne uomini ZH* donne uomini AG* donne uomini SO* donne uomini BL* donne uomini BS donne uomini JU* donne uomini BE donne uomini FR* donne uomini

7 1 6 1 0 1 7 1 6 93

24

5

5

6 3 3 14

76 32 44 102

843

539

470

95 41 54 155

1 802 790 1 012 524

Art. 370

135 69 66 24 12 12 130 73 57 2 441

Art. 369

62 27 35 7

0 0 0 2

0

0

6

1 0 1 2 0 2 0 0 0 3

Art. 371

763 326 437 856

367 143 224 62

96

200

268

35 10 25 16 4 12 24 12 12 467

Art. 372

341 141 200 0

27 11 16 0

76

160

253

15 6 9 40 25 15 519

29

Art. 3853

354 155 199 107

124 69 55 14

396

103

190

37 22 15 19 10 9 33 21 12 341

Art. 392

654 352 302 164

373 460 313 116

400

179

348

69 40 29 0 0 0 45 20 25 140

Art. 393

1 610 822 788 88

270 146 124 86

272

335

369

50 27 23 19 12 7 52 36 16 3 688

Art. 392/ 393

3 983 1 879 2 104 1 382

321 145 178 308

904

778

949

279 150 129 58 26 32 164 80 84 1 970

Art. 394

311 126 185 471

74 39 35 17

240

222

503

33 14 19 7 1 6 23 10 13 397

Art. 395

9 956 4 650 5 306 3 701

2 059 1 057 1 002 774

2 859

2 521

3 753

675 333 313 161 71 90 518 278 240 10 059

Totale

7.97

1 261 810

10.42 14.78

250 377

11.20

69 091 955 378

11.03

10.78

10.19

186 753

265 305

247 379

6.64

9.80

52 841

565 122

10.71

9.15

Casi per 1000 abitanti**

15 029

73 788

Popolazione residente permanente al 31.12.2004*

29 4 25 37 14 23 22 7 15

767 343 424 467 218 249 478 229 249

14 003

Totale

118

0 0 0 2 0 2 1 0 1

8 3 5 10

Art. 371

6514

* Differenziazione uomo/donna non rilevata.

** Differenziazione uomo/donna rilevata in parte.

975

226 85 141 95

579 281 298 1 169

Art. 370

VS donne uomini VD*2 donne uomini GE donne uomini NE donne uomini TI donne uomini

Art. 369

6 652

76 38 38 457 183 274 498 195 303

218 95 123 1 495

Art. 372

1 2

3 954

590 316 274 40 20 20 666 316 350

66 32 34 433

Art. 392

4 686

10 6 4 114 53 61 887 495 392

231 104 127 0

Art. 393

10 856

695 467 228 2 2 0 162 101 61

92 48 44 1 122

Art. 392/ 393

18 368

343 164 179 496 244 252 791 409 382

258 129 129 1 799

Art. 394

4 440

33 17 16 80 53 27 24 12 12

664 302 362 214

Art. 395

67 540

2 622 1 385 1 237 1 883 879 1 004 3 728 1 862 1 866

2 506 1 142 1 364 6 840

Totale

11.65

319 931

8.91

11.21

167 910

7 582 149

6.13

10.57

647 382 427 396

8.70

Casi per 1000 abitanti**

287 976

Popolazione residente permanente al 31.12.2004*

In più 5 tipi di curatela di cui all'art. 393 CC per persone giuridiche.

Le misure di protezione vengono rilevate soltanto in parte a causa di riforme amministrative.

3 488

79 30 49 188 92 96 199 98 101

164 63 101 503

Art. 3853

6515

UR ragazze ragazzi SZ* ragazze ragazzi NW ragazze ragazzi OW* ragazze ragazzi LU** ragazze ragazzi ZG ragazze ragazzi GL* ragazze ragazzi GR ragazze ragazzi SG* ragazze ragazzi TG* ragazze ragazzi

23 13 10 176

47 23 24 38

873

124 63 61 110

140 53 87 2 063

620

0 0 0 19

1 0 1 4

23

5 4 1 9

33 12 21 41

45

3

6 1 5 7

3 1 2 3

4

1 0 1 1

0 0 0 7

143

19 6 13 128

8 3 5 0

83

2 0 2 0

0 0 0 26

37

13 4 9 36

1 0 1 22

20

0 0 0 3

0 0 0 18

92

23 9 14 187

14 9 5 0

140

8 1 7 3

0 0 0 9

21

0 0 0 15

0 0 0 0

3

1 1 0 0

1 0 1 1

8 2 6 15 26

1

0 0 0 1

3

0 0 0 0

0 0 0 15

16 7 9 25

15 10 5 3 1 2 0

5 2 3 0

1

2 2 0

27

4 0 4 34

6 2 4 2

16

0 0 0 0

0 0 0 6

61

14 6 8 129

35 13 22 9

109

8 6 2 5

3 0 3 60

56

20 12 8 179

31 17 14 5

158

8 7 1 6

0 0 0 46

3

1 0 1 11

26 14 12 0 0 0 25

5 5 0 0

0 0 0 1

Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 309/ Art. 310 Art. 310/ Art. 311/ Art. 3183 Art. 324 Art. 325 Art. 368 Art. 392 Art. 146/ 308 308 312 147

Misure in vigore il 31 dicembre 2004 (Minori)

1 134

297 112 185 2 870

1 473 24 17 230 113 117 186

86 45 41 60

29 15 14 384

Totale

4.87

6.26

458 821 232 978

1.58

4.85

38 317 187 812

2.19

105 244

4.15

1.81

33 162 354 731

2.18

2.82

0.83

39 497

135 989

35 083

Popolazione Casi residente per 1000 permanente abitanti** al 31.12.2004*

6516

SH ragazze ragazzi AI ragazze ragazzi AR ragazze ragazzi ZH* ragazze ragazzi AG* ragazze ragazzi SO* ragazze ragazzi BL2 ragazze ragazzi BS ragazze ragazzi JU* ragazze ragazzi BE ragazze ragazzi FR* ragazze ragazzi

1 011

805

368 166 202 336

2 912 1 269 1 643 923

16

25

46 22 24

66 38 28 239

3

200 98 102 30 17 13 212 118 94 3 473

21 9 12 0 0 0 2 1 1 94

27 13 14 30

144 71 73 0

25

19

0 0 0 0 0 0 1 1 0 6

312 149 163 77

13 4 9 10

14

87

20 9 11 0 0 0 18 6 12 477

22 8 14 55

3

18 4 14

20

36

0 0 0 2 0 2 8 5 3 109

162 76 86 15

3

93 53 40

73

33

28 16 12 0 0 0 6 6 0 639

16 5 11 41

0 0 0 0

11

20

4 3 1 0 0 0 1 1 0 37

10 6 4 0

0 0 0 0

181

56

9 4 5 4 1 3 15 9 6 141

8 4 4 12

3

0 0 0

3

2

3 0 3 0 0 0 1 0 1 18

33 6 27 22

1 1 0 6

15

21

4 3 1 0 0 0 2 0 2 58

356 138 218 174

111 57 54 46

70

214

32 14 18 6 2 4 8 5 3 355

353 147 206 145

87 50 37 105

54

131

63 27 36 0 0 0 29 18 11 594

6 3 3 12

1 1 0 20

2

21

0 0 0 0 0 0 5 2 3 52

Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 309/ Art. 310 Art. 310/ Art. 311/ Art. 3183 Art. 324 Art. 325 Art. 368 Art. 392 Art. 146/ 308 308 312 147

5.83 4.80

52 841 1 261 810

4 283 1 862 2 421 1 745

4.48 6.97

250 377

7.57

4.72

0.00

5.25

955 378

69 091

186 753

265 305

0 882 429 453 523

247 379

2.95

2.79

15 029

565 122

5.20

73 788

Popolazione Casi residente per 1000 permanente abitanti** al 31.12.2004*

1 298

1 667

384 183 201 42 20 22 308 172 136 6 053

Totale

1 554 741 813 1 086 489 597 560 265 295

58 31 27 12 5 7 683 329 354

1 953 19 273

589 278 311 1 000

145 69 76 366

362

5 3 2 36 17 19 4 3 1

30 13 17 0

2 017

253 139 114 0 0 0 99 42 57

28 14 14 200

6517

Differenziazione uomo/donna non rilevata.

** Differenziazione uomo/donna rilevata in parte.

1 L'art. 318 cpv. 3 CC non viene rilevato.

Totale

VS ragazze ragazzi VD*4 ragazze ragazzi GE ragazze ragazzi NE ragazze ragazzi TI ragazze ragazzi 1 306

0 0 0 236 100 136 330 158 172

57 27 30 263

2 3 4 5

264

15 11 4 12 7 5 50 26 24

6 3 3 9

822

29 18 11 99 54 45 6 3 3

41 19 22 165

131

0 0 0 0 0 0 7 5 2

0 0 0 9

404

47 16 31 7 4 3 54 18 36

14 6 8 25

2 796

238 112 126 137 49 88 150 62 88

93 42 51 373

3 918

675 324 351 91 50 41 359 139 220

59 34 25 664

261

2 1 1

5

44 30 14

10 6 4 14

35 508

3 159 1 556 1 603 1 907 855 1 052 2 334 1 067 1 267

1 086 515 571 3 088

Totale

7 582 149

319 931

167 910

4.68

7.30

11.36

7.39

4.77

647 382 427 396

3.77

287 976

Popolazione Casi residente per 1000 permanente abitanti** al 31.12.2004*

Il Cantone di Basilea Campagna non accentra il rilevamento delle misure di protezione dei minori.

Gli art. 307, 310, 324 e 298a CC non vengono rilevati.

Le misure di protezione vengono rilevate soltanto in parte a causa di riforme amministrative.

Gli art. 146 e 147 CC non vengono rilevati.

2 001

241 131 110 191 80 111 30 16 14

14 4 10 0

Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 309/ Art. 310 Art. 310/ Art. 311/ Art. 3183 Art. 324 Art. 325 Art. 368 Art. 392 Art. 146/ 308 308 312 147

6518

UR donne uomini SZ * donne uomini NW * donne uomini OW * donne uomini LU * donne uomini ZG donne uomini GL * donne uomini GR donne uomini SG * donne uomini TG* donne uomini

1 0 1 4

0

0

2

0 0 0 3

2 1 1 4

2

10

5

43

11 2 9 6

10 7 3 87

18

Art. 370

13 8 5 8

Art. 369

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

Art. 371

9

5 2 3 14

3 1 2 6

22

3

2

1 0 1 2

Art. 372

Nuove misure adottate il 31 dicembre 2004 (Adulti)

24

3 2 1 33

4 2 2 2

24

2

0

2 1 1 1

Art. 3853

42

25 16 9 61

8 2 6 9

37

0

3

1 1 0 18

Art. 392

8

60

22 14 8 192

13 9 4 9

71 5 2 0 16 8 8 23

78

0

20

6 5 1 51

Art. 392/ 393

17

0

1

0 0 0 16

Art. 393

151

24 12 12 186

35 18 17 16

198

15

10

28 16 12 65

Art. 394

15

22 10 12 16

1 1 0 8

30

2

4

17 11 6 6

Art. 395

329

129 72 57 616

82 40 42 59

451

27

50

69 42 27 171

Totale

1.41

1.34

458 821 232 978

0.69

1.54

38 317 187 812

0.78

1.27

0.81

105 244

354 731

33 162

1.27

1.26

135 989 39 497

1.97

Casi per 1000 abitanti**

35 083

Popolazione residente permanente al 31.12.2004*

6519

SH** donne uomini AI donne uomini AR donne uomini ZH* donne uomini AG* donne uomini SO* donne uomini BL* donne uomini BS donne uomini JU* donne uomini BE donne uomini FR * donne uomini

0 0 0 0 0 0 2 0 2 2

4

0

1

0 0 0 1

5 3 2 4

69

22

25

4 2 2 9

59 25 34 24

Art. 370

6 0 6 1 0 1 5 4 1 80

Art. 369

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Art. 371

34 15 19 93

18 8 10 4

1

30

33

0 0 0 1 0 1 3 0 3 30

Art. 372

17 7 10 13

4 1 3 5

14

11

17

1 0 1 1 0 1 14

2

Art. 3853

127 52 75 55

53 25 28 8

46

31

118

6 4 2 7 2 5 9 7 2 122

Art. 392

83 35 48 33

100 62 38 19

24

25

69

1 1 0 0 0 0 6 2 4 41

Art. 393

324 137 187 27

78 41 37 10

54

93

127

10 5 5 4 2 2 9 8 1 830

Art. 392/ 393

762 342 420 267

64 26 38 42

109

177

314

38 21 17 7 2 5 23 10 13 309

Art. 394

23 10 13 52

4 3 1 0

9

19

124

1 1 0 0 0 0 4 1 3 36

Art. 395

1 434 626 808 568

325 168 157 98

283

408

876

64 32 30 21 6 15 62 32 30 1 465

Totale

1.16

1 261 810

1.50 2.27

250 377

1.42

69 091 955 378

1.74

1.07

1.65

186 753

265 305

247 379

1.55

1.17

52 841

565 122

1.40

0.87

Casi per 1000 abitanti**

15 029

73 788

Popolazione residente permanente al 31.12.2004*

7 0 7 3 1 2 2 0 2

78 36 42 31 20 11 38 20 18

825

Totale

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 2

Art. 371

6520

* Differenziazione uomo/donna non rilevata.

** Differenziazione uomo/donna rilevata in parte.

105

45 17 28 11

75 43 32 88

Art. 370

VS donne uomini VD *2 donne uomini GE donne uomini NE donne uomini TI donne uomini

Art. 369

624

12 7 5 46 20 26 48 11 37

42 12 30 162

Art. 372

1 2

1 092

86 51 35 9 7 2 67 32 35

26 20 6 118

Art. 392

656

5 2 3 23 12 11 108 70 38

31 19 12 0

Art. 393

2 543

217 155 62 1 1 0 62 39 23

24 15 9 222

Art. 392/ 393

3 579

91 42 49 102 51 51 172 96 76

50 22 28 324

Art. 394

538

2 2 0 17 13 4 1 0 1

113 62 51 12

Art. 395

10 287

522 303 219 232 125 107 519 279 240

448 229 219 979

Totale

1.62

319 931

1.36

1.38

167 910

7 582 149

1.22

1.51

647 382 427 396

1.56

Casi per 1000 abitanti**

287 976

Popolazione residente permanente al 31.12.2004*

In più 5 tipi di curatela di cui all'art. 393 CC per persone giuridiche.

Le misure di protezione vengono rilevate soltanto in parte a causa di riforme amministrative.

320

24 8 16 0 0 0 21 11 10

41 19 22 40

Art. 3853

6521

UR ragazze ragazzi SZ * ragazze ragazzi NW ragazze ragazzi OW * ragazze ragazzi LU ** ragazze ragazzi ZG ragazze ragazzi GL * ragazze ragazzi GR ragazze ragazzi SG * ragazze ragazzi TG * ragazze ragazzi

8 4 4 73

25

5

240

31 14 17 59

48 20 28 487

168

0 0 0 3

1

2

16

3 3 0 4

14 5 9 22

26

2

4 1 3 4

2 1 1 2

1

1

0

0 0 0 3

13

13 3 10 35

2 0 2 11

6

0

1

0 0 0 4

65

11 4 7 65

3 2 1 0

49

0

4

0 0 0 6

28

2 1 1 67

5 3 2 0

31

3

1

0 0 0 4

7

1 1 0 5

0 0 0 0

2

0

0

1 0 1 1

1 0 1 5 3

1

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 26

18 12 6 12

5 3 2 0 0 0 0

0

0

0 0 0 1

12

0 0 0 9

0 0 0 1

3

0

0

0 0 0 2

16

4 0 4 32

10 4 6 2

29

0

3

2 2 0 13

43

23 11 12 104

21 11 10 2

85

0

3

1 0 1 21

1

0 0 0 4

0 0 0 15

7

0

0

0 0 0 1

44

9 4 5 25

52 21 31 3 2 1 0

8

3

0 0 0 45

Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 309/ Art. 310/ Art. 311/ Art. 3183 Art. 324 Art. 325 Art. 368 Art. 392 Art. 146/ Art. 298a 308 308 312 147

Nuove misure adottate il 31 dicembre 2004 (Minori)

428

148 62 86 876

526 24 33 80 40 40 96

19

41

12 6 6 202

Totale

1.84

1.91

458 821 232 978

0.79

2.51

38 317 187 812

0.76

1.48

0.57

105 244

354 731

33 162

1.04

1.49

135 989 39 497

0.34

35 083

Popolazione Casi residente per 1000 permanente abitanti** al 31.12.2004*

6522

SH ragazze ragazzi AI ragazze ragazzi AR ragazze ragazzi ZH * ragazze ragazzi AG * ragazze ragazzi SO * ragazze ragazzi BL 2 ragazze ragazzi BS ragazze ragazzi JU * ragazze ragazzi BE ragazze ragazzi FR * ragazze ragazzi

371

206

128 60 68 63

722 316 406 287

6

9

7 1 6

49 16 33 75

4

30 17 13 4 1 3 46 27 19 745

4 2 2 0 0 0 1 0 1 48

16 8 8 33

64 23 41 0

7

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

29 9 20 28

4

8 3 5

1

9

0 0 0 0 0 0 6 2 4 90

267 134 133 63

1 0 1 3

11

79

2 0 2 0 0 0 3 1 2 185

60 14 46 13

4

43 19 24

37

19

6 4 2 0 0 0 0 0 0 134

7 1 6 17

0 0 0 0

1

4

0 0 0 0 0 0 1 1 0 13

4 2 2 0

0 0 0 0

30

3

0 0 0 2 1 1 0 0 0 32

0 0 0 11

4

0 0 0

3

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 2 5

0 0 0 0

4

18

0 0 0 0 0 0 1 0 1 15

70 27 43 47

28 15 13 9

12

86

1 1 0 3 1 2 3 2 1 84

170 72 98 98

35 19 16 45

33

71

28 12 16 0 0 0 26 16 10 346

5 1 4 3

0 0 0 6

4

3

0 0 0 0 0 0 2 1 1 27

373 115 88 67

4

30 14 16

53

22

0 0 0 5 3 2 5862

21

Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 309/ Art. 310/ Art. 311/ Art. 3183 Art. 324 Art. 325 Art. 368 Art. 392 Art. 146/ Art. 298a 308 308 312 147

1.83

1 261 810

1 774 715 889 747

1.86 2.98

250 377

1.82

1.84

0.00

1.66

955 378

69 091

186 753

265 305

0 344 154 190 126

247 379

1.24

1.78

52 841

565 122

0.60

1.25

15 029

73 788

Popolazione Casi residente per 1000 permanente abitanti** al 31.12.2004*

411

698

92 36 35 9 3 6 94 53 41 2 312

Totale

414 200 214 197 91 106 110 50 60

27 13 14 2 1 1 206 91 115

664

Totale

181

4 4 0 12 6 6 0 0 0

13 6 7 0

508

0 0 0 90 38 52 77 38 39

27 11 16 58

1 054

127 70 57 0 0 0 35 18 17

10 4 6 65

621

81 46 35 78 32 46 4 2 2

5 2 3 0

88

6 2 4 6 4 2 9 4 5

2 2 0 5

6523

9 6 3 24

363

0 0 0 223 105 118 1 0 1

* Differenziazione uomo/donna non rilevata.

** Differenziazione uomo/donna rilevata in parte.

1 L'art. 318 cpv. 3 CC non viene rilevato.

2 Di cui 529 casi in virtù dell'articolo 298a e 57 in virtù dell'articolo 134 capoverso 3 CC.

3 Il Cantone di Basilea Campagna non accentra il rilevamento delle misure di protezione dei minori.

4 833

167 79 88 199

58 25 33 81

VS ragazze ragazzi VD *4 ragazze ragazzi GE ragazze ragazzi NE ragazze ragazzi TI ragazze ragazzi 97

0 0 0 4 2 2 13 6 7

1 1 0 7

779

100 52 48 53 13 40 56 23 33

37 16 21 79

1 822

195 90 105 46 21 25 153 54 99

40 22 18 233

76 31 45

0 0 0

1 594

7

7

87

61 27 34

24 12 12 87

9 7 2

6

0 0 0

12 796

1 024 511 513 711 313 398 740 317 423

439 209 230 847

Totale

7 582 149

319 931

167 910

427 396

647 382

287 976

1.69

2.31

4.23

2.40

1.31

1.52

Popolazione Casi residente per 1000 permanente abitanti** al 31.12.2004*

Gli art. 307, 310, 324 e 298a CC non vengono rilevati.

Le misure di protezione vengono rilevate soltanto in parte a causa di riforme amministrative.

6 Gli art. 146 e 147 CC non vengono rilevati.

7 Gli art. 146, 147 e 298a CC non vengono rilevati.

4 5

105

0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 23 23 9

Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 309/ Art. 310/ Art. 311/ Art. 3183 Art. 324 Art. 325 Art. 368 Art. 392 Art. 146/ Art. 298a 308 308 312 147

6524