Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 15 agosto 2006, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: Università di Zurigo, Seminario di storia, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, prof. dr. phil. Jakob Tanner e dr. phil Marietta Meier, progetto «Internieren und Integrieren, Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870 bis 1970 (NFP 51)», concernente la domanda del 20 luglio 2006 per un adeguamento e una protrazione dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Proroga L'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, secondo i punti 2 e 3, rilasciata il 19 luglio 2001 e adeguata con decisioni del 19 giugno 2003, del 25 agosto 2004 e del 24 agosto 2005, per il progetto «Internieren und Integrieren. Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870 bis 1970», è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

2. Titolari dell'autorizzazione L'autorizzazione particolare rimane valevole per le seguenti tre collaboratrici del progetto: dr. phil. Marietta Meier, lic. phil. Brigitta Bernet e lic. phil. Roswitha Dubach. L'obbligo di mantenere il segreto imposto loro mantiene la sua validità senza modifiche.

3. Portata dell'autorizzazione particolare Al fine di permettere la conclusione delle due dissertazioni e del lavoro di abilitazione ancora in corso, nell'ambito del progetto di cui al punto 1, è rilasciata l'autorizzazione di continuare a concedere ai titolari dell'autorizzazione, nella medesima misura, la visione dei propri incarti clinici: la Clinica Psichiatrica Universitaria di Zurigo e il suo policlinico, la Clinica Rheinau e le cliniche psichiatriche Kilchberg, Schlös-

2006-2506

7347

sli e Hohenegg, nonché Waldhaus e Realta/Beverin. Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

4. Scopo della comunicazione dei dati Nessuna modifica.

5. Protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

6. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

7. Oneri Nessuna modifica.

8. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione presso la Commissione federale per la protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

5. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione e all'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Dopo essersi annunciati telefonicamente (telefono 031 324 94 02) ed entro il termine di ricorso, gli aventi diritto al ricorso possono prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

3 ottobre 2006

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

7348