Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane del 19 giugno 2006
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto il rapporto del 15 febbraio 20062 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2005, decreta: Art. 1 Le modifiche del 10 novembre 20043 (Allegato 1) e del 10 giugno 20054 (Allegato 2) dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle importazioni agricole sono approvate.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 15 giugno 2006
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2006
Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz
1 2 3 4 5
RS 632.10 FF 2006 2367 RU 2004 5473 RU 2005 2533 RS 916.01
2005-3303
5673
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Allegato 1
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 10 novembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole è modificata come segue: 1.
L'allegato 1 numero 14, disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana, è modificato secondo la versione qui annessa.
2.
L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
10 novembre 2004
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6
RS 916.01
5674
20042207
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2004
Allegato 1 (art. 5)
14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]
Testo complementare
(Fr.)
...
1001.
1002.
1007.
1008.
...
9031 0031 0021 1021 2021 9021 9051
26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30
5675
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2004
Allegato 2 (art. 6)
Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa7
Designazione della merce
Prezzo soglia fr. per 100 kg
Valido per le linee di tariffa seguenti
0713.1011
Piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali
48.00
1003.0010
Orzo, da semina
92.00
1003.0070
Orzo, per l'alimentazione di animali
43.00
1201.0010
Fave di soia, per l'alimentazione di animali Farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali
60.00
0708.90100813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.10211008.9071 1201.00101208.9010 e 2103.3011 0901.9011 e 1209.10101404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.00200060 1501.00121518.0098, 3823.11101910 1702.30211702.9011 e 1703.9091 2102.10912102.2021
1214.1010
1501.0012 1702.3021 2102.2011 2303.1011
2304.0010 3505.1010
7
Grassi di maiale (compreso lo strutto), 71.00 grezzi, per l'alimentazione di animali Glucosio chimicamente puro, allo stato 47.00 solido, per l'alimentazione di animali Lieviti morti, per l'alimentazione 59.00 di animali Proteine di patate, per l'alimentazione 76.00 di animali Panelli di soia, per l'alimentazione di animali Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali
RS 632.10 Allegato
5676
38.00
52.00 48.00
0505.90110511.9919, 2301.10112010, 2303.10113010 e 2309.90119089 2304.00102306.9010 1101.00121108.2020, 1905.9021, 2302.10105010, 3505.10103809.1010, 3824.1010, 9091 e 3825.9010
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Allegato 2
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 19988 sulle importazioni agricole è modificata come segue: L'Allegato 1 numero 17, Disciplinamento del mercato: zucchero e l'Allegato 4 numero 5, Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova, sono modificati secondo la versione qui annessa.
II 1
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.
2
L'allegato 1 numero 17 entra in vigore il 1° ottobre 2005.
10 giugno 2005
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8
RS 916.01
20050892
5677
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2005
Allegato 1 (art. 5)
17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]
Testo complementare
(Fr.)
1701. 1100 1200 9991 9999 1702. 3029 3032 3038 3042 3048 4019 4029 9019 9022 9023 9024 9028 9032 9033 9034 9038
51.00 51.00 18.70 51.00 14.00 61.00 18.70 39.00 10.00 61.00 39.00 51.00 29.70 18.70 18.70 18.70 32.10 17.55 10.00 10.00
PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
5678
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2005
Allegato 4 (art. 10)
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (tonnellate lorde)
[1]
[1]
[1]
[1]
09 09.1 09.2
Uova di volatili, in guscio Uova destinate al consumo Uova di trasformazione per l'industria alimentare
0407. 0010 0407. 0010 0407. 0010
33 735 16 428 17 307
10
Prodotti di uova, essiccati
0408. 1110 9110 3502. 1110
977
11
Altri prodotti di uova
0408. 1910 9910 3502. 1910
6 866
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
5679
Ordinanza sulle importazioni agricole
5680
RU 2005