Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

(Disegno)

(Legge sugli stupefacenti, LStup) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 20061; visto il parere del Consiglio federale del 29 settembre 20062, decreta: I La legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 69, 69bis e 64bis della Costituzione federale4; ...

Art. 1 1

2

1 2 3 4

Scopo e oggetto

La presente legge ha lo scopo di: a.

prevenire il consumo di stupefacenti e di sostanze psicotrope promuovendo l'astinenza;

b.

proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati da turbe della psiche e del comportamento legate alla dipendenza;

c.

preservare l'ordine pubblico e la sicurezza e lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

La presente legge disciplina: a.

i provvedimenti volti a prevenire gli effetti nocivi delle turbe legate alla dipendenza;

b.

il controllo del traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché dei loro precursori e coadiuvanti chimici.

FF 2006 7879 FF 2006 7949 RS 812.121 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 118 capoverso 2 lettere a e b, nonché 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2006-1652

7933

Legge sugli stupefacenti

Art. 1a (nuovo)

Principio dei quattro pilastri

La Confederazione e i Cantoni prevedono provvedimenti nei seguenti settori (principio dei quattro pilastri):

1

a.

prevenzione;

b.

terapia e reinserimento;

c.

riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza;

d.

controllo e repressione.

In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto sia delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù, sia della prevenzione.

2

Art. 1b (nuovo)

Rapporto con la legge sugli agenti terapeutici

Gli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici sono retti dalle disposizioni della legge del 15 dicembre 20005 sugli agenti terapeutici. Le disposizioni della presente legge sono applicabili se la legge sugli agenti terapeutici non prevede alcuna regolamentazione o prevede una regolamentazione meno estesa.

Art. 2 1

a.

stupefacenti, le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, come pure le sostanze e i preparati fabbricati a partire da tali sostanze o che hanno un effetto simile a esse;

b.

sostanze psicotrope, le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni, quali il lisergide o la mescalina o che hanno un effetto simile a queste sostanze;

c.

sostanze, sia le materie grezze, quali le piante e i funghi o loro parti, sia i composti chimici;

d.

preparati, gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l'uso;

e.

precursori, le sostanze e i preparati che non generano dipendenza ma possono essere trasformati in stupefacenti o in sostanze psicotrope;

f.

coadiuvanti chimici, le sostanze che servono alla fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.

1bis

5

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

Abrogato

RS 812.21

7934

Legge sugli stupefacenti

Art. 2a (nuovo)

Elenco

Il Dipartimento federale dell'interno designa gli stupefacenti, le sostanze psicotrope, i precursori e i coadiuvanti chimici. In genere, si basa sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

Art. 2b (nuovo)

Regolamentazione applicabile alle sostanze psicotrope

Se la legge non dispone altrimenti, le disposizioni concernenti gli stupefacenti si applicano parimenti alle sostanze psicotrope.

Art. 3, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Precursori e coadiuvanti chimici Il Consiglio federale può sottoporre i precursori e i coadiuvanti chimici al controllo degli stupefacenti secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3. Può prevedere un obbligo d'autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l'identificazione del cliente, l'obbligo di tenere i libri e l'obbligo di informare. Al riguardo si conforma di massima alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

1

3

Abrogato

Art. 3a Abrogato

Capitolo 1a (nuovo): Prevenzione, terapia e riduzione dei danni Sezione 1: Prevenzione Art. 3b

Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza per prevenire turbe legate alla dipendenza e i relativi effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. Particolare riguardo va accordato alla protezione dei bambini e dei giovani. Essi provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e predispongono le strutture necessarie a tal fine oppure sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

1

La Confederazione attua programmi di prevenzione d'interesse nazionale e promuove in particolare l'identificazione precoce delle turbe legate alla dipendenza. In tal ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Informa il pubblico sui problemi legati alla dipendenza.

2

7935

Legge sugli stupefacenti

Art. 3c

Facoltà di segnalazione

I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o aiuto sociale i casi esistenti o a rischio di turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:

1

a.

li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;

b.

esiste un grave pericolo per gli interessati, per i loro congiunti o per la collettività; e

c.

ritengono che un provvedimento assistenziale sia opportuno.

Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, bisogna informare anche il rappresentante legale, eccetto che vi si oppongano gravi motivi.

2

I Cantoni designano le istituzioni qualificate di cura o aiuto sociale, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, in particolare i bambini e i giovani a rischio.

3

4 Il personale delle istituzioni di cura o aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale giusta gli articoli 320 e 321 del Codice penale6.

Esso non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio o d'informare, nella misura in cui la testimonianza o l'informazione si riferisca alla situazione personale degli assistiti o a un reato secondo l'articolo 19a.

5 Se vengono a sapere che la persona loro affidata ha violato l'articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

Sezione 2: Terapia e reinserimento Art. 3d

Assistenza e cure

I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di provvedimenti assistenziali e ne promuovono il reinserimento professionale e sociale. Essi predispongono le strutture necessarie a tal fine oppure sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

1

2 Le cure sono prestate allo scopo di garantire l'integrazione terapeutica e sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisica e psichica e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga.

Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e dei provvedimenti di reinserimento.

3

6

RS 311.0

7936

Legge sugli stupefacenti

Minoranza (Teuscher, Fasel) Art. 3d cpv. 3 Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale emana prescrizioni relative al finanziamento ...

3

Art. 3e

Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

La prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti per la cura di persone tossicodipendenti soggiacciono ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.

1

Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.

2

Per le cure basate sulla prescrizione di eroina, il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:

3

a.

l'eroina sia prescritta soltanto alle persone tossicodipendenti per le quali altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento;

b.

l'eroina sia prescritta soltanto da professionisti specializzati e in strutture apposite;

c.

l'esecuzione e l'andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina siano controllati periodicamente.

Minoranza (Dunant, Borer, Bortoluzzi, Müri, Reymond, Ruey, Scherer) Art. 3e cpv. 3 3

Stralciare

Art. 3f

Trattamento dei dati

Nell'ambito dei compiti loro affidati, le autorità e istituzioni che assistono o curano le persone tossicodipendenti hanno il diritto di trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

1

Esse garantiscono la protezione dei dati personali con misure di carattere tecnico e organizzativo.

2

3

Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare: a.

le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;

b.

i dati personali da trattare;

c.

i flussi di dati;

d.

i diritti d'accesso.

7937

Legge sugli stupefacenti

Sezione 3: Riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza Art. 3g

Compiti dei Cantoni

I Cantoni prendono provvedimenti volti alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni sanitarie e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Essi predispongono le strutture necessarie a tal fine oppure sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

Minoranza (Bortoluzzi, Borer, Dunant, Müri, Reymond, Ruey, Scherer) Art. 3g cpv. 1 e 2 1

I Cantoni ...

In tali istituzioni va impedito qualsiasi commercio di stupefacenti ai sensi dell'articolo 19. Il personale adotta le misure necessarie.

2

Art. 3h

Messa in pericolo della circolazione

Se un servizio ufficiale teme che una persona, a causa di turbe legate alla dipendenza, possa pregiudicare la circolazione stradale, aerea o per via d'acqua, è tenuto ad avvertire l'autorità competente.

Sezione 4: Coordinamento, ricerca, formazione e garanzia della qualità Art. 3i

Prestazioni di servizio fornite dalla Confederazione

La Confederazione sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni mediante prestazioni di servizio. Li sostiene segnatamente per quanto riguarda:

1

a.

il coordinamento, inclusa la pianificazione e la gestione dell'offerta;

b.

l'attuazione di provvedimenti relativi alla qualità e di modelli d'intervento collaudati.

La Confederazione provvede a informare i Cantoni e le organizzazioni private merito alle nuove scoperte scientifiche.

2

Dopo aver sentito i Cantoni, essa può adottare direttamente provvedimenti complementari per ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.

3

Art. 3j

Promozione della ricerca

La Confederazione promuove la ricerca scientifica su: a.

gli effetti delle sostanze che generano dipendenza;

b.

le cause e le conseguenze delle turbe legate alla dipendenza;

7938

Legge sugli stupefacenti

c.

le misure preventive e terapeutiche;

d.

la prevenzione o la riduzione delle turbe legate alla dipendenza;

e.

l'efficacia delle misure di reinserimento.

Art. 3k

Formazione e perfezionamento

La Confederazione promuove la formazione e il perfezionamento nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Minoranza (Ruey, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Müri, Reymond, Scherer, Triponez) Art. 3k Stralciare Art. 3l

Raccomandazioni relative alla garanzia della qualità

La Confederazione elabora, in collaborazione con i Cantoni, raccomandazioni relative alla garanzia della qualità nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Art. 4, rubrica e cpv. 1 Autorizzazione per la produzione e il commercio Le ditte e persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto). È fatto salvo l'articolo 8.

1

Art. 5, rubrica e cpv. 1, primo periodo Autorizzazione per l'importazione, l'esportazione e il transito Per ogni importazione, esportazione o transito di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto. ...

1

Art. 6, rubrica e cpv. 1 Restrizioni fondate su convenzioni internazionali Il Consiglio federale può, in virtù delle convenzioni internazionali, vietare ai titolari dell'autorizzazione la coltivazione, come pure la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il mantenimento di scorte di stupefacenti.

1

Art. 7

Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti

Le materie prime e i prodotti di cui si deve presumere che producano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati di cui all'articolo 2 possono essere coltivati, fabbricati, importati, esportati, depositati, usati o posti in commercio uni-

1

7939

Legge sugli stupefacenti

camente con l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'interno e alle condizioni da esso stabilite.

L'Istituto esamina se tali materie prime o prodotti sono sostanze o preparati di cui all'articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5.

2

3

Il Dipartimento federale dell'interno designa tali sostanze e preparati.

Art. 8, rubrica, cpv. 1 lett. d e cpv. 5­8 Stupefacenti vietati I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati oppure posti in commercio:

1

d.

stupefacenti con effetti del tipo della canapa; fanno eccezione gli stupefacenti di questo tipo utilizzati come principi attivi nei medicamenti e omologati dall'Istituto.

L'Ufficio federale della sanità pubblica può accordare autorizzazioni eccezionali per l'utilizzazione degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 nella ricerca scientifica o per un'applicazione medica limitata se:

5

a.

sono adempiuti i presupposti relativi alla Buona prassi di fabbricazione, alla dispensazione di medicamenti non omologati, alla Buona prassi di laboratorio o alla Buona prassi delle sperimentazioni cliniche;

b.

si è tenuto conto dei principi e delle raccomandazioni di carattere etico; e

c.

si tratta di un'utilizzazione conforme alle convenzioni internazionali.

L'Ufficio federale della sanità pubblica può inoltre accordare autorizzazioni eccezionali per l'utilizzazione degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 per le misure di lotta contro gli stupefacenti.

6

7

e 8 Abrogati

Art. 8a Abrogato Art. 11 cpv. 1bis (nuovo) 1bis I medici e i veterinari che dispensano o prescrivono stupefacenti omologati come medicamenti per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro 30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di queste ultime, devono dare tutte le indicazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento.

7940

Legge sugli stupefacenti

Sezione 3a: Organizzazione e autorità Art. 14a cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2 Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue organizzazioni specializzate, nonché istituzioni e autorità nazionali come gli organi doganali o del Corpo delle guardie di confine, a procurarsi, importare, conservare, utilizzare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nell'ambito della loro attività.

1

1bis I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni ai sensi del capoverso 1 alle autorità cantonali, segnatamente alla polizia.

Qualora circostanze speciali lo richiedano, il Consiglio federale e i Cantoni possono revocare per un periodo determinato o a titolo definitivo le autorizzazioni da essi rilasciate.

2

Sezione 4 (art. 15­15c) Abrogata Art. 16 Per ogni fornitura di stupefacenti deve essere allestito un bollettino di consegna da rimettere al destinatario con la merce. La fornitura deve essere annunciata all'Istituto per mezzo di una notificazione separata. La presente disposizione non è applicabile alla dispensazione di stupefacenti da parte di medici, dentisti, farmacisti e veterinari alle persone e agli animali cui gli stupefacenti sono destinati oppure ai medici praticanti nel Cantone che non dispensano essi stessi stupefacenti.

Art. 17 cpv. 3 Le ditte e le persone titolari di un'autorizzazione per la coltivazione, la fabbricazione e la preparazione di stupefacenti devono inoltre informare annualmente l'Istituto in merito all'estensione della superficie coltivata, nonché al tipo e al quantitativo di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati.

3

Art. 19 1

È punito con una pena detentiva o pecuniaria chiunque: a.

senza esserne autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;

b.

senza esserne autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;

c.

senza esserne autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o pone in commercio stupefacenti;

d.

senza esserne autorizzato, possiede, custodisce, acquista o si procura in altro modo stupefacenti; 7941

Legge sugli stupefacenti

e.

finanzia il commercio illegale di stupefacenti o funge da intermediario per il suo finanziamento;

f.

incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;

g.

compie preparativi in vista di commettere una delle infrazioni previste nelle lettere a­f.

L'autore è punito con una pena detentiva di durata non inferiore a un anno, se del caso cumulata con una pena pecuniaria fino a un milione di franchi, se:

2

3

a.

sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

b.

agisce come membro di una banda che si è costituita per esercitare sistematicamente il traffico illegale di stupefacenti;

c.

realizza, trafficando stupefacenti per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;

d.

offre, fornisce o procura in altro modo stupefacenti, per mestiere, in istituti scolastici o nelle immediate vicinanze.

Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento: a.

in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;

b.

in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicodipendente e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.

In virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 è altresì punibile l'autore di un reato commesso all'estero, che si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiutoSi applica però la legge straniera se questa è più favorevole all'imputato. L'articolo 6 del Codice penale7 è applicabile.

4

Art. 19a1 È punito con una pena detentiva e con una pena pecuniaria, senza indicazione medica, offre, fornisce o procura in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.

Minoranza (Maury Pasquier, Fasel, Fehr Jacqueline, Goll, Rechsteiner Paul, Rossini, Schenker, Teuscher, Vermot) Art. 19a1 ... inferiore ai 16 anni.

7

nCP, RS 311.0

7942

Legge sugli stupefacenti

Art. 19b Chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne consegna gratuitamente un'esigua quantità a persone di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune, non è punibile.

Minoranza (Fehr Jacqueline, Fasel, Goll, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rossini, Schenker, Teuscher, Vermot) Art. 19b Chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne consegna gratuitamente un'esigua quantità per renderne possibile il simultaneo consumo in comune, non è punibile.

Art. 20 1

È punito con una pena detentiva o pecuniaria chiunque: a.

presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un permesso d'importazione, di transito o d'esportazione;

b.

senza autorizzazione, avvia ad altro luogo di destinazione, in Svizzera o all'estero, stupefacenti o sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un permesso di esportazione svizzero;

c.

senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, utilizza o pone in commercio sostanze e preparati di cui all'articolo 7;

d.

in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista, utilizza o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13;

e.

in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11.

L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. La pena detentiva può essere cumulata con una multa fino a un milione di franchi.

2

Art. 21 È punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria fino a 30 000 franchi chiunque, intenzionalmente,

1

a.

non presenta le notificazioni previste negli articoli 11 capoverso 1bis, 16, 17 capoverso 1 e 17a, non allestisce i bollettini di consegna e i registri di controllo prescritti, vi iscrive indicazioni false o omette di iscrivervi indicazioni cui è tenuto;

b.

si serve di bollettini di consegna o di registri di controllo contenenti indicazioni false o incomplete.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva o una pena pecuniaria fino a 10 000 franchi.

2

7943

Legge sugli stupefacenti

Art. 22 È punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a.

trascura i propri obblighi di diligenza quale persona abilitata al commercio di stupefacenti;

b.

contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all'informazione in materia di stupefacenti;

c.

viola gli obblighi di deposito e di conservazione;

d.

contravviene a una disposizione d'applicazione emanata dal Consiglio federale o dal competente Dipartimento, la cui violazione è stata dichiarata punibile, oppure a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Art. 24 cpv. 2 (nuovo) Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in applicazione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.

2

Art. 27 Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale8 e le disposizioni della legge del 9 ottobre 19929 sulle derrate alimentari.

1

In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti ai sensi dell'articolo 19, le disposizioni penali della legge del 1° ottobre 192510 sulle dogane e dell'ordinanza del 29 marzo 200011 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.

2

Art. 28 1

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Gli articoli 6 e 7 (infrazioni commesse nell'azienda) della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

2

Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di non luogo a procedere nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere comunicati subito dopo la loro emanazione, in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione se l'accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.

3

8 9 10 11 12

RS 311.0 RS 817.0 RS 631.0 RS 641.201 RS 313.0

7944

Legge sugli stupefacenti

Art. 28a (nuovo) Le infrazioni di cui agli articoli 20­22 accertate nel settore di esecuzione della Confederazione dalla competente autorità federale sono perseguite e giudicate da quest'ultima. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 5: Compiti dei Cantoni e della Confederazione Sezione 1: Compiti della Confederazione Art. 29 1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei loro compiti in virtù della presente legge e coordinano i loro provvedimenti. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate.

2

Il Consiglio federale nomina una commissione di esperti che lo consiglia sulle questioni relative alla problematica delle dipendenze.

3

Art. 29a (nuovo) L'Ufficio federale della sanità pubblica provvede alla valutazione scientifica dei provvedimenti adottati in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati raccolti secondo l'articolo 3f per l'analisi e la pubblicazione.

1

Dopo la conclusione di importanti valutazioni, il Dipartimento federale dell'interno riferisce sui risultati al Consiglio federale e alle competenti commissioni dell'Assemblea federale e sottopone loro proposte circa l'ulteriore procedere

2

L'Ufficio federale della sanità pubblica gestisce un centro di documentazione, informazione e coordinamento.

3

4

L'Istituto presenta rapporto conformemente alle convenzioni internazionali.

Art. 29b (nuovo) Nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e di indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 199414 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

1

13 14

RS 313.0 RS 360

7945

Legge sugli stupefacenti

2

L'Ufficio federale di polizia svolge i compiti seguenti: a.

collabora, nell'ambito delle prescrizioni esistenti sull'assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati;

b.

raccoglie la documentazione appropriata per prevenire le infrazioni alla presente legge e facilitare il perseguimento dei colpevoli;

c.

cura i contatti con i relativi servizi dell'Amministrazione federale (Ufficio federale della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane), con la Direzione generale della Posta Svizzera, con il Servizio per compiti speciali (DATEC), con le autorità cantonali di polizia, con gli uffici centrali degli altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).

Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine notificano all'Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni.

3

Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale, l'assunzione delle prove nei procedimenti penali in materia di stupefacenti è retta dalle pertinenti disposizioni della legge federale del 15 giugno 193415 sulla procedura penale.

4

È fatta salva la facoltà del procuratore generale della Confederazione di ordinare indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Tale facoltà si estende all'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria.

5

Art. 29c (nuovo) Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento. Il laboratorio è incaricato di compiti di ricerca, informazione e coordinamento in ambito analitico, farmaceutico e di farmacologia clinica in materia di stupefacenti e sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3. Il laboratorio nazionale di riferimento promuove progetti sperimentali per il controllo delle droghe in occasione di manifestazioni pubbliche.

1

Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L'osservatorio raccoglie, analizza e interpreta dati statistici. L'osservatorio collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali.

2

La Confederazione può affidare a terzi determinati compiti di ricerca, informazione e coordinamento, nonché di sorveglianza dei problemi legati alla dipendenza ai sensi dei capoversi 1 e 2.

3

15

RS 312.0

7946

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Minoranza (Teuscher, Fasel, Fehr Jacqueline, Goll, Guisan, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Robbiani, Rossini, Schenker, Vermot) Art. 29c cpv. 2 Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L'osservatorio istituisce un sistema indipendente di segnalazione che annuncia i provvedimenti sanitari, sociali e giuridici necessari. Il Consiglio federale collabora attivamente, insieme ai Cantoni, con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona e con altre organizzazioni nazionali.

2

Sezione 2: Compiti dei Cantoni Art. 29d (nuovo) I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie per l'attuazione della legislazione federale e designano le autorità e gli uffici competenti per:

1

a.

assumere i compiti e le competenze nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza (capitolo 1a), segnatamente per ricevere le notificazioni dei casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza (art. 3c);

b.

rilasciare autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis);

c.

ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse (art. 11 cpv. 1bis);

d.

effettuare i controlli (art. 16­18);

e.

avviare procedimenti penali (art. 28) e revocare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio di stupefacenti (art. 12);

f.

sorvegliare le autorità e gli organi designati alle lettere a­e, nonché le istituzioni di cura o aiuto sociale ammesse.

I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis), per le disposizioni speciali e per i controlli.

2

I Cantoni comunicano le disposizioni di esecuzione per conoscenza al Dipartimento federale dell'interno.

3

Art. 29e (nuovo) I Governi cantonali riferiscono periodicamente al Consiglio federale sull'esecuzione della presente legge e su quanto da loro osservato in proposito e mettono a disposizione i dati necessari (art. 29c cpv. 2).

1

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Legge sugli stupefacenti

2 Conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199416 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, i Cantoni devono notificare tempestivamente all'Ufficio federale di polizia qualsiasi procedimento penale avviato per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono per principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell'Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 30 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

1

Esso fissa l'importo delle tasse che l'Istituto riscuote per autorizzazioni, controlli e prestazioni di servizi. Può delegare tale prerogativa all'Istituto.

2

Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi dell'articolo 14a, il Consiglio federale disciplina, caso per caso, le prerogative, le condizioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni che derogano alla legge.

3

Art. 31­34 e 36 Abrogati II Modifica del diritto vigente Il Codice penale17 è modificato come segue: Art. 136 Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con la detenzione o con la multa.

III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

16 17

RS 360 RS 311.0

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