06.071 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica Algerina Democratica e Popolare del 13 settembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'approvazione di una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, firmata il 3 giugno 2006.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 settembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La Cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il 3 giugno 2006 è stata firmata ad Algeri una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

Oltre ad evitare la doppia imposizione questa Convenzione offre a persone e in particolare a imprese investitrici con relazioni fiscali in entrambi gli Stati un'ulteriore protezione giuridica. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati.

La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Per quanto concerne l'imposizione di dividendi, interessi e canoni, le soluzioni auspicate dalla Svizzera hanno potuto essere in gran parte riprese nella Convenzione. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Caratteristiche della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

Grazie agli elevati prezzi del greggio e del gas naturale, le riserve monetarie algerine sono aumentate negli ultimi anni in misura considerevole. In generale, la condizione macroeconomica dell'Algeria può essere considerata piuttosto buona. Le riforme avviate sembrano idonee a superare alcune difficoltà strutturali dell'economia algerina. In questo contesto la necessità di diversificazione dell'economia è un obiettivo irrinunciabile. Di conseguenza sono in fase di attuazione diversi progetti importanti volti alla modernizzazione delle infrastrutture, che devono contribuire anche a ridurre la disoccupazione e a rilanciare la produzione industriale. È quindi da attendersi un ulteriore incremento delle relazioni economiche di questo Paese con i suoi principali partner.

Le relazioni commerciali tra la Svizzera e l'Algeria si sviluppano in modo soddisfacente sia a livello di importazioni che di esportazioni. Nel 2003 l'Algeria, unitamente all'Iran, era il terzo fornitore di greggio e di prodotti derivanti dal petrolio. Al contempo le esportazioni svizzere verso l'Algeria di macchine, prodotti chimici e farmaceutici nonché di generi alimentari raggiungevano circa 192 milioni di franchi, facendo salire l'Algeria al terzo posto tra i partner commerciali africani della Svizzera.

La Svizzera ha concluso con l'Algeria parecchie altre convenzioni. La più recente, un Accordo concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, è stata firmata il 30 novembre 2004 ed è entrata in vigore il 15 agosto 2005.

In occasione dell'ultima visita ufficiale del presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, avvenuta nel mese di novembre del 2004, è stato espresso da entrambe le parti il desiderio di una rapida conclusione di una Convenzione per evitare la doppia imposizione tra i due Paesi. Successivamente, nel mese di agosto del 2005, sono state condotte trattative a Berna che sono sfociate nella parafatura di un progetto di Convenzione.

Dopo che i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno espresso il loro parere positivo sulla Convenzione, quest'ultima è stata firmata, unitamente al Protocollo, ad Algeri il 3 giugno 2006.

1.2

Valutazione

La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Essa crea certezza del diritto e apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio dalle imposte algerine. In vista dei considerevoli progetti infrastrutturali algerini la Convenzione accoglie le aspettative dell'economia svizzera e crea condizioni quadro favorevoli. La Convenzione dovrebbe favorire, in linea generale, un ulteriore svilup-

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po delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e l'Algeria. Essa colma inoltre una lacuna nella rete delle convenzioni svizzere nell'Africa del Nord.

2

Spiegazioni dei singoli articoli

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a indicare le caratteristiche principali della Convenzione e a commentare le principali deroghe al modello di convenzione o alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Poiché l'Algeria riscuote un'imposta sul patrimonio («impôt sur le patrimoine»), il campo di applicazione del progetto di Convenzione comprende sia le imposte sul reddito che quelle sul patrimonio.

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, l'imposta preventiva svizzera sulle vincite alle lotterie è esclusa dal campo di applicazione della Convenzione.

Art. 4

Residenza

Come in altre Convenzioni svizzere di doppia imposizione, i criteri per la residenza comprendono anche il luogo di costituzione di una società.

Art. 5

Stabile organizzazione

Secondo desiderio algerino, il catalogo di cui al paragrafo 2 menziona ad esempio come stabile organizzazione anche il «punto di vendita», nell'intento di facilitare alle autorità fiscali locali l'applicazione della Convenzione.

Di conseguenza un punto di vendita sarà sempre una stabile organizzazione. La Svizzera ha ritenuto di poter accettare questa richiesta.

Nel quadro di un compromesso sulla questione dell'imposizione di prestazioni (cfr.

prossimo paragrafo) l'Algeria si è vista riconoscere che i cantieri edili o le catene di montaggio e le attività di sorveglianza connesse costituiscono una stabile organizzazione quando la loro durata è superiore a sei mesi.

In considerazione della politica convenzionale algerina in questo settore, la parte svizzera ha dovuto accettare come «conditio sine qua non» l'imposizione di prestazioni fornite in uno Stato contraente durante un periodo complessivo di più di sei mesi nel corso di un periodo di 12 mesi. Quale contropartita la delegazione algerina si è detta d'accordo di far rientrare nelle attività accessorie (par. 3 lett. f) i montaggi (costruzione) in relazione alla fornitura di macchine o impianti prodotti da imprese svizzere. Di conseguenza questa norma è applicabile anche per l'imposizione delle professioni indipendenti secondo l'articolo 14.

Il paragrafo 3 lettera e enumera le attività di carattere preparatorio o ausiliario che fondano una stabile organizzazione secondo la politica svizzera in materia di convenzioni.

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Art. 7

Utili delle imprese

Il progetto segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti. Il numero 1 lettera a del Protocollo stabilisce che a una stabile organizzazione deve essere attribuita solo la parte di rimunerazione che corrisponde ai suoi contributi effettivi e alle sue funzioni. La lettera b della stessa disposizione precisa, in relazione all'articolo 7 paragrafo 3, che nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione non è ammesso dedurre le spese fittizie quali pagamento per prestazioni fornite. Questa norma mira ai veri casi di abuso ed è pertanto giustificata. Con questa norma, è stato possibile evitare di riprendere la richiesta originale della delegazione algerina di restringere la possibilità di dedurre altri costi diversi da quelli pagati dalla stabile organizzazione alla casa madre.

Art. 9

Imprese associate

Come in numerose altre Convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera, anche l'articolo 9 della Convenzione con l'Algeria si limita al primo paragrafo del modello di convenzione dell'OCSE. Esso conferisce alle autorità fiscali degli Stati contraenti il diritto di effettuare rettificare la contabilità di un'impresa qualora in seguito alle relazioni speciali con un'impresa associata, la sua contabilità non fa apparire gli utili che essa avrebbe conseguito operando alle condizioni di mercato.

Art. 10

Dividendi

Con espressa esclusione dell'applicazione di questa norma alle società di persone, nei rapporti di partecipazione di diritto societario l'imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 5 per cento nel caso in cui la partecipazione è di almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi ammonta al massimo al 15 per cento.

Art. 11

Interessi

Nel paragrafo 2 l'imposta alla fonte sugli interessi è limitata al 10 per cento.

Secondo il paragrafo 3, sono esenti dall'imposta alla fonte gli interessi versati in relazione alla vendita a credito di equipaggiamenti commerciali, industriali o scientifici, alla fornitura di merci tra imprese nonché su pagamenti di interessi per mutui bancari di qualsiasi natura. Lo stesso dicasi per un mutuo concesso, garantito o assicurato da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o da istituzioni agenti per conto di tale Stato, suddivisioni politiche o enti locali, nonché per gli interessi pagati a uno Stato contraente, a una sua suddivisione politica o a un suo ente locale o alla banca centrale di questo Stato.

Art. 12

Canoni

L'imposta alla fonte per il pagamento dei canoni stabilita al paragrafo 2 è limitata al 10 per cento. Questa percentuale è usuale nella maggior parte delle Convenzioni concluse dalla Svizzera con Stati con un basso grado di industrializzazione.

Al leasing non è applicabile la definizione di «canoni» secondo il paragrafo 3, ma rientra nell'articolo 7 (vedi n. 2 del Protocollo).

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Art. 13

Utili di capitale

Come in altre convenzioni di doppia imposizione svizzere, il paragrafo 4 prevede che gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, essenzialmente in beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente. Nell'articolo concernente i metodi per evitare la doppia imposizione (art. 23) viene precisato che in Svizzera gli interessi derivanti da tale alienazione possono essere esentati da imposte solo adducendo la prova dell'avvenuta imposizione in Algeria.

Art. 14

Professioni indipendenti

Come indicato nel commento dell'articolo 5, l'imposizione generale alla fonte richiesta dalla parte algerina è stata limitata alle prestazioni fornite da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente nello Stato contraente e la cui durata ammonta ad almeno 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato.

Art. 18 e 19

Pensioni e funzioni pubbliche

Secondo il numero 3 del Protocollo e conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, il campo di applicazione degli articoli 18 e 19 include anche le prestazioni in capitale.

Art. 21

Altri redditi

In conformità con la politica svizzera in materia di convenzioni questo articolo conferisce il diritto di imposizione su «altri redditi» allo Stato di residenza del beneficiario delle prestazioni.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

L'Algeria evita la doppia imposizione mediante il computo dell'imposta svizzera. Se la Svizzera dispone del diritto esclusivo d'imposizione, l'Algeria applica il metodo dell'esenzione dall'imposta con riserva della progressione.

La Svizzera applica come di consueto il metodo dell'esenzione dall'imposta con riserva della progressione, e per le imposte alla fonte non rimborsabili su dividendi, interessi e canoni, concede il computo globale d'imposta. Infine, le disposizioni della Convenzione prevedono che i dividendi che una società svizzera riceve da una fonte algerina fruiscono dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbero i dividendi pagati da una società svizzera.

Art. 24

Non discriminazione

Nonostante il campo d'applicazione materiale della Convenzione, la clausola della non discriminazione vale per tutte le imposte degli Stati contraenti.

Art. 26

Scambio di informazioni

Nella Convenzione è stata integrata una clausola sullo scambio d'informazioni analoga a quella stipulata con diversi Stati non membri dell'OCSE. Lo scambio è limitato a informazioni necessarie per la giusta applicazione delle disposizioni della

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Convenzione di doppia imposizione (la cosiddetta «piccola clausola di scambio di informazioni»).

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima delle due notificazioni che conferma l'ultimazione della procedura interna. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'Accordo del 17 marzo 1972 tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica algerina democratica e popolare per evitare i casi di doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea viene sospeso durante la durata d'applicazione della presente Convenzione.

3

Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate in Algeria sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. Dato che sinora non si sono registrati importanti investimenti algerini, le minori entrate dovute al rimborso di questa imposta non dovrebbero essere considerevoli.

Per contro, il computo forfettario d'imposta previsto nel decreto del 22 agosto 1967 del Consiglio federale comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, non valutabili a causa della mancanza di statistiche appropriate, saranno tuttavia parzialmente compensate dall'imposizione in Svizzera dei redditi provenienti dall'Algeria. Questa imposizione dovrebbe comportare un aumento generale dei redditi imponibili.

Nella Convenzione sono state pattuite con l'Algeria soluzioni per evitare la doppia imposizione, che conferiscono alla Svizzera e alla sua economia nel rapporto bilaterale una valida base e che permettono di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui l'Algeria ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. Nel complesso la Convenzione apporta vantaggi considerevoli per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e contribuirà a promuovere gli investimenti diretti svizzeri in Algeria. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato all'unanimità la conclusione della presente Convenzione. Del resto, occorre ricordare che le Convenzioni per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell'interesse dei contribuenti e che favoriscono nel complesso la cooperazione economica, il che è uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

4

Costituzionalità

La presente Convenzione, firmata il 3 giugno 2006, si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi.

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Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale anche le Convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. In riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. La presente Convenzione corrisponde alla prassi già stabilita nel messaggio concernente la Convenzione di doppia imposizione con Israele e si scosta solo in misura irrilevante dagli impegni sinora assunti dalla Svizzera in campo fiscale nei confronti di altri Stati. Il decreto federale concernente la Convenzione di revisione con l'Algeria non sottostà dunque al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

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