Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una cassa malati unica e sociale»

Disegno

del 9 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confedérazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per una cassa malati unica e sociale»2 depositata il 9 dicembre 2004; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20053, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 9 dicembre 2004 «Per una cassa malati unica e sociale» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 (nuovo) La Confederazione istituisce una cassa unica per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il consiglio d'amministrazione e il consiglio di vigilanza della cassa comprendono un pari numero di rappresentanti dei poteri pubblici, dei fornitori di prestazioni e delle organizzazioni di difesa degli assicurati.

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La legge disciplina il finanziamento della cassa. Stabilisce i premi in funzione della capacità economica degli assicurati.

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RS 101 FF 2003 3417, 2005 475 FF 2005 675

2005-1916

699

Iniziativa popolare «Per una cassa malati unica e sociale». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)4 8. Disposizione transitoria dell'articolo 117 capoverso 3 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) La cassa unica diventa operativa il più tardi tre anni dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoverso 3. Riprende gli attivi e passivi degli istituti assicurativi esistenti per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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La presente iniziativa popolare chiedeva l'introduzione della disposizione nell'articolo 197 numero 2 della Costituzione federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 novembre 2004, il decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) e, il 27 novembre 2005, l'iniziativa popolare federale «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche», l'articolo 197 della Costituzione federale contiene già i numeri 2­7. L'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati unica e sociale» non intende sostituire queste disposizioni, Pertanto, occorre attribuire a quest'ultima iniziativa l'articolo 197 numero 8 della Costituzione federale.