B Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito

Disegno

(Organizzazione dell'esercito, OEs) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20061, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull'organizzazione dell'esercito è modificata come segue: Art. 6 cpv. 1 lett. a, c, d, e, h nonché cpv. 3 e 4 1

1 2

Nella sua struttura di base l'esercito si articola in: a.

Stato maggiore del capo dell'esercito, Stato maggiore di pianificazione dell'esercito, Stato maggiore di condotta dell'esercito e frazioni dello stato maggiore dell'esercito;

c.

organizzazioni d'istruzione dell'esercito: formazioni d'addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi, centri di competenza;

d.

Stato maggiore delle Forze terrestri;

e.

Stato maggiore delle Forze aeree;

h.

brigate: 1. due brigate blindate, 2. due brigate di fanteria, 3. due brigate di fanteria di montagna, 4. una brigata di fanteria della riserva, 5. una brigata di fanteria di montagna della riserva, 6. una brigata logistica, 7. una brigata d'aiuto alla condotta.

FF 2006 5695 RS 513.1

2006-0697

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Organizzazione dell'esercito

Le brigate delle Forze terrestri sono istruite dalle Forze terrestri in collaborazione con il comando dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito. Nel servizio d'istruzione i corpi di truppa possono essere assegnati agli stati maggiori delle regioni territoriali.

3

4 Per l'allestimento della prontezza d'impiego e nell'impiego, i corpi di truppa e le unità di truppa sono subordinati allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, allo Stato maggiore delle Forze terrestri, agli stati maggiori delle regioni territoriali, alle brigate, al comando della Sicurezza militare o al comando dell'impiego delle Forze aeree.

Art. 7 cpv. 2 lett. c n. 5 Abrogato Art. 13

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive ed è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 13a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente ordinanza, il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina segnatamente:

1

a.

il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;

b.

le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.

Per motivi imperativi può, mediante ordinanza, derogare alla presente ordinanza negli ambiti di cui al capoverso 1.

2

II La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2008.

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