Direttive sul sostegno finanziario di progetti fotografici d'importanza nazionale del 5 aprile 2004

Il Dipartimento federale dell'interno emana le seguenti direttive:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

Entro i limiti dei crediti stanziati annualmente (rubrica 306.3600.0202 «arti applicate») il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può sostenere progetti e misure d'importanza nazionale nel campo della fotografia.

1

2

Non sussiste alcun diritto al sostegno.

Art. 2

Principio

Possono essere sostenuti progetti e misure riguardanti le opere di fotografi svizzeri, a condizione che sussista un interesse nazionale per la loro conservazione o valorizzazione.

1

2 In casi eccezionali possono essere presi in considerazione progetti e misure per la conservazione e la valorizzazione di opere di fotografi non svizzeri, ma importanti per la fotografia svizzera.

Art. 3

Progetti e misure degni di essere promossi

Vengono sostenuti soprattutto le misure e i progetti seguenti: a.

acquisto di lasciti, collezioni e fondi fotografici;

b.

creazione dell'infrastruttura necessaria per custodire fondi fotografici;

c.

registrazione, inventariazione, catalogazione e archiviazione di fondi fotografici;

d.

digitalizzazione di collezioni fotografiche;

e.

valorizzazione di opere fotografiche nel quadro di esposizioni e pubblicazioni;

f.

ricerche e studi scientifici su fondi fotografici;

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Direttive sul sostegno finanziario di progetti fotografici d'importanza nazionale

g.

Art. 4 1

collezione, custodia, studi e valorizzazione in settori indispensabili per la produzione fotografica quali apparecchi fotografici, proiettori, apparecchi per lo sviluppo, ecc.

Definizioni

Per progetti e misure s'intendono attività uniche, limitate nel tempo.

Un interesse nazionale sussiste se le opere fotografiche presenti in una determinata località hanno assunto una rilevanza nazionale e inoltre se si distinguono per la loro importanza, la loro originalità e la loro qualità straordinaria.

2

Sono considerati fotografi svizzeri le persone di nazionalità svizzera o domiciliate in Svizzera.

3

Art. 5 1

Esclusione

Non possono beneficiare di un sostegno: a.

le misure ricorrenti o illimitate nel tempo;

b.

le misure che servono alla manutenzione, alla gestione o al risanamento di infrastrutture;

c.

le misure di restauro o di conservazione di fondi fotografici;

d.

le persone fisiche, ossia singoli fotografi.

Sono inoltre esclusi i progetti o le misure già sostenuti o che possono essere sostenuti dall'associazione MEMORIAV o che vanno a beneficio della Fondazione svizzera per la fotografia.

2

Sezione 2: Procedura Art. 6

Richiedenti

Possono essere sostenute le istituzioni di pubblica utilità private e di diritto pubblico con sede in Svizzera che operano in modo duraturo a favore della fotografia in Svizzera.

1

Vengono sostenute solo le istituzioni attive da almeno tre anni e che possono dimostrare di avere un'attività continuativa nei settori della conservazione, della custodia e della valorizzazione di fondi fotografici.

2

Art. 7

Inoltro della richiesta

Le richieste devono essere inoltrate entro il 1° gennaio il 1° luglio all'Ufficio federale della cultura (Ufficio).

1

2 Le richieste che riguardano misure o progetti già attuati o ultimati prima dell'inoltro della richiesta non vengono considerate dall'Ufficio.

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Art. 8

Commissione della fotografia

Le richieste pervenute entro i termini per l'inoltro vengono esaminate da una commissione di specialisti. Quest'ultima si riunisce semestralmente in seduta ordinaria in gennaio e in luglio.

1

La Commissione è composta di cinque membri ordinari con conoscenze consolidate possibilmente in tutti i settori della fotografia svizzera. Un membro può avere la residenza permanente all'estero o essere domiciliato all'estero. La nazionalità di questo membro non è determinante. Il Dipartimento nomina i membri della Commissione su proposta dell'Ufficio e designa il presidente.

2

I membri devono essere indipendenti dall'istituzione che formula la richiesta. Al momento dell'esame di una richiesta devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se per altri motivi la loro imparzialità potrebbe essere compromessa.

3

4 Le disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 19961 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione si applicano per analogia.

Per le richieste, la cui valutazione richiede conoscenze tecniche specifiche ed esperienze particolari, la Commissione può domandare all'Ufficio di consultare ulteriori esperti svizzeri o stranieri.

5

Art. 9

Decisione

L'Ufficio decide in merito alle richieste inoltrate su proposta della Commissione della fotografia.

1

La Commissione della fotografia raccomanda all'Ufficio le richieste da prendere in considerazione, ne determina l'ordine di priorità secondo l'importanza e propone l'ammontare del sostegno finanziario.

2

La Commissione tiene un verbale delle discussioni e delle raccomandazioni. Tale verbale serve da base per la decisione dell'Ufficio.

3

L'Ufficio segue di norma la proposta della Commissione peritale. Se prende una decisione divergente da tale proposta deve motivarla.

4

Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 19902 sugli aiuti finanziari e le indennità e della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

5

Art. 10

Procedura in caso di un numero eccedente di richieste

Se quelle inoltrate o che potrebbero essere inoltrate oltrepassano i fondi disponibili, devono essere trattate prioritariamente le richieste urgenti volte soprattutto a salvaguardare collezioni e lasciti fotografici.

1

1 2 3

RS 172.31 RS 616.1 RS 172.021

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2 Le richieste eccedenti che non è stato possibile prendere in considerazione entro la terza seduta ordinaria della Commissione successiva al loro inoltro vengono respinte dall'Ufficio mediante decisione.

Art. 11

Ammontare del sussidio

Il sussidio federale per singoli progetti o misure ammonta al massimo al 50 per cento dei costi globali.

1

2

Per stabilire i costi globali sono determinanti le indicazioni contenute nella richiesta.

3

Sono presi in considerazione solo i costi necessari.

Art. 12

Versamento del sussidio

Il sussidio viene versato subito dopo la notifica della decisione, a condizione che il finanziamento globale e l'attuazione del progetto o della misura siano assicurati.

1

Se i presupposti di cui al capoverso 1 non sono soddisfatti, l'assegnazione del sussidio è vincolata a una condizione sospensiva. In questo caso il versamento del sussidio avviene, a condizione che i crediti vengano accordati, solo se il finanziamento globale dell'attuazione sono assicurati.

2

Il conteggio e i giustificativi originali sull'attuazione del progetto o della misura devono essere presentati all'Ufficio su richiesta.

3

Art. 13

Condizioni

L'assegnazione di un sussidio federale per un progetto o una misura può essere subordinata in particolare alle condizioni seguenti: a.

i risultati devono essere resi pubblici;

b.

se ha sussidiato acquisti, la Confederazione deve essere informata anticipatamente della vendita affinché abbia la possibilità di acquistare gli oggetti e i diritti ad esse connessi;

c.

nelle pubblicazioni e nelle documentazioni sull'attuazione di misure o progetti che hanno beneficiato di un sussidio federale deve essere menzionato in modo adeguato il sostegno della Confederazione;

d.

all'Ufficio vengono consegnati due esemplari giustificativi di ogni pubblicazione realizzata grazie a un sostegno;

e.

il finanziamento globale e l'attuazione sono assicurati.

Art. 14

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore al momento della firma.

5 aprile 2004

Dipartimento federale dell'interno: Pascal Couchepin

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