Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 1o maggio 2008

Iniziativa popolare federale «contro le retribuzioni abusive» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «contro le retribuzioni abusive», presentata il 5 ottobre 2006; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «contro le retribuzioni abusive», presentata il 5 ottobre 2006, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, nonché il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori.

La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Minder Thomas, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen 2. Perren Corinne, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen 3. Minder Hans, Höhenweg 9, 8212 Neuhausen

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2006-2733

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Iniziativa popolare federale

4.

5.

6.

7.

Minder Elisabeth, Höhenweg 9, 8212 Neuhausen Ulmann Brigitte, Gründenstrasse 54, 8247 Flurlingen Kuster Claudio, Vordersteig 6, 8200 Sciaffusa Moser Brigitta, Hinterdorfstrasse 8, 8194 Hüntwangen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «contro le retribuzioni abusive» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Komitee eidgenössische Volksinitiative «gegen die Abzockerei», Casella postale 1068, Rheinstrasse 86, 8212 Neuhausen am Rheinfall, e pubblicata nel Foglio federale del 31 ottobre 2006.

17 ottobre 2006

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «contro le retribuzioni abusive» I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 95 cpv. 3 (nuovo) Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi: 3

4

a.

l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;

b.

i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;

c.

gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;

d.

l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a­c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

RS 101

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Iniziativa popolare federale

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3 Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

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