Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Basilea Città del 28 settembre 2006
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Basilea Città accettata nella votazione popolare del 30 ottobre 2005.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 27 settembre 2006
Consiglio degli Stati, 28 settembre 2006
Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz
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RS 101 FF 2006 4681
2006-0949
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Garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città. DF
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