Termine per la raccolta delle firme: 24 luglio 2007

Iniziativa popolare federale «Per un finanziamento ragionevole della politica della salute» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un finanziamento ragionevole della politica della salute», presentata il 15 dicembre 2005; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un finanziamento ragionevole della politica della salute», presentata il 15 dicembre 2005, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Lischer Pius, Rigiblick 4, 5647 Oberrüti 2. Bründler Hans, Bahnhofstr. 40, 6037 Root 3. Fluehmann Richard, Baarerstr. 50, 6304 Zugo 4. Freytag Tanja, Schürmattstr. 2 A, 6331 Hünenberg 5. Streuli Paul, Dorfstrasse 47, 6332 Hagendorn 6. Simon Silvia, Röhrliberg 6, 6330 Cham 7. Pilloud Didier, Neudörfli 8, 6330 Cham 8. Bösch Hans, Alikon, 5643 Sins

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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9. Steiner Frank, Hauptstrasse 5, 5647 Oberrüti 10. Zürrer Daniel, Rigiweg 23, 6343 Rotkreuz 11. Hetzler Karl, Klausmattstrasse 8, 6038 Gisikon 3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per un finanziamento ragionevole della politica della salute» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Überparteiliches Initiativkomitee, Postfach 2, 5647 Oberrüti, e pubblicata nel Foglio federale del 24 gennaio 2006.

10 gennaio 2006

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale «Per un finanziamento ragionevole della politica della salute» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3

L'assicurazione è finanziata mediante: a.

contributi degli assicurati;

b.

prestazioni della Confederazione.

Le prestazioni della Confederazione sono coperte con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

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