Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 22 novembre 2006

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Fenpropidin 750 g/l

Tipo di formulazione:

EC

2. Prodotti commerciali Zenit M

numero di omologazione svizzero: D-3934 paese di origine: Germania numero di omologazione estero: 4152-00 distributore: Syngenta Agro GmbH, am Technologiepark 1­5, 63477 Maintal

Applicazioni autorizzate: Condizioni d'applicazione Agente patogeno/Azione

Viticoltura in generale

Oidio della vite

Applicazione

(*)

Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha

1,2,3

(*) Condizioni e osservazioni Tossico per i pesci, pericoloso per gli organismi acquatici 1 = anche per applicazione per via aerea.

2 = dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.

3 = al massimo 4 trattamenti per anno.

1

RS 916.161

8928

2006-3243

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso. Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Dal 1° gennaio 2007 va trasmesso direttamente al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova.

Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Avvertenza: il termine di ricorso non decorre dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 22a PA).

22 novembre 2006

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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