Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica del Pakistan intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, desiderosi di concludere una convenzione intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

per quanto concerne il Pakistan: (i) l'imposta sul reddito, (ii) le sovrimposte (super tax), e (iii) le addizionali (surcharge)

b)

per quanto concerne la Svizzera:

(qui di seguito indicate quali «imposta pakistana»); le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

3. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

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Dal testo originale tedesco.

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan Art. 3

Definizioni generali

1. Ai sensi della presente Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, a)

il termine «Pakistan», in senso geografico, designa il Pakistan così come definito nella Costituzione della Repubblica Islamica del Pakistan e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali del Pakistan, le quali in base alla legislazione pakistana e conformemente al diritto internazionale costituiscono zone nelle quali il Pakistan può esercitare i diritti sovrani nonché l'esclusiva sovranità giurisdizionale con riguardo alle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino e delle acque soprastanti;

b)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

c)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Pakistan o la Svizzera;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e tutte le altre associazioni di persone;

e)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

g)

h)

il termine «cittadini» designa (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, le associazioni di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i)

il termine «imposta» designa, secondo il contesto, un'imposta svizzera o pakistana;

j)

l'espressione «autorità competente» designa (i) per quanto concerne il Pakistan, l'autorità fiscale centrale (Central Board of Revenue) o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti situate in questo Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione,

b)

una succursale,

c)

un ufficio,

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan d)

un'officina,

e)

un laboratorio,

f)

un deposito in relazione a una persona che mette a disposizione di terzi le relative installazioni, e

g)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. Un cantiere edile o una catena di montaggio o un'attività di sorveglianza connessa costituiscono una stabile organizzazione solo quando la loro durata oltrepassa i sei mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 7 ­ è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se: a)

dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo che queste attività non siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa; o

b)

la persona non possiede tali poteri, ma essa o l'impresa dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci dal quale esegue regolarmente forniture per conto dell'impresa.

6. Nonostante i paragrafi precedenti, un'impresa di assicurazione di uno Stato contraente, ad eccezione del settore riassicurativo, è considerata come se avesse una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente nel caso in cui, sul territorio di questo altro Stato, percepisce premi o assicura rischi ivi esistenti per il tramite di una persona che non è un agente indipendente ai sensi del paragrafo 7.

7. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclu7296

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan sivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, egli non sarà considerato un intermediario indipendente ai fini del presente paragrafo.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili direttamente o indirettamente a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute dall'impresa, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, che possono essere attribuite ragionevolmente alla 7297

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan stabile organizzazione e che sarebbero ammesse in deduzione, qualora la stabile organizzazione fosse un'impresa indipendente, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, salvo che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Nonostante il paragrafo 1, gli utili conseguiti con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui le navi sono esercitate; l'imposta prelevata non può però eccedere il 50 per cento dell'imposta che si sarebbe altrimenti prelevata secondo il diritto interno di questo Stato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio di ogni natura, da parte di imprese che esercitano navi o aeromobili in traffico internazionale.

4. Se è situata a bordo di una nave, la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

Art. 9

Imprese associate

Quando a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente percepisca utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato contraente o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato contraente.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario degli interessi è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti dal Pakistan pagati a una persona residente in Svizzera, sono esonerati dall'imposta pakistana, se nel caso del mutuo o del debito, per il quale vengono pagati gli interessi, si tratta di un credito approvato. L'espressione «credito approvato» comprende tutti i mutui o altri debiti che sono stati approvati dalla competente autorità pakistana sulla base della disposizione (72) o della disposizione (90) della parte prima del secondo allegato all'ordinanza del 2001 sull'imposta sul reddito o di un altro programma di promovimento sostanzialmente simile.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno su fondi o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore
è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo7300

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni e prestazioni di servizi connesse

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le videocassette e le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, per equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico comprese le prestazioni supplementari o sussidiarie di servizi, assistenza o consulenza ad essi connesse.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico
della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte ecce-

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan dente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Compensi per prestazioni di servizi tecniche

1. I compensi per prestazioni di servizi tecniche, compresi i compensi per servizi di consulenza, provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente, non contemplati dall'articolo 12 paragrafo 3, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali compensi per prestazioni di servizi tecniche possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario di questi compensi è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

3. Ai fini del presente articolo l'espressione «compensi per prestazioni di servizi tecniche» designa i compensi di qualsiasi natura (inclusi i compensi forfettari) per lo svolgimento di compiti gestionali, di prestazioni di servizi tecniche o di servizi di consulenza (compresa la messa a disposizione del personale tecnico o altro personale da parte dell'impresa), tuttavia non comprende indennità per cantieri edili, catene di montaggio o attività simili o compensi che rientrano nell'articolo 15 della Convenzione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e l'attività generatrice dei compensi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15.

5. I compensi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l'obbligo di fornire le prestazioni di servizi e i compensi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i compensi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la
stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan Art. 14

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2 e 3, ad eccezione degli utili provenienti dall'alienazione di azioni, che appartengono a una partecipazione di almeno il 20 per cento del capitale della società, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 15

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato; essi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente nei casi in cui sono adempiute le condizioni seguenti: a)

se il residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi siano imputabili a detta base fissa;

b)

quando il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili nell'altro Stato unicamente i redditi provenienti dall'attività ivi esercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 16

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, salvo che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è 7303

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 17

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 18

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16, nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono svolte.

Art. 19

Pensioni e rendite

1. Le pensioni (eccettuate le pensioni di cui all'art. 20) o le rendite percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Il termine «pensione» designa un pagamento periodico effettuato in relazione a un cessato lavoro subordinato o a titolo di compensazione per i danni subiti nella fornitura di prestazioni di servizi.

7304

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan 3. Il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, vita natural durante o durante un periodo determinato o determinabile, quale contropartita di un'adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.

Art. 20

Funzioni pubbliche

1. a)

Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato contraente, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 21

Studenti e apprendisti

1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato contraente.

2. Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato ai soli fini di proseguire gli studi, le ricerche o la formazione oppure per acquisire un'esperienza tecnica, professionale o commerciale, è esente in questo Stato dall'imposta per le rimunerazioni a titolo di lavoro subordinato esercitato in tale Stato, durante un periodo o periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, a condizione che tale impiego sia direttamente connesso con lo studio, la ricerca, la 7305

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan formazione o l'apprendistato e che le rimunerazioni provenienti da tale lavoro non siano superiori a 18 000 franchi svizzeri o a una somma equivalente in valuta pakistana al tasso di cambio ufficiale.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Pakistan, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: conformemente al diritto del Pakistan concernente il computo nell'imposta pakistana, l'importo dell'imposta svizzera pagabile direttamente o in via di ritenuta, in virtù della legislazione svizzera e della presente Convezione da un residente del Pakistan a titolo di redditi di fonte svizzera assoggettati all'imposta sia in Pakistan sia in Svizzera, è computato nell'imposta pakistana su tali redditi, ma per un ammontare che non ecceda la frazione dell'imposta pakistana corrispondente al rapporto esistente tra questo reddito e il reddito totale assoggettato all'imposta pakistana.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

fatte salve le lettere b e c, qualora un residente della Svizzera percepisca redditi, che giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Pakistan, la Svizzera esenta da imposta questi redditi, ma può nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul resto del reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente al reddito complessivo senza tener conto dell'avvenuta esenzione; per contro se un residente della Svizzera riceve utili provenienti da fonti situate in Pakistan, che, secondo le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8, sono imponibili in Pakistan, l'imposta svizzera riscossa su questi utili sarà ridotta della metà;

b)

qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi tecniche che, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 o 13, sono imponibili in Pakistan, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Pakistan, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 o 13 nell'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Pakistan, o (ii) riduzione globale dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tenga conto dei principi di sgravio di cui alla lettera (i) precedente, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi, dei canoni o compensi per prestazioni di servizi tecniche di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Pakistan sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche.

7306

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare la doppia imposizione; c)

qualora un residente di Svizzera riceva interessi di cui all'articolo 11 paragrafo 3, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio del 10 per cento sull'ammontare lordo degli interessi. La lettera b del presente paragrafo è applicabile per analogia;

d)

qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente del Pakistan, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.

Art. 23

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Salvo che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 7, dell'articolo 12 paragrafo 6 o dell'articolo 13 paragrafo 6, gli interessi, i canoni, i compensi per prestazioni di servizi tecniche e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

5. I precedenti paragrafi del presente articolo non possono essere interpretati a)

nel senso che concernano le disposizioni contenute nel diritto pakistano sull'imposizione di persone non residenti in Pakistan o di cittadinanza svizzera;

b)

nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare ai non residenti di questo Stato contraente esenzioni e facilitazioni di imposta spettanti per legge solo ai residenti;

7307

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan c)

nel senso che concernano le disposizioni contenute nel diritto pakistano sulla concessione di riduzioni d'imposta alle società che adempiono determinate condizioni sotto il profilo della dichiarazione e del pagamento dei dividendi.

6. Il termine «imposizione» del presente articolo designa le imposte oggetto della presente Convenzione.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito d'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni tributarie degli Stati contraenti permettono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a nessuno che non si occupi dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali.

2. Il presente articolo non potrà in nessun caso essere interpretato nel senso di imporre a uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di detto Stato contraente, ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all'ordine pubblico oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione e a quella dello Stato contraente richiedente.

7308

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan Art. 26

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato, e

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all'imposta sul reddito complessivo.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 27

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad appena possibile.

2. La Convenzione entra in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni sono applicabili: a)

per quanto concerne il Pakistan agli anni fiscali che iniziano il 1° luglio dell'anno civile seguente quello dell'entrata in vigore della Convenzione o successivamente;

b)

per quanto concerne la Svizzera agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello dell'entrata in vigore della Convenzione o successivamente.

3. La Convenzione del 30 dicembre 1959/15 giugno 1962 tra la Repubblica del Pakistan e la Confederazione Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito è abrogata con l'entrata in vigore della presente Convenzione e le sue disposizioni non saranno più applicabili a contare dall'anno fiscale successivo all'anno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 28

Disdetta

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: 7309

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan a)

per quanto concerne il Pakistan agli anni fiscali che iniziano il 1° luglio dell'anno civile seguente a quello della disdetta o successivamente;

b)

per quanto concerne la Svizzera agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello della disdetta o successivamente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Islamabad, il 19 luglio 2005, nelle lingue tedesca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan:

Denis Feldmeyer

M. Abdullah Yusuf

7310

Traduzione2

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, all'atto della firma della Convenzione fra i due Stati intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 5 In riferimento al paragrafo 4 lettere a e b, resta inteso che le merci destinate alla consegna o le installazioni che servono alla consegna di merci non costituiscono una stabile organizzazione fintanto che non siano adempiute le condizioni del paragrafo 5 lettera b.

2. Ad articolo 7

2

a)

Resta inteso che l'espressione «direttamente o indirettamente» di cui all'articolo 7 paragrafo 1 significa che nei casi in cui una stabile organizzazione partecipa attivamente alla negoziazione, alla conclusione o all'adempimento di contratti, stipulati dall'impresa, a detta stabile organizzazione è imputata la parte di utili dell'impresa conseguiti in ragione di detti contratti ­ anche qualora altre unità dell'impresa abbiano partecipato a tali operazioni ­ in base al rapporto tra le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione e quelle effettuate dall'impresa nella sua totalità. Resta inoltre inteso che gli utili sono pure imputati alla stabile organizzazione, nella stessa misura di cui al periodo precedente, allorquando i contratti sono conclusi direttamente con la sede dell'impresa anziché con la stabile organizzazione.

b)

Nei casi di contratti di pianificazione, fornitura, montaggio o costruzione di equipaggiamenti o di impianti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest'impresa è residente.

Dal testo originale tedesco.

7311

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica Islamica del Pakistan c)

In riferimento all'articolo 7 paragrafo 3, resta inteso che gli Stati contraenti applicheranno i principi elencati nei numeri 17 e 18 del commento al modello di convenzione dell'OCSE del 1977 e ripetuti nel modello di convenzione dell'ONU del 1980.

3. Ad articolo 9 Resta inteso che le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili in entrambi gli Stati contraenti, qualora in uno Stato contraente vengano imputati a un'impresa di detto Stato utili ­ e quindi tassati ­ sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti.

4. Ad articolo 13 Fintanto che la Svizzera in base alla sua legislazione interna non preleva alcuna imposta alla fonte sui compensi per prestazioni tecniche, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 l'imposta su tali compensi non può eccedere il 7,5 per cento. Per quanto concerne il paragrafo 2, resta inoltre inteso che le spese in relazione alla fornitura di prestazioni di servizi possono essere dedotte. La deduzione non può tuttavia eccedere il 20 per cento dell'importo lordo dei compensi.

Fatto in duplice esemplare a Islamabad, il 19 luglio 2005, nelle lingue tedesca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan:

Denis Feldmeyer

M. Abdullah Yusuf

7312