Termine di referendum: 25 gennaio 2007

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi) Modifica del 6 ottobre 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Art. 33 cpv. 2 Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 7000 e al massimo 11 500 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26­31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d­f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

2

Art. 35 cpv. 1 lett. c 1

Sono dedotti dal reddito netto: c.

per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2300 franchi.

Art. 212 cpv. 2 Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 7600 e al massimo 12 500 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26­31 e le deduzioni generali di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d­f.

2

1 2

FF 2006 4087 RS 642.11

2006-0891

7653

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi

Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

Art. 213 cpv. 1 lett. c 1

Sono dedotti dal reddito netto: c.

per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2500 franchi.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 20063 Termine di referendum: 25 gennaio 2007

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FF 2006 7653

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