Traduzione1

Decisione 4/2005 del Comitato misto AELS-Israele

Appendice 3 AELS-Israele

(approvata il 15 giugno 2005)

Emendamento dell'articolo 22 sulle difficoltà nella bilancia dei pagamenti Il Comitato misto, visto l'articolo 34 dell'Accordo firmato il 17 settembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e Israele, qui di seguito denominato «Accordo»; considerando l'evoluzione internazionale in materia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti dall'entrata in vigore del presente Accordo, e in particolare dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, nonché dell'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, decide: L'Accordo è modificato come segue: 1. L'articolo 22 è sostituito dal testo seguente: «Art. 22

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1.

Le Parti si astengono dall'adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

2.

La Parte che incontra o rischia di incontrare a breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 e dall'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'OMC, provvedimenti restrittivi per gli scambi che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino la misura necessaria per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Le disposizioni pertinenti del GATT 1994 e dell'Intesa dell'OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti divengono parte integrante del presente Accordo.

3.

La Parte che adotta misure basandosi sul presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.»

2. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di ratifica o di accettazione di tutte le Parti contraenti sono stati consegnati al depositario; ciò avvenuto, quest'ultimo ne informa tutte le altre Parti contraenti.

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Dal testo originale inglese.

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Decisione 4/2005 del Comitato misto AELS-Israele

3. Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio consegna al depositario il testo della presente decisione.

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