Traduzione1

Decisione 3/2005 del Comitato misto AELS-Israele

Appendice 2 AELS-Israele

(approvata il 15 giugno 2005)

Assistenza ammministrativa reciproca in materia doganale Il Comitato misto, viste le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale sull'assistenza amministrativa reciproca del 5 dicembre 1953; riconoscendo la necessità di una cooperazione internazionale in materia di applicazione ed esecuzione della legislazione doganale; considerando che la conclusione di un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra gli Stati dell'AELS e Israele favorisce l'ulteriore collaborazione tra le Parti; in considerazione dell'articolo 34 dell'Accordo, decide: 1. All'articolo 3 dell'Accordo è aggiunto un nuovo numero 3: «3. Il protocollo E stabilisce le regole dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.» 2. Il testo allegato alla presente decisione è integrato nell'Accordo quale nuovo protocollo E.

3. Le suddette modifiche entrano in vigore non appena gli strumenti d'accettazione di tutte le Parti contraenti sono stati consegnati al depositario; ciò avvenuto, quest'ultimo ne informa tutte le altre Parti contraenti.

4. Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio consegna al depositario il testo della presente decisione.

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Dal testo originale inglese.

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Decisione 3/2005 del Comitato misto AELS-Israele

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