Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti T-DAB (Istruzioni T-DAB) del 29 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV), emana le seguenti istruzioni:
Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni Art. 1
Campo d'applicazione
Le presenti istruzioni disciplinano la pianificazione della diffusione digitale terrestre senza filo di un secondo ensemble sulle frequenze della banda VHF-III nella Svizzera tedesca (pianificazione delle reti emittenti T-DAB).
Art. 2
Definizioni
Nelle presenti istruzioni:
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a.
per T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) s'intende la procedura standardizzata sviluppata nell'ambito dell'iniziativa di ricerca EUREKA 147 dell'Unione europea per la trasmissione digitale terrestre di segnali radio, e gli ulteriori sviluppi basati su tale procedura;
b.
per allotment s'intende un canale di frequenza attribuito alla Svizzera in base ad accordi internazionali per la copertura di una determinata regione geografica;
c.
per rete multifrequenza (Multi Frequency Network MFN) s'intende una rete emittente in cui vengono impiegate più frequenze per la fornitura di un segnale di radiodiffusione in una zona di copertura;
d.
per rete isofrequenziale (Single Frequency Network SFN) s'intende una rete emittente in cui viene impiegata un'unica frequenza per la fornitura di un segnale di radiodiffusione di una zona di copertura;
e.
per multiplex s'intende un'unità di comando centralizzata e computerizzata che riunisce i vari programmi e servizi radio istradati in un unico flusso digitale di dati e li prepara tecnicamente per la diffusione;
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f.
per ensemble s'intende un pacchetto di programmi riuniti in multiplex, composto da vari programmi radiofonici e servizi supplementari.
Sezione 2: Zona di diffusione e copertura Art. 3
Zona di diffusione
La zona di diffusione è la Svizzera di lingua tedesca.
Art. 4
Copertura
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DETEC) determina in modo vincolante il grado di copertura della zona di diffusione dell'emittente. In una prima fase devono essere coperti almeno tre importanti agglomerati della Svizzera tedesca.
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Per determinare lo scadenzario dell'ampliamento della rete di emittenti, il DETEC si basa sulla capacità delle emittenti di assumere gli oneri finanziari per la copertura della zona di diffusione.
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Sezione 3: Allestimento e pianificazione delle reti emittenti Art. 5 L'attribuzione di blocchi di frequenza e l'allestimento di allotment sono effettuati in base alle disposizioni e agli accordi internazionali in vigore.
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Se, nella fase d'installazione, la rete emittente viene esercitata come rete emittente multifrequenza, il DETEC può deciderne in ogni momento il passaggio a una rete isofrequenziale in modo da garantire l'efficienza dello spettro. Accorda all'emittente sufficiente tempo per procedere ai necessari adattamenti tecnici.
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3 L'Ufficio federale delle comunicazioni stabilisce le basi necessarie alla pianificazione della rete. Esamina i progetti di pianificazione dettagliata delle reti emittenti, che gli vengono sottoposti dalle emittenti o dagli esercenti di rete da esse incaricati.
Sezione 4: Ensemble Art. 6
Programmi
L'ensemble è riservato a programmi radiofonici, destinati alla regione linguistica e che finora non sono stati diffusi per via terrestre senza filo.
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L'ensemble può contenere programmi della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR idée suisse (SRG SSR) e di altre emittenti. A queste ultime devono essere riservati almeno i tre quarti della capacità di trasmissione dell'ensemble. È possibile derogare a questa proporzione in favore della SRG SSR se, nell'ambito della pubbli-
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ca gara per il rilascio delle concessioni alle emittenti, non vengono presentati progetti di altri candidati che soddisfano le condizioni sancite dall'articolo 11 capoverso 1 lettera a LRTV.
Art. 7
Servizi supplementari
È possibile dedicare al massimo un ottavo della capacità di trasmissione dell'ensemble a servizi relativi ai programmi o di altro genere.
Sezione 5: Entrata in vigore e validità Art. 8 1
Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2006.
Sono applicabili per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della nuova LRTV2, ma non oltre il 31 marzo 2016.
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29 marzo 2006
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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